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Sentenze pareri e Sentenze

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Academic year: 2022

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Sentenze pareri e Sentenze

pareri e

1. Industria e commercio – Alimenti e bevande – Attività di ristorazione – Distinzione dalla somministrazione – Criterio.

1. La distinzione tra attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, posta dall’art.

5 L. 25 agosto 1991, n. 287, pur non sicura e quindi fonte di continue incertezze sul piano applicativo, viene ricondotta all’accertamento che la preparazione o, più precisamente, la cottura o la manipolazione di cibi sia effettuata, o non, all’interno dei locali dedicati all’at- tività dell’esercizio pubblico, attraverso la predisposizione di idonea attrezzatura, con l’avvertenza che solo ove ricorra la prima alternativa si può parlare di attività di ristora- zione, che ricade nell’ambito dell’autorizzazione per la tipologia A del citato art. 5, men- tre nel caso in cui le pietanze siano predisposte in locali diversi o la manipolazione in loco sia costituita da operazioni di composizione dei piatti con materie prime che non debbo- no subire trasformazioni (cottura) o per le quali sia sufficiente il semplice riscaldamento prima del servizio al cliente, deve ritenersi integrata l’ipotesi della somministrazione di prodotti di gastronomia, consentita ai titolari di autorizzazione di tipo B fatta salva la par- ticolare ipotesi della predisposizione e somministrazione di piatti che richiedono com- plesse manipolazioni per le quali si impongono particolari requisiti di igiene dei locali e della attrezzature utilizzate, circostanze che fanno optare per l’inquadramento di tali atti- vità nell’ambito della ristorazione: si pensi alle portate di pesce crudo servire nei risto- ranti che si ispirano alla cucina giapponese.

TAR Sardegna, Sez. I, 13 gennaio 2011, n. 3 (Giurisdizione Amministrativa, n. 1/2011, pag. 128/II).

1. Industria e commercio – Alimenti e bevande – Somministrazione in circolo priva- to – Servizio per i Soci – Ordine di cessazione – Illegittimità.

1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ai soci di un circolo pri- vato, ancorché esteso ai non soci occasionalmente presentati dai soci e dagli stessi accom- pagnatori, non configura, di per sé, gli estremi di una somministrazione al pubblico che possa legittimamente dar luogo a provvedimento di cessazione dell’attività di sommini- strazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci del circolo.

Cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. II, 5 luglio 2005, n. 5477.

TAR Roma, Sez. II ter, 18 gennaio 2011, n. 427 (Giurisdizione Amministrativa, n. 1/2011, pag. 119/II).

1. Autorizzazione amministrativa – Alimenti e bevande – Revoca – Per inattività ultrannuale – Automaticità – Limiti.

1. La revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande consegue automaticamente all’inattività protratta per un periodo superiore ai dodici mesi, salvo che il titolare non deduca comprovate necessità, in ragione delle quali la decadenza può esse- re differita di un anno, ovvero dimostri la sussistenza di cause di forza maggiore, tali da aver impedito l’esecuzione delle opere necessarie alla ripresa delle attività commerciale, non potendosi invece attribuire alcuna rilevanza a soggettive esigenze dell’interessato.

TAR Toscana, Sez .II, 21 gennaio 2011, n. 126 (Giurisdizione Amministrativa, n. 1/2011, pag. 90/II).

1. Sospensione dall’impiego – Sospensione cautelare – Facoltativa – Dopo revoca di provvedimento restrittivo libertà personale – Legittimità.

1. La Pubblica Amministrazione legittimamente dispone la sospensione cautelare dal ser- vizio del dipendente che sia stato sottoposto a un provvedimento penale restrittivo della libertà personale, anche se successivamente revocato per il venir meno delle esigenze investigative, in ragione delle quali era stato adottato.

Consiglio di Stato – Sezioni Giurisdizionali, Sez. IV, 23 febbraio 2011 n. 1133 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2011, pag. 278/I).

a cura di Domenico D’Addario

Le massime sono tratte dalla Rassegna mensile Giurisdizione

Amministrativa per gentile concessione della Soc. Edizioni Libra.

www.sentenzeitalia.it

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