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CORTE Di ASSISE Di APPELLO

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

it

CORTE Di ASSISE Di APPELLO

La Corte di Assise di Appello di ... ...H R E Z1...

Composta dei Signori:

1. ....

*T..L\J...ZA.O

Presidente

2. ... Consigliere

3. ... Giudice Popolare

4

.

...

4

...» »

5 QYu

&.QQ.Q .

.. ... . ... » »

6. .M....c YQ-. ... ...» »

7.QX .AJ o.;...» »

8.$1 . » »

ha pronunciato la seguente

N... ... Reg. Sent.

N...18.t8.9. ... Reg. Gen.

SENTENZA

in data ....

/4j...9

depositata il ...

2 4 6EN 1990"

- ll fzíá SENTENZA

-

nella causa ...insede di .invio dalla ... Corte ... di,...Cas.sazione

contro

ST_GNORELLI Paolo, n. a Romail .43.14 ,

1990

dom. a Roma, P.zzale Parco della RiimembranzaiLi . ...

...n. .11 .-,dom .leg. -

IN ATTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI A ROMA—VIA fatto avviso di che all'art

...MQENA N ..3.3 INT. . 5— P,.J...C-.. ...colo 151 cod. p. p.

(O.C.N.121/80 P.M. Bologna del 12.11.80 not.

...14 .2.1.80—M.C.N. .44/81 .G.I .Bolognadel 121.

11.81 not. 17.11.81 - Scarc.per dec.termini ... i.l 6.12.85 dalla- ..Corte Assise App].

lo Bologna - M.C. N. 2/88 della SecondaLCorte . . ...As.sis.e... App.el.l.o .... B.olo.gna..de.l ... 2...3.8.8....not...i1...2..88

che dispone gli arr. dom. a Roma, Via Moena n. 33 int. 5) ..

... ... . ... ... ... IMPUTATa... ... ... ... ... ...

1

1)._ .del delitto p. e p. dagli artt. 112, 575, 61 n. 1, 2 e 10 C.p. in relazione agli artt. i e 2 c. 10,c3° e n. 625, perché, in concorso con Ca-

irenze - Mozzon . 1167

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Soderini Stefano (già giudicati in grado di appello), esegui yano ... omìc.jd,ì,o...Cej..

Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma dr. Mario .Ama.to,.onde ... irnpedirglidipro.seguire..la.attivi.tà --- djj tru

zione probatoria nei confronti dell'associazione sovv r- siva.denominata.N_A.R.cniessituttiaipar±enevano.

In particolare, per avere tutti in concorso tra loro de ciso la fisica eliminazione del --- drma-to.e4.avernei seguito rivendicato l'omicidio con il volantino intesta to_ 1 NAR- -Chi arimentoll - - e-spres r> ione -di --- tutto --- L1 - - g-ruppo, - - è la borato in concreto dal Cavallini, dal Fioravanti e dal- -la --Mambro-;- -il- Fioravanti per -avere-- onpnizzato- -e--p-erso

nalmente eseguito in concorso con altri appartenenti al gruppo— il. pedinamento dei--dottAma-to ela••indiv-i4 a- zione della sua abitazione e della sua autoìvettura, ele mentifondamentaliperla esecuzione-del piano crimin so; ed infine il Cavallini ed il Ciavardini Luigi (st a!

ciato,attitras-mess-i--a-1 'Trib per- i minorenni- t1iRoma per avere eseguito l'omicidio predetto, il Cavallini matertalmente -- esplodendoi]colpo dirivoltelia checa- gionava la morte del Dr. Amato ed il Ciavardini per e

-

-sers±---postoa-1-iaguidade-1-ia - motociciettacon - la - quai il Cavallini giunse sul posto e poi si allontanò dal luo godel delitto. Signorelii peravereprogettato - in' on corso con ignoti - diretto ed organizzato il delitto, dandone,per l'esecuzione ,incarico aicorrei'chelo' ese guivano partecipandovi secondo le modalità sopra desc it

Fatti tutti commessi con l'ulteriore fine di attentar ascopodi terrorismo 11E istituzioni- 'd'èmòcr't'iche'e con l'aggravante del numero delle persone e dello sco )o 'dl"ass iurarSi I'iìflptità'pè±''délittf' già- 'còfliiìiéssi.

In Roma il 23.6.1980.

2) OMISSIS

Id'iòòWòòdè'ldé'Iittòp'' è" ---- JIi' tt..""i". O in concoo con !ass1mi Marco (gia giudicato in Q 110 368 c;P., perche/a seguito di quanto sopra, idea vàrio, òi'gànizzavano"ed attuavano - con là condotta es - cutiva del Massimi, - il delitto di calunnia aggrava- tain danno del 'magistrato Dott. Àmato,qùàrito àll'Àn driani Paolo (assolto in istruttoria) inducendo il Ma simi a presentare esposti giudiziari alla Procura Gen rale di Roma e alla Procura di Roma, allo scopo di fa considerare frutto di falso o di coartazione le dichi I razioni dello stesso Massimi, asseritarnente raccolte

'dal dott. Amato con atti 'illegali sia sotto il pro filp penale che disciplinare, e quanto al Signorelii nel far pervenire al Massimi messaggi di istigazione a reite- rare le sue iniziative calunniose, al duplice scopo d.

arrecare danno ital Dott. Amato e di privare dall'effiI cacia incriminatrice le originarie spontanee rivela-

zioni dello stesso Massimc.

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-3-

In Roma tra il 24.4.80 ed il 23.6.80.

Condotta consumativa del Massimi protrattasi fino al verbale re- so al G.I. di Bologna in data 15.10.1980 in Ascoli Piceno.

A P P E L L A N T E

l'imputato avverso la sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 5.4.1384 che dichiarava Signorelli Paolo colpevole dei delitti ascrittigli e lo condannava alla pena dell'ERGASTOLO.

Dichiarava il Signorelli interdetto in perpetuo dai pubblici uf- fici, interdetto legalmente e decaduto dalla potestà dei genito- ri.

Corrdnnava il Signorelli per il delitto di cui al capo 3) della imputazione alla pena di ANNI 2 e MESI 8 DI RECLUSIONE.

Condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali.

V. l'art. 489 C.P.P. condannava il predetto al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite; nonchè al risarcimento dei danni limitatamente all'imputazione di cui al capo 3) in favore della parte civile Giuliana Mesa ved. Amato in p. e nella qualità di esercente la pria potestà sui figli minori; danni tutti da liquidarsi con separato giudizio.

Condannava l'imputato secondo i criteri di cui sopra alla rifu- sione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che si liquidavano in L. 19 milioni per la p.c. Amato e Lire 10 milioni a favore dell'avvocatura dello Stato, ivi compresi gli onorari.

V. l'art. 240 C.P. ordinava la confisca delle cose in sequestro.

RICORRENTI

Il P.G., le parti civili e l'imputato avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna - 1^ Sezione - in data 6.2.1986 che in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Bologna 5.4.84, che ASSOLVEVA Signorelli Paolo dai de litti contestatigli al capo 1) della rubrica, PER INSUFFICIENZA DI PROVE; e dal delitto di calunnia ascrittogli al capo 3) PER NONAVER COMMESSO IL FATTO.

Confermava nel resto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE con sentenza 16.12.1987 in acco- glimento dei ricorsi del P.G. e delle parti civili, nonchè del JSignorelli annullava la sentenza impugnata e rinviava per nuo- vo giudizio nei confronti del Signorelli ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna.

RICORRENTE

l'imputato avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna - 2^ Sezione - in data 2.7.1988 che confermava la sen- tenza della Corte di Assise di Bologna del 5.4.1984 relativamen-

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sione della aggravante dell'aver diretto ed organizzato il delit to e definiti i fatti come concorso per istigazione nella commis sione dell'omicidio del giudice Amato e concorso in attentato per finalità di eversione.

Condannava il Signorelli al pagamento delle spese del primo giu- dizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giu- dizio di rinvio.

Condannava il Signorelli al pagamento delle spese sostenute dal- le parti civili costituite, che liquidava in L. 7000.000= per onorario di giudizio, quanto alla difesa delle Pubbliche Ammini- strazioni, oltre quelle prenotate a debito; ed in L. 8.000.009=

per le parti civili Mesa Giuliana, Amato Cristina e Amato Sergio, comprensive di onorari difensivi, con riferimento al presente giudizio di rinvio, al primo giudizio di appello, e, con aggiun- ta di I.V.A. e Cassa previdenza Avvocati.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE con sentenza in data 28.2.1989 annullava la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bolo- gna in data 2.7.88 e rinviava per nuovo esame alla Corte di As-

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- La mattina del 23.6.1980 il dr. Mario Amato, sostituto ocuratore della Repubblica in Roma, era ucciso in quella ,ttà mentre si trovava alla fermata dell'autobus che avreb-

dovuto prendere per andare in ufficio.

seguito delle indagini svolte, venivano incriminati per Lesto fatto Cavallini Gilberto, Fioravanti Giuseppe Valerio Letto Giusva), Mambro Francesca, Ciavardini Luigi, Belsito Lsquale e Soderini Stefano.

messi gli atti all'A.G. di Bologna ai sensi dell'art.60 C.P.

allora vigente, quella Corte d'assise, dopo aver dichiara- la propria incompetenza a giudicare gli imputati Ciavardini Belsito perchè minori degli anni diciotto al momento del tto, con sentenza 5.4.1984 condannava alla pena dell'erga- olo il Cavallini, il Fioravanti e la Mambro. La condanna è .ssata in giudicato.

• Corte d'assise di Bologna assolveva invece il Soderini per sufficienza di prove, e la decisione era confermata in pello; ma in sede di giudizio di rinvio, dopo annullamento parte della Corte di Cassazione della sentenza di 21 gra-

anche il Soderini era condannato, alla pena di anni di- otto di reclusione, e la condanna è passata in giudicato.

tre ai predetti, era incriminato per l'omicidio di Mario ato anche Paolo Signorelli, cui veniva specificamente con- stato di aver "progettato, diretto ed organizzato il delit- dandone poi incarico ai correi" per l'esecuzione materia- L'accusa muoveva dall'ipotesi che il Signorelli avesse preciso e forte movente per l'uccisione del dr.Ainato, stituito dalla convinzione che quello stesse per raccoglie-

gravi prove a suo carico in ordine a fatti delittuosi com- sSi in Roma da appartenenti ad organizzazioni dell'estrema stra eversiva, e in particolare in ordine all'attentato al-

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'avv.ArCaflgeli, risoltosi nell'uccisione per errore di tale ntonio Leandri.

ra infatti accaduto che il dr.Amato, cui nell'ambito della 'rocura di Roma erano state affidate praticamente tutte le inchieste concernenti il terrorismo così detto "nero" o di lestra, aveva r&cevuto il 17.4.1980 una lettera anonima con ui lo si invitava, ove avesse voluto apprendere notizie in- :eressanti circa fatti e persone su cui stava indagando,

interrogare, ma da solo e senza la presenza di avvocati,

;al Marco Mario Massimi, detenuto. L'Amato, che aveva intui-

;o che la lettera proveniva dallo stesso Massimi, il succes- ivo 19 aprile si recava a interrogano e il Massimi gli orniva verbalmente informazioni di rilievo in ordine ad Llcurìi fatti delittuosi. In particolare il Massimi affermava :ne la decisone di uccidere l'avv.Arcangeli era stata presa Lal Signorelli e da altri nel corso d'una cena in casa del ignorelli stesso, volendosi punire detto avvocato siccome itenuto autore di una "soffiata" alla polizia che aveva onsentito di individuare il nascondiglio di Concutelli Pier 'uigi, ricercato quale autore dell'omicidio del giudice Vit-

orio Occorsio.

.1 Massimi rifiutava, quel 19 aprile, di verbalizzare le ue dichiarazioni, sicchè l'Amato delegava il dr.Minozzi, fun- ionario di polizia, a riceverne le ulteriori "confidenze".

eraltro, il successivo 22 aprile, l'Amato decideva di compie-

,e un nuovo tentativo di raccogliere a verbale le rivelazioni Lei Massimi, e tornava a interrogano insieme ai collega iordano è al predetto dr.Minozzi. Il Massimi, però, non so-

.0 rifiutava ancora la verbalizzazione, ma negava addirittu- a d'aver mai fatto rivelazione alcuna; inoltre, due giorni Lopo, inviava alla Procura Generale di Roma un esposto in cui raticamente accusava il dr.Amato di cercare di estorcergli alse dichiarazioni su circostanze inesistenti.

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Le ragioni di questa condotta saranno in seguito spiegate dal- lo stesso Massimi: si era reso conto che le sue rivelazioni gli avrebbero attirato la vendetta da parte dei "camerati".

La vicenda Massimi-Amato diveniva nota nell'ambiente carcera- rio per opera dello stesso Massimi, e giungeva anche alle orecchie del Signorelli che proprio col Massimi era stato de- tenuto, per alcuni mesi, nell'anno 1979. Il Signorelli faceva pervenire al Massimi un biglietto in cui, premesso d'aver sa- puto che "c'era stato qualcosa tra te e Amato", affermava in termini volgari che quella era la volta buona per "frega- re" l'Amato stesso, e invitava il Massimi a nominare suo di- fensore 1' avv.Caroleo.

Effettivamente, il 7 maggio il Massimi nominava l'avv.Caro- leo, per incarico del quale, il successivo 9 maggio, l'avv.De Nardellis aveva un colloquio col Massimi che lo informava dell'accaduto nella falsa versione architettata per timore di vendette.

Seg&iva, il 13 maggio, una riunione presso l'avv.Madia, pre- senti gli avv.Caroleo e De Nardellis, il Signorelli, nonchè lo psichiatra Aldo Sernerari, coinvolto anche lui nelle "rive- lazioni" del Massimi. In tale riunione era esaminata la pos- sibilità d'intraprendere una qualche iniziativa giudiziaria contro l'Amato, ma su consiglio dell'avv.Madia l'ipotesi era scartata, anche in considerazionedell'opportunità di at- tendere gli esiti dell'esposto del Massimi. Questo esposto, d'altro canto, non aveva poi alcun seguito perchè, senza che fosse effettuato nessun accertamento e presa nessuna iniziativa, era praticamente archiviato dalla Procura Gene- rale di Roma con la formula "agli atti".

La vicenda Massimi, in relazione alla quale era anche conte- stato al Signorelli -in concorso col Massimi e con riferimen- to all'esposto del 24.4.80- il reato di calunnia ai danni del-

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l'Amato, rappresentava, secondo l'impostazione dell'accusa, il momento di svolta, nella concatenazione degli eventi sfo- ciati nell'omicidio di Mario Amato. Infatti, da un lato, aveva reso tangibile ed evidente al Signorelli la "pericolo- sità" del magistrato, il cui impegno inquisitorio nella condu- zione delle inchieste affidategli minacciava di approdare a concreti risultati probatori a suo carico; dall'altro aveva convinto il Signorelli della difficoltà, e anzi dell'impossi- bilità, di "neutralizzare" l'Amato estromettendolo per vie legali dalle inchieste sul terrorismo nero di cui era l'esclu- sivo titolare. Da qui la decisione di passare a misure più radicali e risolutive, quali appunto l'eliminazione fisica del magistrato.

La Corte d'assise di Bologna motiva peraltro l'affermazione della penale responsabilità del Signorelli, inquadrando la vicenda Massimi in un più ampio contesto.

La Corte di primo grado prende le mosse da una ricostruzione della storia della destra estraparlamentare e dell'attività politica di Paolo Signorelli, per giungere alla conclusione che il manifestarsi di gruppi e mvimenti spontanei, spesso anche differenziati o addirittura in contrasto tra loro per finalità e modalità di azione, se doveva far escludere l'esi- stenza d'una sorta di "superassociazione" che tirasse le fila di tutta l'eversione nera, non escludeva invece l'esi- stenza di contatti e rapporti, continui e profondi, tra i va- ri gruppi e i loro aderenti, fondati su un substrato ideolo- gico comune risalente a quello che era stato proprio del Movimento Politico Orde Nuovo, sciolto con decreto del Mini- stero dell'interno del 23.11.1973. Figura centrale e unifi- cante, nella trama di questi complessi rapporti tra i gruppi e i personaggi dell'eversione nera, ad avviso della Corte di primo grado, era precisamente il Signorelli, quale "garan- te della continuità del disegno eversivo" a suo tempo propu-

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Mario Amato risultava essere, in particolare, Paolo Signorel- li, sia con scritti che con parole. Quanto agli scritti, la Corte d'assise ricorda un articolo apparso sul numero di maggio-giugno 1978 del periodico "Costruiamo l'azione", fon- dato dal Signorelli e da Sergio Calore, estremista di destra e già ordinovista. In tale articolo si parla dei magistrati come "servi" contro i quali "i rivoluzionari sanno cosa c'è da fare! e in molti si sono accorti che questa non è un'oscu- ra minaccia". L'articolo, redatto dal Calore, secondo la Corte d'assise rispecchiava comunque anche le idee del Signo- relli, stante l'inesistenza di una "sostanziale divaricazio- ne di linea politica e operativa" tra lui e il Calore.

Quanto alle parole, la Corte di primo grado richiama in par- ticolare le dichiarazioni di Luigi Fratini che in istruttoria aveva riferito come il Signorelli "propugnasse ...l'elimina- zione di magistrati e in primo luogo del dr.Amato, da lui ritenuto il nemico numero uno della destra"; e al dibattimen- to aveva menzionato una cena, proprio nel giugno 1980, in casa Signorelli, "in cui egli parlò dell'eliminazione di Amato".

La Corte d'assise rileva infine come risultassero provati stretti rapporti tra il Signorelli e il Fioravanti e il Ca- vallini, materiali autori in concorso tra loro dell'omici- dio Amato, e ricollegando tutti gli in4izi indicati -la natu- ra e la storia del movimento eversivo di destra e la figura autorevole e un1ficante in esso rappresentata dal Signorelli;

l'attività del dr.Amato, isolato ma efficace e pericoloso in- quisitore, e i falliti tentativi di estrometterlo in forme legali dalle inchieste; la diffusione e comune accettazione dell'idea di eliminarlo fisicamente, di cui si era fatto pro- pugnatore lo stesso Signorelli- la Corte d'assise perviene alla conclusione che la vicenda Massimi, quale ultimo anello

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della catena, attualizzando il pericolo e personalizzandolo proprio nei confronti del Signorelli, aveva fatto precipitare la situazione. L'uccisione di Amato ormai "rappresentava l'u- nica soluzione praticabile per neutralizzare quel magistrato"

che stava per "giungere alla verità sul ruolo di Paolo Signo- relli dietro e dentro l'eversione di destra...la morte di Amato, dopo le rivelazioni di Marco Mario Massimi, fu il frutto d'una decisione collegiale alla quale partecipò, al di là di ogni ragionevole dubbio, Paolo Signorelli che, da quella morte, poteva ragionevolmente attendersi l'impunità".

Nè tale conclusione poteva essere inficiata -rileva l'Assise- dall'apparente contrasto tra il contenuto del volantino di rivendicazione dell'omicidio e la posizione politica del Si- gnorelli, posto che le critiche di immobilismo in detto vo- lantino rivolte "ai membri delle Grandi Organizzazioni Fasci- ste (leggi A.U., O.ii. ecc.)", non riguardavano il Signorelli

il cui più recente orientamento era di chiara, anche se clan- destina, adesione alla lotta armata e alle azioni terroristi- che.

Da qui la condanna del Signorelli per il delitto di calunnia e per quello di omicidio in danno di Mario Amato, nonchò per il delitto di cui all'art.280 C.P. (attentato per finalità di terrorismo ed eversione) che là Corte d'assise riteneva contestato, in concorso formale con lomicidio, al capo i) dell'imputazione.

2 - Proponendo appello avverso la sentenza di condanna, i di- fensori del Signorelli mettevano in primo luogo in evidenza, nei motivi, come l'imputato, rinviato a giudizio per aver

"progettato, diretto ed organizzato" l'omicidio di M.Amato, Cioè quale concorrente materiale nel delitto, fosse stato

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poi condannato per una forma di concorso morale neppure esat- tamente identificata, perchè la sentenza ambiguamente ondeg- gia tra la ideazione, la decisione, l'ordine, il mandato, il rafforzamento del proposito criminoso, fino addirittura al semplice consiglio.

Al di là di pagine e pagine che la sentenza dedica a una prolissa, e non di rado tendenziosa, "ricostruzione" del quadro storico-polico italiano, e in particolare della destra negli ultimi anni, in sostanza l'affermazione della penale responsabilità del Signorelli è fondata su questa serie di argomenti: il Signorelli era il punto di riferimento della destra eversiva e in particolare del Fioravanti e del Caval- lini; aveva manifestato in scritti (Costruiamo l'azione) la sua adesione alla eliminazione di magistrati; aveva interes- se personale alla eliminazione di Mario Amato dopo le "rive- lazioni" del Massimi; aveva manifestato a Fratini Luigi il proposito di tale eliminazione; aveva cercato di attuarla per le vie legali con la calunnia, e non essendovi riuscito aveva provveduto a tanto con un imprecisato concorso nella uccisione del magistrato.

Osservano, in contrario, i difensori che il Signorelli non era affatto il punto di riferimento della destra eversiva in genere e specificamente degli autori dell'omicidio, perchè il Fioravanti, il Cavallini e gli alri agivano invece in piena autonomia, com'è dimostrato dai numerosi delitti da lo- ro commessi per i quali nessun addebito è stato mai mosso al Signorelli, risultato estraneo sia ai N.A.R. e sia al M.R.P.; che l'articolo su "Costruiamo l'azione", indicato come prova della teorizzazione da parte del Signorelli della violenza fisica contro magistrati, è opera di Sergio Calore, il quale per l'omicidio Amato non è stato neppure incrimina- to; che il Signorelli non aveva alcun interesse ad eliminare l'Amato a causa delle "rivelazioni" del Massimi, perchè queste

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01

rivelazioni erano false e calunniose e perchè, comunque, eliminando l'Airiatd altri avrebbero preso il suo posto di inquirente ed è assurdo che il Signorelli potesse confidare nell'inerzia e nell'incapacità di tutti i magistrati che avrebbero proseguito le indagini; che la testimonianza del Fratini e quelle del Bianchi, del Tisei, dell'Aleandri e di altri più o meno "pentiti", sono inattendibili e peraltro valutate dalla Corte d'assise a senso unico, sottacendone le parti che non si inseriscono nella prospettiva accusatoria, comsì come la Corte ha sottaciuto altre riLtanze favorevoli all'imputato, a cominciare dalle affermazioni degli stessi autori del delitto cne hanno escluso ogni ingerenza in esso del Signorelli; che, infine, nessun tentativo di "eliminazione legale" dell'Amato vi era stato da parte del Signorelli per- chè l'esposto-denuncia del Massimi riflette un'iniziativa au- tonoma del Massimi stesso, compiuta prima e indipendentemen- te da ogni sollecitazione del Signorelli.

i'ei motivi d'appello si sottolinea poi la singolarità della condotta tenuta, secondo la Corte d'assise, dal Signorelli, che avrebbe praticamente manifestato a tutti la sua intenzione di eliminare l'Amato, meno però che a coloro che poi effetti- vamente l'uccideranno, perché nessuno ha riferito di istiga- zioni rivolte dal Signorelli direttamente al Fioravanti, al Cavallini e agli altri del loro gruppo,, Cosicchè, in mancan- za d'ogni prova dell'istigazione o dell'accordo criminoso, la sentenza è costretta a ricorrere all'inconsistente argomen- tazione che "non esisteva alcun impedimento a che tra il Signorelli e il Fioravanti intervenisse un accordo per l'at- tentato a Mario Amato", e finisce per avvolgersi in un circo- lo vizioso ricavando la prova dell'accordo dall'esistenza d'un movente e identificando questo in una situazione (le supposte rivelazioni del Massimi) nella quale il Signorelli avrebbe anzi avuto interesse contrario all'uccisione di Amato, che

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- 10 -

o

sarebbe servita solo a richiamare l'attenzione su di lui e a porlo al centro dei sospetti.

Anche il volantino di rivendicazione dell'omicidio, alla cui redazione il Signorelli era certamente estraneo, è sta- to letto dalla Corte d'assise in maniera fuorviante, posto che gli obiettivi della critica sono esplicitamente indica- ti in Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale e, quindi, che la polemica è chiaramente indirizzata contro i "vecchi fa- scisti", tra i quali il Signorelli: ulteriore dimostrazione della sua estraneità al delitto.

Conclusivamente si afferma che non solo non esiste alcuna prova a carico dell'imputato in ordine ai reati ascritti- gli, ma che una lettura delle carte processuali scevra da pregiudizi, e una valutazione obiettiva delle risultanze pro- batorie acquisite fornisce anzi la prova dell'innocenza del Signorelli.

Si chiedeva quindi l'assoluzione dell'imputato con formu- la piena.

In via del tutto ipotetica e subordinata si deduceva poi:

che non è configurabile il delitto di attentato di cui al- l'art.280 C.P., ritenuto dalla Corte d'assise in concorso formale con l'omicidio; che non ricorre l'aggravante del- la finalità di terrorismo ed eversione; che infine doveva- no essere applicate le attenuanti generiche e quella del- l'art 114 C.P., con valutazione di prevalenza sulle aggra- vanti contestate e irrogazione della pena nel minimo edit- tale

La Corte d'assise di secondo grado di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato, con sentenza 29 7 86 riformava quella di primo grado, assolvendo il Signorelli dai delitti di omicidio e attentato per insufficienza di prove e da quello di calunnia per non aver commesso il fat- jto

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-4 -

Osserva la Corte d'assise d'appello che nella catena di indi- zi, ravvisata dai primi giudici a fondamento dell'affermazio- ne di colpevolezza del Signorelli, era debole, e anzi pratica- mente inconsistente, proprio l'ultimo e più importante anel- lo, quello legato alla vicenda Massimi. Questi, infatti, ave- va presentato l'esposto, ritenuto calunnioso, contro il dr.A- mato, il 24.4.80 e quindi prima e indipendentemente da ogni intervento del Signorelli, il quale solo successivamente, in data di poco anteriore al 7.5.80, gli aveva fatto perveni- re in carcere il biglietto con cui lo invitava a nominare l'avv.Caroleo e a cogliere l'opportunità presentatasi per

"fregare" il dr.Amato. Ne conseguiva, per quanto riguarda il delitto di calunnia, che questo risultava commesso autonoma- mente dal Massimi, al difuori di ogni istigazione e concorso del Signorelli; e per quanto riguarda il delitto d'omicidio, che l'intera ipotesi accusatoria risultava indebolita e com- promessa.

La Corte di primo grado aveva ritenuto, infatti, che l'inte- resse a porre l'Amato in condizione di non nuocere, diffuso negli ambienti estremistici di destra e condiviso dal Signo- relli, si era fatto per questi particolarmente pressante e diretto nel momento in cui, dopo le rivelazioni del Massimi circa il delitto Leandri che lo mettevano a rischio persona- le, aveva visto vanificare il disegno di,,-neutralizzare l'Ama- to col mezzo formalmente legale costituito dall'esposto-denun- cia del 24.4.80. Ma una tale ricostruzione dei fatti non era più sostenibile, una volta che il Signorelli risultava estraneo a quell'esposto.

• In realtà, secondo la Corte d'assise d'appello, tutta la vicenda Massimi dev'essere vista sotto una luce diversa da quella considerata dalla Corte di primo grado. Innanzi tutto perchè il Massimi, attraverso le informazioni fornite dal- l'avv. De Nardellis, appariva al Signorelli non già come la fonte di rivelazioni in ordine all'omicidio Leandri per

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-4$ -

lui compromettenti, ma al contrario, come l'oggetto d'una abu- siva manovra dell'Amato diretta ad indurlo a false rivelazio- ni. In secondo luogo perchè la famosa cena in casa Signorel- li, di cui il Massimi aveva parlato il 19.4.80 come quella durante la quale era stato deciso dal Signorelli stesso l'omi- cidio dell'avv.Arcangeli, in realtà non era mai avvenuta, se- condo quanto poi confesserà lo stesso Massimi e com'è stato anche giudizialmente accertato con sentenza 30.5.85 della Corte d'assise d'appello di Roma che ha assolto il Signorel- li dall'omicidio Leandri per non aver commesso il fatto.

L'atteggiamento psicologico del Signorelli, riguardo alla vi- cenda Massimi, non era perciò quello del colpevole d'un grave delitto che si vede a rischio d'essere scoperto e pensa di poter conseguire l'impunità eliminando l'efficace inquisito- re; ma quello dell'innocente che si ritiene vittima d'una il- lecita manovra da parte di un iriquistore prevenuto. E in questa diversa prospettiva, il movente a neutralizzare l'A- mato fino al punto da concepirne e deliberarne l'eliminazio- ne fisica, si rivela sproporzionato e incongruo, tenuto anche conto del notevole livello intellettuale e culturale del Signorelli.

Quindi, la vicenda Massimi, che secondo la Corte d'assise co- stituiva proprio il momento risolutivo del passaggio del Signorelli dal pensiero e desiderio,tpiù volte espresso e propalato, di eliminare l'Amato, alla sua realizzazione con- creta, era inidonea a fornire la prova sicura e tranquillan- te che l'omicidio era stato deciso dal Signorelli di comune accordo con coloro che poi lo avevano materialmente esegui- to.

La Corte d'assise d'appello ripercorre criticamente l'intera catena di indizi considerati da primi giudici a carico del ((ì Signorelli, in gran parte condividendo le valutazioni di

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vanza ai fini d'una prova certa della colpevolezza dell'impu- tato.

Anche la Corte di secondo grado ritiene così esistente un intreccio di rapporti e contatti tra i vari gruppi e organi- smi dell'eversione nera dell'epoca, fondati su un substrato ideologico comune riconducibile a quello che era stato pro- prio di Ordine Nuovo, del cui gruppo dirigente anche il Si- gnorelli aveva fatto parte. Ma sottolinea come certamente le risultanze probatorie in atti facciano escludere l'esisten- za di un centro gerarchicamente sovraordinato e di una mente unica, con funzioni direttive generali.

Condivide anche, la Corte d'assise d'appello, la valutazione del Signorelli quale personalità eminente della destra estra- parlamentare di quel periodo. Ma sottolinea come, sulla base di quanto acquisito al processo, egli risulti confinato nella parte dell'ideologo e del "cattivo maestro", e debba esclu- dersi con sicurezza che fosse la mente direttiva dell'ever- sione nera, o il capo del Nuclei Armati Rivoluzionari, e più specificamente il capo di quel Nucleo, .costituito dal Fio- ravanti e dagli altri, che aveva materialmente eseguito l'omi- cidio Amato. La Corte osserva, al riguardo, che le contrarie indicazioni provenienti da Marco IMassimi conflittano con l'evidenza costituita dalla caratteristica propria dei N.A.R., che si presentano come gruppetti terroristici autonomi e spontanei. Richiama inoltre le dichiarazioni di alcuni così detti "pentiti": di Paolo Bianchi, secondo cui dal 1976 in poi, il Signorelli era considerato negli ambienti dell'ever- sione nera, un inetto e un incapace; di Aldo Tisei, secondo cui Pierluigi Concutelli già dal 1975 aveva esutorato e mar- ginalizzato il Signorelli; di Paolo Aleaàd, che descrivendo i caratteri dei gruppi terroristici ha escluso l'esistenza

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di un "organo supremo" con poteri decisori, testualmente affermando che il "Signorelli non ha mai potuto dare nè ha dato alcun ordine, perché non vi erano questi tipi di rap- porti". Soprattutto la Corte richiama le dichiarazioni di Walter Sordi, "pentito" ritenuto ben più attendibile degli altri, secondo cui il Signorelli non aveva nulla a che fare con i N.A.R., nel cui ambiente non godeva prestigio e dove a decidere era chi sparava, sicché il capo dei N.A.R. era Valerio Fioravanti proprio perchè "era quello che sparava di più". Sulla base di queste risultanze la Corte d'assise di secondo grado perviene quindi alla conclusione che non pote- va certo identificarsi nel Signorelli il "mandante" in senso proprio dell'omicidio, cioè colui che aveva dato lo specifi- co ordine e incarico di eseguirlo.

Quanto al proposito e desiderio del Signorelli che Mario Amato fosse eliminato, la Corte ritiene irrilevante lo scrit- to apparso sul periodico "Costruiamo l'azione" perchè, anche ammesso che possa essere addotto a carico del Signorelli per il solo fatto che le sue vedute politiche coincidevano con quelle dell'autore dell'articolo steso, éergio Calore, di fatto si trattava solo d'una manifestazione di pensiero, inidonea a dar prova d'un collegamento concreto col delitto Amato. Mentre le indicazioni provenienti dal Fratini e da al- tri valevano a collocare il proposito dél Signorelli di eli- minare magistrati, e specificamente il dr.Amato, nell'ambito di un auspicio o desiderio generico, privo di un aggancio con- creto con l'evento che si sarebbe poi effettivamente verifica- to. Senza dire, inoltre, che quel desidero o proposito era condiviso praticamente da tutto l'ambiente dell'eversione ne- ra e che il gruppo Fioravanti, come aveva deciso in modo autonomo di uccidere Mario Amato nei primi mesi del 1980 (e non esiste nessun indizio di un coinvolgimento allora

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so, e questa volta attuato, il disegno criminoso nel giugno 1980, senza bisogno di sollecitazioni da parte del Signorel- li. Tanto più che i componenti di quel gruppo avevano ragione di temere le indagini dell'Amato, e motivi di odio e risenti- mento nei suoi confronti, certamente non minori di quelli del Signorelli.

Ne e senza significato -osserva la Corte d'assise d'appello- che il Fioravant& e gli altri autori materiali del delitto, mai avessero adombrato una responsabilità del Signorelli, quando invece Valerio Fioravanti non aveva nascosto la parte- cipazione all'omicidio della Mambro, che pure era la sua donna; e che neppure ne avessero fatto oggetto di confidenze ad amici, come nel caso del Cavallini, che rivelando a Cri- stiano Fioravanti le responsabilità del fratello Valerio e di tutti gli altri autori del delitto, non aveva fatto cenno alcuno al Signorelli.

Infine, anche il volantino di rivendicazione dell'omicidio, che tra l'altro appare incompatibile per la rozzezza dei concetti col livello culturale del Sig'norelli, non poteva esser letto nel senso ritenuto dalla Corte d'assise, perchè le critiche espressamente indirizzate ad organismi quali Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale non potevano non riguar- dare anche il Signorelli, se è vero che,-egli era il "garante"

della continuità del disegno eversivo risalente a Ordine Nuovo.

Conclusivamente la Corte d'assise d'appello afferma quindi che gli indizi, pur gravi, a carico del Signorelli, non valgo- no a fornire prova certa di un suo concorso morale, causal- mente effiente, nella decisione presa dal Fioravanti e dagli altri di uccidere Mario Amato.

Da qui l'assoluzione dell'imputato dai delitti di omicidio

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e attentato per insufficienza di prove.

3 - Avverso la sentenza della Corte d'assise di secondo gra- do proponevano ricorso il Procuratore Generale, le parti civili e l'imputato, e la Corte di Cassazione, con sentenza

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16.12.1987, la annu1lavayrinviando per un nuovo esame ad al- tra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna.

Osserva la Corte Suprema che la sentenza impugnata è immune da censure nella parte in cui, con motivazione logica e coe- rente ancorata a oggettive risultanze probatorie, ha ritenuto

"l'impossibilita di trarre dal ruolo politico dell'imputato qualunque elemento di responsabilità" ..."ha escluso che il Signorelli sia stato il capo del N.A.F(." ... "ha dato per assodato che il Signorelli non fu il mandante del delitto".

Sicché risultava infondato il ricorso del P.G. su questi pun- ti, e fondato invece quello de'imputato, posto che "da un lato i giudici evidenziano le ragioni giustificative di un'as- soluzione (del Signorelli) dal concorso in omicidio per non aver commesso il fatto, e dall'altro illogicamente privile- giano la formula dubitativa".

In realtà, osserva la Corte di Cassazione, la motivazione del- la sentenza d'appello è carente in punto di indagine sul concorso morale. Perchè la Corte di merito, dopo aver ritenu- to che "il proposito del Signorelli (di eliminare l'Amato) più che l'annuncio di una morte decisa, appariva come un desiderio da tempo coltivato", ha omesso di chiarirne i ri- f€Lssi, sotto il profilo dell'istigazione, nei confronti del gruppo di Vfio Fioravanti: se, cioè, quel proposito, espresso e divulgato, avesse avuto efficacia causale nel de- terminare il Fioravanti e gli altri al delitto, o quanto meno nel rafforzare la loro determinazione al riguardo. Fermo peraltro che "non sussiste responsabilità quando i destinata- ri dell'azione istigatrice siano già autonomamente e fermamen- te determinati a commettere il delitto". V

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anche accertare l'ulteriore componente psicologica dell'isti- gazione, e cioè "se l'imputato avesse avuto consapevolezza che, negli ambienti frequentati, l'idea da lui manifestata fosse condivisa" e avesse conseguito l'effetto di rafforza- mento -quanto meno- dell'altrui proposito criminoso.

"Siffatta indagine, che poteva convalidare o smentire del tutto l'ipotesi di accusa, è mancata": da qui l'annullamento sul punto della sentenza, con rinvio ad altro giudice che

"nel rispetto dei suddetti principi, sarà libero di adottare ogni determinazione di giustizia".

4 - La seconda Corte d'assise d'appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, con sentenza 10.10.1988 conferma- va quella di primo grado, di condanna del Signorelli, per i delitto di omicidio e attentato, alla pena dell'ergastolo.

Preliminarmente, verificando i propri poteri quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art.545 C.P.P., la seconda Corte d'assise d'appello afferma che non può riconoscersi autorità di cosa giudicata alle parti della sentenza annullata concer- nenti quegli accertamenti di fatto che la Suprema Corte ha ritenuto sorretti da motivazione adeguata e congrua. Ciò va- le, ad esempio, in ordine all'affermazione che il Signorelli non fosse il capo dei N.A.R. e non fòsse l'autore di uno specifico mandato al delitto. Invero tali accertamenti di fatto non sono che passaggi dell'iter motivazionale, meri

"punti" della sentenza di merito, che non possono consolidar- si in cosa giudicata una volta annullata in toto la statui- zione finale della sentenza stessa, cioè l'intero "capo" con- cernente l'assoluzione per insufficienza di prove del Signo- relli. Il giudice di rinvio, ad avviso della seconda Corte d'assise d'appello, incontra nell'esame di quei punti di

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fatto solo una mera "preclusione processuale", se non altro perchè una decisione che pervenisse in proposito a conclusio- ni divergenti da quelle della sentenza annullata, potrebbe essere censurata "per quelle stesse considerazioni critiche (questa volta in negativo) che avevano fatto ritenere corret-

ta la prima e diversa motivazione".

Fatta questa premessa, la seconda Corte d'assise d'appello perviene alla conferma della sentenza di primo grado muoven- do da una "ricostruzione dell'immagine e del ruolo del Signo- relli", che la porta a concludere -in conformità appunto a quella prima sentenza- per la "centralità" del personaggio nel composito mondo dell'eversione di destra e nei lunghi an- ni di manifestazione del fenomeno in Italia, "in un ruolo, mai dismesso, di manovratore, ora palese ora occulto, ma non per questo meno presente e attento".

Arrestato dal dr.Amato nel giungo 1979 (e le modalità di ta- le arresto avevano lasciato uno strascico di polemiche e risentimenti) il Signorelli dovette avvertire concretamente la "pericolosità" del magistrato. Scarcerato poi nell'agosto di quell'anno, egli mantenne assidui contati col Fioravanti, col quale aveva diviso la cella di Regina Coeli e al quale evidentemente lo accurnunava uno stesso substrato ideologico e una sintonia di vedute, non potendosi altrimenti spiegare tale rapporto tra persone tanto diverse per età, formazione e interessi culturali.

Tra la fine del 1979 e la primavera del 1980 Roma era stata sconvolta da una serie di attentati e omicidi, di molti dei quali è stato poi riconosciuto colpevole il Fioravanti. E il Signorelli, che viveva a Roma e viveva ben addentro all'am- biente dell'eversione nera, non potè non venire a conoscenza

me .

dei loro autori

di quei fatt; e non pote non trarne anche motivo di allar- me e preoccupazione per sè, in ragione dei rapporti che ave-

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va con detti autori. In questo contesto, la vicenda Massimi, nella primavera del 1980, aveva fatto precipitare la situa- zione. Informato dell'accaduto (ulteriore dimostrazione del costante stato di attenzione e vigilanza dell'imputato e del- l'efficienza dei suoi canali informativi) il Signorelli certo non aveva creduto che il Massimi avesse fatto rivelazioni a suo carico in ordine all'omicidio Leandri (al quale egli si sapeva estraneo), ma piuttosto che "quelle assente, pre- sunte rivelazioni fossero il perverso frutto dell'accanimen- to iridagatorio di Amato". Il quale cercava evidentemente di attribuire al Massimi, al fine di introdurle surrettiziamen- te nelle carte processuali, certe affermazioni che in realtà gli provenivano "da altra fonte, occulta e non rivelabile".

L'allarme e la preoccupazione del Signorelli si erano fatti allora pressanti, e si era intensificata la sua "predicazio- ne" della necessità che Mario Amato fosse fisicamente elimi- nato, predicazione rivolta a un ambiente che già vedeva un nemico nel magistrato, e a persone -il Fioravanti e la sua cerchia4. che per essere state tra coloro che avevano ucciso, per errore di persona, il Leandri, non meno del Signorelli avevano ragione di temerne le indagini.

La seconda C.Ass.App. ricorda a questo punto le varie dichia- razioni attestanti il ripetuto proposito, o semplice auspi- cio, del Signorelli, di eliminare Mario Amato. Quelle del Fratini già indicate dalla Corte di primo grado ("il Signorel- li più volte ha detto che occorreva eliminare il giudice A- mato" ... da ultimo "durante una cena a casa sua tra la fine di maggio-primi di giugno del corrente anno 198011), e altre dal Fratini stesso rese dopo la sentenza di primo grado (nel processo per la strage alla stazione di Bologna: "quella sera a cena disse che Amato avrebbe fatto la stessa fine

V ,

del giudice Occorsio). Quelle del Massimi ("il Signorelli e /

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51 il Calore dicevano che il problema consisteva nel sapere do- ve Amato abitasse" ... e che "era ammalato di saturnismo, cioè di intossicazione da piombo"); di Sordi Walter ("molti parlavano di uccidere Amato ... il problema era l'indiriz- zo"); dell'Alea,ck, infine, che aveva anche ricordato come nei primi mesi del 1979 proprio il Signorelli avesse dato incarico a tale Scarano di raccogliere informazioni sui movi- menti e abitudini dell'Amato. La seconda Corte Ass.App. sot- tolinea l'attendibilità di tali dichiarazioni, che si offro- no reciproco riscontro, nonchè la singolare coincidenza tra la predizione del Signorelli (Amato farà la stessa fine di Occorsio) e quanto poi realmente accaduto, perchè Amato sarà ucciso, come Occorsio, mentre da casa stava recandosi in ufficio e anzi, secondo le modalità originariamente previ- ste, le coincidenze avrebbero dovuto essere ancora maggiori per il programmato uso di un'auto rubata.

Dunque, quella che Amato fosse ucciso era un'idea martellan- te e incalzante nella mente del Signorelli, che egli manife- stava continuamente "lasciando che raggiungesse, e segnasse, l'animo e la mente dei suoi interlocutori", in una sorta di istigazione "aperta" destinata a chiunque, anche per pro- pri motivi, si fosse fatto avanti per raccoglierla. Tra que- sti il Fioravanti, che offriva un terreno particolarmente fertile per il prestigio che il Signorelli aveva su di lui, e perchò già disponibile all'azione per il "suo personale"

stato di pericolo.

Ad avviso della seconda Corte Ass. App., l'idea di uccidere Mario Amato con un "meccanismo pressochè automatico.... cade nella mente in tumulto del Fioravanti, quasi, forse, senza che lo stesso se ne renda conto", e si consolida e dà il suo frutto: il Fioravanti passa all'azione, e il suo proget- to viene certamente a conoscenza del Signorelli, che infatti /

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(....Amato farà la stessa fine di Occorsio)". A questo pun- to, "nella piena consapevolezza dell'effetto che le sue sol- lecitazioni e la manifestazione del suo pensiero avevano a- vuto nella determinazione della volontà altrui", il Signorel-

non si adopera "per fare marcia indietro e per far sapere che le sue idee debbono restare semplice esercitazione teo- rica", ma, con "atteggiamento psicologico proprio del sogget- to animato da dolo eventuale", accetta "il rischio che alla sua attività di prospettazione e sollecitazione del crimine, segua la condotta •realizzatrice" del Fioravanti.

Restano così accertati, secondo la Corte, "precisamente gli elementi intorno ai quali la Cassazione aveva sollecitato l'indagine": cioè, da un lato "il nesso di cusalità tra la condotta (del Signorelli) di provocazione e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, e la realizzazione del de- litto"; e dall'altro la consapevolezza nell'imputato stesso degli effetti della sua condotta, quanto meno nella forma del dolo eventuale, per la previa rappresentazione e accetta- zione del rischio che il delitto, in virtù della sua predi- cazione, fosse realizzato.

Da qui la conferma della condanna del Signorelli, per l'omi- cidio di Mario Amato e per il delitto di attentato ascritti- gli, alla pena dell'ergastolo.

5 - Su ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione, con sentenza 28.2.89, annullava quella della seconda Corte d'as- sise d'appello di Bologna, rinviando per un nuovo esame a questa Corte d'assise d'appello di Firenze.

La Corte Suprema dà atto che la sentenza impugnata non ha toccato, nè tanto meno diversamente riconsiderato, le que- stioni di fatto definite dalla prima sentenza d'appello con

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motivazione ritenuta corretta in sede di legittimità. E che ha portato il suo esame esattamente sui due punti indicati dalla precedente sentenza della Cassazione, cioè sull'effi- cienza causale dell'istigazione del Signorelli, quale contri- buto determinativo o rafforzativo del proposito criminoso altrui, e sulla consapevolezza, nel Signorelli stesso, del radicamento o rinvigorimento di tale proposito nella mente altrui. Proprio su tali punti, peraltro, la Corte di merito è caduta, ad avviso della Cassazione, in numerosi errori:

1) ha infatti prospettato la possibilità che il Fioravanti po- tesse essersi determinato al delitto mosso dal "suo stato di pericolo" e dalle sue preoccupazioni "ben più pressanti e dirette" di quelle del Signorelli, e non ha poi spiegato come e perchè l'istigazione del Signorelli avesse comunque giocato un ruolo concursuale, almeno sotto il profilo del rafforzamento;

2) non ha spiegato perchè il Fioravanti ricevesse rafforza- mento al suo proposito criminoso dall'istigazione del Signo- relli e non da quella genericamente presente negli ambienti della destra eversiva dove, pure, l'idea dell'opportunità che Mario Amato fosse ucciso era a un certo punto divenuta

"partimonio comune";

3) la "trasmissione" dal Signorelli al Fioravanti dell'idea di uccidere Amato è apoditticamente affermata ricorrendo all'i- nammissibile presunzione che il Fioravanti fosse un soggetto idoneo a riceverla, e all'esistenza di un "meccanismo automa- tico", quasi senza consapevolezza del ricevente, che presup- pone la prova, injrealtà carente, di particolari condizioni psicologiche del Fioravanti stesso;

4) ha sostenuto -la Corte d'assise d'appello- che il Signorel- li fosse perfettamente informato del progetto del gruppo Fio- ravanti, ma sul punto della sua piena consapevolezza circa /

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l'efficacia causale, su quel progetto della propria istiga- zione, ha finito pr far ricorso a una sorta di dolo eventua- le, così incorrendo in errore di diritto perchè il dolo even- tuale può riguardare il rapporto tra la condotta e l'evento non voluto, non il rapporto tra le singole condotte concursua- li che debbono essere omogenee, quali apporti individuali tut- ti consapevolmente diretti a un medesimo e comune scopo;

5) ha illogicamente ritenuto, da un lato, che il Signorelli fosse mosso, a seguito della vicenda Massimi, da una pressante urgenza di provvedimenti risolutivi, e dall'altro che si affidasse a un mezzo aleatorio quale una istigazione indeter- minata ("in incertam personam"), connotata da intrinseca in- scurezza nella stessa possibilità di accoglimento da parte di taluno: la debolezza deemezzo escogitato si riflette così sul movente e fa cadere pesanti dubbi sulla rilevanza e con- sistenza del medesimo;

6) infine la sentenza è manchevole per aver omesso di dar conto delle plurime fonti probatorie secondo cui non sarebbe

*esistito alcun legame tra il Signorelli e il delitto, rap- portabile interamente a ideazione e iriiziativa def gruppo Fioravanti.

Da qui l'annullamento della sentenza e il rinvio a questa Corte per un nuovo, ulteriore, esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del dibattimento davanti a questa Corte d'assise d'aia pello di Firenze le parti civili (rispettivamente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero del tesoro; Giuliana Mesa, in proprio e n.n. del figlio minore Sergio, e Cristina Amato) concludevano per la conferma dea condanna del Signorelli per i delitti di

omicidio e attentato. V

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Il P.G. e i difensori concludevano per l'assoluzione dell'im- putato.

La Corte osserva quanto segue.

Dalle vicende processuali sopra esposte, risulta come l'ac- cusa contestata al Signorelli si sia a poco a poco rarefatta attraverso i vari stati e gradi del giudizio: ha preso le mosse in istruoria dll'ipotesi d'un concorso materiale nel- l'omicidio, a livello organizzativo e direttivo; si è tradot- ta in primo grado in una condanna per concorso morale con riferimento a un accordo del Signorelli col Fioravanti e il Cavallini, di cui però già l'ordinanza di rinvio a giu- dizio dava atto che non era stata "raggiunta la prova" con- creta, e che poteva essere dedotto solo da una serie di indi- zi; è stata infine ritenuta fondata dalla seconda Corte d'as- sise d'appello di Bologna con riferimento a una mera istiga- zione attuata da Signorelli attraverso la ripetuta manifesta- zione dell'auspicio, o desiderio, o proposito -una "predica zione", è stato detto- dell'opportunità e necessità che Ma-

rio Amato fosse ucciso. Un'istigazione, inoltre, neppure direttamente rivolta agli autori materiali del delitto, po- sto che non esiste in atti la prova di specifiche sollecita- zioni del Signorelli al Fioravanti o agli altri di quel grup- po, ma un'istigazione "aperta"; e cioè indirizzata a un am- biente idoneo e predisposto a riceverla, e che gli autori materiali del delitto avevano raccolto e tradotto in atto.

Precisamente questo è l'oggetto del presente giudizio di rinvio, nell'alveo disegnato dalle sentenze della Corte di Cassazione del 16.12.87 e 28.2.89 : se la "predicazione" del Signorelli integri gli estremi d'un suo concorso morale nel- l'omicidio, sotto il profilo causale e sotto quello psicolo- gico. er dirla con le parole della Cassazione, se la condot- ta del Signorelli abbia avuto rilievo nella consumazione del-

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l'omicidio per aver provocato o rafforzato l'altrui proposi- to criminoso, essendo l'imputato consapevole che la sua predi- cazione era stata raccolta dagli autori del delitto e aveva conseguito l'effetto -appunto- d'aver provocato, o quanto meno rafforzato, in loro, quel proposito.

E dunque si deve in primo luogo verificare quali furono i termini concreti e la natura della condotta del Signorelli, sulla base delle risultanze acquisite in atti, a cominciare da quanto riferisce in proposito Fratini Luigi..

Interrogato dalla DIGOS di Roma il 18.8.1980, il Fratini te- stualmente affermava: "Ricordo che il prof.Signorelli propu- gnava essenzialmente, nell'attuale fase della lotta, l'elimi- nazione di magistrati ed in primo luogo del dr.Amato, da lui ritenuto il nemico numero uno della destra". Il giorno successivo, sempre alla DIGOS di Roma, aggiungeva: "il prof.

Signorelli mi ha più volte detto che occorreva eliminare il giudice Amato, ricordo che l'ultima volta che fece tale af- fermazione è stata durante la cena a casa sua tra la fine di maggio e i primi di giugno del c.a.". Della cena il Frati- ni aveva già parlato il giorno prima, .con riferimento ad altri fatti, dicendo che si era svolta con la partecipazione, oltre che sua e del Signorelli, della moglie e della figlia di questi.

Al dibattimento di primo grado, udienza del 15.3.84, nel confermare le suddette dichiarazioni, il Fratini precisava peraltro che: "per l'emnininazione del dott.Amnato si parlò durante la cena, non ricordo altre occasioni in cui si parlò della eliminazione di Amato. Per l'eliminazione fisica si parlò esclusivamente in quella circostanza della cena, per ciò che ricordo a distanza di cinque anni".

Interrogato poi il 23.1.1988 nell'ambito di un altro proce- dimento penale (quello per la strage di Bologna) il Fratini precisava ancora che, sempre in quella cena, il Signorelli

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aveva detto di odiare l'Amato siccome si sentiva da lui perse- guitato .... "disse questo genericamente e non mi parlò d'un preciso proposito delittuoso .... disse che (Amato) avrebbe fatto la stessa fine del giudice Occorsio, una cosa del gene- re mi pare disse".

Infine, nel primo giudizio di rinvio davanti alla seconda Corte d'assise d'appio di Bologna, il 22.6.88, il Fratini ulteriormente precisava che nella "riunione conviviale a casa del Signorelli, cui era presente io e altra persona che non riesco a ricordare, il Signorelli, nell'ambito di discorsi concernenti in genere l'attività politica, disse qualcosa che posso sintetizzare come segue: 'se il giudice Amato avesse continuato la sua attività giudiziaria rivolta contro esponenti della destra, avrebbe fatto una brutta fi- ne' .... non mi sembra che il Signorelli affermasse che l'Ama- to doveva fare la fine del giudice Occorsio". Alle contesta- zioni mossegli circa la difformità di tali dichiarazioni dalle precedenti, il Fratini affermava che questo era quan- to al momento ricordava, ma "confermo quel che dissi in tem- pi più vicini al fatto".

Pur tenendo conto di questo naturale sfumarsi nel tempo dei ricordi del Fratini, appaiono evidenti le sue contradizioni e incertezze: dalle prime dichiarazioni si ricava infatti che il Signorelli sosteneva energicamente,e continuamente (ta- le essendo il senso del verbo "propugnare") l'eliminazione di magistrati e in particolare di Mario Amato, e che l'ulti- ma volta lo aveva fatto in occasione della cena di poco pre- cedente l'omicidio. Ma già al dibattimento di primo grado il propugnare del Signorelli si riduce a un'unica affermazione U fatta in quella cena che, per di più, essendo avvenuta con la partecipazione della moglie e della figlia del Signorelli ha tutta l'aria d'una pacifica riunione familiare. Lo stesso

"propugnare", poi, scompare e si trasforma, nemmeno in un ve-

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ro e proprio desidero o auspicio, ma più semplicemente nella previsione che l'Amato, continuando a battere la strada del- le indagini sui movimenti e personaggi della destra eversi- va, avrebbe fatto una brutta fine, più o meno come prima di lui era successo al suo collega Occorsio.

Ritiene quindi la Corte che la deposizione del Fratini certa- mente non offra, circa la "predicazione" del Signorelli, una prova convincente nè in ordine alla sua ampia diffusione tra più persone, nè in ordine alla sua persistenza e durata nel tempo, nè infine per quanto riguarda la sua stessa natu- ra, potendo ritenersi che il Signorelli esprimesse non tanto il desiderio o l'auspicio della morte dell'Amato, quanto una sua convinzione e previsione in proposito.

In particolare, la frase "Amato farà la fine di Occorsio", è certamente inidonea a fornire la prova che il Signorelli era al corrente del progetto di omicidio e ne conosceva le modalità esecutive programmate. A parte che il Fratini, nelle sue ultime dichiarazioni, riferisce un'espressione diversa e più generica ("Amato farà una brutta fine"), sta di fatto che tra Occorsio e Amato i punti contatto erano tanti e così ovvi (entrambi sostituti procuratori in Roma, impegnati in indagini sulla destra eversiva e oggetto di polemiche e at- tacchi minacciosi) che l'accostamento dell'uno all'altro era troppo facile per chiunque. Mentre 1.agguato sotto casa, all'uscita o al rientro secondo orari tendenzialmente fissi, è notoriamente la modalità più frequente, oltre che più faci- le, di attentati terroristici.

Aleandri Paolo, sentito al dibattimento di primo grado il 15.

3.1984, riferiva che "l'obiettivo Amato era individuato da tempo nell'ambiente e soprattutto vi era frenesia tra quelle persone che privilegiavano il momento terroristico rispetto a quello politico.... .Signorelli in continuazione proponeva l'argomento di uccidere Amato in dibattiti-incontri che avve- nivano nella sua abitazione....". L'Aleandri ricorda poi in

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particolare il fatto che tale Scarano Luigi, siccome abitava vicino all'Amato, sera stato indicato dal Signorelli come idoneo a fornire "delle indicazioni" su di lui, "ciò però senza dare preciso incarico"; e che lo Scarano "aveva già le informazioni" e le aveva comunicate in un incontro avve- nuto tra loro tre (Scarano-Signorelli-Aleanciri).

Tutto ciò in un'epoca che si colloca tra "la fine del 1978 e l'inizio del 197911, avendo poi esso Aleandri, nel settembre 1979, chiuso ogni rapporto con organizzazioni e ambienti eversivi. Perciò l'Aleandri aveva affermato in istruttoria e confermava al dibattimento, di non poter riferire nulla di concreto sulla parte avuta dal Signorelli nell'omicidio Amato, avvenuto nel giugno 1980, aggiungendo comunque che per la conoscenza che lui aveva di tali organizzazioni e ambienti, "Signorelli (in tema di azioni militari) non ha mai potuto dare nè dato nessun ordine, perchè non vi erano questi tipi di rapporti".

Tirato in ballo dall'Aleandri, Scarano Pierluigi si presenta- va spontaneamente alla Corte d'assise di primo grado il 22.3.

1984, e affermava d'aver conosciuto il Signorelli e d'aver avuto con lui "rapporti di amicizia e comunanza politica, (ma) non si è mai parlato di Amato", e non era vero che, per conto del Signorelli, egli avesse fornito informazioni sul magistrato, che d'altro canto neppure era in grado di fornire per aver sempre abitato alla Balduina, cioè a una ventina di chilometri di distanza dal luogo dove abitava l'A- mato.

Risentito nel corso del primo giudizio di rinvio, il 22.6.88, l'Aleandri affermava che le contestazioni dello Scarano, specie in quanto basate sul fatto che non abitava vicino al- l'Amato, l'avevano fatto riflettere .... "e mi sono detto che potevo anche nutrire qualche dubbio sul fatto che lo Scarano potesse riferirsi a qualche qitro magistrato". In sostanza:

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esso Aleandri, quale "coordinatore" delle operazioni milita- ri in Roma, aveva .avuto, tra il 1978-79, un incontro con Signorelli e Scarano in cui si era parlato di informazioni su giudici e del del dr.Amato, e ora lo aveva colto il dubbio se quelle informazioni riguardassero Amato o invece altri magistrati.

Ritiene la Corte cne ancne le dicriiarazioni dell'Aleandri non apportino sicuri elementi di prova in ordine a un preci- so, fattivo e costante interessamento del Signorelli per l'uccisione di iiario Arato. L'episodio Scarano sfuma nelle nebbie dell'incertezza, non solo per la negativa dello Scara- no e per i conseguenti dubbi dell'Aleandri stesso, ma anche perché, collocandosi al più tardi agli inizi del 1979, appare in contrasto con altre risultanze probatorie. Infatti, se il Signorelli era già allora in possesso di informazioni sull'Amato, non si vede perchè, nell'estate di quel 1979, quando era detenuto col Massimi, dovesse dire che il problema

"consisteva nel sapere dove l'Amato abitasse"; e perchè, ritenuto un collegamento tra Signorelli e Fioravanti, quest' ultimo e altri della sua cerchia dovessero avviare un'inchie- sta sull'Amato nel febbraio e nel giugno 1980. A tacere poi di altre fonti di informazione circa l'indirizzo di Amato, a dire dell'Aleandri da lui stesso accertato tramite il gior- nalista Salomoni.

Più in generale, le indicazioni dell'Aleandri attengono a un periodo troppo distante dall'omicidio, quando ancora non era avvenuto nessun fatto di rilievo che focalizzasse sull'A- mato l'attenzione dei gruppi eversivi e del Signorelli in particolare. Questi sarà arrestato dall'Amato solo nel giu- gno del 1979; solo nell'autunno di quell'anno scoppieranno le polemiche con gli avvocati Cambi e Succes; solo nell'a- prile 1980 si verificherà l'episodio Massimi.

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Restano, delle dichiarazioni Aleanuri, le inaicazioni circa i ripetuti uiscorsf, o sollecitazioni o proposte, nel Signo- relli concernenti l'uccisione ai iiario Amato; ma risalenti nel tempo e propalati in una cercnia di persone tra le quali non vi erano il Fioravanti e i suoi complici che l'Aleanciri afferma di non aver conosciuto di persona.

Marco iiario iiassimo -ammesso che sia ancora consentito pren- derne in considerazione le dicniarazioni dopo l'accertata, assoluta inattendibilità del soggetto- na affermato, come sopra si accennava, che "sia Signorelli cne Calore dicevano che il problema consisteva nel sapere dove (Amato) abitasse perché trovare chi l'uccidesse non era un problema". E inol- tre cne "o il Signorelli o il Calore si vantavano d'aver detto al dr.Amato che era malato di saturnismo e cioè di avvelenamento da piombo": che è una battuta, come la defini- sce la prima Corte d'appello di Bologna, dal cniaro sapore di avvertimento e velata minaccia, ma che non si sa se pro- veniente cia Signorelli o dal Calore.

Altri apporti del Massimi sono veramente indegni di conside- razione, come là dove rifer4ce d'una "sostanziale ammissio- ne di responsabilità" del Signorelli che, dopo l'omicidio, avreboe riconosciuto l'ineluttabilità della decisione, "che si era dovuta prendere", di eliminare Mario Amato. A parte cne si tratta dell'opinione cne il Masimi si era formato sentendo i discorsi del Signorelli, basterebbe esaminare il contesto entro cui si/collocano tali affermazioni. Perché il ilassimi prosegue riferendo che il Signorelli era stato inizialmente ben lieto delle sue (di esso Massimi) fals rivelazioni a proposito dell'omicidio Leandri, vedendo i esse l'occasione buona per "fregare" l'Amato in quanto s il magistrato si fosse avventatamente indotto, sulla ba di quelle rivelazioni, all'emissione di ordini di cattura avrebbe finito per screditarsi a causa del successivo, me

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vitauile fallimento dell'accusa. Invece l'Amato era stato prudente e perciò, caduta la prospettiva cne l'inquirente potesse bruciarsi con le sue mani, "si era dovuta" prendere la decisione di eliminarlo fisicamente.

Trattasi di una nuova prospettazione della "vicenda i4assiini"

come momento decisivo per il ííiaturarsi uel movente e il con- cretizza*rsi della decisione di uccidere liario Amato, così contorta e fantasiosa, così dissonante dal contesto e dalla logica, cne non occorre spencere parole per confutarla.

Ancora in ordine al concorso morale del Signorelli nell'orni- cidio Amato, vanno ricordate le ciicniarazioni di Tisei Ste- fano e bianchi Paolo. Secondo il primo, il Signorelli ben avrebbe potuto essere il mandante ai tale omicidio, e ricava questa sua convinzione dai propositi più volte espressi dal Signorelli di eliminare rappresentanti di spicco dello Sta- to, cagli stretti rapporti che aveva col Fioravanti e, soprat- tutto, dal ruolo eminente che rivestiva nell'ambito dei movi- menti eversivi di destra: e queste sono opinioni, tra l'altro contraddette dal fatto (è il Tisei stesso a riferirlo) cne il Signorelli era stato scalzato dal coniando militare del terrorismo di destra, ad opera del Cuncutelli, sin dal 1976.

Il biancn4 afferma ci'e cne Signorelli aveva espresso l'avvi- so che l'ario Amato dovesse essere ucciso, ma riferisce la circostanza come appresa dal Massimi e.per di più aggiunge che dal 1976 in poi il Signorelli era stimato un inetto e un incapace, come tale ormai estromesso dai vertici anche politici del movimento.

Con le dichiarazioni di Tisei e Bianchi tornano in conside- razione i terni dell'ordine o mandato a uccidere e1el "ruolo politico" del Signorelli. Ha è bene precisare subito che punto fermo uel processo è invece il fatto che il Signorelli non ebbe a dare nessun ordine, o mandato, al Fioravanti e altri autori materiali dell'omicidio: e non solo perchè ogniaa indagine al riguardo è preclusa dopo l'accertamento negativo della prima Corte d'assise d'appello di Bologna, confermato

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dalla Cassazione; ma anche perché realmente manca la benchè minima prova al riguardo.

E punto altrettanto fermo è che nessun elemento di responsa- bilità può essere ricollegata a ruolo politico del Signorel- li. Le ragioni sono quelle stesse di sopra: esiste preclu- sione derivante dalla sentenza della Corte d'assise d'appel- lo di Bologna, confermata al riguardo dalla Cassazione; men- tre è d'altro canto ovvio che, in mancanza d'un collegamento sicuro e preciso col delitto, a livello materiale o morale, dall'attività latu sensu politica di una persona non può discendere nessuna responsabilità giuridico-penale.

Resta da esaminare, sempre a proposito della "predicazione"

dell'omicidio da parte del Signorelli, l'articolo sul perio- dico "Costruiamo l'azione". A constatarne l'irrilevanza ba- sta però ricordare che si tratta d'un articolo del maggio- giugno 1978, che contiene espressione di pensiero ed opinio- ni e, soprattutto, che fu opera del Calore e non del Signo- relli, sicchè farne carico al Signorelli per la ritenuta coincidenza delle sue idee con quelle del Calore pare franca- mente eccessivo.

L'indagine sin qui condotta, porta questa Corte a conclude- re che l'assenta "predicazione" del Signorelli ebbe una consistenza del tutto limitata, e nn potè quindi avere nes- sun rilievo sotto il profilo dell'istigazione al delitto. A parte le opinioni del Bianchi, le affermazioni de relato del Tisei e quelle inattendibili del Massimi, restano le di- chiarazioni del Fratini e dell'Aleandri. Entrambe presentano rilevanti aspetti d'incertezza, sopra indicati in dettaglio, e sono quindi ben lontane dal fornire la prova sicura di una insistita, ripetuta e convinta manifestazione, da parte del Signorelli, dell'opportunità o necessità che Mario Amato fosse fisicamente eliminato. Nell'ipotesi più favorevole

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all'accusa, si può da esse dedurre che il Signorelli conside- rava l'uccisione del magistrato come un evento auspicabile

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