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deliberazione n. 35
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:
Art. 8, comma 1, lett. o) Statuto FEM: autorizzazione alla sottoscrizione dell’“Accordo transitorio concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”.
Il giorno 24 maggio 2021 ad ore 10:05, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E sotto la presidenza di:
PRESIDENTE MIRCO MARIA FRANCO CATTANI
Presenti:
VICEPRESIDENTE ANGELO FRASCARELLI
CONSIGLIERE ANDREA MERZ
CONSIGLIERE ROBERTA RAFFAELLI
CONSIGLIERE ILARIA ROMAGNOLI
REVISORE FRANCA DELLA PIETRA
REVISORE ALBERTO TRENTIN in audio-video
collegamento
REVISORE STEFANIA DONINI
Funge da segretario verbalizzante il dott. Fabio Calliari.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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PREMESSE:
- visto il «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14» sottoscritto in data 21 dicembre 2018, in particolare l’art. 26, comma 6;
- considerato che l’art. 19, comma 2 del D.lgs. 81/2015 (cd. Jobs act) prevedeva che, “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, (…) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi (attualmente ventiquattro mesi ex. art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “Decreto dignità”) (…) Qualora il limite dei trentasei mesi (attualmente ventiquattro mesi ex art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87) sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”;
- rilevato che l’art. 1, comma 403, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’art. 1 del D.L.
87/2018 (c.d. “Decreto dignità”), prevedendo che “Le disposizioni di cui al presente articolo (n.d.r.
pertanto anche le previsioni dell’art. 19 del D.lgs. 81/2015), nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, (…) ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto al quale agli istituti pubblici ed agli enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, si applica la disciplina antecedente al “Decreto dignità”, e cioè la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, per un periodo massimo di 36 mesi e senza l’obbligo di specificare la causale”;
- considerato altresì che l’art. 29, comma 2, lett. c) del sopracitato D.lgs. 81/2015 espressamente esclude dal campo di applicazione del capo III (tra cui rientra l’art. 19) “i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze”;
- ricordato che, ai sensi dell’art. 31 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, la Fondazione provvede
“All’organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali e ad esse riconducibili” e che pertanto in tale campo si configura, ope legis, come concessionario di pubblico servizio;
- considerato che parallelamente, nella legge provinciale istitutiva delle Fondazioni n. 14/2005, all’art.29, comma 12, è previsto che il personale docente venga reclutato con “selezioni pubbliche”
nonché, ove sia raggiunta l’intesa con le organizzazioni sindacali interessate, che lo Statuto della Fondazione debba prevedere che il contratto collettivo di lavoro per il personale docente della Fondazione disciplini il trattamento dello stesso “in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo provinciale della scuola a carattere statale o della formazione professionale”;
- evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, con l’“Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente” di data 1 agosto 2018, è già previsto che “Il personale docente, che abbia superato complessivamente i 36 mesi (attualmente ventiquattro ex. art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n.
87) di assunzione a tempo determinato, può essere ulteriormente assunto a tempo determinato fino al limite massimo complessivo di 60 mesi su cattedre disponibili sulla base dell’organico funzionale o in sostituzione di personale assente (supplenze), a tempo parziale o esonerato dall’insegnamento (orario ridotto per personale che abbia assunto altri incarichi di durata temporanea)”;
- rilevato che presso il Centro Istruzione e Formazione si sono determinate posizioni su cattedre vacanti ricoperte da personale docente a tempo determinato che raggiunge il limite di 60 mesi e che lo stesso non è ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento in quanto le relative
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procedure, in relazione alla pandemia COVID, sono state sospese dall’art. 24, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- evidenziato in merito che l’abilitazione all’insegnamento è requisito per svolgere l’attività di docenza, come previsto dall’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e che la stessa è correlativamente valutata ai fini del riconoscimento della parità scolastica, come previsto dall’art.
30, comma 4, lett. J) e k), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- ritenuto che, alla luce del predetto quadro, è comunque necessario garantire la continuità didattica per la salvaguardia della qualità del servizio pubblico esercitato;
- visto lo schema di “Accordo transitorio concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- condiviso quanto ivi previsto ed in particolare di derogare, fino alla conclusione delle procedure di abilitazione relative alla classe di concorso delle cattedre risultanti vacanti e comunque non oltre l’a.s. 2022-2023, al limite massimo di durata complessiva di 60 mesi dei contratti di assunzione a tempo determinato attualmente previsto;
- evidenziato che tale deroga è riferita al personale docente che copre attualmente le cattedre risultanti vacanti e si sia iscritto relativa alla classe di concorso di abilitazione all’insegnamento;
- visto il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1, lett. o) dello Statuto, e l’art. 2, c. 1 lett. q) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) di FEM, che stabilisce la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo all’adozione degli atti di indirizzo in ordine ai contratti collettivi di lavoro ed alla gestione del personale.
Tutto ciò premesso:
- visti gli atti sopraccitati;
all’unanimità dei voti legalmente espressi
d e l i b e r a
1) di approvare lo schema di “Accordo transitorio concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1), apportando le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie;
3) di dare atto che l’applicazione dell’accordo di cui al presente atto comporta la disapplicazione dell’art. 5 del “Regolamento (rectius Procedura) per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione di docenti a tempo determinato e indeterminato” (Allegato B.3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento) che limita a 5 anni la validità delle graduatorie per la selezione del personale docente della Fondazione da assumere a tempo determinato;
4) di dare atto che la presente delibera non comporta oneri diretti a carico del budget del Centro Istruzione e Formazione.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 12:40.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
GF/RN estensori
RORU/struttura proponente IL DIRETTORE GENERALE
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - dott. Fabio Calliari -
f.to Calliari
IL PRESIDENTE - dott. Mirco Maria Franco Cattani -
f.to Cattani
Allegato parte integrante e sostanziale
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 35 di data 24/05/2021,
composto complessivamente da n. 5 facciate.
GF/RN estensori
RORU/struttura proponente IL DIRETTORE GENERALE
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - dott. Fabio Calliari -
f.to Callari
IL PRESIDENTE - dott. Mirco Maria Franco Cattani -
f.to Cattani
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MODIFICA-INTEGRAZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e. ss.mm.
2 Il giorno …………..2021, in San Michele all’Adige (TN)
la FONDAZIONE EDMUND MACH, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante ing.
Mario Del Grosso Destreri
e
la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
FLC- CGIL rappresentata da Cinzia Mazzacca ……...F.to...(*)...
CISL – Scuola rappresentata da Stefania Galli e Marco Bolner ……...F.to...(*)...
UIL – FPL rappresentata da Pietro Di Fiore ……...F.to...(*)...
e per le RSA
CGIL rappresentata da Andrea Segnana ……...F.to...(*)...
UIL rappresentate da Damiano Emer ……...F.to...(*)...
e Flora Leonardelli ……...F.to...(*)...
CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO (*)
mediante consenso espresso da parte delle Organizzazioni sindacali con le note allegate
il seguente “Accordo transitorio concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”.
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Visto il “Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n.
14” sottoscritto in data 21 dicembre 2018, in particolare l’art. 26, comma 6;
Visto l’art. 1, comma 403, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica l’art. 1 del D.L. 12 luglio 2018, “Decreto dignità” (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 96) ed in base al quale agli istituti pubblici ed agli enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, si applica la disciplina antecedente al “Decreto dignità”, e cioè la possibilità di
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stipulare contratti a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, per un periodo massimo di 36 mesi e senza l’obbligo di specificare la causale;
Visto l’art. 29, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che alla lettera c) espressamente esclude dal campo di applicazione della normativa sui contratti a tempo determinato, di cui al capo III del medesimo decreto, “i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze”;
Considerato che ai sensi dell’art. 31 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5, la FEM provvede
“All’organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali e ad esse riconducibili” e pertanto in tale campo si configura come concessionario di pubblico servizio;
Considerato altresì che, parallelamente, nella legge provinciale istitutiva n. 14/2005 all’art.29, comma 12, è previsto che il personale docente viene reclutato con “selezioni pubbliche”
nonché, ove sia raggiunta l’intesa con le organizzazioni sindacali interessate, che lo Statuto della Fondazione deve prevedere che il contratto collettivo di lavoro per il personale docente della Fondazione disciplina il trattamento dello stesso “ in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo provinciale della scuola a carattere statale o della formazione professionale”;
Evidenziato che le graduatorie per la selezione del personale docente della Fondazione da assumere a tempo determinato, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione di docenti a tempo determinato e indeterminato” (Allegato B3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione E. Mach), hanno validità di 5 anni;
Visto l’“Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente” di data 1 agosto 2018, con particolare riferimento al limite massimo di durata, pari a 60 mesi, dei contratti di lavoro a tempo determinato;
Visto l’art. 24, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ai sensi del quale “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni” e pertanto risultano sospesi anche gli esami di abilitazione all’insegnamento in quanto questi ultimi non rientrano tra le deroghe previste dal medesimo D.P.C.M.;
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Evidenziato che l’abilitazione all’insegnamento è requisito per svolgere l’attività di docenza, come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 ed è correlativamente valutata ai fini del riconoscimento della parità scolastica, come previsto dall’art. 30, comma 4, lett. J) e k), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
Evidenziato che è necessario garantire la continuità didattica per la salvaguardia della qualità del servizio pubblico esercitato;
Considerato che le parti, in relazione alla sospensione delle procedure concorsuali per gli esami di abilitazione all’insegnamento connessa all’emergenza pandemica, condividono di derogare, fino alla conclusione delle procedure di abilitazione relative alla classe di concorso delle cattedre risultanti vacanti e comunque non oltre l’a.s. 2022-2023, al limite massimo di durata complessiva di 60 mesi dei contratti di assunzione a tempo determinato stipulati con il personale docente, previsto dall’ ”Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”, di data 1 agosto 2018;
tutto ciò premesso, si stipula il seguente
Accordo transitorio concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente
Art. 1
Deroga temporanea ai limiti di durata per le assunzioni con contratto a tempo determinato In deroga a quanto previsto nell’“Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente” di data 1 agosto 2018, che limita a 60 mesi il limite massimo di assunzioni a tempo determinato, il personale docente che abbia superato complessivamente tale limite può essere ulteriormente assunto a tempo determinato fino alla conclusione della procedura di abilitazione all'insegnamento alla quale si sia iscritto relativa alla classe di concorso della cattedra attualmente ricoperta e risultante vacante purché non oltre l’a.s. 2022-2023.
Art. 2
Assunzione con contratto a tempo indeterminato di docenti abilitati all’insegnamento Qualora intervengano modifiche normative concernenti le modalità di accesso all’abilitazione all’insegnamento, il personale docente che, in virtù di tali nuove modalità, consegua l’abilitazione relativa alla classe di concorso attualmente ricoperta e risultante vacante, può essere assunto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
5 Art. 3
Impegno delle parti
La parti si impegnano reciprocamente a rendersi parte attiva presso le competenti strutture provinciali affinché si addivenga in tempi rapidi alla conclusione delle abilitazioni all’insegnamento di interesse di FEM o vengano individuati percorsi alternativi equivalenti valevoli anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
Le parti si impegnano in ogni caso a rivedersi e verificare l’andamento del presente accordo entro il mese di aprile 2022.
Art. 4 Validità
Il presente accordo derogatorio ha validità fino alla conclusione delle procedure di abilitazione all'insegnamento relative alle classi di concorso delle cattedre risultanti vacanti e comunque non oltre l’a.s. 2022-2023. Rimane pertanto confermato quanto previsto “Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente” di data 1 agosto 2018.