Presentazione
Seminario abilitazione professionale ingegneri
La Formazione professionale obbligatoria
Sala Riunioni Ordine Ingegneri Provincia Catania 17 Luglio 2019
I^ Sessione 2019 Esami di Abilitazione
Obbligo di aggiornamento della competenza professionale
L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale
riguarda
tutti gli ingegneri iscritti agli Albi e
decorre
dal 1° gennaio 2014
Modifica al Regolamento
• Regolamento approvato 15 luglio 2013
• Entrata in vigore dal 1 gennaio 2014
• Possibile variazione partire dal 1
gennaio 2017 come da art. 13 del
Obbligo di aggiornamento
della competenza professionale (Art. 3)
L'unità di misura della formazione professionale continua è il Credito
formativo professionale (CFP).
Per poter esercitare la professione è necessario disporre di un
minimo di 30 CFP.
Obbligo di aggiornamento
della competenza professionale (Art. 3)
I CFP si ottengono con:
a) accredito iniziale al momento dell'iscrizione;
b) attività di formazione professionale continua per l'apprendimento:
non formale (art.4);
Obbligo di aggiornamento
della competenza professionale (Art. 3)
Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
• entro 2 anni dall'abilitazione, 90 CFP (85+5);
• dopo 2 e fino a 5 anni dall'abilitazione, 60 CFP (55+5);
• dopo 5 anni dall'abilitazione, 30 CFP (25+5).
Il totale dei CFP ne comprende 5 relativi all'area tematica
«Etica e deontologia professionale», che devono, però, essere conseguiti, entro l'anno solare successivo a quello di iscrizione, tramite la partecipazione ad appositi corsi.
A coloro che risultano già iscritti all'Albo alla data di entrata
in vigore dell'obbligo formativo sono accreditati 60 CFP.
Obbligo di aggiornamento
della competenza professionale (Art. 3)
Per garantire la continuità del processo di aggiornamento professionale,
al termine di ogni anno solare vengono detratti per ogni iscritto
30 CFP
dal totale accreditato.
Obbligo di aggiornamento
della competenza professionale (Art. 4-6)
Tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale,
informale e formale riconoscibili per l'ottenimento dei CFP sono
elencate nell'allegato A del Regolamento, con la relativa descrizione e il corrispondente
numero di CFP conseguibili.
ALLEGATO A - attività di formazione e relativa equivalenza in cfp –
apprendimento non formale
ALLEGATO A - attività di formazione e relativa equivalenza in cfp –
apprendimento informale
Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria - Consiglio Nazionale degli Ingegneri- Apprendimento informale
Descrizione Limiti Crediti attribuiti
Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria
Aggiornamento informale legato alla attività
professionale dimostrabile 15 CFP/anno
Certificazione delle competenze professionali
da parte dell'Ordine max 15 CFP/anno
Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti
Pubblicazioni qualificate 5 CFP/pubblicazione
Brevetti 10 CFP/brevetto
Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio
Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio
Nazionale
max 5 CFP/anno
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di
Ingegnere/Ingegnere iunior
3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità
Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità
naturali inerenti l'ambito professionale.
valutati caso per caso
ALLEGATO A - attività di formazione e relativa equivalenza in cfp –
apprendimento formale
Apprendimento formale
Descrizione Limiti Crediti attribuiti
Frequenza corsi di master di primo e
secondo livello, dottorati di ricerca. 30 CFP/ anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con
esame finale valutati caso per caso
costo partecipazioni eventi
Costo
iscrizione euro
% Partecipanti
0 67%
Meno di 30 11%
30 -100 14%
101 -250 5%
251 -500 1,3%
501 – 1.000 1,3%
Oltre 1.000 0,4%
Distribuzione 15 cfp per tipologia impiego
Tipologia % su
istanze presentate
Libero Professionista 60
Dipendente pubblico 14
Dipendente privato 26
Cosa succede a chi non ha i 30 CFP
Art.3, comma 5, lett. b), decreto-legge 13/08/2011 n. 138, come convertito dalla legge 14/09/2011 n.148 (“…gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) .... ; b) previsione dell'obbligo per il
professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali…. La violazione dell'obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”);
Art.7, comma 1, DPR 7/08/2012 n.137 (“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”);
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale:
articolo 3, comma 3 : “Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP” ;
articolo 12: “Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari”) ;
Ingegneri neo iscritti e deontologia
No 5CFP 50% giovani
iscritti
Cosa succede a chi non ha i 5 CFP per deontologia
I neoiscritti a partire dal 01 gennaio 2014 hanno l’obbligo di acquisire 5 CFP entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di iscrizione
Per gli iscritti successivi alla data dell’1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. Pertanto non possono svolgere attività professionale
Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all’obbligo di cui sopra, è possibile acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.
I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalla data di iscrizione all’ALBO.
Dati Iscritti (Centro Studi)
Analisi al 01/01/2018
Uno dei timori era quello che vi fosse la cancellazione di una parte consistente di iscritti.
I dati ci dicono che l'entrata in vigore
dell'obbligo della formazione permanente non ha, per il momento, provocato una
diminuzione del numero degli iscritti all'albo.
Il numero di professionisti che supera i 30 CFP è superiore al numero stimato di
ingegneri che svolgono la professione
Linee di indirizzo
scadenza termine presentazione istanza al 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento
Maternità non frazionabile in più periodi ( salvo per due genitori ingegneri) -
assistenza genitori con malattia cronica solo se conviventi con l’iscritto
Estero possibile periodo oltre i 12 mesi se il professionista dichiara di non aver svolto attività professionale in Italia
Esoneri
Analisi dati presenti in piattaforma, e verifica coerenza con quanto previsto dal Regolamento e Linee di indirizzo
Segnalazioni da parte di Ordini Territoriali
Anomalie rilevate anche su segnalazioni pervenute
Uniformità su tutto il territorio nazionale di riconoscimento CFP per stessa tipologia di richiesta
Criteri adottati nella
redazione
Fabio Bonfà 22
Istanza riconoscimento CFP da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di superamento esame finale
Sono riconosciuti esclusivamente i Master di I e II livello universitario svolti in Italia, in formato residenziale - NO FAD
I crediti pari a 30 CFP sono riconosciuti alla data di superamento dell’esame finale e sono assegnati indipendentemente dall’effettiva durata delle lezioni che può essere distribuita in modo più o meno intensivo (i master universitari I e II livello per definizione durano almeno 1200 ore)
Master
È possibile riconoscere CFP per Stage Formativi di durata minima di 3 Mesi e 20 ore settimanali- Per Stage all’Estero anche di durata minima di 2 mesi
Sono riconosciuti 5 CFP ( fissi)
Riconoscimento a cura del proprio Ordine previo invio istanza con:
• descrizione tirocinio svolto;
• lettera a firma del legale rappresentante o suo
delegato dell’Ente/azienda che ha ospitato il professionista
Stage
E’ possibile riconoscere CFP solo se gli eventi rilasciano crediti universitari con esame finale o crediti formativi professionali riconosciuti nell’ambito di un
analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri.
Il riconoscimento dei CFP avviene nelle seguenti modalità:
• se il corso rilascia crediti universitari: 1 cfp = 1 cfu con il massimo di 10 CFP per corso;
• se il corso è accreditato nell’ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 cfp = 1 credito
evento.
• L’istanza di riconoscimento può essere inoltrata al proprio Ordine di appartenenza o al CNI.
Crediti per riconoscimento CFP
per formazione all’estero
È possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/84 solo ed esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell’Interno all’art. 4 comma 3.
Art. 4 comma 3 del DM Ministero interno 5 agosto 2011:
«La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie. »
I CFP per i corsi di cui sopra possono pertanto essere rilasciati solo per corsi organizzati da Ordini degli Ingegneri e da Università e autorità
Crediti per corsi Abilitanti 818
Modello 1
Solo logo Provider NO logo Sponsor NO logo Partner
NON è possibile Rilasciare due
attestati a firma di soggetti diversi per lo stesso evento
Rilascio Attestati
All. 1 - FACSIMILE ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
LOGO ORDINE/PROVIDER
Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri Regolamento pubblicato in data 15 luglio 2013
Premesso che l’evento: convegno/corso di formazione/seminario/visita tecnica dal titolo:
“Attivita’ Nucleari: La Qualificazione Degli Operatori”
è stato accreditato quale attività formativa con codice______________-________________ed è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ………/ NOME PROVIDER e si
è tenuto a ………… il ………….. per la durata complessiva di ore XX
Verificata la corretta partecipazione
SI ATTESTA CHE
l' Ing. ……… nato a ….. il……
C.F………
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di ……. al n. …… sezione …settore………
ha acquisito:
n. … (…) Crediti formativi per l’anno …
XXXXXX, lì ……. FIRMA E TIMBRO
Legale rappresentante Ordine/Provider
Modello 2
Tipologia attestato valido anche per altre tipologie di corsi come ad esempio quelli sulla sicurezza o antincendio
In tal caso è possibile aggiungere un testo specifico nel campo note
!
Rilascio Attestati
All. 1 - FACSIMILE ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
LOGO ORDINE/PROVIDER
Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri Regolamento pubblicato in data 15 luglio 2013
Premesso che l’evento: convegno/corso di formazione/seminario/visita tecnica dal titolo:
“Attivita’ Nucleari: La Qualificazione Degli Operatori”
è stato accreditato quale attività formativa con codice______________-________________ed è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ………/ NOME PROVIDER e si
è tenuto a ………… il ………….. per la durata complessiva di ore XX
Verificata la corretta partecipazione
SI ATTESTA CHE
l' Ing. ……… nato a ….. il……
C.F………
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di ……. al n. …… sezione …settore………
ha acquisito:
n. … (…) Crediti formativi per l’anno …
Approvazione del Modello unico nazionale del certificato che viene rilasciato a richiesta dai singoli Ordini territoriali
Approvazione di un Lettera standard che gli Ordini inviano a tutti coloro che sono sotto i 30 Crediti formativi professionali al 1
gennaio
Assolvimento
Obbligo formativo Rilascio Certificazioni
Rilascio Certificato assolvimento Obbligo formativo
Comunicazione mancato assolvimento Obbligo formativo
Modello 3
Il certificato attesta il numero di CFP maturati al 01 gennaio di ogni anno.
Non è possibile rilasciare certificati per altre date in quanto la validazione dei CFP viene fatta solo una volta l’anno al 31 dicembre
!
Certificazione
assolvimento debito
All. 3 – CERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVILOGO ORDINE
Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri Attestazione di acquisizione dei crediti formativi professionali
Preso atto delle informazioni presenti alla data……., nell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale,
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ………
CERTIFICA
che l’Ing. NOME COGNOME, nato
a………..il………..iscritto a questo Albo al n°………sezione……….settore……….C.F………….
alla data del ……… ha conseguito n. …. Crediti Formativi Professionali necessari per il rispetto
30
Modello 4
Il certificato attesta che il
professionista ha assolto l’obbligo formativo in quanto nel suo profilo sono registrati almeno 30 CFP al 01 gennaio dell’anno in cui viene emesso il certificato.
Nel caso di iscritti che sono a posto dal 01 gennaio il certificato viene emesso con la scritta identificata come CASO A
Nel caso di iscritti che non erano a posto il 01 gennaio, il certificato viene emesso con la scritta identificata come CASO B indicando la data in cui il
professionista ha maturato almeno 30 CFP
Certificazione
assolvimento debito
All. 2 - FACSIMILE CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVOLOGO ORDINE
Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri Certificazione di rispetto della normativa
Preso atto delle informazioni alla data…..….., presenti nell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale,
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ………
CERTIFICA
che l’Ing. NOME COGNOME, nato a………….il………….C.F………….
iscritto all’Albo al n°……….sezione……….settore……….
CASO A) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l’anno ....
CASO B) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l’anno … a partire dalla data del …..
XXXXXX, lì …….
Il Presidente
Non è consentito l’utilizzo del logo del CNI nel materiale di comunicazione dell’evento o dell’Ente/Azienda
È possibile utilizzare esclusivamente le seguenti frasi:
!
Regole per utilizzo Logo CNI per Provider
Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del ……….
Riconosciuti n.. .CFP per Ingegneri con delibera del ………..
A tutti gli ingegneri stranieri che si iscrivono all’Albo presso uno degli Ordini provinciali, sono riconosciuti 60 Crediti formativi professionali alla data di iscrizione indipendentemente dalla data di
conseguimento della Laurea e/o Abilitazione
Iscrizione Albo
ingegneri stranieri – CFP iniziali
Riconoscimento dei Crediti
formativi ad eventi non compresi
nell’Allegato A del Regolamento
E’ possibile riconoscere CFP ad eventi formativi che si svolgono entro Manifestazioni Fieristiche, o Mostre Convegno attinenti al settore dell’ingegneria
Possono essere riconosciuti CFP solo per la tipologia di Convegni,
indipendentemente dalla struttura dell’evento- NO Svolgimento presso STAND aziende
Possono essere riconosciuti CFP anche ad eventi non organizzati da PROVIDER
Manifestazioni Fieristiche
e similari
I Congressi nazionali ed eventi internazionali sono eventi annuali di alta rilevanza per il settore
dell’ingegneria
Il riconoscimento di CFP è di competenza del CNI e possono essere organizzati anche da soggetti non
? Cosa sono
Congressi Nazionali ed
Eventi internazionali
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Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall’azienda produttrice o da rivenditori.
In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così ripartito:
• 1 Credito formativo professionale = 1 ora evento;
• Massimo 2 Crediti formativi professionali per singolo evento;
• Categoria Crediti formativi professionali = Convegni;
• Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore.
Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l’organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda
esclusivamente eventi sopra descritti e non può essere assimilata
all’autorizzazione di cui all’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale.
Successivamente all’autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei Crediti formativi professionali sarà a cura del CNI e degli Ordini territoriali. I CFP sono caricati nell’Anagrafe dai soggetti organizzatori.
Riconoscimento CFP per
dimostrazioni Tecniche
Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile riconoscere CFP come segue:
• n. 1 CFP per ora di formazione per max 5 CFP anno;
il riconoscimento può avvenire solo se la formazione è svolta
dall’azienda produttrice/rivenditrice o da soggetto da esse autorizzato.
I CFP sono caricati nell’anagrafe dal soggetto organizzatore previa autorizzazione da parte del CNI.
Cosa sono
Riconoscimento CFP per
formazione post-vendita
Nel caso di eventi svolti con sponsor, è vietata la partecipazione come relatori, per una durata complessiva superiore al 50% della durata dell’evento, di personale legato allo sponsor da contratto di lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile. Tale limitazione non è prevista nel caso di sponsor/partner coincidente con un Ente pubblico.
La collaborazione con aziende private deve essere sempre classificata come sponsorizzazione, indipendentemente dalla forma con cui viene attuata. Pertanto nelle locandine di eventi deve essere sempre usata la dicitura “Sponsor” e non può essere usata la dicitura generica “in
collaborazione con” o similari.
Nelle locandine e programmi i loghi degli sponsor devono essere preceduti dalla seguente scritta: “Evento realizzato con il contributo incondizionato di NOME SPONSOR”.