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COMUNE DI PIACENZA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PIACENZA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO ALLA PRATICA DEL CALCIO CENTRO

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(1)

COMUNE DI PIACENZA

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PIACENZA PER LA GESTIONE

DELL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO ALLA PRATICA DEL CALCIO CENTRO

SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “SANDRO PUPPO B” SITO IN

PIACENZA VIA ANTONIO ANGUISSOLA.

(2)

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Il Comune di Piacenza concede la gestione del Centro Sportivo Comunale denominato “Sandro PUPPO B” di proprietà del Comune di Piacenza, sito in Piacenza Via Antonio ANGUISSOLA per il periodo compreso dal 2017 al 2032.

Le aree, i locali e le strutture del Centro Sportivo date in gestione alla Concessionaria, sono evidenziate nell’allegato n°1 quale parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Scopo della Convenzione

Lo scopo della convenzione consiste nella gestione dell’impianto per le finalità che l'Amministrazione Comunale persegue in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Comune di Piacenza e negli obblighi, da parte della Concessionaria, di eseguire lavori di rifacimento del manto e delle strutture tecniche necessarie relative ai campi da calcio siti in Via Anguissola, 7 nel Comune di Piacenza e denominati “Puppo B”, come da Tavole di progetto (Allegato n. 2 quale parte integrante della presente Convenzione). Tale progetto prevede la durata del ciclo di vita del campo in erba sintetica di anni 12, con successiva deroga per anni 3 per una durata complessiva di anni 15. Il Comune concedente considera elementi determinanti, al fine della presente convenzione, gli obiettivi di carattere sportivo, ricreativo e promozionale, quali risultano dallo statuto della Concessionaria. Eventuali variazioni sostanziali dello statuto comportano la revisione della presente convenzione.

La convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 164 e seguenti del Codice degli Appalti approvato con d.lgs. del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.

Art. 3 Destinazione dell’impianto

L’impianto è destinato ad attività sportive comprensive di allenamenti, partite, tornei e manifestazioni attinenti la pratica, la diffusione e la fruizione dello sport in discipline compatibili con la natura e la struttura dell’impianto stesso; è inoltre destinato allo svolgimento di pubblici spettacoli conformemente alle condizioni di agibilità della struttura e ad ogni altra manifestazione programmata con fini di pubblico interesse e di pubblica utilità.

La gestione dell’impianto non può essere effettuata per altro scopo per cui la Convenzione è disposta, salvo casi eccezionali di natura sociale preventivamente assentiti dall’Amministrazione Comunale.

Art. 4 Modalità di utilizzo dell’impianto

L’impianto è destinato prioritariamente allo svolgimento dell’attività della Concessionaria.

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Prima di ogni stagione sportiva la Concessionaria dovrà trasmettere al Servizio Sport lo schema di utilizzo delle strutture, con giorni/orari di allenamento delle varie squadre.

Il Responsabile del Servizio Sport, nell’ambito di un razionale utilizzo di tutte le strutture sportive comunali e per consentire alle Associazioni sportive presenti sul territorio comunale di svolgere la propria attività, si riserva di assegnare a terzi gli impianti, nei giorni ed orari liberi dall’attività di quest’ultima.

La stessa Concessionaria è autorizzata a consentire l’uso dell’impianto da parte di terzi informando tempestivamente il Servizio Sport sulle modalità di utilizzo.

Il Dirigente Ufficio Sport può revocare, sospendere o rinviare l'attività programmata sull'impianto stesso per ragioni di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza.

La Concessionaria, in ogni caso di utilizzo dell’impianto , è tenuta a svolgere i compiti ad essa assegnati dalla presente Convenzione.

La Concessionaria è autorizzata, nel caso di utilizzo da parte di terzi, ad esigere dagli stessi le quote stabilite dal tariffario comunale in vigore; il pagamento delle quote è da intendersi anticipato, salvo diverse forme di pagamento concordate tra la stessa Concessionaria e gli utenti.

L’Amministrazione Comunale si riserva di concedere gratuitamente l’impianto per manifestazioni di notevole rilevanza o per attività didattiche, scolastiche, sociali e promozionali o per attività promosse o patrocinate dalla stessa Amministrazione per non più di n. 3 volte all’anno non cumulabili nell’anno successivo qualora l’Amministrazione non usufruisse del beneficio; in ogni caso l’impianto deve essere utilizzato per le finalità per le quali è stato omologato.

Art. 5 Oneri a carico della Concessionaria

Sono a carico della Concessionaria tutti i servizi e gli oneri relativi alla gestione del Centro Sportivo in questione ed in particolare:

 sorveglianza, apertura e chiusura del Centro (aree, attrezzature e locali) ogni qualvolta si renda necessario;

 pulizia completa e igienizzazione dell'impianto;

 conduzione degli impianti termici, idrici ed elettrici;

 spese per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, materiale vario e quant'altro necessiti alla normale conduzione dell'impianto;

 eventuali spese di volturazione dei contatori e di intestazione bollette;

le opere e le spese di manutenzione ordinaria preventiva / riparativa e straordinaria dell’intero complesso sportivo, così come definito dall’art. 3 comma 1) lett. oo-quater) e oo-quinques del D.Lgs.

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50/2016 e sue successive integrazioni, nonché gli interventi di miglioria, come di seguito specificato:

A) manutenzione ordinaria preventiva e riparativa

Sono a carico della Concessionaria tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei terreni di gioco e delle aree di pertinenza dell’intero complesso sportivo, secondo le condizioni minime indicate nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Concessionaria dovrà presentare con cadenza annuale, al Dirigente Ufficio Sport, per l’approvazione, l’elenco dettagliato dei previsti interventi di manutenzione con i relativi tempi di attuazione e con le relative modalità di esecuzione. Il Dirigente Ufficio Sport, in collaborazione con il Servizio Manutenzione, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di individuare interventi, anche diversi da quelli programmati, ritenuti improcrastinabili e/o prioritari. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione di ogni elemento facente parte integrante del complesso sportivo al fine della conservazione del patrimonio esistente e di mantenere la migliore fruibilità possibile degli impianti. Ogni intervento dovrà essere eseguito in modi e tempi adeguati, rispettando le eventuali indicazioni dei tecnici comunali. Nel caso di sostituzioni di apparecchiature le caratteristiche tecniche devono essere di pari qualità o superiori. Il Dirigente Ufficio Sport, in collaborazione con il Servizio Manutenzione, si riserva il controllo in corso d’opera in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.

I lavori di manutenzione devono essere puntualmente eseguiti dalla Concessionaria; nel caso di mancata esecuzione, gli stessi saranno oggetto di sollecito da parte dell’Ufficio Sport con diffida ad eseguirli entro un congruo termine. Nel caso di scadenza del termine senza che i lavori siano stati eseguiti, il Comune si riserva di intervenire in proprio, con Ditta di sua fiducia, all’esecuzione delle opere necessarie, addebitandone l’intera spesa (oneri compresi) alla Concessionaria.

B) manutenzione straordinaria programmata

Sono a carico della Concessionaria tutte le opere e le spese di manutenzione straordinaria dei fabbricati, dei terreni di gioco, attrezzature, impianti tecnologici e delle aree di pertinenza dell’intero complesso sportivo, nell’arco dei quindici anni di durata della Convenzione, secondo le condizioni minime indicate nell’Allegato n.3; Le opere di manutenzione straordinaria saranno programmate di anno in anno;

interesseranno i campi da gioco, gli spogliatoi e tutta la struttura sportiva.

Tali opere saranno escluse dal Piano Economico Finanziario e saranno finanziate attraverso un sistema di sponsorizzazioni esterne.

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La Concessionaria dovrà presentare un piano di manutenzione straordinaria programmata di valenza, quindicinale con sviluppo triennale contenente, quest’ultimo, l’elenco dettagliato degli interventi previsti e i relativi tempi di attuazione.

Il Dirigente Ufficio Sport, in collaborazione con il Settore Opere Pubbliche, si riserva la facoltà di modificare, sentita la Concessionaria, la priorità degli interventi previsti dal piano quindicinale. Nel caso di sostituzioni di apparecchiature le caratteristiche tecniche devono essere di pari qualità o superiori.

Sarà inoltre posto a carico della Concessionaria l’onere per l’assunzione di eventuali nuovi pareri VVF, CPVLPS, AUSL ecc. ed altri, se necessari e rientranti nel piano novennale, i quali dovranno essere trasmessi successivamente, in copia, all’Ufficio Sport. Il Dirigente Ufficio Sport, in collaborazione con il Servizio Manutenzione, si riserva il controllo in corso d’opera in ordine alla regolare esecuzione dei lavori; la Concessionaria, a consuntivo, dovrà trasmettere allo stesso tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità, collaudi e quant’altro necessario a sensi di legge.

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno riguardare anche lavori di adeguamento al D.M.

18 marzo 1996 “ Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi “ e successive modifiche.

C) interventi di miglioria

Gli interventi di miglioria proposti, interamente finanziati dalla Concessionaria, necessari all’omologazione del terreno di gioco per la disputa del campionato di calcio F.I.G.C., a partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018, dovranno essere realizzati a cura e spese della Concessionaria stessa, con espressa rinuncia a qualsiasi rimborso o risarcimento nei confronti del Comune di Piacenza.

I lavori consistono nella realizzazione di una serie di opere richieste dalla FIGC- Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, atte alla messa a norma dell’impianto per la disputa degli incontri del Campionato F.I.G.C. e più precisamente:

 Prima Categoria

 Juniores

 Allievi

 Giovanissimi

 Settore Giovanile Scolastico

CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE E OMOLOGATO F.I.G.C.

DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

- Smontaggio del campo in erba sintetica esistente da parte di manodopera specializzata con acca- tastamento a piè d’opera del materiale di risulta eseguito mediante taglio delle giunte ed arroto- lamento della superficie esistente.

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- Demolizione dei canali di raccolta dell’acqua e dei pozzetti preesistenti e dell’impianto di smalti- mento acque, reinterro con materiale idoneo. Carico, trasporto entro 10 Km. Dal cantiere dei materiali di risulta da scavi e demolizioni alle discariche autorizzate compresi oneri di smaltimen- to e quanto altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.

OPERE DI SBANCAMENTO E MOVIMENTO TERRA

- Livellazione a due falde del piano esistente, con parziale sterro e riporto del terreno presente, compreso il controllo continuo dei piani di progetto e la compattazione con rullo vibrante sino a completo assestamento.

- Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di 3,00 cm. di sabbia di frantoio o ma- teriale di idonea natura, di granulometria 0,2 – 2.00 mm, compresa la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato, sino ad ottenere una superficie completamente liscia, compat- ta ed idonea alla posa del tappeto artificiale.

DRENAGGI

- Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul perimetro del campo da gioco, mediante fornitura e posa in opera della tubatura drenante in polietilene, realizzata a doppia pa- rete mediante coestrusione, parete interna liscia. Irrigidita con costolatura anulare, diametro no- minale esterno 160 mm., dotato di fessurazione a 180° con fondo a canaletta, fornito in barre da 6 mt. con bicchiere.

- Riempimento della rete di scolo delle acque meteoriche mediante fornitura e posa in opera di pietrisco (granulometria 28 – 32 mm.), compresa la successiva compattazione con piastra vibran- te di peso adeguato sino a completo assestamento.

- Prolungamento dei drenaggi profondi secondari preesistenti mediante fornitura e posa in opera della tubatura drenante microforata a 270° del diametro di 90 mm., compreso lo scavo in sezio- ne ristretta per l’alloggiamento della stessa, la giunzione al tratto preesistente, il riempimento con pietrisco (granulometria 28 – 32 mm.) e quanto altro necessario per dare l’opera finita a re- gola d’arte.

- Allaccio alla fognatura esistente fino ad una lunghezza massima di 10 mt. dal bordo campo, com- presa la fornitura e posa di tubazione PVC non drenante diametro 200 mm., la formazione del letto di posa ed il rinfianco con sabbia, posta in opera secondo le dovute pendenze.

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OPERE EDILI

- Formazione di pozzetti di ispezione al collettore drenante, composti da anelli sezione interna 40 x 40 cm. e da chiusino in CLS, compresi gli oneri di posizionamento su idoneo letto in CLS, il colle- gamento alle tubature ed il rinfianco in CLS, il reinterro e quanto altro necessario per dare l’ope- ra finita a regola d’arte.

- Rimessa in quota e chiusura con lamiera metallica di adeguato spessore dei pozzetti di ispezione ai drenaggi profondi secondari preesistenti.

- Fornitura e posa in opera di canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000 x 160 x 155 mm. (interno 100 x 120 mm.), con giunzione “maschio femmina” , classe di por- tata D400 (EN 1433/2008), portata idraulica 6,10 lt./sec., comprensivo di griglia in acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 1000 x 159 x 20 mm., apertura netta feritoie 83 x 8,5 mm., con area di raccolta pari a 559 cmq./ml., con sistema di incastro a pressione, classe di portata B125 (EN 1433/2008). Compreso lo scavo in sezione, il rinfianco in CLS e il collegamento alla rete fognaria.

- Formazione di pozzetto di ispezione in CLS delle dimensioni interne di 100 x 100 cm., diaframma- to, sifonato completo di soletta e di n. 2 chiusini in ghisa dimensioni 50 x 50 cm., compreso lo scavo, il reinterro a posa avvenuta, il collegamento alla fognatura esistente e quant’altro neces- sario per dare l’opera finita a regola d’arte.

- Ampliamento di n°2 platee di appoggio per le panchine mediante realizzazione di massetto in CLS dello spessore di 10 cm. e delle dimensioni di 1,5 x 7,0 mt., compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.

STRUTTURE TECNICHE ED ATTREZZATURE - Scavo per plinti

- Formazione dei plinti in CLS delle dimensioni di 60 x 60 x 60 cm. di sostegno delle porte regola- mentari per il gioco del calcio, compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.

- Fornitura e posa in opera di coppie di porte da calcio in profilato di alluminio 120 x 100 mm rin- forzate con nervature interne antiflessione e protette con vernice poliuretanica colore bianco;

gomito di giunzione palo/traversa in pressofusione di lega di alluminio; supporto posteriore stac- cato per la rete costituito da montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato colore bianco sezio- ne 48 x 3 mm., tubo tendirete completo di protezione con chiusura a velcro in PE tubolare presa-

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gomato rivestito in PVC bispalmato, antistrappo e antimuffa; ganci tendirete speciali in nylon re- sistente alle intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le porte sono fornite a traversa intera, complete di rete esagonale in treccia di nylon diametro 3,5 mm. e bussole da interrare. Dimen- sioni interne come da regolamento LND di 7,32 x 2,44 mt. .

- Fornitura e posa in opera di pali calcio angolo ø mm. 30, antinfortunistici, snodati, completi di bussole, compresa la formazione dei relativi plinti in CLS.

- Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11, lunghezza 6 mt., struttura in tubolare d’acciaio zincato a caldo sezione 30 x 30 mm. Panca da bordo campo modulare, componibile, ampliabile, con copertura in policarbonato alveolare spessore 6 mm. E fianchi in policarbonato trasparente compatto 3 mm. Con protezione anti UV, tamponamento in- feriore con pannelli in resina melaminica spessore 4 mm., fissaggio a terra tramite appositi profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare d’acciaio zincato sezione 50 x 30 mm. E lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC. compresa la bulloneria di fissaggio 8,8; ingombro 6,00 x 1,20 mt., H. 2,00 mt. .

MANTO DI GIOCO

SOTTOFONDO PRESTAZIONALE TTC

- Fornitura e posa in opera di materassino ad alto assorbimento allo shock e ad elevate prestazioni di impatto sull’apparato scheletrico ed articolare, spessore 10 mm.

MANTO SINTETICO

- Fornitura e posa in opera di manto sintetico tipo GreenFields Real FT 50 SMXQ con supporto rin- forzato, altezza del filato 50 mm. in Monofilamento di Polyethylene con intasamento con sabbia quarzifera e granuli di gomma SBR nobilitato, con certificazioni relative a metalli pesanti.

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA

- Scarifica dell’attuale manto erboso con il relativo substrato vegetale fino ad una profondità mas- sima di 10 cm.

- Livellazione del piano scorticato, con parziale sterro e riporto del terreno presente, eseguito me- diante mezzi meccanici e a mano, e successiva compattazione con rullo vibrante sino a completo assestamento.

- Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di uno spessore massimo di 2 cm. di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, e successiva compattazione con rullo a piastre vi-

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branti di peso adeguato, sino ad ottenere una superficie completamente liscia, compatta e ido- nea alla posa del sistema drenante.

- Rimontaggio del manto sintetico rimosso dal campo da “calciotto” nella zona retrostante le pan- chine compresa la fornitura di nuova banda di giunzione e collante.

CAMPO DA “CALCIOTTO”

- Smontaggio del campo in erba sintetica esistente da parte di manodopera specializzata con acca- tastamento a piè d’opera del materiale di risulta eseguito mediante taglio delle giunte ed arroto- lamento della superficie esistente.

- Ripristino e livellazione delle zone usurate od avvallate eseguito mediante fornitura e stesura di intonaco bituminoso posto in opera a spatola per ottenere una superficie completamente liscia ed idonea alla posa del nuovo tappeto artificiale.

- Realizzazione di barriera a vapore sull’intera superficie di posa tramite di stesura n°2 teli in polie- tilene, incrociati tra loro, con funzione impermeabilizzante e di drenaggio orizzontale.

MANTO SINTETICO

- Fornitura e posa in opera di manto sintetico tipo GreenFields Real FT 40 SMXQ con supporto rin- forzato, altezza del filato 40 mm. in Monofilamento di Polyethylene con intasamento con sabbia quarzifera e granuli di gomma SBR nobilitato, con certificazioni relative a metalli pesanti.

CAMPO DA CALCIO A 5

- Smontaggio del campo in erba sintetica esistente da parte di manodopera specializzata con acca- tastamento a piè d’opera del materiale di risulta eseguito mediante taglio delle giunte ed arroto- lamento della superficie esistente.

MANTO SINTETICO

- Fornitura e posa in opera di manto sintetico tipo GreenFields Real FT 40 SMXQ con supporto rin- forzato, altezza del filato 40 mm. in Monofilamento di Polyethylene con intasamento con sabbia quarzifera e granuli di gomma SBR nobilitato, con certificazioni relative a metalli pesanti.

L’importo complessivo dei sopraelencati lavori è preventivato in € 360.770,34 (IVA esclusa) e avranno una durata di circa 100 giorni lavorativi.

Il piano di investimento del progetto complessivo prevede una spesa presunta complessiva pari a € 545.649,37 (IVA compresa) Vedi Allegato n. 4.

Nel caso di scadenza del termine previsto senza che i lavori siano stati eseguiti, il Comune si riserva di in - tervenire in proprio, con Ditta di sua fiducia, all’esecuzione delle opere necessarie, addebitandone l’inte- ra spesa (oneri compresi) alla Concessionaria.

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La Concessionaria, con richiesta scritta motivata, può proporre modifiche al progetto di miglioria dell’impianto sostituendo in parte gli interventi con altri ritenuti più funzionali (in base a nuove esigenze emerse), che dovranno essere autorizzate dal Servizio Infrastrutture Attrezzature Pubbliche.

Per tutta la durata della Convenzione le responsabilità riferite al datore di lavoro e riguardanti il perso- nale impiegato, previste dalla legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono da intendersi attribuite alla Concessionaria, la quale dovrà, quando necessario, acquisire tutti i permessi necessari. La Concessionaria dovrà fornire al Servizio Sport, prima di ogni intervento, la descrizione di massima dei la- vori, la data di inizio e i tempi previsti di realizzazione.

Il Dirigente del Servizio Sport, in collaborazione con il Servizio Manutenzione, si riserva il controllo in cor- so d’opera in ordine alla regolare esecuzione dei lavori e potrà disporre sopralluoghi e verifiche.

Sarà inoltre posto a carico della Concessionaria l’onere per l’assunzione di eventuali nuovi pareri VV.FF.,CPVLPS, AUSL, ecc. ed altri, se necessari, i quali dovranno essere trasmessi successivamente al Di- rigente del Servizio Sport, il quale si riserva altresì il controllo in corso d’opera in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.

Le opere in questione saranno oggetto di collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d’opera, da parte di tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale, il cui costo, redatto in base alle tabelle di leg- ge, è da intendersi a carico della Concessionaria.

Al termine del Contratto, tutti i beni mobili e immobili acquisiti nel periodo dell’appalto diverranno di proprietà del Comune senza che la Concessionaria possa pretendere rimborsi, indennizzi o comunque vantaggi di alcun genere.

Art. 6 Subconcessione

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di sub-concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente convenzione fatto salvo quanto disciplinato dalla medesima.

La Concessionaria, fin dalla stipula della presente Convenzione, ha la facoltà di concedere ad eventuali società calcistiche che svolgono campionati dilettantistici che gravitano sul territorio del Comune di Pia- cenza, l'uso dei campi da calcio, relativamente allo svolgimento delle partite inserite nei calendari uffi- ciali e per eventuali incontri di rilievo, che richiedano l'uso della struttura.

In occasione di tali competizioni, la Concessionaria è tenuta a svolgere tutti i servizi di cui alla presente Convenzione.

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Per quanto riguarda gli oneri relativi alla gestione dell'impianto, nonché le modalità di gestione della si- curezza ai sensi dell’art. 19 del DM 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, saranno rego- late da apposita convenzione, da stipularsi tra le parti, in ragione del numero di partite da disputarsi e delle ore di effettivo utilizzo dell'impianto.

Art. 7 Corrispettivo della concessione

Tutti gli oneri a carico della Concessionaria previsti dall’art.5 s’intendono totalmente compensati dall’utilizzo gratuito della struttura per tutte le proprie attività e dai proventi delle tariffe versate dai terzi utilizzatori dell’impianto con le modalità precisate al precedente art. 4. Tali proventi compensano integralmente, altresì, l’utilizzo gratuito degli spazi e degli impianti che l’Amministrazione Comunale si riserva per attività didattiche, scolastiche, sociali e promozionali nei limiti indicati al precedente art. 4.

Art. 8 Sostegno dell’attività istituzionale della Concessionaria

Il Comune di Piacenza allo scopo di sostenere lo sviluppo e la promozione e l’incremento della pratica sportiva a fini educativi e di socializzazione e a seguito del notevole impegno svolto dalla Concessionaria, con particolare riferimento al settore giovanile ed alle iniziative che coinvolgano le realtà sociali del territorio corrisponderà un contributo economico annuo pari a € 50.000,00 per il perseguimento delle finalità istituzionali, non commerciali, dell’Associazione stessa.

L’erogazione del contributo verrà subordinato alla presentazione di una Relazione di programmazione tecnico-didattica, in linea con i principi della Selezione Pubblica per l’affidamento in gestione dei campi di calcio di proprietà del Comune di Piacenza approvata con Deliberazioni di G.C. n.375 del 7/12/2005 e n.385 del 27/12/2005, che l’Associazione dovrà presentare annualmente entro il 31 gennaio.

Le modalità di erogazione del contributo annuale sono le seguenti :

a) il 35% entro il 30 aprile, quale prima rata d’acconto del contributo, verificati i contenuti della Relazione tecnico-didattica e di programma da parte del Responsabile del Servizio Sport;

b) il 35% entro il 31 agosto, quale seconda rata di acconto del contributo, a seguito della presentazione di una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma, verificata dal Responsabile del Servizio Sport ;

c) il 30% quale rata a saldo del contributo, erogata a seguito della presentazione di una sintetica relazione sul completamento del programma, entro la fine dell’esercizio finanziario, verificata dal Responsabile del Servizio Sport .

Per l’ultimo semestre di stagione sportiva contrattuale e nei casi di decadenza della concessione il contributo sarà riconosciuto in proporzione al numero di mesi di svolgimento delle attività.

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Art. 9 Durata e decadenza della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di anni 15 con decorrenza dalla data di consegna dell’impianto, fatto salvo il miglior periodo offerto in sede di gara.

Entro il suddetto termine l’impianto dovrà essere restituito al Comune di Piacenza libero da suppellettili non di pertinenza del medesimo ed in buono stato di conservazione.

Per quanto concerne il recesso, la risoluzione e la rescissione della presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile

Le parti danno atto che l’impianto oggetto della presente Convenzione è stato messo a disposizione della Concessionaria fin dall’inizio della validità della Convenzione medesima.

Il Responsabile del Servizio Sport ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la decadenza della concessione nei seguenti casi di inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

 nei casi in cui la Concessionaria incorra in una delle cause previste dalla legge per incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

 ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o ai regolamenti comunali;

 inadempienze rispetto agli obblighi assunti relativamente alle manutenzioni straordinarie e alle migliorie;

 inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione dei locali;

 gravi danni prodotti ai locali o alle attrezzature di proprietà del Comune di Piacenza;

 ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della Convenzione, ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile;

 nel caso di informazioni positive comunicate dal Prefetto in osservanza dei contenuti del successivo art. 10 .

Si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della Concessionaria, sempre che la medesima, diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non vi provveda entro il perentorio termine stabilito dal Dirigente Ufficio Sport.

La Concessionaria può essere dichiarata decaduta anche quando, a giudizio del Responsabile del Servizio Sport, sulla base delle risultanze di verbali di accertamento per negligenza e imperizia, sia compromessa la buona riuscita della conduzione dei locali. In caso di decadenza, la Concessionaria sarà tenuta a riconsegnare immediatamente l’impianto all’Amministrazione Comunale.

In caso di recesso, risoluzione, decadenza, rescissione della Convenzione per una delle cause previste

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affidati alla Concessionaria, alla quale riconoscerà per gli investimenti direttamente effettuati, anche mediante ricorso a forme di indebitamento, per la realizzazione delle opere, l’importo residuale al fine del loro completo ammortamento fiscale e finanziario. Ciò a condizione che sui progetti delle opere realizzate dalla Concessionaria i competenti uffici comunali abbiano espresso il preventivo parere di congruità e quest’ultima sarà tenuta alla restituzione delle eventuali rate del contributo già erogate.

Più in generale, le infrazioni ai patti o prescrizioni contenuti nella presente Convenzione danno diritto al Responsabile del Servizio Sport di proporre, con adeguata motivazione, la risoluzione della convenzione senza necessità di provvedimenti giudiziari, con obbligo per la società Concessionaria del risarcimento dei danni e delle spese.

In caso di decadenza, la Concessionaria sarà tenuta a rimborsare il maggiore onere che derivasse all’Amministrazione dalla stipula di una nuova Convenzione.

Art.10 Finanziamento presso l’Istituto del Credito Sportivo

Per il finanziamento delle opere, di importo complessivo quantificato in € 360.770,34 (IVA esclusa), la Concessionaria potrà far ricorso all’Istituto del Credito Sportivo.

In conseguenza di ciò il Comune di Piacenza riconosce sin d’ora la facoltà da parte del Concessionario di cedere in tutto o in parte il contributo in conto gestione di cui al precedente art. 8, allo scopo di ottene - re dall’Istituto per il Credito Sportivo la finanza necessaria per realizzare le opere sopra descritte e si im - pegna quindi sin d’ora ad accettare un’eventuale cessione del contributo nei tempi e con le modalità ne- cessarie a consentire le erogazioni del finanziamento.

Inoltre il Comune si impegna a mantenere valida la Convenzione di cui sopra sino alla sua naturale sca - denza; ad ulteriore integrazione si stabilisce che in qualsiasi caso di risoluzione o decadenza della Con- venzione suddetta, espressamente previsto dal suddetto articolo, e comunque anche in ogni ipotesi di fallimento, cessazione, scioglimento dell’Associazione concessionaria, ed in definitiva in ogni ipotesi di cessazione del rapporto concessorio, comunque occasionato, il Comune di Piacenza subentrerà nelle ob- bligazioni assunte dalla Associazione concessionaria nei confronti dell’Istituto del Credito Sportivo, fino alla data di scadenza della presente Convenzione e nel limite massimo del contributo che verrà ceduto a garanzia del finanziamento.

In caso di risoluzione o di recesso della Convenzione, il Comune di Piacenza si riserva di affidare l’impianto sportivo ad altra Associazione calcistica a condizione che la stessa subentri all’originario debitore nel contratto di mutuo in essere con l’Istituto Credito Sportivo, corrispondendo le residue rate non versate.

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Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente Convenzione, la Concessionaria si impegna a comunicare al Responsabile del procedimento, entro 7 (sette) giorni dall’avvio dell’attività, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, di cui al comma 1 dell’art.3 della Legge 133/2010 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario o postale citato.

Art. 12 Pubblicità commerciale

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora, visiva ed espositiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, con l'onere dell'imposta sulla pubblicità, determinato a norma di legge e di regolamento comunale, a carico del medesimo. L'Amministrazione Comunale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose. La Concessionaria, o chi per essa, è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. L’autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale non può, in nessun caso, ritenersi a titolo esclusivo. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere ad altri l'autorizzazione ad effettuare pubblicità durante manifestazioni proprie o di terzi, anche coprendo la pubblicità visiva ed espositiva della Concessionaria.

II programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati al Servizio Tributi ed Acquisti.

La Concessionaria è responsabile della manutenzione dei propri cartelloni, réclame e insegne, ovvero dei mezzi pubblicitari in genere.

Art. 13 Responsabilità della gestione e verso terzi

Per la gestione dell’impianto sportivo la Concessionaria destinerà il proprio personale, sollevando il Comune di Piacenza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sono inoltre a carico della Concessionaria tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall’utilizzo di detto personale. La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale. La Concessionaria si obbliga a condurre gli immobili concessi, comprensivi degli impianti sportivi e la relativa attrezzatura, con tutte le cautele necessarie per evitare danni a terzi di qualsiasi genere.

A tale fine la Concessionaria si obbliga a stipulare tempestivamente e mantenere per tutta la durata

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scoppio, danneggiamento e simili anche per atti vandalici (compreso il rischio vicini) nonché idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati, nell’esercizio della propria attività, alla proprietà o a terzi.

Terrà comunque sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i relativi danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza della Convenzione, da chiunque o comunque provocati. Le polizze di cui sopra dovranno essere depositate in copia presso il Servizio Sport.

Art. 14 Vigilanza

Il Dirigente dell'Ufficio Sport, tramite gli uffici competenti, mantiene la vigilanza dei beni oggetto della presente Convenzione, garantendo i contenuti della stessa e segnalando all’Amministrazione Comunale le eventuali violazioni.

Il Dirigente dell'Ufficio Sport ha la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione della conduzio- ne degli impianti con l'ausilio del Responsabile dell'esecuzione.

L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi, qualora lo ritenesse opportuno, dell'opera di esperti estranei all'Ente.

Art. 15 Cauzione definitiva e polizza assicurativa

La Concessionaria, al momento della sottoscrizione della convenzione, è obbligata a costituire una ga- ranzia fideiussoria pari ad Euro 10.000,00 al fine di garantire gli aspetti patrimoniali e gli oneri manuten- tivi nel corso della Convenzione.

Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de- bitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla sca- denza del rapporto convenzionale; la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della Convenzione.

Il Concessionario, prima della stipula della convenzione e con effetti dalla data di decorrenza della stes- sa, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa, le seguenti polizze :

Polizza assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavori, con un massi- male assicurato per sinistro, per ciascuna persona e per danni a cose, di Euro 1.600.000,00;

Polizza assicurativa della responsabilità civile R.C.O. di Euro 1.000.000,00 per ogni infortunato;

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Polizza assicurativa della Responsablità Civile verso terzi e/o prestatori di lavori, in secondo ri- schio, con un massimale assicurato per sinistro, per ciascuna persona e per danni a cose, di Euro 1.400.000,00;

Adeguata polizza assicurativa incendio.

Nel caso in cui le suddette polizze assicurative coprano parzialmente il danno, sempre nei limiti sopra in- dicati, prevedendo delle franchigie, il Concessionario ha l’obbligo di reintegrarle nei successivi 15 giorni pena la revoca della concessione.

Art. 16 Penalità

Le clausole contenute nella presente Concessione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera non conforme a quanto ivi previsto, l'Amministrazione provvederà ad in- viare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo posta certificata, invitando il Concessionaria ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee, affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nella pre - sente Concessione. La Concessionaria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg.

dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadem- pimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze, il Dirigente dell'Ufficio Sport potrà ap- plicare le seguenti penalità:

€ 200,00 in caso di mancata apertura dell’impianto, senza adeguato preavviso. Nel caso tale ina- dempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;

€ 200,00 in caso di mancata pulizia/igienizzazione di servizi e spogliatoi. Nel caso tale inadem- pienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;

€ 500,00 qualora si riscontrasse uno stato d'insufficiente manutenzione e di conservazione del

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€ 500,00 per ogni giorno di chiusura non giustificato, comunicato o meno dalla Concessionaria;

in caso di atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 800,00 per ogni rilievo accertato.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi la cifra di € 5.000,00 annue, l'Amministrazio- ne Comunale ha facoltà di risoluzione del contratto, rivalendosi sulla cauzione di cui al precedente art.15.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l’attività, la Concessione sarà revocata e il Responsabile del procedimento provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

L’applicazione della penale non solleva la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali che si è as- sunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.

Art.17 Controversie

In caso di controversia tra il Comune di Piacenza e la Concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Piacenza. Inoltre qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione nonché ogni atto e/o fatto ad esso connesso tra la concessionaria dell’impianto oggetto della presente Convenzione e il Comune di Piacenza è devoluta alla determinazione di un arbitrato rituale composto di tre membri che giudicheranno secondo diritto, nominati il primo dalla Concessionaria e gli altri due d’intesa tra le parti o in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente dal Tribunale di Piacenza.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità, senza formalità di procedure.

Art. 18 Spese contrattuali

Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del Contratto, sono a carico della Concessionaria.

Art. 19 Tutela della privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, la Concessionaria dichiara di essere informata del fatto che l’Amministrazione Comunale di Piacenza tratterà i dati personali contenuti nella presente Convenzione, sia con modalità cartacea che con modalità informatica, esclusivamente per lo

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svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 20 Essenzialità delle clausole

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il presente atto, espressamente dichiarano che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte in- tegrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circo- stanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di do- ver usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecu- zione degli interventi.

Art. 21 Discordanze negli atti contrattuali

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario adempirà alle prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:

a) Contratto;

b) Convenzione e relativi allegati.

Art. 22 Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della Convenzione. Di - chiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.

Art.23 Tutela della privacy

La Concessionaria e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza dei sog- getti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il se- greto d’ufficio. L’impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informa-

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Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Dirigente dell’Ufficio Sport, circa il rispetto delle norme di cui alla presente Concessione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali forniti dalla Concessionaria secondo quanto richiesto dalla presente con- cessione sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto della concessione e l’even- tuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rappor- to contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, con sede in Piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza; Respon- sabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici.

In ogni momento la Concessionaria potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003.

Art. 24 Disposizioni generali e finali

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e determina la revoca della concessione.

Al termine della Convenzione la Concessionaria dovrà restituire al Comune, senza nulla pretendere, il complesso sportivo in buone condizioni di conservazione e di efficienza. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme dei regolamenti comunali in vigore, del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

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