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15575/17 ADD 1 1 DPG

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Academic year: 2022

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(1)

Consiglio

dell'Unione europea

Bruxelles, 22 dicembre 2017 (OR. en)

15575/17 ADD 1

PV/CONS 72 JAI 1186 COMIX 826 PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: 3584ª sessione del Consiglio dell'Unione europea

(Giustizia e affari interni) tenutasi a Bruxelles il 7 e 8 dicembre 2017

(2)

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA1

Pagina

PUNTI "A"

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A"

a) Elenco non legislativo ... 3

b) Elenco legislativo ... 3

Giustizia e affari interni... 3

1. Decisione del Consiglio su un QP per la FRA 2018-2022 PUNTI "B" Deliberazioni legislative AFFARI INTERNI 8. Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento... 5

9. Regolamento eu-LISA ... 5

10. Varie ... 5

– Attuali proposte legislative GIUSTIZIA 14. Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) ... 6

15. Regolamento sul congelamento e la confisca ... 6

17. Regolamento Bruxelles II bis: rifusione ... 7

18. Direttiva su insolvenza, ristrutturazione e seconda opportunità ... 7 19. Varie 8

– Attuali proposte legislative

*

* *

1 Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione

(3)

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017 (ore 10.00)

PUNTI "A"

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo Doc. 14948/17

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14948/17 + COR 1.

Per i punti seguenti, i relativi documenti vanno letti come segue:

8. Conclusioni sulla risposta dell'UE riguardo a spazi pubblici, CBRN e precursori di esplosivi

Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 29.11.2017

Doc. 14755/17 Doc. 14074/3/17 REV 3

+ REV 3 COR 1 (pt)

Le dichiarazioni relative a questi punti figurano nell'allegato del doc. 15575/17 INIT.

b) Elenco legislativo (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

14949/17

Decisione del Consiglio su un QP per la FRA 2018-2022 Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.11.2017

Doc. 14373/1/17 REV 1

+ REV 1 COR 1 Doc. 14423/16 + COR 1 (de) Il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022, riportata nel doc. 14423/16 e ha preso atto delle seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione del Consiglio sulla revisione del quadro pluriennale, da formulare al momento dell'adozione e da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

"A norma dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 168/2007 ("il regolamento"), nel 2017 sarà effettuata una valutazione esterna indipendente dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia"). Come stabilito all'articolo 31,

paragrafo 2, del regolamento, la Commissione, dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni formulate su tale base dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può valutare l'opportunità di presentare le eventuali proposte di modifica del regolamento che ritenga necessarie.

In tale contesto, il Consiglio conviene di esaminare con attenzione le eventuali proposte di modifica del regolamento che la Commissione decida di presentare, comprese quelle riguardanti

l'ampliamento del mandato dell'Agenzia ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il Consiglio conviene inoltre di esaminare attentamente le eventuali proposte volte a migliorare le procedure relative alla governance e al funzionamento dell'Agenzia."

(4)

Dichiarazione del Consiglio sulle minoranze nazionali, da formulare al momento dell'adozione e da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

"La decisione del Consiglio non intende definire la nozione di "minoranza nazionale"; pertanto, le attività dell'Agenzia per i diritti fondamentali di cui all'articolo 2, lettera b) non riguardano né la definizione né l'esistenza del termine "minoranza nazionale" previsto dal diritto nazionale e neppure la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri a tale riguardo."

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora la mancanza di un accordo per quanto riguarda l'inclusione dei nuovi settori tematici proposti della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro pluriennale dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022.

La Commissione ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale fanno parte del diritto dell'Unione e rientrano pertanto nella sfera dei compiti dell'Agenzia, come tutti i settori di competenza

dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Se tali settori tematici non sono inclusi nella decisione del Consiglio che istituisce un quadro

pluriennale per l'Agenzia per il periodo 2018-2022, l'Agenzia continuerà a svolgere i suoi compiti in detti settori su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione,

conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

In seguito alla valutazione esterna dell'Agenzia nel 2017, la Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche.

Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che ritenga necessarie, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del medesimo regolamento."

Dichiarazione di Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Svezia, Lituania, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo e Irlanda.

"Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Svezia, Lituania, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo e Irlanda deplorano il fatto che non sia stato possibile includere i settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali, nonostante tali settori siano particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti fondamentali e dovrebbero pertanto rientrare nelle attività regolari svolte

dall'Agenzia. Occorre ricordare, inoltre, che l'Agenzia è già attiva in questi settori su richiesta, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Svezia, Lituania, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo e Irlanda ribadiscono il loro sostegno all'inclusione della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nei settori di attività dell'Agenzia e torneranno su tale questione nel contesto delle proposte di modifica del regolamento (CE)

n. 168/2007 del Consiglio. Invitiamo la Commissione a presentare una proposta a tal fine a seguito della valutazione esterna indipendente da svolgersi nel 2017."

(5)

PUNTI "B"

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) AFFARI INTERNI

8. Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento

a) Regolamento Dublino

b) Direttiva sulle condizioni di accoglienza c) Regolamento qualifiche

d) Regolamento sulla procedura di asilo e) Regolamento Eurodac

f) Regolamento sull'Agenzia UE per l'asilo g) Regolamento sul quadro per il reinsediamento Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Doc. 15057/1/17 REV 1

Il Consiglio ha preso atto dello stato di avanzamento dell'esame delle sette proposte

legislative sulla riforma del sistema europeo comune di asilo in base alla succitata relazione della presidenza sull'andamento dei lavori. Si è raggiunto un accordo sulla ripartizione tra gli Stati membri di 500 esperti in materia di asilo per il gruppo di riserva previsto nell’allegato al regolamento relativo all’Agenzia dell’UE per l’asilo.

9. Regolamento eu-LISA

Orientamento generale Doc. 15081/17

Il Consiglio ha confermato i risultati delle discussioni in sede di comitato misto a livello ministeriale (15670/17/17 JAI 1195 COMIX 836) e ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento eu-LISA che figura nell’allegato al documento n. 15081/17. Esso costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 del TFUE) non appena il colegislatore ha adottato la sua posizione.

10. Varie

Attuali proposte legislative

Informazioni fornite dalla presidenza

I ministri hanno preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento di vari fascicoli legislativi.

(6)

VENERDÌ 8 DICEMBRE 2017 (ore 10.00) GIUSTIZIA

14. Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

a) Regolamento ECRIS-TCN Orientamento generale b) Direttiva ECRIS

Orientamento generale

Doc. 15101/17 + COR 1

Doc. 15102/17 + COR 1

Il Consiglio ha raggiunto all’unanimità un orientamento generale sul progetto di regolamento e il progetto di direttiva che figurano nei docc. 15101/17 + COR 1 e 15102/17 + COR 1.

15. Regolamento sul congelamento e la confisca

Orientamento generale Doc. 15104/17 +

COR 1

Doc. 15107/17 Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul progetto di regolamento e sui progetti di certificato che lo accompagnano, figuranti rispettivamente nei docc. 15104/17 + COR 1 e 15107/17.

Una dichiarazione della Germania relativa al suddetto punto figura qui di seguito:

Dichiarazione della Germania

"Al fine di contrastare la criminalità organizzata e prevenire il finanziamento del terrorismo è essenziale confiscare ai criminali i proventi da reato. Poiché i gruppi organizzati sono spesso attivi a livello transfrontaliero e - senza dubbio intenzionalmente - investono con frequenza crescente i propri beni al di là dei confini nazionali, sono necessari strumenti efficaci al fine di rintracciare, congelare, confiscare e, se del caso, restituire detti beni alle vittime di reato.

Attualmente queste attività vengono svolte sulla scorta della due decisioni quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

(2006/783/GAI) e sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2003/577/GAI). La nuova iniziativa normativa mira tra l'altro a creare uno strumento giuridico uniforme e più efficace al fine di migliorare il recupero transfrontaliero dei beni.

Garantire il recupero transfrontaliero dei beni nella maniera più ampia possibile è coerente con il principio della fiducia reciproca. Tuttavia la cooperazione raggiunge i suoi limiti quando, in casi del tutto eccezionali, non vengono più garantiti i diritti fondamentali. Sin dall'inizio dei negoziati la Germania è stata pertanto favorevole ad elaborare un testo di regolamento che fosse non solo preciso e di semplice adozione pratica, ma che includesse anche una formulazione chiara e trasparente che sottolineasse il rispetto dei diritti

fondamentali per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. I diversi suggerimenti di compromesso avanzati della Germania agli Stati membri e alla Commissione, alcuni dei quali alquanto ambiziosi, intendevano più che altro tener conto della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(7)

Benché il testo riesca altrimenti a creare una base giuridica buona e praticabile per un'efficace recupero transfrontaliero dei beni, sfortunatamente non è stato possibile raggiungere una maggioranza per ancorare nel testo i diritti fondamentali. Non renderemo giustizia alla grande importanza dei diritti fondamentali se non evidenziamo in modo chiaro ed inequivocabile la loro importanza, così come abbiamo fatto nella direttiva sull'ordine europeo di indagine penale.

Sebbene la Germania, come gli altri Stati membri, ritenga necessario migliorare la

cooperazione transfrontaliera nel settore del recupero dei beni, alla luce di quanto sopra non è in grado di approvare l'orientamento generale adottato nell'attuale testo del regolamento. "

17. Regolamento Bruxelles II bis: rifusione

Dibattito orientativo Doc. 14810/17

Il Consiglio ha avuto un dibattito orientativo sull’abolizione del procedimento di exequatur per tutti i restanti casi di responsabilità genitoriale a norma del regolamento Bruxelles II bis.

Gli Stati membri hanno approvato all’unanimità la decisione di portare a termine l’abolizione dell’exequatur per tali decisioni, fatte salve le garanzie adeguate. Per quanto riguarda la forma dell'abolizione, i lavori proseguiranno a livello tecnico.

18. Direttiva su insolvenza, ristrutturazione e seconda opportunità

Dibattito orientativo

Doc. 15201/17

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo in base al documento 15201/17 sui principi relativi alla sostenibilità economica del debitore, alla ristrutturazione trasversale dei debiti e alla seconda opportunità per gli imprenditori onesti.

I ministri hanno approvato il principio secondo cui gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre una prova della sostenibilità economica quale condizione preliminare per l’accesso alla procedura di ristrutturazione preventiva o a una sospensione delle azioni di esecuzione individuali. La maggior parte dei ministri ha approvato il principio dell’introduzione di un meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti, ma sono necessari ulteriori lavori a livello tecnico sulle relative condizioni, in particolare se la formazione delle classi debba essere obbligatoria per gli Stati membri. I ministri hanno approvato il principio che vada previsto un periodo massimo armonizzato per la liberazione dai debiti, ma sono necessari ulteriori lavori a livello tecnico sui requisiti e le limitazioni per tale liberazione.

(8)

19. Varie

Attuali proposte legislative

Informazioni fornite dalla presidenza

I ministri hanno preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento di vari fascicoli legislativi.

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