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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

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Academic year: 2022

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA”

Articolo 1

Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione Trentina della Cooperazione, via Segantini, 10 Trento.

La denominazione dell’Associazione è “Circolo Ricreativo della Cooperazione Trentina”, successivamente individuato come ”Circolo”.

Articolo 2

Il “Circolo” non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività d’utilità sociale nei confronti degli associati, e d’eventuali terzi, nei settori della cultura, dell’arte, dello sport e dell’aggregazione sociale.

A tale fine, il “Circolo” potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei propri associati e di terzi in iniziative ed eventi a carattere artistico - culturale, ricreativo, aggregativo e sportivo, nell’obiettivo di un serio e proficuo impegno del tempo libero.

Articolo 3

Il “Circolo” è un’Associazione non riconosciuta, dotata di autonomia amministrativa e fiscale, al fine di usufruire dei benefici di legge. Potrà aderire ad altre Associazioni o Enti di carattere nazionale o locale, titolari di finalità analoghe e potrà collaborare con gli stessi Enti anche per la realizzazione congiunta di programmi e progetti.

Il “Circolo” non ha finalità politiche, sindacali, di categoria e di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico – finanziario consuntivo, corredato di relazione illustrativa, da sottoporre all’Assemblea dei soci per la relativa approvazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

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Articolo 5

Possono far parte del “Circolo”, in qualità di soci, tutti i dipendenti, pensionati, amministratori e collaboratori della Federazione Trentina della Cooperazione.

L’adesione di altri enti e/o dipendenti sarà regolamentata, a norma dell’art. 17 del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

Potranno partecipare alle attività del “Circolo” i soci, il coniuge ed i figli, altri familiari e amici dei soci. Potranno usufruire delle agevolazioni solo ed esclusivamente i soci.

Articolo 6

L’ammissione al “Circolo” in qualità di socio avviene previo pagamento di una quota annua d’iscrizione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. Il modulo di adesione deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo, con garanzia di espressa esclusione di partecipazione temporanea alla vita associativa. In caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

E’ garantita l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

I soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo7 La qualifica di Socio si perde:

 per risoluzione del rapporto di lavoro con la Federazione Trentina della Cooperazione, per motivi diversi dal pensionamento;

 per dimissioni scritte dell’associato;

 per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale;

 per esclusione motivata e scritta pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, l’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le norme sopra riportate si applicano anche nei confronti dei soci ammessi ai sensi dell’art. 5 comma 2.

Articolo 8 I proventi del “Circolo” sono costituiti:

 dalle quote sociali;

 dai contributi della Federazione Trentina della Cooperazione;

 da ricavi relativi a manifestazioni o eventi;

 da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità;

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 da eventuali quote individuali, approvate dal Consiglio Direttivo, per la partecipazione alle attività specifiche;

 da contributi derivanti da enti terzi, ai sensi dell’art. 5 comma 2.

Articolo 9 Sono organi del “Circolo”:

 l’Assemblea dei soci;

 il Consiglio Direttivo.

E’ garantita la libera eleggibilità dell’organo amministrativo.

Articolo 10 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

 eleggere le cariche sociali;

 approvare il bilancio annuale;

 deliberare, su proposta del Consiglio, la programmazione delle attività per l’anno sociale;

 deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

 deliberare sulle modifiche dello statuto;

 deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile.

La convocazione avviene mediante avviso ai soci, effettuato a mezzo affissione nella sede sociale, almeno 10 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Entrambe le Assemblee deliberano a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

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Articolo 13 Possono intervenire all'Assemblea i soci.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio può ricevere anche più di una delega.

E’ garantita l’osservanza del voto singolo ed è escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente. In caso d’assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richiede, l'Assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.

L'Assemblea, per proposta del Presidente, nomina il segretario, e gli scrutatori.

Le delibere dell’Assemblea sono trascritte in apposito libro verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 15

L’elezione del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei soci dovrà avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

Articolo 16

Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti, fra i soci, dall’Assemblea. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ciascun componente del Consiglio decade dopo tre assenze non giustificate.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Consiglio Direttivo, che rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 17

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Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. La convocazione è indetta con preavviso di cinque giorni (salvo casi di particolare urgenza per i quali è consentito al Presidente di derogare al predetto termine) mediante invito scritto, che indicherà l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’incontro.

Il Consiglio Direttivo delibe0ra validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente;

in caso di assenza di ambedue, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all’Assemblea.

Il Consiglio formula i regolamenti interni, elabora il bilancio preventivo nonché il bilancio economico-finanziario consuntivo e la relazione dell’attività svolta. Adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci. Ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altri Circoli.

Le delibere del Consiglio dovranno risultare da apposito libro verbali, sottofirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente mantiene e cura i rapporti con la Direzione della Federazione Trentina della Cooperazione e di altri enti.

In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vice Presidente.

Articolo 19

Lo scioglimento volontario del “Circolo” può essere effettuato mediante voto di due terzi dell’Assemblea dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

I consiglieri non ricevono compensi. Potranno essere rimborsate solo le spese documentate, sostenute per incarichi particolari, effettuati per conto del “Circolo” e su specifica

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autorizzazione del Consiglio Direttivo. Per i rimborsi chilometrici, saranno utilizzate le tariffe in vigore per i dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione.

Articolo 21

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di Associazioni e alle altre leggi vigenti in materia.

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