• Non ci sono risultati.

Troppi pagamenti con pos e carta credito: sì accertamento fiscale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Troppi pagamenti con pos e carta credito: sì accertamento fiscale"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Troppi pagamenti con pos e carta credito: sì accertamento fiscale

Autore: Redazione | 01/07/2015

I movimenti di denaro sono paragonabili a flussi sul conto corrente bancario, salvo che il contribuente fornisca la prova contraria.

Che troppe spese possano insospettire il fisco è cosa ormai nota: grazie al redditometro e allo spesometro, l’Agenzia delle Entrate riesce a calcolare la

(2)

capacità di acquisto di tutti i contribuenti e le loro effettive possibilità di sostenere costi particolarmente gravosi.

Ma se per i professionisti e i titolari di redditi di lavoro autonomo le operazioni in conto (in uscita ed in entrata) sono ormai state “liberalizzate” grazie all’intervento della Corte Costituzionale (leggi “Prelievi dal conto di professionisti e autonomi”), nel caso invece di redditi di impresa resta operativa la presunzione di “nero” per tutti i prelievi e versamenti non giustificabili al fisco. Lo ricorda la Cassazione con una sentenza di questa mattina [1].

Risultato: resta valido e non può essere impugnato l’accertamento induttivo motivato sulla base dei pagamenti e dei prelievi con pos, bancomat e carta di credito. Questi movimenti in denaro sono infatti paragonabili ai flussi sul conto corrente bancario. Se il contribuente vuol salvarsi dalle tenaglie del fisco dovrà quindi fornire la prova contraria.

In base alla attuale legge [2], infatti, l’esistenza di attività non dichiarate (cosiddetto “nero”) può essere desunta, da parte del fisco, anche attraverso semplici presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti: come, appunto, la discordanza, non motivata, tra le somme riscosse dal contribuente tramite carta di credito e p.o.s. ed i ricavi risultanti dalle scritture contabili dichiarati dalla società. È in casi come questo che scatta senz’altro una presunzione di maggiori ricavi, corrispondenti alle rimesse attive della carta di credito e del bancomat, proprio come avviene con gli accrediti sul conto corrente bancario. Resta salva la possibilità, per il contribuente, di provare specificamente una diversa destinazione di detti accrediti.

Note

[1] Cass. sent. n. 13494 del 1.07.2015. [2] Ai sensi dell'art. 39 comma l lett d) Dpr 600/73. Autore immagine: 123rf com

(3)

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 aprile – 1 luglio 2015, n.

13494 Presidente Cappabianca – Relatore Federico Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate accertava ricavi non contabilizzati e costi non deducibili a carico della I. srl determinando un maggior reddito imponibile della società ai fini Irpeg, Iva ed Irap

per l’anno 2002. La CTP di Grosseto accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente. La CTR della Toscana, invece, in accoglimento dell’appello incidentale della contribuente, annullava integralmente l’avviso di accertamento.

La CTR in particolare affermava: - che l’Ufficio non aveva assolto all’onere di provare i (presunti) maggiori ricavi fondati sulla discordanza tra ricavi dichiarati e

quelli risultanti dalle operazioni attive derivanti dall’utilizzo di carte di credito o bancomat e documentate dagli scontrini emessi dall’apposito apparecchio; - che

doveva ritenersi legittima la deduzione dei costi relativi: a) all’acquisto di carburanti e lubrificanti, in ragione del 50%; b) alle commissioni ad agenzie di viaggio; c) a manutenzioni e riparazioni sui propri beni e per la manutenzione su beni di terzi. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a

tre motivi, l’Agenzia delle Entrate. La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Dpr 600/73, 52 comma 1 e 54 comma 2 Dpr 633/72, nonché degli artt.

2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimità dell’avviso di rettifica ai fini Irpeg. Iva e Irap

basato sulla rilevata discordanza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dalle operazioni attive effettuate a mezzo carte di credito o bancomat e documentate dagli scontrini emessi dall’apposito apparecchio. Censurava inoltre la statuizione

della CTR, secondo cui l’Ufficio non aveva provato quante erano state le movimentazioni di cassa, affermando altresì essere irrilevante la presunzione

secondo la quale ad un’operazione tramite carta di credito doveva necessariamente ricollegarsi un incasso non dichiarato. Il motivo è fondato.

Premesso che ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett d) Dpr 600/73 l’esistenza di attività non dichiarate può desumersi anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (Cass.20060/2014), e che l’inesattezza

degli elementi indicati nella dichiarazione può, in particolare, derivare dalla incompletezza, inesattezza e non veridicità delle registrazioni contabili, desumibile

anche da altri documenti relativi all'impresa, nel caso di specie, la discordanza, non specificamente contestata, tra le somme riscosse dalla contribuente tramite

(4)

carta di credito e p.o.s. ed i ricavi risultanti dalle scritture contabili dichiarati dalla società, integra senz’altro una presunzione legale di maggiori ricavi, corrispondenti

alle rimesse attive della carta di credito e del bancomat, conformemente a quanto già affermato in materia di accrediti su conto correnti bancari (Cass. 17953/2013),

salvo l’onere, a carico del contribuente, di provare specificamente una diversa destinazione di detti accrediti (Cass. 14045/2014, in tema di conto correnti bancari). Tale onere nel caso di specie non risulta assolto. Al menzionato indirizzo

interpretativo, cui intende darsi senz’altro continuità, non risulta essersi conformata la sentenza della CTR, che ha erroneamente affermato che spettava

all’Ufficio, pur in presenza della rilevata discordanza tra ricavi da una parte ed accrediti su carta di credito e p.o.s. dall’altra, fornire la prova della destinazione delle somme accreditate. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 TUIR e 19 comma 1 Dpr 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, e si censura specificamente il capo della sentenza che ha riconosciuto la

deducibilità di talune spese, ordinarie e straordinarie, sostenute sull’immobile, adibito ad attività alberghiera, condotto in locazione dalla contribuente, fondando

la deducibilità sulla circostanza che dette spese erano state sostenute in conformità al disposto degli artt. 3 e 6 Dpr 633/72. Il motivo è fondato. La CTR ha

infatti genericamente affermato la deducibilità integrale, da parte della contribuente, delle spese di manutenzione "su beni di terzi", asserendo che per questo tipo di beni non esiste il limite di deducibilità in riferimento all’ammontare

dei cespiti ammortizzabili, senza specificare né la natura della spesa, se di manutenzione ordinaria o straordinaria, né il titolo in forza del quale tali beni, di

proprietà di terzi, venivano utilizzati dalla società, omettendo dunque di esaminare, riportandoli in motivazione, elementi necessari ai fini dell’inerenza di dette spese. Avuto riguardo, in particolare, ai beni immobili di proprietà di terzi, cui

si riferiscono buona parte delle spese contestate, come risulta dai passi del pvc riportati nel ricorso dell’Agenzia, questa Corte ha già affermato che i relativi costi

di manutenzione straordinaria non sono deducibili, in quanto privi di requisito dell’inerenza all'attività d'impresa richiesto dall'art. 75, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo temporalmente applicabile alla fattispecie, ora art.

109 stesso d.P.R.), se effettuati su beni detenuti in locazione, non essendo ravvisabile la correlazione tra la spesa od il costo sostenuti e l'esercizio effettivo

dell'attività economica dell'imprenditore, richiesta dalla norma, in quanto il beneficiario ultimo dei miglioramenti apportati all'immobile condotto in locazione mediante spese di manutenzione straordinaria, rimane esclusivamente il locatore

(Cass. 6936/2011 ed, in materia di Iva, Cass. 2939/2006). La statuizione della sentenza impugnata, che ha senz’altro affermato la deducibilità delle spese di manutenzione sostenute dal contribuente in relazione a beni di proprietà di terzi,

senza ulteriore specificazione e qualificazione di detti oneri, e senza precisare l’eventuale esistenza ed idoneità della fonte contrattuale di tale obbligo di

(5)

pagamento in capo alla contribuente, appare dunque in contrasto con il principio di inerenza sancito dall’art. 75 TUIR. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il

terzo, con cui si propongono le medesime censure deducendo un vizio motivazionale. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della CTR della Toscana,

che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana , che provvederà anche

alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Riferimenti

Documenti correlati

Alle carte revolving è associata una linea di credito di tipo rotativo: ciò significa che ogni volta che il Professionista o il Dipendente effettua acquisti o Operazioni di anticipo

Relativamente alla Carta di credito sussistono rischi connessi a variazioni del tasso d’interesse e di cambio applicato (per utilizzi effettuati in valuta estera), collegate

Qualora ricorra un giustificato motivo previsto dalla legge, SCB ha facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al TITOLARE (art. Il

In aggiunta alle funzionalità fornite mediante l’App MyCartaBCC, qualora il Titolare abbia sottoscritto con la Banca il contratto per il Servizio “Relax

(1) Per i prodotti in modalità “Rebate” la commissione annua è gratuita al superamento della soglia di spesa indicata; in caso di Carte Aggiuntive, la soglia di spesa è da

Nel caso in cui il Titolare abbia scelto la modalità di rimborso revolving può recedere dal Contratto entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso senza spese e

Segnaliamo inoltre che, a partire dalla data di validità della nuova Carta di Credito CheBanca!, sarà fondamentale che tu gestisca il trasferimento di eventuali pagamenti

- digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella Guida al Servizio a distanza; questa modalità è utilizzabile sui siti