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Smarrimento carta di credito: Cassazione e ultime sentenze

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Smarrimento carta di credito:

Cassazione e ultime sentenze

Autore: Redazione | 04/09/2021

Falsa denuncia agli organi di polizia; indebita utilizzazione della carta di credito; reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.

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Reato di indebita utilizzazione di carta di credito

In tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 50 c.p., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall’art. 493- ter c.p. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.

(In motivazione la Corte ha precisato che l’autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell’esclusivo interesse del titolare).

Cassazione penale sez. II, 16/02/2021, n.18609

Falsa denuncia di smarrimento della carta di credito

In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, configura il reato di cui all’art. 483 c.p. la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito ad organi di polizia. Ciò poiché, a differenza di quanto accade per lo smarrimento dell’assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato dello smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina contrattuale di tale documento che prevede la denunzia, che pertanto deve essere veritiera, derivando anche effetti connessi alla difesa dell’interesse pubblico che sia salvaguardato il sistema finanziario dal rischio di riciclaggio del denaro.

Peraltro, nel caso della carta di credito, la denuncia trasfusa nell’atto pubblico fa prova essa stessa dell’avvenuto smarrimento e non necessita di successiva verifica giudiziale: in tal senso, producendo l’effetto immediato del blocco dello strumento di pagamento, la denunzia si accredita di un contenuto di verità non richiesta alla denunzia di smarrimento dell’assegno.

Tribunale Trieste, 09/04/2021, n.417

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Perdite patrimoniali derivanti dall’uso indebito di terzi

In tema di utilizzazione di carta di credito non si può far riferimento alla disciplina dettata per i contratti in generale (art. 1218 c.c.) bensì la normativa speciale ( Art.

12 D.lvo 11/10) secondo cui non sono gli utilizzatori che devono rispondere delle perdite patrimoniali derivanti dall’uso indebito di terzi dei mezzi di pagamento elettronico.

(Nel caso di specie, il titolare della carta di credito aveva denunciato il furto e lo smarrimento della stessa in data successiva a quella dell’utilizzo da parte di ignoti ma restano a carico dell’emittente della carta le perdite dell’uso indebito ) Corte appello Firenze sez. II, 05/02/2020, n.314

Impossessamento carta di credito smarrita: il reato di furto

Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

Cassazione penale sez. II, 18/10/2019, n.4132

Indebito utilizzo della carta di pagamento: la consapevolezza della provenienza delittuosa

Il delitto di indebito utilizzo della carta di pagamento non presuppone, ai fini del dolo, la consapevolezza della provenienza delittuosa della carta utilizzata, non

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trovando l’uso indebito della carta un presupposto necessario ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo, atteso che attraverso la norma incriminatrice il legislatore ha inteso contrastare il grave fenomeno del riciclaggio del danaro sporco, attuando una disciplina di controllo dei movimenti di danaro e di limitazione dell’uso del contante mediante anche l’uso delle carte di credito e dei documenti equipollenti. Il reato, quindi, ben può sussistere anche qualora la carta utilizzata non provenga da delitto e, essendo volto a tutelare un interesse pubblico, finanche laddove il titolare della carta di credito abbia consentito al suo utilizzo ad opera di soggetto diverso.

Cassazione penale sez. V, 13/12/2019, n.2728

Utilizzo abusivo di carta di credito

Il prelievo ripetuto di denaro contante, mediante supporto magnetico clonato, integra il reato di cui all’art. 55, comma 9, d. lg. n. 231/2007. Mentre l’art. 640-ter c.p. sanziona la penetrazione fraudolenta e l’alterazione di un sistema informatico, l’art. 55, comma 9, d.lg. n. 231/2007, consistente nell’utilizzazione abusiva di carte di credito, non è caratterizzato dal quid pluris dell’alterazione del sistema informatico.

Cassazione penale sez. II, 30/10/2019, n.50395

Chi commette indebita utilizzazione di carta di credito?

Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, attualmente sanzionato dall’art. 493-ter c.p., l’effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall’agente fraudolentemente con il sistema telematico, a nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso. Infatti, l’espressione di ‘indebito utilizzo’, che definisce il comportamento illecito sanzionato, individua la lesione del diritto incorporato nel documento, prescindendo dal possesso materiale della carta che lo veicola e si realizza con l’uso non autorizzato dei codici personali.

Cassazione penale sez. II, 25/06/2019, n.38837

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Carta di credito smarrita: utilizzazione ripetuta

L’utilizzazione ripetuta di una carta di credito smarrita costituisce reato di furto aggravato e non appropriazione di cosa smarrita poiché la perdita della carta di credito o del bancomat non comporta la cessazione del possesso del legittimo proprietario.

(Nel caso di specie si trattava di una carta di credito recante indicazioni relative all’identificazione del legittimo proprietario e al numero di riferimento dell’istituto bancario emittente).

Tribunale Torino sez. uff. indagini prel., 17/04/2013

Smarrimento di carta di credito da parte del titolare

Poiché, secondo i principi generali, la colpa non può essere presunta se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed in ogni caso deve essere provata dalla parte che la invoca, nell’ipotesi in cui sia stata esercitata un’azione di risarcimento, da parte del titolare di una carta di credito smarrita, nei confronti di un terzo per aver illegittimamente accettato il pagamento di un’operazione commerciale mediante l’illecita utilizzazione di detta carta da parte di estraneo con relativa falsificazione della firma del suddetto titolare, è a carico di colui che ha accettato il pagamento, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, che ricade l’onere di provare l’eventuale comportamento colposo del titolare nella custodia della carta medesima.

(Nella specie, l’azione risarcitoria era stata esperita nei riguardi di una società che aveva accettato l’illecito pagamento attraverso l’uso indebito di una carta di credito sottratta; la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di merito, nella parte in cui aveva addossato alla suddetta società l’onere di provare la colpa del legittimo titolare della carta nella custodia di essa).

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, n.694

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La responsabilità del banchiere

La responsabilità del banchiere, in caso di bancomat prelevato dallo sportello Atm, non viene meno automaticamente per mancato rispetto dell’obbligo del titolare di chiedere immediatamente il blocco della carta nei casi di sottrazione o smarrimento.

Cassazione civile sez. I, 12/06/2007, n.13777

Omessa comunicazione dello smarrimento o furto della carta

Il fatto che, al momento dell’accettazione della carta in favore di portatore non titolare, il gestore non abbia comunicato la notizia dello smarrimento o del furto della carta all’esercente può influire, secondo le circostanze del caso concreto, sul diritto del gestore di ottenere dall’esercente la somma accreditatagli per l’operazione compiuta con l’illegittimo fruitore.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2006, n.16102

Possesso di una carta di credito denunciata come smarrita

Non integra il reato di cui all’art. 12 d.l. n. 143 del 1991 il possesso di una carta di credito denunciata come smarrita se al momento dell’accertamento della detenzione la stessa risulti scaduta e non sia stato accertato il possesso della medesima prima della data di scadenza della validità.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in considerazione del fatto che il documento, totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario, non poteva più assolvere alcuna funzione di “credito”

ovvero di “prelievo di contante” nel circuito elettronico o commerciale, nè era idonea ad alcun uso per la sua palese irricevibilità ed inefficacia).

Cassazione penale sez. II, 11/10/2005, n.37758

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Smarrimento carta di credito e obbligo al rimborso

Qualora venisse denunciato alla banca emittente ed all’autorità di p.s., lo smarrimento di carta di credito, di poi abusivamente utilizzata da soggetto interposto, l’emittente che addebitasse la somma pagata al conto corrente del titolare della carta, nella inottemperanza degli obblighi assunti contrattualmente dagli esercenti convenzionati, è obbligato a rimborsare, in favore del titolare della carta stessa, la somma non dovuta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, perché nessun debito scaturisca a carico del correntista.

Giudice di pace Palermo, 26/06/2003

Illegittima richiesta di pagamento della banca

Nel caso di smarrimento della carta di credito e successivo utilizzo in debito con nota di spesa come palesemente contraffatte, non sorge alcun debito a carico del debitore. È pertanto illegittima la richiesta di pagamento di tali spese da parte della banca emittente nei confronti del titolare della carte.

Giudice di pace Palermo, 15/04/2003

Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, configura il reato di cui all’art. 483 c.p. la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito ad organi di polizia. Ciò poiché, a differenza di quanto accade per lo smarrimento dell’assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato dello smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina contrattuale di tale documento, che prevede la denunzia, la quale pertanto deve essere veritiera derivando anche effetti connessi alla difesa dell’interesse pubblico di salvaguardare il sistema finanziario dal rischio di riciclaggio del denaro.

Peraltro, nel caso della carta di credito, la denuncia trasfusa nell’atto pubblico fa

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prova essa stessa dell’avvenuto smarrimento e non necessita di successiva verifica giudiziale: in tal senso, producendo l’effetto immediato del blocco dello strumento di pagamento, la denunzia si accredita di un contenuto di verità non richiesta alla denunzia di smarrimento dell’assegno.

Cassazione penale sez. V, 30/03/2000, n.7496

Smarrimento carta di credito: la denuncia obbligatoria

La falsa denuncia di smarrimento di una carta di credito, a differenza di quella che abbia ad oggetto un assegno bancario, configura il reato di cui all’art. 483 c.p., trattandosi di denuncia contrattualmente obbligatoria, indispensabile per ottenere il blocco della carta smarrita, mentre la denuncia di smarrimento dell’assegno non è imposta da alcuna norma giuridica e non ha rilevanza ai fini della procedura di ammortamento del titolo.

Cassazione penale sez. V, 30/03/2000, n.7496

Smarrimento carta di credito: mancata tempestività della denuncia

In ipotesi di smarrimento della carta di credito, la mancata tempestività della denuncia da parte del titolare, in caso di utilizzo da parte di terzi nel periodo precedente alla denuncia, non determina la carenza di responsabilità dell’esercente, qualora lo stesso abbia omesso uno specifico controllo della corrispondenza della firma apposta sullo scontrino di acquisto con la firma apposta sulla carta indebitamente utilizzata.

Giudice di pace Genova, 29/11/1999

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