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STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

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Febbraio 2014 1

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE

DEGLI ORDINI

(2)

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ... 1

1 FINALITÀ ... 3

2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ... 3

3. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI ... 4

3.1 OBBLIGAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE (OBBLIGAZIONI BCC CARATE BRIANZA) ... 4

3.2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ... 4

4. AVVERTENZE ... 5

5. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE RILEVANTI ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE ... 5

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Febbraio 2014 3

1 FINALITÀ

In applicazione della vigente normativa1, la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza (di seguito

“Banca” e/o “Istituto”) ha adottato la presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari ( di seguito “Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini” e/o “Policy”) al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per la propria clientela ( di seguito “Best Execution”).

Attraverso la Best Execution, di cui la MiFID disciplina principi e obblighi, si vuole assicurare un’ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei “clienti al dettaglio” e “clienti professionali”, con la sola esclusione delle controparti qualificate in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato. A tal proposito, si rammenta che i principi generali e gli obblighi informativi della “best execution” a cui far riferimento sono declinati nell’ambito del Regolamento Intermediari della Consob agli articoli 45 e seguenti.

La Banca nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca nell’esercizio della propria attività, è autorizzata a svolgere il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L’accesso alle sedi di esecuzione avviene pertanto mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o Broker).

La Banca nel prestare il servizio di Ricezione e trasmissione degli ordini ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

Nella prestazione del servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini ( di seguito “RTO”), la Banca ha selezionato il Broker Iccrea Banca S.p.A. in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest’ultimo, tenendo principalmente in considerazione:

• L’AMPIEZZA E SIGNIFICATIVITÀ DELLE SEDI DI ESECUZIONE RAGGIUNGIBILI;

• IL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO FORNITO.

Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori:

• TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA BEST EXECUTION ADOTTATA (STATICA E DINAMICA);

• PROFILO DI RISCHIO DELLA CONTROPARTE;

• LIVELLO DI EFFICIENZA E INTEGRAZIONE DELLE FASI DI PRE E POST TRADING (LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO);

• SUPPORTI INFORMATIVI E OPERATIVI FLESSIBILI IN GRADO DI RISPONDERE IN MANIERA TEMPESTIVA ALL’EVOLVERSI DELLE CONDIZIONI DI MERCATO;

• TIPOLOGIA DI INTERCONNESSIONE IMPIEGATA;

• CONDIZIONI COMMERCIALI TRASPARENTI E FAVOREVOLI.

1 D. Lgs. 24 febbraio n. 58 (di seguito “T.U.F.”) e ss. mm. e Regolamento recante norme di attuazione del T.U.F., adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito “Regolamento Intermediari”) attuativi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, “Markets in Financial Instruments Directive” (di seguito “Direttiva Mifid”) e della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della Direttiva Mifid.

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L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella “Strategia di esecuzione e Trasmissione di Iccrea Banca S.p.A.”, alla quale si fa rinvio.

La Banca assicura alla propria clientela, qualora ne faccia richiesta, la dimostrazione che gli ordini trasmessi siano stati eseguiti in conformità alla Strategia di Esecuzione e Trasmissione Ordini.

3. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

La Banca è autorizzata, nell’esercizio della propria attività, a svolgere il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

La Banca nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio (di seguito “Negoziazione”) ha adottato tutte le misure ragionevoli ed ha messo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

La Banca assicura alla propria clientela, qualora ne faccia richiesta, la dimostrazione di avere eseguito gli ordini in conformità alla Strategia di Esecuzione.

3.1 OBBLIGAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE (OBBLIGAZIONI BCC CARATE BRIANZA)

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di propria emissione non quotati su MTF sono negoziati esclusivamente presso la Banca in contropartita diretta con il cliente. L’ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono i seguenti:

FATTORI DI ESECUZIONE SEDI DI ESECUZIONE

• NATURA DELL’ORDINE;

• RAPIDITA’ DI ESECUZIONE;

• PROBABILITA’DI ESECUZIONE;

• PROBABILITA’ DI REGOLAMENTO;

• CORRISPETTIVO TOTALE;

• DIMENSIONE DELL’ORDINE;

CONTO PROPRIO

(INTERNALIZZATORE NON SISTEMATICO)

La Banca, al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni non quotate su MTF, ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione. In particolare le metodologie relative alla valutazione e al pricing di tali strumenti finanziari,nonché alla loro negoziazione sono contenute nel documento “Politica Di Pricing per la Emissione e Negoziazione dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza” disponibile sul sito www.bcccarate.it.

La metodologia utilizzata per il pricing dei singoli strumenti finanziari è comunque specificata nei documenti di offerta previsti ( Prospetto Base, Condizioni Definitive).

3.2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Per “Altri Strumenti Finanziari” devono intendersi tutti quegli strumenti finanziari su cui la Banca ha deciso che è possibile porsi in contropartita diretta con i Clienti.

Nel caso in cui la Banca decida, per tali tipologie di Strumenti Finanziari, di porsi in contropartita diretta anziché limitarsi a prestare il servizio di ricezione e trasmissione ordini verso un terzo negoziatore, la stessa Banca si impegna a fornire condizioni di prezzo analoghe a quelle che sarebbero direttamente riscontrabili

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Febbraio 2014 5 in quel momento sui mercati di riferimento (MR, MTF, Information Providers), nei termini indicati nel capitolo precedente per il servizio RTO.

La Banca negozia in contropartita diretta gli strumenti finanziari in oggetto, in quanto ritiene che in virtù delle proprie capacità ed esperienze pregresse, che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato e dei propri competitor, di adempiere all’obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il cliente.

L’ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono i seguenti:

FATTORI DI ESECUZIONE SEDI DI ESECUZIONE

• NATURA DELL’ORDINE;

• RAPIDITA’ DI ESECUZIONE;

• PROBABILITA’DI ESECUZIONE;

• PROBABILITA’ DI REGOLAMENTO;

• CORRISPETTIVO TOTALE;

• DIMENSIONE DELL’ORDINE;

CONTO PROPRIO

(INTERNALIZZATORE NON SISTEMATICO)

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale ( total consideration). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

L’operatività concernente gli strumenti finanziari in oggetto può essere infatti fortemente influenzata dal rischio che l’ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

La Banca si impegna ad eseguire tale tipologia di ordini solo dopo aver raccolto il consenso preliminare ed esplicito del cliente, in via generale prima della prestazione del servizio.

4. AVVERTENZE

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all’esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall’onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l’ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria Strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

La Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini di BCC Carate Brianza adottata dalla Banca sarà resa disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della medesima. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet www.bcccarate.it, unitamente alla “Strategia di esecuzione” del broker ICCREA Banca S.p.A..

5. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE RILEVANTI ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE

La Banca verifica l’efficacia delle misure adottate e della policy con periodicità almeno annuale e, comunque, al ricorrere di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini al fine di identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

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Qualora, a seguito della predetta attività di verifica, siano apportate variazioni significative alla Policy, le stesse saranno comunicate ai clienti mediante avviso pubblicato sul sito internet della Banca ovvero tramite posta.

Ogni eventuale modifica rilevante alla Strategia di Esecuzione è portata all’attenzione della clientela affinché questa possa valutare se continuare o meno ad avvalersi dei servizi prestati dall’intermediario.

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