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D E L I B E R A Z I O N E N. 14 CONSORZIO AUTORITA D AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA CONSORTILE

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(1)

D E L I B E R A Z I O N E N. 14

CONSORZIO AUTORITA’ D’AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Seduta del 21 dicembre 2010

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NELLE MORE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DELL’AATO IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE.

Nell’anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 15,00, si è riunita in Brescia nell’aula magna dell’Istituto per Geometri “Tartaglia”, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l’Assemblea del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P):

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO

VOTI

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE

ACQUAFREDDA GATTA MARIO 6.791 P

ADRO 11.803 A

AGNOSINE 7.257 A

ALFIANELLO CHIARI GIUSEPPE 7.729 P

ANFO PASINI ERMANO 5.816 P

ANGOLO TEME 7.890 A

ARTOGNE 8.516 A

AZZANO MELLA 7.241 A

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE 16.757 P

(2)

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO

VOTI

RAPPRESENTATIPRESENTE ASSENTE

BAGOLINO PASINI ERMANO 9.301 P

BARBARIGA 7.562 A

BARGHE PASINI ERMANO 6.506 P

BASSANO BRESCIANO 7.182 A

BEDIZZOLE ROSSI PIERANGELO 14.702 P

BERLINGO FICHERA SEBASTIANO 7.243 P

BERZO DEMO 7.229 A

BERZO INFERIORE 7.588 A

BIENNO 8.892 A

BIONE PASINI ERMANO 6.768 P

BORGO SAN GIACOMO 9.985 A

BORGOSATOLLO ZANARDINA FRANCESCO 13.354 P

BORNO 8.101 A

BOTTICINO 15.112 A

BOVEGNO 7.703 A

BOVEZZO 12.789 A

BRANDICO 6.423 A

BRAONE 5.992 A

BRENO 10.344 A

BRESCIA SALVO MARCO 192.949 P

BRIONE 5.928 A

CAINO 6.996 A

CALCINATO 16.030 A

CALVAGESE DELLA RIVIERA 7.921 A

CALVISANO 12.798 A

CAPO DI PONTE 7.810 A

CAPOVALLE PASINI ERMANO 5.834 P

CAPRIANO DEL COLLE 9.238 A

CAPRIOLO 13.729 A

CARPENEDOLO 15.768 A

CASTEGNATO 12.048 A

CASTEL MELLA ALIPRANDI ETTORE 13.523 P

CASTELCOVATI 10.730 A

CASTENEDOLO 14.639 A

CASTO PASINI ERMANO 7.295 P

CASTREZZATO 11.182 A

(3)

CAZZAGO SAN MARTINO 15.196 A

CEDEGOLO 6.643 A

CELLATICA CINGIA PAOLO FRASSINE ANGELO 10.105 P

CERVENO 6.041 A

CETO 7.242 A

CEVO 6.412 A

CHIARI 22.775 A

CIGOLE 6.905 A

CIMBERGO 5.955 A

CIVIDATE CAMUNO 8.019 A

COCCAGLIO 12.431 A

COLLEBEATO BONOMI CLAUDIO 9.748 P

COLLIO 7.697 A

COLOGNE 11.874 A

COMEZZANO-CIZZAGO 8.090 A

CONCESIO 18.209 A

CORTEFRANCA LAZZARETTI DARIO 11.664 P

CORTENO GOLGI 7.374 A

CORZANO 6.362 A

DARFO BOARIO TERME 18.972 A

DELLO MONACO ETTORE 9.613 P

DESENZANO DEL GARDA ORIO SILVANO 29.033 P

EDOLO 9.673 A

ERBUSCO 12.222 A

ESINE 10.089 A

FIESSE 7.313 A

FLERO TIMELLI AGOSTINO 12.877 P

GAMBARA PANIGARA TIZIANA 9.915 P

GARDONE RIVIERA AMBROSINI STEFANO 7.913 P

GARDONE VAL TROMPIA GUSSAGO MICHELE 16.334 P

GARGNANO 8.417 A

GAVARDO PASINI ERMANO 15.471 P

GHEDI 21.009 A

GIANICO 7.306 A

GOTTOLENGO PEZZI GIULIANA 10.159 P

GUSSAGO LAZZARI LUCIA 19.884 P

(4)

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO

VOTI

RAPPRESENTATIPRESENTE ASSENTE

IDRO PASINI ERMANO 7.077 P

INCUDINE 5.833 A

IRMA BETTINSOLI BRUNO 5521 P

ISEO 13.792 A

ISORELLA 8.915 A

LAVENONE ZAMBELLI CLAUDIO 6.041 P

LENO 17.923 A

LIMONE SUL GARDA 6.415 A

LODRINO BETTINSOLI BRUNO 7.099 P

LOGRATO 8.291 A

LONATO 17.594 A

LONGHENA 5.960 A

LOSINE 5.892 A

LOZIO 5.787 A

LUMEZZANE 29.094 A

MACLODIO 6.614 A

MAGASA 5.571 A

MAIRANO 7.795 A

MALEGNO 7.493 A

MALONNO 8.708 A

MANERBA DEL GARDA 9.143 A

MANERBIO CASARO FERRUCCIO 17.993 P

MARCHENO 9.508 A

MARMENTINO BETTINSOLI BRUNO 6.094 P

MARONE ROSSETTI PAOLO 8.439 P

MAZZANO 14.772 A

MILZANO 6.865 A

MONIGA DEL GARDA 7.084 A

MONNO 5.968 A

MONTE ISOLA ZILIANI PIETRO 7.151 P

MONTICELLI BRUSATI 8.992 A

MONTICHIARI ZAMPEDRI SANDRO 24.483 P

MONTIRONE 9.403 A

MURA PASINI ERMANO 6.162 P

MUSCOLINE FIAMOZZI ANITA 7.425 P

NAVE 15.815 A

(5)

NIARDO 7.219 A

NUVOLENTO PASINI ANGELO 8.905 P

NUVOLERA SGOTTI LUCIANA 9.061 P

ODOLO PASINI ERMANO 7.286 P

OFFLAGA MORETTI GIUSEPPE 8.747 P

OME PRATI ALESSANDRO 8.286 P

ONO SAN PIETRO 6.315 A

ORZINUOVI 16.557 A

ORZIVECCHI 7.668 A

OSPITALETTO 16.468 A

OSSIMO 6.816 A

PADENGHE SUL GARDA AVANZINI PATRIZIA 8.875 P

PADERNO FRANCIACORTA ROMANO ROBERTO 8.761 P

PAISCO LOVENO 5.639 A

PAITONE PASINI ERMANO 7.040 P

PALAZZOLO SULL’OGLIO 22.712 A

PARATICO 8.827 A

PASPARDO 6.59 A

PASSIRANO GERARDINI DANIELA 11.293 P

PAVONE DEL MELLA 7.977 A

PERTICA ALTA FLOCCHINI GIOVANMARIA 5.990 P

PERTICA BASSA PASINI ERMANO 6.093 P

PEZZAZE 6.995 A

PIAN CAMUNO 9.153 A

PIANCOGNO 9.501 A

PISOGNE 13.098 A

POLAVENO 7.863 A

POLPENAZZE DEL GARDA 7.410 A

POMPIANO COMINCINI GIANCARLO 8.770 P

PONCARALE 9.514 A

PONTE DI LEGNO 7.251 A

PONTEVICO 11.866 A

PONTOGLIO 11.712 A

POZZOLENGO 8.282 A

PRALBOINO 8.004 A

PRESEGLIE 6.859 A

(6)

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO

VOTI

RAPPRESENTATIPRESENTE ASSENTE

PRESTINE 5.778 A

PREVALLE ZIGLIOLI AMILCARE 10.481 P

PROVAGLIO D'ISEO 11.267 A

PROVAGLIO VAL SABBIA PASINI ERMANO 6.301 P

PUEGNAGO SUL GARDA 8.158 A

QUINZANO D’OGLIO 11.233 A

REMEDELLO CERUTI FRANCESCA 8.388 P

REZZATO 17.677 A

ROCCAFRANCA MURACHELLI MARINA 9.128 P

RODENGO SAIANO 12.889 A

ROE' VOLCIANO RONCHI EMANUELE 9.559 P

RONCADELLE OLANDO MICHELE 13.007 P

ROVATO 19.758 A

RUDIANO VAVASSORI PIETRO 9.992 P

SABBIO CHIESE PASINI ERMANO 8.560 P

SALE MARASINO TOSELLI SILVESTRO 8.562 P

SALO' GANDI GRAZIANO 15.421 P

SAN FELICE DEL BENACO ROSA PAOLO 8.321 P

SAN GERVASIO BRESCIANO 6.858 A

SAN PAOLO 9.266 A

SAN ZENO NAVIGLIO 8.829 A

SAREZZO 17.034 A

SAVIORE DELL’ADAMELLO 6.543 A

SELLERO 6.857 A

SENIGA 6.955 A

SERLE 8.231 A

SIRMIONE 11.916 A

SOIANO DEL LAGO FESTA PAOLO 6.904 P

SONICO 6.590 A

SULZANO 6.849 A

TAVERNOLE SUL MELLA PORTERI ANDREA 6.728 P

TEMU’ 6.392 A

TIGNALE NEGRI FRANCO 6.653 P

TORBOLE CASAGLIA 10.495 A

TOSCOLANO MADERNO BERTASIO AGOSTINO 12.388 P

TRAVAGLIATO TRUFFELLI ORIETTA 16.394 P

(7)

TREMOSINE ZANETTI GIANPIERO 7.305 P

TRENZANO BIANCHI ANDREA 10.230 P

TREVISO BRESCIANO 5.969 A

URAGO D'OGLIO 8.581 A

VALLIO TERME NEBOLI PIETRO 6.530 P

VALVESTINO PACE DAVIDE 5.669 P

VEROLANUOVA 12.921 A

VEROLAVECCHIA 9.196 A

VESTONE PASINI ERMANO 9.607 P

VEZZA D’OGLIO 6.808 A

VILLA CARCINA BETTINSOLI BRUNO 15.397 P

VILLACHIARA 6.621 A

VILLANUOVA SUL CLISI COMINCIOLI ERMANNO 10.144 P

VIONE 6.140 A

VISANO TOMASONI FLAVIO 7.082 P

VOBARNO 12.859 A

ZONE ZATTI MARCO 6.527 P

PROVINCIA DI BRESCIA PELI ARISTIDE 246.385 P

Totale voti Assemblea 2.463.853

Totale Enti presenti: 75 (Voti rappresentati: 1.161.539 pari al 47,14% del totale)

Presiede la seduta l’Assessore provinciale Aristide Peli, delegato dall’On. Daniele Molgora, Presidente del Consorzio.

Assiste, in qualità di Segretario, il dott. Marco Zemello, Direttore del Consorzio.

(8)

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NELLE MORE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DELL’AATO IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE.

L’Assemblea consortile Premesso che:

− in data 15 giugno 2007 L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (AATO) sulla base delle disposizioni nazionali e regionali si è costituita nella forma di Consorzio ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

− con la costituzione del suddetto Consorzio nella medesima data ha avuto regolarmente luogo l’insediamento dell’Assemblea Consortile, che è presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato, all’interno della quale gli Enti locali consorziati sono rappresentati dal Presidente e dai Sindaci o loro delegati, della Provincia e dei Comuni, nonché per i Comuni ricompresi all’interno di Comunità Montane o Unioni di Comuni dai rappresentanti di tali Enti all’uopo delegati, con quote di partecipazione calcolate in proporzione alla popolazione residente, scomputata la quota di partecipazione della Provincia attribuita nella misura del 10% del totale dei voti rappresentati;

− con deliberazione n. 2 data 3 maggio 2010 l’Assemblea ha provveduto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Consorzio alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, la cui disciplina e le attribuzioni sono declinate agli artt. 12 e 13 del medesimo Statuto;

Dato atto che l’Autorità d’Ambito ha con precedenti deliberazioni:

a) scelto di non procedere alla separazione della gestione e della erogazione del servizio;

b) scelto di ripartire l’ambito in tre aree omogenee (gardesana, centrale, ovest);

c) scelto la forma di gestione “in house” per l’area gardesana e la forma di gestione “società mista”

nell’area centrale e nell’area ovest (modelli di gestione ex art. 113 c.5 D.Lgs. 267);

d) proceduto entro l’originaria scadenza prevista dalla normativa (dicembre 2006 poi prorogato a dicembre 2007) all’affidamento in house per la durata del Piano d’Ambito (25 anni) nell’area gardesana, previa verifica dello Statuto, alla società Garda Uno S.p.A.; ed alla presa d’atto della prosecuzione della gestione fino a scadenza naturale degli affidamenti di ASM, in quanto società quotata, nonché di Acque Potabili S.p.A. (4 acquedotti) e di Erogasmet (1 acquedotto) concessionari di servizi ante ’94;

Dato atto altresì che a causa della cosiddetta “moratoria” degli affidamenti intervenuta nel 2007, ed entro il termine del 31 dicembre 2007 previsto dall'art.113 UEL per la cessazione degli affidamenti per i quali non fosse possibile ricadere nelle fattispecie previste dal c. 15 bis, l’Autorità d’Ambito ha inoltre:

− preso atto della prosecuzione di AOB2, società controllata in house indirettamente dai Comuni, che è subentrata negli affidamenti di società pubbliche preesistenti (COGEME, TAS, CAST) mantenendone la scadenza originaria;

− approvato una delibera di indirizzo per i Comuni che concedeva loro il nulla osta a disporre in via temporanea (fino a dicembre 2011) l'affidamento (c.d. aggregazione provvisoria) ai soggetti di riferimento nell’area omogenea (ASM nell’area centrale; AOB2 nell’area ovest).

(9)

− le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono attualmente previste e disciplinate dall’art.23 bis del DL 25.6.2008 n.112 convertito in legge n.133 del 6.8.2008, che a sua volta è poi stato ulteriormente modificato ed in parte abrogato dall’art.15 del DL n.135/2009, norma che ha abrogato per incompatibilità l’art.113 comma 5 del TUEL, come recentemente affermato anche dalla Corte Costituzionale n.325 del 17.11.2010.

− ai sensi dei comma 2 e 3 e 4 del medesimo art.23 bis:

a) la forma ordinaria di affidamento dei SPL è l’affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica;

b) la forma di gestione della società mista è assimilata alla gara con affidamento a terzi, e non ha più carattere eccezionale e derogatorio, a condizione che la gara per la scelta del socio privato sia analoga a quella per l’affidamento in concessione a terzi, ed espressamente preveda che il socio privato esegua lavori ed effettui servizi e\o forniture, avendo i requisiti di qualificazione.

In particolare occorre:

− che il socio privato sia un imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per svolgere il servizio o la fornitura, od eseguire il lavoro, a lui affidati;

− che il socio in questione sia stato scelto mediante una procedura ad evidenza pubblica analoga a quella prevista per l’affidamento in concessione a terzi, sia quanto a requisiti di qualificazione (per servizi, forniture o lavori), sia quanto ad elementi di valutazione, che debbono perciò estendersi anche alle modalità di gestione del servizio, le tariffe, e, in caso di lavori, i prezzi delle opere da eseguire, etc.;

− che gli atti della gara per la scelta del socio privato della società mista debbono espressamente prevedere l’affidamento diretto al socio imprenditore di specifici lavori, servizi o forniture.

− che la partecipazione del socio privato alla società mista è “a termine” e scade con l’affidamento, dopodiché il socio privato “restituirà” le azioni e verrà fatta una nuova gara.

c) la forma di gestione in house ha carattere eccezionale e può essere utilizzata in presenza di particolari e rigorosi presupposti. La norma infatti stabilisce:

sia specifici requisiti sostanziali eccezionali in presenza dei quali si possa fare ricorso all'affidamento in house (“per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”),

sia i requisiti del controllo analogo, in questo recependo le indicazioni UE,

sia una onerosa procedura che comporta l'effettuazione di analisi di mercato ed infine il parere dell'Antitrust.

La Corte Costituzionale n.325 del 17.11.2010 ha affermato che la disciplina nazionale più restrittiva di quella Comunitaria in tema di affidamento in house non è da ritenersi in contrasto con quest’ultima, perché entrambe sono a tutela della concorrenza e si muovono quindi “nello stesso verso”, talchè il legislatore nazionale può senz’altro e legittimamente adottare una norma più restrittiva, a maggiore tutela appunto della concorrenza.

Preso ancora atto che:

− lo scorso 12 Ottobre è infine entrato in vigore il DPR 168/2010, che costituisce il Regolamento

(10)

di attuazione dell’art.23 bis, che ha stabilito anche diversi presupposti per l’affidamento in house in materia di SII. L’art.4 comma 2 dispone:

“2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:

a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;

b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;

3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.

4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e' verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.”.

− L’affidamento in house del SII, oltre che in presenza dei presupposti previsti dall’art. 23 bis comma 3 e 4, può pertanto avvenire anche in presenza di “specifiche condizioni di efficienza”

che potranno essere verificate annualmente dall’ente affidante - attualmente l’AATO - salvo poi comunicare gli esiti della verifica all’Antitrust, che potrebbe invitare l’AATO a revocare l’affidamento.

Preso infine atto che:

Il medesimo art.23 comma 8 prevede inoltre un regime transitorio per gli affidamenti in essere.

Dispone quest’ultima norma:

“8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza

(11)

connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.”

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.325 del 17.11.2010, secondo la quale:

l’art.23 bis, confermando il divieto già stabilito dall’art.35 della l.n.448/2001, tra le forme di gestione dei SPL non consente la gestione diretta, perché lo Stato, “facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto”.

Con specifico riferimento al SII, afferma poi la Corte, in relazione ad una legge regionale della regione Marche “il legislatore statale, in coerenza con la menzionata normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione”.

Ritenuto che non sussistano motivi di interesse pubblico ad affidare la gestione con gara, e che viceversa sia opportuno verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per un nuovo affidamento in house ai sensi dell’art.23 bis comma 3 e 4 DL n.11272008, ovvero ai sensi dell’art.4 del DPR n.168/2010, che consenta di conformare alle nuove norme l’assetto gestionale esistente, avuto anche riguardo del fatto che la gestione in house providing del servizio idrico risulta essere l’unica reversibile e facilmente modificabile anche dopo l’avvio concreto della gestione, senza pregiudizi gestionali e\o economici per gli enti locali;

Ritenuto che, qualora non sussistessero i presupposti per un nuovo affidamento in house si debba procedere alla valutazione del modello di società mista pubblico-privata, attivando in tal senso il confronto anche con i Gestori in house esistenti e definendo le modalità di espletamento di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato nel rispetto dei criteri dell’art.23 bis comma 2 DL n.112/2008.

Considerato inoltre che in vista della prossima cessazione anticipata alla data del 31 dicembre 2010 degli affidamenti che non possono usufruire del regime di prosecuzione previsto dall’art. 23 bis comma 8 DL n.112/2008, e tra esse le gestioni del servizio in economia, sussistono ragioni di interesse pubblico per consentire una forma di gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, analogamente a quanto avvenuto con deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4

(12)

del 21.12.2007;

Ritenuto che nell’impossibilità per i Comuni di procedere autonomamente all’affidamento del servizio idrico integrato non possa tuttavia essere preclusa, nelle more dell’affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’AATO, la possibilità di assumere determinazioni in merito alla gestione dei propri servizi;

Ritenuto quindi di definire una linea di indirizzo al fine di rendere possibile l’adozione di soluzioni organizzative da parte dei Comuni, tenuto conto che tali soluzioni devono:

− privilegiare il superamento della frammentazione gestionale all’interno delle aree omogenee, tendendo all’unificazione della gestione dei singoli segmenti del SII;

− assicurare la continuità del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

− essere compatibili con le previsioni del Piano d’Ambito, particolarmente per quanto concerne le priorità di intervento e il quadro economico-finanziario;

Visto l'art. 1 comma 1quinquies del D.L. 25-1-2010 n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42 che ha previsto la soppressione delle AATO dell'acqua e dei rifiuti.

«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Visto il Progetto di Legge Regione Lombardia n. 57 nel testo licenziato dalla Commissione Regionale VIII, che prevede il trasferimento delle funzioni delle AATO alle Province, e la costituzione di un Ufficio di Ambito nella forma dell’Azienda Speciale prevista dall’art.114 TUEL, alla quale verrebbe trasferita la struttura delle attuali AATO (personale e beni strumentali).

Viceversa i Comuni parteciperebbero ad una Conferenza di Ambito con funzioni consultive obbligatorie e vincolanti su talune materie.

Ritenuto che sia opportuno, prima della scadenza del suddetto termine del 31.12.2010, adottare la presente deliberazione di indirizzo, volta ad orientare le determinazioni dei Gestori esistenti e delle Amministrazioni Comunali verso una gestione dell’ambito che conduca le forme gestionali di prossima scadenza, sia in ragione di pregresso affidamento da parte di questa AATO, sia ai sensi dell’art.23 bis comma 8 DL n.11272008 e del previgente art.113 comma 15bis TUEL a conformarsi ai modelli gestionali previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che ai sensi dell’art. 11.4 dello Statuto del Consorzio, per l’adozione della presente deliberazione è richiesto in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli Enti locali consorziati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti;

Ravvisata infine la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Su proposta del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Consorzio.

(13)

Con voti favorevoli: 74 (pari al 98,66% degli Enti presenti);

Contrari: Manerbio (voti 1) Astenuti: --

DELIBERA

1) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione

2) di stabilire che non sussistono motivi di interesse pubblico ad affidare la gestione con gara, confermando la già avvenuta scelta della forma di gestione (in house e società mista), e per l’effetto che sia opportuno verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per un nuovo affidamento in house ai sensi dell’art.23 bis comma 3 e 4 DL n.11272008, ovvero ai sensi dell’art.4 del DPR n.168/2010, avuto anche riguardo del fatto che la gestione in house providing del servizio idrico risulta essere l’unica reversibile e facilmente modificabile anche dopo l’avvio concreto della gestione, senza pregiudizi gestionali e\o economici per gli enti locali;

3) di stabilire che, qualora non sussistessero i presupposti per l’affidamento in house, si proceda alla valutazione del modello di società mista pubblico-privata, attivando in tal senso il confronto anche con i Gestori in house esistenti e definendo le modalità di espletamento di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato nel rispetto dei criteri dell’art.23 bis comma 2 DL n.112/2008;

4) di definire, quanto alle gestioni in scadenza il 31.12.2010 ai sensi dell’art.23 bis comma 8 DL n112/2008, ivi comprese le gestioni in economia, nell’ottica di favorire la realizzazione di una gestione del servizio idrico integrato improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e al superamento della frammentazione gestionale, nonché di individuare le condizioni per poter dare attuazione al programma di interventi infrastrutturali previsti nel Piano d’Ambito, le seguenti linee di indirizzo:

- deve essere privilegiato il superamento della frammentazione gestionale all’interno delle aree omogenee, tendendo all’unificazione della gestione dei singoli segmenti del SII;

- deve essere assicurata la continuità del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

- deve essere verificata la compatibilità con le previsioni del Piano d’Ambito, particolarmente per quanto concerne le priorità di intervento e il quadro economico-finanziario;

5) di stabilire che le eventuali modalità organizzative della gestione individuate dai Comuni debbano attuarsi mediante aggregazione ai Gestori esistenti aventi titolo alla prosecuzione della gestione, sia in ragione di pregresso affidamento da parte di questa AATO, sia ai sensi dell’art.23 bis comma 8 DL n.11272008 e del previgente art.113 comma 15bis TUEL; che inoltre tali modalità organizzative individuate dai Comuni dovranno essere oggetto di istanza all’AATO, o al soggetto cui verranno trasferite le funzioni all’atto della soppressione, intesa ad ottenerne l’accoglimento, una volta verificato il rispetto delle condizioni richiamate al punto 4 della presente deliberazione;

6) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000.

(14)

Letto, confermato e sottoscritto.

PER DELEGA

DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO PELI ARISTIDE

IL DIRETTORE

DELL’AUTORITA’ D’AMBITO ZEMELLO MARCO

_____________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia dal 14 gennaio 2011 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Brescia, lì 14 gennaio 2011

IL DIRETTORE

DELL’AUTORITA’ D’AMBITO ZEMELLO MARCO

Copia conforme all’originale in atti.

Brescia, 14 gennaio 2011

IL DIRETTORE

DELL’AUTORITA’ D’AMBITO ZEMELLO MARCO

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