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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO VENERDI 21 GENNAIO 2011 PRATO - PALAZZO DELLE PROFESSIONI

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(1)

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

VENERDI’ 21 GENNAIO 2011

PRATO - PALAZZO DELLE PROFESSIONI

La nuova disciplina comunale dell’ ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA

alla luce della modifica dell’art. 6 del T.U. n. 380/2001 come novellato dalla Legge 22 maggio 2010 n. 73 di conversione del D.L. n. 40/2010

Relatori :

Geom. Luciano Nardi Geom. Basilio Palazzolo

Funzionario tecnico Funzionario tecnico

Comune di Prato - Servizio Gestione Attività Edilizia Comune di Prato - Servizio Gestione Attività Edilizia

In collaborazione con : Ordine Architetti PPC

Ordine degli Ingegneri

Collegio dei Geometri e G.L.

Collegio dei Periti Industriali e P.I.L.

della Provincia di Prato

(2)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 2 - (L) Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

2. (..)

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei princìpi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai princìpi medesimi.

4. (..)

5. (..)

(3)

3

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 3 - (L) Definizioni degli interventi edilizi

1.

Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a)

«interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi

igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

(..)

(4)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 6 -

Attività edilizia libera

1.

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle

relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a)

gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro- silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività

agricola.

(5)

5

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 6 -

Attività edilizia libera

2.

Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a)

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

(6)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 6 -

Attività edilizia libera

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4.

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un

tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto

obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

(7)

7

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 6 -

Attività edilizia libera

7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente

quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a

trenta giorni.

(8)

Le disposizioni statali risultano immediatamente operanti sulla disciplina regionale e comunale (vedi anche circolare regionale emanata in data 1 Giugno 2010), pertanto le opere ed interventi riconducibili a quelli di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del T.U.

n. 380/2001 devono essere obbligatoriamente realizzati con le

procedure dallo stesso stabilite.

(9)

9

Circolare regionale del 1 giugno 2010

(10)

Circolare regionale del 1 giugno 2010

(11)

11

Legge Regionale 03-01-2005 n. 1

“Norme per il Governo del Territorio”

Art. 80

Attività edilizia libera.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, della L.R. n. 39/2005, i seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale, e fermo restando il rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi:

a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, lettera a);

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

SI PRECISA CHE QUESTE DEFINIZIONI SONO INTEGRATE DALL’ART. 6 DEL D.P.R. n. 380/2001

SIAMO IN ATTESA DELL’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE CON QUELLA STATALE CHE POTRA’ ULTERIORMENTE AMPLIARE LA CASISTICA DEGLI INTERVENTI LIBERALIZZATI

(12)

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PRATO

Articolo 8

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 1. I seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria, salvo i casi espressamente previsti nell’allegato B2 del presente regolamento;

b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4, del presente regolamento;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) altri interventi non assoggettati a titolo abilitativo in forza di specifiche disposizioni (es.: art. 17 L.R. n. 39/2005).

2. Non è soggetta, inoltre, ad atti abilitativi edilizi, salva la necessità di acquisire preventivamente le autorizzazioni o nulla-osta previsti per specifici vincoli, l’installazione di:

a) impianti di illuminazione esterna pubblica di carattere provvisorio o permanente;

b) elementi di arredo urbano di superficie non superiore a 10 mq. (pensiline, paline di fermata, panchine, fioriere, orologi, scritte luminose, tabelloni comunali, ecc.), segnaletica di indicazione, insegne, targhe, bacheche e tende. La collocazione di tali impianti è disciplinata dal Regolamento Comunale per

l’arredo urbano approvato con D.C.C. n. 14 del 30/07/1997.

(13)

13

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PRATO

Articolo 6 (..)

3. Tutte le opere e gli interventi di cui al presente Articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità.

In particolare, nel caso di immobili assoggettati alle disposizioni di cui:

−al Parte II e IIIdel D.lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

−alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (aree protette -parchi);

−alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989 n.

183 (Norme per l’assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo).

4. Sono subordinati al preventivo rilascio dell’atto di assenso ai sensi dell’art. 79, comma 4, lett d) della legge regionale n. 1 del 2005, emanato dal Dirigente del Servizio Istanze edilizie, previo parere della CETU, le

opere e gli interventi di cui al presente Articolo che siano giudicati meritevoli dagli strumenti urbanistici di tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico ed estetico.

Il presente regolamento comprende in questo ambito:

−gli immobili indicati nel I gruppo dell’allegato E, salvo gli interventi di cui all’allegato B2, punto A;

−il rifacimento della tinteggiatura nell’ambito territoriale definito con D.G.C.n. 1577/1997 (Piano del colore di cui all’All. F);

−le opere che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esterioredegli edifici nell’area protetta del Monteferrato.

(..)

(14)

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PRATO

ALLEGATO B

B1 -CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI (…)

2 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che non incidono sulle risorse essenziali del territorio.

a. Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in opere per la riparazione, il rinnovo e la

sostituzione degli elementi di finitura (superfici parietali, elementi decorativi, pavimenti e infissi); degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini ecc.); per il mantenimento in efficienza e per integrare gli impianti tecnici esistenti (idraulico, igienico sanitario, elettrico, fognario, termico, di ventilazione), dei sistemi di protezione (isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilizzazioni ecc.).

Rientrano nella manutenzione ordinaria, ai fini edilizi, la sostituzione degli elementi impiantistici quali caldaie, autoclavi, ecc., che non comportino la realizzazione di nuovi locali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria possono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche esistenti, relativamente sia ai materiali che alle modalità di esecuzione.

b. Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli elementi degradati anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la sagoma e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi di accorpamento di unità immobiliari che non ne modifichino i caratteri distributivi e funzionali.

(…)

(15)

15

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PRATO

ALLEGATO B

B2 - QUALIFICAZIONE ESEMPLIFICATIVA DI SINGOLI INTERVENTI EDILIZI E TITOLO IDONEO ALL’ESECUZIONE

A – ATTIVITÀ EDILIZIA NON SOGGETTA A TITOLO EDILIZIO (1) 1) Lavori alle facciate

(…)

2) Lavori alla copertura (…)

3) Sistemazioni ed opere esterne (…)

4) Lavori interni (…)

5) Impianti (…)

6) Barriere architettoniche (…)

7) Varie (…)

(1) Resta salva la necessità del rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nella parte II del D. Lgs. n° 42/2004.

(*) Restano esclusi gli interventi di rifacimento generale della tinteggiatura per gli edifici di cui all’allegato F, inclusi nell’ambito territoriale definito con Delibera della Giunta Comunale n.1577/1997 (Piano del colore).

(**) Sono esclusi gli interventi sugli immobili indicati nell’allegato E al I gruppo.

(***) Resta ferma la disciplina dell’allegato I per l’eliminazione delle barriere architettoniche (****) Resta ferma la disciplina dell’allegato D per l’installazione di antenne e parabole

(*****) Per il risparmio energetico e la sicurezza degli impianti resta fermo quanto disposto nell’allegato J (******) Resta ferma la disciplina dell’allegato E

(16)

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PRATO

ALLEGATO B

B2 - QUALIFICAZIONE ESEMPLIFICATIVA DI SINGOLI INTERVENTI EDILIZI E TITOLO IDONEO ALL’ESECUZIONE

B – ATTIVITÀ EDILIZIA SOGGETTA A DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

(SOLO LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O PERTINENZIALI CON LE CARATTERISTICHE DELL’ART. 6 DEL D.P.R. N. 380/2001

1) Lavori alle facciate (…)

2) Lavori alla copertura (…)

3) Sistemazioni ed opere esterne (…)

4) Lavori interni (…)

5) Impianti (…)

6) Barriere architettoniche (…)

7) Varie e opere pertinenziali (…)

(1) Resta salva la necessità del rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nella parte II del D. Lgs. n° 42/2004.

(*) Restano esclusi gli interventi di rifacimento generale della tinteggiatura per gli edifici di cui all’allegato F, inclusi nell’ambito territoriale definito con Delibera della Giunta Comunale n.1577/1997 (Piano del colore).

(**) Sono esclusi gli interventi sugli immobili indicati nell’allegato E al I gruppo.

(17)

17

INDIRIZZI COMUNALI

“ATTIVITA’ LIBERA NON SIGNIFICA “SENZA REGOLE”

L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE Leggi statali, leggi regionali, regolamenti edilizi, norme di settore ecc.

La modifica dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 si inserisce nel percorso di semplificazione procedurale assunto dal Governo teso anche a sostenere lo sviluppo economico. Pertanto, il Comune di Prato ha provveduto a redigere la relativa modulistica e a fornire delle indicazioni applicative armonizzate con il vigente Regolamento Edilizio, per favorire e semplificare l’attività dei cittadini e degli operatori del settore.

L’attività edilizia libera, cioè gli interventi eseguibili senza alcun titolo edilizio, prevede due fattispecie:

la prima, rappresentata dagli interventi edilizi elencati al comma 1, lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, dell’art. 6 del D.P.R.

n. 380/2001, deve essere realizzata senza alcuna comunicazione al Comune;

la seconda, di cui al comma 2 , lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, dello stesso art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere realizzata esclusivamente previa comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori sulla base della

modulistica predisposta.

La comunicazione dell’inizio dell’attività edilizia libera èobbligatoria e sostituisce la D.I.A.

Le tipologie di intervento soggette a comunicazione sono due:

1) la prima riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti al comma 2, lettera “a”, del novellato art. 6 del D.P:R. n. 380/2001;

2) la seconda riguarda tutti gli altri interventi disciplinati dal citato comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e precisamente quelli indicati alle lettere: “b”, “c”, “d”, “e”.

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INDIRIZZI COMUNALI

“ATTIVITA’ LIBERA NON SIGNIFICA “SENZA REGOLE”

L’elenco dell’ attività edilizia libera non si esaurisce nell’elencazione del citato art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 ma si ritiene debba integrarsi con l’elencazione degli interventi di cui all’Allegato B, punto B2 lettere A e B, del

Regolamento Edilizio ove, naturalmente, trattasi di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o pertinenziali coerenti con il dettato legislativo.

E’ solamente il caso di ribadire che l’attività edilizia libera riguarda la procedura e l’assenza di titolo edilizioma deve essere conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico - sanitarie e ad ogni altra norma di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

In ogni caso se le opere incidono sull’aspetto esteriore degli immobili ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004, preventivamente deve essere ottenuta la relativa autorizzazione paesaggistica. Allo stesso modo, nei casi disciplinati dall’art. 6, commi 3 e 4, del Regolamento Edilizio, preventivamente deve essere ottenuto l’atto di assenso comunale; parimenti, qualora l’esecuzione dell’intervento risulti subordinata all’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, o atti di assenso comunque

denominati, diversi da quelli di cui ai precedenti capoversi, gli stessi dovranno essere acquisiti preventivamente ed allegati alle comunicazioni da presentare.

La lettura del comma 2, lettera “a”, del citato art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, non pone particolari problemi. E’ solo il caso di ricordare che le opere non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio, intendendo con questo che non si riferisce solamente in termini fisici ma funzionali e che quindi la manutenzione straordinaria non comporti effetti sostanziali sulle strutture, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari, modifica della destinazione d’uso e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Sono ricompresi in detta tipologia di intervento, oltre alle opere di cui all’Allegato B, punto B2 lettera B, del Regolamento Edilizio, con specifica

indicazione (manutenzione straordinaria), anche i manufatti pertinenziali che non alterano il carico urbanistico indicati nell’allegato D5 del medesimo Regolamento Edilizio comunale, con esclusione degli spazi coperti di pertinenza dei pubblici servizi, tunnel mobili a servizio di insediamenti produttivi e le piscine.

(19)

19

INDIRIZZI COMUNALI

“ATTIVITA’ LIBERA NON SIGNIFICA “SENZA REGOLE”

Diversamente gli altri punti dello stesso comma 2 necessitano di alcune precisazioni :

Lettera “b”–opere temporanee.Per questa tipologia d’interventi è difficile stilare un elenco esaustivo; si ritiene che debba trattarsi di opere su spazi privati di limitata durata (non superiore a 90 giorni) costituite da manufatti leggeri e di facile amovibilità a titolo esemplificativo possono rientrare in tale fattispecie, depositi temporanei, spazi coperti per esposizioni, in occasione di “feste” e “fiere”.

Lettera “c”–opere di pavimentazione e di finitura spazi esterni. Nel rispetto dell’indice di permeabilità (25%) stabilito dal Regolamento Urbanistico, ovvero del non peggioramento delle superfici permeabili esistenti qualora inferiori a detta percentuale, rientrano in questa categoria le pavimentazioni anche per le aree di sosta, piccoli muretti e sistemazioni delle aree pertinenziali, vasche interrate per la raccolta delle acque piovane con le relative tubazioni di collegamento, scannafossi interrati di larghezza massima di 60 cm per isolare gli edifici dall’umidità, pozzetti per impianti, condotti fognari, pozzetti, fosse per sottoservizi e impianti a servizio degli immobili. In pratica si tratta di volumi ad uso esclusivo tecnologico, non accessibili se non per la manutenzione, privi di aperture per l’illuminazione e di altri impianti non legati all’uso, con eventuali fori di areazione per il ricircolo dell’aria, di dimensioni irrilevanti e non suscettibili di altra utilizzazione.

Lettera “d”–Pannelli fotovoltaici e termici.Si rimanda alla specifica disciplina regolamentare trattata

nell’allegato D6 del regolamento edilizio comunale approvata con D.C.C. 91 del 21/10/2010 e di quella regionale (L.R. n. 39/2005) che sarà oggetto di specifico seminario di aggiornamento.

Lettera “e”–Aree ludiche ed elementi di arredo. Per quanto riguarda le aree ludiche, si ritiene che in detta tipologia rientrino gli interventi su aree aperte pertinenziali per attività senza fini di lucro e che non comportino sostanziali trasformazioni di suolo. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano in questa tipologia le attività commerciali o le piscine.

(20)

L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

Disposizioni in materia di energia

Art. 17 Attività libera.

1. Fermo restando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.

137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;

b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;

c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;

d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;

e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

f) l’installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.

1-bis. In applicazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del D.Lgs.

42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005 i seguenti interventi:

a) l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.

1-ter. (..) 3. (..)

(21)

21

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PRATO Allegato D6

Modalità di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico – solare termico – eolico) sul territorio edificato

1 - Al fine di dare attuazione alle combinate disposizioni dell’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., del D. Lgs 115/2008, della L.R. 39/2005 e s.m.i., nonché del Piano di Indirizzo Energetico Regionale, approvato con D.C.R. n° 47 dell’8 luglio 2008 riguardo agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico - eolico) posti in corrispondenza degli edifici, sono dettate le presenti norme regolamentari, relative all’ambito autorizzativo di

competenza comunale, che ne incentivano la realizzazione e garantiscono le esigenze di tutela urbanistica del territorio in generale e del patrimonio immobiliare storico, culturale, ambientale e paesaggistico del Comune di Prato.

2 - Costituiscono attività libera i seguenti interventi:

a - installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici ovvero non oltre i 5 kw di potenza, esclusi i casi appresso indicati. La realizzazione di impianti a pannelli solari termici e Fotovoltaici installati nel terreno dovrà avvenire nelle aree di pertinenza degli edifici, di cui all’allegato A del presente Regolamento, ovvero nell’area asservita che consente lo scambio sul posto. Per le coperture con tetto a falde, i pannelli dovranno essere integrati o in aderenza alla copertura, componendo una figura geometrica conforme a quella della falda. I serbatoi di accumulo dovranno essere collocati in locali esistenti

Non è consentita l’attività libera nei seguenti casi:

- nella zona omogenea A (D.M. 1444/1968 - Centro Storico e Figline)

- immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali;

- immobili di rilevante valore storico, artistico, culturale e ambientale indicati all’art.120 del Regolamento Urbanistico e quelli individuati negli ambiti di restauro dal Regolamento Urbanistico;

(22)

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PRATO Allegato D6

Modalità di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico – solare termico – eolico) sul territorio edificato

- immobili ricadenti nel Sistema Ambientale V del Regolamento Urbanistico e da questo individuati negli ambiti di risanamento conservativo - matrice rurale.

Gli impianti sulle coperture degli edifici dovranno comporre una figura geometrica conforme a quella della copertura.

Sono esclusi impianti posti sulle facciate degli edifici.

b - installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati o aderenti alle falde dei tetti degli edifici, senza serbatoio di accumulo esterno, ovvero installazione di impianti eolici con generatore di altezza fino a ml 1,5 e pala con diametro di ml. 1,00.esclusi i seguenti casi:

Non è consentita l’attività libera nei casi di cui al punto a).

3 - Per la realizzazione degli interventi costituenti attività libera resta ferma la necessità di acquisire i nulla-osta e le autorizzazioni eventualmente necessarie. L’interessato dovrà dare comunicazione al Comune dell’inizio delle opere.

Nel caso di violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa o, in mancanza, di quelle previste all’art.

58 del Regolamento edilizio.

(..)

(23)

23

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori delle opere di cui al citato comma 2, dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, il soggetto interessato deve depositare presso il Servizio Gestione Attività Edilizia la relativa

comunicazione redatta sull’apposita modulistica corredata da tutta la documentazione necessaria ivi indicata.

La dizione di “soggetto interessato” non limita al solo titolare del diritto reale sull’immobile, la possibilità di effettuare le opere e gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 6 del T.U. 380/2001.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Sussiste l’obbligo di presentazione di nuova comunicazione per le opere realizzate che non si configurano come adeguamenti di carattere esecutivo rispetto all’intervento oggetto della

comunicazione originaria. che pertanto dovranno essere realizzate dietro presentazione di nuova

comunicazione di inizio dei lavori.

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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

per gli interventi di cui all’ art. 6 comma 2 da lettera “a” fino alla lettera “e” del T.U. n. 380/2001 In analogia con quanto disposto dalla disciplina procedimentale statale, regionale e comunale per l’attività edilizia, i lavori dovranno essere conclusi entro 3 anni dalla data del deposito, dandone comunicazione al Comune, dietro presentazione della specifica modulistica predisposta dal Servizio.

Contestualmente alla presentazione delle comunicazioni di fine lavori dovranno essere osservati gli obblighi derivanti dall’ art. 46 del vigente regolamento edilizio, con particolare riferimento alla

presentazione degli atti di aggiornamento catastale, se necessari, nel termine di cui all’articolo 34 - quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Qualora, durante il corso dei lavori, siano state realizzate opere che si configurano come

adeguamenti di carattere esecutivo rispetto all’intervento oggetto della comunicazione originaria, sussiste il solo obbligo di rappresentare le opere così come realizzate contestualmente alla

comunicazione di fine lavori.

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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

per gli interventi annoverati nell’ art. 6 comma 1 del T.U. n. 380/2001 ovvero :

a) gli interventi di manutenzione ordinaria tra cui sono ricompresi quelli indicati nell’allegato B2 - A del vigente Regolamento Edilizio comunale;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni (..);

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (..);

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola (..);

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

NESSUN ADEMPIMENTO E’ RICHIESTO, salvo, se necessario, l’ ottenimento preventivo di Nulla - osta o atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo autorizzazione

paesaggistica, Nulla - osta igienico sanitario, nulla osta in materia di prevenzione antincendi ed

altro) ovvero se richiesti da specifiche ed ulteriori normative di settore.

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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

per gli interventi annoverati nell’ art. 6 comma 2 del T.U. n. 380/2001 ovvero :

a)

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non

implichino incremento dei parametri urbanistici;

DOVRA’ ESSERE PRESENTATA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI da redigersi sulla modulistica predisposta dal Servizio Gestione Attività Edilizia con riportati i dati identificativi dell’impresa esecutrice e :

attestato di versamento dei diritti di segreteria per importo di Euro 30,00

relazione tecnica

elaborati progettuali

documentazione fotografica

dichiarazione di asseveramento redatta da professionista abilitato

eventuali nulla osta o atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo autorizzazione paesaggistica, nulla osta igienico sanitario, nulla osta in materia di prevenzione antincendi ed altro) ovvero se richiesti da specifiche ed ulteriori normative di settore.

AL TERMINE DEI LAVORI PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE DIFINE LAVORI DA REDIGERSI SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DAL SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA’EDILIZIA.

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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

per gli interventi annoverati nell’ art. 6 comma 2 del T.U. n. 380/2001 ovvero :

b)

le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c)

le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

DOVRA’ ESSERE PRESENTATA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI da redigersi sulla modulistica predisposta dal Servizio Gestione Attività Edilizia con allegati :

attestato di versamento dei diritti di segreteria per importo di Euro 30,00

eventuali nulla osta o atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo autorizzazione paesaggistica, nulla osta igienico sanitario, Nulla - osta in materia di prevenzione antincendi ed altro) ovvero se richiesti da specifiche ed ulteriori normative di settore.

eventuale altra documentazione opzionale

AL TERMINE DEI LAVORI DELLA PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE DIFINE LAVORI DA REDIGERSI SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DAL SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA’ EDILIZIA

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Delibera Giunta Comunale n. 554 del 9/12/2010 (estratto)

Nuova disciplina dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 “Attività Edilizia Libera”:

comunicazione inizio lavori - Controllo a campione pratiche presentate - atto di indirizzo

(..) estratto

DELIBERA

1) di stabilire, quale atto di indirizzo per il Servizio Gestione Attività Edilizia, la seguente disciplina per il controllo sulle comunicazioni di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001:

- una verifica di completezza e formale su tutte le comunicazioni presentate;

- una verifica di ammissibilità e veridicità delle attestazioni contenute nella comunicazioni di inizio lavori pari al 5% delle comunicazioni stesse presentate settimanalmente che avverrà mediante sorteggio a campione;

2) di istituire il pagamento su ogni comunicazione presentata dell’importo di Euro 30,00 quali

diritti di segreteria (..)

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Grazie della vostra attenzione

e Buon Lavoro

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