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INDICE TITOLO I DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER L APPLICAZIONE DEL PIANO CASA

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INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER L’APPLICAZIONE DEL “PIANO CASA”

Articolo 1 – IL CONCETTO DI “PRIMA CASA DI ABITAZIONE”

Articolo 2 – IL CONCETTO DI “EDIFICI ESISTENTI”

Articolo 3 – DEFINIZIONE TIPOLOGICA DI PENSILINA O TETTOIA Articolo 4 – EDIFICI RICADENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI Articolo 5 – EDIFICI VINCOLATI

Articolo 6 – EDIFICI “OGGETTO DI SPECIFICHE NORME DI TUTELA”

Articolo 7 – EDIFICI RICADENTI IN AREE DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA Articolo 8 – EDIFICI ABUSIVI “SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DEMOLIZIONE”

Articolo 9 – INTERVENTI ELUSIVI DELLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE REGIONALE

Articolo 10 – AREE “DICHIARATE AD ALTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA”

TITOLO II – LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL “PIANO CASA”

Articolo 11 – AMPLIAMENTO

Articolo 12 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Articolo 13 – RISTRUTTURAZIONE

Articolo 14 – DESTINAZIONE D’USO Articolo 15 – PENSILINE E TETTOIE

Articolo 16 – TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO Articolo 17 – ONERI

Articolo 18 – CONDIZIONI Articolo 19 – ESCLUSIONI Articolo 20 – TEMPISTICA

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TITOLO I – DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER

L’APPLICAZIONE DEL “PIANO CASA”

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Articolo 1 – IL CONCETTO DI “PRIMA CASA DI ABITAZIONE”

Ai fini dell’applicazione del c.d. Piano Casa, è “prima casa di abitazione” l’unità immobiliare in proprietà, usufrutto, o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari risiedano oppure si obbligano a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.

Articolo 2 – IL CONCETTO DI “EDIFICI ESISTENTI”

Affinché una costruzione possa considerarsi “esistente” deve esistere un organismo edilizio definito perlomeno da mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.

Restano pertanto esclusi dal campo di applicazione del Piano i ruderi e gli edifici già da tempo demoliti.

Sono altresì esclusi i modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.

Articolo 3 – DEFINIZIONE TIPOLOGICA DI PENSILINA O TETTOIA

La dizione di “pensilina” va riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali.

La dizione di “tettoia” è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici residenziali, formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.

Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

Articolo 4 – EDIFICI RICADENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI

Gli edifici ricadenti all’interno dei centri storici, esclusi dall’ambito di applicazione della legge, sono quelli ricadenti all’interno del perimetro del centro storico del capoluogo come individuato nell’Atlante Regionale e desumibile nelle tavole di PRG (allegato A), ad eccezione degli edifici privi di grado di protezione, o con grado di protezione che consenta demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica o urbanistica.

Articolo 5 – EDIFICI VINCOLATI

Gli edifici vincolati, esclusi dall’ambito di applicazione della legge, sono quelli assoggettati a vincolo monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’esclusione non riguarda i beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, per i quali occorre acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica.

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Articolo 6 – EDIFICI “OGGETTO DI SPECIFICHE NORME DI TUTELA”

Gli edifici “oggetto di specifiche norme di tutela”, esclusi dall’ambito di applicazione della legge, sono quelle costruzioni direttamente interessate da specifiche forme di protezione introdotte dal PRG, volte a preservarne il pregio o il valore artistico.

Tali edifici sono stati individuati con specifiche schede nelle tavole di progetto del PRG:

- Edifici di interesse ambientale (schede B);

- Aggregazioni rurali ambientali;

- Tipologie rurali semplici.

Articolo 7 – EDIFICI RICADENTI IN AREE DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA

Gli edifici ricadenti in aree di inedificabilità assoluta, esclusi dall’ambito di applicazione della legge, sono quelli ricadenti all’interno delle “fasce di rispetto” cimiteriali, stradali, fluviali, ferroviarie, dai depuratori, da elettrodotti e quelli ricadenti all’interno delle aree con vincoli preordinati all’esproprio o con vincoli derivanti dall’applicazione di leggi speciali (incendi boschivi).

Laddove l’edificio non insista totalmente su area inclusa nella fascia di rispetto, l’ampliamento potrà essere realizzato sull’area libera da vincoli.

Nelle fasce di rispetto stradale all’interno dei centri abitati, per le quali il D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (nuovo codice della strada) non stabilisce distanze minime ai fini della sicurezza della circolazione, l’ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Articolo 8 – EDIFICI ABUSIVI “SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DEMOLIZIONE”

Gli edifici abusivi “soggetti all’obbligo di demolizione”, esclusi dall’ambito di applicazione della legge, sono quelli, anche parzialmente abusivi, soggetti alla sanzione della demolizione e rimessa in pristino.

Possono invece beneficiare delle disposizioni di Legge gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel Titolo IV, capo II, del DPR 380/2001, semprechè la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta di titolo abilitativo.

Articolo 9 – INTERVENTI ELUSIVI DELLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE REGIONALE

Gli interventi sugli edifici commerciali, esclusi dall’ambito di applicazione della legge, sono quelli volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.

Articolo 10 – AREE “DICHIARATE AD ALTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA”

Si definiscono “aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica” quelle che in base alla Legge 267/1998 e al D.lgs. 152/2006, sono definite ad elevato rischio o pericolosità idrogeologica, tale da impedire qualsiasi edificazione.

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TITOLO II – LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL

“PIANO CASA”

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Articolo 11 – AMPLIAMENTO

E’ consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, come definiti all’art.2, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali.

Sono inclusi gli edifici in corso di costruzione, i cui progetti o richieste di titoli abilitativi siano stati presentati al Comune entro il 31 maggio 2011.

Esulano dalla fattispecie gli impianti tecnologici e ogni altra opera non qualificabile propriamente come edificio.

Gli edifici già ampliati ai sensi della legge n.14/2009, non potranno nuovamente accedere alle deroghe del “Piano casa”, salvo che non sia rimasta ancora a disposizione una parte del

“budget” incrementale.

Gli interventi del “Piano casa” non consumano la potenzialità edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici vigenti; pertanto rimane ferma la possibilità di ampliamenti ulteriori, rispetto a quelli della legge n.14/2009, eventualmente consentiti in base a tali strumenti.

Possibilità ammesse

Edificio residenziale: ampliamento del 20% del volume urbanistico, con esclusione dei volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente; sono inclusi invece i volumi dei sottotetti esistenti alla data del 31 maggio 2011 , purchè soddisfino le condizioni minime fissate dalla legge regionale 12/1999. Tali sottotetti concorrono alla determinazione del volume sul quale calcolare la percentuale di ampliamento e consumano in tutto o in parte l’ampliamento così determinato.

Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20%, qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.

L’ampliamento può essere realizzato anche qualora la prima casa di abitazione abbia una volumetria esistente superiore al predetto limite, nel qual caso la percentuale di ampliamento va calcolata sul volume esistente.

Per gli edifici che non siano “prime case di abitazione” l’ampliamento si applica sull’esistente.

L’ampliamento dovrà comunque essere eseguito nel rispetto integrale della tipologia originaria.

Edificio adibito ad uso diverso dal residenziale: ampliamento del 20% della superficie coperta.

Nel caso di edifici a più piani o a destinazione diversa da quella artigianale e industriale, il parametro di misurazione da applicare sarà quello della “superficie utile lorda”.

Al fine di mantenere una omogeneità di paesaggio del territorio comunale, le altezze degli edifici dovranno rispettare il limite massimo imposto dal vigente PRG per ogni zona.

La percentuale di cui ai commi precedenti è elevata al 30% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile (pannelli solari o impianti fotovoltaici) con una potenza non inferiore a 3 Kwh, ancorché già installati.

La stessa percentuale è elevata al 45% per gli edifici residenziali, purchè vi sia contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla corrispondente classe B, come definita dal D.Lgs. e 192/2005 e dal DPR 59/2009.

Per la realizzazione di impianti di fonti di energia rinnovabile con potenza uguale o

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superiore a 3kW, occorre l’asseverazione del professionista abilitato.

Modalità di realizzazione dell’ampliamento

L’ampliamento dovrà essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.

Ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato.

Quest’ultimo intervento può essere realizzato solo all’interno del medesimo lotto in cui si trova l’edificio da ampliare, appartenente al medesimo proprietario; in ogni caso deve essere garantito il collegamento funzionale con l’edificio ampliato.

Ampliamento edifici condominiali

E’ consentito realizzare l’ampliamento anche separatamente per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condomino;

ampliamenti in aderenza saranno possibili, salvo diversi accordi, solo ai proprietari esclusivi di aree scoperte.

Ampliamento case a schiera

L’ampliamento è ammesso qualora avvenga in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

Il progetto potrà avere ad oggetto ampliamenti anche limitati a singole unità della schiera, purchè sia preceduto da una sorta di “piano guida” sottoscritto da tutti, avente la funzione di studio d’insieme volto a garantire la conservazione dei caratteri architettonici del complesso.

Spetterà al Comune verificare se il progetto rispetti il requisito dell’uniformità, intesa come coerenza delle forme architettoniche.

Ampliamento all’interno del Centro Storico

Limitatamente ai fabbricati per i quali è ammesso l’intervento, l’ampliamento dovrà essere realizzato con un accorpamento su di un lato o sul retro del volume principale; dovrà comunque essere mantenuto l’allineamento su strada del corpo principale.

Per quanto riguarda l’altezza dei fabbricati, essa non potrà superare quella dell’edificio preesistente;

è concesso un aumento massimo di 80 cm. qualora sia prevista anche la sopraelevazione dell’edificio principale.

Gli interventi dovranno comunque adeguarsi alla normativa per il centro storico, con particolare riferimento all’osservanza delle prescrizioni particolari per la morfologia, il colore ed i materiali.

Articolo 12 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di sostituzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi, di cui si consente la demolizione, anche parziale, con ricostruzione e ampliamento per favorirne l’adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativi, purchè all’entrata in vigore della legge regionale 14/2009 (11.07.09), non sia già avvenuta la ricostruzione.

(9)

Possibilità ammesse

Edificio residenziale: demolizione con ricostruzione, anche parziale, con ampliamento fino al 40% del volume demolito.

Edificio adibito ad uso diverso dal residenziale: demolizione con ricostruzione, anche parziale, con ampliamento fino al 40% della superficie coperta demolita.

Nel caso di edifici a più piani o a destinazione diversa da quella artigianale e industriale, il parametro di misurazione da applicare sarà quello della “superficie utile lorda”.

Affinché gli interventi siano ammissibili è necessario dimostrare:

- la finalità degli stessi, ovvero il perseguimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza;

- che gli edifici siano situati in zona territoriale propria;

- l’utilizzazione di tecniche costruttive previste dalla legge regionale 4/2007, cioè tecniche di

“edilizia sostenibile”.

La percentuale è elevata al 50% nel caso di ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia soggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

Articolo 13 – RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purchè la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato precedente.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’art10, comma 1, lettera c), del DPR 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni altro parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento, che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

Articolo 14 – DESTINAZIONE D’USO

Con gli interventi previsti dagli articoli precedenti può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici purchè la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona.

Ove l’istanza riguardi edifici con destinazione impropria, essa può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento prevista per l’intervento specifico.

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Articolo 15 – PENSILINE E TETTOIE

In deroga a ogni eventuale diversa previsione di regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie (come definite all’art.3) realizzate su abitazioni esistenti alla data dell’11 luglio 2009, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici.

Se non finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, la realizzazione di tettoie costituisce a tutti gli effetti un ampliamento del fabbricato e potranno essere autorizzate anche in deroga alla distanza minima di 10 metri dai fabbricati, purchè mantenute aperte verso l’esterno in modo da non creare intercapedini dannose o pericolose.

Articolo 16 – TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) secondo il modello predisposto dal Comune (allegato B), che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

• attestazione del titolo di legittimazione;

• asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la

• conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;

• elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;

• parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;

• documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;

• autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico- sanitarie;

• dettagliata relazione tecnica atta a descrivere l’intervento in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione del c.d. “Piano Casa”;

• indicazione dell’impresa cui si intendono affidare i lavori, unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

E’ comunque facoltà dell’interessato, ai sensi dell’art.22, comma 7, del DPR 380/2001, di richiedere il permesso di costruire in luogo della presentazione della DIA.

Articolo 17 – ONERI

Per gli interventi di cui agli articoli 11 e 12, il contributo di costruzione è ridotto del 60%

nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo; nel caso vengano utilizzate fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione, se trattasi di prima casa, non è dovuto.

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di cui alla legge regionale n.4/2007 (edilizia sostenibile).

Gli interventi funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione ai sensi dell’art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, dà il diritto alla riduzione del 100% del contributo di costruzione.

Articolo 18 – CONDIZIONI

Tutti gli interventi sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

Articolo 19 – ESCLUSIONI

Gli interventi previsti dagli articoli 11 e 12 non sono ammessi su edifici:

• ricadenti nel centro storico (v. art.4);

• vincolati ai sensi del codice dei beni culturali (v. art.5);

• oggetto di norme di tutela previste negli strumenti urbanistici (v. art.6);

• ricadenti nelle zone di inedificabilità assoluta (v. art.7);

• abusivi, anche se solo parzialmente e soggetti all’obbligo di demolizione (v. art.8);

• aventi destinazione commerciale, qualora si voglia eludere o derogare alle norme sul commercio (v. art.9);

• ricadenti in aree ad alta pericolosità idraulica (v. art.10).

Articolo 20 – TEMPISTICA

Gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione che riguardano la prima casa di abitazione si applicano sin dall’entrata in vigore della legge regionale n.14/2009 (11.07.09).

L’istanza ad ottenere il titolo abilitativo per gli interventi di ampliamento o demolizione con ricostruzione possono essere autorizzati solamente se la relativa richiesta sia pervenuta al Comune entro il 30 novembre 2013.

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(13)

AL COMUNE DI BADIA POLESINE ALLEGATO B

COMUNE DI BADIA POLESINE

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

Provincia di Rovigo

PIANO CASA

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.)

Interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge Regionale Veneto n.14 dell’8 luglio 2009

RISERVATO ALL’UFFICIO

Protocollo Generale Data di arrivo al servizio

Il/La sottoscritto/a ( nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in fogli a parte) Cognome e nome

Nato/a a Prov. Il

Codice fiscale

Residente in Prov. C.A.P.

Via n. Tel. Fax

IN QUALITA’ DI

(specificare) Proprietario o titolare di altro diritto reale o diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/01

DELL’IMMOBILE SITO IN

Comune Prov.

Via n.

Sezione Foglio Mappale Subalterno

(14)

D E N U N C I A

che sull’immobile in argomento avrà inizio tra trenta giorni, l’attività relativa ai seguenti lavori:

Ampliamento del fabbricato esistente ai sensi dell’art.2, L.R. 14/09;

Demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente ai sensi dell’art.3, L.R. 14/09;

Demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato esistente ai sensi dell’art.3, L.R. 14/09 e della D.G.R. n.2499 del 4.08.2009;

Installazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art.5, comma 1 e all. A alla D.G.R. n.2508 del 4.08.2009;.

Comunica quanto segue:

IL PROGETTISTA DELL’INTERVENTO E’

Cognome e nome

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli

Della provincia di Numero

Nato/a a Il Cod.fiscale/p.iva

Con studio in Via e n. Tel. fax

IL DIRETTORE DEI LAVORI E’

Cognome e nome

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli

Della provincia di Numero

Nato/a a Il Cod.fiscale/p.iva

Con studio in Via e n. Tel. fax

L’ASSUNTORE DEI LAVORI E’

Ditta

Con sede in Via n.

P.iva

Attesta di essere legittimato alla presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi di legge e di non violare, con la realizzazione delle opere edilizie in oggetto, diritti di terzi o condominiali.

Dichiara di essere a conoscenza che se l’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione Comunale, il predetto termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, avuto presente che se l’atto non è favorevole la presente denuncia è priva di effetti.

(15)

Allega la seguente documentazione

Titolo di proprietà o autocertificazione;

Estratto del P.R.G. e dell’eventuale Piano Urbanistico Attuativo, con evidenziato l’immobile e/o l’area di intervento;

Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 con indicazione del nuovo intervento;

Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento;

Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto;

Dichiarazione dell’impresa esecutrice dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

Certificato di regolarità contributiva, rilasciato rispettivamente da INPS, INAIL, ciascuno per la propria competenza e anche dalle Casse Edili, le quali stipulano un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Documentazione fotografica.

Ricevuta del versamento di € 52,00 per i diritti di segreteria.

……….;

………….., lì ……….

IL DENUNCIANTE

……….

________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(16)

PARTE RISERVATA AL TECNICO PROGETTISTA

Il sottoscritto ………, nato a ………., il ………., residente a

………, in via ………, n. ……, tel……….., CF

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di tecnico progettista e direttore dei lavori delle opere di ………, da realizzare presso l’immobile di proprietà della ditta

……….………, sito in via ………, n. ….., distinto in catasto urbano al fg. n. ……, mappale n. ……… consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi della legge penale, così come previsto dall’art.29, comma 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380

A S S E V E R A

La conformità delle opere da realizzare, così come individuate negli allegati elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla legge regionale n.14/09 e la sussistenza di tutte le condizioni cui la legge stessa subordina la realizzazione dell’intervento.

Le opere ricadono in una unità facente parte di un condominio e rispettano le leggi che disciplinano il condominio negli edifici.

Le opere ricadono in una unità immobiliare facente parte di una schiera e vengono realizzate in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

Le opere ricadono in un fabbricato autonomo unifamiliare o bifamiliare.

Le opere costituiranno un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale.

d i c h i a r a

Che la rappresentazione dello stato attuale nell’allegato elaborato grafico è conforme allo stato dei luoghi, anche con riferimento alla destinazione d’uso.

In particolare dichiara che l’ultimo stato autorizzato va riferito al permesso di costruire/concessione edilizia/dia/licenza edilizia n. ……… del ………..

A lavori ultimati sarà redatto un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.

………….., lì ……….

IL TECNICO

………..

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO

Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta.

E’ stata riscontrata l’assenza delle condizioni stabilite dalla vigente normativa.

Comunicato agli interessati l’ordine di non effettuare l’intervento in data ……….. prot.

n………

ANNOTAZIONI

……….………

……….

………..…….

……..………….., lì ………. IL TECNICO ISTRUTTORE

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