P6_TA(2006)0383
Attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di gestione per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (COM(2005)0714 – C6-0034/2006 – 2006/0002(CNS))
(Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0714)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0034/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0265/2006), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 6 (6) Il piano di gestione deve mirare a
garantire uno sfruttamento della passera
(6) Il piano di gestione dovrebbe mirare a riportare a un livello di precauzione gli
1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
di mare e della sogliola nel Mare del Nord che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord.
Emendamento 21 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Di conseguenza, nella definizione del piano di gestione, si dovrebbe altresì tener conto del fatto che l'elevato tasso di mortalità per pesca della passera di mare è dovuto in ampia misura alla considerevole quantità di rigetti nella pesca della sogliola con sfogliare munite di maglie di 80 mm nella zone meridionali del Mare del Nord.
Emendamento 3 Considerando 7 (7) Il regolamento (CE) n. 2371/2002
stabilisce segnatamente che per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca la Comunità deve applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. La Comunità deve mirare alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all’interno di un’industria della pesca competitiva e economicamente redditizia. Il presente regolamento deve mirare a garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord, tenendo conto degli interessi dei consumatori.
(7) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce segnatamente che per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca la Comunità deve applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. La Comunità deve mirare alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all’interno di un’industria della pesca competitiva e economicamente redditizia. Il presente regolamento deve mirare a garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord, tenendo conto degli interessi dei consumatori. La Comunità dovrebbe basare la sua politica anche sulle azioni raccomandate dal competente consiglio consultivo regionale.
Emendamento 4 Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Nel 2006 la Commissione avvierà
una discussione sulla strategia
comunitaria per una riduzione graduale della mortalità per pesca in tutti i settori importanti della pesca attraverso una comunicazione concernente la
realizzazione dell'obiettivo della resa massima sostenibile (MSY) entro il 2015.
La Commissione presenterà tale
comunicazione, per parere, ai competenti consigli consultivi regionali.
Emendamento 5 Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter) Qualsiasi proposta legislativa della Commissione dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto che sia basata su informazioni biologiche e finanziarie precise, obiettive ed esaustive; detta valutazione d'impatto dovrebbe essere allegata alla proposta della Commissione entro il 1° gennaio 2007.
Emendamento 22
Considerando 10 quater (nuovo)
(10 bis) Il presente regolamento non fissa alcun limite all'uso delle sfogliare nella pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord; ciononostante, è
necessario ridurre le potenziali
conseguenze negative sugli ecosistemi e l'ambiente marino derivanti dall'uso delle sfogliare. Di conseguenza, subito dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare uno studio in merito all'impatto della pesca con sfogliare sugli ecosistemi e l'ambiente marino nelle zone in cui viene utilizzato questo metodo di pesca nonché in merito a tecniche alternative di pesca con sfogliare, che siano sostenibili sul piano economico, ecologico e sociale. Sulla base di detto studio, dovrebbe essere elaborato un piano d'azione per la graduale soppressione dei metodi e delle attrezzature di pesca che hanno un impatto negativo sugli ecosistemi e l'ambiente marino a favore di metodi e attrezzature di pesca con un impatto ridotto.
Emendamento 7 Articolo 2 1. Il piano di gestione deve garantire lo
sfruttamento sostenibile degli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord.
1. Il piano di gestione deve garantire che gli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord ritornino al livello di
precauzione qualora non lo siano ancora.
2. L’obiettivo di cui al paragrafo 1 deve essere conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca della passera di mare nel Mare del Nord a un livello pari o superiore allo 0,3.
2. Tale obiettivo deve essere raggiunto riducendo gradualmente la mortalità per pesca di tali stock.
3. L’obiettivo di cui al paragrafo 1 deve essere conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca della sogliola nel Mare del Nord a un livello pari o superiore allo 0,2.
Emendamento 8 Articolo 3, paragrafo 1 1. Ogni anno il Consiglio decide a
maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord relativo all'anno successivo.
1. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della
Commissione, il totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord per un periodo di tre anni.
Emendamento 9 Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Misure legislative e fissazione triennale dei TAC
1. Qualora, secondo le stime del CIEM, la biomassa riproduttrice abbia raggiunto il livello di precauzione o lo abbia superato, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, adotta una decisione a maggioranza qualificata su:
a) un livello-obiettivo per la mortalità per pesca a lungo termine;
e
b) una percentuale di riduzione della mortalità per pesca da applicarsi finché non sia stato raggiunto il livello di
mortalità per pesca di cui alla lettera a).
2. Sulla base di tali cifre-obiettivo e di una valutazione scientifica ex-post il Consiglio stabilisce un contingente di TAC per un periodo di tre anni per gli stock di passera di mare e di sogliola.
Emendamento 24 Articolo 4 1. Il Consiglio stabilisce il TAC per la
passera di mare al livello che, secondo la valutazione scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è quello maggiore fra i seguenti:
1. Quando il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ritiene che, alla luce della recente relazione del CIEM, il volume della biomassa
riproduttrice di passera di mare sia inferiore al livello di precauzione di 230.000 t, il Consiglio fissa il TAC per un periodo di tre anni. Questo TAC viene fissato in modo tale che, secondo le stime del CSTEP, sussista una ragionevole possibilità che dopo 3 anni lo stock abbia raggiunto il livello di precauzione.
a) il TAC che permetta di conseguire una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente;
b) il TAC che permetta di conseguire un tasso di mortalità per pesca dello 0,3 nell’anno della sua applicazione relativamente agli esemplari di età compresa tra 2 e 4 anni.
2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15%
a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% a quello di tale anno.
2. Qualora ciò implichi una riduzione del TAC pluriennale superiore al 15%, il
Consiglio decide una progressiva riduzione, in modo tale che le differenze tra anno e anno non superino il 15%.
3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15%
a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno.
3. Qualora ciò comporti un aumento superiore al 15%, si decide un aumento massimo del 15%.
Emendamento 11 Articolo 5
1. Il Consiglio stabilisce il TAC per la 1. Quando il CSTEP ritiene che, alla luce
sogliola al livello che, secondo la valutazione scientifica del CSTEP, è il maggiore fra i seguenti:
della recente relazione del CIEM, il volume della biomassa riproduttrice di sogliola sia inferiore al livello di
precauzione di 35.000 t, il Consiglio fissa il TAC per un periodo di tre anni. Questo TAC viene fissato in modo tale che, secondo le stime del CSTEP, sussista una ragionevole possibilità che dopo tre anni lo stock abbia raggiunto il livello di precauzione.
a) il TAC la cui applicazione implichi lo stesso cambiamento in termini percentuali del tasso di mortalità per pesca della sogliola quale si ottiene dall’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, per la passera di mare;
b) il TAC che permetta di conseguire un livello della mortalità per pesca dello 0,2 nell’anno della sua applicazione;
c) il TAC che permetta di conseguire una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente.
2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% a quello di tale anno.
2. Qualora ciò implichi una riduzione del TAC pluriennale superiore al 15%, il Consiglio decide una progressiva
riduzione, in modo tale che le differenze tra anno e anno non superino il 15%.
3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15%
a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno.
3. Qualora ciò comporti un aumento superiore al 15%, si propone un aumento massimo del 15%.
Emendamento 12 Articolo 6, paragrafo 2 2. Ogni anno il Consiglio decide a
maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il numero massimo di giorni in mare per i pescherecci comunitari che utilizzano reti da traino con maglie di dimensioni uguali o superiori a 80 mm e sono soggetti al sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1.
2. Per ogni anno del periodo triennale il Consiglio decide a maggioranza
qualificata, su proposta della
Commissione, il numero massimo di giorni in mare (calcolati in giorni Kilowatt) per i pescherecci comunitari che catturano la passera di mare o la sogliola a titolo principale o accessorio e sono soggetti al sistema di limitazione dello sforzo di pesca
di cui al paragrafo 1.
Emendamento 13 Articolo 6, paragrafo 3 3. L’adeguamento annuo del numero
massimo di giorni previsto dal paragrafo 2 del presente articolo deve essere
direttamente proporzionale
all’adeguamento annuo della mortalità per pesca stabilito conformemente all’articolo 5, paragrafo 1.
3. Il numero massimo di giorni previsto dal paragrafo 2 deve essere proporzionale alle riduzioni della mortalità per pesca
corrispondenti ai TAC pluriennali stabiliti dal Consiglio.
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Approvando il piano di gestione il
Consiglio decide che ai pescherecci comunitari utilizzati per la pesca demersale del pesce piatto non è più applicabile la norma dei giorni in mare che figura nel piano di ricostituzione del merluzzo.
Emendamento 15 Articolo 8, paragrafo 1 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo
5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce espresso in kg di peso vivo conservato a bordo di pescherecci comunitari che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari a un margine massimo dell'8% del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione
comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui il peschereccio batte bandiera.
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce espresso in kg di peso vivo conservato a bordo di pescherecci comunitari che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari a un margine massimo del 10% del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui il peschereccio batte bandiera.
Emendamenti 16 e 17 Articolo 9 In relazione agli sbarchi effettuati da
qualsiasi peschereccio che sia stato presente nel Mare del Nord, le autorità
Le autorità competenti dello Stato membro devono accertarsi che tutti i quantitativi di passera di mare eccedenti i 200 kg e tutti i
competenti dello Stato membro devono accertarsi che:
quantitativi di sogliola eccedenti i 100 kg catturati nel Mare del Nord siano pesati prima della prima vendita in linea con le attuali norme europee.
a) siano pesati tutti i quantitativi di passera di mare e sogliola sbarcati da un peschereccio comunitario avente a bordo quantitativi di passera di mare superiori a 500 kg o quantitativi di sogliola superiori a 300 kg;
La pesatura deve essere effettuata
utilizzando bilance certificate come precise nell’ambito di un ragionevole margine di tolleranza in linea con la legislazione comunitaria dalle autorità competenti dello Stato membro.
b) la pesatura della passera di mare e della sogliola sia effettuata in presenza di ispettori e prima del trasporto dal punto di sbarco e della prima vendita;
c) che la pesatura sia effettuata utilizzando bilance certificate come precise nell’ambito di un ragionevole margine di tolleranza dalle autorità competenti dello Stato membro.
Emendamento 18 Articolo 11, paragrafo 2 2. I contenitori contenenti sogliola o
passera di mare sono conservati separatamente da altri contenitori.
2. La sogliola e la passera di mare devono essere conservate in contenitori distinti.
Emendamento 23 Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Piano d'azione per lo sviluppo e l'impiego di metodi e attrezzature di pesca a impatto
ridotto
Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione effettua uno studio approfondito in merito all'impatto della pesca con sfogliare sugli ecosistemi e l'ambiente marino in zone in cui tale metodo di pesca viene utilizzato nonché in merito a tecniche alternative di pesca con sfogliare, che siano sostenibili sul piano economico, ecologico e sociale.
Sulla base delle conclusioni di detto studio, la Commissione elabora un piano d'azione per promuovere la ricerca sui metodi e le
attrezzature di pesca a impatto ridotto - tra cui ricerche sulle dimensioni e la
configurazione delle reti in grado di
assicurare lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca - nonché lo sviluppo di siffatte ricerche. Nel contempo, tale piano d'azione fissa orientamenti per la
soppressione graduale dei metodi e delle attrezzature per la pesca che hanno un impatto negativo sugli ecosistemi e l'ambiente marino a favore di metodi e attrezzature per la pesca a impatto ridotto.
Iniziative nell'ambito di questo piano d'azione sono finanziate dal Fondo europeo per la pesca in linea con gli obiettivi del Fondo.
Emendamento 20 Articolo 15 Qualora il CSTEP segnali che lo stock di
sogliola o lo stock di passera di mare oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della
Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all’articolo 4, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all’articolo 5 e un numero di giorni in mare inferiore a quello di cui all’articolo 6.
Qualora il CSTEP segnali che lo stock di sogliola o lo stock di passera di mare oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della
Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all’articolo 4, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all’articolo 5 e un numero di giorni in mare inferiore a quello di cui all’articolo 6.