Prorogabilità dei componenti della Commissione flussi.
(Risposta a quesito del 10 novembre 2010)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 novembre 2010, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito con il quale il Presidente della Corte di appello di …, con nota n. 2100 in data 31 ottobre 2008, ha richiesto "se in assenza di disponibilità alla nomina a componente della Commissione flussi possano essere prorogati i componenti della Commissione già istituita ovvero quale altra modalità di individuazione debba essere adottata dal Consiglio giudiziario nella scelta dei componenti";
- considerato che il paragrafo 10.2 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 prevede che: “Ciascuna Commissione flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio giudiziario presso cui opera, al fine di disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse. Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione stessa e deve privilegiare soluzioni che offrano legittimità e flessibilità di lavoro. Il Consiglio giudiziario, nel designare i propri componenti partecipanti alla Commissione flussi, ai sensi del par. 10.1, indica tra loro il Presidente della Commissione stessa, al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori della Commissione, la formulazione dell'ordine del giorno e l'assegnazione delle pratiche ai relatori”;
- ritenuto che il quesito così come formulato abbia per presupposto il mancato inserimento nel regolamento di una disciplina concernente la proroga dei suoi componenti;
- che in assenza di una normazione secondaria di tal fatta vige il principio generale della
“prorogatio”, in base al quale il titolare di un potere è legittimato ad esercitare lo stesso sino all'insediamento del nuovo,
delibera
di rispondere al quesito nel senso che in assenza di disponibilità alla nomina possono essere prorogati i componenti della Commissione già istituita, e ciò sino all'insediamento di una nuova Commissione.”