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Regolamento sulla tutela legale. per gli Amministratori del Comune di Terni. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

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Regolamento sulla tutela legale per gli Amministratori del Comune di Terni

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

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Sommario

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. ... 3

Articolo 2 – Presupposti e limiti per l’ammissione al rimborso delle spese legali. ... 3

Articolo 3 – Condizioni per l’ammissione al rimborso delle spese legali. ... 4

Articolo 4 – Sentenza favorevole e provvedimento di archiviazione. ... 4

Articolo 5 – Esercizio del mandato e assenza di conflitto di interessi. ... 6

Articolo 6 - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile avanti alla Corte dei Conti. ... 7

Articolo 7 - Assicurazione dell’Ente contro i rischi derivanti dall’espletamento del mandato degli Amministratori. ... 8

Articolo 8 - Preventiva comunicazione all’Ente dell’avvio di procedimenti di responsabilità. ... 8

Articolo 9 – Istanza per l’ammissione al rimborso delle spese legali. ... 9

Articolo 10 – Procedimento. ... 10

Articolo 11 – Pagamento del compenso professionale. ... 11

Articolo 12 - Norma transitoria. ... 11

Articolo 13 – Rinvio ed entrata in vigore. ... 11

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Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 86 (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative), comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’ art. 7-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125:

a) le condizioni, le modalità e le procedure per l'ammissione al rimborso delle spese legali per gli Amministratori del Comune di Terni, se coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile;

b) la gestione a mezzo di assicurazione dei rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, con particolare riferimento alla tutela legale, laddove stipulata dall'Ente.

2. Per amministratori, ai sensi dell’art. 77 (Definizione di amministratore locale), comma 2, del citato Testo unico, si intendono: il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, i Consiglieri comunali, i componenti della Giunta comunale.

3. Il presente regolamento è applicabile, oltre che agli amministratori in carica, a coloro che hanno ricoperto le cariche in passati mandati amministrativi, fatti salvi gli effetti della prescrizione del diritto a richiedere il rimborso.

4. Agli amministratori è riconosciuto il rimborso delle spese legali e l’assicurazione dei rischi conseguenti all’espletamento della carica, nei limiti e in presenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 2 – Presupposti e limiti per l’ammissione al rimborso delle spese legali.

1. Il rimborso delle spese legali agli amministratori trova limite e presupposto nella previsione della copertura della spesa nel bilancio dell’Ente, da realizzarsi attraverso la procedura prevista dall’art. 10.

2. Il rimborso delle spese legali non è ammissibile laddove l'Ente abbia provveduto ad assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, con polizza che includa la tutela legale, salvo che la stessa non copra in tutto o in parte le stesse. In tal caso il rimborso sarà riconosciuto comunque nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il rimborso delle spese legali è ammissibile senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale. Il parametro di riferimento, al fine del rispetto del suddetto vincolo

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normativo, è quello relativo alle spese di organizzazione e funzionamento complessivamente sostenute dal Comune, con particolare riferimento alla Missione 1 per i servizi istituzionali generali e di gestione, e risultanti dal rendiconto approvato relativo al precedente esercizio finanziario rispetto alla data della richiesta.

4. Il rimborso delle spese legali non è ammissibile, altresì, laddove l’amministratore abbia provveduto a sottoscrivere polizza privata per la tutela legale, salvo che la polizza privata non copra in tutto o in parte le stesse. In tal caso il rimborso sarà riconosciuto comunque nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente regolamento.

5. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato autonomamente (cioè senza l’intervento dell’avvocatura civica) dall’amministratore, specificamente nel caso in cui l’amministratore sia parte attrice e non convenuta.

Articolo 3 – Condizioni per l’ammissione al rimborso delle spese legali.

1. Affinché possa procedersi al rimborso delle spese legali, fermi restando i presupposti e i limiti indicati all’articolo 2, deve essere preventivamente verificata la sussistenza delle seguenti condizioni:

a. conclusione definitiva favorevole del procedimento;

b. sussistenza del mandato per l’amministratore;

c. assenza di conflitto di interessi con il Comune di Terni;

d. presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti oggetto di contenzioso;

e. assenza di dolo o colpa grave.

2. L’accertata insussistenza di uno dei presupposti di cui al comma 1 comporta il diniego dell’ammissione al rimborso delle spese legali.

Articolo 4 – Sentenza favorevole e provvedimento di archiviazione.

1. Ai fini del presente regolamento per “conclusione definitiva favorevole del procedimento” deve intendersi:

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a. in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti dell’Amministratore, il procedimento si sia concluso definitivamente con formula assolutoria piena, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell’amministratore, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi;

b. in materia civile: la fattispecie in cui l’Amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

c. in materia amministrativo-contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dall’Amministratore, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 e 3.

2. Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento penale, si ha “sentenza favorevole” ai fini del rimborso delle spese legali, in presenza degli altri requisiti previsti dagli articoli che precedono, nei casi di sentenza di assoluzione ex art. 530, c.1 c.p.p.; sentenza di non luogo a procedere ex art. 425, c. 1 c.p.p.; sentenza di non doversi procedere ex art. 529, c. 1 c.p.p., tutte con formula piena e passata in giudicato;

3. È altresì possibile il rimborso nel caso in cui il procedimento penale si definisca con un provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, sempre previa verifica dell’assenza del conflitto di interesse.

4. Non si provvede comunque al pagamento delle spese in ipotesi di sentenze che non si siano pronunciate nel merito, quali quelle riportanti formule assolutorie meramente processuali che pronunciano la prescrizione del reato, l’amnistia, il patteggiamento, ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione.

5. In caso di sentenza contenente più capi di imputazione, non è, in ogni caso, consentito il rimborso parziale delle spese legali riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena.

6. Nel merito della formula assolutoria, nell’ipotesi in cui vi è assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” o “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” è escluso il rimborso delle spese legali sostenute dall’Amministratore qualora dalla sentenza si evinca un conflitto di interessi con l’Ente, per la rilevanza del fatto sotto profili diversi

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da quello penale, come quello civile, amministrativo e contabile. In particolare, anche nelle predette ipotesi assolutorie, poiché può ricorrere l’eventualità che possano residuare, per la stessa condotta penalmente non punibile, addebiti in sede civile, amministrativa e contabile, in quest’ultimo caso, poiché il rispetto dei doveri d’ufficio è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e quindi si potrebbe verificare il conflitto di interesse, il Dirigente competente procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il diritto al rimborso.

Articolo 5 – Esercizio del mandato e assenza di conflitto di interessi.

1. In ordine alla sussistenza del requisito dell’esercizio del mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica ricoperta dall’Amministratore. Pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le funzioni svolte e devono essere connessi all’espletamento del mandato e non semplicemente commessi in occasione del mandato. L’attività deve, inoltre, essere svolta in diretta connessione con i fini dell’Ente ed essere imputabile all’Amministrazione. Non si procederà, pertanto, al rimborso quando le imputazioni o le contestazioni ascritte siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale – privata dell’Amministratore.

2. Per quanto concerne la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dall’Amministratore ed il Comune di Terni, deve essere accertata una diretta coincidenza tra gli interessi dell’Ente e quelli perseguiti dall’Amministratore mediante la condotta contestata.

3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, il conflitto di interessi è comunque implicito:

a. in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;

b. quando il procedimento civile, contabile o penale è stato attivato a seguito di iniziativa di ufficio dell’Ente;

c. quando l’Ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti dell’amministratore imputato.

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4. La valutazione iniziale dell’esistenza del conflitto di interessi può essere riconsiderata, ai fini della valutazione dell’ammissibilità del rimborso, laddove, all’esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interessi ed accertata l’esclusione di ogni addebito in capo all’amministratore.

Parimenti, tenuto conto che la valutazione sul conflitto di interessi potrebbe non aver tenuto conto di elementi esistenti e non conosciuti, se non all’esito del procedimento giudiziale se pure conclusosi con l’assoluzione dell’indagato, potrebbe non farsi luogo al rimborso delle spese legali se si evidenzia una palese e incontestabile situazione di conflitto di interessi legata al comportamento gravemente lesivo da parte dell’amministratore nei confronti del Comune di Terni.

Articolo 6 - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile avanti alla Corte dei Conti.

1. Nei giudizi di responsabilità promossi dinanzi alla Corte dei Conti a carico di amministratori, in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della L. 14.02.94, n. 20, come modificato dal comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 23.10.96, n. 543, convertito con modifiche dalla L. 20.12.96, n. 639, le spese legali sostenute dai soggetti di cui sopra sono rimborsate dall'Amministrazione nell’ammontare liquidato dal giudice contabile con la sentenza di proscioglimento che definisce il giudizio, ai sensi della norma interpretativa dell’art. 10-bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito con modifiche con L. 2.12.05, n. 248 e dell’art. 31, (Regolazione delle spese processuali), comma 2, del D. Lgs. 26.01.16, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

2. In caso di procedimento archiviato dal Procuratore regionale, non spetta alcun rimborso spese all’indagato, che compete solo in caso di definitivo proscioglimento a seguito di giudizio.

3. La definizione in via preliminare del giudizio per una questione di rito (per improcedibilità o inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda o per intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità) non costituisce un

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proscioglimento, sicché il convenuto non ha titolo ad otte ere il rimborso delle spese di difesa legale.

Articolo 7 - Assicurazione dell’Ente contro i rischi derivanti dall’espletamento del mandato degli Amministratori.

1. Il Comune di Terni, senza nuovi o maggiori oneri per le proprie finanze, può assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, compresa la tutela legale, dandone comunicazione ai soggetti assicurati e fornendo loro copia della polizza.

2. La stipula dell’assicurazione in favore degli Amministratori esclude la possibilità di rimborso, salvo quanto stabilito all’art. 2, comma 2.

3. In vigenza della polizza, in caso di insorgenza di sinistro, l’Amministratore che desideri avvalersene dovrà tempestivamente informare l’Ente per l’attivazione della copertura assicurativa, inviando specifica comunicazione corredata di tutta la documentazione utile al Dirigente competente.

4. Il Dirigente competente provvederà a trasmettere le comunicazioni all’Ufficio Assicurazioni, competente per la gestione del sinistro nel rispetto dei termini contrattuali.

Articolo 8 - Preventiva comunicazione all’Ente dell’avvio di procedimenti di responsabilità.

1. L’amministratore informa tempestivamente, per le finalità del Regolamento, in ogni caso il Comune di Terni dell’avvio di procedimenti nei propri confronti diretti ad accertare la responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile.

2. L’informativa, da inviare al Dirigente competente, deve contenere l’indicazione:

a) del procedimento a cui si riferisce;

b) del nominativo del legale prescelto e del relativo preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l’adozione di provvedimenti di competenza. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di poter quantificare e conseguentemente consentire il rimborso limitatamente all’attività effettivamente espletata;

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c) dell’esistenza o meno di polizza assicurativa privata per la tutela legale e gli estremi dell’apertura del sinistro;

d) in presenza di polizza assicurativa da parte dell’Ente, della comunicazione di essersene avvalso, con gli estremi dell’apertura del sinistro.

e) L’impegno a comunicare, alla definizione della causa, l’esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

3. L’amministratore provvederà a comunicare, in maniera documentata, per ogni fase processuale le decisioni dell’Autorità Giudiziaria. nonché, almeno annualmente, gli aggiornamenti sullo stato del procedimento.

4. Il Dirigente competente segnala alla Direzione Attività Finanziarie la possibile insorgenza di voce di spesa per rimborso spese legali, ai fini dell’accantonamento della relativa somma nell’ambito del bilancio di previsione.

Articolo 9 – Istanza per l’ammissione al rimborso delle spese legali.

1. L’Ente, in presenza dei presupposti e delle condizioni indicate, e tenuto conto altresì di quanto comunicato sin dall’inizio dell’apertura del procedimento ai sensi dell’art. 7, rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento definitivamente concluso, su richiesta dell’interessato.

2. A tal fine, l’amministratore trasmette al Dirigente competente istanza per il rimborso, con riferimento alla preventiva comunicazione, corredata dai seguenti documenti:

a) sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità dell’amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;

b) parcella analitica quietanzata, ai sensi dell’art. 11 seguente, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa, con la dichiarazione che la medesima è stata redatta nel limite dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Dirigente competente verificherà la congruità della parcella.

c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

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3. L’erogazione delle somme avviene sempre successivamente alla sentenza che definisce il giudizio, a cura del Dirigente competente, ragion per cui in nessun caso l’Ente concede anticipazioni.

Articolo 10 – Procedimento.

1. Il Dirigente della Direzione competente verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli che precedono ai fini della valutazione circa l’ammissibilità del rimborso delle spese legali, attraverso un’istruttoria.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 90 (novanta) dal ricevimento dell’istanza di rimborso, qualora sussistenti le risorse nel pertinente capitolo di bilancio.

3. All’esito della valutazione il Dirigente competente provvede al rimborso concludendo il procedimento con apposita determinazione, ove sussistenti le risorse di bilancio necessarie, nel rispetto dei parametri finanziari indicati nell'art. 86, comma 5, del TUEL; ove le risorse siano insufficienti, l’organo competente provvederà ad integrare gli stanziamenti di bilancio.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso:

a) nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad altri uffici dell’Amministrazione o soggetti terzi;

b) nell'ipotesi di insufficienza delle risorse economiche nel bilancio dell’esercizio finanziario in corso o in caso di bilancio provvisorio.

5. Nei casi di sospensione, il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione richiesta e idonea a definire il procedimento istruttorio, nonché dalla disponibilità finanziaria del bilancio.

6. In nessun caso sono dovuti interessi dalla data di ricevimento dell’istanza corredata da tutti i documenti indicati nell’art. 8 al momento di liquidazione del credito.

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Articolo 11 – Pagamento del compenso professionale.

1. Ai fini della liquidazione del rimborso, deve essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata da una dettagliata relazione esplicativa delle attività professionali svolte, nonché da copia di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che compongono la nota spese.

2. L’Ente ammette il rimborso delle spese corrisposte dall’amministratore al proprio legale, nel limite dei valori minimi dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ovvero dei parametri indicati nel decreto emanato ogni due anni dal ministero della Giustizia, su proposta del consiglio nazionale forense

3. Essendo in facoltà dell’amministratore farsi assistere da uno o più Avvocati, l’Ente comunque riconosce la spettanza del rimborso delle spese legali per un solo Avvocato, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 12 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni relative al rimborso delle spese legali per gli amministratori del Comune di Terni si applicano alle richieste pervenute all’Ente successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13 – Rinvio ed entrata in vigore.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line della relativa deliberazione di approvazione.

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Oggetto: Regolamento sulla tutela legale per gli Amministratori del Comune di Terni. Relazione illustrativa.

Premessa.

L’art. 28 della Costituzione recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

L’Amministratore comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, è portatore di interessi pubblici, della collettività cittadina e, come tale, non agisce per fini propri ma dell’Ente cui è legato da rapporto di immedesimazione organica.

Quando viene convenuto in giudizio nella sua veste di Amministratore, pertanto, egli è portatore di un interesse altruistico, dell’Ente per il quale ha agito.

L’assunzione a carico dell’ente locale dell’onere relativo all’assistenza legale dei propri amministratori non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l’ente medesimo è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse pubbliche. Detto in altri termini, la decisione da parte dell’amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio amministratore è frutto di una valutazione propria dell’ente medesimo (rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali), che deve osservare in proposito prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile.

Più in generale, in aderenza a una costante giurisprudenza sia amministrativa che contabile, tale valutazione dovrà fondarsi sull’accertamento di precisi presupposti che sono individuati in dettaglio nel regolamento.

Quadro normativo.

La norma principale di riferimento è l’art. 86 (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative) del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), d’ora in avanti TUEL, che al comma 5, come sostituito dall’ art. 7-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, così recita:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave.”.

Normativa specifica è dettata per i giudizi di responsabilità promossi dinanzi alla Corte dei Conti a carico di Amministratori e segnatamente:

1. art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito con modifiche dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

2. l’art. 3, comma 2-bis, in particolare, del D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito con modifiche dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639: “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente

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articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.”;

3. l’art. 10-bis, comma 10, del D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito con modifiche con legge 2 dicembre 2005, n.248: “10. Le disposizioni dell’ articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’ articolo 18, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.”;

4. l’art. 31, (Regolazione delle spese processuali), comma 2, del D. Lgs. 26 gennaio 2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile): “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.”.

Il Regolamento.

L’esigenza di dotarsi di un regolamento in materia scaturisce dalla necessità di disciplinare i limiti, le condizioni, le modalità e le procedure per l’ammissione al rimborso delle spese legali per gli Amministratori del Comune di Terni, se coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.

Lo schema di regolamento si compone di n. 12 articoli commentati, nei punti salienti, nel prospetto seguente.

Regolamento sulla tutela legale per gli Amministratori del Comune di Terni.

Articolo Commento

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Oggetto del Regolamento: condizioni, modalità e procedure per l’ammissione al rimborso delle spese legali per gli Amministratori coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.

Sono Amministratori: Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, Consigliere comunale, Assessore, siano essi in carica o abbiano ricoperto cariche in passati mandati amministrativi, fatta salva la prescrizione del diritto a richiedere il rimborso.

Il rimborso delle spese legali è riconosciuto nei limiti e in presenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dall’articolo 2.

Articolo 2 – Presupposti e limiti per l’ammissione al rimborso delle spese legali.

Prima condizione: copertura della spesa in bilancio.

Va garantita secondo i presupposti ed i limiti indicati nell’art. 2.

Seconda condizione: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

Il parametro di riferimento è la spesa di cui alla Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione come risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente rispetto alla data della richiesta (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 470/2015/PAR, Corte dei Conti Marche deliberazione n. 74/2016/PAR, Corte dei Conti Puglia deliberazione n.

33/2016 PAR).

Terza condizione: assenza di assicurazione privata stipulata dall’Amministratore.

In presenza di polizza privata che non copra, in tutto o in parte, le spese legali il rimborso sarà riconosciuto nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento.

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Quarta condizione: assenza di un procedimento giudiziario azionato dall’Amministratore.

Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario in cui l’Amministratore abbia promosso autonomamente il giudizio, senza l’intervento dell’avvocatura civica.

L’onere finanziario di cui si fa carico il Comune non ha il carattere di spesa obbligatoria come accade, invece, per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi sempre disciplinati dalla stessa norma e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.” (Deliberazione n. 41/2016/PAR CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA).

Quest’ultima locuzione rappresenta la clausola c.d. di “invarianza finanziaria”

che è una faccia della medaglia rappresentata dalla tutela degli equilibri di finanza pubblica, di cui l’altra è l’obbligo di copertura finanziaria in bilancio, sancito dalla Costituzione.

Sempre la medesima sezione della Corte dei Conti (delib. n. 29/2016/PAR): “Il vincolo di invarianza della spesa costituisce “l’alter ego” dell’obbligo di copertura finanziaria codificato dall’art. 81, comma 4, della Costituzione, in termini di identità di obiettivo perseguito, e cioè la tutela degli equilibri di finanza pubblica. (…) L’obiettivo perseguito è identico: la tutela degli equilibri della finanza pubblica; ciò che differisce è lo strumento utilizzato per raggiungerlo. Nel primo caso si agisce sulla necessità di “dare copertura finanziaria” agli oneri (nuovi o maggiori, anche in termini di minori entrate) sopravvenuti per effetto della norma; nel secondo caso si agisce sulla necessità che gli oneri, qualora sussistenti, non abbiamo alcun impatto sugli equilibri di bilancio”.

Articolo 3 – Condizioni per l’ammissione al rimborso delle spese legali.

Escluse le condizioni ostative descritte all’art. 2, ai fini dell’ottenimento del rimborso delle spese legali devono sussistere le seguenti condizioni:

a. conclusione definitiva favorevole del procedimento;

b. sussistenza del mandato per l’Amministratore;

c. assenza di conflitto di interessi con il Comune di Terni;

d. presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti oggetto di contenzioso;

e. assenza di dolo o colpa grave

L’accertata insussistenza di uno dei presupposti, comporta il diniego del rimborso.

Articolo 4 Sentenza favorevole e provvedimento di archiviazione.

Per conclusione definitiva favorevole del procedimento si intende:

- penale: formula assolutoria piena per l’Amministratore con esclusione di ogni responsabilità a carico dell’amministratore.

Inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi.

Per sentenza favorevole si intende sentenza di assoluzione ex art.

530, c.1 c.p.p.; sentenza di non luogo a procedere ex art. 425, c. 1 c.p.p.; sentenza di non doversi procedere ex art. 529, c. 1 c.p.p., tutte con formula piena e passata in giudicato;

è altresì possibile il rimborso nel caso in cui il procedimento penale si definisca con un provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato, sempre previa verifica dell’assenza del conflitto di interesse.

- civile: l’Amministratore deve essere ritenuto esente da ogni responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

- amministrativo-contabile: il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o

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colpa grave dall’Amministratore, che quindi è ritenuto esente da responsabilità per danno erariale.

Il rimborso delle spese legali non è ammesso:

• per sentenze non pronunciatesi nel merito, escludendo il dolo o la colpa grave (quali quelle riportanti formule assolutorie meramente processuali che pronunciano la prescrizione del reato, l’amnistia, il patteggiamento, ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione);

• per sentenza contenente più capi di imputazione. Non è consentito il rimborso parziale delle spese legali riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena;

• nel caso di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” o

“perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” è escluso il rimborso delle spese legali qualora dalla sentenza si evinca un conflitto di interessi con l’Ente, per la rilevanza del fatto sotto profili diversi da quello penale, come quello civile, amministrativo e contabile. In particolare, poiché nelle formule assolutorie possono residuare, per la stessa condotta penalmente non punibile, addebiti in sede civile, amministrativa e contabile, il Dirigente dovrà verificare la sussistenza o meno di un conflitto di interessi per riconoscere il diritto al rimborso.

Articolo 5 – Esercizio del mandato e assenza di conflitto di interessi.

Per sussistenza del mandato per l’Amministratore si intende:

- compimento di atti e fatti (che hanno dato origine al procedimento giudiziario) in diretto rapporto con le funzioni svolte e connessi all’espletamento del mandato e non semplicemente commessi in occasione del mandato. Il rimborso delle spese legali non è ammesso quando le imputazioni derivino da autonoma manifestazione di volontà, quindi della condotta personale privata dell’Amministratore.

Per assenza di conflitto di interessi si intende:

- mancanza di una diretta coincidenza tra gli interessi dell’Ente e quelli perseguiti dall’Amministratore.

Il conflitto di interessi è in ogni caso implicito:

a) per fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;

b) quando il procedimento civile, contabile o penale è stato attivato d’ufficio dell’Ente;

c) quando l’Ente si è costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti dell’Amministratore imputato.

Articolo 6 - Procedimenti per responsabilità amministrativo- contabile avanti alla Corte dei Conti.

Per i procedimenti avanti alla Corte dei Conti il legislatore, con la disciplina già rappresentata nel quadro normativo, ha sensibilmente attenuato l’impegno dell’interprete nella valutazione delle fattispecie. È, infatti, il giudice contabile che determina il “se” ed il “quanto” del rimborso, in presenza di sentenze definitive, assolutorie nel merito che escludano il dolo e la colpa grave dell’Amministratore. Le spese dovranno comunque trovare copertura in bilancio, salvo che non siano coperte dall’assicurazione stipulata dall’Amministratore a titolo personale.

In caso di procedimento archiviato dal Procuratore regionale, non spetta alcun rimborso spese all’indagato, che compete solo in caso di definitivo proscioglimento a seguito di giudizio (Corte dei Conti Puglia sez.

giurisdizionale pronuncia n. 676 23.09.2002).

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La definizione in via preliminare del giudizio per una questione di rito (per improcedibilità o inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda o per intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità) non costituisce un proscioglimento, sicché il contenuto non ha titolo ad otte ere il rimborso delle spese di difesa legale (Corte dei Conti Sez. App. III sent.

N. 40 del 18.02.2002 e Sez. Giur. Reg. Molise, sentenza n. 141 del 23.07.2001), Si veda altresì parere Ministero dell’Interno parere 01.10.2004 categoria 13.01.07 Rimborsi spese.

Articolo 7 - Assicurazione dell’Ente contro i rischi derivanti dall’espletamento del mandato degli Amministratori.

Il Comune di Terni, senza nuovi o maggiori oneri per le proprie finanze, può assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, compresa la tutela legale, dandone comunicazione ai soggetti assicurati e fornendo loro copia della polizza.

La stipula dell’assicurazione in favore degli Amministratori esclude la possibilità di rimborso, salvo quanto stabilito all’art. 2, comma 2.

In vigenza della polizza, in caso di insorgenza di sinistro, l’Amministratore che desideri avvalersene dovrà tempestivamente informare l’Ente per l’attivazione della copertura assicurativa, inviando specifica comunicazione corredata di tutta la documentazione utile al Dirigente competente.

Articolo 8 - Preventiva comunicazione all’Ente dell’avvio di procedimenti di responsabilità.

Gli articoli dal 8 al 11 disciplinano il procedimento relativo alla richiesta di rimborso spese.

È prevista una fase di carattere informativo preventivo che consente al Dirigente della Direzione competente di segnalare alla Direzione Attività Finanziarie la possibile insorgenza della spesa per rimborso spese legali.

È richiesto, in particolare, che l’Amministratore informi tempestivamente il Dirigente della Direzione competente dell’avvio di procedimenti nei propri confronti. Avvenuto ciò, il Dirigente della Direzione competente segnalerà alla Direzione Attività Finanziarie la possibile insorgenza della spesa per rimborso spese legali, ai fini dell’accantonamento della somma in bilancio.

È previsto, altresì, che l’Amministratore comunichi, per ogni fase processuale, le decisioni dell’Autorità Giudiziaria, nonché, almeno annualmente, gli aggiornamenti sullo stato del procedimento.

Articolo 9 – Istanza per l’ammissione al rimborso delle spese legali

Il procedimento è articolato nelle fasi dell’avvio del procedimento su istanza di parte (art. 9), dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale di concessione o diniego (art. 10).

Il procedimento prende avvio con la trasmissione, al Dirigente della Direzione competente, di istanza di rimborso da parte dell’Amministratore, corredata:

- di sentenza o provvedimento definitivo;

- di parcella quietanzata;

- di dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

Il rimborso delle spese legali avviene sempre successivamente alla sentenza che definisce il giudizio, a cura del Dirigente della Direzione competente, per cui in nessun caso sono concesse anticipazioni.

Articolo 10 – Procedimento. Istruttoria.

Il Dirigente della Direzione competente verifica la sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell’ammissibilità del rimborso delle spese legali.

La durata del procedimento è di 90 giorni.

Il rimborso è attivato con apposita determinazione del Dirigente della Direzione competente.

L’art. 10 disciplina, altresì, i casi di eventuale sospensione dei termini.

Non sono dovuti interessi dalla data di ricevimento dell’istanza al momento di liquidazione del credito.

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Articolo 11 – Pagamento del compenso professionale

Tetto di spesa rimborsabile.

Il rimborso delle spese legali avviene nel limite dei valori minimi dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero dei parametri indicati nel decreto emanato ogni due anni dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

Qualora l’Amministratore sia assistito da più Avvocati, l’Ente riconosce la spettanza del rimborso delle spese legali per un solo Avvocato.

La L. 31-12-2012 n. 247 reca la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.”, l’art. 13- “Conferimento dell’incarico e compenso”, al comma 6, fa riferimento al decreto che viene emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense (dovrebbe essere biennale) e che riporta le tariffe che vanno applicate "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.”.

Il provvedimento attualmente in vigore è il D.M. 10-3-2014 n. 55,

“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”

Articolo 12 - Norma transitoria.

Articolo 13 - Rinvio ed entrata in vigore.

Norme di chiusura.

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