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MODULO DI DELEGA PROMOTORE

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Academic year: 2022

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MODULO DI DELEGA PROMOTORE

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse (“Sparkasse”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (“Morrow Sodali” o il “Soggetto Delegato”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la

“Sollecitazione”) con riferimento all’Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021- 2024» (i “Warrant” e l’“Assemblea”) emessi dalla Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (“CiviBank”), convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:00 presso lo studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio n. 5, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di Civibank (www.civibank.it, sezione “CiviBank” /

“Investor Relations” / “Assemblea Warrant 2022”).

La delega dovrà pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022 all’indirizzo assemblea.civibank@investor.morrowsodali.com.

Per i Titolari di posta elettronica ordinaria, la trasmissione della delega al predetto indirizzo di posta elettronica dovrà essere seguita dall’invio dell’originale al Soggetto Delegato al seguente indirizzo: Morrow Sodali S.p.A.- Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma (RM).

Per i Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) o i Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA), la trasmissione della delega al predetto indirizzo di posta elettronica tramite la PEC o l’utilizzo di FEA soddisfa il requisito della forma scritta.

Per la validità delle delega trasmessa è necessario:

1) sottoscrivere il Modulo di Delega Promotore debitamente compilato con sottoscrizione autenticata dal personale dipendente di CiviBank nominato dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

2) allegare al modulo copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, anche della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza;

3) allegare la certificazione di avvenuta comunicazione ex articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, e articolo 42, comma 1, del provvedimento unico di CONSOB e di Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata ricevuta dall’intermediario depositario.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre tramite Morrow Sodali, con le modalità sopra indicate, entro le ore 18:00 del 27 aprile 2022.

Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo alla Sollecitazione disponibile sul sito di sul sito internet di Sparkasse,

https://www.sparkasse.it/ (sezione “Investor Relations” > “Opa su

Azioni e Warrant Civibank”) e sul sito internet di Morrow Sodali www.morrowsodali-transactions.com.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la ………...,

(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a ………..………....… il ………., residente a ……….…………...,

(città e indirizzo)

C.F.………., numero di telefono... Email...

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

………..…………...,

(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto)

con sede in ………...……….…………...

(città e indirizzo)

C.F./P.IVA………., numero di telefono... Email...,

(2)

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato

titolare del diritto di voto al 20 aprile 2022 (c.d. record date) in qualità di: ………...

(titolare dei warrant, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ……….………...

(riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario)

- eventuali codici identificativi ...

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle materie e delle deliberazioni all’ordine del giorno dell’Assemblea;

PRESA VISIONE della relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all’eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore, e per esso Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Generali, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.

58 (“TUF”):

• Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N

• Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I

• Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G

• Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

a partecipare e votare all’Assemblea dei titolari di Warrant sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. ... Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024 registrati nel/i conto/i titoli... presso …..……….. ABI

………..……… CAB …..………….

(intermediario depositario)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 135-novies TUF nel caso in cui il titolare di warrant avesse i warrant depositati in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*) Punto all’ordine del giorno – Possibili modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021- 2024»

Proposta del Promotore

Modifiche agli articoli 1.1.18, 2.4 e 2.5 del Regolamento Warrant volte a consentire la trasferibilità dei Warrant nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i Warrant.

RILASCIA LA DELEGA PER

VOTARE LA PROPOSTA DEL PROMOTORE

NON RILASCIA LA DELEGA

(3)

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della

delega1

il sottoscritto, con riferimento al:

Punto all’ordine del giorno dell’Assemblea

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all’Assemblea dei titolari dei Warrant2, con riferimento al:

Punto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei titolari dei Warrant

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

_______________________________________________________________________________________

La Sezione B) del modello Consob previsto dall’Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto il Promotore non intende esercitare il voto non in conformità alla propria proposta.

_______________________________________________________________________________________

La Sezione C) del modello Consob previsto dall’Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

_______________________________________________________________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, i warrant sono comunque computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; i medesimi warrant non sono tuttavia computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

DATA ... FIRMA…………...

1Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

2 Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa o il conferimento dell’istruzione di voto; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

(4)

A

PPENDICE NORMATIVA

Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF o Testo unico)

Sezione II-ter Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all’articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

(5)

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentato designato dalla società con azioni quotate ...omissis…

Art. 135-duodecies (Società cooperative)

…omissis…

Sezione III Sollecitazione di deleghe

Art. 136 (Definizioni) 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, compreso l’emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137 (Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell’emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138 (Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

…articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010…

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

… articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 … Art. 141

(Associazioni di azionisti)

(6)

…omissis…

Art. 142 (Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all' ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143 (Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole; dell’idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l’onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) sospendere l’attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l’attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3. …comma abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ….

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) Capo II

Sollecitazione di deleghe Art. 135

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di “intermediario”, “partecipante” e “ultimo intermediario”

stabilite nell’articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

(7)

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L’avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell’assemblea e l’elenco delle materie all’ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell’emittente, con il consenso di quest’ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. …comma abrogato con delibera n. 17730/2011

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell’avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento) 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell’attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest’ultima.

(8)

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell’articolo 136, comma 3, dell’espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell’esito della votazione.

6. Ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all’ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell’articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell’articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all’ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l’autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l’assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell’articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l’interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell’articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

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