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Diario quotidiano del 21 novembre 2016: attenzione alle PEC per la dichiarazione IVA omessa

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Diario quotidiano del 21 novembre 2016: attenzione alle PEC per la dichiarazione IVA omessa

Pubblicato il 21 novembre 2016

1) Modello F23: istituiti i codici identificativi per gli uffici doganali territoriali 2) Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

3) Dichiarazione Iva omessa: con l’alert del fisco si pagano € 27,78 euro se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016

4) Cartolarizzazione di crediti: regime IVA del “servicing”

5) Equitalia: mai notificato cartelle per 63 centesimi 6) Assegno per il nucleo familiare

7) Intermediari fisco: dismissione applicativo Entratel dal 1 dicembre 2016

8) Riforma terzo settore: il CNDCEC ritiene opportuno non sprecare la grande opportunità 9) Acquisto di box auto pertinenziale: ok alla detrazione per l’acquisto senza bonifico bancario 10) Commercialisti in sciopero a Roma il 14 dicembre 2016

11) La definizione agevolata dei ruoli esattoriali

12) Omissione ritenute: il Modello 770 inchioda l’imprenditore

13) Per la cartella esattoriale non impugnata vale la prescrizione breve

1) Modello F23: istituiti i codici identificativi per gli uffici doganali territoriali

2) Osservazioni di Assonime su Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

3) Dichiarazione Iva omessa: con l’alert del fisco si pagano € 27,78 euro se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016

4) Cartolarizzazione di crediti: regime IVA del “servicing”

5) Equitalia: mai notificato cartelle per 63 centesimi

6) Assegno per il nucleo familiare: autorizzazioni rilasciate dall’Inps solo per i lavoratori

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dipendenti, per gli altri l’ANF è automatico

7) Intermediari fisco: dismissione applicativo Entratel dal 1 dicembre 2016

8) Riforma terzo settore: il CNDCEC ritiene opportuno non sprecare la grande opportunità 9) Acquisto di box auto pertinenziale: ok alla detrazione per l’acquisto senza bonifico bancario 10) Commercialisti in sciopero a Roma il 14 dicembre 2016

11) La definizione agevolata dei ruoli esattoriali

12) Omissione ritenute: il Modello 770 inchioda l’imprenditore

13) Per la cartella esattoriale non impugnata vale la prescrizione breve

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1) Modello F23: istituiti i codici identificativi per gli uffici doganali territoriali

La loro attivazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, su esplicita richiesta della competente Amministrazione; ambito di utilizzazione: delega di pagamento, modello F23

Nuova “identità fiscale” per gli uffici doganali delle direzioni regionali, interregionali e interprovinciali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ad attribuirla, la risoluzione n. 105/E del 17 novembre 2016, che ha istituito specifiche sigle alfanumeriche da evidenziare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello F23.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 105/E del 17 novembre 2016)

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2) Osservazioni di Assonime su Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Il 17 novembre 2016 il Direttore Generale di Assonime, ha inviato alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati alcune osservazioni sui disegni di legge AC n. 3671-ter e AC n. 865 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sottolineando il rilievo di questa materia per il sistema economico e per il mondo delle imprese.

Assonime, in particolare, segnala come l’attuale disciplina dell’amministrazione straordinaria, nelle sue diverse varianti, delinei un sistema opaco che incide negativamente sul sistema produttivo e genera ingenti costi per il sistema economico. Appare fondamentale una riforma dell’istituto che soddisfi le esigenze di razionalizzazione, coerenza sistematica delle regole e riduzione dei costi per il sistema.

Per Assonime una vera riforma dell’istituto dovrebbe puntare a riassorbire l’amministrazione

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straordinaria nella procedura ordinaria, cercando allo stesso tempo di migliorare l’efficienza e la rapidità di tale procedura. I principi di delega per il riordino della disciplina dovrebbero, in particolare, prevedere: i) l’eliminazione di una procedura amministrativa di portata generale, con la previsione di un’unica procedura per le grandi imprese insolventi avviata e gestita in sede giurisdizionale, con possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di avocare la gestione della procedura nel caso di grandissime imprese di significativo interesse strategico, sulla base di criteri stabiliti ex ante; ii) modalità per garantire l’equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori; iii) termini brevissimi e stringenti per la decisione del giudice sull’accesso alla procedura al fine di salvaguardare la continuità aziendale dei complessi produttivi rilevanti;

iv) la nomina di un unico commissario straordinario con rigorosi requisiti di professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, nonché la previsione di criteri e modalità di remunerazione del commissario straordinario adeguata alla funzione e per fasce dimensionali coerenti; iv) la previsione di un termine congruo, ma non indefinito, per l’esecuzione del programma di risanamento, e la conversione della procedura in ordinaria procedura di liquidazione giudiziale, in caso di mancata realizzazione del piano e in ogni caso di insussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

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3) Dichiarazione Iva omessa: con l’alert del fisco si pagano € 27,78 euro se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016

Chi non ha presentato la dichiarazione Iva può ancora mettersi in regola: nuova tranche di alert dell’Agenzia anche per chi ha compilato solo in parte la dichiarazione.

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 17 novembre 2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola: I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

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– 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;

– per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni: Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore >

comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 217 del 17 novembre 2016)

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4) Operazioni di cartolarizzazione: esenzione Iva per il “servicing”

La gestione dei crediti cartolarizzati è esente da Iva. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016, ha chiarito che le commissioni percepite dai soggetti incaricati della riscossione e gestione dei crediti oggetto di cartolarizzazione rientrano nell’ambito delle operazioni finanziarie esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, punto 1), del Dpr 633/1972. L’Amministrazione finanziaria ha aggiunto che l’attività dei servicer consistente nell’addebito sul conto del debitore ceduto e poi nell’accredito alla società veicolo (Spv), titolare giuridico del portafoglio crediti, comporta un “effetto dispositivo nella sfera economica dei soggetti” che ricade nell’art. 10, co. 1, n. 1 del Dpr 633 da cui l’inapplicabilità alla fattispecie in esame delle conclusioni contenute nella sentenza Denplan. Infine l’Agenzia ha concluso sostenendo che la complessa attività svolta dal servicer sia inquadrabile nell’attività di gestione crediti e perciò esente da Iva.

Dunque, i servizi di servicing prestati dalla banca originator (soggetto concedente il credito), nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex lege 133/1999, beneficiano del regime di esenzione Iva in quanto servizi di gestione dei crediti da parte del concedente.

Regime IVA dei servizi di servicing forniti dalla banca originator nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972)

Limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione, per cui ricorrano le condizioni di cui alla legge n. 130 del 1999 e che prevedono come soggetto che

presta i servizi di servicing il soggetto concedente il credito (originator), l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016, ritiene che i servizi di servicing possano fruire del regime di esenzione in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972.

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Viceversa, qualora il servicer renda altre prestazioni di servizi, diverse rispetto alle operazioni proprie del servicing, va da sé che dovrà essere individuato caso per caso il regime IVA applicabile.

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5) Equitalia: mai notificato cartelle per 63 centesimi

Belluno, nessuna cartella di Equitalia da 63 centesimi: In relazione all’articolo “L’ultima di Equitalia: tre cartelle esattoriali per 63 centesimi”, pubblicato su “Il Gazzettino” venerdì 18 novembre, Equitalia precisa di non aver mai notificato alcuna cartella per riscuotere un debito così esiguo.

I 63 centesimi sono in realtà la somma di piccoli importi residui relativi a cartelle di valore ben più rilevante pagate però in modo incompleto. Tali residui sono rimasti iscritti nei sistemi informatici di Equitalia per una precisa e trasparente gestione della posizione del contribuente, ma non avrebbero mai da soli generato alcuna cartella o procedura di riscossione coattiva come, ad esempio, il fermo amministrativo.

Il contribuente si è presentato allo sportello di Belluno per chiedere informazioni sulla sua situazione debitoria complessiva e ha avuto conferma dai nostri operatori anche dell’esistenza dei 63 centesimi residui, come da lui stesso riscontrato. Il medesimo contribuente ha chiesto di saldare il dovuto e ha ricevuto le regolari quietanze, come quelle riportate nella foto pubblicata sul giornale.

Pertanto viene affermato che i fatti non sono stati riportati in modo corretto. Equitalia quindi ribadisce di non aver inviato alcuna cartella, né tanto meno proposto unarateizzazione, per richiedere il pagamento di 63 centesimi.

(Equitalia, comunicato del 18 novembre 2016)

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6) Assegno per il nucleo familiare: autorizzazioni rilasciate dall’Inps solo per i lavoratori dipendenti, per gli altri l’ANF è automatico

Solo il lavoratore dipendente ha bisogno della preventiva autorizzazione da parte dell’INPS per la percezione dell’assegno familiare. Per tutti gli altri casi il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione.

La precisazione è contenuta nel messaggio dell’INPS n. 4638 del 18 novembre 2016.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute dai Patronati in merito alle domande di autorizzazione per la percezione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), vengono riportate con il presente messaggio le indicazioni utili per l’utente.

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Al riguardo, si precisa che l’autorizzazione (Mod. ANF 43) per l’erogazione degli ANF è rilasciata dall’INPS al cittadino richiedente esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo sia un lavoratore dipendente e la prestazione familiare debba essere corrisposta dal datore di lavoro che anticipa gli importi per conto dell’Istituto medesimo.

La corresponsione dell’ANF, in particolare, deve preventivamente essere autorizzata dall’Inps nel caso di particolari condizioni familiari che possono influire sull’insorgenza del diritto all’ANF, sulla variazione della tipologia del nucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento.

Viceversa, in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps della prestazione familiare in argomento (es. ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori Domestici, lavoratori Agricoli, lavoratori di ditte cessate e fallite, lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito), il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione; in tali casi, infatti, la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente viene effettuata direttamente dalla Sede dell’Istituto territorialmente competente.

Alla domanda di Assegno per il Nucleo familiare con pagamento diretto dovrà, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici.

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7) Intermediari fisco: dismissione applicativo Entratel dal 1 dicembre 2016

A partire dal 1 dicembre 2016, l’applicativo Entratel non sarà più aggiornato e, al suo posto, sarà necessario installare il “Desktop Telematico”, uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

Il Desktop Telematico è disponibile nella sezione Software – Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici.

L’applicativo Entratel, sebbene non più supportato, potrà comunque essere ancora utilizzato per le seguenti funzionalità:

– visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti sino ad oggi gestiti;

– elaborazione e visualizzazione delle ricevute relative ai documenti sino ad oggi gestiti.

Attenzione: dal 1º dicembre non sarà più possibile utilizzare l’applicativo Entratel per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici.

Si precisa, infine, che l’applicativo “Entratel-Multifile”, continuerà ad essere aggiornato e potrà, quindi, essere utilizzato per le operazioni di autenticazione ed invio dei file e di elaborazione delle ricevute.

(Entratel, comunicato del 17 novembre 2016)

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8) Riforma terzo settore: il CNDCEC ritiene opportuno non sprecare la grande opportunità

Per la categoria dei commercialisti la Delega è una occasione irripetibile. I decreti attuativi sono chiamati a rafforzare trasparenza e attendibilità del no profit. Adeguate forme di amministrazione e controllo utili anche per erario e Amministrazione e finanziaria

“I decreti attuativi della riforma del Terzo settore sono un’occasione irripetibile, una grande opportunità da non sprecare. Abbiamo sostenuto i principi cardine della legge delega, che rappresenta una svolta epocale. Ora bisogna rendere operativa la nuova disciplina. Spetta a Governo e Ministeri competenti dare sostanza ai principi generali. A loro sottoponiamo una serie di proposte che puntano innanzitutto a dare maggiore trasparenza al movimento”. E’ quanto affermato dal presidente dei commercialisti italiani, Gerardo Longobardi, nel corso del Convegno nazionale “Il terzo settore alla prova dei decreti attuativi” svoltosi oggi a Roma alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario Luigi Bobba. “Anche nell’ambito del Terzo settore – ha affermato Longobardi – i commercialisti si battono per la semplificazione. Le nostre proposte puntano ad un efficientamento del settore”. Per i commercialisti, ha spiegato il Consigliere nazionale delegato alla materia Sandro Santi, è innanzitutto “importante che i decreti siano tra di loro coordinati, che il nascituro Registro unico del Terzo settore diventi un vero strumento di trasparenza e non sia invece una semplice anagrafe”. Per la categoria servono poi “adeguate forme di amministrazione e controllo, i migliori strumenti per conferire a tutto il settore quella attendibilità a tutela dei suoi stakeholder di cui oggi è troppo spesso privo”. “Ad esempio, è evidente – ha continuato Santi – che un no profit più trasparente tornerebbe utile anche all’erario e all’amministrazione finanziaria”. Obiettivo dei decreti deve anche essere, per la categoria quello “di conferire certezza agli operatori e ai professionisti che operano a contatto con gli enti del Terzo settore”.

LE PROPOSTE DEI COMMERCIALISTI

Al primo posto, tra le priorità su cui i decreti dovrebbero convergere, c’è la trasparenza. “Oggi – sottolineano i commercialisti – trasgredire a questo imperativo, che è prima etico che legislativo, è in alcuni casi troppo facile”. Servono quindi attendibilità dei dati e delle informazioni, formulazione di norme atte a creare strutture adeguate e funzionali al perseguimento della missione, certezza del diritto.

Amministrazione e controllo

Le disposizioni attuali, in materia di amministrazione, sono insufficienti. La proposta del Consiglio nazionale dei commercialisti è che l’organo di controllo diventi uno strumento di tutela per tutti i soggetti coinvolti, affinché le irregolarità siano “prevenute” e non debbano essere

“curate” con sanzioni che possono compromettere anche il pertinente progetto di perseguimento di interesse generale. Spesso gli accertamenti, per esempio, evidenziano irregolarità nella gestione non dovute a volontà di infrangere le disposizioni normative, bensì alla mancanza di conoscenze tecniche. La figura del “controllore”, garantendo gli stakeholders sull’attività svolta, dovrebbe assumere, sempre nel rispetto dei ruoli, una funzione di supporto

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all’ente.

Rendicontazione finanziaria e non finanziaria. Pubblicazione e deposito del bilancio Gli enti del Terzo settore hanno un obbligo morale, prima ancora che normativo, nel rendere conto dell’attività svolta con le risorse messe a disposizione. Ogni ente dovrebbe disporre di un sistema informativo, mostrando come le risorse fornite vengano utilizzate e quanto correttamente siano gestite. C’è dunque la necessità di pubblicare e depositare il bilancio, inclusivo delle necessarie informazioni di natura sociale, nel Registro unico, il quale, dovrebbe essere reso un elemento comunicativo essenziale.

La legge delega prevede, inoltre, la predisposizione di “Linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”. Il Consiglio nazionale dei commercialisti si rende disponibile a contribuire alla loro realizzazione, così come alle linee guida sul bilancio “tradizionale”, vista l’ampia esperienza accumulata ed avendo già elaborato proposte in questo senso.

Fiscalità

La norma delle legge delega riconosce differenti e crescenti livelli di merito di tutela in ragione delle finalità di solidarietà sociale e delle attività di interesse generale perseguite. Un principio a parere dei commercialisti condivisibile che però, necessariamente, richiederà un’attenta analisi anche in merito alla definizione dei concetti principali.

Per la categoria, lo sviluppo della normativa dovrebbe partire dall’assunto che l’esercizio di un’attività commerciale, intesa quale attività corrispettiva di autofinanziamento, dovrebbe quindi, essere concessa, in quanto strumentale al raggiungimento dello scopo istituzionale.

Condivisibile, poi, anche la previsione di benefici in ragione dell’impatto sociale “effettivamente realizzato”. Tale previsione dovrà essere necessariamente collegata con le disposizioni in materia di controllo e con la definizione di un sistema di misurazione chiaro e funzionale.

Procedure di crisi ed insolvenza

Le situazioni di crisi degli enti del Terzo settore dovrebbero essere gestite non solo in base alle norme del Codice civile, ma anche in base allo statuto dell’imprenditore commerciale. Se l’attività commerciale non è marginale ed accessoria, si dovrebbero applicare procedure come concordato preventivo, fallimento ed accordo di ristrutturazione. Se invece prevale l’attività solidaristica, i commercialisti propongono di applicare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Impresa sociale

Uno degli obiettivi dichiarati della riforma è lo sviluppo dell’impresa sociale. L’attività economica nel Terzo settore non deve essere demonizzata – sottolineano i commercialisti – bensì regolamentata in modo adeguato, al fine di premiare quelle attività che contestualmente svolgono il proprio lavoro in settori di utilità sociale e non hanno scopo di lucro”. È evidente che, in questo senso, è dirimente la previsione di benefici tangibili per agevolare il settore, tenendo in considerazione i vincoli posti dall’Unione Europea e, contestualmente, agevolando anche

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l’investimento in attività d’impresa di interesse generale.

I commercialisti chiedono anche che gli Ordini professionali vengano consultati per la definizione delle norme transitorie, necessarie per permettere agli enti di affrontare cambiamenti così profondi.

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9) Acquisto di box auto pertinenziale: ok alla detrazione per l’acquisto senza bonifico bancario

Detrazione spese per box auto di pertinenza: Ok agli acquisti senza bonifico bancario.

Il compenso deve però essere certificato e contabilizzato in modo che, anche se non sottoposto a ritenuta alla fonte, risulti tra quelli che concorrono alla formazione del reddito

Certificazione del costo di esecuzione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale la ditta venditrice attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati registrati nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.

Sono queste le condizioni che richiede l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 43/E del 18 dicembre 2016.

Via libera alla detrazione delle spese per box auto anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale. In questa ipotesi i contribuenti dovranno farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa. Con la circolare le Entrate forniscono le indicazioni da seguire per accedere all’agevolazione prevista per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico, o se invece il bonifico è stato effettuato in modo non corretto.

Ambito e limiti dell’agevolazione

La detrazione, prevista dall’art. 16-bis del Tuir per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, è ammessa anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruttore. In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2010, la ritenuta alla fonte dell’8% prevista dal Dl n. 98/2011 va applicata tra le altre alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nella circolare, però, le Entrate chiariscono che non si perde automaticamente il diritto al beneficio nei casi in cui viene soddisfatta la finalità della norma agevolativa, che punta alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Quali documenti richiedere per poter detrarre le spese

Nel documento di prassi pertanto l’Agenzia chiarisce che, nel caso di pagamento che non risulti

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da un bonifico, il ricevimento delle somme da parte dell’impresa deve risultare attestato dall’atto notarile. Inoltre, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Anche in caso di bonifico bancario compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, il contribuente può continuare ad aver diritto all’agevolazione. Basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa.

I limiti alla detrazione per il 2016 e a regime

Il meccanismo ordinario dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, per un importo massimo di 48 mila euro per unità immobiliare. Le spese devono essere e rimanere a loro carico. Le Entrate ricordano che anche per le spese effettate nel corso del 2016 la percentuale di detrazione sarà del 50%, su un importo massimo di spesa di 96mila euro.

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10) Commercialisti in sciopero a Roma il 14 dicembre 2016

La manifestazione organizzata e promossa dalle Associazioni nazionali dei commercialisti, alla presenza dei politici che vorranno partecipare, dei vertici istituzionali della categoria che saranno invitati e alla presenza della stampa, è fissata a Roma per il giorno mercoledì 14 dicembre 2016 dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e a breve sarà resa nota la sede dell’incontro.

In occasione della manifestazione verrà proclamato il primo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti nel rispetto delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, di cui la stessa categoria si è dotata nel 2014.

Lo sciopero è causato dagli ultimi provvedimenti in materia fiscale, come il recente decreto 193/2016, è senza dubbio profonda la delusione della nostra categoria nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese. Tutto ciò in spregio non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche del lavoro svolto dai professionisti economici.

Preso atto di una situazione nella quale la voce della nostra categoria non può rischiare di restare inascoltata, le Associazioni nazionali dei commercialisti, riunite in coordinamento, in occasione dell’ultimo incontro avuto, hanno preso la decisione di organizzare a Roma una manifestazione pubblica della categoria, alla quale tutti i colleghi sono chiamati a partecipare per esprimere in modo tangibile la loro contrarietà a provvedimenti normativi che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista.

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(ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, comunicato congiunto del 18 novembre 2016)

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11) La definizione agevolata dei ruoli esattoriali

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, introduce una nuova forma di definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti di riscossione. La cosiddetta “rottamazione” potrebbe interessare moltissimi contribuenti italiani: imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti o pensionati che abbiano debiti tributari e previdenziali nei confronti dell’agente di riscossione o di altri enti locali.

Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, queste possono essere definite godendo esclusivamente della riduzione degli interessi di cui alla Legge 689/1981. La modalità di pagamento deve essere indicata nella dichiarazione del debitore e può essere scelta tra la domiciliazione bancaria, i bollettini precompilati dall’agente della riscossione ed il pagamento presso gli sportelli.

Maggiori chiarimenti sull’accesso alla procedura di rottamazione delle cartelle, su modalità e tempiste di pagamento e sulle criticità di questa disciplina sono fornite dalla Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con la circolare n. 15 del 18 novembre 2016.

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12) Omissione ritenute: il Modello 770 inchioda l’imprenditore

Il giudice può ritenere sussistente il “fumus” anche attraverso la valutazione del 770 o di altri elementi, purché ne dia adeguata motivazione.

Al via il sequestro preventivo per equivalente all’imprenditore che ha omesso di versare le ritenute, il giudice può ritenere sussistente il fumus dal Modello 770.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la decisione n. 48591 del 17 novembre 2016.

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13) Per la cartella esattoriale non impugnata vale la prescrizione breve

La mancata impugnazione della cartella di pagamento (o di un qualunque atto impositivo) non comporta l’allungamento del termine prescrizionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016: Le Sezioni unite, difatti, hanno affermato che solo il diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni.

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Vincenzo D’Andò

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