INFORMATIVA N. 155 – 13 GIUGNO 2013
DICHIARAZIONI
LA COMPILAZIONE DEL “NUOVO” QUADRO RU DEL MOD. UNICO 2013
• Istruzioni mod. UNICO 2013
Nel mod. UNICO è presente il quadro RU utilizzabile per la
“gestione” dei crediti d’imposta istituiti a favore delle imprese con riferimento a determinate agevolazioni.
Nel mod. UNICO 2013 tale quadro, comune ai modd. PF, SP e SC, è stato oggetto di alcune modifiche con l’intento di ottenere una nuova veste più “snella”.
In merito si evidenzia che per ciascun credito d’imposta, disciplinato dalla specifica disposizione istitutiva, vanno verificate le relative modalità di “utilizzo”.
Come noto il quadro RU presente nel mod. UNICO è riservato ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni in forma di crediti d’imposta. Quest’anno il quadro RU del mod. UNICO 2013 è stato interamente rivisto. Le novità riguardano la struttura del quadro e la “gestione” dei crediti d’imposta previsti.
LA “NUOVA” STRUTTURA DEL QUADRO RU
Il quadro RU presente nel mod. UNICO 2013 PF / SP è stato semplificato; ora lo stesso, infatti, è composto da 5 Sezioni in luogo delle 22 presenti lo scorso anno.
Nel mod. UNICO 2013 SC le Sezioni sono state ridotte da 25 a 6. In tale modello è prevista anche la specifica Sezione III, dedicata al credito d’imposta a favore delle banche per il recupero del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo.
Sezione I Crediti d’imposta
La Sezione va utilizzata per indicare la maggior parte dei crediti d’imposta previsti.
Per ciascun credito d’imposta le istruzioni contenute nel mod. UNICO 2013 prevedono specifiche indicazioni sui campi da compilare considerato che le modalità di utilizzo, riporto, ecc. sono differenti per ciascuna tipologia di credito.
Innanzitutto, per ciascun credito d’imposta a rigo RU1 vanno indicati la descrizione e il codice identificativo dello stesso (desumibile nella tabella di seguito riportata), nonché i relativi dati (righi da RU2 a RU12).
La Sezione è “multi modulo” e quindi per ogni credito d’imposta va compilato un quadro RU.
Si evidenzia l’introduzione, nel 2012, del credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, istituito dall’art. 2, DL n.
70/2011 nonché la conferma, anche per il 2012, del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori relativo al contributo versato al SSN sui premi di assicurazione RCA.
Nella Sezione in commento non possono essere indicati i seguenti crediti d’imposta:
- “Caro petrolio” (da esporre nella Sezione II);
- “Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo / Banche” (da esporre nella Sezione III del mod. UNICO 2013 SC);
- “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, Legge n. 296/2006” (da esporre nella Sezione IV).
Sezione II Caro petrolio
La Sezione è dedicata esclusivamente all’indicazione del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (c.d. “Caro petrolio”).
Sezione III Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo / Banche
La Sezione è prevista solo nel mod. UNICO 2013 SC e va utilizzata per indicare il credito d’imposta a favore delle banche per il recupero del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo.
Sezione IV Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1,
comma 271, Legge n.
296/2006
La Sezione è riservata all’indicazione del credito d’imposta spettante per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex Legge n. 296/2006 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Sezione V Altri crediti d’imposta
La Sezione è riservata all’indicazione della quota residua di eventuali crediti d’imposta, non più vigenti. Tali crediti vanno riportati indistintamente.
Sezione VI
Crediti d’imposta ricevuti / trasferiti / eccedenti
La Sezione è suddivisa nelle seguenti 3 sottosezioni:
- VI-A - crediti d’imposta ricevuti;
- VI-B - crediti d’imposta trasferiti;
- VI-C - limite di utilizzo.
Quest’anno la modalità di esposizione dei crediti d’imposta ricevuti e trasferiti è stata modificata. Nelle singole Sezioni, infatti, sono stati inseriti appositi righi per l’indicazione di tali importi, i cui dati vanno altresì esposti, rispettivamente, nelle specifiche Sezioni VI-A e VI-B.
La numerazione dei righi e delle Sezioni è identica in tutti i modd. UNICO 2013 (ad eccezione della Sezione III presente solo nel mod. SC), ancorché la stessa non sia consecutiva.
DISPOSIZIONI GENERALI
Come sopra accennato nel quadro RU vanno indicati i dati dei crediti d’imposta spettanti al contribuente derivanti da particolari norme agevolative. In linea generale i crediti d’imposta, salvo diversa disposizione normativa:
• possono essere utilizzati anche in compensazione nel mod. F24, ex D.Lgs. n. 241/97;
• possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte e delle ritenute specificamente individuate dalla norma istitutiva;
• non danno diritto a rimborso anche quando non risultano completamente utilizzati;
• non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE
Come previsto dalla Finanziaria 2007, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati in compensazione, salvo alcune eccezioni, nel limite annuo di € 250.000, anche in deroga a quanto previsto dalle specifiche disposizioni istitutive.
L'ammontare che eccede il limite massimo (€ 250.000) può essere riportato anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole disposizioni istitutive ed è comunque compensabile per l'intero ammontare residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui l'eccedenza è generata.
In particolare, l’eccedenza del credito d’imposta può essere così utilizzata in compensazione:
- nel rispetto del limite annuale di € 250.000, per i primi 2 anni successivi;
- per l’intero importo residuo, a decorrere dal terzo anno successivo.
I dati utili ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta, nonché della determinazione dell’ammontare eccedente tale limite, vanno indicati nella Sezione VI-C.
Cumulabilità tra compensazioni
Nella Risoluzione 3.4.2008, n. 9/DF il MEF, ha precisato che il limite annuale per l'utilizzo in compensazione (€ 250.000) dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU si cumula con quello di “carattere generale” pari ad € 516.456,90 fissato dal D.Lgs. n. 241/97.
Conseguentemente, fatto salvo il limite specifico di € 250.000, il contribuente può comunque effettuare compensazioni orizzontali per ulteriori € 516.456,90, per un importo complessivo pari ad € 766.456,90 annuali.
Se in un determinato anno sono state effettuate compensazioni orizzontali per un importo inferiore al limite di € 516.456,90, i crediti d’imposta da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre il limite di € 250.000 fino al raggiungimento della differenza non utilizzata del limite “generale”.
Crediti d’imposta utilizzabili senza limiti
Il predetto limite massimo di compensazione annuale (€ 250.000) non è applicabile ai seguenti crediti d’imposta:
→ per la ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a 283, Legge n. 296/2006);
→ per acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle aree svantaggiate del Sud Italia (art. 1, commi da 271 a 279, Legge n. 296/2006);
→ per la rottamazione e l’acquisto con rottamazione di autoveicoli e motocicli (art. 29, DL n.
248/2007);
→ per il settore cinematografico (Legge n. 244/2007);
→ derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (art. 2, comma 55, DL n. 225/2010);
→ per la ricerca scientifica (art. 1, DL n. 70/2011);
→ a favore degli autotrasportatori c.d. “Caro petrolio” (art. 1, DL n. 265/2000). Il limite non si applica al credito d’imposta relativo ai consumi effettuati dal 2012;
→ a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati (art. 24, DL n. 83/2012);
→ spettante a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene / servizio (art. 1, comma 10, DL n. 5/2009).
Il limite di utilizzo dei crediti d’imposta non è inoltre applicabile alle imprese situate in aree svantaggiate del Sud Italia (art. 1, comma 54, Legge n. 244/2007), che presentano un’apposita istanza preventiva ex art. 11, Legge n. 212/2000.
LA COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO 2013
Di seguito si riportano le informazioni comuni utilizzabili per la compilazione delle Sezioni I, II e V del quadro RU del mod. UNICO 2013 PF / SP / SC.
SEZIONE I – CREDITI D’IMPOSTA
Come sopra accennato tale Sezione va compilata per indicare la maggior parte dei crediti d’imposta previsti, i cui “codici credito” sono esposti nella tabella di seguito riportata.
Alcuni righi / colonne vanno compilati solo per specifici crediti d’imposta sulla base della relativa disposizione istitutiva.
Rigo RU1 – Dati identificativi del credito d’imposta spettante
Colonna Descrizione
1
“Codice credito”
Va indicato il codice identificativo del credito d’imposta (desumibile dalla tabella di seguito riportata), riportando nel precedente campo la relativa descrizione.
2
“Codice Regione”
Va compilata esclusivamente con riferimento al credito d’imposta
“82” - Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.
In particolare, va indicato il codice della Regione che ha rilasciato il Provvedimento di assenso (“01” Abruzzo, “02” Basilicata, “04”
Calabria, “05” Campania, “12” Molise, “14” Puglia, “15” Sardegna,
“16” Sicilia).
3
“Anno presentazione istanza”
Va compilata esclusivamente con riferimento al credito d’imposta
“79” - Investimenti Regione Siciliana. In particolare, va indicato l’anno di presentazione dell’istanza di attribuzione.
Rigo RU2 – Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione
Va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal mod. UNICO 2012. Il rigo non può essere compilato per i crediti contraddistinti dai seguenti codici:
- mod. PF e SP: “38” e “82”;
- mod. SC: “06”, “38”, “78”, “84”, “85”, “86”, “87”, “88”, “89”, “90”, “91”, “92” e “93”.
Rigo RU3 – Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)
Va compilato esclusivamente dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari il credito d’imposta indicato nel rigo RU1. I dati e l’importo del credito ricevuto vanno altresì esposti nella Sezione VI-A.
Rigo RU4 – Ammontare costi sostenuti
Il rigo in esame va compilato esclusivamente per i crediti contraddistinti dai codici “50” - Agricoltura 2007, “79” - Investimenti Regione Siciliana, “81” - Ricerca scientifica e “83” - Carta per editori, qualora risulti compilato il rigo RU5.
Colonna Descrizione
1
“Costo complessivo”
Va indicato l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel 2012 per l’acquisizione dei beni agevolati.
2
“Costo agevolabile” Va indicato l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile.
Rigo RU5 – Credito d’imposta spettante nel periodo
Colonna Descrizione
2
Va indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel 2012.
Il rigo in esame non va compilato con riferimento ai crediti d’imposta non più operativi contraddistinti dai codici “03”, “04”,
“09”, “VS”, “TS”, da “41” a “45”, “48”, “49”, “51”, “53”, “54”,
“55”, da “57” a “60”, “63”, da “69” a “75” e “77”.
1
“di cui”
Va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2012 con riferimento al codice “01” - Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica e “80” Imposte anticipate – DTA (mod. SC).
Rigo RU6 – Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. n. 241/97
Va indicato l’ammontare del credito d’imposta utilizzato nel 2012 tramite il mod. F24 in compensazione ex D.Lgs. n. 241/97.
Nel mod. SC, con riferimento al credito d’imposta:
- “06” - Giovani calciatori, va riportato il credito utilizzato entro il termine per il versamento del saldo 2012 delle imposte sui redditi;
- “80” - Imposte anticipate (DTA), va riportato il credito utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione.
Il rigo non va compilato in relazione ai crediti “85”, “90” e “91” (mod. SC).
Rigo RU7 – Credito utilizzato ai fini
Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” - Esercenti sale cinematografiche, “17” - Incentivi per la ricerca scientifica, “20” - Veicoli elettrici, a metano o a GPL, “85” - Incentivi sostituzione veicoli ex DL n. 83/2012 (mod. SC), “90” - Nuove infrastrutture (mod. SC) e “91” - Offerta online opere ingegno (mod. SC).
Colonna Descrizione
1
“Ritenute”
Va indicato l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti dovute per il 2012.
Con riguardo:
- al mod. PF, la colonna non può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” e “20”;
- al mod. SP, la colonna non può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” e “17”;
- al mod. SC, la colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “20” e “85”.
2 e 3
“IVA (Periodici e acconto)” e “IVA (Saldo)”
Va indicato l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell’acconto IVA (col.
2) nonché del saldo IVA 2012 (col. 3).
Le colonne non possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “90” e “91” (mod. SC).
4 e 5
“IRPEF / IRES (Acconti)”
e “IRPEF / IRES (Saldo)”
Tali colonne sono previste solo nel mod. UNICO PF ed SC e vanno utilizzate per indicare l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti (col.
4) e del saldo IRPEF / IRES (col. 5) relativa al periodo d’imposta.
Le colonne non possono essere compilate con riferimento al credito contraddistinto dal codice “02”.
6
“Imposta sostitutiva”
Va indicato l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla Legge n. 342/2000.
Con riguardo:
- al mod. PF e SP, la colonna non può essere compilata con riferimento al credito contraddistinto dal codice “02”;
- al mod. SC, la colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “17” e “20”.
7
“IRAP”
Tale colonna è prevista solo nel mod. UNICO SC e va indicato l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’IRAP 2012.
La colonna può essere compilata con riferimento ai codici credito
“90” e “91”.
Rigo RU8 – Credito d’imposta riversato
Va indicato l’ammontare del credito (di cui a rigo RU6) versato a seguito di ravvedimento operoso effettuato nel 2012 ovvero fino alla data di presentazione della dichiarazione, al netto di interessi e sanzioni.
Con riferimento al mod. SC, il rigo non può essere compilato per i crediti contraddistinti dai codici
“85”, “90” e “91”.
Rigo RU9 – Credito d’imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)
Va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto vanno esposti nella Sezione VI-B.
Il rigo va compilato con riferimento ai seguenti crediti di imposta:
• per l’acquisto e la rottamazione di veicoli (codici da “41” a “45”, da “57” a “60” e da “69” a
“73”);
• a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale (codice
“68”);
• per la trasformazione delle attività per imposte anticipate – DTA (codice “80”). Nel rigo va esposto l’importo del credito ceduto nell’ambito del gruppo (art. 43-ter, DPR n. 602/73) entro la data di presentazione della dichiarazione (mod. SC);
• per il sisma del 20 e 29.5.2012 (mod. SC):
- a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili dei soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (codice credito “88”);
- per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti (codice
“89”);
- per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dai soggetti che hanno subito danni indiretti (codice “93”).
Rigo RU10 – Credito d’imposta trasferito
mod. UNICO SP Va indicato l’ammontare del credito d’imposta distribuito ai soci / associati. L’anno di maturazione del credito trasferito va esposto nella Sezione VI-B.
mod. UNICO SC
Va indicato l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza. In particolare, i soggetti:
che aderiscono alla tassazione di gruppo ex artt. da 117 a 142, TUIR, indicano, con riferimento al credito esposto a rigo RU1, la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare a quadro GN, Sezione V, o nel quadro GC, Sezione V;
che hanno optato per la tassazione per trasparenza ex art. 115, TUIR, in qualità di partecipata, indicano la quota imputata ai soci, da riportare a quadro TN, Sezione IV.
I c.d. “Trust trasparenti” e “Trust misti” indicano la quota imputata ai beneficiari, da riportare nel quadro PN, Sezione IV.
Tale rigo non è presente soltanto nel mod. UNICO PF.
Rigo RU11 – Credito d’imposta richiesto a rimborso
Va indicato l’ammontare del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti “01” - Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, “05” - Esercizio di servizio di taxi, “80” - Imposte anticipate DTA (mod. SC) e “90” - Nuove infrastrutture (mod. SC).
In merito al credito d’imposta “05”, va indicato l’importo dei buoni d’imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale.
Rigo RU12 – Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nel mod. UNICO 2014 risultante:
- per il mod. PF dalla seguente differenza: (RU2 + RU3 + RU5, col. 2 + RU8) - (RU6 + RU7 + RU9 + RU11);
- per il mod. SP e SC dalla seguente differenza: (RU2 + RU3 + RU5, col. 2 + RU8) - (RU6 + RU7 + RU9 + RU10 + RU11);
Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “04” - Investimenti delle imprese editrici, “38” - Recupero contributo SSN e “06” - Giovani calciatori (mod. SC).
Per le modalità e i termini di utilizzo di ciascun credito d’imposta residuo è opportuno considerare le relative istruzioni contenute nel mod. UNICO 2013.
SEZIONE II – CARO PETROLIO
Come sopra accennato la Sezione II va utilizzata per indicare il credito d’imposta di cui al DL n.
265/2000, a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio.
Tale credito può essere utilizzato in compensazione (codice tributo “6740”) ovvero richiesto a rimborso.
Va evidenziato che l’art. 61, comma 1, DL n. 1/2012, ha modificato il termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’apposita dichiarazione e ha ampliato il periodo di utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
In particolare:
- l’istanza va presentata, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare;
- il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto;
- l’eventuale eccedenza non compensata può essere richiesta a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione.
Ad esempio, nel caso di:
- credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2012, lo stesso può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2013 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza non compensata può essere richiesto entro il 30.6.2014;
- credito sorto con riferimento ai consumi del quarto trimestre 2012, lo stesso può essere utilizzato in compensazione fino al 31.12.2014 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza può essere richiesto entro il 30.6.2015.
A partire dal 2012 il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000 annui).
In merito ai consumi effettuati nel 2011 restano in vigore le precedenti disposizioni, ossia:
- presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane entro il mese di giugno 2012;
- utilizzo in compensazione entro il mese di dicembre 2012;
- presentazione dell’istanza di rimborso dell’eventuale eccedenza entro il 30.6.2013.
Rigo Col. Descrizione
RU22
“Credito d’imposta ricevuto (da riportare
nella sezione VI-A)”
2
Va indicato l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone e i beneficiari di “Trust trasparenti“ / “Trust misti”
devono indicare l’importo del credito ricevuto. Tale credito va riportato anche nella Sezione VI-A.
RU23
“Credito d’imposta spettante nel periodo”
1 Va indicato l’ammontare del credito concesso nel 2012, relativo ai consumi effettuati nel 2011.
2
Va indicato l’ammontare del credito concesso nel 2012 con riferimento ai consumi effettuati nei primi 3 trimestri del 2012.
RU24
“Credito utilizzato in compensazione D.Lgs.
241/97”
1 e 2 Va indicato l’ammontare del credito di cui a rigo RU23 della medesima colonna utilizzato in compensazione nel 2012.
RU25
“Credito d’imposta riversato”
1 e 2
Va indicato l’ammontare del credito di cui a rigo RU24 della medesima colonna versato, a seguito di ravvedimento effettuato nel 2012 ovvero fino alla data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
RU26
“Credito d’imposta trasferito”
1 e 2
• nel mod. SC, a col. 1, va indicato l’ammontare del credito trasferito alla consolidante in caso di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti, TUIR e a col. 2, l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust.
RU26
“Credito d’imposta trasferito”
1 e 2
In particolare, i soggetti:
- aderenti alla tassazione di gruppo (artt. da 117 a 142, TUIR) indicano nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare a quadro GN, Sezione V, ovvero a quadro GC, Sezione V;
- che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza (art. 115, TUIR) indicano a col. 2 la quota imputata ai soci, da riportare a quadro TN, Sezione IV;
- i c.d. Trust “trasparenti” e “misti” indicano a col. 2 la quota imputata ai beneficiari e indicata nel quadro PN, Sezione IV;
• nel mod. SP, a col. 2, va indicato l’ammontare del credito distribuito, in tutto o in parte, ai soci / associati. Tale importo non deve essere riportato nella Sezione VI-B.
RU27
“Credito d’imposta richiesto a rimborso”
1 Va indicato l’ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30.6.2013.
RU28
“Credito d’imposta residuo (da riportare
nella successiva dichiarazione)”
2
Va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante:
- per il mod. PF dalla seguente differenza: (RU22 + RU23 + RU25) – RU24
- per il mod. SP e SC dalla seguente differenza: (RU22 + RU23 + RU25) – (RU24 + RU26)
Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31.12.2013.
SEZIONE V – ALTRI CREDITI D’IMPOSTA (CODICE CREDITO “99”)
Come sopra accennato la Sezione è riservata all’indicazione degli eventuali importi residui relativi a crediti d’imposta che, non essendo più vigenti, vanno riportati in modo indistinto.
Si tratta, tra l’altro, dei crediti spettanti per:
- compensi in natura ex art. 6, Legge n. 488/99 (codice tributo “6606”);
- incremento della base occupazionale di cui al DL n. 357/94 (codice tributo “6716”);
- promozione dell’imprenditoria femminile ex art. 5, Legge n. 215/92 (codice tributo “6718”);
- acquisto e rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli ex art. 29, Legge n. 669/96 (codici tributo “6710” e “6712”);
- acquisto e rottamazione di macchine e attrezzature agricole ex art. 17, comma 34, Legge n.
449/97 (codice tributo “6711”);
- mancata metanizzazione della Sardegna ex art. 6, Legge n. 73/98 (codice tributo “6708”);
- PMI per le nuove assunzioni ex art. 4, Legge n. 449/97 (codice tributo “6700”);
- incentivi occupazionali ex art. 4, Legge n. 448/98 (codice tributo “6705”);
- cessione di attività regolarizzate ex art. 14, comma 6, Legge n. 289/2002 utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti IRPEF / IRES;
- credito a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 per le assunzioni di giovani sportivi ex art. 4, commi da 200 a 203, Legge n. 350/2003 (codici tributo “6777”e “6778” - mod. SC);
- PMI per investimenti innovativi ex artt. 5 e 6, Legge n. 317/91 (codice tributo “6713”);
- spese di ricerca ex art. 8, Legge n. 317/91 (codice tributo “6714”);
- settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali ex art. 11, Legge n.
449/97 (codici tributo “6703” e “3887”);
- acquisto di strumenti per la pesatura ex art. 1, Legge n. 77/97 (codice tributo “6717”);
- operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese ex art. 9, DL n. 35/2005 (codici tributo “6786”, “6792” e “6799”).
Il presente elenco, come specificato nelle istruzioni al quadro RU, non è esaustivo.
TABELLA CREDITI D’IMPOSTA CONTENUTI NEL QUADRO RU
Di seguito si riporta la tabella contenente i codici dei crediti d’imposta evidenziando in quale mod. UNICO (PF / SP / SC) possono essere utilizzati e la Sezione del quadro RU.
Codice
credito Credito d’imposta Sezione MOD. UNICO Codice
tributo PF SP SC
01 Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia
geotermica I X X X 6737
02 Esercenti sale cinematografiche I X X X 6604
03
Incentivi occupazionali (fino al 30 giugno 2002)
I X X X
6744, 6745 Incentivi occupazionali (1° luglio - 31 dicembre 2002) 6732, 6733 Incentivi occupazionali (rispetto alla misura al 7.7.2002, forma
automatica) 6751, 6758
Incentivi occupazionali (rispetto alla misura al 7.7.2002, con
assenso dell’agenzia) 6752, 6753,
6754 Incentivi occupazionali (con assenso delle entrate) 6755, 6756,
6757
04 A favore dell’editoria I X X X 6746, 6765
05 Servizio taxi I X X X 6715
06 Giovani calciatori I - - X 6767
07 Campagne pubblicitarie (*) VI-C X X x 6791
09 Investimenti in agricoltura I X X X 6743
VS Investimenti nelle aree svantaggiate I X X X 6734
TS I X X X 6742
S3 Investimenti ex art. 62, Legge n. 289/2002 – istanza 2003 VI-C X X X 6759, 6773 S4 Investimenti ex art. 62, Legge n. 289/2002 – istanza 2004 VI-C X X X 6760, 6774 S5 Investimenti ex art. 62, Legge n. 289/2002 – istanza 2005 VI-C X X X 6761, 6775 S6 Investimenti ex art. 62, Legge n. 289/2002 – istanza 2006 VI-C X X X 6762, 6776
10 Investimenti innovativi (*) VI-C X X X 6713
11 Spese di ricerca (*) VI-C X X X 6714
12 Commercio e turismo (*) VI-C X X X 6703, 3887
13 Strumenti per pesare (*) VI-C X X X 6717
17 Ricerca scientifica I X X X 6701
20 Veicoli elettrici, a metano o a gpl I X X X 6709
23 Caro petrolio II X X X 6740
24 Assunzione lavoratori detenuti I X X X 6741
28 Acquisto autoambulanze e mezzi antincendio I 6769 30 Soggetti in regime fiscale agevolato (nuove iniziative e attività
marginali) I X - - 6735, 6763,
6738, 6764
34 Software per farmacie I X X X 6779
36 Premio concentrazione ex art. 9, dl n. 35/2005 (**) VI-C X X X 6786, 6792, 6799
38 Recupero contributo ssn I X X X 6793
41
Rottamazione e acquisto veicoli
I X X X 6794
42 I X X X 6795
43 I X X X 6796
44 I X X X 6797
45 I X X X 6798
48 Promozione pubblicitaria imprese agricole I X X X 6825
49 Ricerca e sviluppo I X X X 6808
50 Agricoltura 2007 I X X X (**)
51 Imprese di autotrasporto merci I X X X 6810
53 Misure di sicurezza pmi I X X X 6804
54 Misure di sicurezza rivenditori generi di monopolio I X X X 6805
55 Incremento dell’occupazione I X X X 6807
57 Rottamazione autoveicoli 2008 I X X X 6800
58 Acquisto e rottamazione motocicli 2008 I X X X 6801 59 Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli 2008 I X X X 6802
60 Acquisto e rottamazione autocarri 2008 I X X X 6803
62 Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate IV X X X 6817 63 Tassa automobilistica autotrasportatori I X X X 6809
64 Imprese produzione cinematografica I X X X 6823
65 Imprese produzione esecutiva e post produzione I X X X 6824 66 Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche I X X X 6826
67 Imprese di distribuzione cinematografica I X X X 6827
68 Imprese di esercizio cinematografico I X X X 6828
69 Sostituzione autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo
2009 I X X X 6812
70 Sostituzione autoveicoli ed autocaravan 2009 I X X X 6813 71 Acquisto di autovetture a gas metano, idrogeno o ad
alimentazione elettrica 2009 I X X X 6814
72 Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009 I X X X 6815 73 Sostituzione motocicli e ciclomotori 2009 I X X X 6816 74 Tassa automobilistica autotrasportatori 2009 I X X X 6819
75 Mezzi pesanti autotrasportatori I X X X 6822
76 Finanziamento agevolato sisma Abruzzo / banche III - - X 6820, 6821
77 Tassa automobilistica autotrasportatori 2010 I X X X 6829
78 Indennità di mediazione I - - X (**)
79 Investimenti regione Sicilia I X X X 3897
80 Imposte anticipate (DTA) I - - X 6834
81 Ricerca scientifica I X X X 6835
82 Nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno I X X X 3885
83 Carta per editori 2011 I X X X 6837
84 Modernizzazione sistema distribuzione prodotti editoriali I - - X (**) 85 Incentivi sostituzione veicoli ex DL 83/2012 I - - X (**) 86 Nuove assunzioni personale altamente qualificato I - - X (**) 87 Incentivi ricostruzione / sisma maggio 2012 / imprese e lavoratori
autonomi I - - X (**)
88 Finanziamenti agevolati ricostruzione / sisma maggio 2012 /
Banche I - - X (**)
89 Finanziamento pagamento tributi / sisma maggio 2012 / Banche I - - X (**)
90 Nuove infrastrutture I - - X (**)
91 Offerta on line opere ingegno I - - X (**)
92 Borse di studio I - - X (**)
93 Finanziamento pagamento tributi / danni indiretti sisma maggio
2012 / Banche I - - X (**)
99 Altri crediti d’imposta V X X X (*)
(*) I crediti residui relativi a tali agevolazioni, non più operative, risultanti dal rigo RU113 della Sezione XXII del mod.
UNICO 2012 vanno riportati complessivamente a rigo RU401 della Sezione V.
(**) Nelle istruzioni per la compilazione del quadro RU non sono riportati i codici utilizzabili.
ESEMPLIFICAZIONI
Esempio 1 ll sig. Mario Veloce, titolare di un’impresa di autotrasporto merci, ha beneficiato nel 2012 del credito d’imposta per il recupero del contributo versato al SSN per un importo pari ad € 4.800, interamente utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’IVA.
Il quadro RU del mod. UNICO 2013 PF va così compilato:
4.800 4.800 Recupero contributo SSN 38
4.800 4.800
Esempio 2 Il sig. Luigi Lentini, esercente l’attività di taxi, per il 2012 ha maturato un credito d’imposta pari a € 1.275.
Nel corso del 2012 ha utilizzato il predetto credito nel mod. F24 per un importo complessivo di € 1.400 e pertanto ha provveduto a “riversare” il maggior importo utilizzato (€ 125) tramite il ravvedimento operoso.
Il quadro RU del mod. UNICO 2013 PF va così compilato:
Esempio 3 Alla Racconti spa, esercente attività editoriale, è stato riconosciuto da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 8.6.2012, un credito d’imposta pari a € 14.486 per le spese relative alla carta acquistata (€ 241.433) e utilizzata nel 2011.
Nel corso del 2012 ha utilizzato il predetto credito nel mod. F24 per un importo complessivo di € 12.560.
Il quadro RU del mod. UNICO 2013 SC va così compilato:
Esercizio di servizio taxi 05
1.275 1.400 125
1.275 1.275
14.486 14.486 Carta per editori 83
14.486 12.560 241.433
1.926