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IL QUADRO CM di Unico PF 2012 e il regime dei minimi

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IL QUADRO CM di Unico PF 2012 e il regime dei minimi

A cura di Carla De Luca

Nel mod. UNICO PF 2012 il quadro CM è utilizzabile dai soggetti (imprenditori / lavoratori autonomi) che hanno aderito al regime dei minimi.

Il presente contributo, dopo aver riepilogato la disciplina del regime dei contribuenti minimi, illustra i vari righi del quadro e riporta alcuni esempi di compilazione.

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Il nuovo regime dei minimi

Allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese, l’art. 27, DL n. 98/2011 (c.d.

“Manovra correttiva”), ha introdotto il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.

Di fatto si tratta di un “nuovo” regime dei minimi che pur prevedendo le stesse semplificazioni contabili del vigente regime richiede, ai fini dell’accesso, anche il rispetto di alcune delle condizioni necessarie per l’applicazione del regime delle

“nuove iniziative produttive”.

Condizioni per l’applicazione dei minimi

Il nuovo regime semplificato si applica a patto che vengano rispettate tutte le condizioni previste per i contribuenti minimi che consistono in:

Non potevano, inoltre, usufruire del regime dei minimi, in base all’art. 1, comma 99, Finanziaria 2008 i soggetti che pur in possesso dei citati requisiti di accesso:

• si avvalgono di regimi speciali IVA;

• sono non residenti;

• effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;

• sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.

conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;

non effettuare cessioni all’esportazione;

non sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

nel triennio precedente non effettuare acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.

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Ulteriori condizioni

I soggetti che possiedono i requisiti sopra esaminati, affinché possano accedere al nuovo regime forfetario, debbono verificare la sussistenza delle ulteriori condizioni contenute nel c. 2 del citato art. 27.

In particolare, il beneficio è riconosciuto a condizione che:

Durata e decorrenza del regime

I nuovi regimi introdotti dall’art. 27 della Manovra correttiva entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Contrariamente all'attuale regime, la cui durata era illimitata nel tempo, il nuovo disposto normativo ha previsto che il nuovo regime dei minimi si applica:

• per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata;

e per i quattro successivi.

l’attività d’impresa arte o professione sia nuova o iniziata successivamente al 31.12.2007;

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

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Tale limite non vale per i più giovani, i quali potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35° anno di età.

In altri termini, per quest'ultimi, il tempo di permanenza in detto regime potrebbe prorogarsi, oltrepassato il quinquennio, sino al periodo d'imposta in cui compiono il 35° anno di età.

Riepilogando il tutto in una tabella:

CARATTERISTIC

HE PRIMA DEL DL

98/2011 DOPO IL DL

98/2011

DURATA ILLIMITATA 5 ANNI O AL MAX

35° ANNO DI ETA’

IMPOSTA

SOSTITUTIVA 20% 5%

ESERCIZIO ALTRA ATTIVITA’

TRIENNIO PRECEDENTE

CONSENTITA NON CONSENTITA

MERA

PROSECUZIONE DI ATTIVITA’

PRECEDENTE

IRRILEVANTE NON CONSENTITA

PROSECUZIONE DI ATTIVITA’ SVOLTA

DA ALTRO SOGGETTO

IRRILEVANTE NON CONSENTITA

Il regime dei contribuenti minimi cessa, comunque, dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni indicate all’art. 1, comma 96, Legge 244/2007 oppure entro lo stesso anno se i ricavi/compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro annui.

Coloro i quali, pur in possesso delle caratteristiche qualitative e quantitative previste dalla Legge 244/ 2007, art. 1, commi 96 e 99, non rispetteranno i nuovi requisiti previsti dalla Manovra correttiva, rientreranno, a decorrere dal prossimo 1º gennaio 2012, in quello che possiamo considerare un regime

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degli “ex-minimi”. Questo ulteriore regime manterrà solo alcune delle agevolazioni del vecchio regime introdotto dalla Legge 244/2007.

Si riassumono di seguito gli aspetti fondamentali, in attesa di chiarimenti e conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate:

IMPOSTE MINIMI EX-MINIMI

IRPEF E ADDIZIONALI

NO SI

IVA NO SI in Unico

IRAP NO NO

IMPOSTA

SOSTITUTIVA SI NO

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

SI SI

STUDI DI SETTORE NO SI

Verifiche da fare al 1° gennaio 2012

Alla luce delle novità portate dalla Manovra Estiva 2011 tutti i contribuenti che ora applicano il regime dei minimi (o che volevano accedervi l’anno prossimo) al 1°

gennaio 2012 dovranno verificare di possedere gli ulteriori nuovi requisiti per poter continuare ad operare con le stesse agevolazioni utilizzate fino al 31.12.2011 (con l’aggiunta della tassazione ridotta al 5%).

I nuovi parametri, secondo il Governo, escluderanno dalla sostitutiva il 96% degli

“attuali minimi”.

Vediamo alcuni casi di abbandono del regime agevolato:

Caso 1 - Minimo già in attività al 31.12.2007

Il primo caso molto frequente può essere dato dal contribuente minimo che ha iniziato l’attività prima del 1.1.2008.

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Questa ipotesi, molto diffusa è quella in cui nel 2012 il regime dei minimi dovrà essere necessariamente abbandonato per carenza del requisito dell'inizio di nuova attività richiesto dall'art. 27, D.L. 98/2011, c. 2, lett. b).

Per questi soggetti, le alternative possibili sono due:

l’accesso al nuovo regime semplificato degli ex minimi (regime naturale nel caso si continuino a rispettare le condizioni previste dalla Finanziaria 2008);

regime ordinario se le condizioni non sono rispettate.

Caso 2 - Esercizio dell’attività nel triennio precedente

Un’ulteriore situazione di fuoriuscita è data dal contribuente minimo che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2007, ma nel triennio precedente l'inizio della stessa aveva esercitato un'attività artistica, professionale o d'impresa. In tale ipotesi, l’accesso al regime dei minimi dal 1.1.2012 sarà precluso.

Si considera preclusiva qualsiasi attività svolta nel triennio precedente dal contribuente. In tal senso, impedirebbe l'accesso al regime a imposta sostitutiva del 5%, anche lo svolgimento di un'attività del tutto diversa da quella esercitata attualmente dal contribuente.

Per questi soggetti, le alternative possibili sono due:

l’accesso al nuovo regime semplificato degli ex minimi (regime naturale nel caso si continuino a rispettare le condizioni previste dalla Finanziaria 2008);

regime ordinario se le condizioni non sono rispettate.

Caso 3 - Socio nel triennio precedente

Altra situazione che non consente di accedere al regime dei minimi è lo svolgimento nel triennio precedente di attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma associata o familiare.

Si ritiene che sia sempre condizione ostativa la partecipazione in società trasparenti (snc, sas, etc), mentre al contrario possa ritenersi ininfluente la partecipazione in società di capitali.

Per questi soggetti, le alternative possibili sono due:

l’accesso al nuovo regime semplificato degli ex minimi (regime naturale nel caso si continuino a rispettare le condizioni previste dalla Finanziaria 2008);

regime ordinario se le condizioni non sono rispettate.

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Caso 4 -Ex dipendente

Se l'attività intrapresa in regime dei minimi costituisce la prosecuzione di un'attività svolta in precedenza in qualità di dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo, a progetto, o simili, non è possibile accedere al nuovo regime dei minimi, a meno che il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato per cause non imputabili al lavoratore.

La C.M. 26 gennaio 2001, n. 8/E la circolare n. 1/E del 3 gennaio 2011, in relazione al regime delle “nuove iniziative produttive” aveva puntualizzato che, in merito alla

“mera prosecuzione”, la stessa si realizza quando l’attività presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale continuando ad essere svolta nello stesso luogo con l'impiego degli stessi beni preesistenti nell'attività precedente e nei confronti degli medesimi clienti.

Per questi soggetti le alternative possibili sono due:

l’accesso al nuovo regime semplificato degli ex minimi (regime naturale nel caso si rispettino le condizioni previste dalla Finanziaria 2008);

regime ordinario se le condizioni non sono rispettate.

Caso 5 -Ex praticante

Situazione completamente diversa è quella dell’ex praticante. Alla luce del nuovo vincolo imposto dal legislatore (è vietato l’accesso qualora l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo) poteva essere molto penalizzante per gli aspiranti professionisti non poter accedere al nuovo regime.

Tale divieto, però, non sussiste per i praticanti per espressa disposizione legislativa.

Questi soggetti (a condizione che rispettino anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge) possono accedere al nuovo regime dei minimi.

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La compilazione del quadro CM Il Quadro CM è costituito da tre sezioni:

1. una dedicata alla determinazione del reddito imponibile del soggetto minimo;

2. l'altra dedicata, invece, alla determinazione dell'importo dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta;

3. chiude il quadro una terza sezione dedicata alle perdite d'impresa e/o di lavoro autonomo non compensate che possono essere riportate ai periodi d'imposta successivi.

La prima sezione:

Rigo CM 1 – Codice attività

Va indicato il codice dell’attività svolta dal contribuente minimo; il codice è facilmente rinvenibile nella tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

I soggetti che esercitano attività d’impresa devono barrare la casella “impresa”, mentre i professionisti e gli artisti barrano la casella “autonomo”:

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Rigo CM2 - Totale componenti positivi

Il contribuente minimo indica tutti i componenti positivi rilevanti, ovvero l’importo dei ricavi (lett. a) e b) del c.1, dell’art. 85 del Tuir, formato da:

corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;

corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per esser impiegati nella produzione;

l’importo lordo globale dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, scaturenti dall’attività professionale o artistica, percepiti nel corso del 2011, inclusi quelli derivanti da attività svolte all’estero.

NOTA BENE

I sopra menzionati compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. La maggiorazione del 4%, addebitata ai committenti in via definitiva, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 212, della Legge numero 662 del 1996, non va trattata come un contributo previdenziale, e, quindi, rappresenta parte integrante dei compensi da indicare nel rigo CM2.

l’importo delle sopravvenienze attive conseguite;

l’ammontare delle plusvalenze attive realizzate;

plusvalenze patrimoniali ex art. 86 del Tuir, relative ai beni riguardanti l’impresa, diversi da quelli la cui cessione produce l’emersione di ricavi;

l’importo delle plusvalenze patrimoniali calcolate secondo quanto dettato dall’art. 54, cc. 1-bis e 1-ter, del Tuir, relative ai beni strumentali inclusi gli immobili acquistati nel 2007 e nel 2008, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei

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beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione;

l’importo degli altri componenti positivi percepiti nel periodo d’imposta, che concorrono a determinare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Principio di cassa: la plusvalenza realizzata per la vendita di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei minimi = integrale corrispettivo di cessione. La plusvalenza parteciperà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è incassato il corrispettivo.

Nell’ipotesi in cui vengano ceduti beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale vige il regime dei contribuenti minimi, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza viene calcolata, secondo quanto disposto dagli articoli 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato è il costo non ammortizzato. Per costo non ammortizzato si intende il valore che risulta alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo fosse oggetto di rateizzazione, la rata incassata concorre alla determinazione del reddito del periodo d’imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato calcolata in misura pari al rapporto tra la somma percepita nel periodo d’imposta ed il corrispettivo complessivo (articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del 2 Gennaio 2008).

Colonna 1 - Tremonti ter

Nella colonna 1, va indicato l’ammontare del recupero dell’incentivo fiscale derivante dalla revoca dell’agevolazione c.d. “Tremonti-ter”.

In merito si rammenta che il citato incentivo fiscale è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono:

ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto (gli investimenti avvenuti nel 2009 non potevano essere ceduti prima del 31.12.2010, mentre per i beni acquistati nel 2010, la decadenza valeva fino al 31.12.2011);

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ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (nessun limite temporale alla revoca).

Rigo CM 3 – Rimanenze finali

Nel rigo in esame vanno indicate le rimanenze di beni esistenti alla fine dell’anno precedente a quello di adesione al regime dei minimi. La compilazione del rigo dipende dall’anno di applicazione del regime in esame e pertanto:

a) se il 2011 è il primo anno di applicazione del regime dei minimi, le rimanenze finali al 31.12.2010 costituiscono un componente negativo con eventuale riporto dell’eccedenza. Il relativo ammontare infatti:

• va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi indicati a rigo CM2;

• l’eventuale eccedenza, rispetto ai componenti positivi, va indicato a rigo CM20;

b) se il 2011 è il secondo anno di applicazione del regime dei minimi, va riportato l’importo dell’eccedenza 2010 indicata a rigo CM20 del mod. UNICO 2010 PF.

Al rigo CM4 va riportata la differenza tra gli importi di rigo CM2 e rigo CM3. Se il risultato è negativo deve essere indicato “0”.

Il successivo rigo CM5 è destinato al totale dei componenti negativi, ossia va riportato l’importo complessivo degli acquisti (costi e spese) pagati nel 2011 (IVA compresa).

Al riguardo, è opportuno ricordare che, nel regime dei minimi, il costo dei beni strumentali è integralmente deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e, quindi, non devono essere quantificate le quote fiscalmente deducibili a titolo di ammortamento.

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Inoltre, non trovano applicazione tutte quelle disposizioni che prevedono una specifica disciplina ai fini della determinazione del reddito, con alcuni rilevanti effetti:

Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, motocicli e telefonia pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%, indipendentemente dalle specifiche disposizioni del Tuir.

Relativamente ad altre spese, quali:

• gli omaggi di valore unitario inferiore a 50 Euro;

• spese di vitto e alloggio.

le spese di manutenzione e riparazione non sono soggette alla disciplina dell’art. 102, comma 6, del Tuir e sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento;

è possibile dedurre i canoni di leasing corrisposti nei periodi di imposta in cui il contribuente è assoggettato al regime dei minimi, a prescindere dalla durata del contratto;

i canoni di leasing rilevano nella misura del 50% del relativo corrispettivo nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario;

la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli autotrasportatori (art. 66, comma 5, TUIR) non trova applicazione;

le spese a deducibilità limitata (autovetture, telefonini) rilevano in ogni caso nella misura del 50% del relativo corrispettivo, quali beni ad uso promiscuo.

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Le stesse potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato sempre che vi sia una stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

Nel rigo CM6 andrà indicato poi il reddito lordo, ottenuto facendo la differenza tra i righi CM4 e CM5.

Se il risultato di tale operazione è negativo (cioè nel 2011 si è realizzata una perdita) l’importo va preceduto dal segno meno.

Inoltre in caso di risultato negativo, l’importo di rigo CM6 deve essere indicato nel:

rigo CM22, colonna 3, se riportabile nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto;

rigo CM23, colonna 1, se riportabile senza limiti di tempo (in quanto perdita realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione in caso di nuova attività produttiva).

Una delle particolarità del regime dei minimi è costituita dalla deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d'imposta.

L'importo totale dei contributi previdenziali pagati deve essere indicato nella colonna 1 del rigo CM7, mentre nella colonna 2 del medesimo rigo si provvederà a indicare l'importo dei contributi che trova capienza nel reddito indicato al rigo CM6.

L'eventuale eccedenza di contributi previdenziali pagati dal soggetto minimo rispetto al reddito conseguito dovrà essere indicata, invece, nel rigo CM21 e potrà

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eventualmente essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente, secondo gli ordinari criteri, attraverso la compilazione del quadro RP del modello Unico 2012 PF.

Una volta dedotti i contributi previdenziali, si otterrà così il reddito netto, da indicare al rigo CM8 (rigo CM8= CM6-CM7, colonna 2).

A rigo CM9 vanno riportate, fino a concorrenza dell’importo indicato a rigo CM8

“Reddito netto”, le eventuali perdite pregresse. Va evidenziato che quest’anno il rigo in esame si compone di 2 colonne nelle quali vanno riportate:

a colonna 1, “(di cui perdite da quadro RS)”, le perdite indicate nel mod.

UNICO 2011:

o a rigo RS12 o RS13 se relative all’attività d’impresa;

o a rigo RS10 o RS11 se relative all’attività di lavoro autonomo;

a colonna 2, oltre all’importo indicato a colonna 1, le perdite indicate nel mod. UNICO 2011, a rigo CM22 o CM23 realizzate in vigenza del regime dei minimi.

La seconda sezione:

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Al reddito conseguito dal soggetto minimo al netto delle eventuali perdite pregresse, indicato nel rigo CM10 si dovrà applicare l'imposta sostitutiva del 20% nel 2011 e del 5% dal 2012.

Dall'ammontare dell’imposta sostitutiva del 20%, il soggetto minimo potrà scomputare eventuali crediti d'imposta da indicare nelle colonne del rigo CM12 (riacquisto prima casa, redditi prodotti all'estero, fondi comuni, altri crediti d'imposta). Per la trattazione dei predetti crediti si rimanda al capitolo sui crediti d’imposta (quadro CR).

Nel rigo CM13 va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2011.

Il rigo CM14 va compilato per indicare il valore derivante dalla differenza tra l’imposta sostitutiva (20%) e il totale dei crediti d’imposta spettanti e le ritenute d’acconto subite:

rigo CM14 = CM11 – CM12, col. 8 – CM13

Nel rigo CM15 va indicato l’importo relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Nel rigo CM16 va indicato la parte di eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione già riportata nel precedente rigo CM15, utilizzata in compensazione con Mod. F24 (codice tributo 1800).

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Al rigo CM17 deve essere indicato in:

colonna 1, l’importo degli acconti dovuti ma non versati (sospesi) a seguito di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;

colonna 2, la somma degli acconti versati, tale dato è ricavabile dal Mod. F24, codici tributo 1798 e 1799 anno 2010.

I righi CM18 e CM19 vanno compilati per indicare l’imposta sostitutiva a debito o a credito derivante dalla seguente differenza:

CM14 – CM15 +CM16– CM17, col. 3 Se il risultato è:

positivo, va indicato a rigo CM18 (imposta a debito);

negativo, va indicato a rigo CM19 (imposta a credito).

Vanno infine indicati al rigo:

CM20 la parte di rimanenze finali che non hanno potuto essere dedotte nella presente dichiarazione data dalla differenza tra valori indicati nei righi CM3 e CM2, solo se positiva;

CM21 l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali che non hanno trovato capienza nell’importo di rigo CM6 così determinata:

rigo CM21 = CM7, col. 1 – CM7, col. 2.

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La terza sezione:

A rigo CM22 devono essere riportate le perdite, conseguite in regime dei minimi, non compensate (eccedenze) secondo l’anno di formazione ovvero a:

colonna 1, l’eccedenza relativa all’anno 2009;

colonna 2, l’eccedenza relativa all’anno 2010;

colonna 3, l’eccedenza relativa all’anno 2011.

Nel successivo rigo CM 23, colonna 2, vanno indicate le perdite non compensate nell’anno 2011 riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, Tuir, compreso l’importo indicato a colonna 1, relativo alle perdite maturate nel 2011 non compensate.

Esempio

Il sig. Mutti, titolare di un negozio di generi alimentari dal 2010 ha aderito al regime dei minimi e presenta per il 2011 la seguente situazione:

ricavi incassati € 29.000

acquisto merci € 13.300 (IVA compresa)

materiale di consumo € 500 (IVA compresa)

spese furgone (carburante,

assicurazione, ecc.) € 1.500 (IVA compresa) spese telefono cellulare € 1.000 (IVA compresa) altre spese deducibili (energia

elettrica, consulenza

professionale, diritto CCIAA, quota associativa, ecc.)

€ 4.200 (IVA compresa)

Nel 2011 ha versato € 3.500 a titolo di contributi previdenziali.

Nel 2010 è stata rilevata una perdita di € 3.000 indicata a rigo CM23 del mod.

UNICO 2011 PF.

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Esempio

La sig.ra Mara Mash parrucchiera dal 2009 ha aderito al regime dei minimi e presenta per il 2011 la seguente situazione:

ricavi incassati € 15.000

spese per utenze (energia

elettrica e riscaldamento) € 4.000 (IVA compresa) spese autovettura (carburante,

assicurazione, ecc.) € 2.000 (IVA compresa) spese telefono cellulare € 800 (IVA compresa) altre spese deducibili (materiale

di consumo, consulenza professionale, diritto CCIAA, quota associativa, ecc.)

€ 2.000 (IVA compresa)

acquisto bene strumentale € 10.00

0 (IVA compresa) Nel 2011 ha versato:

- € 2.800 a titolo di contributi previdenziali;

- € 2.000 a titolo di acconto 2011 dell’imposta sostitutiva.

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Il credito dell’imposta sostitutiva va altresì riportato a rigo RX14.

10 maggio 2012 Carla De Luca

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