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Quel che rimane dell’indennità di mobilità

di Marta Bregolato

Pubblicato il 29 maggio 2013

la Riforma Fornero ha riformato in modo radicale il mondo degli ammortizzatori sociali: vediamo come continuerà ad essere erogata la vecchia indennità di mobilità in attesa che la riforma entri a regime

La mobilità rientra tra le tutele poste in essere dal datore di lavoro, in difficoltà, comunemente chiamati “ammortizzatori sociali” a favore di determinate categorie di lavoratori.

Gli ammortizzatori sociali vengono adottati quindi quando un’impresa, trovandosi in una situazione di crisi può attuare alcuni piani che tendono a salvaguardare la forza lavoro, o laddove questo non sia possibile, almeno sostenere per un certo periodo quei lavoratori che purtroppo, a causa dello stallo irreversibile del settore in cui operano, siano state allontanate dal proprio posto di lavoro.

Le tutele offerte dal nostro “sistema lavoro” possono assumere varie connotazioni a seconda del livello di crisi che l’azienda attraversa.

Quindi, potremmo individuare:

La Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria (C.I.G.O) se la situazione di crisi aziendale è congiunturale;

La Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) se la situazione di crisi aziendale è strutturale ovvero non destinata ad una soluzione se non attraverso azioni straordinarie quali per esempio la riduzione dei costi;

La Mobilità quando purtroppo lo stato di crisi aziendale è strutturale ed irreversibile.

I primi due casi prevedono la conservazione del posto di lavoro; il dipendente rileva ancora quale occupato e percepisce dall’Inps, in luogo del datore di lavoro, un sostegno al reddito in

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assenza o in riduzione della prestazione lavorativa.

Nel terzo caso invece, quello della mobilità, il lavoratore non fa più parte della forza lavoro dell’impresa in crisi ed è quindi annoverato tra la categoria di disoccupati.

L’indennità di mobilità trova applicazione solo a favore dei dipendenti a tempo indeterminato di imprese:

Industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;

1.

Commerciali che hanno impiegato mediamente oltre 50 dipendenti negli ultimi 6 mesi.

2.

Ulteriore condizione è che si tratti di un licenziamento definito “collettivo”, ovvero che l’azienda abbia posto in essere almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più sedi o stabilimenti collocati nella stessa provincia.

Ai fini dell’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità l’azienda deve attenersi ai criteri indicati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, oppure lì dove questi contratti siano assenti, ai seguenti criteri in concorso tra loro:

Carichi di famiglia;

1.

Anzianità;

2.

Esigenze tecnico produttive ed organizzative dell’azienda 3.

L’indennità di mobilità è cofinanziata dall’impresa in quanto per ogni lavoratore posto in mobilità le imprese devono versare all’Inps un contributo pari allo 0,30% delle retribuzioni lorde corrisposte.

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L’indennità di mobilità compete ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dalla loro azienda a seguito di:

Esaurimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria;

Licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;

Licenziamento per cessazione di attività da parte dell’azienda.

La norma istitutiva dell’indennità di mobilità è la legge 23 luglio 1991 n. 223 la quale individuava, tra l’altro i requisiti oggettivi e soggettivi che i lavoratori debbono possedere per poter beneficiare di tale prestazione, nonché le procedure da attivare a cura dell’azienda nelle fasi precedenti al licenziamento del proprio personale dipendente.

L’indennità di mobilità è una prestazione che tende quindi a garantire da un lato al lavoratore un’indennità sostitutiva alla retribuzione e dall’altro a favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro. Infatti sono previsti alcuni sgravi contributivi e fiscali in favore delle aziende che dovendo assumere personale attingano alle così dette liste di mobilità.

La Legge prevede anche un diritto di prelazione (di 6 mesi) riconosciuto allo stesso datore di lavoro che ha attuato il licenziamento per riassumere il personale dipendente qualora, nel suddetto termine, superata la crisi, si trovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori.

Così come era strutturata l’indennità di mobilità prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero e fino al suo totale assorbimento, le fattispecie di indennità di mobilità, possono essere così riassunte:

Mobilità ordinaria

La durata dell’indennità di mobilità è determinata in base all’età fatta valere dai lavoratori all’atto del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza, e, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 223/1991, spetta per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per coloro che hanno da 40 a 50 anni, e a 36 mesi per coloro che hanno più di 50 anni.

L’indennità spetta, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2 dell’articolo 7, per 24 mesi, per 36 mesi e per 48 mesi, in relazione all’età dei lavoratori che siano licenziati da aziende

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ubicate nelle aree del mezzogiorno d’Italia, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Mobilità lunga

E’ prevista la possibilità di una indennità per un periodo superiore detta appunto “indennità lunga” che consenta di accompagnare il lavoratore fino alla data di maturazione del diritto di pensionamento.

Anche per la mobilità lunga resta fermo il principio stabilito dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991, in base al quale l’indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell’età pensionabile, età che per tutti i tipi di mobilità lunga resta fissa a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.

Mobilità anticipata

Tale fattispecie ha lo scopo di aiutare il lavoratore in mobilità ad avviare un’attività autonoma o imprenditoriale.

Spetta ai lavoratori posti in mobilità ordinaria, che successivamente decidono di:

iniziare un’attività autonoma per la quale sia necessaria l’iscrizione alla CCIAA o agli appositi albi o elenchi professionali;

iniziare un’attività autonoma assoggettata a ritenuta d’acconto per la quale non è prevista l’iscrizione negli appositi albi professionali e/o elenchi di categoria compresa l’attività imprenditoriale in cui non si concorre in maniera prevalente col proprio lavoro

sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma iniziata durante il periodo di lavoro dipendente.

La Circolare dell’Inps n. 174 del 28.11.2002 chiarisce che le domande per l’indennità devono pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, in analogia con il termine previsto dall’art. 129 del R.D.L.

04.10.1935 n. 1827 per la prestazione delle domande di disoccupazione.

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Quando non sia possibile ricorrere né alla CIG né alla Mobilità, poiché la normativa vigente non lo consente, l’ordinamento prevede, in casi di comprovata difficoltà occupazionale, di poter accedere comunque ai benefici di CIG e Mobilità, derogando eccezionalmente alla normativa vigente.

In questi casi si parla di Ammortizzatori sociali in deroga. Il ricorso a questa possibilità è condizionato dalle risorse messe a disposizione di anno in anno dalla Legge Finanziaria.

La Riforma Fornero, Legge n. 92 del 13.07.2012, ha previsto l’introduzione di un sistema di tutela generalizzato in occasione di eventi che producono l’involontaria disoccupazione affidando tale sostegno economico all’Aspi (Assicurazione Sociale Per l’Impiego) e alla Mini Aspi;

ciò comporterà una rimodulazione dell’indennità di mobilità per il triennio transitorio 2013 – 2016 con conseguente graduale riduzione della sua durata fino al suo completo riassorbimento nell’ambito di Aspi che entrerà in vigore dal 01.01.2017 e che andrà a sostituire, a regime:

L’indennità di mobilità ordinaria;

L’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti;

L’indennità di disoccupazione speciale edile.

L’Inps con propria Circolare n. 2 del 07.01.2013 ha comunque previsto la possibilità che questo periodo transitorio possa essere oggetto di eventuale revisione in virtù di quanto previsto dall’art. 2 comma 46 bis della Riforma Fornero che prevede una ricognizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente alle Organizzazioni Sindacali più rappresentative da farsi entro il 31.10.2014 al fine di valutare l’effettiva situazione economica ed occupazionale e se necessario di proporre eventuali conseguenti iniziative.

La stessa Circolare fornisce inoltre istruzioni in merito all’operatività degli ammortizzatori sociali durante il periodo transitorio (2013 – 2016) e detta chiarimenti circa la durata delle prestazioni, i possibili beneficiari, i requisiti e le ipotesi di decadenza.

Ancora, l’Inps con propria Circolare n. 14 del 30.01.2013 ha stabilito tra l’altro, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31.12.2012.

Gli scaglioni previsti sono i seguenti:

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Retribuzione mensile inferiore o uguale a € 2.075,21: l’indennità di mobilità non può superare € 959,22

Retribuzione mensile superiore a € 2.075,28: l’indennità è di € 1.152,90.

La Riforma interviene anche in materia di procedura e modalità della dichiarazione di mobilità cercando di armonizzare le precedenti disposizioni con quelle che, per effetto della Riforma, prevedono, a regime, la soppressione dell’istituto della mobilità.

Vediamo quindi nel dettaglio le novità introdotte dalla Riforma:

L’impresa ammessa alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al verificarsi dell’impossibilità a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi nonché di ricorrere a misure alternative, può attuare la procedura ai fini del licenziamento collettivo e non del collocamento in mobilità;

L’impresa nella comunicazione alle Rsa (Rappresentanze Sindacali Aziendali) deve fare riferimento alla dichiarazione di licenziamento collettivo e non più alla dichiarazione di mobilità o al programma di mobilità;

La riduzione del termine della procedura, qualora i lavoratori interessati siano meno di 10, dovrà essere riferita al licenziamento collettivo e non più alla mobilità;

Esperita una procedura o raggiunto un accordo sindacale l’impresa può procedere al licenziamento dei lavoratori in eccedenza, con l’obbligo di comunicare l’elenco del personale licenziato (e non l’elenco di quelli posti in mobilità);

Nel caso in cui l’azienda proceda al licenziamento di un numero minore di lavoratori di quello indicato nella comunicazione preventiva, potrà recuperare le somme versate.

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociale, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, può disporre, sulla base di specifici accordi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziari a tal fine destinate nell’ambito del fondo sociale per occupazione e

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formazione, come incrementato dalla stessa riforma del mercato del lavoro.

E’ prevista, inoltre la possibilità di proroga, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi della Legge n.

183/2011(Legge finanziaria per il 2012), mediante la stessa procedura (ossia sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’economia).

In ogni caso la misura dei trattamenti è ridotta:

del 10% nel caso di prima proroga

del 30% nel caso di seconda proroga

del 40% nel caso di proroghe successive

Infine, è stata disposta l’applicazione, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del D.L. n.

86/1988 e di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge n. 223/1991, anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga.

In particolare:

ha previsto la subordinazione dell’ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria al conseguimento di una anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento;

ha riconosciuto, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento collettivo da parte delle imprese, diverse da quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina della C.I.G.S. il diritto al lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni) con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, a percepire l’indennità di mobilità

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L’Inps nell’ambito delle proprie Circolari precisa che relativamente al periodo transitorio nulla viene modificato con riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31.12.2014.

Ancora viene precisato che durante il periodo transitorio 2013 – 2016, per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.

La Riforma Fornero stabilisce dal 01.01.2017 l’abrogazione degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente:

* la lista di mobilità;

* l’indennità di mobilità;

* il collocamento dei lavoratori in mobilità;

* la cancellazione dalle liste di mobilità.

Pertanto i lavoratori licenziati in data 31.12.2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria in quanto, come specificato, l’iscrizione nelle liste e la relativa indennità decorrono dal giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori pertanto beneficeranno, ricorrendone i requisiti, all’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi, anche se provenienti da procedure di licenziamento collettivo.

Vediamo ora nel dettaglio la rimodulazione prevista nel periodo transitorio:

lavoratori collocati in mobilità nel 2013:

la mobilità sarà corrisposta per un periodo massimo di:

12 mesi per i lavoratori che non abbiamo compiuto i 40 anni (i mesi diventano 24 per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

24 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 40 anni (i mesi diventano 36 per i

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lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

36 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 50 anni (i mesi diventano 48 per i lavoratori nelle aree del Mezzogiorno)

lavoratori collocati in mobilità nel 2014:

la mobilità sarà corrisposta per un periodo massimo di:

12 mesi per i lavoratori che non abbiamo compiuto i 40 anni (i mesi diventano 18 per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

24 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 40 anni (i mesi diventano 30 per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

30 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 50 anni (i mesi diventano 42 per i lavoratori nelle aree del Mezzogiorno)

lavoratori collocati in mobilità nel 2015:

la mobilità sarà corrisposta per un periodo massimo di:

12 mesi per i lavoratori che non abbiamo compiuto i 40 anni (uguale periodo per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

18 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 40 anni (i mesi diventano 24 per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

24 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 50 anni (i mesi diventano 36 per i lavoratori nelle aree del Mezzogiorno)

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lavoratori collocati in mobilità nel 2016:

la mobilità sarà corrisposta per un periodo massimo di:

12 mesi per i lavoratori che non abbiamo compiuto i 40 anni (uguale periodo per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

12 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 40 anni (i mesi diventano 18 per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno)

18 mesi per i lavoratori che abbiamo compiuto i 50 anni (i mesi diventano 24 per i lavoratori nelle aree del Mezzogiorno)

In via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno, il lavoratore avente diritto all’ASPI può richiedere la liquidazione dell’intero trattamento non ancora percepito per intraprendere una attività di lavoro autonomo ovvero per avviare una impresa o micro impresa ovvero per associarsi in cooperativa. I limiti, le condizioni e le modalità saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia.

Mobilità “in deroga” anni 2013-2016

La legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/12 prevede ancora la possibilità, così come previsto dalle varie leggi finanziarie succedutesi negli anni e da ultimo l’art. 33, comma 21 della legge 183/11, che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, nei limiti delle risorse destinate, a tal fine, nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, possa concedere “in deroga” alla vigente normativa trattamenti di mobilità per periodi non superiori a 12 mesi, sulla base di specifici accordi governativi.

Requisiti

Sono ammessi al trattamento di mobilità “in deroga” quei lavoratori che, alla data della richiesta del trattamento, abbiano conseguito, alle dipendenze dell’azienda, una anzianità aziendale di almeno12 mesi di cui 6 di lavoro effettivo.

Proroghe

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La legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/12 prevede, inoltre, che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, nei limiti delle stesse risorse finanziarie, possa, con decreto, prorogare, “in deroga” alla vigente normativa, i trattamenti di mobilità, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi.

Nei casi di proroghe “in deroga”, la misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40% in caso di proroghe successive.

L’indennità di mobilità, in caso di proroghe successive alla seconda, può essere erogata solo in caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Decadenze

Il lavoratore decade dal diritto alla fruizione dell’indennità di mobilità in deroga, fatti salvi i diritti già maturati, nei seguenti casi:

rifiuta di partecipare o non partecipa regolarmente, senza giustificato motivo, a una iniziativa di politica attiva proposta dai servizi competenti che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

non accetta una offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

29 maggio 2013 Marta Bregolato

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