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REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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Academic year: 2022

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C C O O M M U U N N E E D D I I C C O O L L L L A A Z Z Z Z O O N N E E

Pr P ro ov vi in nc c ia i a d d i i Pe P er ru ug g ia i a

REGOLAMENTO

SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione C.C. n.34 del 28.09.2017

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INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto del regolamento e principi generali dell’attività amministrativa Art 2 - Definizioni

Art 3 - Conclusione del procedimento Art 4 - Motivazione del provvedimento

Art 5 - Procedimento amministrativo telematico

TITOLO II – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO

Art 6 - Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento Art 7 - Compiti del responsabile del procedimento

Art 8 – Conflitto di interessi

TITOLO III – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art 9 - Comunicazione di avvio del procedimento

Art 10 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento Art 11 - Intervento nel procedimento. Diritti dei partecipanti al procedimento Art 12 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Art 13 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

Art 14 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

Art 15 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

TITOLO IV – SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Art 16 - Conferenza di servizi

Art 17 - Disciplina dei lavori della conferenza di servizi Art 18 - Accordi fra le pubbliche amministrazioni Art 19 - Attività consultiva – Valutazioni tecniche

Art 20 – Silenzio assenso tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici Art 21 – Autocertificazione. Acquisizione documenti d’ufficio. Controlli

Art 22 – Segnalazione certificata di inizio attività Art 23 - Silenzio assenso

Art 24 - Disposizioni sanzionatorie

TITOLO V – EFFICACIA ED INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO REVOCA E RECESSO

Art 25 - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati Art 26 - Esecutorietà

Art 27 - Efficacia ed esecutività del provvedimento Art 28 - Revoca del provvedimento

Art 29 - Recesso dai contratti Art 30 - Nullità del provvedimento Art 31 - Annullabilità del provvedimento Art 32- Annullamento d'ufficio

TITOLO VI – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art 33 - Accesso ai documenti amministrativi

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI Art 34 - Atti di notorietà

Art 35 - Modulistica

Art 36 - Tutela dei dati personali Art 37 - Rinvio dinamico

Art 38 - Entrata in vigore – Abrogazioni - Pubblicità

ALLEGATO A – Schema di scheda procedimenti amministrativi

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TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali dell’attività amministrativa

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., disciplina il procedimento amministrativo secondo le modalità determinate dalla legge, dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti nonché dai principi dell’ordinamento comunitario. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Comune di Collazzone, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d’ufficio.

2. La legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. rappresenta il quadro di riferimento generale dei principi in tema di procedimento amministrativo al quale il presente regolamento si ispira e si conforma.

3. Il Comune di Collazzone s’impegna a garantire, nell’esercizio dell’attività amministrativa, adeguati livelli di pubblicità trasparenza, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell’economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

4. Fermo restando quando previsto dal presente Regolamento e salvo che la legge disponga diversamente, in tutti i casi per i quali non e’ necessario adottare atti di natura autoritativa, l’Amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato. Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "procedimento amministrativo", la sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi finalizzati all’emanazione di un provvedimento, manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione per il perseguimento di pubblici interessi;

b) per "istruttoria", la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione delle decisioni;

c) per "provvedimento finale", l'atto conclusivo del procedimento amministrativo, esplicitante la decisione dell'Amministrazione;

d) per "conferenza di servizi", la sede di confronto nell'ambito della quale l'Amministrazione acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, da parte di altri uffici, servizi o Amministrazioni;

e) per "segnalazione certificata di inizio di attività" (S.C.I.A.), il procedimento amministrativo, in base al quale il soggetto interessato rende nota all'Amministrazione la sua intenzione di realizzare una specifica attività privata, coinvolgente interessi pubblici, attraverso la dichiarazione dell'esistenza dei requisiti e presupposti previsti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale;

f) per "silenzio assenso", il procedimento amministrativo, riferito a determinate tipologie di attività, coinvolgenti interessi pubblici e il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell'Amministrazione. In base al silenzio-assenso la richiesta dell'atto di consenso si considera implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso quando, dalla presentazione della domanda descrittiva dell'attività, sia decorso il periodo predeterminato senza rilievi da parte dell'Amministrazione;

g) per "interruzione dei termini", l'azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e regolamenti;

h) per "sospensione dei termini", il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento;

i) per "Responsabile del procedimento" il dipendente di ciascuna unità organizzativa cui afferisce la competenza per materia appositamente individuato.

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Art. 3 - Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Collazzone sono approvati con delibera della Giunta Comunale in attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di procedimento amministrativo.

3. Gli Uffici del Comune adottano gli atti di propria competenza, indicati nelle “schede dei procedimenti amministrativi”, secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato A) approvate dalla Giunta Comunale, secondo i tempi ivi stabiliti. “Le schede dei procedimenti amministrativi” sono periodicamente sottoposte a revisione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o funzionale alla semplificazione dell’attività amministrativa.

Per i procedimenti introdotti successivamente al presente Regolamento o, comunque, non compresi nelle “schede dei procedimenti amministrativi”, il termine per la conclusione è fissato in giorni 30 (trenta) salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o da altro Regolamento.

4. I procedimenti amministrativi devono concludersi entro termini non superiori a 90 (novanta) giorni, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili termini superiori, ed in ogni caso non superiori a 180 (centottanta) giorni, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

5. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui ai precedenti commi 2, 3 o 4 si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

6. I termini entro cui devono concludersi i procedimenti decorrono, per i procedimenti d’ufficio, dal primo atto d’impulso posto in essere dal competente organo del Comune, ovvero, qualora l’atto propulsivo del procedimento o della fase di competenza del Comune, promani da un organo o da un ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’atto, attestato dal Protocollo Informatico del Comune. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza presentata dal soggetto legittimato, corredata dalla documentazione stabilita dalla legge, dal regolamento o da appositi atti emanati da organi comunali, attestata dal Protocollo Informatico del Comune.

7. Tutte le domande e istanze presentate da privati, corredate dalla documentazione richiesta, essenziale ai fini dell’istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e possono essere inviate anche per posta, fax o in via telematica ai sensi del successivo art.5.

8. Nel caso in cui la domanda sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento interrompe, entro 15 giorni dalla sua presentazione, i termini del procedimento, comunicando le cause di irregolarità o incompletezza ed i termini per la documentazione eventualmente richiesta.

L’interruzione del procedimento comporta:

a) il riavvio dall’inizio del procedimento quando nel termine stabilito siano stati presentati gli elementi richiesti;

b) la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito non siano presentati gli elementi richiesti.

9. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

10. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi si seguono le disposizioni di cui all’art.17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Si concretizza l’ipotesi di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici nei casi di cui all’art.17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.., i termini di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a

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fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

12. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al precedente comma 11, il privato può rivolgersi al responsabile di Area cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti.

13. Il procedimento amministrativo s’intende concluso:

a) per i procedimenti nei quali vi sia necessità di un provvedimento espresso, con l’adozione del provvedimento stesso;

b) per i procedimenti con dichiarazione di inizio di attività o silenzio assenso, da quando decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio all’attività.

14. Il Responsabile del procedimento provvede alla chiusura del procedimento quando:

a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;

b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.

Art. 4 - Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal successivo comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima, deve essere indicato e reso disponibile, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 5 - Procedimento amministrativo telematico

1. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si concludono avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e telematiche rese progressivamente disponibili dall'evoluzione tecnologica.

2. Le comunicazioni fra pubbliche Amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo di posta elettronica o in cooperazione applicativa o posta elettronica certificata di cui all’art. 47 del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.. Le comunicazioni fra pubblica amministrazione e imprese e professionisti solo con posta elettronica certificata di cui all’art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.. La casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune è pubblicata sul sito istituzionale e sul sito Indice PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

3. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in modo automatico, il possesso di requisiti, situazioni e condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti istruttori a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'Amministrazione.

4. Al cittadino è rimessa la facoltà di richiedere all'Amministrazione che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo avvengano in maniera tradizionale, ossia senza l'utilizzo di strumentazioni informatiche, fatta eccezione per i casi in cui il procedimento amministrativo, per specifiche disposizioni normative debba essere gestito telematicamente, le comunicazioni rese secondo questa modalità si affiancano, ma non sostituiscono, quelle elettroniche delle quali costituiscono mera riproduzione.

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TITOLO II – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO

Art. 6 - Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento

1. Le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione o della promozione del provvedimento sono le strutture in cui si articola il Comune risultanti dagli atti di organizzazione approvati dalla Giunta Comunale come identificate dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dal P.E.G. e dalle specifiche determinazioni dei Responsabili di Area.

2. Il Responsabile di Area assegna a sé o ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa, la competenza dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Ove non sia effettuata l’assegnazione da parte del Responsabile di Area, questi si accolla la responsabilità del procedimento.

3. L’adozione del provvedimento finale è di competenza del Responsabile di Area.

4. Il Responsabile di Area, nel caso di assenza o impedimento del dipendente nominato responsabile del procedimento che si prolunghi in modo da pregiudicarne la conclusione entro il termine previsto, qualora non provveda alla nomina in sostituzione, deve riassumere la competenza a svolgere o completare l’istruttoria.

5. Se in un procedimento amministrativo sono interessati più uffici di Aree diverse, la responsabilità del procedimento resta affidata all’unità competente all’emanazione del provvedimento finale, fatta salva la competenza per le singole fasi del procedimento, per cui ciascun Ufficio è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.

6. Il Responsabile di Area assegna comunque solo a sé stesso il procedimento che dovesse rientrare nelle competenze di più Uffici della Stessa Area.

7. La Responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data dell’assegnazione, alla medesima, dell’istanza di parte.

8. I nominativi dei soggetti Responsabili del procedimento sono comunicati nelle forme e con le modalità disciplinate dal Titolo III e dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 - Compiti del responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’art.6 della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza ed alla realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa.

2. Qualora non sia competente all’emissione del provvedimento finale, trasmette la proposta all’organo competente, corredata da tutti gli atti istruttori, o attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso all’autocertificazione, o cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi servizi del Comune; o favorisce ed attua la partecipazione degli interessati al procedimento, anche comunicando tempestivamente eventuali motivi che potrebbero determinare un provvedimento negativo, e procede alla definizione degli eventuali accordi, scaturiti in sede di partecipazione, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con gli altri interessati.

3. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal Responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

4. Qualora occorra acquisire informazioni o determinazioni presso altri Uffici dell’Amministrazione, il Responsabile del procedimento dovrà rivolgere apposita istanza al responsabile della competente unità organizzativa, fissando all’uopo un termine per il relativo adempimento comunque compatibile con il termine di conclusione del procedimento.

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Art. 8 – Conflitto di interessi

1. Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. In tal caso trova applicazione la disciplina vigente in materia di esercizio delle funzioni sostitutive.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 9 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 10, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà del Responsabile del procedimento di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 10 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale e per iscritto.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’Amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dal precedente art.3, commi 3 o 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;

e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

f) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e l’orario di accesso all’ufficio medesimo, g) il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante la pubblicazione di apposito atto all’Albo Pretorio on line o con altre forme di pubblicità di volta in volta stabilite, indicando sempre i motivi che giustificano la deroga.

Per i procedimenti conseguenti alla pubblicazione di bandi, avvisi o atti assimilabili, le suddette indicazioni possono essere contenute negli stessi bandi o avvisi.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

5. E’ consentito omettere la comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito di:

a) procedimenti istantanei e che si concludano con provvedimento favorevole;

b) procedimenti che si concludano positivamente con provvedimento favorevole, in relazione ai quali la preventiva comunicazione di avvio avrebbe il solo effetto di aggravare il procedimento senza favorire la partecipazione.

6. Resta fermo quanto stabilito in merito alla decorrenza del termine iniziale del procedimento amministrativo.

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Art. 11 - Intervento nel procedimento. Diritti dei partecipanti al procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi con eventuali memorie e documenti.

2. I soggetti di cui all’articolo 9 e quelli intervenuti ai sensi del precedente comma 1 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

b) di presentare memorie scritte e documenti, osservazioni e proposte che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 12 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte, il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo (rigetto dell’istanza; accoglimento parziale dell’istanza;

accoglimento condizionato dell’istanza), comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

2. La comunicazione di cui al primo periodo del comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali ed ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorta a seguito di istanza di parte e gestiti dagli Enti previdenziali.

4. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

Art. 13 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo 11, l’Amministrazione può concludere, esclusivamente per atti non vincolanti, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Tali accordi devono essere motivati ai sensi del precedente art.4 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

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Art. 14 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione deve attenersi, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa. Si applicano le specifiche disposizioni regolamentari adottate dal Comune in applicazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al comma 1 , deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nel medesimo comma 1.

Art. 15 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) all’attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

b) ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano;

c) ai procedimenti previsti dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, recante: ”Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”;

d) ai procedimenti previsti dal D.Lgs. 29 marzo 1993 n. 119, e successive modificazioni, recante:

“Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia”.

TITOLO IV – SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16 - Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati, può essere indetta la conferenza di servizi istruttoria, su richiesta dell’Amministrazione procedente o di altra Amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato,. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dal presente articolo, dal successivo art.17 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'Amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse Amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle Amministrazioni procedenti o, previa intesa, dall'Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, ai sensi del successivo art.17 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e, in materia di opere pubbliche, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'Amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo,

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indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui successivo art.17 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto vengono acquisiti ai sensi e con le modalità di cui all’art.14 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui al precedente art.9, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi del precedente art.11.

6. Gli esiti della Conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce:

a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo;

b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell'Amministrazione.

Art. 17- Disciplina dei lavori della conferenza di servizi

1. Per i lavori della conferenza di servizi sono osservate le norme di cui agli articoli:

• 14-bis “Conferenza semplificata”;

• 14-ter “Conferenza simultanea”;

• 14-quater “Decisione della conferenza di servizi”;

• 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”;

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. come modificata e integrata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127 e s.m.i..

Art. 18- Accordi fra le pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dal precedente articolo 16, l’Amministrazione può sempre concludere accordi e convenzioni con altre Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, nelle forme previste dal comma 2-bis dell’art.15 della 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal precedente art.13, commi 3 e 4.

Art. 19 - Attività consultiva – Valutazioni tecniche

1. Per l’attività consultiva e le valutazioni tecniche trovano puntuale applicazione, rispettivamente, gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – Silenzio assenso tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche si seguono le disposizioni di cui all’art.17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Art. 21 – Autocertificazione. Acquisizione documenti d’ufficio. Controlli

1. Per l’autocertificazione e la presentazione di atti e documenti da parte di cittadini si applicano le disposizioni di cui all’art.18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..

2. Qualora, nella fase istruttoria, necessiti integrare la documentazione mediante atti (anche se consentiti sotto forma di autodichiarazione o autocertificazione) che, comunque, una Pubblica

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Amministrazione è tenuta a rilasciare, il Responsabile del procedimento li acquisisce d’ufficio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

3. Il Responsabile del procedimento procede ad effettuare controlli, anche a campione, ai sensi della disciplina vigente in materia ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 22 - Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA

1. In materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività e di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni si osservano le disposizioni di cui agli articoli, 18-bis, 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. come modificata ed integrata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 e s.m.i..

Art. 23 -Silenzio assenso

1. Fatta salva l’applicazione del precedente art.22, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se non viene comunicato all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., il provvedimento di diniego, ovvero non si procede ai sensi del successivo comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L’Amministrazione competente può indire, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del titolo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio equivale ad accoglimento della domanda, l’Amministrazione può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dei successivi articoli 28 e 32.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Art. 24 - Disposizioni sanzionatorie

1. In materia di disposizioni sanzionatorie si applicano le disposizioni di cui all'art.21 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V EFFICACIA ED INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, REVOCA E RECESSO

Art. 25 - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata nelle forme stabilite dalla legge (anche con la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile). Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Responsabile del procedimento provvede mediante forme di pubblicità idonee anche telematiche. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti

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limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 26 – Esecutorietà

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l’Amministrazione può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei propri confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, il responsabile del Servizio, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 27 - Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Art. 28 - Revoca del provvedimento

1.Si seguono le disposizioni di cui all'art.21-quinquies della 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

Art. 29 - Recesso dai contratti

1.Il recesso unilaterale dai contratti del Comune è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 30 -Nullità del provvedimento

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o esclusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 31 - Annullabilità del provvedimento

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 32 - Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi del precedente art.31, esclusi i casi di cui al comma 2 del medesimo art.31, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento

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dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

3. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

TITOLO VI – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 33 -Accesso ai documenti amministrativi

1. L’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dall’apposito regolamento approvato con deliberazione Consiliare n.45 del 27.12.2016 in applicazione della 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i artt. da 22 a 28, del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 e s.m.i. e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 e s.m.i..

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Atti di notorietà

1. È fatto divieto agli uffici comunali e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

Art. 35 - Modulistica

1. Al fine di facilitare gli utenti negli adempimenti di competenza per la puntuale applicazione delle norme ed al fine di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti, gli Uffici del Comune fanno uso di modulistica appositamente approntata. Qualora lo stesso procedimento sia gestito da più Uffici, i Responsabili devono provvedere ad uniformare la modulistica

2. Il Responsabile del procedimento fornisce e pubblica, ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i., la modulistica ed indica la documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento stesso.

3. Il Comune adotta la modulistica unificata e standardizzata in materia di edilizia e di attività commerciali ed assimilate come approvata in seguito al recepimento regionale dei relativi modelli approvati in sede di Conferenza Unificata.

Art. 36 - Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con

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D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni e delle linee guida dell'Autorità Garante per protezione dei dati personali.

Art. 37- Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

b) lo statuto comunale;

c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 39- Entrata in vigore – Abrogazioni - Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari che risultino con esso contrastanti. In particolare è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n.26 del 29.06.2010.

3. Il presente regolamento viene pubblicato nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Disposizioni Generali”, “Atti generali”.

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Allegato A

AREA ………

Istanza Silenzio assenso N.

Unità

Organizzativa Responsabile

Procedimento

Normativa di

riferimento

Responsabile del procedimento

di parte d’ufficio si no

Termine conclusione procedimento

Provvedimento espresso

Ufficio descrizione (Nome)

(N. telefonico) (E-mail)

POTERE SOSTITUTIVO:

Riferimenti

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