• Non ci sono risultati.

Bruxelles, 23 maggio 2005 (OR. en) ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL MAROCCO UE-MA 2704/05

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Bruxelles, 23 maggio 2005 (OR. en) ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL MAROCCO UE-MA 2704/05"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

ASSOCIAZIONE TRA

L'UNIONE EUROPEA E IL MAROCCO

——————

Il Consiglio di associazione

Bruxelles, 23 maggio 2005 (OR. en)

UE-MA 2704/05

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio di associazione UE-Marocco che istituisce il sottocomitato "Diritti dell'uomo, democratizzazione e buon governo"

(2)

UE-MA 2704/05 GU/gm 1

IT

DECISIONE N. /2005

DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO del

che istituisce il sottocomitato « Diritti dell’uomo, democratizzazione e buon governo ».

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra1, (in prosieguo:

"l'accordo"),

1 GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(3)

considerando quanto segue:

(1) Deve essere istituita una zona di libero scambio tra l’Unione europea e il Marocco entro il 28 febbraio 2012.

(2) Le relazioni dell'Unione europea con i paesi del Mediterraneo meridionale stanno diventando sempre più complesse in seguito all'applicazione degli accordi euromediterranei e alla realizzazione del partenariato euromediterraneo.

(3) È necessario verificare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni. Le competenze dell’Unione europea determinano un quadro all’interno del quale possano svilupparsi le relazioni con i paesi mediterranei, tenendo conto della coerenza e dell’equilibrio generale del processo di Barcellona.

(4) Al fine di offrire un quadro istituzionale adeguato per la realizzazione di una più intensa cooperazione, l’Unione europea ha già deciso di dotare il comitato di associazione di una serie di sottocomitati.

(5) I diritti umani e le libertà fondamentali sono parte integrante e costituiscono un aspetto essenziale del quadro che disciplina le relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner mediterranei.

(6) L’articolo 84 dell'accordo prevede la costituzione di gruppi di lavoro e organi necessari all'applicazione dell'accordo,

DECIDE :

(4)

UE-MA 2704/05 GU/gm 3

IT

Articolo 1

È istituito, presso il comitato di associazione UE-Marocco, il sottocomitato « Diritti dell’uomo, democratizzazione e buon governo » ed è adottato il suo regolamento interno di cui all'allegato 1.

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, al quale è tenuto a riferire dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale.

Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il consiglio di associazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il …...,

Per il consiglio di associazione

______________

(5)

ALLEGATO

Regolamento interno UE-Marocco sottocomitato n. 7

Diritti dell’uomo, democratizzazione e buon governo

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato. Qualora si discuta di argomenti che esulano dalle competenze comunitarie, la presidenza del sottocomitato sarà esercitata dalla presidenza del Consiglio, che esprimerà altresì la posizione degli Stati membri. In tal caso, durante la riunione del sottocomitato la Commissione sarà associata pienamente alla definizione della linea da seguire, nonché degli obiettivi da raggiungere.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

(6)

UE-MA 2704/05 GU/gm 2

ALLEGATO

IT

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti nel ravvicinamento e nell’applicazione delle legislazioni, nonché, all'occorrenza, nella cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

a) Stato di diritto, buon governo e democrazia, in particolare: rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto; indipendenza e accesso alla giustizia.

b) Ratifica e attuazione delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, nonché dei relativi protocolli.

c) Competenze amministrative e istituzioni nazionali

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri temi, anche di natura trasversale, come le statistiche, specie riferendosi all'attuazione del programma regionale.

Durante le riunioni del sottocomitato si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

(7)

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

(8)

UE-MA 2704/05 GU/gm 4

ALLEGATO

IT

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente, di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno vengono trasmesse ai segretari del sottocomitato.

Per ogni riunione il presidente elabora un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del sottocomitato all'altra parte al più tardi dieci giorni prima dell’inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

(9)

7. Resoconto

Il resoconto viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

______________

Riferimenti

Documenti correlati

b) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal [Per l'Ufficio delle pubblicazioni, inserire la data: 5 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni nello sviluppo di un mercato unico dei capitali, gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri sono ancora numerosi e

(1) Le consultazioni con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del

1380/2013, l'atto delegato si basa su una richiesta presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo)

La progressiva giuridificazione del rule of law nel processo di integra- zione europea e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in particolare, di cui la violazione sistemica

Nella riunione di ottobre 2020 hanno chiesto un coordinamento costante, in particolare per quanto riguarda le norme di quarantena, il tracciamento transfrontaliero dei contatti,

Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Bulgaria se i prodotti in questione possono

(b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 euro.. La dichiarazione