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REGOLAMENTO DI IGIENE PER I FABBRICATI RURALI

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO DI IGIENE PER I FABBRICATI RURALI

Delibera G.C. n. 126 del 13/3/59 Delibera G.C. n. 70 del 10/2/76 Rett. Del. C.C. n. 21 del 26/2/76

Art. 1

Le nuove costruzioni rurali devono essere ubicate fuori dell’agglomerato urbano.

Le eventuali deroghe a questa norma debbono essere motivate e sottoposte per ovvi motivi igienici, a quanto stabilito dall’Autorità Sanitaria, particolarmente per quanto riguarda stalle, latrine, concimaie e la lotta contro le mosche.

Art. 2

Nelle nuove costruzioni ancorché inesistenti i servizi pubblici di fognatura ed acquedotto, devono essere previste nella progettazione e relativa costruzione, idonee caratteristiche strutturali di tali servizi per modo che, al momento opportuno, detti servizi possono essere funzionali ed efficienti per tutte le esigenze residenziali (latrine bagno o docce).

Art. 3

La casa può essere costruita in corpo unico comprendente abitazione stalla ed accessori (bifunzionale), o a più corpi separati.

Nella costruzione della casa rurale bifunzionale devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici al fine di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale = aziendale.

Art. 4

Il progetto della costruzione rurale deve essere preventivamente approvato dall’autorità comunale, previo parere dell’Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Art. 5

La scelta dell’area deve essere fatta in zona non impaludata né soggetta all’invasione di acque telluriche e di scolo, ricorrendo ove necessario alla bonifica del terreno.

A tale uopo occorre tenere presente la qualità del ruolo, lo scolo delle acque piovane, il soleggiamento, la direzione dei venti dominanti – il razionale smaltimento dei rifiuti umani ed animali.

Nei terreni declivi, la parte a monte non dovrà essere addossata al terreno, ma staccata e da questa separato da una distanza di almeno m. 1,50 da un vespaio di cm. 50.

Le camere di abitazione e di soggiorno verranno possibilmente orientate a Sud Sud-Est (nella parte a Nord saranno preferibilmente collocati ambienti di servizio.

Per la difesa dell’umidità del suolo, il pavimento del piano terreno dovrà poggiare su battuti di ghiaia, adagiati sopra il vespaio costituito da uno strato da 15 a 40 cm. Secondo le caratteristiche edl suolo, di ciottoli o spezzoni di pietra, a sua volta ricoperto possibilmente da uno strato di materiale impermeabile (cemento idrofugo, asfalto ecc.).

I muri di fondazione dovranno essere separati da quelli di elevazione preferibilmente con analogo setto di separazione costituito da uno strato puro di asfalto o di altro materiale idoneo.

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Completerà l’opera di difesa dall’umidità la normale opera di smaltimento delle acque di scolo dei tetti.

Art. 6

Il numero e la superficie dei locali devono essere proporzionati alle esigenze del fondo, in relazione alla sua estensione e tipo di coltura e unità lavorative necessarie.

Le caratteristiche per numero di locali, dimensioni ecc. corrispondenti alla famiglia colonica tipo, rappresentano lo schema base della casa rurale agli effetti residenziali.

Secondo le esigenze poderali la costruzione può essere limitata ad uno schema o a più schemi uniti, affiancati, o sovrarapportati se tali esigenze sono al di sotto dello schema minimo la costruzione deve essere progettata ed elevata in modo che permetta l’ulteriore completamento dello schema minimo, salvo i servizi igienici che richiedono immediata costruzione.

Art. 7

Lo schema si compone secondo la successione dei locali sottoposti.

AL PIANO TERRENO:

Stalla bovini o misticaio, cantina, capanna.

AL I° PIANO:

Camere e servizi, cucina con attiguo acquaio ed eventuale tinello, dispensa, magazzino.

Art. 8

Ciascun alloggio dovrà essere servito da acqua potabile, e disporre di latrina, corredata dalla doccia, nonché di razionale sistema di fognatura.

Mancando il sistema di fognatura dinamica, si deve provvedere ad una fognatura statica con razionali criteri da decidersi di volta in volta.

Art. 9 I requisiti dei locali di abitazione sono:

- Cucina: la cucina in considerazione, che normalmente è anche locale di soggiorno, non deve essere inferiore ai 20 mq. (misura minima).

Sarà dotata di acquaio possibilmente separato.

Le pareti della cucina, limitatamente alla porzione di parete dei fornelli ed a quella del lavandino, devono essere ricoperte di piastrelle per un’altezza di m. 0,50 dal piano d’uso.

Il pavimento verrà eseguito con materiali granigliati (marmette o laterizi arrotati, campigiane) con assoluta esclusione di materiali legnosi ad eccezione della zona montana.

- Camera da letto: il numero minimo delle camere da letto è previsto in tre stanze.

La superficie della camera matrimoniale non sarà inferiore ai 12 mq. (2 persone) con una cubatura non inferiore ai 36 mc.

Per quelle di figli, quando la stanza fosse adibita ad un figlio o una figlia, potrà bastare un locale della cubatura di 24 mc. con superficie non inferiore ai 9 mq.

E’ comunque opportuno proteggere per ogni eventuale possibilità di avvicendamento della famiglia colonica, stanze per ospitare due figli o due figlie con cubatura non inferiore ai 30 mc.

I pavimenti saranno sempre di materiale granigliato o laterizio (campigiane).

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Art. 10

Latrine ed accessori: la casa rurale deve essere fornita di latrina con doccia e con lavabo nell’interno. La superficie deve essere ricoperto di mq. 2; la finestra di mq. 0,60. Il pavimento deve essere ricoperto di idoneo materiale granigliato (marmette o laterizi), raccordate alle pareti e munito di uno scarico con piletta tifoide. Le pareti devono essere ricoperte di piastrelle fino all’altezza di m.

1,35 e di altro materiale impermeabile a superficie liscia. E’ consigliabile il vaso all’inglese affiancato da pedane che ne consentano l’uso alla turca.

La latrina deve essere munita di una canna esalatrice con scarico dal tetto dell’edificio e, dove non esista sufficiente prestazione di acqua corrente e finché durano tali condizioni, deve essere costruita eternamente al fabbricato.

Art. 11

Criteri costruttivi: (salvo norme contrarie disposte dalla legge sulle zone sismiche di 2° cat.).

a) Materiale: ottimo quelli tradizionali di pietrame e di cotto escluso i mattoni crudi;

b) Fondazione: funzioni isolanti con materiale impermeabile. Nei terreni secchi anche muratura ordinaria.

c) Muri: per i muri esterni se di petrame e di calce, spessore minimo cm. 40, se di mattoni o foratoni , minimo cm. 25.

Muri divisori: in laterizi = spessore minimo di cm. 8. Sono esclusi i divisori in canne in legno e simili.

Intonaco: rinzaffo o in cemento o stabilitura in malta di calce a grassello.

Tinteggiatura: almeno a calce anche per le mura esterne.

d) Solai: sono esclusi quelli in legno ad eccezione delle zone più impervie della montagna.

e) Pavimentazione: in mattonelle di graniglia e grès o di laterizi (campigiane). Da escludere il legno, eccetto nelle zone di montagna. Sconsigliabile il battuto di cemento per sfavorevoli proprietà termiche.

f) Finestre: sezione netta non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento. Le finestre saranno comunque non inferiori (salvo i locali di latrina) a mq. 1,40. Sono vietate le finestre a vetri fissi.

g) Altezza del locale: non meno di m. 3 in pianura e in collina, e non inferiore a m. 2,60 in zona di montagna.

h) Tetto: preferibilmente a capanna con manto in cotto ed ardesia od in eternit in pianura, o struttura portante in cemento armato o in legno.

Art. 12 Fornitura di acqua potabile.

Dove vi è la possibilità e la distanza non sia superiore a 200 mt. è obbligatorio l’allacciamento all’acquedotto pubblico; per le distanze superiori e quando vi concorrano pure altri proprietari o vi concorra la pubblica amministrazione, può essere reso obbligatorio l’allacciamento a carattere consorziale, salvo che la casa sia già provvista direttamente di acqua potabile.

Dove questo non è possibile ed esiste un pozzo a scavo, sempre che sia costruito a regola d’arte, si deve procedere alla copertura completa della bocca di questo e, previo controllo periodico della potabilità dell’acqua = prelevando questa possibilmente a mezzo pompa od altro sistema idoneo.

Dove non esiste il pozzo a scavo, sempre che esiste la possibilità di prelevamento dell’acqua dal sottosuolo, questa deve essere prelevata a mezzo di pozzo trivellato.

Dove particolarmente in montagna – si deve attingere acqua alla cisterna, uso che deve essere sempre limitato = tale sistema deve sottostare alle seguenti prescrizioni: = costruzione a regola e

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perfetta tenuta con l’obbligo di deviare le prime acque con deviatore a filtro, evitando la raccolta di acque scorrenti sul terreno; controllo della potabilità dell’acqua.

Art. 13

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori, ma da essi stabilmente separate in muratura.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio in modo da impedire il passaggio dei gas.

Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre dell’abitazione o dei dormitori a distanza minore dei 3 mt. in linea orizzontale. La cubatura unitaria pro capite adulto, non deve essere inferiore a mc. 20; la pavimentazione ella lettiera e corsia deve essere costruita in materiale non permeabile (mattoni, pietrini bagnati o massicciata in pietra ecc.) con pendenza non superiore al 2% per la lettiera e posta.

La stalla deve avere i seguenti requisiti:

- altezza non minore di m. 3 in pianura e di m. 2,60 in montagna;

- lunghezza delle poste per bovino adulto non minore di m. 1,90;

- lunghezza delle poste per bovino in allevamento non minore di m. 1,70;

- larghezza della corsia a posta semplice non minore di m. 1,60;

- larghezza della corsia a posta doppia non minore di m. 2,30.

In ogni stalla ove vi è possibilità di sufficiente rifornimento idrico, non deve mancare una presa di acqua per i servizi funzionali ed igienici della stalla.

Art. 14 Porcile.

Deve essere costruito a distanza dall’abitazione non inferiore a ml. 10 (per giustificate esigenze di spazio e di sicurezza particolarmente nelle zone di collina e di montagna, in eventuale deroga a questa norma il porcile deve essere costruito alla maggior distanza possibile dall’abitazione e fuori della stalla dei bovini).

I requisiti del porcile sono i seguenti:

- Cubatura unitaria per animale in allevamento mc. 4;

- Per animale in riproduzione di mc. 6, l’altezza non può essere inferiore a m. 2;

- Pavimento in cotto di grès con pendenza non inferiore al 2% con pozzetto e pareti lisciate fino a m 0,60 e ad angoli arrotondati.

Consigliasi l’aereatore a canna sufficientemente alta.

Ove esista la fornitura di acqua potabile non deve mancare una presa d’acqua per i servizi funzionali ed igienici del porcile.

Art. 15

Il locale adibito a pollaio (con unito parchetto) deve essere intonacato e sufficientemente aereato.

Art. 16 Concimaia.

Deve essere costruita con materiale impermeabile (cemento) con pozzetto di raccolta dei liquami con muretti perimetrali elevati tanto quanto basta per evitare lo scolo dell’acqua pluviale, a sufficiente distanza dalla abitazione e mai minore di ml. 25.

Se richiesta una distanza minore per esigenze di spazio, la concimaia deve essere coperta e chiusa.

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In tale caso ad evitare molestia all’uomo ed agli animali per esalazioni di gas ammoniacali, e per lo sviluppo di larve di mosche, è obbligatoria la pratica dell’aspersione con calciocianammide o gesso agricolo e l’attuazione di tutti i presidi disposti dall’Autorità sanitaria.

E’ comunque vietata l’immissione nella concimaia di deiezioni umane.

Art. 17 Aie – Cortili e grondaie.

Il pavimento del cortile deve essere compresso e battuto o con sufficiente pendenza per lo scarico delle acque pluviali.

Le acque dei tetti devono essere raccolte nei canali di grondaia, evitando lo stillicidio e convogliate nel canale di scarico.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE VECCHIE ABITAZIONI

Nella impossibilità di adattare completamente le norme avanti accennate alle attuali case rurali di vecchia costruzione, che comporterebbe la modifica strutturale della maggior parte di esse, le norme transitorie sono intese a trasportare i criteri su esposti su alcuni elementi sostanziali dell’abitabilità;

suscettibili di adeguamento igienico sanitario.

Art. 18

Attenendosi ai criteri costruttivi di cui all’art. 11 del presente regolamento i pavimenti, solai e pareti delle stanze di abitazione qualora lo necessitano, debbono essere riattati come stabilito dall’art. 9 del presente regolamento.

Art. 19

Qualora la cubatura delle stanze adibite ad abitazione sia inferiore di quella prevista dall’art. 9, e non sia altrimenti possibile aumentarla, si dovrà provvedere ad opera di ampliamento delle finestre in modo che la sezione netta totale non sia inferiore al 1/10 del pavimento e sarà aumentata adeguatamente qualora l’altezza dei locali non sia conforme a quella stabilita di mt. 3 in pianura e mt. 2,60 in montagna.

Può essere consentita nei casi di impossibilità per motivi costruttivi una sezione inferiore a quella stabilita, non mai al di sotto di 1/20 del pavimento.

Art. 20

E’ resa obbligatoria qualora non esista la costruzione della latrina o il riattamento di quella esistente, secondo le modalità previste all’art. 10, essendo permesso in deroga a questo articolo una superficie minima, non mai al di sotto di mq. 2.

Nel caso che manchi la doccia, per mancanza di fornitura di acqua corrente o perché collocata in altro locale idoneo, la superficie della latrina può essere anche di mq. 1,20.

Art. 21

Per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, in mancanza della fognatura, si consiglia la fossa settica tipo Mouras, ricorrendo al pozzo nero solo quando non sia possibile provvedere altrimenti.

Art. 22

Dove esista l’acquedotto è reso obbligatorio l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile quando detto acquedotto non sia a distanza superiore a metri cento dall’abitazione sempre che non sia già provveduto in altro modo.

Art. 23

Qualora per impossibilità di allacciarsi alla rete di distribuzione dell’acqua potabile o per l’inesistenza di questa, si debba ricorrere all’acqua di pozzo o di cisterna è d’uopo venga osservato quanto stabilito dall’art. 12.

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Art. 24

Qualora la distanza dell’abitazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica a carattere illuminante non sia superiore a mt. 100, è obbligatorio l’allacciamento.

Per le distanze superiori, e quando vi concorrano pure altri proprietari o vi concorra la pubblica amministrazione, può essere reso obbligatorio l’allacciamento a carattere consorziale.

Art. 25

Per quanto riguarda la raccolta razionale delle acque di grondaia e scarico delle acque pluviali dai cortili e la costruzione delle concimaie valgano le norme stabilite agli articoli 16 e 17.

Art. 26

Per quanto riguarda la costruzione dei pollai e dei porcili valgono le stesse norme previste agli artt.

14 e 15.

Se per impedimento di spazio, non può essere rispettata la distanza dalle abitazioni, i porcili e gli allevamenti degli animali da cortile devono essere sistemati razionalmente in località funzionali a maggior distanza possibile dalle zie e dai locali adibiti a residenza, secondo le norme come ai predetti articoli.

Art. 27

Nel riattamento delle stalle per quanto riguarda pavimento, lettiere e canali di scolo, devono essere eseguite le norme previste dall’art. 13. Qualora le stalle siano per cubatura inadeguate al numero dei capi, la sezione netta delle finestre deve essere aumentata fino al risultare non inferiore ad 1/15 della superficie del pavimento.

Detta sezione sarà, inoltre aumentata adeguatamente nei locali con altezza inferiore a quella prevista.

Art. 28

In tutti i locali della costruzione rurale vecchia e nuova in specie riguardo alle stalle ed alle concimaie ubicate nell’agglomerato urbano, deve essere accuratamente eseguita la lotta contro le mosche – secondo le norme vigenti.

Art. 29

Il regolamento locale ha applicazione immediata per quanto concerne le norme riguardanti le nuove costruzioni. Per le vecchie costruzioni, invece, devono trovare la loro applicazione nello spazio di due anni, dalla data di approvazione del presente regolamento le disposizioni di cui agli articoli 18, 20, 21, 23 ed in cinque anni (salvo proroghe comprovanti motivi in casi eccezionali) quelle dei rimanenti articoli.

Art. 30

In ordine a contrasti che eventualmente sorgessero fra i proprietari interessati e l’Autorità comunale circa la necessità e l’ampiezza dei lavori di adattamento da eseguire alle case rurali potrà essere chiamata a pronunciarsi su istanza dei proprietari predetti, la Commissione tecnica provinciale così composta:

- dal Prefetto o da un suo rappresentante che la presiede;

- un rappresentante del Genio Civile;

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- un rappresentante dell’Amministrazione comunale;

- dal Medico Provinciale;

- dal Veterinario Provinciale;

- dall’Ispettore Forestale.

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