• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DI AMMINISTRATORI ED ALTRI ESPONENTI AZIENDALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DI AMMINISTRATORI ED ALTRI ESPONENTI AZIENDALI"

Copied!
38
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DI

AMMINISTRATORI ED ALTRI ESPONENTI AZIENDALI

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

a) Nota informativa b) Glossario / Definizioni c) Condizioni di assicurazione d) Questionario Proposta

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

(2)

NOTA INFORMATIVA

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali Pagina 1 di 7

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s Pagina 2 di 7 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Pagina 2 di 7 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Pagina 4 di 7

5. Aggravamento e diminuzione del rischio Pagina 5 di 7

6. Premi Pagina 5 di 7

7. Rivalse Pagina 5 di 7

8. Diritto di recesso Pagina 5 di 7

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Pagina 5 di 7

10. Legge applicabile al contratto Pagina 5 di 7

11. Regime fiscale applicabile al contratto Pagina 6 di 7

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Pagina 6 di 7

13. Reclami Pagina 6 di 7

14. Arbitrato Pagina 7 di 7

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie Pagina 7 di 7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Glossario - Definizioni Pagina 1 di 21

Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 6 di 21

Condizioni Particolari Pagina 13 di 21

Condizioni Speciali Pagina 18 di 21

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA’ DISGIUNTA

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

QUESTIONARIO PROPOSTA Pagina 1 di 4

(3)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 1 di 7

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

* * * * * A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali

a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata.

Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd’s ha la sua sede legale in One Lime Street, Londra, EC3M 7HA, Regno Unito, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s.

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39 026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.

e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

(4)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 2 di 7 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s

Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 32.934 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e da riserve centrali di EUR 2.398 milioni.

Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.532 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2015*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2015:

http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds_Annual_Report_2015.pdf

** Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: London Financial Times).

L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link:

http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Durata e proroga del contratto

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Con la presente copertura gli Assicuratori dei Lloyd’s si impegnano a tenere indenne l’Assicurato (come da definizioni) da qualsiasi Sinistro derivante dalle richieste di risarcimento che siano state avanzate per la prima volta contro l’Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di durata dell’Assicurazione, a cagione di qualsiasi Atto illecito commesso dall’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni, così come circostanziato dall’Art.

1 delle Condizioni Particolari.

La copertura può anche essere estesa (se richiesto ed espressamente richiamato nella Scheda di Copertura) alle seguenti garanzie previste dalle Condizioni Speciali:

 Art. 1) Copertura della Società

 Art. 2) Responsabilità per cariche esterne

 Art. 3) Costi di difesa in caso di inquinamento

 Art. 4) Periodo di Osservazione

 Art. 5) Amministratori cessati per fine mandato

 Art. 6) Azionista di maggioranza

 Art. 8) Costi di pubblicità

Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di durata dell’Assicurazione, questa si intende della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nel modulo e Scheda di Copertura.

Per ciascun Periodo di durata dell’Assicurazione viene stipulata una Polizza separata, pertanto per ogni periodo di efficacia il contratto di Assicurazione sarà autonomo e distinto dal precedente e da quello successivo. La presente Polizza cesserà alla scadenza prevista nel modulo e Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta (Art. 2 delle Condizioni Generali) salvo che non venga accordato un successivo Periodo di Osservazione, nel qual caso cesserà con lo scadere della stessa estensione (Art. 4 delle Condizioni Speciali)

(5)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 3 di 7 Forma “Claims Made” - Retroattività

L’Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia copre i Sinistri verificatisi per la prima volta durante il Periodo di durata dell’Assicurazione e denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad azioni od omissioni commessi successivamente alla data di Retroattività convenuta. Terminato il Periodo di durata dell’Assicurazione, salvo che non venga accordato un successivo Periodo di Osservazione, nel qual caso cesserà con lo scadere di tale estensione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Si rimanda ai disposti delle Avvertenze delle Condizioni Generali di Polizza, dell’Art. 3 Condizioni Generali e dell’Art. 4 delle Condizioni Speciali.

Avvertenza

Presenza di Franchigie, Scoperti, Massimali e Sottolimiti (massimo Limite d’indennizzo)

Il contratto prevede l’applicazione di Franchigie e/o Scoperti e/o Massimali e/o Sottolimiti alle coperture assicurative (come da definizione). L’applicazione delle Franchigie e/o degli Scoperti può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.

Tali Franchigie, Scoperti, Massimali e Sottolimiti trovano la loro collocazione nella Scheda di Copertura, e negli specifici articoli/sezioni di seguito riportati:

 Art. 5 delle Condizioni Generali “Massimali, Scoperti, Franchigie e spese di difesa”;

 Art. 1 delle Condizioni Speciali “Copertura della Società”

 Art. 3 delle Condizioni Speciali “Costi di difesa in caso di inquinamento”;

 Art. 5 delle Condizioni Speciali “Amministratori cessati per fine mandato”

 Art. 8 delle Condizioni Speciali “Costi di pubblicità”

Avvertenza

Esclusioni e Limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, esplicitate dalle Condizioni Generali, Particolari e Speciali di Assicurazione, e più precisamente nei seguenti Articoli/Sezioni:

 Definizione di Atto Illecito & Terzo

 Art. 4 delle Condizioni Generali “Estensione territoriale”;

 Art. 11 delle Condizioni Generali “Esclusioni”;

 Art. 25 delle Condizioni Generali “Clausola di limitazione ed esclusione in presenza di sanzione”

 Art. 2 delle Condizioni Particolari “Esclusioni”;

 Art. 1 delle Condizioni Speciali “Copertura della Società”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

 Art. 2 delle Condizioni Speciali “Responsabilità per cariche esterne”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

 Art. 3 delle Condizioni Speciali “Costi di difesa in caso di inquinamento”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

 Art. 4 delle Condizioni Speciali “Periodo di osservazione”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

 Art. 5 delle Condizioni Speciali “Amministratori cessati per fine mandato”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

 Art. 6 delle Condizioni Speciali “Azionista di maggioranza”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

 Art. 7 delle Condizioni Speciali “Esclusione insolvenza”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

 Art. 8 delle Condizioni Speciali “Costi di pubblicità”

(garanzia operante solo se richiesta ed espressamente richiamata nella scheda di copertura);

(6)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 4 di 7 Esempi di applicazione della franchigia (le franchigie sotto indicate sono puramente esemplificative e non rappresentano quanto previsto dalla polizza).

Esempio 1: Applicazione di Franchigia:

Somma Assicurata: € 100.000,00 Danno accertato € 5,000.00

Franchigia prevista in polizza: € 1.000,00 per sinistro Importo liquidato: € 4.000,00 (€ 5.000,00 – € 1.000,00).

Esempio 2: Applicazione di Scoperto:

Somma Assicurata: € 100.000,00 Danno accertato: € 2.000,00 Scoperto previsto in polizza: 10%

Importo liquidato: € 1.800,00 (€ 2.000,00 – 200,00 = 1.800,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00).

Esempio 3: Applicazione di Scoperto con il minimo:

Somma Assicurata: € 50.000,00 Danno accertato: € 30.000,00

Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 15.000 per sinistro.

Importo liquidato: € 27.000,00 (€ 30.000,00 – 10% = 27.000,00 poiché il 10% di 30.000,00 Euro è 3.000,00 Euro ed è superiore al minimo di 2.500,00 ed inferiore al massimo di 15.000,00).

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'Assicurato nel Questionario Proposta (e relativi allegati) recante la data indicata nella Scheda di Copertura, formano la base della presente Polizza e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a Circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. (Art. 6 delle Condizioni Generali).

Avvertenza

Pagamento del premio

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio di Assicurazione si riferisce all’intero Periodo di durata dell’Assicurazione specificato nel modulo e/o Scheda di Copertura.

Il Contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del Premio per intero e, in caso di Sinistro, è facoltà degli Assicuratori chiedere l’anticipato pagamento del Premio totale che sia stato frazionato in ratei.

Si applicano le disposizioni dell'Art. 1901 C. C. (Art. 9 delle Condizioni Generali).

Avvertenza

Richiesta Fraudolenta

Qualora l'Assicurato e/o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, la presente Polizza sarà risolta automaticamente senza obbligo di restituire il Premio eventualmente già percepito e l’Assicurato e/o il Contraente perderà ogni diritto a qualsiasi Indennizzo ai sensi della presente Polizza e gli Assicuratori avranno diritto di richiedere all’Assicurato e/o al Contraente la restituzione di qualsiasi Indennizzo eventualmente già corrisposto. (Art. 15 delle Condizioni Generali).

(7)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 5 di 7 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile).

Si rimanda alla lettura degli Artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali.

6. Premi

Il Premio per il periodo di Polizza è indicato sulla Scheda di Copertura sulla base dei dati comunicati agli Assicuratori con il Questionario di Proposta e con l’ultimo Bilancio approvato.

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del Premio. Il Premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del Premio è effettuato per il tramite dell’Intermediario che gestisce il contratto.

Gli Intermediari possono ricevere dal Contraente, a titolo di pagamento dei Premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):

a. assegni bancari,

postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;

b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto di pagamento in contanti riguarda i Premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

7. Rivalse

8. Diritto di recesso

Il contratto prevede l’applicazione del diritto di recesso e più precisamente nei seguenti Articoli/Sezioni:

Condizioni Generali:

Art. 14 – Recesso in caso di sinistro (facoltà bilaterale) Art. 24 – Recesso dal contratto

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952, 2^ comma C.C., così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Più in particolare per le assicurazioni di Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto per la prima volta il risarcimento del Danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (Articolo 2952, 3 comma, C.C.).

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto, per quanto non espressamente disciplinato nelle definizioni, condizioni e termini del presente contratto o successive modifiche fatte con appendice firmata da entrambe le parti, è soggetto esclusivamente alla Legge italiana.

Avvertenza

Qualora gli Assicuratori abbiano pagato un Danno, essi saranno surrogati, nel limite dell'Indennizzo versato, nei diritti di rivalsa spettanti all’Assicurato e/o alla Società (Art. 1916 c.c.), le quali:

 sono tenute a far tutto quanto sia utili al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa e a sottoscrivere tutti gli atti necessari, compresi quelli richiesti per iniziare procedimenti giudiziari a loro nome;

 non dovranno intraprendere azioni che possano danneggiare i diritti di surrogazione degli Assicuratori.

(Art. 19 delle Condizioni Generali).

(8)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 6 di 7 11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore.

Sul modulo di Polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

13. Reclami

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami

Ufficio Italiano dei Lloyd’s Corso Garibaldi, 86 20121 Milano Italia

Fax no.: +39 02 6378 8857

E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing Agent competente, il quale avrà l’onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall’effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) via del Quirinale 21

00187 Roma Italia

Tel.: 800 486661 (dall’Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (dall’estero)

Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353 E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.

http://www.ivass.it Avvertenza

Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la denuncia del sinistro, delle eventuali spese per la istruttoria del Sinistro e stima del Danno, e delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Artt. 13, 17 e 18 delle Condizioni Generali, e all’Art. 5, 6 delle Condizioni Particolari.

(9)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 7 di 7 Il dipartimento responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team Lloyd’s

One Lime Street London

EC3M 7HA United Kingdom

Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696 E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

14. Arbitrato

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie

* * * * *

*****

Gli Assicurativi al Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s Vittorio Scala

*****

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolato dall’Art. 5e) delle Condizioni Particolari, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale impugnativa in caso di errore violenza, dolo e/o violazione di norme di legge o regolamentari (ivi incluse quelle contrattuali).

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere alla mediazione per la conciliazione delle controversie, così come regolato dall’Art. 6 delle Condizioni Particolari, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale impugnativa in caso di errore violenza, dolo e/o violazione di norme di legge o regolamentari (ivi incluse quelle contrattuali).

(10)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 1 di 21

________________________________________________________________________________

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DI

AMMINISTRATORI ED ALTRI ESPONENTI AZIENDALI

________________________________________________________________________________________________

Le parti attribuiscono alle seguenti espressioni, convenendo che laddove è indicato il singolare dovrà considerarsi ricompreso il plurale e così ove indicato il maschile sarà da intendersi ricompreso il femminile, il significato rispettivamente indicato a lato:

Assicurato qualsiasi persona fisica che, ai sensi delle condizioni di Polizza, sia stata in passato, sia al presente o possa essere in futuro titolar e di una delle seguenti cariche per la Contraente e Società Controllate:

(a) Amministratore e/o Membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Sindaco e/o Membro del Collegio Sindacale, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, Revisore Contabile Interno, Dirigente o Dipendente con funzioni manageriali o di supervisione, Dipendente limitatamente a Controversie relative al lavoro dipendente e/o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche di una Società costituita in Italia;

(b) qualsiasi persona fisica, dipendente della Società, riconosciuta responsabile come Direttore Finanziario;

(c) Membro dell’Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società in attuazione del D.lgs. 231/2001;

(d) Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.lgs.

196/2003 e delle successive modifiche intervenute, nel caso in cui l’Atto Illecito a lui riferibile riguardi l’esercizio delle sue mansioni manageriali e di supervisione;

(e) Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, nel caso in cui l’Atto Illecito a lui riferibile riguardi l’esercizio delle sue mansioni manageriali e di supervisione;

(f) qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario,

(g) qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di rappresentante legale e tutore in caso di morte, incapacità ed insolvenza del Soggetto Assicurato;

(h) Coniugi legali del Soggetto Assicurato ma unicamente per quanto riguarda eventuali richieste di risarcimento contro tali coniugi in virtù:

i. del loro status di Assicurato ovvero

ii. della detenzione da parte del coniuge stesso della proprietà o di un interesse qualificato nella proprietà contro la quale il ricorrente avanza le sue pretese di risarcimento per Atto Illecito

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Lloyd’s Directors & Officers Liability

(11)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 2 di 21 del Soggetto Assicurato nell’esecuzione delle proprie funzioni di Amministratore

(i) Società

Non rientrano nella definizione di Assicurato:

o Revisore Contabile Esterno / External Auditor o Liquidatore

o Curatore o Commissario

o Amministratore Giudiziario della Società.

Assicuratori / Sottoscrittori Il membro o membri dei Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il Rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione

Atto Illecito qualsiasi azione, omissione, fatto, negligenza che sia stato commesso dall’Assicurato, individualmente o collegialmente.

La copertura opera anche per il caso di colpa grave del Soggetto Assicurato, in deroga a quanto disposto dall’ art. 1900 C.C. 1° comma.

Più Atti Illeciti continuati o reiterati o che siano legati fra loro da un rapporto causale costituiranno un singolo Atto Illecito.

Atti di Terrorismo Atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all’uso della forza o della violenza, compiuto da una perso na o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influire su qualsiasi governo e/o spaventare, totalmente o parzialmente, il popolo.

Bilanci dei membri L’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s.

Circostanza Qualsiasi atto, errore od Atto Illecito commesso e/o presumibil-mente conosciuto dall’Assicurato e/o Contraente che possa ragionevolmente dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento.

Consumatore E’ la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eve ntualmente svolta.

Contraente la Società che stipula l' Assicurazione indicata nel Modulo e Scheda di Copertura

Controversie relative al lavoro dipendente

s’intende ogni reale o asserito:

i) ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contrat to di lavoro subordinato;

ii) dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente;

iii) violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, oppure di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente nonché eventuali discriminazioni nel lavoro dipendente;

iv) molestie sessuali o di altro tipo sul luogo di lavoro;

v) privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell’impiego

(12)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 3 di 21 o nell’anzianità;

vi) ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro;

vii) inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili in violazione al d.lgs. 196/03;

viii) azioni compiute in ritorsione per denunce sporte, nonché per altre attività tutelate per legge;

ix) insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente;

x) diffamazione;

xi) procedimenti disciplinari in genere;

xii) valutazione negligente.

Costi e Spese Tutti gli onorari e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute dall’Assicurato o per loro conto con il previo consenso scritto degli Assicuratori/Sottoscrittori:

i) derivanti dall'esame e/o dalla difesa e/o dalla transazione di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e di qualsiasi ulteriore grado di giudizio;

ii) derivanti di qualsiasi indagine, esame o altra procedura ufficiale disposta o commissionata da parte di Enti, Organi o Autorità ufficiali, autorizzati per legge a effettuare indagini negli affari della Società o del Soggetto Assicurato

Il termine "Costi e Spese" non comprenderà la retribuzione, le commissioni, il rimborso spese ed altri compensi dovuti a l Soggetto Assicurato o ai dipendenti della Società.

Ai termini dell’Art. 1917 del Codice Civile, l’importo rimborsabile a titolo di Costi e Spese è limitato ad un quarto del Massimale indicato nella Scheda di Copertura ed è pagabile in aggiunta ai massimali di Polizza e senza applicazione di alcuna Franchigia.

Danno Il pregiudizio economico conseguente ad azioni, errori od omissioni commesse involontariamente dal Soggetto Assicurato nell’espletamento delle sue funzioni.

Il Danno non comprende multe, sanzioni di ogni genere e danni di natura punitiva e esemplare inflitta direttamente all’Assic urato

Danno Materiale Il pregiudizio economico subito da Terzi conseguente a danneggiamento di cose, animali, lesioni personali e morte.

Fondi dei membri presso i Lloyd’s I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro.

Franchigia la parte di Danno, fissa e certa, che resta a carico dell’Assicurato

Intermediario Assicurativo Colui che è iscritto al registro unico degli inter mediari (ai sensi dell’ Art.

109 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 209/2005), e a cui il Contraente abbia affidato la gestione ed esecuzione del contratto, indicato nella Scheda di Copertura

ISVAP (ora Ivass) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazion i. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (Agenti / Brokers) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

(13)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 4 di 21 Indennizzo La somma eventualmente dovuta dagli Assicuratori/Sottoscrittori in

caso di Sinistro coperto dal presente contratto di Assicurazione

Massimale / Limite di Indennizzo Massima esposizione dovuta dagli Assicuratori/Sottoscrittori per ogni Sinistro e per ogni annualità

Perdita Patrimoniale Il pregiudizio economico, subito da Terzi, che non sia conseguenza di Danno Materiale.

Periodo di durata dell’ Assicurazione

Il periodo che intercorre dalla data di decorrenza alla data di scadenza indicata nel modulo di Polizza e/o nella Scheda di Copertura.

Periodo di osservazione Si intende il periodo di tempo aggiuntivo, se espressamente richiamato nella Scheda di Copertura, durante il quale l’Assicurato può comunicare una Richiesta di Risarcimento derivante da atti illeciti commessi durante il Periodo di durata dell’Assicurazione

Polizza Il documento che prova l’Assicurazione

Premio La somma dovuta dalla Contraente agli Assicuratori / Sottoscrittori

Questionario proposta Il formulario allegato alla presente Polizza, in cui il Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del c.c., sono obbligati a comunicare tutte le informazioni di cui è a conoscenza utili alla valutazione del Rischio assicurativo e alla determinazione del Premio di Polizza.

Responsabilità Civile La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato/Contraente in funzione dell’esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività in conformità all’Art. 2043 e successivi del c.c. e dell’Art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi

Richiesta di Risarcimento La richiesta scritta, da parte di un Terzo, di risarcimento del Danno in conseguenza di un Atto Illecito e/o errore commesso dall’Assicurato, avanzata durante il Periodo di durata dell’ Assicurazione, incluso qualsiasi atto di citazione o altra domanda giudiziale

Retroattività Si intende il periodo di tempo anteced ente la data di decorrenza del Periodo di durata dell’Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura

Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di Copertura Il documento, facente parte della presente Polizza, recante le condizioni tecniche della copertura.

Scoperto Per Scoperto si intende la percentuale che, applicata all’importo indennizzabile del Danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell’Assicurato.

Sindacato Il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di Sindacato dal “Council” di Lloyd’s.

Sinistro Il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa o la denuncia di un Circostanza da parte del Contraente e/o Assicurato

Società i) La Contraente indicata nella Scheda di Copertura e/o

(14)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 5 di 21 ii) tutte le Società Controllate

Società Controllata Società le cui azioni e/o quote sono possedute dalla Contraente, ai sensi dell’Art. 2359 del cc, prima della data di decorrenza del periodo di durata dell’ Assicurazione

Sostanze inquinanti Qualsiasi sostanza irritante o contaminante, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti

Sottolimite di Indennizzo E’ parte del Limite di Indennizzo/Massimale che rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori/Sottoscrittori per quella specifica garanzia

Terzo Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall' Assicurato e Contraente, con esclusione dei contitolari e associati dell'Assicurato, dei rispettivi coniugi, figli, e degli altri parenti o affini con essi conviventi , ai sensi del codice civile.

* * * * *

(15)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 6 di 21 Premesso che la Società, riportata nel Modulo e/o Scheda di Copertura, (e d'ora innanzi indicate con il termine

"Contraente") abbia fatto pervenire ai Sottoscrittori della presente Polizza una Proposta scritta recante la data indicata nel Modulo e/o Scheda di Copertura e contenente i particolari e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa Polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.

I Sottoscrittori di seguito specificati, membri dei Sindacati dei Lloyd's che hanno accettato di sottoscrivere la presente Polizza, si impegnano disgiuntamente e non solidalmente, ciascuno per la sola parte di Rischio sottoscritta e accettata, previa la corresponsione del Premio indicato nel Modulo, a tenere indenne l'Assicurato per i costi e le spese legali garantite, come previsto dalla presente Polizza.

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo la avvenuta e provata quantificazione dei danni, dei costi e delle spese legali determinati dalla suddetta responsabilità.

Forma dell’ Assicurazione. L’ Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di durata Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori/Sottoscrittori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta.

Terminato il Periodo di durata dell’Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori / Sottoscrittori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Art. 1 - Interpretazione della Polizza

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole alla Contraente e/o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Periodo di durata dell’Assicurazione

Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di durata dell’Assicurazione, questa si intende della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nel Modulo e nella Scheda di Copertura.

Per ciascun Periodo di durata dell’Assicurazione viene stipulata una Polizza separata, pertanto ogni Periodo di durata dell’Assicurazione è a se stante e distinto tanto dal precedente che dal successivo.

La presente Polizza non è soggetta a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta salvo che non venga accordato un successivo Periodo di osservazione, nel qual caso cesserà con lo scadere dell'estensione del Periodo di osservazione.

Art. 3 - Validità della Garanzia - Retroattività

La presente Assicurazione tiene indenne l'Assicurato per i reclami da esso ricevuti per la prima volta e notificati agli Assicuratori/Sottoscrittori nel corso del periodo di vigenza della Polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell’eventuale periodo di efficacia ret roattiva indicato nella Scheda di Copertura.

La garanzia non opera per sinistri che risultano essere già noti all' Assicurato prima dell'inizio del Periodo di durata dell’Assicurazione di questa Polizza o per quelli che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente alla data di effetto della garanzia di Retroattività della Polizza.

Art. 4 - Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che si verifichino e per i reclami che abbiano origine in qualsiasi Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d’America, del Canada e dei Paes i sotto la loro giurisdizione, a condizione che le pretese dei danneggiati siano fatte valere in Italia e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano sottoposte alla giurisdizione italiana.

Art. 5 - Massimali, Scoperti, Franchigie, Spese di Difesa

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZE

(16)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 7 di 21 L' Assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle condizioni tutte della presente Polizza fino alla concorrenza complessiva del Massimale indicato nella Scheda di Copertura che rappresenta l'obbligazione massima per Sinistro e per anno degli Assicuratori/Sottoscrittori (capitali, interessi e spese legali), fatta salva la deduzione, per ciascun Danno, dell’eventuale Franchigia/ Scoperto precisata nella Scheda di Copertura.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’ Assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso evento sono considerate come unico Sinistro, soggetto ad un'unica eventuale Franchigia / Scoperto e ad un unico Massimale di Polizza.

Sono a carico degli Assicuratori/Sottoscrittori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale di Polizza per il Sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori/Sottoscrittori e l‘Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall’art. 1917, comma 3, C. C.

In caso di Sinistro il/i Massimale /i di Polizza si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di durata dell’Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Art. 6 - Dichiarazioni dell’Assicurato e/o del Contraente

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall' Assicurato e/o dal Contraente nel Questionario Proposta (e relativi allegati) formano la base della presente Polizza e ne fanno parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti.

Gli Assicuratori/Sottoscrittori determinano il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte degli Assicuratori/Sottoscrittori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' Assicurato e/o della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estens ione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 7 - Aggravamento del Rischio

Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il Rischio, l'Assicurato e/o la Contraente ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Assicuratori/Sottoscrittori e si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 Cod. Civ..

L’omissione da parte dell'Assicurato e/o della Contraente di ogni Circostanza che possa eventualmente aggravare il Rischio, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo del Danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto degli Assicuratori/Sottoscrittori, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di Sinistro, conguaglio del Premio per l'intera annualità in corso). In caso di recesso gli Assicuratori/Sottoscrittori rimborseranno la parte di Premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Sono richiamate le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 C. C. ove applicabili.

Art.8 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, gli Assicuratori/Sottoscrittori ridurranno proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e/o della Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 9 - Pagamento

L’ Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati dalla Contraente all’Intermediario, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute la Contraente non paga i premi successivi, l’ Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza (Art. 1901 c.c.).

Il Premio di Assicurazione si riferisce all’intero Periodo di durata dell’Assicurazione specificato nel Modulo e/o Scheda di Copertura.

(17)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 8 di 21 La Contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del Premio per intero e, in caso di Sinistro, è facoltà degli Assicuratori/Sottoscrittori chiedere l’anticipato pagamento del Premio totale che sia stato frazionato in ratei.

Art. 10 - Altre Assicurazioni

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire il medesimo Rischio e le medesime responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa Polizza opererà a secondo Rischio e cioè per quella parte dell’ammontare dei danni e delle spese che eccederà il Limite di Indennizzo previsto da tali altre assicurazioni, mentre opererà a primo Rischio per le tutte le garanzie non previste da tali altre assicurazioni ma prestate dalla presente Polizza, fino alla concorrenza massima del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Copertura.

Ferma l’eventuale Franchigia o lo Scoperto a carico dell’Assicurato.

Se sullo stesso interesse e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l' Assicurato e/o la Contraente deve dare agli Assicuratori/Sottoscrittori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l'Assicurato e/o la Contraente deve darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori/Sottoscrittori.

Gli Assicuratori/Sottoscrittori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di una pluralità di assicurazi oni sul medesimo Rischio, potranno recedere dalla presente Assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Sono richiamate le disposizioni dell'Art. 1910 C. C. ove applicabili.

Art. 11 - Esclusioni

La presente Assicurazione non copre i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da:

a) – Guerra e guerra civile (NMA464c)

In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente documento, la presente Polizza non copre perdite o Danni direttamente o indirettamente causati da o che si verific ano durante o in seguito a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni ai beni da parte di o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

b) - Atti Terroristici (NMA2920)

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in cont rario contenute nella presente Polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente Assicurazione esclude le perdite, i Danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne co ntribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al Sinistro.

Ai fini della presente clausola per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricor so esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

La presente clausola esclude inoltre la perdita, il Danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o l a repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un’eventuale perdita, Danno, costo o spesa non fosse coperto, l’onere della prova del contrario sarà a ca rico dell’Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

c) – Atti di guerra e terrorismo (NMA 2918)

Ferme restando le altre condizioni di Polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, Danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indip endentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o

(18)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 9 di 21 2. Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, Danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o conne ssi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, Danno, costo o esborso non è coperto dalla presente Assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’Assicurato.

L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

d) – Clausola Millennio (EDRE NMA2802)

La presente Assicurazione non copre qualsiasi perdita, Danno, costo, sinistro o spesa, sia preventiva, correttiva o di altro genere, direttamente od indir ettamente derivante da, o relativa a:

a. il calcolo, la comparazione, la differenziazione, la messa in sequenza o l’elaborazione di dati che comporti il cambiamento della data per l’anno 2000, od ogni altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi a gli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’Assicurato o non; ovvero

b. qualsiasi cambiamento, variazione, modifica che comporti il cambiamento di data per l’anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualunque microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’assicurato o non.

La presente clausola si applica indipendentemente da qualsiasi altra causa o ev ento che contribuisca, contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla perdita, Danno, costo, Sinistro o spesa.

e) – Eventi Cyber Risk

Ogni Sinistro derivante direttamente od indirettamente da:

 perdita di, alterazione o danneggiamento di,

 riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di:

computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del Danno, è escluso dalla presente Polizza.

f) – Contaminazione radioattiva e dei danni cagionati da impianti nucleari esplosivi (NMA1622) La presente Assicurazione non copre:

a) perdita o distruzione o Danno di qualunque bene ovvero perdita o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da quanto sopra, ovvero qu alsiasi perdita consequenziale.

b) ogni responsabilità civile di qualsiasi natura.

Il tutto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, cagionato o derivante da:

i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare;

ii) caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari.

g) – Materiali Chimici e Biologici (NMA2962)

(19)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 10 di 21 Si conviene che la presente Assicurazione esclude ogni perdita, Danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l’uso o la minaccia dell’uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.

h) – Amianto e muffe tossiche

Gli Assicuratori non sono tenuti a risa rcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

a) amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l’amianto in qualsiasi forma o quantità;

b) funghi

Per l’efficacia della presente clausola si precisa che per “funghi” si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti.

Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangano invariati.

i) da dolo dell'Assicurato e/o della Contraente.

j) anche solo parzialmente da circolazione su strade di uso pubblico o su aree private a queste

equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili.

k) Qualunque Danno che non sia pregiudizio economico, immediato e diretto, salvo specifico patto in deroga. Nel caso in cui gli Assicuratori/Sottoscrittori sostengano in virtù della presente esclusione che perdita, Danno, costo o spesa non è assicurata con la presente Polizza, l’onere di provare il contrario è posto a carico dell’Assicurato e/o della Contraente.

Art. 12 - Forma scritta

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 13 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o la Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo dovranno darne avviso scritto agli Assicuratori/Sottoscrittori appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato e/o la Contraente ne siano venuti a conoscenza.

Art. 14 - Recesso in caso di Sinistro (facoltà bilaterale)

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagame nto o rifiuto dell'Indennizzo, la Contraente o gli Assicuratori/Sottoscrittori possono recedere dall' Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori/Sottoscrittori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 15 - Richiesta Fraudolenta

Qualora l'Assicurato e/o la Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudol enta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, la presente Polizza sarà risolta automaticamente senza obbligo di restituire il Premio eventualmente già percepito e l’Assicurato e/o la Contraente perderà ogni diritto a qualsiasi Indennizzo ai sensi della presente Polizza e gli Assicuratori/Sottoscrittori avranno diritto di richiedere all’Assicurato e/o alla Contraente la restituzione di qualsiasi Indennizzo eventualmente già corrisposto.

Art. 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax, per telegramma o posta elettronica certificata .

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all’ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 17 - Mandato al Perito dell’Assicurazione Il Perito dell’ Assicurazione deve:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità di accadimento del Sinistro;

(20)

LSSL_Directors & Officers_10.2016 _Società Private_ Fascicolo Informativo Pagina 11 di 21 b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate;

a) verificare se l'Assicurato e/o la Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 9, 10 e 13 delle Condizioni Generali;

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese.

L’Assicurato e/o la Contraente deve fornire agli Assicuratori/Sottoscrittori o al perito incaricato quelle informazioni e/o prove che gli Assicuratori/Sottoscrittori ovvero il perito incaricato possano ragionevolmente richiedere.

Art. 18 - Pagamento dell’Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il Danno, gli Assicuratori/Sottoscrittori provvederanno al pagamento dell'Indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del Danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza .

Art. 19 - Diritto di surrogazione

Qualora gli Assicuratori/Sottoscrittori abbiano pagato un Danno, essi saranno surrogati, nel Limite dell'Indennizzo versato, nei diritti di rivalsa spettanti all’ Assicurato (Art. 1916 c.c.), le quali:

 sono tenute a far tutto quanto sia utili al fine di garantire e preservare ta li diritti di rivalsa e a sottoscrivere tutti gli atti necessari, compresi quelli richiesti per iniziare procedimenti giudiziari a loro nome;

 non dovranno intraprendere azioni che possano danneggiare i diritti di surrogazione degli Assicuratori/Sottoscrittori.

Art. 20 - Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori/Sottoscrittori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nell a presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori/Sottoscrittori dei Lloyd's, che hanno assunto il Rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n°……..in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.

Art. 21 - Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente per il domicilio dell'Assicurato e/o della Contraente.

Art. 22 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all' Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 23 - Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto si applica la Legge Italiana.

Art. 24 – Recesso dal contratto

Gli Assicuratori e il Contraente possono entrambi recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni computati dalla data di accettazione da parte dell'Amministrazione delle Poste Italiane della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi metteranno a disposizione dell’Assicurato la quota di Premio imponibile residua relativa al periodo di Rischio non corso. Ogni restituzione di Premio verrà effettuata nel minor tempo ragionevolmente possibile e non pregiudicherà in nessun modo l’efficacia della cancellazione della copertura .

Art. 25 - Clausola di limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni (LMA3100)

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun Sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’ Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizion e, derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite e sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Giappone, Regno Unito o Stati Uniti d’America.

* * * * *

Riferimenti

Documenti correlati

L’lmpresa assicura in conformità alle norme della legge, gli automezzi di proprietà di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices S.r.l., per il rischio della

In assenza di disdetta inviata dal Contraente con raccomandata, e-mail PEC o Fax agli Assicuratori almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata nel Modulo di Polizza,

RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands),

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 482/1975 e

Il presente Contratto di Assicurazione è prestato su base CLAIMS MADE, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 (sessanta) giorni successivi a tale data. Se

c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia". Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto

4) In mancanza di quanto previsto dai punti 2 e 3, Credemassicurazioni non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione, nonché di