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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)

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Academic year: 2022

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pag. 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)

E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

”LIBRO MATRICOLA”

stipulata tra (il Contraente) Opera Universitaria di Trento

Via della Malpensada, n. 82/A – 38123 Trento CF 80003390228

P. IVA 00453340226

e

(Impresa Assicuratrice)

Zurich Insurance PLC R.G. per l’Italia

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano C.F./P.IVA 05380900968

CIG: ZA834667A7

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2022

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pag. 2 SOMMARIO

DEFINIZIONI ... 3

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ... 3

Art.1 – Dichiarazioni inesatte e reticenti ... 3

Art. 2 – Variazione del rischio ... 3

Art. 4 – Estensione territoriale ... 3

Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ... 4

Art. 6 – Durata del Contratto e revisione dei prezzi ... 4

Art. 7 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n.136/2010 ... 4

Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge ... 5

Art. 10 – Clausola Broker ... 5

Art. 11 – Rinuncia del diritto di recesso in caso di sinistro ... 5

SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO ... 6

Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione ... 6

Art. 13 – Esclusioni e Rivalsa ... 6

Art. 14 – Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio ... 7

Art. 15 – Denuncia del sinistro ... 7

Art. 16 – Gestione delle vertenze e tutela penale ... 7

Art. 17 – Attestazione dello stato di rischio ... 7

Art. 18 – Sostituzione del certificato e del contrassegno ... 8

Art. 19 - Formula Tariffaria BONUS/MALUS ... 8

Art. 20 – Periodo di osservazione della sinistrosità ... 8

Art.21 - Mezzi da assicurare: ... 9

SEZIONE III – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI) ... 10

Art. 22 – Uso delle cinture di sicurezza ... 10

Art. 23 - Responsabilità civile dei trasportati ... 10

Art. 24 – Danni da inquinamento ... 10

Art. 25 – Carico e scarico ... 10

Art. 26 – Autoveicoli speciali per portatori di handicap ... 10

Art. 27 - Rimorchi – Rischio Statico ... 10

Art. 28 - Sovraccarico – Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.) ... 10

Art. 29 – Utilizzi diversi, attrezzature ... 10

Art. 30 - Veicoli assicurati ... 10

Art. 31 - Colpa grave dell'Assicurato ... 11

Art. 32 - Dolo e colpa grave ... 11

Art. 33 - Rinuncia al diritto di surrogazione ... 11

Art. 34 - Modalità di denuncia dei sinistri ... 11

Art. 35 - Modalità di liquidazione del danno ... 11

Art. 36 - Clausola arbitrale ... 12

Art. 37 - Pagamento dell'indennizzo ... 12

Art. 38 – Produzione di informazione sui sinistri ... 13

SEZIONE IV – RISCHI ACCESSORI (garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati nell’elenco allegato) ... 13

Art. 39 – Rischi accessori ... 13

MASSIMALI RCA ... 16

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ... 16

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pag. 3 DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato:

per Assicurazione: il contratto di assicurazione

per Polizza: il documento che prova l’assicurazione

per Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, ovvero Opera Universitaria di Trento

per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione

per Impresa o Società: l’Impresa assicuratrice: ___________________________________

per Broker: ASSICONSULT S.r.l., Via Esperanto, n. 1 - 39100 Bolzano per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

per Risarcimento: la somma dovuta dalla Impresa al terzo danneggiato, in caso di sinistro per Franchigia: la parte del risarcimento che rimane a carico del Contraente e/o

Assicurato, per ogni sinistro

per Legge: il D.L.vo 209/2005, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni

per Regolamento: il regolamento di esecuzione della precitata legge e successive modifiche ed integrazioni

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 C.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Variazione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 4 – Estensione territoriale

La copertura assicurativa vale per tutti gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

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pag. 4 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da Reale Mutua al Contraente.

Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza.

Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua, qualora sia applicabile la normativa prevista dall’Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’Art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche Art. 1.1 “Durata del contratto”), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità. L’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.

Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.

Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza in viaggio”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 (sessanta) giorni successivi a tale data.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l‘assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.

1901 del Codice Civile.

Il pagamento dei premi alla Società Assicuratrice viene effettuato per il tramite del Broker incaricato dalla Contraente.

La Società si impegna a consegnare i contrassegni al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Art. 6 – Durata del Contratto

L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024, senza tacito rinnovo, con frazionamento annuale ogni 31.12.

Art. 7 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n.136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.

136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.

3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

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pag. 5 La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 – Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, Assiconsult Srl.

Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la coperturaassicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker Assiconsult Srl sono in misura del 6,90%.

Art. 11 – Rinuncia del diritto di recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.

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pag. 6 SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO

Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l’Assicurazione non è obbligatoria.

L’Assicurazione comprende pertanto:

a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo Assicurato,

c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate.

d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo,

e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento.

f) entro il limite massimo di € 500.000,00.= (cinquecentomila) per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo Assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale, g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli

in aree private,

h) l’assicurazione di fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

Fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti di responsabili.

Quando il veicolo Assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 13 – Esclusioni e Rivalsa

La garanzia non sarà valida e la Società eserciterà, nei soli confronti del conducente, il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.L.vo 209/2005, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti sia del proprietario (o locatario) Assicurato

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pag. 7 che del conducente nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico- pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;

- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest’ultimo.

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.

- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 – Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio

L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

a) le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;

b) i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituente fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 (novanta) giorni dal termine dell’annualità stessa.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della Società.

Art. 15 – Denuncia del sinistro

L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne viene a conoscenza.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari.

Art. 16 – Gestione delle vertenze e tutela penale

La Società assume, ai sensi dell’art. 1917 c.c., a nome dell’Assicurato la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna comunque, a richiesta dell’Assicurato, ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Art. 17 – Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;

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pag. 8 - il nome, denominazione o ragione sociale, del Contraente;

- il numero del contratto di assicurazione,

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.

- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,

- l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;

- la firma dell’Assicuratore.

- Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

- cessione del contratto per alienazione del veicolo Assicurato;

- furto del veicolo senza ritrovamento.

II Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 18 – Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta.

Art. 19 - Formula Tariffaria BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e che si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni contenute nell’Allegato 2 del Regolamento IVASS (ISVAP) n. 4 del 09.08.2006.

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 20 – Periodo di osservazione della sinistrosità

L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicale ai ciclomotori,

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pag. 9 motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art.21 - Mezzi da assicurare:

Come da elenco allegato (“Allegato Elenco mezzi”).

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pag. 10 SEZIONE III – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DI

RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

Art. 22 – Uso delle cinture di sicurezza

L’Impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

Art. 23 - Responsabilità civile dei trasportati

L’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi trasportati e non, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia Assicurato con l’Impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

Art. 24 – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

Art. 25 – Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, anche del committente per danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Art. 26 – Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici e manuali.

Art. 27 - Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 28 - Sovraccarico – Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 c.c., il sovraccarico di passeggeri.

Art. 29 – Utilizzi diversi, attrezzature

La copertura comprende anche i rischi derivanti dai seguenti utilizzi dei veicoli:

- trasporto di cose di terzi o per conto di terzi, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;

- utilizzo per corsi di guida sicura;

- trasporto occasionale di merci pericolose, lubrificanti e sostanze radioattive.

I veicoli, inoltre, possono circolare con traino spargisale e spargisabbia e possono essere muniti di una lama spartineve e di altre idonee attrezzatura per la manutenzione stradale. La copertura assicurativa comprende quindi anche gli eventuali danni provocati a terzi dall’utilizzo di dette attrezzature.

Art. 30 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui all’art.37 – Rischi accessori.

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pag. 11 Art. 31 - Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 32 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 33 - Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 c.c., la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 34 - Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

Per la garanzia Incendio di cui all’art.37 del presente contratto:

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

Per la garanzia Furto, rapina, estorsione di cui all’art.37 del presente contratto:

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

Per la garanzia Danni accidentali di cui all’art.37 del presente contratto:

Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L’Assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 (sette) giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 35 - Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulle riviste specializzate nel settore (“Quattro Ruote” – “Eurotax Giallo) pubblicate nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni delle riviste specializzate, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo Assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100%

del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui all’art.37 della presente sezione si conviene che, a

(12)

pag. 12 parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale Assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro in base a quello indicato sulle riviste specializzate nel settore (“Quattro Ruote” –

“Eurotax Giallo), detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale Assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data di perizia, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 36 - Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 37 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni

(13)

pag. 13 e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.

Art. 38 – Produzione di informazione sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;

- la data di accadimento dell’evento;

- la data della denuncia;

- la tipologia dell’evento;

- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);

- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);

- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

sinistro denunciato;

sinistro liquidato, in data _____________ con liquidazione pari a € ________________;

sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva, stimato pari a €______________;

sinistro agli atti, senza seguito;

sinistro respinto.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Al riguardo il Contrente deve fornire adeguata motivazione.

SEZIONE IV – RISCHI ACCESSORI (garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati nell’elenco allegato)

Art. 39 – Rischi accessori Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo Assicurato, sia fermo che in circolazione.

L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo Assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;

- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;

- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

- danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;

- i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Furto

Oggetto della garanzia:

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire

(14)

pag. 14 durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;

Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;

Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo Assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Eventi Speciali Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, sovraccarico di neve, caduta di ghiaccio, caduta di alberi, morsi di roditori (rosicchiamento cavi), allagamento, alluvione, inondazioni, frane, smottamenti, bora e venti in genere, slavine e cose da essi trasportate.

Sono comunque inclusi i danni causati da fenomeni atmosferici quando producono danni su di una pluralità di enti.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

La presente garanzia è prestata con la franchigia di 10% - min. € 250,00.

Cristalli

La Società risponde delle spese sostenute dall’Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000,00.= per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Danni accidentali Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con veicoli identificate e non, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

La presente garanzia è prestata con la franchigia di 10% - € 250,00.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- per i danni avvenuti in conseguenza di:

 eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;

 tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

 atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;

- per i danni subiti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

- per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;

- per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l’influenza

(15)

pag. 15 di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Assistenza Stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza. Tale garanzie è prestata a primo rischio assoluto in deroga all’art.1907 del c.c.

Vettura di cortesia

Per il tempo strettamente necessario alla riparazione, calcolata in giorni suddividendo il numero delle ore di mano d’opera concordate con il perito per 8 ore lavorative al giorno, verranno riconosciute e spese documentate sostenute per il noleggio di un autovettura con il massimo indennizzo per sinistro di € 1.000,00.

Spese legali

L’assicurazione copre il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria per tutelare i diritti dell’assicurato, a seguito del verificarsi di uno degli eventi assicurati che rientrano in garanzia, nei limiti del massimale di € 15.000,00 per sinistro.

Sono comprese le seguenti spese:

1. per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro, anche quando la vertenza è trattata presso un organismo di mediazione

2. le indennità, a carico dell’assicurato, che spettano all’organismo di mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria

3. per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio o di un consulente tecnico di parte, purché la nomina sia stata autorizzata dalla compagnia di assicurazione

4. di giustizia

5. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza

6. a seguito di una transazione autorizzata dalla compagnia di assicurazione, comprese le spese della controparte

7. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri 8. di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali

9. sostenute dal contraente / assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte

10. processuali nel processo penale

11. degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia debba essere deferita e risolta presso uno o più arbitri

12. per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima

13. di domiciliazione, se l’eventuale fase giudiziale si instaura presso un organo giudiziario che ha sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato. Sono escluse la duplicazione di onorari e l’indennità di trasferta.

La compagnia di assicurazione assume a proprio carico l’I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (avvocati e periti incaricati), purché tale onere fiscale non sia detraibile dal contraente \ assicurato. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

Le garanzie sono prestate al proprietario, al locatario in base a un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente per:

a) richieste di risarcimento danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nel caso di incidente stradale tra veicoli l’assicurazione opera:

- per sinistri gestiti con la procedura del risarcimento diretto (Art. 149 del C.A.) solo dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla compagnia di assicurazione o in caso di mancata comunicazione della stessa

(16)

pag. 16 entro i termini previsti dalle norme; la garanzia vale con le stesse modalità anche per il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato.

- per i sinistri che non sono gestiti con la procedura di risarcimento diretto come previsto dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni.

La prestazione di cui al punto 1 opera anche quando il veicolo è condotto da persona in stato di ebbrezza.

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato

c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché esclusivamente nel caso in cui le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In questi casi la compagnia di assicurazione rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato; l’assicurato deve comunque denunciare il sinistro nel momento in cui è venuto a conoscenza del procedimento penale.

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

d) opporsi, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente di guida in seguito a incidente stradale e connesse allo stesso. La garanzia opera anche nel caso di opposizione contro una sanzione amministrativa di sospensione o revoca della patente in caso di furto del veicolo, furto o clonazione della targa del veicolo: vale solo per il proprietario o locatario del veicolo assicurato

e) proporre il ricorso presso l’autorità giudiziaria competente di primo grado contro le altre sanzioni amministrative pecuniarie, purché stabilite in conseguenza di un incidente stradale

f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del Codice della strada

g) controversie contrattuali con un valore di lite superiore a 500 euro che derivano da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, o da contratti relativi al veicolo assicurato.

Le garanzie valgono anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, sono coinvolti in incidenti stradali:

- contraente-assicurato come persona fisica - coniuge

- convivente come risulta dal certificato di residenza

- figli minori e maggiori conviventi come risulta dal certificato di residenza.

La garanzia è prestata per i casi assicurativi che siano sorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative;

- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

A parziale deroga di quanto sopra riportato, la garanzia si estende ai sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza precedente, in continuità con la stessa, a condizione che per i suddetti sinistri la Contraente non abbia avuto necessità di attivare la garanzia “tutela legale”.

MASSIMALI RCA

La presente assicurazione è prestata con massimale unico per sinistro pari a € 26.000.000,00.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data

(17)

pag. 17 l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato/a secondo quanto contemplato da tutte le condizioni della presente assicurazione.

In caso di discordanza tra il testo in lingua italiana e il testo in lingua tedesca prevale in ogni caso quello in lingua italiana.

Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA’

……… ………

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