• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 09 DEL 03 FEBBRAIO 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 09 DEL 03 FEBBRAIO 2009"

Copied!
21
0
0

Testo completo

(1)

I

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 09

DEL 03 FEBBRAIO 2009

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il

Signor Giacomo Melini

(2)

II

Indice TITOLO I – OGGETTO

Art. 1 - Adozione del regolamento;

TITOLO II – PRESUPPOSTO DELLA TASSA Art. 2 - Presupposto della tassa;

Art. 3 – Interruzione del servizio;

Art. 4 – Esclusioni;

TITOLO III – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO Art. 5 - Soggetti passivi;

Art. 6 – Parti comuni del condominio;

Art. 7 – Locali di multiproprietà e centri commerciali integrati;

TITOLO IV – COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFAZIONE Art. 8- Gettito del tributo;

Art. 9 – Classi di contribuenza;

Art. 10 – Commisurazione della tassa;

Art. 11 – Computo delle superfici;

Art. 12 – Riduzioni;

Art. 13 – Esenzioni;

Art. 14 – Tassa giornaliera;

Art. 15 – Obbligazione tributaria;

TITOLO V – DENUNCE E RISCOSSIONI Art. 16 – Funzionario Responsabile;

Art. 17 – Denunce iniziali e di variazione;

Art. 18 – Accertamenti;

Art. 19 – Poteri strumentali del Comune;

Art. 20 – Riscossione;

Art. 21 – Sanzioni ed interessi;

Art. 22 – Sgravi e rimborsi;

Art. 23 – Contenzioso;

TITOTO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 24 – Disposizioni finali;

Art. 25 – Disposizioni transitorie;

Art. 26 – Abrogazioni.

(3)

III

TITOLO I Oggetto

Art. 1 - Adozione del regolamento

1. Ai sensi degli articoli 58 e 68 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 il Comune di TREVIGLIO adotta il presente regolamento per la disciplina e l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, svolto in regime di privativa sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del predetto D.Lgs. e successive modificazioni.

2. Il Regolamento Comunale per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (“Decreto Ronchi”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 Giugno 2000, disciplina la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento Comunale per la raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, relativamente alle distanze, alle capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo e dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della Giunta Comunale.

3. La dizione rifiuti solidi urbani interni sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali assimilati agli urbani a norma della legge 22/2/1994, n. 146.

TITOLO II

Presupposto della tassa

Art. 2 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali chiusi o chiudibili con altezza superiore a mt. 1,50 ed aree scoperte di natura non pertinenziale od accessoria in cui si svolgono attività produttive di rifiuti, a qualsiasi uso adibiti (piazzali dei distributori di carburante, autolavaggi, depositi di materiali edili e/o di

(4)

IV

materiale finito proveniente dal ciclo produttivo o di qualsiasi natura da utilizzarsi ai fini dell’attività produttiva stessa), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio; dette zone sono definite dall’ art. 13, Titolo III del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento Rifiuti.

2. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

Art. 3 – Interruzione del servizio

1. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l’autorità sanitaria competente dichiari l’esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all’ambiente, l’utente può provvedere a sue spese.

Nel caso, l’utente che abbia provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60 per cento di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Le esclusione dalla tariffa di cui ai commi successivi sono applicate sulla base della documentazione inserite nelle denunce originarie, integrative o di variazione con effetto dall’anno successivo.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

A. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

B. Sottotetti, soffitte, ripostigli, cantine, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza: qualora non fosse possibile stabilire con esattezza la superficie calpestabile con altezza superiore a metri 1,50, la superficie utile

(5)

V

calpestabile complessiva verrà decurtata del 30%. Sono escluse dalla tassazione quelle superfici dei sottotetti non collegati al corpo abitativo principale qualora sussistano tutte le seguenti caratteristiche:

o Non vengano utilizzati ad alcun titolo;

o Non siano serviti da utenza gas, acqua ed energia elettrica;

C. Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del Codice Civile e dell’art. 3 comma 68 lettera d) della Legge n. 549 del 28 Dicembre 1995;

D. La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

E. Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas – acqua – energia elettrica);

F. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

Sono altresì esclusi dalla tassa:

1. I locali ed aree riservati al solo esercizio di attività sportiva.

Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso simili;

2. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani (rifiuti non citati al nr. 1 punto 1.1.1.

lettera a) della delibera 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art.

5 del D.P.R. 915/82, con l’esclusione degli “accessori per l’informatica”), pericolosi (Regolamento Comunale per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 -

“Decreto Ronchi” -, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 luglio 2008), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Non sono pertanto soggette alla tassa:

A. Le porzioni di superfici degli insediamenti industriali, dove si svolgono lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali

(6)

VI

lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all’interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie..

B. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che “per qualità” non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, classificati all’art. 8 del Regolamento Comunale per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (“Decreto Ronchi”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 Giugno 2000;

C. Le aree scoperte pertinenziali ed operative, adibite all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo; sono, invece, tassabili le superfici delle abitazioni nonché degli altri locali che risultino di stretta pertinenza all’esercizio dell’impresa agricola, a prescindere dall’effettiva dislocazione sul fondo agricolo;

D. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’art. 1, comma 2-ter del Decreto Legge n. 527 del 1988, come convertito con Legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterpia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell’ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini, i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione della tassa.

E. Le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano comunque rifiuti speciali pericolosi come definiti dalla legge e dal Regolamento Comunale per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (“Decreto Ronchi”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 Giugno 2000. I contribuenti per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione parziale della superficie di cui alle precedenti lettere A) e B), devono presentare al Settore Tributi la dichiarazione che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la

(7)

VII

descrizione dei rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure dei rifiuti pericolosi derivanti dall’attività esercitata e, qualora il personale del Settore Tributi lo ritenesse opportuno, detta dichiarazione dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante quantità e qualità dei rifiuti prodotti nonché le modalità seguite per il loro smaltimento.

F. Resta inteso che, qualora trovi efficacia il D.Lgs. 152/2006, cosi come modificato dal D.Lgs. 04/2008, verranno recepiti nuovi criteri di tassazione.

TITOLO III

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o detenga locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. I rifiuti speciali provenienti da attività agricole e agro-industriali di cui alla lettera a), comma 3), art. 184, Titolo IV del D. Lgs. 152/2006, costituiscono il presupposto di tassabilità del luogo di produzione dal quale sono originati i rifiuti stessi.

Art. 6 - Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni occupate o detenute in via esclusiva che, per loro natura ed uso, sono idonee a produrre rifiuti.

Non sono da considerare quelle indicate nell’art. 4 punto c) del presente Regolamento.

2. L’Ufficio Tributi del Comune può richiedere all’amministratore del condominio elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, incluse le superfici tassabili e la loro destinazione d’uso.

Art. 7 - Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati

1. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori dei singoli esercizi o quote di multiproprietà; questi

(8)

VIII

ultimi mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

3. L’Ufficio Tributi può richiedere al soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma 1) l’elenco degli occupanti o detentori dell’edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato , incluse le superfici tassabili e la loro destinazione d’uso.

TITOLO IV

Commisurazione della tassa e tariffazione

Art. 8 - Gettito del tributo

1. Il gettito complessivo della tassa viene stabilito dalla Giunta Comunale secondo il prescelto rapporto di copertura del costo del servizio.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio. La Giunta Comunale, nella determinazione delle tariffe, si pone l’obiettivo etico di coprire integralmente i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, come previsto in via permanente dall’art. 1, comma 7 del D.L. n. 392/2000, convertito della legge n.

26/2001, senza abbattimento di alcuna percentuale del costo del servizio per le spese derivanti dallo spazzamento stradale, con il gettito del tributo tassa rifiuti solidi urbani. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n.

507/93.

Annualmente, entro il termine dell’approvazione del Bilancio Previsionale, la Giunta Comunale approverà il piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Il piano finanziario, strumento di trasparenza, verrà redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 158/99 dall’Ufficio Tributi in collaborazione con l’Ufficio Ambiente – Ecologia. Il piano finanziario dovrà evidenziare ed identificare tutti i costi del servizio (spazzamento, raccolte differenziate, costi di trattamento e smaltimento, costi amministrativi e del personale, costi generali di gestione).

Tale strumento sarà di supporto per la determinazione delle tariffe per le classi di contribuenza di cui all’art. 9. Per determinare la Tariffa, una volta noto il livello complessivo delle entrate da introitare, è possibile operare scelte gestionali, che incoraggino la riduzione ed il recupero dei rifiuti.

2 Ai fini dell’osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura, il costo di esercizio, comprendente ogni onere diretto e indiretto secondo quanto stabilito dall’art. 61, comma 2, del D. Lgs. 507/93, viene desunto dal conto consuntivo

(9)

IX

e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 61, comma 3, dello stesso decreto.

A seguito di quanto disposto dall'art. 67, comma 3, del D .Lgs 507/93 le mancate entrate derivanti dalle esenzioni e riduzioni di cui all'art. 13, comma 3, ai fini del comma 1 del presente articolo, costituiscono entrata figurativa da sommarsi al gettito complessivo.

3. Qualora dovessero trovare applicazione i nuovi criteri di tassazione delle utenze non domestiche, come determinati dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.

04/2008, l’Ufficio Tributi, congiuntamente all’Ufficio Ambiente, determineranno la proposta di nuove modalità di copertura dei costi generali del servizio di igiene ambientale.

Art. 9 - Classi di contribuenza

La classificazione delle categorie dei locali ed aree tassabili è la seguente:

DESCRIZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE

1 Abitazioni domestiche (incluse autorimesse)

2 Scuole, Biblioteche, Luoghi di Culto

3 Cinematografi e Teatri

4 Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta

5

Associazioni artistiche, culturali, sportive e di culto a livello dilettantistico e senza finalità di lucro - Associazioni

combattentistiche a carattere nazionale – O.N.L.U.S.

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Casa di cura e riposo

10 Ospedali

11 Uffici, Agenzie, Studi Professionali

(10)

X

12 Banche ed Istituti di Credito

DESCRIZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE

13 Negozi di Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta ed altri beni durevoli 14 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze

15 Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Cappelli, Ombrelli, Tappeti, Antiquari 17

Attività artigianali tipo botteghe:

Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Toelettatura Animali

18 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto

20 Attività Industriali con Capannoni di produzione

21 Attività Artigianali di produzione Beni Specifici

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub

23 Mense, Birrerie, Amburgherie

24 Bar, Caffè, Pasticceria, Gelateria

25 Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generali Alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio

28 Ipermercati di Generi Alimentari

29 Banchi di mercato genere alimentari

30 Banchi di mercato genere NON alimentari

31 Discoteche, Nigh Club

33

Piazzali distributori di carburante, autolavaggi, parcheggi scoperti a disposizione delle attività industriali, depositi scoperti di materiali edili o di prodotti provenienti dall’attività

34 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

35 Attività Industriali con superficie superiore ai mq. 50.000,00=

36 Attività di tipografia con superficie superiore a mq. 15.000,00=

37

Consorzi di istruzione automobilistica con superfici di deposito automezzi superiori a mq. 300,00

(11)

XI

38

Attività di produzione propedeutica all’esercizio di catering da effettuarsi presso committenti

DESCRIZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE

39 Aziende di Agriturismo

40 Aziende cerealicole e zootecniche

41 Aziende orticole senza vendita diretta

42

Aziende orticole con vendita diretta e/o con attività di confezionamento di prodotti ortofrutticoli (IV e V GAMMA)

43 Aziende florovivaistiche senza vendita diretta

44 Maneggio cavalli e superfici pertinenziali

45 Aziende cerealicole (con produzione di solo orzo, mais, frumento)

I rifiuti speciali provenienti da attività agricole e agro-industriali di cui alla lettera a), comma 3), art. 184, Titolo IV del D. Lgs. 152/2006, costituiscono il presupposto di tassabilità del luogo di produzione dal quale sono originati i rifiuti stessi. Pertanto, tutte le attività agricole sono soggette a tassazione dall’entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo (29 aprile 2006), pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. Non essendo previste categorie specifiche prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento Comunale, gli usi agricoli vengono parificati agli usi artigianali, che, peraltro, beneficiano della tariffa/mq. ridotta degli usi non domestici.

Lo studio effettuato dall’Ufficio Tributi, congiuntamente all’Ufficio Ambiente e dal gestore del servizio di igiene ambientale, determina la seguente prescrizione: la percentuale di produzione dei rifiuti, per quanto concerne le attività industriali con superficie superiore a mq. 50.000,00= e per quanto concerne le attività di tipografia con superficie superiore a mq. 15.000,00=, non è proporzionale alla superficie, ma va analizzata secondo i criteri di cui all’art. 10, comma 3) del presente Regolamento Comunale.

Art. 10 - Commisurazione della tassa

1. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie di ogni singola categoria o sottocategoria da applicare nell’anno successivo.

In assenza di deliberazione entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe in vigore; aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine predetto sono possibili solo nei casi di cui all’art. 69, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

(12)

XII

2. La tassa è commisurata ai sensi dell’art. 3 comma 68 lettera E punto 1 della Legge 28.12.1995 n. 549, in base alla qualità, alla quantità preventivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento.

Le tariffe sono determinate ai sensi dell’art. 65 comma 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

3. Per quanto concerne le attività produttive escluse dal servizio di igiene ambientale prima delle modifiche apportate al Regolamento Comunale per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 luglio 2008 e gli usi industriali citati nel precedente articolo, in un ottica di gestione efficiente, trasparente, responsabile e condivisa, il Comune contatta le imprese, onde concertare i parametri di riferimento deputati all’individuazione delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti assimilati agli urbani, conferibili al sistema pubblico. Il documento di riferimento potrà essere il M.U.D. dell’anno precedente oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’impresa, a firma del legale rappresentante, che acclari la produzione di rifiuti annua e la frequenza di ritiro degli stessi, sulla base di uno storico di almeno 6 mesi. Il percorso si conclude con la determinazione di una tariffa/mq., che assicuri la copertura dello specifico servizio, con individuazione, altresì, di una quota da destinare alla copertura dei servizi generali (spazzamento strade, gestione piattaforme ecologiche, ecc…). La chiusura di percorso viene recepita in apposita convenzione Comune/Utente, in ordine al particolare servizio da attivarsi.

Art. 11 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri; per le aree sul perimetro interno al netto di eventuali costruzioni in esse comprese;

2.Ai sensi dall’art. 1, comma 340, della legge n. 311/2004, il contribuente può dichiarare l’80% della superficie catastale, indicando, nella dichiarazione di cui al successivo art. 17, i riferimenti catastali dei fabbricati occupati e/o detenuti.

Art. 12 - Riduzioni

Le riduzioni tariffarie di cui ai commi successivi sono applicate sulla base della richiesta del contribuente.

La modulistica è predisposta dall’Ufficio Tributi e messa a disposizione del contribuente.

La richiesta va presentata entro il 20 Gennaio con effetto dall’anno successivo.

La tariffa ordinaria, su richiesta del contribuente, viene ridotta della misura di seguito elencata nel caso di:

A. Abitazione con unico occupante: 30%;

(13)

XIII

B. I locali ad uso cantine: 50%. La riduzione verrà applicata sino ad un massimo di mq.

25. Si intendono locali ad uso cantine quei locali di cui al titolo III del Regolamento locale di igiene (Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 1989 – n.

4/45266), con altezza media non inferiore a m. 2,40 (punto 3.4.7). Non sono considerate “cantine” quei locali accessori (locali integrativi) con adeguata superficie finestrata atta ad assicurare l’illuminazione e l’areazione naturale (a fini di abitabilità). Non verrà applicata la riduzione del 50% a tutti quei locali accessibili con scala interna dai locali ad uso abitazione (lettera a) punto 3.4.3 Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 1989 – n. 4/45266). Dette superfici verranno classificate come spazi accessori integrativi (lettera b) punto 3.4.3 Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 1989 – n. 4/45266;

C. Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

D. Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta, ad esclusione delle aziende agrituristiche: 30%;

E. Abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%

F. Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera D) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

G. E’ prevista un’agevolazione nella misura massima del 30% della tariffa relativa alla categoria di tassazione a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per quei contribuenti che dimostrino di sostenere spese per interventi tecnico - organizzativi che comportino un’accertata minore produzione di rifiuti assimilabili agli urbani od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio quantità di rifiuti che potrebbero dar luogo alle entrate di cui all’art. 61, comma 3, del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507;

H. Riduzione della tariffa del 50% per le aree ed i locali diversi delle scuole, occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: Stato, Regione Lombardia, Provincia di

(14)

XIV

Bergamo, Azienda Sanitaria Locale, Enti Ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico;

I. Riduzione della tariffa del 75% per le aree ed i locali diversi delle scuole, occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Istituti di Sorveglianza e similari;

J. Riduzione della tariffa del 75% per gli enti di assistenza e beneficienza, per gli oratori parrocchiali, per le ONLUS, per le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto, e quelle d’arma e combattentistiche a carattere nazionale;

K .Riduzione del 80% per i locali e le aree ad uso scolastico, occupati o detenuti da soggetti privati, per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche. Tale riduzione può essere concessa solo ed esclusivamente a fronte di un impegno costante della Direzione della Scuola sulle tematiche relative alle modalità e criteri di raccolta differenziata dei rifiuti e di costante impegno, all’interno del plesso scolastico, sull’attuazione delle modalità di raccolta differenziata;

K. Riduzione del 60% della tariffa per le superfici ed aree scoperte utilizzate ad uso industriale, commerciale (anche da supermercati ed ipermercati) ed ospedaliero, qualora almeno il 80% dei rifiuti prodotti non siano assimilabili agli urbani per qualità e, conseguentemente, non possano essere conferiti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti comunale oppure qualora la quantità dei rifiuti solidi urbani giornalieri non siano gestibili dalla società appaltatrice del servizio di igiene ambientale. I dati dovranno essere desunti dalla dichiarazione annuale MUD (inventario produzione dei rifiuti annui).

Le riduzioni ed agevolazioni previste dal presente Regolamento Comunale non sono cumulabili.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo. Per quanto concerne le denuncie originarie, presentate entro il 20 gennaio successivo all’inizio d’occupazione, le riduzione tariffarie di cui al punto G) del presente articolo si applicano con efficacia retroattiva.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venire meno delle condizioni per l’attribuzione delle riduzioni di cui al comma precedente; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazioni.

(15)

XV

Art. 13 - Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

A. I locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

B. I locali e le aree utilizzati dal Comune di Treviglio;

C. Le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell’elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune di Treviglio. L’esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza;

D. Per effetto dell’art. 33-bis delle legge 28 febbraio 2008, n. 31 (introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 248/2007), le scuole statali sono escluse dal tributo. Il succitato articolo dispone che, a decorrere dall’anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni sono determinati in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Le esenzioni di cui sopra, ad eccezione delle scuole statali, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere tutta la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l’applicazione delle esenzioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 507 / 93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

Art. 14 - Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in forma

(16)

XVI

ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

Ai sensi dell’art. 3, comma 68, lettera g) della Legge n. 549/95, è temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni per anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 50%.

L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del D. Lgs. N.

507/93.

Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 15 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza e termina nell’ultimo giorno dell’anno solare.

3. La cessazione nel corso dell’anno dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- se l’utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata;

- se, in carenza di tale dimostrazione, sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.

(17)

XVII

TITOLO V

Denunce e riscossioni

Art. 16 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario responsabile e, entro sessanta giorni dalla nomina, ne comunica il nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità locale.

2. Il funzionario responsabile è preposto al controllo dell’esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;

ad esso sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Denunce iniziali e di variazione

1. I soggetti passivi e/o responsabili del tributo di cui al precedente TITOLO III presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia va redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell’art. 70 del decreto 507 o, ai sensi dall’art. 1, comma 340 della legge n. 311/2004 (l’80% della superficie catastale), indicando, nella suddetta dichiarazione, i riferimenti catastali dei fabbricati occupati e/o detenuti.

2. La denuncia, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, va presentata direttamente o a mezzo raccomandata all’Ufficio Tributi del Comune; nel caso di denuncia presentata a mezzo posta fa fede la data di spedizione attestata dal timbro postale; nel caso di denuncia presentata direttamente, l’Ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta.

3. La denuncia in oggetto non è sostituibile dalle iscrizioni anagrafiche, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio Tributi, in base alle segnalazioni dell'Ufficio Anagrafe, ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. L’eventuale omesso invito non solleva comunque dall’ obbligo di presentazione della denuncia.

4. La denuncia iniziale ha effetto anche per gli anni successivi in caso di mancata variazione delle condizioni di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nel medesimo termine e con le stesse modalità della denuncia iniziale, ogni

(18)

XVIII

variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa.

5. Nel caso di riduzione di tariffa di cui all’art. 12, il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta con apposita denuncia di variazione di cui al comma precedente.

6. Per ciò che concerne la tassa giornaliera si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 14.

Art. 18 - Accertamenti

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l’Ufficio Tributi del Comune provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all’art. 15, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro i termini di legge. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale delle entrate.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all’articolo 16 con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 del D Lgs. 507/93.

Art. 19 - Poteri strumentali del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o della rilevazione della materia imponibile il Comune può:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti allegando le planimetrie (o schede catastali) dei locali od aree occupati. Possono altresì essere richiesti, ai sensi dall’art. 1, comma 340, della legge n. 311/2004 (l’80% della superficie catastale) i riferimenti catastali dei fabbricati occupati e/o detenuti;

b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

c) in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al la lettera a) nel termine concesso, procedere alla rilevazione della destinazione e della misura delle superfici tramite gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell’Ufficio Tributi comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell’articolo 71, comma 4 del D.Lgs. 507/93, muniti di

(19)

XIX

autorizzazione del sindaco ad accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini di tale rilevazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica.

d) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, procedere all’accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile.

e) ove non sia in grado di provvedere autonomamente, stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici ai sensi e nelle modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del D.Lgs. 507/93.

Art. 20 - Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all’art. 72 del D. Lgs. N. 507/93.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Funzionario Responsabile del tributo (Titolo V, art. 16) può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un’unica soluzione.

Art. 21 - Sanzioni e interessi

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997 nonché gli interessi legali vigenti. A tale proposito si rimanda al Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 22 – Sgravi, rimborsi e compensazioni

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell’art. 59 e nell’art. 75 del D.Lgs. 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell’importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell’organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell’art. 75

(20)

XX

stesso.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l’intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l’importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e secondo le modalità determinate nel Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 - Disposizioni finali

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - lettera I - dello Statuto Comunale, determina entro la data di approvazione del Bilancio Previsionale di ogni anno le tariffe per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, fatte salve le proroghe previste dalle leggi in materia.

Art. 25 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili a decorrere dall’1 Gennaio 2009 restando in vigore il preesistente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 27 febbraio 2008, sino alla data dal 31 dicembre 2008.

2. Le richieste di riduzione, agevolazione od esenzione di cui agli articoli 12 e 13 sono presentate entro il 20 gennaio di ogni anno ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3.Le richieste di riduzione di cui all'art. 12 Lettera A) vengono formulate d'ufficio nel caso in cui si tratti di persone "sole" anziane.

4. Limitatamente all’esercizio 2009, il termine di presentazione delle denunce per le superfici soggette a tassazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3), lettera C), precedentemente esenti, in funzione delle categorie contributive introdotte dall’art. 9 del presente Regolamento, è prorogato sino al 30 settembre 2009, con effetto

(21)

XXI

dall’entrata in vigore del presente regolamento, come prevista dal precedente comma 1).

Art. 26 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 27 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche, nonché le altre norme legislative e regolamentari in materia.

* * *

Riferimenti

Documenti correlati

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al

medicinali scaduti” privi dell’imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento,

In caso di denuncia infedele o incompleta l’ufficio provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del

Per la riduzione di cui ai commi 5 e 6 la relativa richiesta deve essere presentata entro il 30 (trenta) giugno dell’anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non

devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da

Art. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Con delibera di Giunta Comunale viene

1 - E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, e per