• Non ci sono risultati.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA, FINANZA E MERCATI (CLASSE: LM-56) REGOLAMENTO DIDATTICO. ARTICOLO 1 Funzioni e struttura del Corso di Studio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA, FINANZA E MERCATI (CLASSE: LM-56) REGOLAMENTO DIDATTICO. ARTICOLO 1 Funzioni e struttura del Corso di Studio"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA, FINANZA E MERCATI (CLASSE: LM-56)

REGOLAMENTO DIDATTICO

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di Studio

1. È istituito presso la Seconda Università di Napoli il Corso di Laurea in Economia, F della classe LM-77 che è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree in Scienze economico-aziendali come determinata ai sensi del D.M. 16 marzo 2007.

2. Il Corso di laurea ha come dipartimento di riferimento il Dipartimento di Economia.

3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio in Economia, Finanza e Mercati di seguito indicato, anche con CCdS oppure CCdS EFM.

4. Il presente Regolamento in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l’organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti regolamenti.

L’ordinamento didattico del Corso di Studio, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di Economia si riserva di disciplinare particolari aspetti dell’organizzazione didattica attraverso specifici regolamenti.

5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Economia, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio della Seconda Università di Napoli. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche della Seconda Università di Napoli nonché presso organizzazioni o enti esterni, pubblici e privati, nell’ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

(2)

1. Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono compresi nella scheda SUA riportata nell’Allegato 1, la quale può essere modificata secondo le procedure previste.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Sono ammessi al Corso di laurea in Economia, Finanza e Mercati gli studenti in possesso di:

(1) laurea di I livello triennale acquisita in Corsi di laurea nell’ambito delle Classi L-18 e L-33, rilasciata da un’istituzione accademica italiana o titolo di studio equipollente rilasciato da istituzioni italiane o estere riconosciute; ovvero

(2) laurea in Economia del vecchio ordinamento quadriennale o titolo di studio equipollente rilasciato da istituzioni italiane o estere riconosciute.

2. Possono altresì accedere coloro che sono in possesso di laurea di I livello triennale o di laurea a ciclo unico conseguite in Classi diverse da quelle di cui al comma 1. In tal caso, l’ammissione è consentita, ma richiede l’acquisizione dei requisiti curriculari minimi, cioè il conseguimento di un numero predeterminato di Crediti Formativi Universitari (CFU) negli ambiti disciplinari che caratterizzano le Classi di laurea L-18 e L-33. Tali CFU saranno documentati da esami di idoneità che lo studente sosterrà nel 1° anno di corso, scelti nell’ambito dell’Offerta Formativa triennale dei corsi attivi. L’individuazione degli esami di idoneità da sostenere avverrà a cura di una Commissione istituita dal Consiglio di Dipartimento.

Nell’allegato al presente Regolamento sono riportati i requisiti curriculari minimi necessari che lo studente dovrà possedere entro la fine del 1° anno (all. 3).

3. E’ altresì richiesta la conoscenza, scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano.

4. Il Corso di Laurea in Economia, Finanza e Mercati è ad accesso libero.

5. E’ ammesso il passaggio di uno studente immatricolato magistrale; dopo aver effettuato l’immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Economia, Finanza e Mercati lo studente può chiedere:

1. il riconoscimento dei CFU ottenuti nel corso di laurea di provenienza;

oppure

2. di essere inserito al secondo anno del corso di studio, purchè abbia già

(3)

conseguito almeno 24 CFU nelle materie obbligatorie del primo anno del Corso di laurea in Economia, Finanza e Mercati.

6. Quanto previsto dal comma precedente può essere modificato all’interno di convenzioni stipulate con altre università italiane o estere o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale.

ARTICOLO 4

Durata del Corso di studio

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Studio, come disciplinato nel RDA.

2. L’impegno complessivo di apprendimento richiesto annualmente a uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissato in 60 crediti. È altresì possibile l’iscrizione al Percorso formativo rallentato, “slow laurea”, disposto dal Regolamento di Ateneo (D.R. n. 893 del 14.10.2015) e che prevede un impegno ridotto.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all’art. 7 del presente regolamento, in accordo con il RDA nonché con i regolamenti del Dipartimento.

4. Nel tempo gli iscritti al Corso di Studio in Economia, Finanza e Mercati non decadono dalla qualità di studente; in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCdS della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell’interruzione;

in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica che non sia intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 5

Attività formative, insegnamenti, curriculum

1. Il Corso di laurea in Economia, Finanza e Mercati è articolato in un unico curriculum.

2. Il presente regolamento didattico deve intendersi come facente rinvio, nei periodi di validità annuale, alla SUA del medesimo anno.

(4)

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CCdS e pubblicato nel Manifesto degli studi. L’articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

2. I corsi sono di norma di 25 ore per CFU, di cui 7 ore di lezione frontale, seminari o analoghe attività e 18 ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

3. Il Corso di Studio, vista la concreta praticabilità e riscontrandosene l’opportunità formativa, può organizzare attività formative in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal CCdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Studio. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati di volta in volta dal CCdS.

4. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore del Dipartimento, sentita la Commissione didattica competente.

5. L’orario delle lezioni è stabilito dal Direttore del Dipartimento o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio.

6. Qualora, per un giustificato motivo, l’attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed inviare mail al Direttore del Dipartimento e per conoscenza al Presidente del CdS o a un suo delegato.

7. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli d’esame viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori, per ricevimento studenti.

ARTICOLO 7

Esami e altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Per le attività formative articolate

(5)

in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell’esame o della verifica dell’attività lo studente consegue i CFU attribuiti all’attività formativa in oggetto.

2. L’accertamento conclusivo può consistere in: un esame (orale o con compito scritto) o relazione (scritta o orale) sull'attività svolta oppure test (con domande a risposta libera o a scelta multipla), o redazione di elaborati di carattere progettuale o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere aventi valore valutativo ai fini dell’esame – purché organizzate in modo da non arrecare disturbo alle attività svolte in contemporanea, e sempre nei periodi di sospensioni delle lezioni – sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare quanto comunicato all’inizio dell’anno accademico. Gli accertamenti finali devono riscontrare:

a) il possesso di adeguate conoscenze e capacità di comprensione delle problematiche esposte o indicate, applicando in maniera pertinente le teorie e i modelli concettuali oggetto del programma;

b) il possesso di adeguate conoscenze e capacità di elaborazione e comunicazione di soluzioni coerenti con le problematiche affrontate nel corso, applicando in maniera pertinente gli strumenti e i modelli concettuali oggetto del programma.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d’esame viene fissato dal Consiglio di Dipartimento all’inizio di ogni anno accademico. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi d’insegnamento. Il periodo d’esami relativo a ciascun anno accademico termina il 31 marzo dell’anno solare successivo.

4. Il calendario degli esami di profitto prevede n. 8 appelli, così distribuiti nel corso dell’anno accademico:

- n. 3 appelli nella I sessione ordinaria (al termine dei corsi del I semestre) - n. 3 appelli nella II sessione ordinaria (al termine dei corsi del II semestre);

- n. 2 appelli straordinari

- n. 2 appelli aggiuntivi, riservati ai soli studenti fuori corso.

5. L’intervallo tra due appelli successivi d’esame dello stesso insegnamento deve essere di almeno due settimane.

6. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dalla direzione del dipartimento ai fini dell’ottimale coordinamento generale .

(6)

7. Qualora, per un giustificato motivo, l’appello di esame debba essere posticipato, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed inviare mail al Direttore del Dipartimento e per conoscenza al Presidente del CCdS o a un suo delegato.

8. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Presidente del CCdS. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta di un docente di ruolo del Dipartimento.

9. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale

10. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

11. Il voto d’esame è espresso in trentesimi e l’esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità dei componenti la Commissione d’esame può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.

12. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

13. La registrazione del risultato dell’esame avviene per via telematica e il supporto cartaceo è firmato dal Presidente della Commissione esaminatrice o da altro membro della Commissione stessa.

ARTICOLO 8 Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio lo studente è ammesso a sostenere la prova finale.

2. La prova finale consiste nella elaborazione - sotto la guida di un relatore - e discussione di una tesi avente ad oggetto l’approfondimento di un argomento nell’ambito di uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi. Il relatore è il titolare dell’insegnamento della disciplina della tesi di laurea. Nello svolgere la tesi

(7)

di laurea lo studente deve dar prova di capacità di iniziativa e di elaborazione concettuale, concretizzatesi nella redazione di un lavoro completo e organico attraverso l’impiego dei metodi di analisi e di sintesi appresi nell’intero corso degli studi universitari. Nella discussione dovranno essere valutati anche la capacità espositiva e professionalità della presentazione. L’elaborato potrà basarsi anche parzialmente su un’eventuale esperienza di stage o di tirocinio formativo- professionale, sviluppata anche sotto il profilo teorico. L’elaborato finale potrà essere redatto anche non in lingua diversa da quella italiana. L’elaborato sarà valutato sinteticamente con un punteggio compreso tra 0 e 7.

3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.

4. La Commissione dispone di centodieci punti; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti. Qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa, all’unanimità, la lode.

5. Le sessioni d’esame di laurea sono tre:

- estiva (nei mesi di giugno e/o luglio);

- autunnale (nei mesi di settembre, e/o ottobre, e/o novembre);

- invernale (nei mesi di dicembre, febbraio, marzo).

6. Il titolo è conferito dalla Commissione di Proclamazione, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da almeno 7 docenti (di ruolo o a contratto) del Corso di laurea, cui seguirà una cerimonia collettiva per ciascuna sessione.

ARTICOLO 9

Possibilità di iscrizione a singoli insegnamenti

Uno studente non iscritto al CdS, ma in possesso di titolo di studio (triennale o magistrale in qualsiasi classe di laurea) può presentare domanda di iscrizione agli Uffici di Segreteria Studenti. E’ prevista tassa di iscrizione.

ARTICOLO 10

Obblighi di frequenza. Eventuali propedeuticità

1. La frequenza delle varie attività formative non è obbligatoria, eccetto che per i tirocini.

2. Il Consiglio del Corso di Studio può creare eventuali propedeuticità obbligatorie per gli esami.

(8)

ARTICOLO 11

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree 1. Salvo diverse disposizioni, il CCdS propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o no dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, anche nell’ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea in Economia, Finanza e Mercati, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un’altra università, il CCdS convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l’ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l’anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Agli studenti che provengano da corsi di laurea della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.

2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di laurea.

3. Le pratiche relative al riconoscimento di titoli di studio rilasciati da altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, o di riconoscimento di crediti formativi presso altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, sono istruite dalla Commissione pratiche studenti, che formula proposte al CCdS.

ARTICOLO 13 Docenti

1. Il Consiglio di Corso di Studio ricomprende tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio.

2. L’ elenco viene aggiornato annualmente.

ARTICOLO 14

Orientamento e Tutorato

1. Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti o loro delegati.

L’attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente

(9)

supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di orientamento e di inserimento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle attività del servizio Job Placement.

ARTICOLO 15

Commissione del Riesame

1. Il Presidente del Corso di Studio è il responsabile dell’Assicurazione della Qualità e sovraintende alla redazione dei Rapporti di Riesame (annuale e ciclico);

può nominare un suo delegato quale referente dell’Assicurazione della Qualità.

2. Il Consiglio di Corso di Studio nomina il Gruppo di Riesame, che procede all’autovalutazione e alla stesura del Rapporto di Riesame (annuale e ciclico) del Corso di Studio.

3. Il Rapporto di Riesame è il risultato di un processo periodico e programmato di autovalutazione che ha lo scopo di monitorare le attività di formazione, verificare l’adeguatezza degli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Rapporto di Riesame individua le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.

4. Il Gruppo di Riesame è composto dal Presidente del Corso di Studio, da professori nominati dal Consiglio del Corso di Studio e da una rappresentanza studentesca. Il Presidente del Corso di Studio sottopone i Rapporti di riesame al Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità. Non possono far parte del Gruppo di Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica.

5. Il Gruppo di Riesame si riunisce più volte all’anno.

ARTICOLO 16 Commissione paritetica

1. La Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione dura in carica tre anni accademici.

2. La Commissione ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all’efficacia e alla funzionalità dei risultati dell’attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce

(10)

periodicamente al Presidente del CCdS; svolge funzioni di collegamento con le strutture didattiche per i problemi di sua competenza; propone eventuali attività didattiche integrative.

3. Il Presidente del Corso di studio può richiedere la convocazione d’urgenza della Commissione e può intervenire alle sue adunanze.

ARTICOLO 17 Altre Commissioni

Il Consiglio di Corso di Studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio.

Alle Commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Attraverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

ARTICOLO 18

Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio del corso di Studio.

2. Il presente Regolamento didattico è annualmente adeguato all’Offerta Formativa.

ALLEGATO N. 1 RAD

ALLEGATO N.2 PIANO DI STUDI ALLEGATO N. 3

REQUISITI CURRICULARI MINIMI*

Classe LM-56 Economia, Finanza e Mercati

Ambito disciplinare Crediti formativi minimi

(11)

Economico 12

Aziendale 8

Statistico-Matematico 14

Giuridico 6

Totale 40

*I CFU eccedenti, relativi ad un determinato ambito disciplinare, non possono essere utilizzati per compensare eventuali CFU insufficienti in altri ambiti.

Inoltre, con la stessa procedura con la quale vengono individuati gli esami integrativi per conseguire i cfu di cui sopra, viene demandata la competenza alla commissione per la verifica della conoscenza linguistica

obbligatoria.

Riferimenti

Documenti correlati

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL’IMPRESA - Classe LM-56.. CURRICULUM Sviluppo

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL’IMPRESA - Classe LM-56.. CURRICULUM Sviluppo del territorio Piano di studi

g) Il Direttore del Dipartimento indice un’elezione suppletiva entro trenta giorni nei casi in cui il Coordinatore si dimetta, cessi di far parte del Dipartimento, sia

Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per il Corso di Laurea magistrale in Filo- sofia è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento di riferimento

Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Filosofia dell’Università degli Studi di To- rino, relativamente

Il curriculum Economia e Finanza è in italiano e mira alla formazione di competenze economico finanziarie legate ai funzionamento dei mercati, delle istituzioni finanziarie e

g) può designare come Vice Coordinatore un membro della Giunta, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega. Il Direttore del

Le figure del Direttore e del Vicedirettore, le relative attribuzioni e funzioni e quant’altro riguardante le suddette cariche, sono regolate dallo Statuto