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STATUTO dell ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO AURORA

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STATUTO dell’ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

“PROGETTO AURORA”

Articolo 1 – Denominazione sociale e sede

E’ costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e dalla legge n. 383 del 2000, l’Associazione di promozione sociale sotto la denominazione “Progetto Aurora”, di seguito detta

“Associazione”. L’Associazione ha sede legale in Massa Marittima (GR).

L’Assemblea ordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Articolo 2 – Lo scopo

Le finalità dell'Associazione sono perseguite senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

 offrire alle persone che non trovano risposte e soluzioni alla loro mancanza di gioia e di salute, un’opportunità per scoprire nuove strategie per una vita migliore;

 promuovere la diffusione e l’applicazione dei principi di una vita sana in sintonia con le leggi della natura con particolare attenzione ai giovani ed ai bambini;

 promuovere la ricerca, la diffusione e l’applicazione dei metodi per un’agricoltura eco- sostenibile, più vicina a tutti e che rivaluti le aree marginali;

 promuovere la cultura e la disponibilità di cibo sano, nutriente e nella giusta misura per tutti;

 sostenere la diffusione dei principi di una corretta e ampia prevenzione;

 promuovere la ricerca, la diffusione e l’applicazione di metodi e terapie non convenzionali per il sostegno del benessere individuale e della collettività;

 favorire una collaborazione costruttiva tra esperti e un’apertura mentale che permetta di promuovere nuove visioni del concetto di salute e malattia;

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 promuovere una medicina al di fuori delle logiche di potere, al servizio di ogni essere umano, rispettosa della sfera individuale, che incoraggia e sostiene l’auto-guarigione;

Per il conseguimento delle sue finalità l’Associazione si propone di:

 promuovere i principi di una vita sana e di un'agricoltura eco-sostenibile per una corretta prevenzione;

 promuovere una conoscenza approfondita del ruolo dell’alimentazione nello stato di salute/malattia;

 organizzare convegni sui temi specifici del progetto;

 organizzare incontri e vacanze finalizzati all’applicazione e alla sperimentazione di nuovi modelli per una vita sana;

 diffondere, in linguaggio comprensibile anche al comune cittadino, la conoscenza delle recenti scoperte scientifiche che possono influenzare direttamente la visione della vita di ciascuno e che stimolano la responsabilità individuale;

 collaborare in modo aperto e costruttivo con specialisti ed esperti dei settori attinenti al progetto;

 promuovere una capillare informazione, in linguaggio semplice e chiaro, rivolta a tutti coloro che possono essere interessati;

 mantenere un elevato standard di professionalità e aggiornamento;

 promuovere la ricerca e l'informazione scientifica specifica;

 acquisire documentazione;

 progettare e produrre, presso ditte qualificate, prodotti e rimedi attualmente non reperibili in Italia;

Articolo 3 – I mezzi economici

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria

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attività:

 dai contributi degli associati e dalle quote associative;

 dai proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività;

 da iniziative promozionali,

 da rendite di mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

 da proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;

 da sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o di associati;

 da contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti locali, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di credito e da Enti in genere.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio investire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 4 – I soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi, accettino gli articoli dello statuto e del regolamento interno e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

I soci si dividono in soci fondatori e ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Possono essere soci ordinari tutte le persone che ne condividono gli scopi, accettino gli articoli dello statuto e del regolamento interno e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

L’Associazione svolge la propria attività grazie al lavoro volontario dei soci e al lavoro retribuito (ai sensi del art. 18 L. 383/2000) di soci e non soci.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile, né in vita, né mortis causa.

La quota associativa non è rivalutabile, né ripetibile.

Articolo 5 – La domanda di ammissione

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L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme dell'Associazione. Essa è soggetta ad accettazione da parte del Comitato direttivo o del Presidente, i quali verificano la piena determinazione del richiedente e l'assenza di motivi ostativi. La domanda di ammissione si considera accettata dal momento in cui il richiedente viene inserito nel libro soci.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci I soci hanno diritto:

 ad eleggere gli organi sociali;

 ad essere eletti negli organi sociali;

 ad avere accesso a tutti i documenti prodotti dagli organi sociali.

L'ammissione dei soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Il comportamento del socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e dagli eventuali regolamenti che verranno approvati.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

 per recesso volontario da comunicare per iscritto al Presidente;

 per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norma di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo e comunicata tramite lettera, fax o e-mail all'interessato;

 nel caso di ritardo nel pagamento della quota associativa, pari a 6 mesi. La morosità verrà comunicata tramite lettera, fax o e-mail dal Comitato direttivo o dal Tesoriere;

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 esclusione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ad una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita dell'Associazione o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all'immagine e all'attività dell'Associazione e/o dei suoi associati. L'esclusione è deliberata dal Comitato direttivo o dal Presidente e comunicata tramite lettera, fax o e-mail;

 per morte o estinzione giuridica.

Articolo 8 – Gli organi sociali Gli organi dell'Associazione sono:

 l'Assemblea dei soci;

 il Comitato direttivo.

Articolo 9 – L’Assemblea

L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberante dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa può essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio anche se membro del Comitato direttivo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere convocata tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione, con lettera, fax, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

 stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

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 deliberare sul bilancio consuntivo predisposto annualmente dal Comitato direttivo;

 eleggere i membri del Comitato direttivo;

 deliberare sugli altri oggetti attinenti l'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge ovvero sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo;

 ratificare eventuali regolamenti;

L'Assemblea straordinaria:

 delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

 delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla liquidazione del patrimonio sociale.

L'Assemblea, convocata sia in via ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega o in teleconferenza, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Essa delibera in via ordinaria a maggioranza semplice ed in via straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti e dei rappresentati. La presenza dei soci è verificata tramite raccolta di firme.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente.

Articolo 10 – Il Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da 3 a7 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resta in carica per 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili (fino ad un massimo di 3 mandati). Il comitato è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate all'Assemblea.

Il Comitato direttivo:

 elegge al proprio interno le cariche direttive;

 redige ogni anno il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea;

 stabilisce l'importo della quota associativa o contributo annuo dovuto dai soci e le modalità

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 elabora eventuali proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'Assemblea straordinaria;

 redige eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea;

 può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Il Comitato è convocato con avviso scritto inviato tramite lettera, fax o e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Comitato direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide, se risulta presente, anche in teleconferenza, la maggioranza dei componenti. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Segretario o, in sua assenza, un membro del Comitato appositamente nominato, redige il verbale delle riunioni del Comitato, sottoscritto dal Presidente.

Articolo 11 – Il Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:

 convoca le Assemblee dei soci e le riunioni del Comitato direttivo;

 presiede le Assemblee dei soci e le adunanze del Comitato direttivo;

 stipula convenzioni con altri enti o soggetti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 12 – Segretario e Tesoriere

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Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, dei rapporti con l’esterno e della tenuta dei verbali dell’Assemblea e del libro sociale.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione; egli si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di costituzione dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo di ogni esercizio sociale deve essere predisposto dal Comitato direttivo entro il 30 aprile dalla chiusura del periodo per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. I documenti predetti devono restare a disposizione dei soci nei quindici giorni che precedono l’Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio.

Articolo 14 – Durata e scioglimento L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi l’Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede anche a nominare i liquidatori.

Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo non può essere ripartito tra i soci ma dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

Articolo 15 – Norme finali e generali

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato direttivo e da sottoporre all'Assemblea.

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai

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principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Tatti,

Firme

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