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STATUTO UFFICIALE della ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOMOS APS

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STATUTO UFFICIALE della

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“NOMOS APS”

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TITOLO I – PRINCIPI, FINALITA’ ED ESERCIZIO Art. 1

Principi fondamentali

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.14-35 c.c. con particolare riferimento e agli artt. 36, 37, 38 e alla disciplina dettata dal D. Lgs. 117/2017 recante quest’ultimo “Codice del Terzo Settore” (in seguito CTS) e alla normativa in materia, è costituita un’associazione di promozione sociale (in seguito

“Associazione”) non riconosciuta che assume la denominazione di “NOMOS APS” in

conformità al dettato dell’art. 35 CTS.

L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto nelle modalità dettate dal regolamento elettorale.

2. L’associazione ha sede nel Comune della città metropolitana di Milano.

3. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Statuto

1. L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e dai conformi regolamenti disposti dall’Organo di Amministrazione, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3

Regolamenti esecutivi

1. Sono disposti dall’Organo di Amministrazione, su mandato dell’Assemblea, regolamenti di esecuzione dello statuto (di seguito “regolamenti esecutivi”), per la disciplina degli aspetti amministrativi e gestionali più particolari.

2. Sono da ritenersi validi anche atti formulati per iscritto che siano redatti dagli organi sociali con il fine palese ed inequivocabile di concorrere nel dettare la disciplina sociale.

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Art. 4 Conflitti normativi

1. La disciplina dello statuto deve essere sempre conforme alla Costituzione, alla Legge ed ai principi dell’ordinamento giuridico.

2. In caso di contrasto tra la disciplina dei regolamenti esecutivi, ovvero di qualunque altro atto extrastatutario, e quella dettata dallo statuto, prevale il dettato dello statuto, purchè in conformità con la Legge e l’ordinamento giuridico.

3. In caso di contrasto tra la disciplina di un atto extrastatutario, non espressamente previsto nel presente statuto, e i regolamenti esecutivi, sarà da ritenersi vincolante il dettato del regolamento oggetto di impugnazione, purché non in contrasto con la disciplina stat utaria.

4. In caso di contrasto tra la disciplina dell’Atto Costitutivo e quella dettata dallo statuto, si applica la disciplina dell’art. 2328 comma 3 c.c.

Art. 5

Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

2. I regolamenti esecutivi sono parimenti vincolanti allo statuto per il socio iscritto.

Art. 6

Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto, i regolamenti esecutivi, ovvero qualunque altro atto formulato per iscritto che sia comunque finalizzato a concorrere a designare la disciplina sociale, deve essere interpretato secondo il dettato dell’art.12 d.gen. c.c.

Art. 7 Finalità e attività

1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l’associazione ha quale fine quello di promuovere la cultura dell’educazione civica con un attento riferimento alle vicende che caratterizzano le sfide geopolitiche,

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costituzionali e sociali dell’oggi e del domani. L’attenzione in particolare si vuole focalizzare sul diritto come interprete del cambiamento e come suo mezzo di attuazione. L’esercizio delle attività vedrà come nucleo vitale la pratica di attività di divulgazione, ricerca, informazione, sensibilizzazione e dibattito sui temi via via individuati dall’ente e sulla loro realizzazione laboratoriale e interattiva nell’ambito scolastico, degli enti pubblici e di tutti i luoghi di aggregazione giovanile, anche con l’organizzazione di eventi pubblici o privati.

2. In particolare, l’associazione fa riferimento alle attività di cui all’art. 5 comma 1 CTS, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

4. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

5. L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 8

Simbolo e Acronimo

1. L’associazione è denominata “NOMOS APS” e vige l’obbligo di mantenere la denominazione dell’ente nel proprio logo. L’associazione si dota altresì di un monogramma rappresentativo che è da equipararsi al logo esteso nel suo valore simbolico.

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2. Fatto salvo per il nome, ogni modifica al logo, ovvero all’immagine dell’associazione, sarà ratificata da delibera dell’Assemblea dei soci secondo le modalità definite dal regolamento elettorale.

Art. 9

Ammissione dell’Associato

1. Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, che ne abbiano fatto domanda secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare secondo le modalità dettate dal regolamento di ammissione soci. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Organo di Amministrazione.

2. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione, data notifica alle autorità competenti, avrà un anno per integrare nuovamente il numero minimo.

4. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, l’Organo di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea.

6. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile. La quota è, di anno in anno, rivalutabile dall’Organo di Amministrazione.

Art. 10

Diritti e Doveri degli Associati 1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

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2. Hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Si considera elettore passivo colui che abbia conseguito il diciottesimo anno di età;

• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

• svolgere attività comunemente concordate o assumere deleghe su mandato assembleare;

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e, ove ritenuto opportuno, concorrere all’elaborazione del programma di attività;

• intervenire ed emendare con motivazione pervenuta per iscritto ogni atto, progetto o attività oggetto di seduta assembleare. Possono altresì proporre, individualmente o in gruppi, progetti o attività perseguibili dall’ente che verranno valutate dall’Assemblea e comunque sempre conformi alla disciplina statutaria.;

• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 26;

• votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa;

• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

3. Hanno il dovere di:

• rispettare il presente statuto, i regolamenti esecutivi ed ogni atto formulato per iscritto che sia redatto dagli organi sociali con il fine palese ed inequivocabile di concorrere nel dettare la disciplina sociale.

• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di Amministrazione tramite decreto esecutivo del Presidente.

Art. 11

Volontario e Attività di Volontariato

1. L’associazione può eventualmente dotarsi di volontari in caso di necessità decretata dalle esigenze operative.

2. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

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esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell’Organo di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art.

18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organo di Amministrazione.

Art. 12 Sostenitori

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori dell’associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Art. 13

Perdita della Qualifica come Associato 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione.

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3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolament i esecutivi può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

4. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

5. In caso l’associato non assolva, entro un mese dal termine dell’anno sociale, il pagamento della quota sociale annuale nel suo valore anno per anno stabilito dall’Organo di Amministrazione, può incorrere in mora. L’associato moroso ha un mese di tempo per poter assolvere il pagamento dal giorno della notifica dell’inadempimento. In caso il pagamento della quota sociale non pervenga entro la data stabilita, l’associato perderà immediatamente tale qualifica.

TITOLO II – GLI ORGANI Art. 14

Gli Organi Sociali 1. Sono organi dell’associazione:

• Assemblea degli associati;

• Organo di amministrazione;

• Presidente;

• Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge o in caso di necessità decretata dall’assemblea;

• Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge o in caso di necessità decretata dall’assemblea.

Art. 15 L’Assemblea

1. L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. L’assemblea costituisce l’organo sovrano che opera secondo i principi di democraticità.

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2. Vige il principio “una testa, un voto”. L’associato può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, ovvero telematico, da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, ovvero e-mail, divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono, salvo differente previsione del regolamento elettorale, segreti e le corrispettive elezioni possono altresì essere svolte, in caso di necessità causata da forze maggiori, telematicamente.

7. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale e l’eventuale delibera, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, anche eletto in sede di assemblea, e conservato nei libri sociali e presso la sede dell’associazione.

8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata secondo quanto sancito dall’art.18. E’ ordinaria in tutti gli altri casi e comunque previsti dall’art.17.

Art. 16

Compiti dell’Assemblea 1. L’assemblea:

a) determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

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f) delibera sull'esclusione degli associati;

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai regolamenti esecutivi alla sua competenza.

k) ratifica o respinge i provvedimenti straordinari di urgenza adottati dal presidente, qualora la materia sia di propria competenza.

Art. 17

Assemblea Ordinaria

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e purché sia comprovata la natura degli eventi che lo costringono a tale modalità di esercizio elettorale. Si fa salvo il caso in cui le modalità di svolgimento dell’assemblea siano telematiche al verificarsi di cause di cui all’art.

15 comma 6 del presente statuto.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 18

Assemblea Straordinaria

1. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con le medesime modalità in prima convocazione ed in seconda, senza alcuna deroga, per la seconda, alle maggioranze previste dalla prima.

2. Modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché

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la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati secondo quanto dettato dalle norme in materia del Codice Civile.

Art. 19

L’Organo di Amministrazione

1. L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi e comprovati motivi, revocato.

2. L’organo di amministrazione è composto da un numero compreso tra i 3 e i 10 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati.

3. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitat o di mandati.

4. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e comunque secondo quanto decretato dal regolamento elettorale.

5. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

6. L’organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, ovvero a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza, l’organo di amministrazione può essere convocato per vie telefoniche, con sole ventiquattro ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20

Compiti dell’Organo di Amministrazione

1. L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione dell’associazione;

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi sociali.

2. In particolare, tra i suoi compiti:

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a) amministra l’associazione;

b) elegge tra i propri componenti il presidente, per espressione assembleare indiretta e secondo quanto sancito dalla nota del MLPS n. 7751 del 07/06/2021;

c) elegge tra i propri componenti il vicepresidente, per espressione assembleare indiretta e secondo quanto sancito dalla nota del MLPS n. 7751 del 07/06/2021;

d) elegge tra i propri componenti il segretario generale, per espressione assembleare indiretta e secondo quanto sancito dalla nota del MLPS n. 7751 del 07/06/2021;

e) elegge tra i propri componenti il tesoriere, per espressione assembleare indiretta e secondo quanto sancito dalla nota del MLPS n. 7751 del 07/06/2021;

f) attua le deliberazioni dell’assemblea;

g) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

h) predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

i) propone all’Assemblea i Regolamenti esecutivi per il funzionamento dell’associazione;

j) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

k) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

l) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;

m) disciplina l’ammissione degli associati;

n) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

o) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

3. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’Organo di amministrazione stesso che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare, secondo il principio di elezione indiretta. Allo stesso modo vengono eletti i

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soggetti di cui alle lettere c), d), e) del comma 2 art. 20 dello Statuto. E’ fatta eccezione per l’insieme dei consiglieri eletti secondo i principi di democraticità dall’assemblea stessa.

Art. 21

(Elezioni supplettive e sostituzione)

1. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l’Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

2. In caso in cui il consiglio direttivo sia composto da un numero inferiore a 10 membri, può aprire elezioni integrative motivate da necessità amministrative e gestionali.

3. Le elezioni supplettive o integrative si svolgono secondo disposizione del regolamento elettorale.

Art. 22 Il Presidente

1. Il presidente è eletto dall’organo di amministrazione (cfr. art. 20 comma 4 Statuto) a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

2. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea per gravi e comprovati motivi.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

4. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

5. Il Presidente è responsabile intellettuale delle iniziative proposte dall’associazione.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

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Art. 23 Organo di controllo

1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o qualora venga ritenuto opportuno dall’assemblea.

2. L’organo di controllo:

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

Organi di Revisione legale dei Conti

1. E’nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017, ovvero in caso di necessità decretato dall’assemblea, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 25

Uffici ed Organi Ausiliari

1. Vengono istituiti, al fine di una più fluida ed organizzata amministrazione, l’Ufficio di Presidenza e l’Ufficio di Segreteria, entrambi dotati di proprio regolamento e permanenti.

Questi uffici sono subordinati alle attività dell’Organo di Amministrazione.

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2. Agli uffici permanenti di cui al comma 1 presente articolo, possono essere subordinati uffici ausiliari eretti in caso di necessità amministrativa che saranno dotati di un proprio regolamento.

3. Gli uffici ausiliari vengono istituiti o sciolti con delibera assembleare secondo quanto sancito dal regolamento elettorale.

Art. 26 Libri Sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, ovvero degli aderenti, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di altri organi associativi, ove previsti, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura degli stessi.

e) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all’organo di amministrazione.

Art. 27

Protocollazione, Attuazione delle Delibere e PSU

1. Ogni atto scritto prodotto dagli organi sociali deve essere protocollato secondo la formula:

Prot. nº __ del gg/mm/aaaa

e deve essere archiviato mantenendo ordine cronologico. La protocollazione viene effettuata dagli Uffici di Segreteria.

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2. Ogni delibera assembleare o dell’Organo di Amministrazione, deve essere eseguita attraverso Decreto Esecutivo opportunamente firmato dal Presidente. La delibera viene effettivamente attuata dal momento della protocollazione.

3. Qualora l’Organo di Amministrazione debba intervenire tempestivamente e non abbia il tempo legale per convocare l’assemblea, può incaricare il Presidente, tramite delibera, di dare attuazione ad un Provvedimento Straordinario di Urgenza (PSU) che esegue immediatamente la delibera, ma deve essere approvato dall’assemblea entro 30 giorni e comunque secondo quanto sancito dal regolamento elettorale. Una volta approvata la delibera del PSU, questo verrà eseguito secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

4. Qualora il PSU non venga approvato dall’Assemblea, si annullano gli effetti della delibera straordinaria con effetto retroattivo.

TITOLO III – IL PATRIMONIO E LA SUA GESTIONE Art. 28

Risorse Economiche 1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) eventuali proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungiment o degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

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Art. 29 Il Patrimonio 1. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 30

Divieto di distribuzione degli utili e Obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs.

117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 31 Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal tre gennaio di ogni anno (03/01). E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

2. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato, qualora iscritta l’associazione, presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

(18)

3. Ad ogni bilancio deve essere allegato un rendiconto di missione.

Art. 32

Pubblicità e Trasparenza

1. L’organo di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci, ai rendiconti annuali e ai resoconti di missione. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

2. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione tramite richiesta scritta inoltrata via posta o, telematicamente, via PEC.

Art. 33 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

Art. 34 Personale retribuito

1. L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento esecutivo adottato dall’associazione.

Art. 35

Responsabilità ed Assicurazione degli Associati Volontari

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1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 36

Responsabilità dell’Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalment e e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione per quanto sancito dall’art. 38 c.c.

Art. 37

Assicurazione dell’Associazione

1. L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilit à contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Art. 38

Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e le disposizioni tempo per tempo vigente.

2. Si riserva all’Assemblea il compito di decidere il soggetto destinatario del Patrimonio, qualora si verificassero le condizioni di estinzione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 39

Disposizioni Finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017, al Codice Civile, alle normative vigenti in materia, ai principi generali dell’ordinamento giuridico e ai regolamenti esecutivi sussumibili al presente statuto.

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Art. 40

Transitorietà dello Statuto

1. Il presente statuto, sottoscritto dai soggetti competenti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, diviene vigente nella data di registrazione dell’atto.

2. I regolamenti esecutivi e tutti gli altri atti scritti dell’associazione diventano vigenti nella data della loro protocollazione.

I Soci Fondatori,

Federico Vida _________________________________

Vittoria Pippa _________________________________

Lorenzo Silvio Maiorca _________________________________

Mariachiara Galise _________________________________

Lorenzo Alberto Peruselli _________________________________

Anna Vavalà _________________________________

Alessandro Ambrosini _________________________________

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