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Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel reddito d impresa

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Approfondimenti D ichiarazioni

Nel corso della videoconferenza del 24 maggio 2008 (1), l’Agenzia delle entrate ha fornito degli importanti chiarimenti in materia di reddito d’im- presa, riguardanti, in particolare, la disciplina dei costi dei mezzi di trasporto a motore e quella degli interessi passivi. Anche se tali chiarimenti non so- no stati ancora recepiti in una apposita circolare e potrebbero, quindi, subire in futuro eventuali mo- difiche, appare opportuno esaminare il contenuto degli stessi, anche in vista degli ormai prossimi appuntamenti dichiarativi.

In materia di autoveicoli l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

— per i mezzi di trasporto concessi in uso promi- scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la percentuale di deducibilità del 90%

va applicata all’intero ammontare dei costi ad essi riferiti, compreso l’importo corrispondente al frin- ge benefit assoggettato ad imposizione in capo al dipendente;

— in caso di cessione di un automezzo riscatta- to a seguito di un contratto di leasing, ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza: se il bene è ceduto nello stesso periodo d’imposta del riscatto, occorre calcolare il rapporto tra l’ammontare dei canoni dedotti e quello complessivo dei canoni dovuti; se il bene è stato ammortizzato per almeno un periodo d’imposta, va fatto, invece, riferimento al rap- porto tra l’ammontare dell’ammortamento fi-

scalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Con riferimento agli interessi passivi l’Agenzia ha affermato che:

— tra i componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del T.U.I.R.

rientrano anche gli interessi passivi sostenuti in re- lazione a finanziamenti contratti per l’acquisto di tali mezzi;

— gli interessi passivi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio non potranno essere conside- rati, dal 2008, integralmente deducibili;

— sono integralmente deducibili, a partire dal 2008, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla loca- zione.

I mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, conver-

Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto

nel reddito d’impresa

L ’Agenzia delle entrate ha fornito, nella videoconferenza del 24 maggio 2008, importanti

chiarimenti in materia di reddito d’impresa, riguardanti, in particolare, la disciplina dei costi dei mezzi di trasporto a motore e quella degli interessi passivi.Tali chiarimenti, la

maggior parte dei quali trova applicazione già in sede di compilazione di UNICO 2008, lasciano, però, sussistere dei dubbi interpretativi, ai quali è opportuno venga data tempestiva risposta.

di Gianfranco Ferranti

Gianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributa- rie - Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze

Nota:

(1) Organizzata dal quotidiano Italia Oggi. Sull’argomento si veda A. Bongi, «Auto a plusvalenza ridotta», in Italia Oggi del 28 mag- gio 2008, pag. 36; L. Gaiani, «Auto, la deduzione si calcola sul to- tale», in Il Sole - 24 Ore del 28 maggio 2008, pag. 33; D. Liburdi,

«Immobili patrimoniali vincolati», in Italia Oggi del 2 giugno 2008, pag. 10.

(2)

Approfondimenti

D ichiarazioni

tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha ripristinato, con decorrenza dal periodo di imposta 2007, la percentuale di imponibilità, in capo al lavoratore dipendente, del fringe benfit di cui all’art. 51, comma 4, del T.U.I.R. nella misura del 30%, rendendo, di fatto, inoperante la modifica precedentemente attuata dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (2).

Per quanto concerne la deducibilità dei costi in ca- po al datore di lavoro, ne è stata consentita la de- duzione nella misura del 90%, a condizione che il veicolo sia dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.

Quindi se, da un lato, è stato espressamente ripri- stinato in via normativa il collegamento tra i costi relativi alle auto in uso promiscuo ai dipendenti effettivamente sostenuti dal datore di lavoro e l’ammontare deducibile (anche se nel limite del 90% degli stessi), dall’altro è stato nuovamente in- trodotto il riferimento al periodo di possesso del veicolo da parte del dipendente.

Era sorta, in merito, la questione se la deduzione dovesse avvenire riprendendo a tassazione il 10%

dei costi e degli oneri sostenuti ovvero la dedu- zione del 90% riguardasse esclusivamente i costi eccedenti l’ammontare che costituisce fringe be- nefit tassato in capo al dipendente, in quanto tale valore costituirebbe, comunque, per il datore di lavoro un costo del personale integralmente dedu- cibile.

L’Agenzia delle entrate ha sostenuto al riguardo che la percentuale di deducibilità va applicata al- l’intero ammontare dei costi riferiti ai mezzi di trasporto, compreso l’importo pari al fringe benefit.

Tale interpretazione appare diversa da quella adot- tata in precedenza dalla stessa Agenzia con riguar- do ai veicoli concessi in uso promiscuo ai collabo- ratori.

Infatti, nella circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E (3), era stato precisato, con riferimento all’anno 2006, che, qualora un’autovettura fosse data in uso pro- miscuo all’amministratore, l’ammontare del fringe benefit che concorreva a formare il reddito dello stesso era deducibile per l’impresa, ai sensi del- l’art. 95 del T.U.I.R., fino a concorrenza delle spe- se sostenute da quest’ultima. L’eventuale ecceden- za delle spese sostenute dall’impresa rispetto al fringe benefit non era, invece, deducibile, in ragio-

ne del regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali introdotto dal D.L. n. 262/2006.

Coordinando tali chiarimenti con le modifiche ef- fettuate dal D.L. n. 81/2007 al disposto della lett.

b), comma 1, art. 164 del T.U.I.R., ne dovrebbe derivare che, in caso di assegnazione dell’autovet- tura all’amministratore di una società, le spese ec- cedenti il fringe benefit dovrebbero essere deduci- bili, a decorrere dal periodo di imposta in corso al- la data del 27 giugno 2007, in misura pari al 40%

del loro ammontare (4), ferma restando la dedu- zione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, sempre che tali spese siano state effettivamente sostenute.

Poiché anche le spese per lavoro dipendente rien- trano tra quelle contemplate dall’art. 95 del T.U.I.R., quest’ultima interpretazione non appare in linea con quella da ultimo operata dall’Agenzia nell’ambito della videoconferenza del 24 maggio 2008.

Inoltre, in sede di risposta ad un quesito riguar- dante la deducibilità degli interessi relativi agli au- tomezzi (che sarà più avanti illustrato), la stessa Agenzia ha affermato che l’art. 164 del T.U.I.R.

costituisce una disciplina di carattere speciale det- tata in relazione a tutti i costi, e, quindi, qualunque componente negativo sostenuto in relazione ai mezzi di trasporto a motore deve essere assogget- tato esclusivamente alla disciplina di tale articolo.

Appare, comunque, opportuno che venga chiarito espressamente se le menzionate precisazioni con- tenute nella circolare n. 1/E del 2007, in merito ai veicoli concessi in uso promiscuo ai collaboratori, mantengono o meno la loro validità.

La cessione di un automezzo riscattato a seguito di un contratto di leasing

L’art. 164, comma 2, del T.U.I.R. prevede che le

Note:

(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La lett. a), del comma 71, dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, intervenendo sul comma 4 dell’art. 51 del T.U.I.R., aveva incre- mentato dal 30 al 50% la misura dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle ta- belle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente, che si as- sume come reddito di lavoro dipendente.

(3) In Banca Dati BIG, IPSOA.

(4) E nella misura del 20% per il periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006.

(3)

plusvalenze e le minusvalen- ze relative ai mezzi di tra- sporto indicati nel medesimo articolo rilevano «nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammorta- mento fiscalmente dedotto e quello complessivamente ef- fettuato».

Se, ad esempio, in seguito al- la cessione del mezzo di tra- sporto si realizza una plusva- lenza di 100 e l’ammorta- mento complessivamente ef- fettuato è pari a 1.000, di cui fiscalmente dedotto l’80%, la plusvalenza patrimoniale concorrerà a formare la base imponibile nella misura di 80 (80% di 100), dando luogo ad una variazione in diminuzio- ne del reddito complessivo di 20 in sede di dichiarazione dei redditi.

È stato rilevato (5) che, stan-

te il generico riferimento alle plusvalenze e minu- svalenze patrimoniali, tale disposizione risulta ap- plicabile sia nei casi in cui i componenti di reddito derivino dalla cessione del bene sia in quelli in cui emergano, invece, a seguito del risarcimento, an- che in forma assicurativa, per la perdita o per il danneggiamento del bene stesso.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il mezzo di tra- sporto sia acquistato e venduto nello stesso perio- do di imposta, non risultando lo stesso ancora am- mortizzato, l’intera plusvalenza eventualmente realizzata concorre a formare il reddito complessi- vo.

Al riguardo era stato osservato come la formula- zione dell’art. 164, comma 2, del T.U.I.R. appaia lacunosa per i mezzi di trasporto acquisiti in lea- sing e poi riscattati. In tal caso, infatti, da un punto di vista letterale, sembrava doversi fare riferimen- to ai soli ammortamenti relativi al prezzo di riscat- to. Questo avrebbe comportato, ad esempio, che per il veicolo venduto nello stesso esercizio in cui è riscattato, non risultando ancora ammortizzato, l’intera plusvalenza realizzata avrebbe concorso a formare il reddito di impresa, e ciò anche se i rela-

tivi canoni di leasing fossero stati dedotti solo in parte.

Era stata, pertanto, eviden- ziata (6) la necessità di un intervento legislativo che, per il caso in esame, permet- tesse di tener conto, oltre che del rapporto tra ammorta- menti fiscalmente dedotti e ammortamenti complessiva- mente effettuati, anche del rapporto tra canoni di leasing fiscalmente dedotti e canoni di leasing complessivamente imputati a conto economico.

Tale questione è stata affron- tata nella videoconferenza del 24 maggio 2008, nel cor- so della quale l’Agenzia del- le entrate ha affermato che, ai fini della determinazione della quota imponibile della plusvalenza o della minusva- lenza, se il bene è ceduto nello stesso periodo d’impo- sta del riscatto, occorre calcolare il rapporto tra l’ammontare dei canoni dedotti e quello comples- sivo dei canoni dovuti. Qualora, invece, il bene sia stato ammortizzato per almeno un periodo d’impo- sta, va fatto riferimento al rapporto tra l’ammonta- re dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quel- lo complessivamente effettuato.

Tale interpretazione appare condivisibile e si ritie- ne che vada estesa anche ai criteri di determina- zione della plusvalenza ai fini fiscali. Al riguardo si ricorda che in precedenza l’Agenzia delle entra- te (7) aveva già affermato che per i beni riscattati al termine del periodo di leasing il calcolo del pe- riodo triennale che consente la rateazione della plusvalenza va effettuato considerando anche il periodo di leasing. Sulla base di tale affermazione e di quanto precisato nella videoconferenza in di-

Approfondimenti D ichiarazioni

Note:

(5) Da Assonime, nella circolare n. 9 del 9 febbraio 1998, in Corr.

Trib. n. 10/1998, pag. 781, con commento di D. Deotto.

(6) Da G. Vasapolli e A. Vasapolli, Dal bilancio di esercizio al reddito d’impresa, IPSOA, 2007, pag. 1515.

(7) Nella risoluzione 17 dicembre 2007, n. 379/E, in Corr. Trib. n.

6/2008, pag. 493, con commento di G.Vasapolli e A.Vasapolli.

Mezzi di trasporto a motore Nella videoconferenza del 24 maggio 2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti riguardanti la disciplina dei mezzi di trasporto a motore:

— per i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti la

percentuale di deducibilità del 90%

va applicata all’intero ammontare dei costi ad essi riferiti, compreso l’importo corrispondente al «fringe benefit»;

— in caso di cessione di un

automezzo riscattato a seguito di un contratto di «leasing», ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, se il bene è ceduto nello stesso periodo d’imposta del riscatto occorre calcolare il rapporto tra l’ammontare dei canoni dedotti e quello complessivo dei canoni dovuti.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

(4)

scorso, si ritiene che la plusvalenza (o la minusva- lenza) relativa ai mezzi di trasporto riscattati al termine del periodo di leasing sia costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo fiscalmente riconosciuto, costituito non solo dagli ammortamenti non dedotti dopo il riscatto ma an- che dalle quote capitale dei canoni di leasing non dedotte precedentemente.

Gli interessi passivi relativi agli automezzi L’Agenzia delle entrate ha affermato lo scorso 24 maggio che tra i componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del T.U.I.R. rientrano anche gli interessi passivi soste- nuti in relazione a finanziamenti contratti per l’ac- quisto di tali mezzi. Tale precisazione dovrebbe ri- guardare anche gli oneri finanziari impliciti nei ca- noni di leasing, atteso che l’Agenzia delle entrate ha sempre rispettato, in sede di interpretazione, il principio di equiparazione tra l’acquisto in pro- prietà e l’acquisizione in leasing.

L’Agenzia ha, al riguardo, esplicitamente afferma- to che il detto art. 164 costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi, indipendentemente dalla loro specifica natura, e, quindi, qualunque componente negativo sostenuto in relazione ai mezzi di trasporto a motore deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo.

Di conseguenza, gli interessi passivi saranno inte- gralmente deducibili, se relativi a veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni stru- mentali nell’attività propria dell’impresa o adibiti a uso pubblico. Saranno, invece, deducibili nella mi- sura del 90% (o del 65% per il 2006) per i mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta e nella misura del 40% (o del 20% per il 2006), elevata all’80%

per gli agenti o rappresentanti di commercio, in ca- so di utilizzo diverso da quelli precedenti.

Come già evidenziato, nella circolare n. 1/E del 2007 era stato precisato che, se un’autovettura è data in uso promiscuo all’amministratore, l’am- montare del relativo fringe benefit è deducibile per l’impresa, ai sensi dell’art. 95 del T.U.I.R., fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima.

Solo all’eventuale eccedenza delle dette spese ri- spetto al fringe benefit si applicherebbero, quindi, le limitazioni dell’art. 164 del T.U.I.R. In tal caso

era stata, quindi, ritenuta «speciale» la disciplina dell’art. 95, anziché quella dell’art. 164.

Sembrerebbe che adesso l’Agenzia abbia modifi- cato quest’ultima impostazione. Appare, comun- que, opportuno l’intervento di una conferma uffi- ciale al riguardo.

Gli interessi passivi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio

L’Agenzia ha affermato, in sede di risposta ad uno specifico quesito, che gli interessi passivi capita- lizzati relativi agli immobili-patrimonio non po- tranno essere considerati, a partire dal 2008, inte- gralmente deducibili.

Ciò in quanto l’art. 96 del T.U.I.R., così come mo- dificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fi- nanziaria 2008) (8), stabilisce che le nuove limita- zioni ivi previste non si applicano agli interessi

«compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 110» del T.U.I.R., cioè a quelli iscritti in bilancio ad aumento del costo dei beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa. Non essendo stati richiamati gli im- mobili-patrimonio, la loro eventuale capitalizza- zione è priva di rilevanza fiscale e gli stessi, se re- lativi a finanziamenti diversi da quelli contratti per la relativa acquisizione, risulteranno integralmente indeducibili.

Risulta in tal modo confermato quanto già affer- mato dall’Agenzia nella circolare 17 marzo 2005, n. 11/E (9), in cui era stato precisato che le specia- li modalità di determinazione del costo dei beni indicate nell’art. 110 del T.U.I.R. costituiscono una deroga al principio di carattere generale in ba- se al quale nel costo stesso si comprendono gli oneri accessori di diretta imputazione, con esclu- sione degli interessi passivi e delle spese generali.

Era stato, in particolare, affermato che «soltanto per gli immobili strumentali - materiali ed imma- teriali - e per gli immobili-merce, la norma deroga a tale principio, consentendo la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti in relazione a pre- stiti contratti per la loro costruzione, acquisizione o ristrutturazione».

Approfondimenti

D ichiarazioni

Note:

(8) In Banca Dati BIG, IPSOA.

(9) In Corr. Trib. n. 15/2005, pag. 1207, con commento di S. Capilu- pi.

(5)

L’interpretazione in discorso potrebbe apparire, ad un pri- mo esame, in contrasto con quanto affermato dal Diparti- mento per le politiche fiscali nella risoluzione 14 febbraio 2008, n. 3/DPF (10), nella quale è stato affermato che,

«ancorché riferito espressa- mente alle fattispecie contem- plate dal citato art 110 del T.U.I.R., il trattamento in que- stione si rende applicabile an- che agli interessi passivi im- putati, sempre secondo corret- ti principi contabili, ad incre- mento del costo delle rima- nenze di beni o servizi ogget- to dell’attività dell’impresa diversi dagli immobili» (qua- lora si tratti di beni prodotti in seguito ad un processo svolto

nell’arco di vari anni), nonostante che questi ultimi non siano richiamati dalla norma in esame.

Ciò perché, ai fini fiscali, le rimanenze sono as- sunte secondo il loro valore correttamente rappre- sentato in bilancio e «sarebbe, non solo illogico, ma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto percentuale di deducibilità un componente di costo che concorre (come valore delle rimanenze) a for- mare esso stesso, in positivo, il ROL di periodo».

In tale occasione è stata, pertanto, adottata dal Di- partimento un’interpretazione estensiva della nor- ma che fa rinvio all’art. 110 del T.U.I.R., contra- riamente all’interpretazione letterale effettuata adesso dall’Agenzia delle entrate.

Si ritiene che tale apparente contraddizione trovi, però, giustificazione nella circostanza che solo gli interessi capitalizzati nel costo degli immobili alla cui costruzione o ristrutturazione è diretta l’atti- vità dell’impresa sono computati tra le rimanenze finali e iniziali, le quali assumono rilevanza nel- l’ambito del nuovo meccanismo di calcolo degli interessi passivi deducibili, che non coinvolge, in- vece, il costo degli immobili-patrimonio.

Gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari su immobili locati

Il secondo chiarimento fornito dall’Agenzia delle

entrate il 24 maggio in mate- ria di interessi passivi e che riguarda una norma che trova applicazione a partire dal 2008, è quello concernente la integrale deducibilità degli interessi relativi a finanzia- menti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla loca- zione.

Nel comma 36 dell’art. 1 del- la Finanziaria 2008 è stata prevista la istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari (che è stata istituita con D.M.

20 febbraio 2008), con il compito di proporre l’adozio- ne di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del siste- ma vigente, tenendo conto delle differenziazioni tra l’attività di gestione e quella di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in fun- zione della politica di sviluppo dell’edilizia abitati- va, ferma restando, fino all’applicazione delle sud- dette modifiche normative, la non rilevanza, ai fini dell’art. 96 del T.U.I.R., degli «interessi passivi re- lativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immo- bili destinati alla locazione». Tale irrilevanza po- trebbe, quindi, anche venire meno dopo l’approva- zione della riforma del settore.

La previsione normativa non risultava del tutto chiara laddove è stabilito che «resti ferma», fino all’entrata in vigore della futura riforma, una di- sposizione che non è, però, contemplata né dal- l’art. 96 del T.U.I.R. né da altre norme. L’Agenzia ha adesso affermato che con la norma in esame si è inteso stabilire, sia pure in modo indiretto, la piena deducibilità degli interessi passivi in posses- so dei requisiti richiesti.

Approfondimenti D ichiarazioni

Nota:

(10) In Corr. Trib. n. 11/2008, pag. 897, con commento di G. Vasa- polli e A.Vasapolli.

Interessi passivi

Nella videoconferenza del 24 maggio 2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti riguardanti la disciplina degli interessi passivi:

— tra i componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del T.U.I.R. rientrano anche gli interessi passivi sostenuti in relazione a finanziamenti contratti per l’acquisto di tali mezzi;

— gli interessi passivi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio non potranno essere considerati, dal 2008, integralmente deducibili;

— sono integralmente deducibili, a partire dal 2008, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

(6)

Anche se l’Agenzia non ha fornito ulteriori chiari- menti in tal senso, si ritiene che la deducibilità in- tegrale operi a condizione che gli interessi siano re- lativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, indipen- dentemente dalla circostanza che questi ultimi sia- no destinati o meno all’acquisizione, anche in lea- sing, dell’immobile ovvero alla sua costruzione.

Tali finanziamenti devono, però, riguardare immo- bili destinati alla locazione, sui quali deve essere stata accesa l’ipoteca.

Non è espressamente previsto che si debba trattare di immobili-patrimonio e si ritiene, pertanto, che la previsione in esame si possa applicare anche agli immobili strumentali per natura e quelli costi- tuenti beni-merce.

Non è, inoltre, specificato se si debba trattare di immobili destinati ad uso abitativo, anche se nella norma è previsto che la commissione ministeriale può introdurre disposizioni agevolative in funzio- ne della politica di sviluppo dell’edilizia «abitati- va».

La disposizione in esame stabilisce che gli interes- si passivi relativi agli immobili in discorso non ri- levano ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del T.U.I.R. In assenza di un’esplicita deroga anche al disposto del comma 2, dell’art. 90 del T.U.I.R.

sembrerebbero, quindi, restare indeducibili gli in- teressi sostenuti in relazione a spese di manuten- zione, sia ordinaria che straordinaria, riguardanti gli immobili-patrimonio.

Anche in merito a tali questioni appare opportuno l’intervento di chiarimenti ufficiali.

Approfondimenti

D ichiarazioni

SULLE DICHIARAZIONI 2008 Approfondimenti

• G. Ferranti, «Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel reddito d’impresa», in CT n. 25/2008, pag. 1991

• G. Berardo e V. Dulcamare, «Le modifiche al quadro RU del Mod. UNICO 2008», in CT n. 25/2008, pag.

1997

• G. Andreani e A. Tubelli, «Riassorbimento delle dedu- zioni extracontabili e vincolo patrimoniale», in CT n.

24/2008, pag. 1915

• E. Macario e F. Tatulli, «Le perdite nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 24/2008, pag. 1921

• C. Carpentieri, «La detrazione del 55% per la riquali- ficazione energetica degli immobili delle imprese», in CT n. 24/2008, pag. 1927

• G. Andreani e A. Tubelli, «Affrancamento delle dedu- zioni extracontabili», in CT n. 23/2008, pag. 1836

• A. Dodero e M. Fabiano, «La comunicazione dati rile- vanti ai fini degli studi di settore nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 22/2008, pag. 1754

• G. Ferranti, «L’IRAP e i professionisti senza «autono- ma organizzazione» nel Mod. UNICO 2008», in CT n.

21/2008, pag. 1663

• G. Ferranti, «Deducibilità dei canoni di leasing e plu- svalenze degli immobili strumentali in UNICO 2008», in CT n. 20/2008, pag. 1581

• C. Carpentieri, «I criteri di deduzione dei veicoli nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 20/2008, pag. 1588

• P. Petrangeli, «Valore minimo della produzione e contributi collegati al costo del lavoro nel quadro IQ», in CT n. 19/2008, pag.1495

• G. Provaggi, «Il Mod. UNICO 2008 recepisce le novità sulle società di comodo», in CT n. 19/2008, pag.1501

• F. Dante e G. Rolle, «Gli obblighi di compilazione del quadro RW di UNICO 2008 per i capitali all’estero», in CT n. 19/2008, pag.1507

• G. Ferranti, «Gli immobili dei professionisti nel Mod.

UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1419

• A. Trevisani, «Le novità sugli studi di settore entrano nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1424

• N. Forte, «Le detrazioni d’imposta e le aliquote IRPEF nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1432

• E. Macario, «Ultima opportunità per il quadro EC e opzioni per eliminare deduzioni pregresse in UNICO 2008», in CT n. 17/2008, pag. 1349

Prassi amministrativa

• G. Berardo e V. Dulcamare, «Il nuovo “bonus” inve- stimenti entra in UNICO 2008», commento a Circola- re n. 38/E del 2008, in CT n. 20/2008, pag. 1645

• M. Fattaccio e L. Spezia, «Risposte dell’Agenzia delle entrate sulla compilazione del Mod. 730/2008», commento a Circolare n. 34/E del 2008, in CT n.

19/2008, pag. 1565

• F. Scopacasa, «Possibile dedurre/detrarre la spesa dei medicinali se gli scontrini sono integrati dal con- tribuente», commento a Circolare n. 30/E del 2008, in CT n. 18/2008, pag. 1468

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