Gazzetta UfHciale
DEL REGNO D' ITALIA.
Anno 1908 ROMA
--Giovedi, 3 settembre Numero 206,
DIREZIONE Si pubblica in Roma tutti i giorni
nonfestiv¡ AHMINISTRAZIONE
in ViaLarga nel Palazzo Baleani in Via Larga nel Palazzo Baleani
ALL>onamenn Insorzioni
InRoma,vremo l'Ammimatrazione anno L 80: semestreL. IT::rimestre L O Atti eind ziarii. . .. . . . . L. 0.2.» .
a damitillo e nel Reeno > • 30: > >19: • • to Altli annunzi .. . . . . > O.30 perc:rnt linea 0 spazio di1.net, PergliStati cell Unione oostale » • see: > >48 a:s
Dirigere lerichieste per le inserzioni emelusivamente alla Perglialtri Stati mi aggiungono le tassepostali Assoassissistrazionne sletta Gax:etta
Glistþbonamenti si prendono presso l' 4enministrazione e gli Per le modalitik delle ricliteste d'inserzier11 vedau.s: le avvertenzo in UIBeipostali; decorrono dal dud'ogni anese. testa al foglio degli annunzi
En numero separato in Roma cent RO - nel Regnocent. f.5-arretratoin Roma cent 20- nel Regnocent. 30-alrEstero cent.35 Se il giornatest coinpone d'oltre 16 parµne,2l pre::o si aumenta proporzionatamente.
I
BOHK.dkRIO
PARTE UFFICIALE.
Leggi
e decreti: R. decreto n. 504 che portaaggiunte
emodißcazioni
al reclutamento delpersonale ,della
carrieraamministratica e di
ragioneria
del Ministero della marina- R. decreto n. 507 che apre un concorsa a
premi
ri-servato
agli insegnanti
della scuole 2nediegovernative
-R. decreto n. 508 che proroga ti termine per
coprire
i posit vacanti deiguardiant
dei canali dello Strio -R. de- creto n 5/0 che portaun'aggiunta
alle tabelle dimostra.eloe della esenzioni dalle tasae
postali
- R.decreto)
n. 5/3 che convoca il
Colleyto
eletttorale diLontgo (Vi-
cenza) - R. deorato n. CCCXV(parte supplementare)
che approva lo statuto dell'Istituto
cooperativo
per le casedegli inspiegati
dello Stato in Ronaa - RR. decreti dal n. CCCXVIal n. CCCXIXe daln. CCCXXIaln.CCCXXIII(parte supplementare) riftettenti: Modaßche
di statute orga- nici -Applicazione
deibenepci
dellalegge
31 maggio1903,
n. 254 -Aggregazione
dafrazioni
--Trasforma-
zione di Monte
framentario
-Applicazione
di tassa difa- miglia
- Ministero dell'interno: Avviso - Ministero digrazia
egiustizia
e dei culti:Disposizioni
nel per- sonaledipendente
- Ministero delle poste e dei tele-grafi:
Avviso - Ministero del tesoro - Direzione gene- rale del Debitopubblico: Rettefiche
d'intestazione - Dire- zionegenerale
del tesoro: Prezzo del cambíapei certtß-
cati di pagamento deidari
doganali d'importazione
- Mini-stero
d'agricoltura,
industria o commercio -Ispet-
torato
generale
delle industrio e del commercio: Media dei corsi dei consolidatinegoziati
a contanti nelle varie Borse delRegno
- Concorsi.PARTE NON UFFICIALE
Diario estero- La
grandi
manovre combinate - Notizie varie -Telegrammi dell'Age
tria Ste'anit- Bollettino meteorico - Inser:ioli.LEGGI E DECILETI
Il numero 501della raccolta
ufficiale
delleleggi
edes decreti delRegno
contiene il seguente decreto :VITTORIO EMANUELE III
por
grazia di Dio
eper volonth della Nazione
RE D'lTALIA
Vista la leggo 25 giugno 1903,
n.200
;Voduti
iRR. decreti
20giugno 1904,
n.309, 11 lu- glio 1904,
n.426
e14 gennaia 1900,
n.19
;Ulito il Consiglio superioro
dimarina;
Udito
ilConsiglio di S:ato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina
;Abbiamo decretato
edecretiamo:
Al R.
decreto 20 giugno 1004,
n.300, che stabili-
see
le
norme peril reclutamento del personale della
carriera
amministrativa
edi ragioneria del Ministero
della
marina sonoportato
leseguenti aggiunto
e mo-dificazioni.
Art. 8.
(sostituito dal seguente)
Gli esami
constanodi
tro provescritte
edi
unapro-
va
orale
inconformità dei programmi
annessial pre-
sente
decreto
efirmati d'ordino
Nostrodal ministro della marina.
Le prove scritte
sidanno
in tragiorni diversi, nel
periodo di
otto oreper giorno.
5251 Ï3AZZETTA UFFÏCIALESEI REGNO D' ITXÙA
Le prove orali si danno nello stesso giorno,
conse-cutivamente
edebbono durare
non menodi mezz'
oraper ciascun candidato.
Art. 7.
(sostituito dal seguente)
La Commissione esaminatrice sarà composta
comesegue:
di
unconsigliere di Stato, presidente;
di
undirettore generale civile del Ministero,
membro
;di
uncapitano di vascello
odi fregata reggente
di
unadivisione
odi
unreparto nel Ministero della marina, id.;
di
undirettore capo divisione civile del Mini-
stero, id.;
di
unprofessore appartenente alla Facoltà di giurisprudenza, id.;
di
unprofessore appartenente all'insegnamento
secondario tecnico (ragioneria), id.
Un capo sezione del personale civile del Ministero
esercita le funzioni di segretario.
Nel
caso incui,
inforzi dell'art. 3, venissero chia- mati al
concorsosolo candidati
munitidel titolo a),
non
interviene il professore appartenente allo insegna-
mento
secondario
;ugualmente
noninterviene il pro- fossore di diritto allorquando siano chiamati al
concorsosolo candidati muniti del titolo b).
11 giudizio sulla prova di lingue
estereà dato dalla
0.)mmissione col
concorsodi
unprofessore di lingue.
Art. 8.
(Abrogato).
Art. 10.
(Rimane abrogato l'ultimo capoverso).
Art. 12.
(Sostituito dal seguente)
:Per ciascuna prova scritta
eper quella orale si fa-
ranno
due distinte
votazoni, l'una segreta
conpallottole
bianche
o neresull'idonoith del candidato; l'altra palese
con
punti da
0 a20, per la classificazione di merito.
Nella votazione per l'idoneità
non sonoconsiderati idonei
icandidati che
nonabbiano riportato la maggio-
ranza
dei voti; la eventuale parità di voti si intende favorevole al candidato.
Per la graduatoria di merito i punti da 0
a10 incluso
servono
per la classificazione dei
nonidonei
equelli
da 11
a20 per gli idonei.
Non è
ammessacompensazione alcuna, agli effetti
della idoneità,
tra irisultati delle prove scritte fra loro,
nð
trai risultati delle prove scritte ed il risultato del- l'esame orale.
Sono esclusi dal partecipare agli
esamiorali
icandi-
dati che
nonabbiano conseguita l'idoneità in ciascuna delle prove scritte.
I programmi di
esameannessi al R. decreto 26 giu-
gno 1904,
n.309,
sonoabrogati
esostituiti da quelli
annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro,
dal ministro della marina.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufBeiale dello loggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
c.sservare.Dato
aRacconigi, addì 2 agosto 1908.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLitTI.
C. AIIRABELLO.
Visto, Il
guardasigilli
: ORLANDO.Programmi
di esameper l'ammissione nelpersonale
della car-ritra amministrativa e di
ragioneria
delfAmministrazione centrale della marina.PROVE SCRITTE.
I.
Comune a tutte le
categorie
di candidati.Svolgimento
di un tema sulle materie comprese nelprimo
gruppo della prova orale, inteso a1 accertare e confrontare la c2lturagenerale
del concarronti.II.
Comune a tutte lo
categorie
di candidati.Composizione
inlingua
franceae.(*)
III.
Peri candidati muniti del titolo a.
Svolgimento
di un tema di diritto civile, o dirittocommerciale,
o di diritto amministrativo o di economia
poIitica.
Per i candidati muniti del titolo b.
Svolgimento
di un tema diragioneria pubblica
oprivata.
I candidati ammessi al concorso in forza dell'art. « del
regola-
mento, hanno facolta discegliere
inquesta
terza prova l'uno o l'altro dei duegruppi
delle materiesuddette,
faccadone dichiara- zioneprima
che siano dettati i relativi temi.PROVA ORALE.
L'esame orale verte sulle mater e compresenel
seguenti gruppi
I.
Comune a tutte le
categorie
di candidati.Letteratura e storia
generale
d'Italia- Cenni sulla storia del commercio e dellanavigazione
-Geografia
commerciale ereli-
tica, nei limiti deiprogrammi
stabiliti pergli
studi tecnica delRegno.
II.
Pei candidati muniti del titolo a.
Diritto civile e
penale.
Diritto
costituzionale, internazionale,
amministrativo.Economia
politica
e seienza della finanza.Pei candidati muniti del titolo b.
Ragionaria pubblica
eprivata.
Computisteria
--- Aritmetica commerciale e bancaria.(*)
I candidati possonosvolgere
questo tema ancha in altrelingue
este e. Per ciascunalingua, patchè
iltemasiariconosoiuto
meritevols <e'la idmeità, sonoassegiati
de2 a 5pundi,
secondo il vdore comaarativo.Questi
punti
vannoaggiunti
alla sommacomplessiva
deipunti
riportati
in tuttele prove scritto of orali.GA22RTTA UPFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 5255
Nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo.
Nozioni di economia
politica
e di scienza della finanza.] candidati ammessi al concorso in forza dell'art. 8 <lel
regola-
mento hanno facoltà di
scegliore,
inquesta
seconda prova, l'unoo l'altro dei due
gruppi
suddetti.Ilf.
Comune a tutte la
categorie
dei candidati.Codico <li commercio per la
parte riguardante
lo Societa com- merciali, la cambiale ed il commercio marittimo.Codice per la marina mercantile.
Cenni sulle
leggi complementari
della marina mercantile -Emigrazione
-- Protezione della marina mercantile- Sanità ma.rittima.
Cenni sull'ordinamento della marina militare - leva di mare.
Leggi
oregolamenti
sulla contabilitàgenerale
dello Stato.Visto d'ordino di Sua Maestà :
ll ministro della marina C. MIRABELLO.
Il numero507 della raccolta
uf}iciale
delleleggi
edet decreti delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto
14febbraio 1880
;Allo scopo di incoraggiare
o promuovere ilprogresso
degli studi fra gli insegnanti delle scuole modio gover-
nattve;Sulla proposta del Nostro ministro segretario
diStato
yer
lapubblica istruzione;
Abbiamo decretato
edecretiamo
: Art. 1.Nel
mesedi gennaio di
ciascun anno sachaperto
unconcorso a
premi
di L.2000 ciascuno riservato
ad in-segnanti
di scuole mediogovernativo dipendenti dal
Mi-nistero
della pubblica
istruzione.Art. 2.
Il
banlo
annuale di concorso sarafatto per decreto Ministeriale
daregistrarsi alla Corto
dei conti e verràpubblicato
nel bollettinoufficiale
delMinistero
onegli
atti
della
R.Accademia dei Lincei.
Eso determinerà il numero dai
promi
in relazioneallo
stanziamento inscritto inblancio, fisserà
il terminopor
laprosentazione
dei lavort o darà loaltre
neces-sarie disposizioni.
Art. 3.
I
premi
saranno conferitiper
materiasecondo il
turnoiindicato
inquest'articolo.
Nel primo
anno metitdei premi
sarannoconferiti
aimigliori
lavorisopra argomenti
di soienzematematicho
e
metit
aímigliori
lavori suargomenti
attinentialla
storia
e vile ediscilline ausiliario.
Nel seeando
annometh
deipremi
sarannoconferiti
ai
migliori lavori
suargomenti
di selonzefilosofiche
o s:ciah
emetà
aimigliori
lavori suargomenti di
scienzenaturali.
Nol
terza annometà
deipremi
sarannoe,nferiti
aimigliori lavori
suargomenti di
scienzofisiche
ochi-
miehe
e metà aimigliori lavori
di scienzofi.osofiche.
Art. 4.
Gli
scritti devono
essero -inviatial
Minuterodella
pubblica istruzione
cho litrasmetterà
.alla R.Accade-
miadei Lincoi,
sonegli
autori avràriconometuta
il di-ritto
a concorrero.Art. 5.
La R. Accademia del Lincei giudicherà del
morst>del lavori
eproclama
ivincitori nolla salonno adu-
nanza
del giugno
di ciascun anno.Art. G.
Gli
scritti devono ess -rooriginali,
inediti ostampati nel trionnio procelonie la scadonza
del concoisa.I concorrenti
devono dichiararo
di non aver presen- tato edi
nonpresentare prima delli proclamazione
deipremiati
illoro lavoro
a concorso pressaqualunque
altro
Istituto scientifico.
Art. 7.
Gli scritti che
nonrechino il
nomo ocogadme del-
l'autoro
non saranno accettati.Art. 8.
La R.
Accalem
a deiLincei puo
dividere ilpremio
mpirti uguali
fra due concorrentigiu
beatiugualmente
meritovoli.
Il
premio
noupuò
esseroaltrimenti <ianinuito.
Art. 9.
I
promi
sonoLagati
ai vincitori dal 31inetxodella istruzione pubbl
cadopo
avvenuta laproclamazione.
Ordiniamo
che ilpresento decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
sia inserto nolla raccoltaufliciale dello leggi
o da
doeroti del Regno d'Italia,
mandando achiunque spotti
diosservarlo
edi
farlo osservaro.Dato
aSant'Anna di Valdieri, addi
'Iagosto 1008.
VITTORIO
EMANUELE.Riva.
Vano, Il
guarlasigilli
: CRI.ANDO.Il numero 598della raccolta
ufficiale
dellelegga
e des decreti delRegno
contiene si seguente decreto:VITTORIO E31ANUELE
IIIper grazia
diDio
eper volonth della Nazione
RE D'ITALIA
Vista
la disposiziano
transitoriacontenutanell'aa.
20 delregolamento approvato
con lt.deeroco
20 nov m-bre 1000,
u.730,
pr ilpersonale
di custodia dei ca-nali
d'irrigazione
eforza
motriceappartenenti
al pa- trimonio de]IoStam;
Ritenuto che detto regolamento o
statopubbile
tu5256 GA22BTTA UPP101AIX DEL REGNO D' ITALIA
I
nella Gazzetta ufficiale del Regno in data 10 maggio 1907,
equindi il termine da quell'articolo stabilito agli
offetti del conferimento dei posti di guardiano
anorma dell'articolo
stesso òscaduto il 10 maggio 1908
;Considerata l'opportunità di estendere la scadenza di detto termine per rendero possibile la nomina dei sei
avventizi già riconosciuti idonei mediante prova d'esame
o
cho
nonpotrebbero
esserecollocati coi posti disponi-
bili
aquella data;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato por lo finanze
;Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo dearetato
edecretiamo:
È prorogato di
un annoil termine
entroil quale è
consentito che
acoprire i posti vacanti nella cate-
goria dei guardiani dei canali appartenenti al patri-
monio dello Stato, sieno chiamati gli avventizi
egli
straordinari già
in serviziopresso
icanali stessi
egià riconosciuti idonei
conapposito esperimento fatto ai
sensi dell'art. 29 del regolamento 29 novembre 1906,
n.
739.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aValsavaranche, addì 8 agosto 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Grourrr.
LAcAVA.
Vide,
Bguardasigiri:
Oxuxoo.D numero 510 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decreti d:IRegno
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visti gli articoli 140, 141
e143 del regolamento ge- nerale intorno al servizio postale, approvato col R. de-
creto del 10 febbraio 1901,
n.120
;Visto il R. decreto del 13 dicembre 1903,
n.510,
col quale
sonoapprovate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle
autorità
edegli uffici governatiyi;
Vista la legge del
18giugno 1908,
n.286, che
emanaprovvedimenti
afavore del Pio istituto di Santo Spi-
rita ed ospedali riuniti di Roma;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
par le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro
se-gretario di Stato dell'interno
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Articolo unico.
Alle tabelle [dimostrative delle esenzioni dalle tasse
postali, accordate al carteggio delle autorità
edegli ufnei governativi, tabelle
annesseal R. decreto del 13
dicembre 1903,
n.510, ð apportata la seguentä ãg- giunta:
Alla tabella relativa al Ministero dell'interno ð
aperta la seguente
nuovarubrica
:Pio Istituto di Santo
Spirito
ed§
Sindaci dei Co-ospedali
riuniti di Roma f mani L. e. Ro.()rdiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta uficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRacconigi, addì 23 luglio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
SCHANZER.
Visto,
Ilguardasigilli:
ORUNDO.Ilnumeroß18 della raccolta
ufßciale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Messaggio in data del 26 agosto 1908, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei depu-
tati notifico
esserevacante il collegio elettorale di Lonigo (Vicenza 3°)
·Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elet-
torale politica, approvato
conR. decreto 28
marzo1895,
n.
83;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato
edecretiamo
:ollegio elettorale di Lonigo è convocato pel
orno
20 settembre 1908 affinchè proceda alla ele-
zione
del proprio deputato.
Occorrendo
unaseconda votazione,
essaavrà luogo il giorno 27 successeguente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato dalla R.
naveVittorio Emanuele, addì 31 agosto 1908.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
Visto,
15guardasigilli
.•ORMNDO.GAZZETTA UPFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 5257
Il numero CCCXV
(parte supplementare)
della raccoltaufficiale
delleleggi
e deidecreti delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Veduto l'art. 14 della leggo 11 luglio 1907, ii. 502,
sui
provvedimenti per la città di Roma;
Veduto il regolamento per la
esecuzionedella legge predetta, approvato
conR. decreto 12
marzo1908,
n.
151
;Sontito il Consiglio di Stato
;Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Articolo unico.
E approvato l'unito statuto dell'Istituto cooperativo por le
casodegl'impiegati dello Stato in Roma, composto di sessantuno articoli, visto, d'ordine Nostro, dal mini- stro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 5 luglio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
ÛIOLITTI F. Cocco-Oaxa.
Visto,
Ilguardasigilli:
OM.ANDO.STATUTO
dellTstituto cooperativo per lo
casodegli impiegati dello
Stato in lloma.
TITOLO I.
Denominazione,
sede, scopo,operazioni
c costituzionc socialoArt. 1.
1)enominazionee sede.
È
costituito in ente morale autonomo, l'Istituto avente la deno- minazione di « Istitutocooperativo
par le casedegli impiegati
dello Stato in Roma >.
La sua sedo è in Roma.
Esso à retto dall'art. 14 della
legge
Illuglio 1937,
n. 502, suiprovvedimenti
por la città diRoma,
dal titoloI, capitolo
IX delregolamento,
in esecuziono di dettalegge, approvato
col R. de- creto 12 marzo1908,
n.151,
dallalegge (testo unico)
27 feb- braio1908,
n. 80, sulle casepopolari
oeconomiehe,
dal relativoregolamento,
dal presente statuto e dairegolamenti interni,
iquali
devono essereapprovati
dal ministro diagricoltura,
indu- stria ecommercio,
sentiti ilMinistero dell'interno e la Dirozionegenerale
della Cassa deidepositi
eprostiti.
Art. 2.
ßcopo.
L'Istituto
ha periscopo
esclusivo di costruire odacquistare
cased'alloggio
nella città di Ronia, da daresemplicemente
in loot- zione ai suoi sociimpiegati
dello Stato in attività di servizio opensionati.
Rientrano nel detto scopo le
parti
delle case che potranno ser- vire per collocarvi l'amulinistrazione dallo stesso Istituto, ed al- tresile aree e leparti
disingolt
fabbricati che ecceconalmento si potessero destinare o cedero in locazione anche a non impie-gati,
per l'esercizio di servizi o di industria necessarie o'l oppor- tuno per lageneralità degli inquilini.
In mancanza di locatari
soci,
le caso dell'Istituto potranno ec- cezionalmente essere affittate, con le cautelo da stabibrei dalCon-siglio d'amministrazione,
anche a persono che non SLARO ImplO-gati
opensionati
dello Stato.Nelle areo e nei fabbricati dell'Istituto sonoassolutamonte
proi-
bitigli spacci
a minuto di bevandospiritose,
igiuochi
diazzardoe tutto cio che à contrario alla morale ed
all'igtene.
Art. 3.
Operazioni
ingenerale.
Pel
raggiungimento
del suo scopo. l'Istitutopub compiere
leso-guenti operazioni:
l°
acquistare
terreni e renierli edificabili;2°
acquistare
o costruiro case dialloggio,
o provvodore aquanto
occorre porl'adattamento,
la manutenziono elaloro buona conservazione;3° cancludere accordi con costruttori, industriali e commer-
cianti, ottenendo le
maggiori possibili
facilitazioni e ribassi a fa- voro deipropri
sociinquilini;
4° contrarre
mutui;
5° emottere
obbligazion¡
nellamisura consentita dallart. 171 del Codice di commercio, e riceverodaipropri
sootdepositi
ad «n-teresse non
superiore
al 3 per canto l'anno.Per le
operazioni
at cui al n. 3 del presente articolo, occorre laspeciale approvazione
del Ministoro diagricoltura,
in lastria ecommercio;
6° in
generale,
fare tutte le operazions necossarm el conse-guimento
del suo scopooper rendere le casopiù agevolmente
abi- tabili.TITOLO II.
Operazioni
con la Cassa deidepositi
eprestili
Art. 4.
Concessione dei mutui della Cassa dei
deposta
e pre,au.L'Istituto
puð
ottenere dalla Cassa deidepositi
oprestiti
mutu iipotecari garantiti
nei modi indicatidagli
articoli Gi e 65 delre-golamento
12 marzo1909,
n.151,
fino alla sommacomplessiva
di dieci
milioni,
ammertizzabili in 50 anni, el alsaggio
d'inte-resse che viene annualmente stabilito dal mini.stro del tesoro pel mutui
agli
enti locali.Art. 3.
Domande de mutui e emporto di
questi.
Lo domando di mutuoson fatte su doliberazione dcI
Consiglio
di amministrazione dell'Istituto.
Esse debbono essere accompagnate;
1° dal verbale delle deliberazioni del
Consigho
di ammini-strazione;
2° da un
piano
tecnico e finanziario, approvato dalgenio
ci- vile,degli acquisti
o dei lavori daeseguirsi
col ricavato del mutuo;3° da unadichiarazione del
prefetto
che attosti la destina- zione della somma daprcadore
a mutuo, e lacorrispondenza
diessa con
gli acquisti
e i lavori daeseguire.
Il Ministero di
agricoltura
industria e commercio stabilisce condecreto ministeriale
l'importo
deisingoli
mutui chepotranno
es-sere consentiti dalla Cassa dei
dopositi
oprostili.
5258 GAZZETTA UIG'ICIAI E DEL REGNO D' ITALLt
Art. 6.
Somministrazione delle
anticipazioni.
La somma così consentita a mutuo è dalla Cassa dei
depositi
e
prestiti
somministrata inpiû
rate, cominciando dalla data del onntrattoe successivamente a misura che sianoacquistate
le areooche
progrediseano
i lavori di costruzione, edin seguito
al nullaosta del
ministro
diagricoltura
industriao commercio.L'anticipaziono
delle rato suecessive aquella
destinata perl'acquisto
delle aree ègiustificata
dacertificati vidimatidalGenio civilecomprovanti
lo stato di avanzamento dei lavori.L'estinzione dei mutui comincia dal 1°
gennaio
dell'anno sue- eessivo aquello
nelquale
le caso costruite coi mutui stessisonoabitabili od a
quello
nelquale
sonoacquistate,
egl'inte-
ressi maturati durante il
periodo
cheprecede
la decorrenza del- l'ammortamento sarannocapitalizzati
edaggiunti all'importo
dei mutui concessi.In
ogni
caso l'anzidettoperiodo, giusta
l'art. 61 delregola-
mento l2 marzo 1908. n.
151,
nonpuð
superarecinque
anni dallaconcesslone di
o¿ni singolo
mutuo.Art. 7.
Garanzie dei mutui.
I matui concassi dalla Cassa dei
depositi
eprestiti
sono ga-rantiti:
1° da
prima ipoteca
sullo aree esulle casepossedute
dall'Isti- tuto;6 2° dalle ritenute
operate sugli stipendi
e sullepensioni degli impiegati
in attività di servizio o inpensione,
in conformitå al- l'art.8;
3° dai
depositi eseguiti
dall'Istituto presso la Cassa dei de-positie prestiti,
in conformithagli
articoli9,
11 e 12.I.a Cassa dei
depositi
eprestiti può
cedere la suddettaipoteca
a Istituti od a terzi mutuanti che subentrino nei suoi crediti.
Art.8.
Garanzia dei contratti di locazione.
In
garanzia
dei contratti di locazionestipulati
fra l'istituto egPimpiegati
opensionati, questi
devono rilasciare all'Istituto:1° un
deposito
in azioni interamente liberate por un valore naminalspari
a duemesi(di pigione.
Queste azioni cosìdepo-
sitate restano vincolate a favore dell'Istituto ingaranzia
del re-golaro pagamento
dellapigione
e diogni
debito versol'Istitute,
anche in conseguenza del cattivo uso delle case locate.2° una
delegazione
irrevocabile per tutta ladurata della lo-caz one, per autorizzare
l'amministrazione,
dallaquale
essi por-espiscono
lostipendio
o lapensione,
a ritonere sulle mensilità loro dovutol'importo
della convenuta rata monsile dipigione,
versandolo nella Cassa dei
depositi
eprestiti.
La ritenuta
pub
farsi anche oltre il limite delquinto
stabilitodalla
legge
7luglio 1902,
n.276.Art. 9.
Conti correnti
obbligatorio
e colontario.L'Istituto då comunicazione dei contratti di locazione
stipulati
con
gl'impiegati
epensionati
alle Amministrazioni dallequali
essi
dipendono,
notificando lodelegazioni
dai medesimi rilasciate.Le
Amministrazioni,
alloquali
vengono notificate talidelega- zioni,
effettuano la ritenuta che vi ð indicata e ne versano l'im-porto
alla Cassa deldepisiti
eprestiti,
laquale
lo mette acredito dell'Istituto in due conti corronti distinti, attribuendoal conto corrente
obbligatorio
i9110,
ed al conto corrente volonta- rio1110
di dette somme trattenutesugli stipendi
e sulle pen-&.1081.
Sui detti conti correnti la Cassa
depositi
eprestiti corrisponde gl'interessi
alsaggio
stabilito annualmentedal ministro
del te-soro
poi depositi
volontari. Talif;1teressi
sarannoliquidati
dalgiorno
16 di claseun mese edal 10 del mese successivo pertutta le somme versate durante laquindioin.a.
Gl'interessi sullesomme,prelevate
cessorsanodalgiorno pecedeate
aquello
di emissions dei mandati.Art, 10.
Cessazione o
sospensione deglÍ AiPendi.
In caso di cessazione o di
sospensione temporanea degli assegni
suiquali
ð stata rilasciata ladelegazione
di cuiJiell'articolo
pre-cedento,
le Amministrazioni allequali questa
o :stata notificatadebbono darne immediata
partecipazione
all'Ïstituto.Art. 11.
Versamenti
pei
contratti di locazione conpersone « entinon
dipendenti
daAmministrazioni.1
Pei contratti di locazione che l'Istituto eventualmente
stipulerå
con persone od enti non
dipendenti
daAmministrazioni,
PIstituto è tenuto a versare l'interoimporto
dellepigioni
nella Cassa deidepositi
eprestiti,
laquale
lo mette nei due conti correnti ob-bligatorio
o volontario, nellemedesimeproporzioni
stabilita nello articolo 9.Per ledette persone od eati, la
garanzia, pari
a tre mesi 'dipigione,
dovrà essere costituita in numerario o in titoli di Statodepositati
alla Cassa deidepositi
eprestiti.
Art. 12.
Altri versamenti alla Cassa dei
depositi
eprestiti.
Ogni
somma che l'Istituto riscuote dai sooi siain¶
conto ditasse di ammissione, sia in conto di azioni
sociali,
ed altrestogni
altra eventuale entrata, a versata nella Cassa deideposili
e
prestiti
al conto corrente volontario, di cui alprocedente
arti-colo 9.
Le azioni
liberate,
cheportano
il vincolo di cui all'art. 8, sono puredepositato
in custodia presso la Cassa deidepositi
e pre- stiti. La tassa di custodiadovuta alla Cassa medesima, & a ca- ricodell'Istituto,
salvo rivalsa verso i titolari delle azioni.Art. 13.
Chiusura annuale dei conta con la Cassa
deposf¢i
e
prestiti.
Alla fine diciascun anno la Cassa dei
depositi
eprestiti
pre- leva dal conto correnteobbligatorio
dell'Istituto,l'importo
com-plassivo
delle annualità allora seaduto in estinzionedei mutui daessa consentiti.
Il saldo del conto corrente
obbligatorio
risultantedopo
il dettoprelevamento,
rimane,perl'importo
non minore di unainteraan-naalita, vincolato a
garanzia
delle future annualitå dovute alla Cassa deidepositi
eprestiti
sino allacompleta
estinziono di ogetimpegno
dell'Istituto verso la detta Cassa.L'eventuale avanzo del conto corrente
obbligatorio,
che,dopo eseguito
ilprelevamento,
è inpiù dell'importo
di una intera an- nualità come di sopra èdetto, puð
in tuttooparte
essero svin- colato e versato nel contu corrente volontario adisposizione
del- l'Istituto, medianto decreto del ministro diagricoltura,
industriao commerolo.
Art. 14.
Registro cronologico
delle locazioni.L'Amministrazione dell'Istituto è
obbligata
a tenere in evidenza inapposito registro eronologico
tutti i contratti di locazione eloro condizioni.
Tale
registro
deve essere riscontrato coirispettivi
contratti ovidimato ciascun mese da un
ispettore
del Ministero diagricol-
tura, industria e
commercio,
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 5259
TITOLO III.
Dei soci e delle nzioni Art, 13.
Ammissione dei soci.
Soltanto
gl'impiegati governativi
residenti, perragioco
di uf-ficio in Roma possono essere ammessi in
qualità
di soai.Lo domando di ammissione a socio debbono essere
approvate
dal
Consiglio
di amministrazione.In caso di rifiuto del
Consiglio
diamministrazione,
colui che lia chiesto di essere ammesso come sociopuò appellarsi
al Colle-gio
deiprobiviri,
la cui decisione è definitiva.Ogni
socio deve pagare una tassa di ammissicne di L. 5 epos- sedero almenouna azione.Art. 16.
As ioni .
Le azioni sono
nominative;
non possono essero cedute, nè sot-toposto
a pegno o vincolo so non col consenso delConsiglio
diamministrazione.
Al socio che si trasferisce in altro Comune per
ragioni
di uf-ficio o di
famiglia
potranno essere rimborsate le azioni nellimito e3nsentitodall'ammissione di nuovi soci.In caso di morte del
socio,
le azient saranno rimborsateagli
eredi che non continuano a farparta
dellTatituto.Art. 17.
Esclustone dei soci.
Il
Consiglio
di amministrazionepuð
escludore il socio:l° che abbia
riportate
condanne per reati lesividell'onore;
2°che abbia commesso azioni riconosciute disonorevoli dal
Consiglio
diamministrazione;
3° che abbia costretto ad atti
giudir.iari
per ottenere il sod- disfacimento delleobbligazioni
da lui contratte con l'Istituto, o che in ogni modo abbia cercato didanneggiare l'Istituto;
4° che
danneggi gli
stabili per cattivo uso,o per uso illecito ei sensi delpenultimo
capoverso dell'art.2,
o che rechi noia,mo- lestia o grave disturboagli
altriinquilini, dopo
che sia riuseltovano il richiamo scritto del
Consiglio
di amministrazione:5° che abbia fatto
partecipare
anche terzi non soci ai bene- fizi dell'Istituto.Nei casi di urgenza il direttore
puð prescrivere
iprovvedimenti
necessari, riferendone immediatamente alConsiglio.
Il socio
potra appellarsi
dalla deliberazione dalConsiglio
di amministrazione alCollegio
delprobiviri,
la cui decisione a defi- nitiva.La destituzione
dall'impiego
o la dimissione trae seco, di di-ritto,
laperdita
dellaqualità
di socio.Nei casi indicati dal
presente
articolo, l'Istituto rimborsa also-cio
l'importo
delle sue azioni.Art. 18.
Diritti dei soci.
11 socio
partecipa:
1°ai dividendi dell'anno immediatamente successivo a
quello
la cui ha liberata
l'azione;
2° alla locazione delle case o
degli appartamenti;
3° alla nomina dei
delegati
alle assemblee sociali.TITOLO IV.
Delle case dell'Istituto e delle locazioni Art. 19.
Delle case.
Per
regola genorale
l'Istituto costituirà caso edappartamenti
soltanto nella misura richiesta dai soci i
quali s'impegnano
conprecedente prenotazione.
Ogni
eccezione a taleregola generale
deve essereapprovata
dal
Consiglio
di amministrazione con due successivo deliberazioni prese con un intervallo non minore di otto giorni e con un nn- mero di voti favorevolinon minore di due terzi deiconsiglieri.
Il socio resta validamento
impegnato
anche se lapigione
dofi-nitivamente stabilita
superi
l'atamontareprevisto.
Art. 20.
Scelta delle aree e dei
tipi
de case.Spetta
alConsiglio
d'amministrazione la scelta definitiva dellearee o dei
tipi
delle caso da costruirsi.L'Istituto
potra
pureprocedere
alla costruzione ed al:a loca- zione di fabbricati odappartamenti speciali pei
soci seaza fami-glia
distinti persesso.Art. 21.
Ordine di
preferenza
de'lelocazioni.Tra
più
soci che desiderano un medesimo appartamentooduna melesimacasa, decide la data della domanda scritta diprenota-
zione o di locazione.
A
paritå
di data della domanda, saråpreferito
thi ha uno sti-pendio
minore.La decisione
spetta
alConsiglio
di amministraziore.Art. 22.
Durata de:le locazioni.
I contratti di locazione saranno per una durata non
maggiortj
dianni
cinque.
La
pigione
monsilo si pagaanticipata.
Il socio che abita le case o
gli appartamenti
dialloggio
del-l'Istituto,
e che ne usaregolarmento,
ha diritto duranto la sua vita di rinnovare la locazione sempre perperioli
nonmaggiori
di
cinque
anni ed aquello
condizioni che saranno stabilite in conformita alpresente
statuto.Uguale
diritto spetta inprimo luogo
allavedova,
ed aiflgli
or.fani
minorenni,
fino aquando
abbianocompiuto
il 21° anno di eth,purché
siano soci dellTstituto.TITOLO V.
Capitale
sociale e ordinamento finanziario Art. 23.Capitale
sociale.Il
capitale
socialo è illimitato. Esso ð costituito da azioni del valore nominale di lirecinquanta ciascuna,
che potranno essereraggruppate
in serio, edagli
eventuali lasciti e donazioni.Il versamento delle
singole
azionipo'rà
anche farsiaratemen- sili non minori di due lire al mese per azione.Il valore nominalo delle azioni non
potra
essero aumentato.Per accettare
gli
eventuali lasciti e donazioni l'Istituto dovrå essere autorizzato con R. decreto promosso dal Ministero diagri- coltura,
industria o commercio a' sensi dellaleggo
5giugno 1850,
n. 1837.
Art. 24.
C<dcolo delle
pigioni.
Le
pigioni
delle casa dacorrispondersi
dai soci saranno deter-minato in
guisa
daprovvedere:
1° all'interesse ed all'ammortamento dei mutui ottenuti dalla Cassa dei
depositi
oprostiti:
2° alle spese
generali
diogni specie: amministrazione,
ma- nutenzione, assicurazioni controgl'incendi, imposte
esovrimposte,
acqua,luce,
ecc.;3° alle
perdite
edagli
sfittieventuali;
5260 GAZZETTA UPFICIALE .)EL REGNO D' ITALIA
4* al dividendo non mai
maggiore
al5per cento l'anno sulle azioni interamente liberate.ÏÀoltre
il fitto totale di ciascunappartamento
sark aceresciuto del 2 per cento da versarsi al fondo di riserva sociale.Qualora
le entrate annuali non bastino aprovvedere agli scopi
pre'detti,
si farå una revisionegenerale
dellepigioni,
ed i soci sonoobbligati
ad accettarla entro il limite massimo dellapigione 'da
essipittuita
nei contratti in corso.Nel caso che l'aumento del 10 per cento sulle
pigioni previste
dai contratti in corso non basti apareggiare
il bilancioannuale,
alpotrà attingere
al fondo di riserva,e siprovvederà
ad un au-mento
proporzionale
al termine delquinquennio
dei contratti diIooasi>ce.
Le eventuali
perdite
straordinarie sarannoripartite
frapiù
08070121.
Art. 25.
Misura della
pigione dopo
l'ammortamentoeper
singoli fabbricati.
Per
quanto
èpossibile
si terra un contospeciale
di ciascunfeb ri ato o di ciascuna casa, di modo che
gli
oneri che vi gravano stiano a carico deirispettivi inquilini,
oltre alle spesegenerali.
Art. 26.
Esercizio
fireanziario.
L'esercizio finanziario dell'Ïstituto comincia col 1°
gennaio
efinisce col 31 dicombre di ciascun anno.
11
primo
esorcizio comincera dalgiorno
in cui l'Istituto sarà riconosciuto come corpo morale.Art. 27.
Bilanci e relazione annuale.
Ogni
anno, nellaprima
domenica di dicembre ilConsiglio
diamministrazione
sottopone
all'assemblea sceiale il bilancio pre- Ventivo per l'anno sucaossivo.Alla
chiusura di ciascun esercazio finanziario ilConsiglio
di amministrazionecompilerà
ilrispettivo
bilancio conenntivo an-nuale,
e losottoporrà
all'esame delCollegio
dei sindaci almenoun mese
prima
dell'assembleaordinaria,
allaquale
lo presenterà per l'esame el'approvaziono
insieme con la relazione del Consi-g'io
di amministrazione e con la relazione delCollegio
dei sin-daci.
Nella relazione del
Consiglio
diamministrazionesarådato conto diogni singola partita
del bilancio consuntivo annuale, dell'an..damento finanziario ed amministrativo dello
Istituto,
del suo pa- trimonio retto, e ingenerale
delle condizioni e dei risultati daesto
conseguiti.
Art. 28.
Riscontro del bilancio annuale consuntivo,
11 bilancio annuale consuntivo delPlstituto sark presentato al Parlamento in
allegato
al conto consuntivo del Ministero diagri- o)1tura,
industria e commercio.TITOLO VI.
DelPamministrazione sociale
Art. 29.
Organi
dell'Istituto.I vari
organi
dell'Istituto sono:1° l'assemblea sociale ;
2° il
Consiglio d'amministrazione;
3° il
Colfegio
dei sin laci ; 40 11Collegio
deiprobi-viri
;5° 11 direttore o l'occorrentenumero
d'impiegati.
§
1. - Assemblea desdelegati
dai soci.Art. 30.
Elezione dei
delegati
all°assemblea.L'assemblea dei
delegati
dai soci costituisce l'assembles so-ciale.
Il numero dei
delegati
all'assamblea 6 di 63.Essi debbono essere soci, e sono
eletti,
per la durata di tre anni,inragione
di un terzoogni
anno daisingoli soci,
a soru- tinio segreto. L'orline di rinnovazione deidelegati
all'assembles é determinato neiprimi
due anni dalla sorte, inseguito
dalla anzianità.I soci sono invitati alla elezione dei
delegati
all'assemblea conpubbheo
avviso almeno 15giorni prima,
in duegiornali pië
dif-fusi di Roma e in
quegli
altri modi che ilConsiglio
di ammini-strazione stimerà
opportuni.
L'avviso di convocazione indicherà illuogo,
ilgiorno
e l'ora della convocazione.Ogni
socio ha diritto ad un solo voto,qualunque
sia ilnumerodello azioni che
possiede,
e perdelegazione
scrittapuò
rappre-sentare non
più
di un socio.Art. 31.
Tempo
della elezione deidelegati
all'assemblea.L'elezione ha
luogo ogni
anno nell'ultima domenica di marzo.Art. 32.
Convocazione dell'assemblea sociale.
La convocazione dell'assemblea sociale é fatta per lettera di- retta, almeno
quindici giorni
prima, a ciascundelegato,
all'indi- rizzo da lui fatto conoscere all'Ïstituto, indicando illuogo,
ilgiorno
e l'ora della convocazione.Nella letteradi convocazione deve essera
specificato
l'ordine delgiorno
dell'assembleasociale,
laquale
nonpuð
deliberare sopraoggetti
noncompresi
nell'ordine delgiorno.
Art. 33.
Validita dell'assemblea sociale.
L'assemblea sociale è
presieduta
dallo stessopresidente
del Con-siglio
di amministrazione, ed in sua assenza odimpedimento,
dalvica
presidente.
L'assemblea a validamente costituita
quando v'intervengano
al-meno la metà dei
delegati,
e le sue deliberazioni sono prese aserutinio segreto e con la
maggioranza
dei voti dei presenti.Per le eventuali modificazioni allo statuto sociale,occorronoal- meno la presenza di due
terzi,
e il voto favorevole di almeno la metà deidelegati.
In seconda convocazione l'assemblea è costituita
qualunque
siail numero
degli
intervenuti.Art. 34.
Adunanza dell'assemblea sociale.
L'assemblea sociale si aduna almeno due volte
l'anno;
entro il mese di dicembre per la discussione el'approvazione
del bilanciopreventivo,
ed entro il mese diaprile
per la discussione del bi- lancio consuntivo.Se il
Consiglio
di amministrazione omette di convocare tali adunanze, viprovvede
ilCollegio
deisindaci,
dandonepartecipa-
zione al Ministero di
agricoltura,
industria e commercio.Cosi l'uno come l'altro bilancio sono subito comunicati,colver- bale dell'assemblea dei soci, al Ministero di
agricoltura,
industriae commercio, ed il bilancio
preventivo
è reso esecutivo colnulla osta dello stesso Ministero.Inoltre l'assemblea sociale à convocata
quante
volto ilConsiglio
di amministrazione stimi neaessario, o dal
Collegio
dei sindaci o por or.hne del Min:stero di agricoltura, industria ocommercio,
sopra domanda di a'meno an terzo dai
delegati all'assemblea,
esentito