Gazzetta iciale
DEL REGNO D' ITALIA
Anna [907 ROMA
-Lunedl, 29 aprile Numero 101.
DIREZIOliE Ë 81 pubblica in Roma tutti i giorni non festiv¡ ARMIlfISTRAZIONE
da ViaLarga nelPalysoBaleapi, in Via Larga nelPalasso Baleasti
A2:>'.bonsa.'En.absatJL Insez•mioni
'nRoma,pgessoVAmministrastone: anno L. Saa semestreI..eW:trimastre L. O Atti näisfarii.. .... . . . .. . L.0.55
erogni lineaos anodi linea.
> adonnellioenelReeno: , , aos » »so; a eto Altr annousi .. ... . . .. . .. , e.go P E
PergliStatidellUnione postale * *90: • >48; • *BW RIrigereIeriaisientepor leinsersleal eseluniramiente alla Pergil altri Stati siaggiungonoletasse postali Alasamissists•œsfessesletta Gassetta.
Gli abbonamenti si prendene presso P Ammini-trazione o g!I ß Per le modalità delle ricilieste d'inscrzioni vedausi le avvertenze la Wmelpostali; daeorronodal29a*ognimere.
I)
testa altoglio degliannunzi.Obssessmeroseparatoin Roma cent. £O-nel
Regno
opat. £5-arretrato in Roma cent. 80-nel Regno cent. 30-alfEstero cent. 38 Be (Igiornalesacompone <Foltre .fðpagine,il presso si aumentaproporzionatamente.
I Il
monakarO
Articolo unico.
PARTE UfrICIAI.B
I.eggi
e dooreti:T.segge
n. 188 perrapprovazione
del trat-tato di commercio e di amicizia
fra
l' Italia e l'Etiopia firmato
ad Addis-Abeba il 21luglio
1906 - B. dooreton, 191 che autorizza la vendita della salina Moranella in
B•apani
- B. decreto n. £50 che approva Tannesso re-golamen¢o
per ilCorpo degli agenti
di oustodia dellecarceri-B. dooreto che
scioglie
laCongregazione
di carità di Mi- litello- Minintero della guerra:Manifestó
-Mininterodel tesoro- Direzione
generale
deldebitopubblico: Rettißehe
d'intestasfone -&narrimenti di ricevuta-Direzione gene- rale deltesoro:Prezzo del cambio
poi dergißdati
dipagangento
dei dasidoganali d'importarione
- Ministerod'agri- ooltura,
industria e commercio -Ispettorato generale
dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei con- solidati
negoziati
a contanti nellevarie Borse delRegno
- Concorsi.PARTE NON UFFICIAI.E
Benato del
Regno
e Camera deideputat(:
ßedute del 27aprile
- Diarlo estero-L'Esposizione'cParte
antion aPeragia
-L'Esposizione
internazionale d'artea Vene- sig-Omaggio
dello donne italiano alla«Begina
Mar-gherita
>- Notizie varie -Telegrammi dell'Agensia
tr
afani
-Bollettino meteorico - Insersioni.gate R¶iciale
LEGGI E DEC¯EðETI
Bnumero
188
della raccoisauffroiais
delleleggie
dei decreti delRegno
contiene laseguente legge•
VITTORIO F,JfANUELE III
per grszla di Dio
epor volonth della liazione
RE DTTALIA
Il Senato
ela Camera dei deputati hannoapprovato•
Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto segue
Piena ed intera esecuzione è data al
trattatodi
com-mercio
edi amicizia fra l' Italia
el'Etiopia, firmato
aAddis Abeba il 21 luglio 19Ò6.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta uinciale delle leggi
edei
decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osservarla
edi farla
osservare comelegge dello Stato.
Data
aRoma, addi
4aprile TOO7.
VITTORIO EMANUELE.
TITTONI.
Visto,
15guardasigilli:
ÛRLMDO.TRATTATO di commercio
edi amicizia fia l'Italia
el'Etiopia.
Addis
Abeba,
21luglio
1906.Sua Maesta Vittorio Emanuele HI, Red'Italia, o Sua Macata Menelik II, Re dei Ro
d'Etiopia, guidati
dal desiderio di rondere durevolmente amiehevoli irapporti
tra i due Stati e di facilitaroil movimento commerciale tra i nazionali
rispettivi,
hanno conve-nuto a tale scopo, di concludere un trattato.
Ed in conformith, Saa Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo
ministro
plenipotenziario
comm. Federico CicoodicolaeSua Maesthl'Imperatore
Menelikagendo
in nome proprio oome Re dei Re diEtiopia,
hanno concordato leseguenti disposizioni
allequali
in-tendono vincolare sostessi come i loro eredi e successori :
Art. 1.
I nazionali
protetti
di ciascunodegli
Statifoontraentí godranno
nel territori dall'altro Stato
piena
libertà disoggiornare,
diviag- giare
o di esercitare il commercio o l'industria.Art. 2.
Ciascuno
degli
Stati contraentigarantisce
ai nazionali e pra- tetti dell'altroStato,
iquali soggiornano
nel suo territorio,la si- ourezza della persona o dellaproprieth.
Art. 3.
Ciascuno
degli
Stati contraenti accorda ai nazionali oprotetti
dell'altro Stato tutti i
diritti, vantaggi
eprivilegi
che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato2182 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA
specialmente
anchoriguardo
ai dazidoganali,
alloimposte
edallagiurisdizione.
Pei traSci diimportazione
e diesportazione,
perqualunque
strada inEtiopia,
sarkpagata
ladogana
in un soloposto.
Art. 4.
I nazionali del
Regno
d'Italia ed iprotetti
avrannoil diritto di servirsi delle lineetelegrafiche,
delle istituzionipostali,
e dituttigli
altri mezzi di trafBoo esistenti in Abissinia alle stesse condi- zioni ed alle stesse tasse chegl'indigeni
odi nazionali diuntorzo Stato.Art. 5.
Ciasenna delle due
parti
contraentipotra
di comune accordoinviare
rappresentanti
accreditati nel territoriodell'altro; questi
risiederanno nei
luoghi
ove interessi commercialiodi altraspecie
faranno
apparire
necessaria e desiderabile la loro presenza e nelTigrò
risiedera uno a Macalla.Art. 6.
Il
presente
trattato rimarrå invigore
per treanni a dataredalgiorno
della sua andata in esecuzione.Se na l'una na l'altra delleparti
annunoiera, mediante dichiarazione ufficiale, dodici mesiprima
della decofrenza di.questo
termine, la sua intenziono di porre fino all'eflicacia del trattato,questo
rimarrà invigore
perun altro anno e così durerk fino allo soadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denunzia avrå avuto
luogo.
Il
presente
trattato entrera invigore
un mesodopo
la datanella
quala
la ratifica a mezzo do1Governo d'Italia sarà stata co-municata a Sua Maesta
l'Imperatore d'Etiopia.
In fede di che, Sua Maestà Menelik
II,
Re dei Red'Etiopia,
innome del suo
Ïmpero,
ed il ministroplenipotenziario,
comm. Fe-derico Ciccodicola perSua Maeståil Re
d'Ïtalia,
hanno firmatoquesto
trattato in dueesemplari
diegualo
tenoro inlingua
ita-liana ed amarica e vi hanno
apposto
i lorosigilli.
(Sigillo del¿'Imperatore MeneliA).
(L. S.)
FEDERICO CICCODICOLA.Ratificato
da S. M. il Red'Italia,
l'8 ottobre 1906.Visto, d'ordinedi Sua Maestä:
13 ministro
degli affari
esteri TITTONI.Il numero101 della raccolta
ujjiciale
delleleggi
e dei decrets delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE
D'
ITALIAVisto
l'atto in formapubblica amministrativa 12
marzo
1900, approvato
conil decreto ministeriale 20
giugno successivo,
n.136282, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio dello
stesso anno,al registro 39, fo- glio 172, mediante il quale il demanio dello Stato è di- venuto proprietario della salina Moranella in Trapani, dell'estensione di mq. 238,842.17,
con annessomagaz- zino, nisechinario per molire il sale, suoi ordigni ed
attrezzi per la coltivazione della salina, confinata
atra-montana col
maredi
mozzo, alovante col canale,
amezzodi
conla salina Chiara, ed
aponente
conla
sa-lina del
comm.Giuseppe D'All, iscritta in catasto al
signor Burgarella Baldassarre fu Silvestro agli articoli
1554
e9012, per l'imponibile di L. 712.69;
Visto il favorevole parere del Consiglio di Stato in
giunan¿s del 21 dicembre 1906,
n.9314-1968
;Visto l'art. 13 della legge per
lacontabilità generale
dello Stato 17 febbraio 1884
n.2016;
Visto l'art. 3 del regolamento per la vendita dei beni
demaniali, approvato col R. decreto 14 settembre 1862
n.
812
;Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per le finanze;
Abbiamo decretato
edecretiamo
:Articolo unico.
E autorizzata la vondita della salina Moranella in
Trapani,
conle
normevigenti per le alienazioni dei beni demaniali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì
10gennaio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
MASSIMINI.
,Visto,
Ilguardasigilli:
ORUNDO.Ilnumero 150 della raccolta
ufficiale
delleleggi
edei decreti delRegno
contiene ilseguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonth della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge in data 30 dicembre 1906,
n.649
conla quale fu approvato l'organico del personale di
cu-stodia delle carceri
;Visto
il R.decreto 15 sottembre 1904,
n.580;
Soutito il Consiglio di Stato
;Udito
ilConsiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per
gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, di
concertocol ministro del tesoro
;Abbiamo decretato
edecretiamo:
È approvato
ilqui unito regolamento per il Corpo degli agenti
dicustodia delle carceri, visto, d'ordine Nostro, dal ministro dello interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei
decreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addi 24
marzo1907.
VITTORIO EMANUELE,
ÛIOLITTI.
Visto,
Ilguardasigilli:
Ontaxoo.A. MAJORANA.
REGOLAMENTO per il corpo degli agenti di custodia dello carceri.
TITOLO I.
Ord In amento
CAPITOLO I.
Istituzione e
composizione
delCorpo Ufßeio degli agenti
di custodia.Art. 1.
Il
Corpo degli agenti
di custodia è istituito perinvigilare
e cu-stoliro i detenuti delle carceri
giudiziario centrali, circondariali,
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 2188
suceursali e mandamentalite i condannati chiusi
negli
stabili-monti
penali
o lavorantiall'aperto.
Al
personalo
di oustodiapuò
essere, in via eccezionale, afildata anche lasorveglianza
esternadegli
stabilimenti suddetti.Dipendenza.
Art. 2.
Il
Corpo degli agenti
di eustodiadipende
dal Ministero dell'in- torno, e poreaso daiprefetti
e dalle autoritàpreposto
allo dire-sioni
degli
stabilimenti caroerari.Organico,
competense egraduazione.
Art. 1
Il ruolo
organico
o lecompetenze degli agonti
sono determinati dalla annessa tabellaA,
oho stabilisce anche l'ordinogerarchico
di
graduazione.
Per
ragioni
di servizio possonoperb
essere nominatiagenti
inoooedonza al numero stabilito per
ogni grado, purch6
neigradi superiori
vi siano incomplesso
altrettantiposti
vacanti.ßorveglianti.
Art. 4.
Gli
agonti
addetti al servizio interno dellecasedi custodia, delloano di
correzione,
del manicomigiudiziari
o di altri Istituti spe•olali
prendono
il nome dicapi sorveglianti,
sottocapi sorveglianti, sorygglianti
scelti esorveglianti.
Custodia delle donne.
Art. 5.
Il servizio intorno
degli
stabilimenti o delle sezioni destinate alle donne 6 fatto dasuore e daguardiane,
o daguardiano
sol-tanto.
Agenti
a cavallo - Barcaiuoli.Art. 6.
Nelle case
penali agricole
e nelle località in cui i condannati lavoranoall'aperto,
unaparte
del servizio di custodiapuð
essereafildata ad
agenti
a cavallo.Negli
stabilimentipei quali
occorra un servizio di barche, pos- sono diquesto
veniroegualmente
inoaricatiagenti
di oustodiabaroainoli.
Altri seraisi
affidati agli agenti.
Art. 7.
Gli
agenti
che no abbiano i necessarirequisiti
possono essereimpiogati
como farmaoisti, assistenti ecapi d'arte,
ovvero cometelegrafisti,
inquelle
località nellequali
occorra per tali servizispeciali l'opera
loro.Agenti
scritturali.Art. 8.
Gli
agenti,
fino algrado
di sottocapoguardia,
forniti della ne-cessaria istruzione, possono essere
impiegati
inqualità
di scrittu-rali,
senza oherimanga
con ciðpregiudicata
la loro carriera nelCorpo
aouÏ'appartengono.
La scelta
degli agenti
sorittarali sifa,
volta per volta che seno manifesti il
bisogno
eprevia
autorizzazione delMinistero,
nellosingole
direzioni dalle autoritàdirigenti,
loquali
con espe- rimentipratioi
si acoertano della idoneità di coloro che dimo- stranomaggiore
attitudine acoprire
siffattiposti.
Nomina a custodi delle careeri mandamentali.
Art.
9.
Possonoessere
(nominati pustodi
delle carcerimandamentali,
anche nel Comuni di loro
origine,
ocogli assegni
egli
altrivan-taggi
da determinarsi volta per volta daiprefetti, gli agenti
dicustodia che vengano licenziati per avanzata oth o per altre cause,
purchè
non abbianooltrepassato gli
anni 50,provino
diavere
prestato
servizio attivo nelCorpo
perquindici
anni al-meno, di aver tenuto sempre buona condotta e di non aver su-
bito nell'ultimo biennio
punizioni maggiori degli
arrosti in saladi
disciplina.
La
proforenza
por la nomina a custode delle careeri manda, mentali 6sempre dataagli agenti
cho hannoprestato
nelCorpo
un servizio attivo
più lungo
e tenutomiglior
condotta.La scelta di
questi
eustodi ð devoluta alprefetto
della Provin-cia,
e allanomina,
come al lorolicenziamento,
siprovvede
condeoreto
prefettizio. (Mod. 1, 2).
Essi
contraggono
davanti l'autoritåpreposta
alcarcerela fermadi un anno
(Mod. 3),
rinnovabile di anno in anno, o dovono co-stituirsi nella cassa
postale
dirisparmio
un fondo di massa di L.150,
mediante ritenuta di lirecinque
mensili sulla paga.A tali custodi sono
applicabili
iprovvedimenti,
le norme e le misuredisoiplinari
di cuiagli
articoli124, 126, 127, 131, 134, (nn. 1, 3, 8), 135, 144, 165, 167, 168, 176,
177 delpresento
rogo,'lamento.
Passaggso
al posto disorvegliante.
Art. 10.
Gli
agenti
neiquali
si riscontrino i necessarirequisiti
dicarat-tero e di
attitudino,
possono essero destinati comesorveglianti
nellecase di
custodia,
nelle caso dicorrezione,
nei manicomigia-
diziari e in altri istitutispeciali.
Essi indossanoil vestiario uni- forme indioato nella annessa tabella 0.Carror.o II.
Arruolamenti,
ferme epreml
Arruolamento
degli agenti
di custodia.Art. 11.
Gli
agenti
sonodipreferenza
reclutati fra i carabinierireali,
fra i militarisotto learmi che abbianocompiuto
ilperiodo
di istruzionee fra i militari diprima categoria
inoongedo
illimi- tato. Il servizio 6 calcolato comeprestato
sotto lo armi egli agenti,
finchð restano nelCorpo,
sonodispensati
dalle chiamate alle armi della loro classe di leva.(Mod.
25,26).
Requisiti
per l'arruolamento.Art. 12.
Coloro che chiedono di esseroammessi a servire nel
Corpo <1egli agenti
dicustodia,
devono comprovare di avere iseguenti
re-quisiti
:1° essere cittadini italiani o
naturalizzati:
2° avere etå non
maggiore
di 40 annie non minore di21;
3 avere la statura non inferiore a m.
1.60,
essere di sana e robusta costituzione o andare immuni da difettifisici;
4° essere celibi o vedovi senza
prole;
5 sapere
leggero
correntemente, scrivere e far diconti;
6 avere sempre tenuto buona
condotta;
non essere statiespulsi
daipubblici
unici, nèpuniti
pergravi
infrazioni alla di-soiplina
durante il servizioprestato
nell'esercito e in altriCorpi armati;
'i* non avere
subito
condannepenali
per delittidolosi,
nåossere stati
colpiti
da ordinanza di ammonizione a senso dellalegge
30giugno 1889,
n.6144(serie 3ag
go non essero stati riformati- alla leva
militare,
eceetto che per deficienza diperimetro toracico,
né rimandati da altriCorpi
armati al servizio dello Stato per
inabilità
fisica.2184 GA2|ZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA
Dispensa
dal limite distatura.Art, 13.
Il Mmistero
dell'intorno,
in oasispeciali
oquando
concorranogli
altrirequisiti prescritti, pnð
ooneedere ladispensa
dal limite della statura,patchè perð questa
non sia inferiore a m. 1.55.Domanda di arruolamento - Visita sanitaria ed
esperimento
sulla istruzione.
Art. 14.
La domanda per l'ammissione nel
Corpo degli agenti
deve es- serepresentata
allaprefettura
dellarispettiva provincia,
corredata deiseguenti
documenti:lo atto di nascita;
20 certificato di buona condotta rilaseisto dall'autorita
poli-
tica dell'ultimo domicilio;3° estratto del casellario
giudiziale:
4° dichiarazione
medios,
dallaquale
risulti la sana erobustacostituzione e la immunità da difetti
fisici:
5° certificato di saper
leggere,
scrivere o far di conto, rila- sciato dal sindaco del Comune o da un'autoritàsoolastica;
6° certificato di aver sodisfatto
agli obblighi
della leva, od ilcongedo
ottenuto daiCorpi
dell'esercito odelParmata,
delle guar- dio di città o dellaguardia
di finanza, nel caso chel'aspirante
abbia intaluno di essi
prestato
servizio:7° certificato di stato libero.
I documenti da unirsi alla
domanda,
menogli
atti di cui ai numeril,
5 e6, devono essera di data non anteriore di un mese aquella
della domanda stessa.La
prefattura
facompletare
i documentimancanti,
richiede la dichiarazione di cui all'art. 14 del R.decreto 13aprile 1902,
n.107, per l'attuazione dellalegge
30gennaio 1902,
n.87,
sul casellariogiudizialo
ed assume, occorrendo, altre epiù
dirette informa- Sedagli
atti e dalle informazioni assunte risulta chel'aspi-
rante abba i voluti
requisiti
di idoneita e di buenacondotta, laprefettura dispone che,
coll'intervento dell'autoritàdirigente
ilcarcere,
egli
siasottoposto
alla visita di-un medioo militare e adun
esperimento
dilettura,
diaalligrafia
e di aritmetica, delquale
dovràredigersi analogo
verbale.Juammissibilita per mancanza d'istruzione oper
difetti ßsici.
Art. 15.
Laddovo
nell'esperimento, l'aspiranto
che abbia tuttigli
altrirequisiti,
si sia dimostratosprovvisto
interamente dell'istruzionerichiosta,
ovvero nella visita medica non sia risultato di sana costituzione fisica, laprefettura gli partecipa
che la sua do-manda non
può
essere accolta egli
restituisce i documenti pre.sentati.
Nomina,
atto diferma
egiuramento.
Art. 16.
So
gli
atti sonoregolari,
laprefettura
trasmette tutti i docu- menti relativi al Ministera ilquale,
nulla trovandoda osservare,li restituisco al detto ufficio autorizzandolo ad emettere in favore
dell'aspirante
il relativo decreto dinomina, (Mod. 5)
afargli
con-trarre la ferma mediante atto da
redigersi sopraappositomodello
e prestare
giuramento
colle formalitàprescritte. (Mod. 7).
Il decreto viene
spedito
al Ministero inoriginale
e duecopie
conformi entrocinque giorni
dalla data dell'emissione.Le nomine hanno decorrenza dal 1* o dal 16 di
ogni
mese.Rollo
degli
atti.Art. 17.
L'atto
originale (li gi¤rament
à redattosecondo
ledisposizioni
della
legge
sul bollo e la spesa occorrente a messa a carico del-l'agente,
cui si detrae dallaprima quota
di paga.Gli atti relativi alla assunzione della
prima
ferma e delle raf- ferme snooessive, ele istanze per esservi aalmessi possono sten- dersi in cartasemplice.
Nomina a
guardia
o ad allievo.Art. 18.
Tutti
gh
ammessi nelCorpo
vengono nominati allievi.Possono soltanto nominarsi
guardie quegli aspiranti
che avendogià
prestato servizio nelCorpo degli agenti
di custodia o nel- l'arma deicarabinieri,
ed essendopercib già
conveniemente istruiti nelservizio,
risultino in possesso direquisiti
tali dagiustificare
l'eccezione.
Invio alla scuola d'istruzione
teorico-pratica.
Art. 19.
Gli
agenti
di nuova nomina egli allievi, dopo
avercontratto la ferma eprestato
ilgiuramento,
sono inviati, per ordine ministe-riale,
alla scuola d'istruzioneteorico-pratica
inRoma;
i compe- tenti uffici li mumscono atal uopo difoglio
di via(Mod. 4)
e trasmettono alla direzione dell'istitutosuindicatogli originali
docu- menti che liriguardano
Consegna
del corredo.Art. 20.
Gli
agenti
arruolati o riammessi non ricevono alcun effetto di vestiario o dipiccolo
corredo, finchènon sianogiunti
alla scuola suddetta, dovevengono ad essidistribuiti,
in tutto o in parte se-condo i casi,
gli oggetti
indicati nell'annessa tabella B.Periodo di
esperimento.
Art. 21.
Il'
periodo
d'istruzione e diesperimento
nonpub
ossere mag-giore
di tre mesiper leguardio
diprima nomina,
e di sei mesi pergli
allievi.L'istruzione à
impartita
secondo le norme stabilite dal presenteregolamento.
In casi eccezionali di
gravi
edurgenti
necessità di servizio il Ministeropuò disporre
che si faccia a meno disottoporre gli
ar-ruolati al
periodo
diesperimento
nella scuola, inviandoli diretta- menteagli
stabilimenti didestinazione,
salvo acompiero
inquestil'esperimento
medesimo in formaanaloga.
Licenciamentoper cattiva
condotta,
perinettatudine,
o per volontaria dimissione.
Art. 22.
Le
guardie
ogli
allievi chedopo
due mesi di permanenza nella scuola e durante ilperiodo
diesperimento
non serbino condottaregolare,
ovvero risultino inetti alservizio,
sono licen- ziati.La cattiva condotta
dell'agente
risulta dall'estratto matricolare.(Mod. 20).
L'mettitudinefisica è
comprovata
mediantedichiarazione
delme- dico della scuola:quella
intellettualeda circostanziato rapporto del direttore dell'istituto.Cosi purele
guardie
ogli
allievi chedurantel'esperimento
ma-nifestano l'intenzione di
ritirarsi,
inseguito
agiustificazione
digravi
motivi 11 cui apprezzamonto è riservato alMinistero,
sonolasciati liberi per risoluzione della ferma contratta.
Modo di licenziamento.
Art. 23.
La
proposta
di licenziamento è fatta dalla direzione della scuolae trasmessa al Ministero per
l'approvazione.
GAŽZETTA OFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 2185
Al
licenziamento
siprovvedo
con decretoprefettizio. (Mod, 6).
Competenze agli agenti
dalicenziarsi.
Art. 24.
Gli
agenti
licenziati ai termini dell'art. 22 non hanno diritto ad alcun compenso, ad cocezione della pagafino algiorno
del-l'avvenuto
lioonziamento,
ed à loro ritirato ilvestiario, salvo
alasoiare ad essi
gli
indumentiindispensabili
nei casi. di assoluta miserabiliti.Concessione dei mezzi di
viaggio.
Art. 25.
Allo
guardio
diprima nomina, agli
allievi eagli agenti
riam-mossi in
servizio,
vengono concessi i mezzi diviaggio
e le indon-nith,
como noi casi ditraslocazione,
alloroh6 sono inviati alla a9uola oagli
stabilimenti di destinazione.Durata della
ferma
e sua rinnovazione.Art. 26.
Gli individui ammessi nel
Corpo degli agenti
di oustodia assu- monol'obbligo
di servire percinque anni, giusta
lalegge
30 di-combre
1900,
n. 040.Il
tempo passato
inesperimento
ècomputato
nella ferma.La ferma é rinnorabile
quattro
volte perperiodi dioinque
anniexaeouno.
Ultimato la
quattro rafferme, gli agenti
possono essero autoriz- zati a rimanere in servizio morcð fermo annuall.Le fermo debbono decorrere sempre dal 1* o dal 16 del mese.
Ferma
degli agenti provenienti
dall'esercito.Art. 27.
Le
guardie provenienti
direttamentedall'eserotto,
hanno dirittodopo
treanni di servizio e durante laprima forma,
alproscio- glimento
dalla ferma stessa,sempreché
non siano in debitodi massa.Modo di rinnovazione della
ferma.
Art. 28.
La rinnovazione della ferma si fa davanti l'autorità
dirigente.
(Mo:1. 8).
Le domande di raferma debbono
pervenire
due mestprima
dellaacadonza della forma o dolla raferrha in corso al
Ministero
del-l'intorno,
coll'estratto matricolarodell'agetito,
col certificato sani- tario o col parere dell'autoritàdirigente.
•Il
Ministero,
osaminatigli
attirelativi, provvede
opuò disporre
oho
l'agente rimanga
in servizio senza vincolo di ferma per un determinatotempo,
a titolo diesperimento,
so la sua condottasiastatatale da far dubitare della convenienza di ammetterlo alla raferma.
Agli agenti
lasolati in tal modo inesperimento
siapplicano
ledisposizioni
delpresente regolamento.
Risoluzione della
ferma.
Art. 29.
Nel caso in cui allo seadore della ferma
gli agenti
siano rite- nuti immeritevoli diappartenere
alCorpo,
siprovvede
al loro licenziamento con le norme stabilite nel titolo I articolo 12 enei titoli III eIV delregolamento
sullepensioni
olvili emilitari,
ap-provato
con 11. dooreto 5 settembre1895,
n.603.Riammissione in servizio -
Quando puð farsi.
Art. 3Œ.
Gli
agenti
ohe siano statidispensati
dal servizio per riforma opor Ano
di forma possono esservi riammessiquando giustiflohino
di
possedere
irequisiti
indicati nell'articolo12,
non abbiano ol-trepassato
i 40 annidi
eth e sianogiudioati
idonei al servizio stesso. Inquesto
caso essi oontraggono la ferma stabilita e Ten- gono classifloati ultimi nelgrado
ouiappartenevano.
Quelli
che furonodispensati
per inettitudine fisica non perma- nente debbonopero
esserericonosciuti,
mediante visita sani- tariafiscale, perfettamente guariti
oquindi
nuovamente idonei alSOFTIEl0.
Non possono, in nessun caso, essere riammessi in servizio
gli agenti espulsi
dalCorpo.
Le
riammissioni
in servizio sono sempro subordinate al paroro della Commissione indioata dall'art.47,
laquale può
proporre cho i rioliiedenti vengano accettati senza vincolo di forma per un de- terminatotempo,
a titolo diesperimento.
Non & tenuto conto
pei
riammessi che lasolaronovolontaria-
mente il
Corpo, agli
offetti delpremio
di rafferms o del sopras-soldo,
delservizio
anteriormenteprestato,
dove dosiperció
lariammissione considerare come ammissiono em novo.
Tempo
escluso dalcomputo
dellaferma.
Art. 31.
Non si
computa
nellaforma,
o costituisen interruzione di ser-vizio,
iltempo
trasoorso durante la diserziono.Premio diarruolamento - ßua destinazione.
Art.
30.
Gli individai ammessi nel
Corpo degli agenti
di oustodia hannodiritto,
a titolo d'arruolamento per laprima
ferma, adunpremio
di L.
150,
che a versato sul fondo di massadell'agente
por far fronte alle spese del vestiario e delpiccolo
corrodo, o per costi- tuire il fondo della mensa.Premi di
rafferma.
Art. 33.
Ai
graduati
e alleguardie
che,compiata
laprima
ferma dicinque anni,
continuano conregolare
rafferma aprestare
ser-vizio, ò concesso per la
prima
rafferma unpremio
di L.500,
edun altro
premio
di L 500 por la seconda rafferma.Tali
premi
sonopagati agli agenti
incinque
rate di cento lireciascuna,
laprima
all'atto della rafferms o le altre nelle soadenze annuali suocessiveanticipato.
Il
pagamento
delloquote
6 fatto por intieroquando
iperoi- pienti
non si trovino in debito di massa, e in caso diverso se neritiene loro una
parte
a saldo del debito stosso.ßop
rassoldi.Art. 34.
I
graduati
o leguardie
ricovono altrosialla fine di ciascunannodella
prima
raffierma unsoprassolda
di centoliro,
che viene olo- vato a duecento duranto le rafferme successive od ð loro corri-sposto
fine al termino del servizio.Quote di
premio
e disoprassoldo
in caso di cessazione dal servizio - Perdita del diritto alpremio
e al sopras- soldo.Art. 35.
Gli
agenti
che durante ilperiodo
delle raffermosiano,
per ma- lattia contratta inservizio, giudicati
inabili acontinuarlo,
ovverovengano
dispensati quando
abbianogia acquistato
il dirittoapen- sione, ofaooianopassaggio
sonza interruzione diservizio,
in altroimpiego governativo,
odottengano
la resoissionedella ferma,
hanno diritto alpagamento
delpremio
e delsoprassoldo
inragione
deltempo
di servizioprestato.
Quando ladispensa
avvenga per ma- lattia contrattaa causa diretta ed immediata del servizio essi hanno diritto alpagamento
intiero delpremio
e delsoprassoldo,
2180 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA
Nei casi di destituzione con
espulsione
dalCorpo
per causa di inettitudine e per cattivacondotta, gli agenti perdono
il diritto allequote
dipremio
e disoprassoldo
che non abbianopercepite
al molaento del
giudizio pronunciato
a loro carico.Quote di
premio
e disoprassoldo
in caso di decesso.Art. 36.
In caso di morte
degli agenti
è devoluto ai loro eredi il diritto aipremi
e aisoprassoldi
inragione
deltempo
di serviziodaessiprestato
seildecesso avvenne per malattia non derivantedacausa diservizio;
e per intiero se lamorte fu attribuitaa malattia ac-quisita
per causa diretta ed immediata di servizio.CAPrroto III.
Istruz ione
Nel resto del
tempo, gli agenti
inesperimento prestano servizio,
a scopo di
applicazione pratica, negli
stabilimenti carcerari di Romacomegli
altriagenti.
Unavolta alla settituana essifanno
passeggiate
militari eleser-citazioni nel tiro a segno.
Insegnanti.
Art. 41.
L'istruzione elementare è
impartita
dainsegnanti
forniti delre-lativo titolo di abilitazione.
L'istruziono militare o
quella
teoricopratica
del servizio sonodate dai
graduati
addetti alla scuola.Uno o
più
funzionari dell'amalinistrazione carceraria possonoessero incaricati di fare conferenze o di dar lezionisuisistemi pe-
nitenziari,
sull'ordinamento carcerario in genere, sulle nozioni diantropologia
criminale o dicriminologia.
Esami d'idoneita.
Scopo
della scuola.Art. 42.
Art. 37.
E istituita in Roma, per l'istruzione
degli agenti
di custodia inesperimento,
una scuolateorico-pratica,
alladipendenza
del Mini-stero.
Possono in essa
effettuarsi, occorrendo,
corsispeciali
d'istru- zione per l'abilitazionealgrado
di sotto capo.Alla scuola
sopraintende
il direttore capo della divisione delpersonale
dell'amministrazione carceraria, e vi & direttamente preposto un funzionario dell'amministrazione stessa congl'impie- gati
egli agenti
istruttori che sianoreputati
necessari.Durata dell'istruzione.
Terminato il corso d'istruzione,
gli
allieYi sonosottoposti
adesame scritto e orale dinanzi ad una Commissiono
composta
del capo di divisione delpersonale
dell'amministrazione delle carcerie deiriformatorî, presidente,
del direttore della scuola e di un in-segnante,
membri.Manoindo il capo di divisione
predetto pub
esseredelegato
apresiedere
la Commissioneesaminatrice unispettore generale
delle carceri e dei riformatorî.Il risultato dell'esame, che serve di base alle dichiarazioni di idoaeitä o mano dei
singoli
allievi, viene comunicato al Mini- stero.Art. 38, Accasermamento - Mensa- Divisa.
L'istruzione
ches'impartisco
nella scuola duranormalmenteper tutto ilperiodo dell'esperimento
stabilito dall'art. 21. Altermine di taleperiodo gli agenti
che abbiano dimostrato di non posse- dere i volutirequisiti
d'idoneitä e di attitudine sonolicenziati,
salvo i casi in coi il direttore proponga diprolungare l'esperi-
mento per un
periodo
nonmaggiore
di altri tre mesi.La durata
dell'esperimento pub,
in casieccezionali,
essere ri- dotta per coloroche,
agiudizio
del dirottore della scuola, sianogià
sufficientemente istruiti.Ia casi di eccezionali necessita di servizio possono essere in- viati
agli
stabilimenti carcerariquegli
allievi che abbiano ricevuto almeno due mesi d'istruzione e che siano stati riconosciuti idonei nelpresoritto
esame.Art. 43.
Gli
agenti
ammessi alla scuola sonoaccasermati, fanno mensa comune e sonosoggetti
a tutte lediscipline prescritte
dalpresente regolamento.
Essi indossano, fra
gli oggetti
di divisa indicati nella tabellaB, quelli
riconosciutipuramente indispensabili
secondo lastagione.
Licenze
agli agenti
inesperimento.
Art.44.
Durantoil
periodo
dell'esperimento gli agenti
non possono ot- tenere liecuze, nemmeno di breve durata, senzaimperiosi
motivi.CAPIToLo IV.
Natricola dei
graduati,
delleguardie
edegli
allievi. Nom ineepromoz ioni Art. 39.Il direttorecura che sia tenuta la matricola dei
graduati,
delleguardie
edegli
allievi addetti ed ammessi alla scuola.(Mod. 19).
Negli
stati matricolari sono iscritte lericompense
e lepuni-
zioniriportate
daisingoli
allievi e dalleguardie
durante la loro permanenza nella scuola,oan estratto diquesti
stativienerimesso,
con tutti
gli
altri atti amministrativi e contabili, alla direzione dello stabilimento a cui dettiagenti
sono destinati all'uscire dalla sauola stessa.Decretidi
promozioni.
Art. 45.
Alle
promozioni degli agenti
siprovvede
con decreto Ministe- riale.Promozioni ai vari
gradi.
Art. 46.
Materie del corso d'istruzione. Le
promozioni
da capoguardia
a comandante sono conferito por trequarti
a titolo di merito e per unquarto
a titolo di an.Art. 40. zianità.
L'istruzione
degli agenti
inesperimento
consiste nellaspiega- Quelle
da sotto capoa capoguardia
si danno per due terzi a zione delleleggt
e deiregolamenti
carcerart; nelleggere,
scri. titolo di merito e per un terzo a titolo di anzianità.vere e
conteggiare;
nelmineggio
dellearmi,
e in tutto quanto I sottocapi guardia
sieleggono
per meritotraleguardie
scelte possa esser loro necessario por is conoscenza del servizioeper la e le guardieche,
oltro ad avere irequisiti necessari, superino gli
custodia dei detenuti. esami d'idoneitä.
Questa
istruzione dove durarenon menodicinque
ore algiorno. Le gondie scelte
sono, diregola,
nominate per anzianitàtraleGAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 2187
guardie
di buona condotta e che abbianosempremoatratospeciale
interesse al servizio.
Alle suindioato
promozioni
aguardia
scelta sonoapplicabili
ledisposizioni
dell'art. 53.Commissione per la constatazione del merito.
Art. 47.
Il merito dei
singoli agenti
nellepromozioni
è riconosciutoda ana Commissioneoomposta
del vice direttorogenerale, presidente,
del capo della divisione del
personale,
di unispettoro generale
delle carcori e del capo della seziono delpersonale
stesso.Un funzionario della. direzione
generale
ha l'ufBoio di se-gretario.
Per la validita delle
deliberazioni
è necessaria la presenza da tre commissari. In caso diparità
di votiprevale
ilpartito pel qualo
abbia votato ilpresidente.
Esami
d'idoneita
a sotto capo.Art. 48.
Gli osami per la
promozione
algrado
disotto capo sonoscritti ed orali% oonsistono :nella redazione di un
rapporto
relativo ad evenienze di di-sciplina
o di servizio m genere;nella soluzione di un
quosito
sulleprime quattro operazioni
dell'aritmetica;
a voce,
sulle disposizioni
charegolano
il servizio-carocrario ingenerale.
Requisiti
per l'ammissioneagli
esami.Art. 49.
Per essero ammesse
agli
esami di sotto capo, leguardie
scelteo le
guardie
devono avere almenotreanni diservizio,
a decor-rore dalla nomina ad
allievo,
essere di ottima condotta e averodato prova di attitudine e di zelo.
Le
guardio
fornito di licenza tecnica, di attestatopel passaggio
allada classe
ginnasiale
o di altro titolo di studiosuperiore
allalicenza elementare possono essere ammesse al detto esame con
due soli anni di servizio.
Peasono essere pure ammesse all'esame di
promozione dopo
un biennò di servizio, loguardio
che abbianoappartenuto "per
nonmeno di
cinque
anniall'oseroito,
all'armata o allaregia guardia
di finanza e si sianocongedate
colgrado
di satt'ufBeiale.Quelle ohe non superano l'esame sonorimandato alle
rispettive
residonso o non possono
ripetere l'esperimento
ohedopo
un anno.Nessi di
viaggio agli
esaminandi.Art. 50.
Ai ooncorrenti
agli
esami, che non risiedono nelluogo
in onsonoohiamatia sostenerelo
esperimento,
vengono concessii mezzi diviaggio
per l'andatae il ritorno.Durante il
tempo
dell'esame sonoaggregati
allo stabilimento caroerario delluogo
stesso, vialloggiano,
e,quando
lo doman-dino,
6 loro concesso diprendere parte
alla mensa in comune,se esiste.Sono
obbligati
a restituire i mezzi diviaggio
ricevutiquegli agenti
ohe volontariamento rinunziano di continuaregli
esami.Commissioneper
gli
esami.Art. 51.
Gli esami di cui
all'articolo precedonte
si danno nelleprefet-
ture, avanti ad una Commissionecomposta
delconsigliere
dele-gato, presidente,
di unconsigliere
diprefettura
e di un direttoredell'Amministrazione delle carceri e dei riformatorî.
Un
impiegato
scelto dalpresidente
esercita l'allicio di segro- tario.I temi soritti vengono
trasmessi,
come sonosgti consegnati
daicandidati,
inpiego
chiuso al Ministoro.Il risultato dell'esamo oralo constadal vorbalo stosso dello ope- razioni
eseguite,
che vienespodito
insieme ai temisuddetti·
Revisione
degli
scritti epromozione.
Art. 52.
La stessa
Commissiono
incaricata dello acoertamento dei titoli di merito secondo l'art. 47 rivedegli
scritti e ne fa la classiBoa- zione, tenendo conto dei servizi resi daisingoli agenti,
della lorocondotta e dell'anzianità.
Per ottonere l'idoneità i concorrenti devono
riportare
in oia-souna prova non meno di sette
punti
in media.Le
promozioni
si fanno secondo 11 numeroprogressivo
dollaclassificazione dei
singoli agenti,
ma leguardie
scelte hannolaprecedenza
suquelle semplici, indipendentemente
daipunti ripor-
tati nell'esame.
Tromexioni ecceziona'i sensz esame.
Art. 53.
Il
Ministoro,
anche senzal'esperimento
dall'esame o sena che siano trascorsi iterminiprevisti
dall'art. 49,può
promuovero dalgrado
inferioreaquello
immediatamentesuperiore, gli agenti
choabbiano reso servizi straordinari con
pericolo
evidentoRella
loro vita.
La•proposta
diqueste promozioni
deve essere fatta dalla Cam- missiono locale didisciplina
dello stabilimento da cutl'agente dipende
e trasmossa dallaprefettura
alMinistero
colproprio
parere.
Clerr0Lo V.
Permessi di uscita e licenze
Permessi di uscita.
Art. 54.
Il servizio
degli agenti
èregolato
in modo che essi abbiano d'ordinario dalle treallequattro
ore di uscita algiorno
o mezzagiornata
di liberthogni quindici giorni.
Gli
agenti puniti
con la sala didisciplina perdono
ilturno per lamezzagiornata,
la decorrenza delquale
incomincia dalgiorno
in cui essi hanno
ripreso
serviziodopo
lapunizione.
La mezza
giornata
libera si estende, diregola,
dalmozzogiorno
all'ora della ritirata serale.
Possono le autoritå
dirigenti
eooezionalmentederogare
aquosta disposizione quando
le necessità del servizio nonpermottano
una coallunga
assenzadegli agenti
dallostabilimento;
come a puro in facoltà di esse consentireagli ammogliati
dipernottare
con lorispettive famiglie quando
siano liberi dal servizio notturno,purchð
ritornino nello stabilimento allasveglia
del mattino so-guente.
License temporanee -
Competenza
per la concessione.Art. 55.
Per motivi di salute e
quindi
ancho perconvalescenza,
oppure per straordinarie ed eccezionali urgenzo difamiglia, quando
ilservizio lo consenta, possono essore concesse
agli agenti
licenzetemporanee, estensibili,
diregola,
fino a un mese nelcorso diun anno.(Mod. 10).
Nel limite di
tempo
e per i motivi suindicati hanno facoltà di concedere licenzo nonmaggiori
diquindici giorni
lo autorità di-rigenti,
o nonmaggiori
di un mese iprefetti.
Le concessioni di