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A., (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

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(1)

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2924/2017

S e n t e n z a d e l 1 8 l u g l i o 2 0 1 9

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Gehring e Michael Peterli,

cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia),

rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 20 aprile 2017).

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Fatti:

A.

A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – ha lavorato in Svizzera per periodi dal 2007 al 2009 e da giugno del 2011 ad agosto del 2013, solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità. Dal 18 luglio 2011, è stato alle dipendenze di un’impresa di costruzioni in qualità di muratore. Ha interrotto il lavoro il 29 agosto 2013 a seguito di un infortunio (contusione alla spalla sinistra; doc. 1, 7 e 66 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. A 1, A 7 e A 66] e doc. 5 dell’incarto dell’assicurazione B._______ [di seguito, doc. B 5]). Il 12 agosto 2014, ha formulato una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicura- zione svizzera per l’invalidità (doc. A 1).

B.

B.a Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Can- tone C._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti documenti medici di data intercorrente da agosto 2013 ad agosto 2016 (doc. B 1 a B 166), segnatamente i rapporti di visita medica del 24 gennaio e 26 giugno 2014 del dott. D._______, specialista in chirurgia (medico incaricato dall’assicurazione B._______; doc. B 19 e B 27), il rapporto del 18 febbraio 2015 della Clinica di riabilitazione di E._______ (soggiorno per un tratta- mento riabilitativo alla spalla sinistra, durante il quale l’interessato ha su- bito, l’8 gennaio 2015, un ulteriore infortunio [lesione al menisco del ginoc- chio destro]; doc. B 42 e B 61), il rapporto di visita medica del 4 dicembre 2015 del dott. D._______ (doc. B 98), il rapporto di visita medica del 25 marzo 2016 della dott.ssa F._______, specialista in chirurgia ortopedica (medico incaricato dall’assicurazione B._______; doc. B 131), il rapporto di visita medica del 5 agosto 2016 del dott. G._______, specialista in chi- rurgia ortopedica (medico incaricato dall’assicurazione B._______; doc. B 160) nonché il questionario per il datore di lavoro (doc. A 7).

B.b Il 20 gennaio 2017, l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha determinato nel 12% il grado d’invalidità in applicazione del metodo generale del raf- fronto dei redditi (doc. A 49 e A 50).

B.c Con progetto di decisione del 23 gennaio 2017, l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha comunicato all’interessato che, in virtù degli atti dell’incarto dell’assicurazione B._______, egli presenta un’inabilità lavorativa del 100% nell’attività di muratore dal 30 agosto 2013. Tuttavia, a far tempo dal 1° novembre 2016, è abile al lavoro al 100% in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’invalidità del 12%. Pertanto,

(3)

sussisterebbe un diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2014 (decorso il termine di attesa legale di un anno) al 30 novembre 2016 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura della B._______ del 5 agosto 2016, nell’ambito della quale è stata definita l’esigibilità lavorativa). Sennonché, la rendita intera sarebbe stata versata solamente dal 1° febbraio 2015, os- sia sei mesi dopo la data della richiesta di una rendita d’invalidità svizzera (doc. A 53).

B.d Con scritto del 20 febbraio 2017, l’interessato ha chiesto il riesame del caso, dal momento che, secondo il rapporto medico del 17 febbraio 2017 del dott. H._______, allegato in copia, “è inabile al lavoro al 100% e solo successivamente al trattamento chirurgico che dovrà essere eseguito al ginocchio, dovrebbero assestarsi (le sue capacità lavorative residue) nella misura del 50%” (doc. A 57).

B.e Nell’annotazione del 20 marzo 2017, il dott. I._______, medico SMR, ha rilevato, in virtù del rapporto di visita medica della B._______ del 5 ago- sto 2016, che l’interessato soffre segnatamente di deficit funzionale dolo- roso della spalla sinistra e artrosi al ginocchio destro ed è abile al lavoro

“nella misura massima possibile” dal 1° novembre 2016. Il medico ha poi precisato che il rapporto medico del 17 febbraio 2017 del dott. H._______

non riferisce della presenza di alcuna patologia extra-infortunistica a carat- tere invalidante e neppure di alcuna sostanziale modifica dello stato di sa- lute rispetto alla valutazione della B._______ dell’agosto 2016 (doc. A 62).

B.f Con decisione del 20 aprile 2017, l’Ufficio dell’assicurazione per l’inva- lidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° feb- braio 2015 al 30 novembre 2016 (doc. A 66; v. anche doc. A 52).

C.

C.a Il 23 maggio 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 20 aprile 2017 mediante il quale ha chiesto d’accogliere il gravame, d’annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita d’invali- dità, per un grado d’invalidità di almeno il 50%, a decorrere dal 1° dicembre 2016. Ha fatto valere che secondo il rapporto medico del 15 maggio 2017 del dott. H._______, allegato in copia, le patologie infortunistiche (alla spalla sinistra ed al ginocchio destro) di cui è affetto nonché l’intervento chirurgico (al ginocchio destro) a cui dovrà essere sottoposto non gli con- sentono di svolgere l’attività di muratore e comportano un’invalidità del 50%

(4)

in un’attività sostitutiva adeguata. Ha poi sottolineato che – in virtù della sua età, della sua formazione e della circostanza che ha sempre esercitato mansioni di muratore – non si può esigere da lui l’esercizio di un’attività di sostituzione (doc. TAF 1). Il 26 giugno 2017, ha esibito il formulario “do- manda di gratuito patrocinio” (doc. TAF 5).

C.b Con risposta del 19 giugno 2017, l’UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 13 giugno 2017, se- condo la quale, in virtù del rapporto dell’agosto 2016 del dott. G._______, medico incaricato dall’assicurazione B._______ – rapporto che peraltro è conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica – e dell’annotazione del marzo 2017 del medico SMR, l’assicurato, perlomeno a far tempo da agosto del 2016, è abile al lavoro nella misura del 100% in attività confa- centi allo stato di salute. Detto Ufficio ha altresì precisato, in virtù dell’an- notazione del 12 giugno 2017 del dott. I._______, medico SMR, che il rap- porto medico del 15 maggio 2017 del dott. H._______, prodotto in sede ricorsuale, non riferisce di alcuna sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione della B._______ dell’agosto 2016 e neppure della presenza di alcuna patologia extra-infortunistica a carattere invalidante.

L’Ufficio AI ha altresì ribadito la correttezza del confronto dei redditi effet- tuato (doc. TAF 4).

C.c Nella replica del 25 luglio 2017, l’interessato ha ribadito – in virtù del certificato medico del 24 luglio 2017 e del rapporto medico del 15 maggio 2017 (quest’ultimo documento già agli atti ), entrambi del dott. H._______

– che a prescindere dall’assenza di un peggioramento del suo stato di sa- lute, le limitazioni funzionali alla spalla sinistra ed al ginocchio destro di cui soffre non gli consentono di svolgere l’attività di muratore e comportano un’invalidità del 50% in un’attività sostitutiva adeguata (doc. TAF 7).

C.d Nella duplica del 30 agosto 2017, l’UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Can- tone C._______ del 18 agosto 2017, secondo la quale, in virtù dell’annota- zione del 7 agosto 2017 del dott. I._______, il certificato medico del 24 luglio 2017 del dott. H._______, prodotto in replica, attesta l’assenza di patologie extra-infortunistiche a carattere invalidante. Detto Ufficio ha quindi confermato la valutazione clinico-lavorativa dell’interessato (doc.

TAF 9).

C.e In una presa di posizione del 3 ottobre 2017, l’interessato si è riconfer- mato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 23 maggio

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2017 ed alla replica del 25 luglio 2017 (doc. TAF 12), scritto di osservazioni che è poi stato trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza con provve- dimento del 16 ottobre 2017 (doc. TAF 13).

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.

32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile.

2.

2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed

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assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.

1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti).

2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

3.

3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.

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4.3; 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti; 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 12 agosto 2014, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 12 agosto 2014. L'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio]).

Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3).

Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante- riore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid.

1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto liti- gioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al mo- mento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

4.

Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI sviz- zera per più di 3 anni (doc. A 66) e, pertanto, adempie in ogni caso la con- dizione della durata minima di contribuzione.

5.

5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).

5.1.1 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la per- dita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso

(8)

d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera- zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

5.1.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.

5.1.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante prov- vedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).

5.1.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi- gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).

5.1.5 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di prin- cipio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fi- sica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa.

5.2 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della ren- dita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica.

(9)

5.2.1 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 con rinvii).

5.2.2 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali- dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue con- seguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento signi- ficativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

5.2.3 Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sop- prime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid. 3 con rinvii).

6.

Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me- dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa- zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon- date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).

(10)

7.

Dalla documentazione medica agli atti appare che l’insorgente soffre se- gnatamente di trauma distorsivo contusivo alla spalla sinistra, capsulite post-traumatica, artroscopia (con tenotomia capo lungo bicipite) stabilizza- zione anteriore e fissazione del labbro, sinoviectomia, decompressione sotto-acromiale, borsectomia, acromio-plastica e artrosi condilo femorale mediale ginocchio destro in estesa lesione menisco mediale con meniscec- tomia mediale parziale e micro-fratturazione del condilo femorale mediale (cfr. rapporto di visita medica del 5 agosto 2016 del dott. G._______, spe- cialista in chirurgia ortopedica, medico incaricato dall’assicurazione B._______ [doc. B 160]) nonché di dolori all’anca sinistra, lombosciatalgia e protrusione discale L4-L5 e L5-S1, disturbi della sensibilità agli arti infe- riori, dolore al piede destro (nota dell’11 luglio 2014 dell’ispettore della B._______ [doc. B 30], rapporto del 18 febbraio 2015 della Clinica di riabi- litazione di E._______ [doc. B 42], nota del 29 febbraio 2016 dell’ispettore della B._______ [doc. B 122], certificato neurologico del 3 marzo 2016 dell’Ospedale di J._______ [doc. B 129], rapporto di visita medica del 25 marzo 2016 della dott.ssa F._______, specialista in chirurgia, medico inca- ricato dall’assicurazione B._______ [doc. B 131] e rapporto medico del 15 maggio 2017 del dott. H._______ [doc. TAF 1]).

8.

8.1 Alfine di poter graduare l'invalidità l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o eventual- mente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel mettere a di- sposizione delle autorità amministrative e giudiziarie quelle informazioni specialistiche di carattere medico che esulano dal loro campo di cono- scenze e di cui dette autorità hanno bisogno per potere valutare con cogni- zione di causa l'invalidità. Il medico interpellato deve infatti emettere un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro, la documentazione medica costituendo un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano an- cora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4).

Spetta in seguito al consulente in integrazione professionale, avuto ri- guardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenze del TF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.3 e 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5 con rinvii).

8.2 In particolare, per l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle

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prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determi- nante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell'art. 49 OAI, risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In que- sto modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicu- rato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno per funzione di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispon- gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenze del TF 9C_855/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2).

8.3

8.3.1 Questo Tribunale rileva, innanzitutto, che l'autorità inferiore, nella de- cisione impugnata del 20 aprile 2017, ha segnalato, sotto la rubrica "esito degli accertamenti", che "dall’esame di tutta la documentazione acquisita all’incarto, in particolare dagli atti dell’assicuratore contro gli infortuni, si evince che a seguito di due eventi infortunistici (uno avvenuto in data 29.08.2013 e l’altro il 05.01.2015), la B._______ ha riconosciuto una com- pleta inabilità lavorativa dal 30.08.2013 fino al 31.10.2016, mentre a decor- rere dal 01.11.2016 (…) è ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile. Nell’ambito della visita medica di chiusura della B._______ ese- guita in data 05.08.2016 è stato possibile definire l’esigibilità al lavoro (…).

Dal profilo medico, l’abituale attività di muratore/manovale edile non è stata ritenuta più idonea. Tuttavia, attività adeguate allo stato di salute e rispet- tose di tutte le limitazioni funzionali sono tuttora esigibili in misura completa.

Sulla base delle risultanze mediche, il nostro Ufficio ha in seguito valutato l’incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno”. Sotto la ru- brica “audizione”, ha poi indicato che “il rapporto medico legale redatto in

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data 17.02.2017 dal dott. H._______ (…) è stato sottoposto, per compe- tenza, al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha potuto constatare che dallo stesso non risulta oggettivata alcuna affezione extra-infortunistica. In assenza di patologie extra-infortunistiche inficianti ulteriormente la capacità lavorativa (…), riteniamo tuttora valida la valuta- zione sull’esigibilità lavorativa eseguita nell’ambito della visita medica cir- condariale B._______ del 05.08.2016, sulla quale si è basato anche l’Uffi- cio AI per definire la capacità di guadagno residua rispettivamente il grado d’invalidità” (doc. A 66).

8.3.2 Giova altresì rilevare che la decisione impugnata appare in sostanza fondata esclusivamente sul rapporto di visita medica di chiusura del 5 ago- sto 2016 del dott. G._______, specialista in chirurgia ortopedica, medico incaricato dall'assicurazione B._______ (doc. B 160). Per quanto emerge dalle carte processuali, l'Ufficio AI del Cantone C._______ si è in effetti limitato ad assumere agli atti l'incarto dell'assicurazione B._______ (v. doc.

B 1 a B 166) e ad effettuare un calcolo del grado d'invalidità (v. doc. A 49 e A 50), senza preoccuparsi di verificare di moto proprio l’esistenza di even- tuali ulteriori affezioni, non ritenute nella diagnosi della menzionata visita medica di chiusura della B._______, e le conseguenze delle stesse sulla residua capacità lavorativa. A torto, come si vedrà di seguito.

8.3.3 Da un lato, non può essere ammesso il motivo addotto dall’ammini- strazione per rinunciare alla necessaria istruttoria complementare dal pro- filo medico, da essa stessa prevista, segnatamente all’assunzione agli atti di una perizia medica particolareggiata (E 213) rispettivamente a far visi- tare personalmente l’insorgente da un medico del Servizio medico regio- nale dell’AI (SMR). Basti rilevare che l’Ufficio AI del Cantone C._______, dopo aver richiesto la compilazione della perizia medica particolareggiata (E 213) dapprima al dott. K._______ (medico curante dell’insorgente [doc.

A 1 pag. 7 e doc. A 18]) e poi, a seguito del rifiuto di quest’ultimo (doc. A 20), al dott. L._______ al fine di “allestirlo sulla scorta delle risultanze che constaterà nel corso della visita” (doc. A 21), con scritto del 31 luglio 2015, ha segnalato all’UAIE che “il dott. L._______ ci informa di essere impossi- bilitato a compilare (il rapporto E 213) in quanto non è mai riuscito a rag- giungere telefonicamente l’assicurato e lui non l’ha mai contattato per fis- sare un appuntamento. Per questo motivo, la procedura dei bilaterali viene sospesa” (doc. A 26). Ora, la necessità dell’effettuazione delle dovute mi- sure istruttorie non decade ipso facto né per la circostanza che il medico curante dell’insorgente si è rifiutato di compilare il rapporto E 213, che di principio andava altresì richiesto all’INPS (con designazione di un medico terzo/neutro) né perché il dott. L._______ non sarebbe riuscito a contattare

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il ricorrente (non risulta peraltro dalle carte processuali alcuna prova con riferimento in particolare alla natura e al numero dei tentativi di contattare l’insorgente da parte del medico in questione). Non appare peraltro ad un esame d’ufficio degli atti di causa che al ricorrente possa essere rimprove- rata una violazione del suo obbligo di collaborare. Da questo profilo, non soccorre l’autorità inferiore l’affermazione che non sarebbero stati prodotti agli atti documenti medici di data anteriore alla decisione impugnata che dimostrino l’esistenza di affezioni extra-infortunistiche. In effetti, in materia di AI l’amministrazione è tenuta ad acclarare compiutamente l’insieme dei fatti giuridicamente rilevanti per l’assegnazione di una eventuale rendita indipendentemente dalla questione di sapere se le affezioni risultanti dagli atti di causa siano, o meno, di natura infortunistica (o la conseguenza di un infortunio) piuttosto che extra-infortunistica. Ora, dalle risultanze proces- suali emerge che il ricorrente soffre di dolori all’anca sinistra nonché di do- lori alla schiena (nota dell’11 luglio 2014 dell’ispettore della B._______

[doc. B 30]), disturbi alla schiena poi confermati dal rapporto del 18 febbraio 2015 della Clinica di riabilitazione di E._______ (doc. B 42), in cui è segna- lato che “il paziente ha avuto un episodio di lombalgia acuta di durata di circa 3-4 giorni”. Inoltre, nella nota del 29 febbraio 2016 dell’ispettore della B._______ (doc. B 122), è indicato che l’assicurato “è ricoverato in Italia a causa di problemi extra-infortunistici. Si è svegliato una mattina e non aveva più sensibilità agli arti inferiori”. Il certificato del 3 marzo 2016 dell’Ospedale di J._______ ha poi confermato che l’insorgente è stato ri- coverato presso il reparto di neurologia dal 18 febbraio al 1° marzo 2016 (doc. B 129), in assenza però di una diagnosi e senza alcun riferimento ad informazioni sullo stato di salute del paziente ed a qualsivoglia esame spe- cialistico obiettivo. Peraltro, nel rapporto di visita medica del 25 marzo 2016 della dott.ssa F._______, specialista in chirurgia ortopedica, medico inca- ricato dall’assicurazione B._______ (doc. B 131), è indicato che l’assicu- rato nota un dolore in sede della pianta del piede destro e una disestesia parestesia in sede delle dita I, II, III e IV tipo formicolio e addormentamento, quest’ultima sintomatologia da circa un anno. Stante queste premesse, non soccorre l’autorità inferiore neppure l’annotazione del 20 marzo 2017 del dott. I._______, medico SMR (presa di posizione peraltro posteriore allo scritto di opposizione del 20 febbraio 2017), il quale si limita ad indicare che la documentazione medica, segnatamente il rapporto del 17 febbraio 2017 del dott. H._______, permette di concludere all’assenza di patologie extra-infortunistiche (doc. A 62). Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che nel rapporto medico del 15 maggio 2017 del dott. H._______, certo redatto dopo la data della decisione impugnata (doc. TAF 1), è fatto riferimento ad una visita ortopedica del 6 febbraio 2017, durante la quale sono state rilevate una lombosciatalgia destra e delle protrusioni discali L4-

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L5 e L5-S1. Non può per conseguenza essere seriamente escluso, in as- senza dei necessari accertamenti fattuali, che tali affezioni fossero – come già accennato indipendentemente dal fatto se siano o meno la conse- guenza dei due infortuni subiti dal ricorrente – suscettibili di giustificare un’incapacità lavorativa già anteriormente all’emanazione della decisione impugnata. Peraltro, su queste ulteriori affezioni o possibili affezioni deter- minanti l’autorità inferiore non si è in alcun modo pronunciata nella deci- sione impugnata.

8.3.4 Per sovrabbondanza, può essere ancora rilevato che la decisione im- pugnata è altresì insufficientemente motivata sulle ragioni che giustificano di erogare al ricorrente una rendita intera d’invalidità (dal 1° febbraio 2015) fino al 30 novembre 2016, ossia tre mesi dopo la visita medica di chiusura della B._______ del 5 agosto 2016 (doc. B 160), nell’ambito della quale è stata definita l’esigibilità lavorativa. A tal proposito, va in effetti rilevato che lo specialista in chirurgia ortopedica dott. G._______, nel menzionato rap- porto di visita di chiusura del 5 agosto 2016, ha sottolineato che la situa- zione alla spalla sinistra è da ritenersi ormai stabilizzata, mentre per quanto riguarda il ginocchio destro, è da prevedersi che nell’arco di 30-60 giorni (dal giorno dell’effettuazione del rapporto medico, che nel caso in esame è basato su una visita effettuata il 5 agosto 2016), la situazione sia da rite- nersi stabilizzata. Secondo lo specialista, molto probabilmente l’attività di muratore non sarà più esigibile; trascorso il periodo di fisioterapia, l’assicu- rato potrà essere ritenuto abile nella misura massima possibile nei limiti dell’esigibilità al lavoro (esercizio di un’attività con limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi, l’assunzione di determinate po- sizioni la mobilità e la deambulazione). Peraltro, il dott. I._______, medico SMR, nell’annotazione del 20 marzo 2017 (doc. A 62), ha ritenuto, in virtù del surriferito rapporto di visita medica del dott. G._______, che l’insor- gente è abile al lavoro nella misura massima possibile (100%) dal 1° no- vembre 2016. In altri termini, va determinato con precisione il momento in cui è intervenuto un eventuale miglioramento (nel caso concreto un even- tuale miglioramento non appare potersi far risalire alla data della visita me- dica di chiusura della B._______ del 5 agosto 2016 come ha fatto l’autorità inferiore) e quindi applicata correttamente la conseguenza prevista dall’art.

88a cpv. 1 OAI.

8.4 Da quanto esposto, discende che il provvedimento querelato, che viola il diritto federale – accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rile- vanti, segnatamente con riferimento al necessario accertamento delle af- fezioni risultati agli atti di causa – incorre nell'annullamento. Basti ancora

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rilevare, a titolo abbondanziale, che nell’ambito di una procedura di revi- sione della rendita (nel caso concreto la soppressione di una rendita intera precedentemente accordata) incombe all’autorità inferiore di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante e in virtù di un sufficiente accer- tamento dei fatti giuridicamente rilevanti (da eseguire di principio d’ufficio), che è intervenuto un significativo cambiamento (miglioramento) dello stato di salute dell’assicurato nel periodo determinante (cfr., sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-668/2012 del 19 marzo 2014 consid. 7.3).

9.

9.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6273/2014 del 25 ottobre 2016 consid. 9.2). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella pre- sente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

9.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, segnatamente effettuato un esame sullo stato di sa- lute generale (rapporto medico su modulo E 213) ed un esame sullo stato di salute neurologico e completato l'esame ortopedico-reumatologico non- ché effettuato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il re- sto, e a seconda del risultato di tale esame, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sulla sfruttabilità di un'(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teo- rica nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive ade- guate ritenute.

9.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tri- bunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid.

4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completa- mento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti comple- mentari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed

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il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di sa- lute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è ri- chiesto un accertamento (peritale interdisciplinare) in ambiti che non sono stati (o comunque insufficientemente) chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in partico- lare, anche il consid. 8.3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale fede- rale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA non- ché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi- nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li- mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'am- ministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui mede- simo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif- fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac- certamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.

2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C-3038/2016 del 2 aprile 2019 consid. 12).

9.4 Per il resto, occorre rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera dal 1°

febbraio 2015 al 30 novembre 2016 attribuita all'insorgente con decisione dell'UAIE del 20 aprile 2017, e legata alla sola problematica ortopedica, deve considerarsi già definitivamente acquisita (cfr., su questo punto fra le tante, le sentenze del TAF C-991/2017 del 26 febbraio 2019 consid. 10.6, C-6255/2016 del 4 marzo 2019 consid. 11.2 nonché C-1045/2012 del 7 luglio 2014 consid. 11.3 con rinvii), perlomeno fino alla data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale con- testo, resta aperta solo la questione di sapere se la portata dell'affezione

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ortopedica/reumatologica e l'esistenza di un (eventuale) disturbo neurolo- gico possano avere un'incidenza significativa sulla capacità lavorativa del ricorrente in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute nel periodo determinante (segnatamente già anteriormente alla data della decisione impugnata) e quindi opporsi alla soppressione della rendita con effetto (al più presto) al 30 novembre 2016.

10.

10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti- bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappre- sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

(18)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20 aprile 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per- tanto divenuta senza oggetto.

3.

L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

(19)

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art.

48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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