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AXA MPS Programma Assicurativo Plus

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Academic year: 2022

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AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel.: +39 06 51760.1 Fax: +39 06 51760551 - Sito Internet: www.axa-mps.it - e-mail: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale € 25.000.000 i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:

02513360582 Partita IVA: 01068311008 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell’albo delle Imprese Isvap: 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA

FASCICOLO INFORMATIVO

Modello AMAD0054/01 Ed.10/2010

Contratto di assicurazione infortuni, perdite pecuniarie e assistenza in forma collettiva

AXA MPS Programma Assicurativo Plus

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Collettiva n. 4500195

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE

LA NOTA INFORMATIVA

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Pagina 1 di 4 AXA MPS Programma Assicurativo Plus

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’Isvap. L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.

A) Informazioni sull’impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA

b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia

c) Recapito telefonico: +39 06 517 601; numero verde 800 231 187; sito internet: www.axa-mps.it- e-mail: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese, tenuto dall’Isvap, al nr. 1.00049

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2010 (in milioni di Euro)

Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità *

€ 54,50 € 25,00 € 18,00 178%

* Rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) Informazioni sul contratto

La durata del contratto è annuale, tacitamente rinnovabile, per un ulteriore periodo in stretta relazione e coincidenza alla Carta di Credito emessa da Consum.it S.p.A.

Avvertenza. Alla scadenza del contratto non è necessaria la disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Sezione Copertura assicurativa Indennizzo Carenza Franchigia

I

Morte per Infortunio in viaggio € 100.000,00 Non

presente

Non presente Invalidità Permanente Grave >66% per infortunio in viaggio € 100.000,00 Non

presente

Non presente II

Perdita/danneggiamento Bagaglio: indennizzo pari a € 500,00 Max € 500,00 Non presente

Non presente Ritardata partenza, cancellazione viaggio, imbarco negato o

mancata coincidenza: Indennizzo per spese di ristorante ed albergo

Max € 40,00/ora e

€ 500,00/sinistro

Non

presente 4 ore

III

Furto Scippo e rapina di denaro contante a seguito di

infortunio/malore: ammontare del prelevamento e spese mediche per infortuni subiti entro 6h dal prelievo con la Carta

Max € 250,00 per contante e

€ 5.000,00 per spese mediche Non

presente Non presente Furto Scippo e rapina del bene acquistato a seguito di

infortunio/malore: valore bel bene acquistato entro 48h dall'acquisto.

Max € 2.000,00/sinistro e validità della Carta

Non presente

Non presente

Uso fraudolento Max € 150,00/sinistro e

€ 300,00/validità Carta

Non presente

Non presente

IV Protezione del prezzo Max € 500,00/sinistro Non

presente 35,00€

V

- Consulto medico telefonico - Invio ambulanza

- Consulto medico specialistico - Info medico-sanitarie - Prenotazioni istituto (estero) - Invio medicinali (estero) - Viaggio di un familiare (estero) - Anticipo spese ricovero (estero)

Max 3 sinistri/validità Carta -- --

Le coperture di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dagli artt.1, 4, 6, 8 e 10 – Oggetto dell’Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Ai sensi dell’art.1 – Oggetto dell’Assicurazione la copertura assicurativa relativa al caso di invalidità permanente non è operante se il grado di invalidità permanente accertato non è maggiore o uguale al 66%. Ai sensi dell’art.4 – Oggetto dell’Assicurazione la copertura assicurativa relativa al caso di ritardata partenza, cancellazione viaggio, imbarco negato o mancata coincidenza non è operante durante le prime 4 ore. Ai sensi dell’art.8 – Oggetto dell’Assicurazione la copertura assicurativa relativa alla protezione del prezzo è prestata con una franchigia di € 35,00.

Avvertenza. Ai sensi degli artt.1, 4, 6, 8 e 10 – Oggetto dell’Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con le carenze e franchigie come indicato nella tabella di cui sopra e per le coperture di cui all’art.1 con i massimali previsti dall’art.3 – Massimali.

AXA MPS Programma Assicurativo Plus Nota Informativa al contratto di assicurazione

Infortuni, Perdite Pecuniarie e Assistenza

Modello AMAD0054/02 Ed.10/2010 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. n. 4500195

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Pagina 2 di 4 AXA MPS Programma Assicurativo Plus

Esempio relativo alla copertura assicurativa di cui alla Sezione I - art.1 – Morte o Invalidità Permanente Grave Esempio di operatività della copertura in caso di morte

Causa della morte Indennizzo

Malattia Non indennizzabile

Infortunio Indennizzo pari a €100.00,00

Esempio di operatività della copertura in caso di riscontrata invalidità permanente da infortunio Grado di invalidità permanente accertato Indennizzo Invalidità Permanente

30% Non indennizzabile

66% Indennizzo pari a €100.00,00

Esempio relativo alla copertura assicurativa di cui alla Sezione II - art.4 – Ritardata partenza, cancellazione viaggio, imbarco negato o mancata coincidenza.

Esempio di operatività della copertura in caso di ritardata partenza

Ritardato della partenza Indennizzo

Entro 4 ore Non indennizzabile

Oltre 4 ore Fino a € 40,00 per ora (ristoro + albergo) con il massimo di € 500,00 Esempio di operatività della copertura in caso di cancellazione viaggio, imbarco negato o mancata coincidenza

Cancellazione viaggio, imbarco negato o

mancata coincidenza Indennizzo

Entro 4 ore Non indennizzabile

Oltre 4 ore Fino a € 40,00 per ora (ristoro + albergo) con il massimo di € 500,00 solo se in assenza di alcun mezzo di trasporto alternativo

Esempio relativo alla copertura assicurativa di cui alla Sezione III - art.6 – Furto, Scippo, Rapina e Uso Fraudolento della Carta.

Esempio di operatività della copertura in caso di furto, scippo e rapina di denaro contante

Furto, scippo e rapina del contante Indennizzo

Non prelevato con la Carta Non indennizzabile

Prelevato con la Carta Fino a € 250,00 per il denaro prelevato + rimborso spese mediche per infortuni subito durante l’evento fino a un massimo di € 5.000,00 Esempio di operatività della copertura in caso di furto, scippo e rapina del bene acquistato con la Carta

Furto del bene acquistato con la Carta Indennizzo

Oltre 48 ore dall’acquisto Non indennizzabile

Entro 48 ore dall’acquisto Il valore del bene, risultante dallo scontrino fiscale, con il massimo di

€ 2.000,00. In caso di furto in auto somma massima assicurata

€ 1.000,00

Esempio relativo alla copertura assicurativa di cui alla Sezione IV - art.8 – Protezione del prezzo.

Esempio di operatività della copertura in caso di acquisto del bene con la carta

Valore bene acquistato Indennizzo

Minore di € 75,00 Non indennizzabile

Maggiore di € 75,00 e minore di € 2.000,00

Indennizzo pari alla differenza tra il prezzo del bene acquistato e l’inferiore prezzo dello stesso in vendita presso altri dettaglianti, con il limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo di € 500,00 ed al netto di una franchigia di € 75,00

Avvertenza. Ai sensi degli artt.2, 5, 7, 9 e 11 – Delimitazioni ed Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con limitazioni ed esclusioni.

Avvertenza. Ai sensi dell’art.19 Persone assicurabili, al momento dell’ingresso in copertura l’età degli Assicurati non potrà essere inferiore a 18 anni né superiore a 80 anni.

4. Periodi di carenza contrattuale

Avvertenza. In base a quanto previsto dagli artt. 1, 4, 6, 8 e 10 – Oggetto dell’assicurazione delle Condizioni di Assicurazione non sono previsti periodi di carenza.

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza. Le Condizioni di Assicurazione non prevedono tali dichiarazioni.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione

L’aderente non deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio.

7. Premi

Periodicità. Il premio annuale è a carico della Contraente.

Mezzi di pagamento. Non previsto.

Frazionamento. Non previsto.

8. Rivalse

Avvertenza. Non sono previste rivalse salvo quelle previste dalla legge (Art. 1916 c.c.) 9. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il capitale assicurato ed il premio non sono soggetti ad adeguamento.

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Pagina 3 di 4 AXA MPS Programma Assicurativo Plus

10. Diritto di recesso

Avvertenza. Le Condizioni di Assicurazione non prevedono la facoltà di recesso.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell’art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze.

12. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana.

13. Regime fiscale

Il premio della presente polizza è gravato da imposta sulle assicurazioni; dal punto di vista dell’assicurato, non è fiscalmente deducibile o detraibile, in quanto pagato dalla Contraente.

C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza. Ai sensi dell’art.16 - Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue:

momento di insorgenza del sinistro. L’insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l’evento previsto dalle coperture assicurative;

modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 10 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art.16 – Denuncia dei Sinistri delle Condizioni di Assicurazione;

spese per l’accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all’indennizzo nonché quelle previste dall’art.28 - Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione (vedi punto 16 della presente nota);

richiesta visita medica. La visita medica può essere richiesta dalla Società, a sue spese, per la verifica del diritto all’indennizzo;

termine minimo e massimo entro il quale la Società effettua l’accertamento della invalidità permanente grave da malattia. Entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuta tutta la documentazione necessaria.

Avvertenza. La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Assicurazioni Danni affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, 111, 00173 Roma. - Tel. Numero Verde 800.300.433 (per chiamate dall’Italia) – Tel.+39.06.42.115.745 (per chiamate dall’estero) - Fax +39.06.47.40.742, attraverso la Centrale Operativa.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma (Italia) – Fax +39 06 51 760 323 - e-mail reclami.danni@axa-mps.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Isvap – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

16. Arbitrato

Ai sensi dell’art.28 – Arbitrato le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché le divergenze sull'applicazione delle prestazioni assicurative di cui all’art.1 – B, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

Nota. Ai sensi dell’art.37 punto 2 del Reg.35/2010 Isvap in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito www.axa-mps.it per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative.

AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

L’Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois)

Data ultimo aggiornamento del presente documento 31/05/2011

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel.: +39 06 51760.1 Fax: +39 06 51760551 - Sito Internet: www.axa-mps.it - e-mail: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale € 25.000.000 i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - Partita IVA: 01068311008 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese Isvap al nr. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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Pagina 4 di 4 AXA MPS Programma Assicurativo Plus

GLOSSARIO -

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. n. 4500195

Assicurato: la persona fisica, titolare della Carta di Credito denominata “Carta Unica Gold”, emessa dall’intermediario finanziario Consum.it S.p.A., che al momento della sottoscrizione ha compiuto i 18 anni e non ha ancora compiuto gli 80 anni di età.

Bagaglio: capi di abbigliamento in genere, effetti personali portati con sé o indossati, borse, valigie, portafogli, telefoni cellulari, attrezzi sportivi e relativi accessori, apparecchiature cine-fotoottiche, radio, televisori, personal computer, telecamere e quant'altro l'Assicurato abbia portato con sé in viaggio.

Beneficiario: persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento.

Beni: tutto quanto acquistato con la Carta.

Capitale o Massimale Assicurato: è l’importo massimo che la Società indennizza in caso di sinistro ed è riportato nelle condizioni di polizza.

Carenza (Periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale le singole coperture assicurative diventano concretamente efficaci.

Carta: la Carta di Credito denominata “Carta Unica Gold”, emessa dall’Intermediario finanziario Consum.it S.p.A., nella esclusiva funzione Carta di Credito, anche se emessa in abbinamento con la funzione Bancomat.

Centrale Operativa (esclusivamente per la Sez.V Assistenza): è la struttura di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

Contraente: l'intermediario finanziario Consum.it S.p.A. che stipula il contratto di assicurazione a favore degli assicurati.

Decorrenza della copertura: data a partire dalla quale la copertura assicurativa diviene concretamente efficace.

Franchigia: somma che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.

Familiari: coniuge e figli conviventi come risulta dallo stato di famiglia dell’Assicurato.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: l’importo liquidabile dalla Società in base alla Polizza.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo.

Massimale: vedi Capitale

Morte: la morte dell’Assicurato avvenuta a seguito di infortunio in viaggio, salvo quanto previsto dalle specifiche esclusioni di Polizza.

Nota Informativa: documento che l’assicuratore deve consegnare all’Assicurato prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (sull’impresa di assicurazione, sulle prestazioni assicurative e sulle coperture offerte, sui costi, sconti e regime fiscale, altre informazioni).

Periodo Assicurativo: periodo di copertura della quota annuale della Carta.

Polizza Collettiva: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente nell’interesse di terzi al quale l’assicurato abbia aderito.

Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la copertura (in una copertura per il rischi di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall’infortunio nel quale l’Assicurato può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente).

Società: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Valori personali: denaro, gioielli, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e perle.

Viaggio: spostamento su mezzo di trasporto pubblico, il cui biglietto è stato acquistato con la Carta.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel.: +39 06 51760.1 Fax: +39 06 51760551 - Sito Internet: www.axa-mps.it - e-mail: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale € 25.000.000 i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - Partita IVA: 01068311008 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese Isvap al nr. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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Pagina 1 di 8 AXA MPS Programma Assicurativo Plus

Sezione I – Infortuni in viaggio Art.1 – Oggetto dell’assicurazione

L’Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni occorsi agli Assicurati sui mezzi di trasporto pubblico, compresi voli aerei eserciti da Compagnia di traffico aereo regolare, in qualità di passeggero, a condizione che il relativo biglietto sia stato acquistato con la Carta. L’assicurazione è estesa ai familiari se il loro biglietto è stato acquistato con la Carta dal titolare.

La Società, alle condizioni di seguito indicate, garantisce l’Assicurato contro i rischi di:

A) Morte a seguito di infortunio 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato: morte a seguito di infortunio in viaggio. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio assicurato, a termini di Polizza e ne sia la conseguenza diretta ed esclusiva. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari.

L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente.

3. Franchigia e Carenza: non previste.

4. Prestazione assicurativa: la Società garantisce il pagamento di un indennizzo pari a € 100.000,00 ai beneficiari.

B) Invalidità Permanente Grave, a seguito di infortunio 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato: Invalidità Permanente Grave, di grado pari o superore al 66%, a seguito di infortunio in viaggio.

3. Franchigia e Carenza: non previste.

4. Prestazione assicurativa: una volta accertato dal punto di vista medico lo stato ed il grado di Invalidità Permanente, la Società liquida ai beneficiari un indennizzo pari a € 100.000,00.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della copertura entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Nei casi di Invalidità Permanente Grave non previsti dalla norma sopra citata, la valutazione terrà conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Estensioni della copertura

L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti sul mezzo di trasporto pubblico, causati da:

a. asfissia causata da fuga di gas o vapore;

b. conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi avvelenamento e lesioni da contatto con sostanze corrosive;

c. annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole e di calore e altre influenze termiche/atmosferiche;

d. alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;

e. lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici;

f. infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;

g. infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;

h. infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art.2 – Delimitazioni ed Esclusioni

Le coperture assicurative non comprendono:

a. dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;

b. partecipazione attiva dell’Assicurato a: reati e delitti; fatti di guerra dichiarata o di fatto (salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano); risse (tranne per il caso di legittima difesa); atti di terrorismo o sabotaggio;

c. azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio; il tentato suicidio, la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico;

d. incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo di trasporto pubblico o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

e. partecipazione a competizioni di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

f. infortuni già verificatisi alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro postumi e conseguenze;

g. infortuni conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;

h. infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;

i. infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;

j. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;

k. infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo e similari;

l. infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari.

AXA MPS Programma Assicurativo Plus Condizioni di Assicurazioni

Modello AMAD0054/03 Ed.10/2010 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. n. 4500195

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Pagina 2 di 8 AXA MPS Programma Assicurativo Plus

Art.3 – Massimali

La prestazione massima garantita dalla Società è pari a € 100.000,00.

Sezione II – Inconvenienti in viaggio Art.4 – Oggetto dell’assicurazione

L’Assicurazione vale esclusivamente per gli inconvenienti in viaggio occorsi agli Assicurati, in qualità di passeggero su mezzi d trasporto pubblico, a condizione che il relativo biglietto sia stato acquistato con la Carta.

La Società, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Assicurati contro i rischi di:

A) Perdita e/o danneggiamento del bagaglio 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato: perdita e/o danneggiamento del bagaglio.

3. Prestazione assicurativa: la Società, nei limiti dell’importo di € 500,00, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell’Assicurato avvenuti sui mezzi di trasporto pubblico a seguito di smarrimento o al danneggiamento non doloso del bagaglio.

In caso di smarrimento o danneggiamento non doloso del bagaglio che sia stato affidato al vettore per il trasporto aereo, marittimo, ferroviario, la copertura vale per la parte del danno eccedente l'indennizzo a carico del vettore medesimo, nei cui confronti il Contraente o l'Assicurato abbia sporto denuncia.

L’assicurazione è estesa ai familiari se il loro biglietto è stato acquistato con la Carta dall’Assicurato.

B) Ritardata partenza, cancellazione del viaggio, imbarco negato o mancata coincidenza 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato: ritardata partenza, cancellazione del viaggio, imbarco negato o mancata coincidenza.

3. Prestazione assicurativa: la Società, rimborsa le spese di ristorante e di albergo sostenute dall’Assicurato nei casi di:

a. ritardata partenza per più di 4 ore;

b. cancellazione della partenza;

c. imbarco negato per un problema di eccedenza nelle prenotazioni;

d. mancata coincidenza.

Nei casi b., c. e d. la copertura è operante esclusivamente se all’Assicurato, entro le 4 ore successive all’effettivo orario di partenza previsto.

La Società rimborserà all’Assicurato, per i casi sopra descritti, tutte le spese di ristorante e di albergo (quest’ultimo escluso in caso di imbarco negato) fino ad un massimo di € 40,00 per ora e fino ad un massimo di € 500,00 per periodo assicurativo.

Art.5 – Delimitazioni ed Esclusioni

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

a. guerre, insurrezioni, terrorismo, movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

b. sottrazioni o ammanchi di qualsiasi genere;

c. danni agevolati con dolo o colpa grave degli Assicurati;

d. danni verificatisi durante i viaggi effettuati su veicoli non adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone;

e. confisca o requisizione da parte delle autorità doganali o altre autorità governative;

f. qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell’Assicurato;

g. utilizzo di qualsiasi aeromobile da parte dell’Assicurato in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;

h. mancanza di accorgimenti ragionevoli per mantenere e recuperare il bagaglio perso;

i. mancata notifica del bagaglio disperso alle autorità aeroportuali/portuali competenti del luogo di destinazione, per ottenere la necessaria documentazione;

j. mancata presentazione di documentazione attestante l’avvenuta riconsegna del bagaglio;

k. sciopero del personale della Compagnia area o di navigazione, del personale aeroportuale/portuale, dell’equipaggio, dei portabagagli e dei controlli di volo, o una serrata;

Sono inoltre esclusi dalla copertura:

l. i valori personali, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, attrezzature professionali, documenti diversi da carta d’identità, passaporto e patente di guida e nautica;

m. i veicoli a motore in genere, roulotte, camper, natanti nonché gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).

Sezione III – Furto, Scippo, Rapina e Uso Fraudolento della Carta Art.6 – Oggetto dell’assicurazione

La Società, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Assicurati contro i rischi di:

A) Furto, scippo o rapina di denaro contante 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato: si assicura il denaro prelevato con la Carta contro furto scippo, e/o rapina.

La copertura assicurativa opera nelle 6 ore successive al prelevamento. La copertura furto è valida se il furto è avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore dell’Assicurato o quando il denaro contante è custodito in veicoli di proprietà dell’Assicurato a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei mezzi di chiusura e protezione.

3. Franchigia: non è prevista.

4. Prestazione assicurativa: la Società, in conseguenza di furto, scippo e/o rapina del denaro contante prelevato tramite la Carta e verificatosi entro le 6 ore successive al prelevamento, garantisce:

a. l’ammontare del prelevamento, in relazione a uno o più sinistri, con il massimo di € 250,00 per ciascun periodo assicurativo;

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b. il rimborso delle spese mediche per gli infortuni subiti dall’Assicurato, durante furto, scippo e/o rapina e nei limiti di € 5.000,00 per periodo assicurativo.

B) Furto, scippo o rapina del bene acquistato 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato: si assicurano i beni acquistati con la Carta contro furto, scippo e/o rapina.

La copertura assicurativa opera nelle 48 ore successive all’acquisto del bene. La copertura furto è valida se il furto è avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore dell’Assicurato o quando la cosa acquistata è custodita in veicoli di proprietà dell’Assicurato a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei mezzi di chiusura e protezione.

3. Franchigia: non è prevista.

4. Prestazione assicurativa: la Società, in conseguenza di furto, scippo e/o rapina del bene acquistato tramite la Carta e verificatosi entro le 48 ore successive all’acquisto, garantisce il costo del bene acquistato risultante dallo scontrino fiscale con il massimo di € 2.000,00 per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo. In caso di furto in auto la somma massima assicurata è di € 1.000,00.

C) Uso fraudolento della Carta 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato: si assicurano, in conseguenza a uso fraudolento della Carta a seguito di furto, scippo e/o rapina, gli importi che l’Assicurato deve pagare come responsabile, nei confronti della Società emittente la Carta, per gli utilizzi fraudolenti effettuati durante le 24 ore precedenti il blocco della Carta.

3. Franchigia: non è prevista.

4. Prestazione assicurativa: la Società garantisce il rimborso della franchigia, eventualmente prevista dal contratto della Carta, sino a un massimo di € 150,00 per ogni sinistro, per un massimo di 2 volte per periodo assicurativo.

La copertura assicurativa opera a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907c.c.

Art.7 – Delimitazioni ed Esclusioni

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

a. per i danni verificatisi in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o Autorità di fatto o di diritto.

b. i danni agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o da familiari dell’Assicurato o i suoi dipendenti , nonché agevolati con dolo o colpa grave della Contraente o suoi dipendenti.

Sezione IV – Protezione del prezzo Art.8 – Oggetto dell’assicurazione

La Società, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Assicurati contro i rischi di:

A) Protezione del prezzo di acquisto del bene 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati.

2. Rischio assicurato:si indennizza la differenza tra il prezzo del bene acquistato e lo stesso bene in vendita presso altri dettaglianti a un prezzo inferiore, qualora:

a. il bene sia stato interamente pagato con Carta;

b. il bene di prezzo inferiore sia rilevato entro 30 giorni dalla data di acquisto del bene, così come indicata nella ricevuta di acquisto;

c. il bene di prezzo inferiore sia rilevato nella provincia del luogo di acquisto;

d. il bene acquistato abbia un prezzo di acquisto superiore a € 75,00 e inferiore a € 2.000,00;

e. il bene sia stato acquistato nel Territorio Nazionale.

3. Franchigia: € 35,00.

4. Prestazione assicurativa: la Società riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari alla differenza tra il prezzo del bene acquistato e l’inferiore prezzo dello stesso in vendita presso altri dettaglianti, con il limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo di € 500,00.

Art.9 – Delimitazioni ed Esclusioni

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

1. beni acquistati dal titolare della Carta:

a. da un commerciante all’ingrosso;

b. da venditori ambulanti;

c. presso aste o vendite collegate con cessazioni di attività;

d. attraverso un sito Internet;

e. in qualità di dipendenti, dirigenti, amministratori o proprietari – e loro coniugi – del negozio o punto di vendita in cui il bene è stato acquistato;

f. al di fuori del Territorio Italiano o in zone Duty free;

g. su cataloghi di vendita per corrispondenza o via internet;

2. differenze di prezzo riscontrate:

a. presso lo stesso punto di vendita;

b. in occasioni di saldi, offerte speciali, liquidazioni, vendite stagionali e simili;

c. rispetto a beni venduti in negozi o punti di vendita ad accesso limitato o non aperti al pubblico o in contesto di accordi o promozioni aperte ai soli membri di specifiche organizzazioni come clubs, associazioni, mutue, partecipazione a programmi di carte e gruppi di acquisto;

d. con beni acquistati fuori del Territorio Italiano o in zone Duty free;

e. con beni venduti su cataloghi di vendita per corrispondenza o via internet;

f. rispetto allo stesso bene venduto all’interno di un “pacchetto” o in offerte speciali;

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3. sono inoltre esclusi gli acquisti effettuati dal titolare della Carta dei seguenti beni:

a. veicoli a motore e relative parti ed accessori;

b. creature viventi e vegetali;

c. edifici ed altre costruzioni;

d. cibo e carburanti;

e. telefoni cellulari, mp3, loro accessori e componenti;

f. biglietti di qualunque tipo, vacanze incluse;

g. usati o acquistati di seconda mano;

h. che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;

i. qualunque prestazione di servizi;

j. qualunque articolo che venga offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a condizione che ne venga acquistato un altro;

k. acquistati dal titolare della Carta e successivamente ceduti ad altri a qualsiasi titolo;

l. qualsiasi costo correlato al trasporto o alla consegna o al montaggio del bene.

Sezione V – Assistenza 24 ore Premessa

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Assicurazioni Danni affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, 111, 00173 Roma. - Tel. Numero Verde 800.300.433 (per chiamate dall’Italia) – Tel.+39.06.42.115.745 (per chiamate dall’estero) - Fax +39.06.47.40.742, attraverso la Centrale Operativa.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Norme di Carattere Generale ed il Glossario.

Art.10 – Oggetto dell’assicurazione

Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la copertura opera:

a. mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;

b. con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, per ciascun periodo assicurativo di validità della copertura;

c. dalle ore 24:00 del giorno in cui ha efficacia la copertura per ogni Assicurato e purché la Carta sia attiva;

d. in seguito a sinistri previsti in polizza occorsi durante il periodo di validità della copertura per ogni singolo Assicurato;

e. senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;

f. entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

La Società, alle condizioni di seguito indicate, garantisce agli Assicurati, titolari della Carta, le prestazioni di:

2.1 Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

a. consigli medici di carattere generale;

b. informazioni riguardanti:

- reperimento dei mezzi di soccorso;

- reperimento di medici generici e specialisti;

- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;

- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;

- esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

Gli operatori della Centrale Operativa sono a disposizione dell’Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese e francese.

2.2 Invio ambulanza in caso di urgenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessario e non rinviabile il trasferimento dell’Assicurato nel più vicino istituto di cura, la Centrale Operativa provvederà:

a. ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con un’autoambulanza;

b. ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con il personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dal servizio medico della Centrale Operativa.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per ciascun sinistro.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di pronto soccorso né assumersi le eventuali spese.

2.3 Consulto medico specialistico

Qualora l’Assicurato non riesca a reperire il proprio specialista di fiducia e abbia necessità di valutare urgentemente il proprio stato di salute in seguito a infortunio o malattia improvvisa, potrà contattare direttamente il servizio medico della Centrale Operativa per le seguenti prestazioni: consulenza cardiologia, ginecologica, pediatrica e geriatrica;

I collegamenti telefonici si intendono limitati a 1 volta per periodo assicurativo per Assicurato.

Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l’Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

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2.4 Informazioni medico-sanitarie

Il servizio medico della Centrale Operativa, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà fornire, in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato, informazioni relative a:

a. reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;

b. centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;

c. segnalazione di laboratori e centri diagnostici;

d. esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

2.5 Prenotazione istituto di cura (prestazione valida all’estero)

Qualora l’Assicurato debba sottoporsi ad un intervento chirurgico d’urgenza all’estero, la Centrale Operativa provvederà ad individuare e prenotare, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, l’istituto di cura ritenuto più idoneo alle cure del caso, tenendo conto delle disponibilità esistenti.

2.6 Invio medicinali urgenti (prestazione valida all’estero)

Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di infortunio o malattia, di medicinali regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.

Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l’Assicurato.

La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

2.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero (prestazione valida all’estero)

Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

2.8 Anticipo spese per ricovero urgente (prestazione valida all’estero)

Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche, farmaceutiche e chirurgiche a seguito di ricovero ospedaliero a causa di infortunio o malattia improvvisa e sia impossibilitato a provvedervi direttamente, la Società effettuerà in suo favore un anticipo di denaro, con pagamento diretto alla struttura sanitaria, entro il limite di € 2.500,00 contro opportuna garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Società.

L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentano di verificarne la solvibilità, oltre a fornire opportuna documentazione o certificazione attestante il ricovero.

L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione della stessa;

trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa e se l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società.

La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

Art.11 – Delimitazioni ed Esclusioni

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);

b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

d. dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;

e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

f. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;

g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;

h. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato;

i. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

j. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

2. La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

3. La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

4. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.

5. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

6. Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

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Norme di carattere generale comuni a tutte le Sezioni Art.12 – Durata della copertura – Effetto - Decorrenza delle coperture

La durata del contratto è annuale e si rinnova tacitamente ad ogni annualità della Carta.

La durata della copertura assicurativa è pari alla validità della Carta.

Le coperture assicurative decorrono alle ore 24.00 della data di attivazione della Carta.

Art.13 – Cessazione delle coperture assicurative

Per tutti gli Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

alla cessazione degli effetti della Carta;

in caso di morte dell’Assicurato (Sezione I);

fine del mese di compimento degli 80 anni di età da parte dell'Assicurato.

Art.14 – Premio

Il premio annuale è a carico della Contraente.

Art.15 – Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario della prestazione è per

Sezione I: la Contraente, in presenza di debito residuo, fino a concorrenza del debito stesso. L’Assicurato o gli aventi diritto per l’eventuale parte di prestazione eccedente il debito residuo.

Sezione II, III, IV e V: l’Assicurato.

Art.16 – Denuncia dei sinistri

Deve essere presentata denuncia scritta a Consum.it S.p.A. - Servizio Customer Care - Via Vittorio Emanuele, 10 - 50041 - Calenzano (FI), entro 10 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi causa ne abbiano avuto la possibilità, indicando le cause, il luogo e la data dell'evento e corredandola di sufficiente certificazione medica. Per qualsiasi informazione sulla modalità di denuncia sinistro contattare il Servizio Customer Care di Consum.it al numero telefonico 055 427 53 55.

Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Società, non sono a carico della Società.

L’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire alla Società copia del modulo di richiesta della Carta e nei seguenti casi è necessario presentare:

Per la sezione I – Infortuni in Viaggio

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata dal certificato medico, deve essere presentata per iscritto alla Contraente entro 10 giorni dal momento dell'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare idonea documentazione e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica e consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi di cui sopra, l'Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all'indennizzo.

La Società si riserva il diritto di richiedere, direttamente all’Assicurato o agli aventi causa ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro.

L’Assicurato deve inoltre:

sciogliere dal segreto professionale i medici curanti;

consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il cui costo sarà a totale carico della Società medesima.

Per la sezione II – Inconvenienti in viaggio

L’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno presentare, entro 10 giorni dal sinistro la copia:

A) Per le coperture di cui all’Art.7 punto A) e B):

a. dei biglietti di viaggio o gli estremi del viaggio;

b. dell’estratto conto di addebito del biglietto di viaggio o documento che attesti l’addebito sulla Carta;

c. dei dettagli completi del viaggio (numero del viaggio, luogo di partenza, destinazione, orari previsti, ecc);

d. della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

B) Per le coperture di cui all’Art.7 punto A):

a. dell’elenco degli oggetti danneggiati, distrutti o rubati e il loro valore;

b. autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;

c. del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l’Ufficio del vettore specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti (solo in caso di mancata consegna o danneggiamento da parte del vettore aereo);

d. della fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

C) Per le coperture di cui all’Art.7 punto B):

a. dei dettagli completi del ritardo o della perdita verificatisi;

b. dei dettagli completi delle spese per le quali si richiede il rimborso, unitamente alla copia delle memorie di spese.

Per la sezione III – Furto, Scippo, Rapina e Uso Fraudolento della Carta L’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno:

denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificato, specificando la qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento;

trasmettere, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori.

L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità.

L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità.

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Per la sezione IV – Protezione del prezzo

In caso di sinistro, ovvero non appena si riscontra una differenza di prezzo con il bene interamente acquistato con la Carta come sopra descritto, l’Assicurato dovrà esercitare il proprio diritto all’indennizzo presentando la seguente documentazione:

a. originale della fattura o dello scontrino fiscale che permetta l’identificazione del bene acquistato con i riferimenti del produttore o del distributore e la data di acquisto;

b. la ricevuta attestante il pagamento con l’utilizzo della Carta;

c. copia dell’estratto conto attestante l’addebito del pagamento del bene;

d. qualsiasi documento che provi l’effettiva differenza di prezzo tra il bene acquistato con la Carta e lo stesso bene nuovo acquistato alle condizioni sopra indicate, come cataloghi, documentazione o dichiarazione scritta ufficiale del venditore, documenti pubblicitari che permettano di identificare i riferimenti del produttore o del distributore e il periodo di validità di tale prezzo.

Art.17 – Liquidazione dei sinistri – Criteri di indennizzabilità

La Società si impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro.

Per la sezione I – Infortuni in Viaggio

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento del sinistro l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella tabella di cui al Decreto Ministeriale n.38 del 12 Luglio 2000 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per l'invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma che risulta assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore e, nel caso contrario, non chiede il rimborso.

Per la sezione II – Inconvenienti in viaggio

Il danno è liquidato, fino alla concorrenza delle somme assicurate, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita, ed eventualmente ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore e/o da altro responsabile.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al costo di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In caso di danno parziale la Società, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per ricostituire le parti distrutte. Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.

Per la sezione IV – Protezione del prezzo

Il danno è liquidato, fino alla concorrenza delle somme assicurate, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento dell’acquisto e secondo quanto risulta dalla documentazione fornita.

Art.18 – Controversie

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché le divergenze sull'applicazione di quanto stabilito all’Art.26 – Liquidazione dei sinistri – Criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'Assicurato).

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art.19 – Persone assicurabili

Sono assicurate le persone fisiche che:

sono titolari della Carta, hanno attivato la Carta, sono in regola con i pagamenti;

al momento dell’ingresso in copertura hanno un’età compresa tra i 18 anni e gli 80 anni

Art.20 – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicomanie, infezioni di virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) e dalle seguenti infermità mentali:

sindrome organico cerebrale, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L’assicurazione, relativamente alla

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persona affetta, cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche senza che, in contrario, possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti che in tal caso vengono restituiti all’Assicurato.

Art.21 – Limiti territoriali

L’assicurazione vale per il mondo intero. Relativamente alla Sez.V – Assistenza la polizza è valida in Europa e Bacino del Mediterraneo. Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.

Art.22 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Art.23 – Attività professionali, altre assicurazioni

La Società esonera l’Assicurato dall'obbligo di comunicare l'attività professionale svolta nonché l'esistenza di altre assicurazioni infortuni a favore del medesimo. Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione contratte dall'Assicurato.

L’Assicurato è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni sofferti.

Art.24 – Altre Assicurazioni

Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione contratte dall'Assicurato.

Art.25 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Società dovranno essere fatte per iscritto.

Art.26 – Imposte e altri oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi sono a carico della Contraente.

Art.27 – Rinuncia all’azione di rivalsa

Qualora l’infortunio subito dall’Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del c.c.

Art.28 – Arbitrato

Le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie sulla natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di invalidità che sono oggetto delle coperture prestate dalla presente polizza.

In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’istituto di medicina legale più vicino all’Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le Parti.

È possibile in ogni caso rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Art. 29 – Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

Art.30 – Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato, o quello da lui preferito.

Art.31 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art.32 – Glossario

I termini indicati nel glossario sono da intendersi come precisi significati convenzionali, vincolanti per le Parti.

Data ultimo aggiornamento del presente documento 30/10/2010

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