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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO PATRIMONIO EDILIZIO

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO PATRIMONIO EDILIZIO

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO PER LA RADIOPROTEZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto Il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 248 del 16/06/2008;

Visto Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante “Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM e 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti”, con particolare riguardo agli artt. 10-bis, 61, 77, 78, 79;

Considerato Che per l’esecuzione delle attività di Esperto Qualificato per le attività di Radioprotezione, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 230/1995, risulta indispensabile il possesso delle specifiche abilitazioni previste dall’art. 78 del predetto Decreto;

Verificato Attraverso ricognizione delle risorse interne di personale (nota prot. 36262 del 22/12/2009) che tale attività non può essere svolta dal personale interno all’Amministrazione;

Considerato Che con determina del Dirigente del Dipartimento gestione e sviluppo patrimonio edilizio del 23/12/2009 è stata indetta una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Esperto Qualificato per le attività di Radioprotezione presso l’Università degli Studi di Genova, ai sensi del D.

LGS n. 230/1995;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Esperto Qualificato per le attività di radioprotezione presso l’Università degli Studi di Genova, ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995.

(2)

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Esperto Qualificato in radioprotezione, ai sensi dell’art. 77 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, è la persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori, secondo le procedure e le modalità stabilite dal D.Lgs. 230/1995.

Nella prestazione, quindi, s’intendono ricompresi tutti gli adempimenti previsti dal predetto decreto e s.m.i., con particolare riferimento ai Capi III bis e VIII. I compiti e le attribuzioni dell’esperto qualificato sono, in particolare, elencati agli artt. 79, 80, 81 del D.Lgs. 230/1995.

L’attività avrà ad oggetto le sorgenti radiogene utilizzate presso l’Università degli Studi della Genova e, in particolare, la verifica e monitoraggio di: Tubi a raggi X , Microscopi elettronici/

difrattometri sonde raggi X, sorgenti sigillate e non, detector ECD, rilevatori incendio, laboratori di tipo 2/3, Sorg Co 60 Vickers grande sorgente D.L. 52 ,valutazione degli ambienti di lavoro ove vengano utilizzati tali prodotti e sorveglianza dosimetrica del personale dell’Ateneo.

Dati ed informazioni ulteriori potranno essere acquisiti presso il Dipartimento gestione e sviluppo patrimonio edilizio – Settore III (Servizio di prevenzione e protezione), contattando il Capo Settore ai recapiti indicati all’art. 11 del presente avviso.

Si precisa che eventuali modifiche legislative, che comportino cambiamenti rispetto alle mansioni previste, dovranno considerarsi parte dei compiti previsti dal presente avviso.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di dieci (10) mesi, dal 01/03/2010 al 31/12/2010.

Art. 3 – IMPORTO

Sulla base dei dati relativi alle sorgenti e attrezzature presenti e del numero presunto di soggetti esposti presso le Strutture dell’Ateneo, il compenso per la attività è stato stimato in un importo forfettario onnicomprensivo (senza oneri per la sicurezza) pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre I.V.A. e contributo integrativo.

I partecipanti alla procedura dovranno presentare un’offerta economica espressa con un ribasso percentuale, con massimo due cifre decimali, su tale importo.

Ai fini della determinazione della graduatoria per il conferimento dell’incarico, all’offerta sarà attribuito un punteggio in base ai criteri di cui al successivo art. 7.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Con riferimento a quanto previsto all’art. 78 e all’Allegato V del D.Lgs. n. 230/1995 (Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli artt. 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico- professionale per l'iscrizione) possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati, istituito presso il Ministero dei Lavoro - Direzione Generale Rapporti di Lavoro, con almeno abilitazione di secondo grado;

- Non essere stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati negli ultimi cinque anni.

- Requisiti di ordine generale elencati al successivo art. 5.

Art. 5 - MODALITÀ PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire, anche a mano, all’Università degli Studi di Genova – Ufficio Protocollo – Via Balbi, 5 – 16126 Genova, a pena di esclusione entro le ore 12 del 01/02/2010, una busta chiusa recante all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura

“Procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Esperto Qualificato

(3)

per le attività di radioprotezione presso l’Università degli Studi di Genova, ai sensi del D. LGS n. 230/1995” e contenente:

i. Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti generali e specifici, redatta compilando lo schema allegato (modello 1).

Nella domanda di partecipazione l’interessato dovrà dichiarare:

- il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, residenza, recapito telefonico;

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

- se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

- di essere in possesso dell’iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati, istituito presso il Ministero dei Lavoro - Direzione Generale Rapporti di Lavoro, con abilitazione almeno di secondo grado e di non essere stato cancellato dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati negli ultimi cinque anni;

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero indicare le sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese le eventuali condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione;

- che nei propri confronti non sussistono provvedimenti di sospensione o interdittivi adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008;

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Università degli Studi di Genova o errori gravi nell’esercizio di attività professionale;

- di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.

9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

- se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

ii. Dichiarazioni relative al possesso dei titoli valutabili di cui all’art. 6;

le dichiarazioni relative ai titoli inerenti la formazione, le docenze, le pubblicazioni e abilitazioni andranno rese secondo lo schema di cui al modello 2A;

le dichiarazioni relative ai titoli inerenti le esperienze professionali andranno rese

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secondo lo schema di cui al modello 2B.

iii. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all’art. 26, c. lett. a del D.Lgs. 81/2008 (modello 2C).

Le dichiarazioni formulate nella domanda e per il possesso dei requisiti sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Ad esse dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità.

iv. Offerta economica, redatta secondo lo schema di cui al modello 3; l’offerta dovrà essere contenuta in una busta chiusa e sigillata con l’indicazione sul frontespizio

“offerta economica” ed inserita nella busta contenente gli altri documenti. L’offerta dovrà essere indicata in lettere e in cifre e indicare le generalità del soggetto che la presenta ed essere datata e sottoscritta.

Art. 6 - TITOLI VALUTABILI Saranno valutati i titoli relativi a:

- voto di laurea (vecchio ordinamento; specialistica; magistrale);

- formazione post-universitaria;

- corsi di formazione in materia di servizi di radioprotezione (ulteriori rispetto a quelli eventualmente richiesti per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati);

- eventuali altri titoli accademici, formativi, professionali inerenti le attività da affidare;

- pubblicazioni in materia di servizi di radioprotezione;

- docenze in corsi di formazione inerenti la materia dei servizi di radioprotezione;

- iscrizione all’elenco degli Esperti qualificati con abilitazione di grado superiore a quello richiesto;

- esperienze professionali come Esperto Qualificato per attività di radioprotezione effettuate presso privati o presso pubbliche amministrazioni.

Art. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL’OFFERTA ECONOMICA

I Titoli saranno valutati sulla base dei seguenti criteri.

Voto di laurea (solo per lauree vecchio ordinamento

oppure specialistica oppure magistrale) punti

da 101 a 105 0.5

da 106 a 110 e lode 1

Nel caso in cui il voto sia espresso sulla base di scale differenti, si effettueranno le conversioni necessarie. Nel caso di possesso di più lauree, tale punteggio sarà attribuito una sola volta.

Formazione post-universitaria: Dottorato di ricerca afferenti all’area della fisica, chimica, chimica industriale o ingegneria: 2 punti.

Corsi di formazione frequentati in materia di servizi di radioprotezione, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati, istituito presso il Ministero dei Lavoro - Direzione Generale Rapporti di Lavoro: fino a 1 punto per ogni corso, fino a un massimo, complessivamente, di 4 punti.

Altri titoli universitari o post-universitari, formativi, professionali inerenti le attività da affidare: fino a un massimo, complessivamente, di 2 punti.

(5)

Pubblicazioni inerenti la materia della radioprotezione: fino a 1 punto per ogni pubblicazione, fino a un massimo, complessivamente, di 3 punti.

Docenze in corsi di formazione in materia di servizi di radioprotezione: fino a 1 punto per ogni docenza, fino a un massimo, complessivamente, di 4 punti.

Iscrizione all’elenco degli Esperti qualificati con abilitazione di grado superiore a quello richiesto: 4 punti.

Esperienze professionali come Esperto Qualificato per la radioprotezione:

- presso pubbliche amministrazioni, per ogni periodo continuativo (di almeno 6 mesi e fino ad un anno) di svolgimento dell’incarico:

presso enti con un n. di sorgenti di radiazioni inferiore a 50

5 presso enti con un n. di sorgenti di radiazioni

compreso tra 51 e 100 7

presso enti con un n. di sorgenti di radiazioni superiore

a 100 10

Fino a un massimo di 35 punti.

- presso enti privati, per ogni periodo continuativo (di almeno 6 mesi e fino ad un anno) di svolgimento dell’incarico:

presso enti con un n. di sorgenti di radiazioni inferiore a 50

2 presso enti con un n. di sorgenti di radiazioni compreso tra 51 e 100

3 presso enti con un n. di sorgenti di radiazioni superiore

a 100 5

Fino a un massimo di 20 punti.

- presso Università o istituti di ricerca o di istruzione, per ogni periodo continuativo (di almeno 6 mesi e fino ad un anno) di svolgimento dell’incarico: ulteriori 5 punti, fino a un massimo di 15 punti.

All’offerta economica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 10 punti. Al soggetto che avrà presentato il maggior ribasso saranno attribuiti 10 punti. Agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:

P = (R x 10) : Rmax

dove P = punteggio da assegnare all’offerta; R= ribasso offerto; Rmax = maggior ribasso offerto.

I punteggi ottenuti da ciascun partecipante in base ai criteri e per le voci sopra esposte saranno sommati tra loro.

Art. 8 - ESITO PROCEDURA

L’esame delle domande pervenute e la valutazione dei titoli e dell’offerta saranno effettuati da una Commissione nominata dal Direttore Amministrativo e composta da tre dipendenti dell’Università.

L’incarico sarà affidato al soggetto che, in possesso dei requisiti necessari per contrarre con l’Ateneo e per svolgere le attività di Esperto qualificato, otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri e per le voci indicati all’art. 7.

A conclusione della procedura verrà redatto apposito verbale da cui risulti la graduatoria finale.

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L’Amministrazione potrà affidare l’incarico anche nel caso in cui venga presentata un’unica domanda di partecipazione purchè la Commissione ritenga che tale soggetto sia in possesso, oltre che dei requisiti necessari per contrarre con l’Ateneo e per svolgere le attività di Esperto qualificato, di adeguate competenza ed esperienza.

Gli atti della procedura saranno approvati dal Direttore Amministrativo.

Art. 9 - CONFERIMENTO INCARICO

Il soggetto individuato all’esito della presente procedura sarà nominato dal Rettore Esperto Qualificato per le attività di Radioprotezione presso l’Università degli Studi di Genova, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 230/1995 e stipulerà un apposito contratto con l’Università nel quale saranno contenute le condizioni che regolano il rapporto.

Art. 10 - MODALITÀ SVOLGIMENTO INCARICO

L’incarico verrà svolto presso le Strutture dell'Università degli Studi di Genova e le Strutture convenzionate ove siano presenti le sorgenti e le attrezzature generatrici di radiazioni indicate all’art. 1.

Il soggetto nominato Esperto Qualificato per le attività di Radioprotezione provvederà alle attività di cui all’art. 1 concordando un piano di lavoro con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione fermo restando che la prestazione sarà eseguita senza osservanza di orario di lavoro, senza subordinazione gerarchica, con autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro.

L’Incaricato non potrà sub-affidare l’incarico o parte di esso.

Il soggetto individuato sarà tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione ed ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Massimo Di Spigno, Dirigente del Dipartimento gestione e sviluppo patrimonio edilizio (tel. 010 2099902 – fax 010 2095997 – e-mail dispigno@balbi.unige.it; massimo.dispigno@unige.it).

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico inerente le attività oggetto della procedura sarà possibile contattare l’Arch. Tommaso Re, Capo Settore III - Servizio di prevenzione e protezione (tel. 010 2099538 – fax 010 2099593 – e-mail: Tommaso.Re@unige.it).

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura sarà possibile contattare il Dott. Gianluca Grasso, Dipartimento gestione e sviluppo patrimonio edilizio (tel.

010 2095928 – fax 010 2095997 – e-mail: giagrass@unige.it) o il Dott. Bruno Moncalvo, Dipartimento gestione e sviluppo patrimonio edilizio (tel. 010 2099251 – fax 010 2095729 – e-mail: bruno.moncalvo@unige.it).

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni e i dati acquisiti nel corso della procedura saranno trattati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

Genova, 20/01/2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Dott.ssa Rosa GATTI

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