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Ravvedimento operoso: ultime sentenze

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Ravvedimento operoso: ultime sentenze

Autore: Redazione | 29/12/2021

Integrale pagamento del debito tributario; sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie:

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Ammissibilità del ravvedimento operoso

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell’art. 13-bis, d.lgs. n. 472 del 1997 (introdotto dall’art. 4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. n. 58 del 2019) – norma di interpretazione autentica dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d’ufficio, in sede di legittimità – il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell’imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell’imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d’imposta tardivamente versato.

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2021, n.26523

Versamenti parziali dell’imposta

Dopo il Decreto crescita (d.l. 34/2019), il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamenti parziali dell’imposta a patto che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alle singole frazioni del debito d’imposta tardivamente corrisposto. Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 26523 del 30 settembre 2021, applicando d’ufficio lo ius superveniens e rinviando ad altra sezione della Ctr per valutare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del ravvedimento parziale.

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2021, n.26523

Divieto di doppia imposizione

Il pagamento della ritenuta alla fonte di cui all’art.11 della direttiva 48/CE e delle imposta in Italia a seguito di adesione alla procedura di collaborazione volontaria e di ravvedimento operoso (c. detto voluntary disclosure) rendono legittima l’istanza di rimborso del contribuente in ragione del divieto di doppia imposizione stabilito dalla direttiva 2003/48/CE e dall’art.10 D. Lgs. n.74/2005.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. III, 15/06/2021, n.2252

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Mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari e ravvedimento operoso

Ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, non è possibile definire il giudizio con il patteggiamento, in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari di cui al comma 1 o il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 (da queste premesse, accogliendo il ricorso del procuratore generale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento pronunciata – tra l’altro – per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000, sul rilievo che l’imputato non risultava avere interamente assolto al debito tributario).

Cassazione penale sez. III, 26/05/2021, n.28950

Imposte sui redditi e ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

In tema di imposte sui redditi, l’art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall’art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014, nell’introdurre una deroga alla preclusione per il ravvedimento operoso di cui al precedente comma 1 per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per tali tributi, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, “a fortiori”, della iscrizione a ruolo.

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, n.12389

Effetti della dichiarazione integrativa

rientrante nelle procedure di

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ravvedimento operoso

Gli effetti di una dichiarazione integrativa rientrante nell’ambito di una procedure di c.d. ravvedimento operoso, perfezionata dalla Parte ai sensi dell’art.13 del D.

Lgs. n.472 del 1997, ossia nell’ambito di un istituto comunque rientrante in una forma di definizione agevolata di una violazione, non possono certamente essere disconosciuti ex post dopo aver goduto della riduzione del carico sanzionatorio.

Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. VIII, 08/04/2021, n.512

Ripetizione di quanto pagato dal contribuente in seguito a ravvedimento operoso

Il pagamento effettuato a seguito di opzione per il ravvedimento operoso – che costituisce riconoscimento della violazione – rende inammissibile la ripetizione della somma corrisposta spontaneamente dallo stesso contribuente, salvi i casi di errori formali essenziali e riconoscibili.

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, n.4324

Ravvedimento operoso per il pagamento della sanzione da tardiva registrazione

Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’istituto del ravvedimento operoso per il pagamento della sanzione da tardiva registrazione, è da ritenersi correttamente calcolata la sanzione applicabile non sulla base imponibile rappresentata dalla somma dei canoni relativi all’intera durata del contratto, come stabilito dall’art.43 lett.h) del D.P.R. n.131 del 1986 nel combinato disposto con l’art.69 del T.U.R., bensì sul canone relativo alla sola prima annualità, avendo optato per il frazionamento dell’imposta ex art.17, comma 3 del D.P.R. n.131 del 1986.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIV, 10/07/2020, n.1557

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Termine per ravvedimento operoso speciale e ordinario

Il termine per il ravvedimento operoso speciale di cui all’art. 34, comma 4, della l.

n. 388 del 2000, secondo cui la regolarizzazione deve avvenire anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle ritenute, si differenzia da quello ordinario previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b, del d. lgs. n. 472 del 1997, il quale, con diversa formulazione, consente la regolarizzazione di errori e omissioni entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, n.4765

Quando non si applica l’attenuante del ravvedimento operoso?

È da escludersi l’applicabilità dell’attenuante del ravvedimento operoso allorché il ravvedimento costituisca l’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare contestato, e quindi rappresentai la sostanza dell’illecito disciplinare, avendo, nella specie, il notaio provveduto al pagamento in ritardo di imposte e tasse, pur a fronte della disponibilità dei relativi importi anticipati dai clienti, e ciò per esigenze finanziarie di carattere meramente personale.

Cassazione civile sez. II, 15/01/2019, n.817

Iva e ravvedimento operoso

In tema di IVA, il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, con la conseguenza che, ove il contribuente voglia validamente beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve necessariamente corrispondere, oltre alla sanzione indicata dalla predetta disposizione, anche l’eccedenza d’imposta non compensabile.

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, n.31706

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Reati tributari: è possibile accedere al patteggiamento?

Relativamente ai delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, l’estinzione del debito tributario mediante pagamento ovvero il ravvedimento operoso non possono configurare una condizione per accedere al patteggiamento giacché tali evenienze integrano una causa di non punibilità del reato, come tale concettualmente incompatibile con la definibilità con il rito alternativo.

Da ciò consegue che·l’ammissibilità al rito speciale non presuppone affatto la preventiva verifica dell’essersi realizzate le anzidette condizioni: non a caso l’articolo 13-bis,·comma·2,·del decreto legislativo n. 74 del 2000, che pone tale regola di verifica per gli altri delitti tributari, fa salvi i casi di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 13, proprio relativi ai reati suddetti.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche relativamente al reato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo citato, sia pure per ragioni diverse. Infatti, l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili ivi sanzionati non sono correlati all’esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell’estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile, a meno che non si verifichi – e sia oggetto di contestazione – che nei confronti dell’imputato, in relazione alla peculiare condotta illecita descritta dal predetto articolo 10, sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente con gli istituti all’uopo previsti dal sistema tributario.

Cassazione penale sez. III, 23/11/2018, n.10800

Pagamento del debito tributario o ravvedimento operoso?

La disposizione di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, come inserito dall’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158, che introduce condizioni all’accesso al “patteggiamento” per i reati tributari, subordinando tale accesso all’integrale pagamento del debito tributario

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o al ravvedimento operoso, è senz’altro applicabile al reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, a differenza di quanto invece previsto per il reato di cui all’articolo 10-ter dello stesso decreto legislativo, giacché per tale reato, come per quelli di cui agli articoli 10-bis e 10-quater, l’estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, con costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento per l’empirico rilievo che per tali reati l’integrale pagamento del debito tributario configura, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 4, del 2000, una causa di non punibilità, onde il patteggiamento non sarebbe tout court configurabile rispetto a reati non punibili.

Cassazione penale sez. III, 16/10/2018, n.55498

Omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione

Relativamente ai delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, l’estinzione del debito tributario mediante pagamento ovvero il ravvedimento operoso non possono configurare una condizione per accedere al patteggiamento giacché tali evenienze integrano una causa di non punibilità del reato, come tale concettualmente incompatibile con la definibilità con il rito alternativo. Da ciò consegue che·l’ammissibilità al rito speciale non presuppone affatto la preventiva verifica dell’essersi realizzate le anzidette condizioni: non a caso l’articolo 13-bis,·comma·2,·del decreto legislativo n. 74 del 2000, che pone tale regola di verifica per gli altri delitti tributari, fa salvi i casi di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 13, proprio relativi ai reati suddetti.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche relativamente al reato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo citato, sia pure per ragioni diverse. Infatti, l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili ivi sanzionati non sono correlati all’esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell’estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile, a meno che non si verifichi – e sia oggetto di contestazione – che nei confronti dell’imputato, in relazione alla peculiare condotta illecita descritta dal predetto articolo 10, sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal

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contribuente con gli istituti all’uopo previsti dal sistema tributario.

Cassazione penale sez. III, 23/11/2018, n.10800

Ravvedimento operoso parziale:

inammissibilità

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria.

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2018, n.22330

Accesso al patteggiamento per i reati tributari

La disposizione di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, come inserito dall’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158, che introduce condizioni all’accesso al “patteggiamento” per i reati tributari, subordinando tale accesso all’integrale pagamento del debito tributario o al ravvedimento operoso, è norma processuale, in quanto il legislatore ha introdotto un’esclusione oggettiva dal “patteggiamento”, riferita alla generalità dei reati in materia tributaria previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000, onde essa trova applicazione in relazione a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dalla norma, indipendentemente dalla data di commissione del reato.

Cassazione penale sez. III, 12/01/2018, n.5448

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