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Conta più l’atto di vendita o le planimetrie della casa?

Autore: Redazione | 03/01/2017

Che succede e cosa prevale in caso di non coincidenza tra la descrizione sul contratto della casa venduta e la raffigurazione grafica delle planimetrie?

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Immaginiamo di aver acquistato una casa, ma che, dopo pochi mesi, si ponga subito una controversia tra noi e il costruttore/venditore: nelle planimetrie risulta che una particolare area del fabbricato ci è stata regolarmente venduta perché viene evidenziata tra le aree oggetto della cessione, mentre il contratto non fa alcuna menzione ad essa.

Lo stesso problema potrebbe porsi, ad esempio, con riferimento a un’area dell’edificio che, secondo noi, appartiene al condominio (lasciata quindi in comunione a tutti i proprietari) e che, invece, il costruttore vorrebbe rivendicare come propria.

Chi dei due ha ragione? In altri termini conta di più l’atto di vendita o le planimetrie? Cosa prevede la legge in caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile contenuta nel contratto e la raffigurazione grafica, invece, risultante dalle planimetrie? Ad occuparsene è stata una recente sentenza della Cassazione [1].

Secondo la Suprema Corte, il soggetto chiamato a ricostruire l’effettiva volontà delle parti resta unicamente il giudice che dovrà decidere “caso per caso”. Ma la sua valutazione non potrà prescindere dalle planimetrie della casa, purché allegate al contratto o quanto meno dallo stesso richiamate. Difatti, le piante planimetriche, alle quali i contraenti fanno riferimento per la descrizione dell’immobile oggetto di compravendita, se allegate al contratto d’acquisto, sono indispensabili per stabilire ciò che il venditore e il compratore hanno inteso considerare oggetto della cessione. Pertanto, se nell’atto di vendita non vi è alcun riferimento a una specifica porzione dell’edificio, che invece nelle planimetrie ivi richiamate è indicata come “venduta”, allora le predette planimetrie assumono valore e integrano il contratto.

Insomma, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile e la raffigurazione grafica in planimetria, il giudice può farsi un’idea di ciò che le parti intendevano vendere anche dai “disegni”.

La sentenza in oggetto richiama un precedente della stessa Suprema Corte [2], secondo cui la «le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto

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immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto». Resta comunque salvo il potere del giudice, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile fatta in contratto e quella nelle planimetrie, risolvere il contrasto della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all’intento delle parti in base all’esame complessivo del contratto.

Per dare, comunque, valore alle planimetrie – conclude la Cassazione in un ulteriore precedente [3] – è necessario che nel contratto vi sia un esplicito richiamo ad esse, diretto al fine di individuare il bene che ne costituisce l’oggetto.

Note

[1] Cass. sent. n. 26609/2016. [2] Cass. sent. n. 6764/2003. [3] Cass. sent. n.

26366/2016.

Sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26609 Anno 2016 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Sarzana è proprietario, per acquisto dall'originario costruttore, dell'intero fabbricato posto in via dei Mulini 42/D, in territorio comunale, ad eccezione di due appartamenti che il medesimo costruttore aveva trattenuto per sé e successivamente ha venduto, uno, ai signori AC e AF e, l'altro, ai signori PBe

BZ.. Nel porticato posto al piano terra del suddetto fabbricato il Comune ha realizzato delle unità abitative da destinare agli sfrattati. I condomini suddetti

hanno chiesto al tribunale di La Spezia, per quanto qui ancora interessa, la condanna del Comune alla rimozione di tali unità abitative e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, deducendo la natura condominiale del porticato in

cui dette unità erano state realizzate. La domanda dei condomini, disattesa in primo grado, è stata accolta dalla corte d'appello di Genova, la quale ha ritenuto che la presunzione di condominialità del porticato ex art. 1117 cc risultasse vinta dal tenore letterale del titolo di acquisto del comune, nel quale, nella descrizione del piano terreno dell'immobile trasferito, si dava atto della presenza di un portico

(senza precisare che avesse natura condominiale), ma si faceva riferimento ("il tutto come meglio individuato") ad una planimetria allegata all'atto, sottoscritta dalle parti e dal notaio rogante, in cui detto portico veniva definito come "portico condominiale scala 8 mq 144,85". La corte genovese ha altresì argomentato che

nella perizia dell'ufficio tecnico comunale allegata come documento H all'atto

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notarile, e ivi richiamata, si faceva riferimento ad una "superficie di uso comune coperta posto al piano terra mq 144" e che, ai fini della valutazione di congruità del prezzo, la determinazione convenzionale di tale superficie (definita appunto, si

sottolinea nella sentenza gravata, di uso comune) risultava diminuita di due dodicesimi, in evidente correlazione alla circostanza che due dei dodici appartamenti del fabbricato non erano di proprietà comunale. Il ricorso si articola su due motivi. Gli intimati hanno resistito controricorso. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 11.10.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato

memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia la violazione

degli articoli 1117 e 1362 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nell'interpretazione dell'atto di acquisto del Comune, in particolare dando prevalenza alle risultanze della planimetria rispetto a quelle del testo del contratto.

Il motivo va giudicato infondato, perché, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. sent. n. 6764/03) le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando

ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto. Nella specie la

corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto - con accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto

i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione (cfr. Cass. 12594/13) - che nell'atto di acquisto del Comune il portico per cui è causa sia stato considerato bene condominiale; nella sentenza gravata, infatti, si

valorizza, per un verso, il rilievo che nel testo contrattuale si richiama espressamente, per la miglior identificazione del cespite compravenduto, la planimetria allegata all'atto ("il tutto meglio individuato con contorno di colore rosso nella planimetria, che, previa sottoscrizione delle parti con me notaio, si e,

per altro verso, il percorso argomentativo sviluppato nella perizia dell'ufficio tecnico comunale (pur essa richiamata nell'atto notarile ed al medesimo allegata)

di stima della congruità del prezzo delle compravendita (nella quale, si evidenzia nella sentenza gravata, la superficie del porticato quo risultava espressamente definita allega sub C") de quo risulta espressamente definito "di uso comune" e, ai

fini della valutazione, veniva diminuita di due dodicesimi, pari al rapporto tra il numero delle unità immobiliari non vendute al Comune e il numero delle unità immobiliari costituenti il fabbricato). Col secondo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e di travisamento dei fatti di causa, con conseguente violazione dell' articolo 1117 c.c., in cui la corte territoriale

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sarebbe incorsa non rilevando che la realizzazione degli alloggi del Comune risaliva ad epoca anteriore all'acquisto delle unità immobiliari degli altri condomini e che, quindi, al momento di tale acquisto la destinazione del portico all'uso comune era,

secondo la prospettazione del ricorrente, già venuta meno. Il motivo va disatteso.

Secondo il risalente insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 3867/86), al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione sancita dalla

norma dell'art. 1117 cod. civ., con riguardo ai beni in essa indicati, occorre fare riferimento alli atto costitutivo del condominio, cioè al primo atto di trasferimento

di una unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se da esso emerga o meno la volontà delle parti di riservare a uno dei

condomini la proprietà di beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all'uso comune. Conseguentemente, quando, in occasione del primo atto di frazionamento della proprietà di un edificio, la destinazione obbiettiva di un bene potenzialmente comune non sia contrastata dal

titolo (come, nella specie, accertato dal giudice territoriale con statuizione che ha resistito all'impugnativa proposta con il priimo mezzo di ricorso), tale bene nasce

di proprietà comune e la comunione sullo stesso non può più venire meno per effetto dell' occupazione senza titolo da parte di un singolo condomino. Le circostanza che gli alloggi del Comune siano stati realizzati prima che gli altri condomini acquistassero le loro unità immobiliari risulta dunque ininfluente ai fini della decisione; la censura di insufficienza motivazionale va dunque disattesa, alla

stregua del costante orientamento di questa Corte secondo cui, per integrare il vizio di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c. (anche nel testo anteriore alla modifica recata

dal decreto legge n. 83/12) è necessario l' omessa o insufficiente motivazione su circostanze specifiche "di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e

non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito" (così Cass. nn. 25756/14, 24092/13, 14973/06). Il ricorso va dunque, in definitiva, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in E 4.000, oltre E 200 per esborsi ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 11 ottobre 2016 Civile Sent. Sez. 2 Num. 26366

Anno 2016 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 20/12/2016 SENTENZA sul ricorso

24869-2012 proposto da: F.F. - ricorrente - contro C.,

1.

controricorrente Corte di Cassazione - copia non ufficiale avverso la sentenza n.

292/2012 della CORTE', D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI; udito l'Avvocato COSTA Michele, con delega depositata in

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udienza dell'Avvocato PALMA Francesca, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato MENICUCCI Luca, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PROIETTO Marco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Corte di Cassazione - copia non ufficiale Svolgimento del processo F.F., con atto di citazione del 19 aprile

2003 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Fermo, B. C. e, premesso di avere acquistato in forza di atto pubblico la proprietà esclusiva della frazione di immobile indicato nel Catasto fabbricati di Fermo nella particella 310 del foglio n.

2, da Bertone Francesco, il quale, a sua volta, aveva acquistato la proprietà dello stesso immobile a seguito di atto di divisione con il quale si era visto assegnare

detta porzione comprensiva del vano scala , come risulterebbe dalla piantina catastale, escluso qualsiasi diritto di servitù, chiedeva che venisse accertata l'esclusiva proprietà in capo all'attore della scala in oggetto e di essere autorizzato a costruire un muro di chiusura e divisione del bene medesimo e ordinare che tale

costruzione fosse realizzata a spese comune dell'attore e del convenuto. Si costituiva B. C. contestando quanto dedotto dall'attore e chiedendo la demolizione

del muro eretto dal dante causa del F., nonché il ripristino degli impianti condominiali di luce gas ed acqua. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 26 gennaio 2006, dichiarava F.F. proprietario del vano scala del fabbricato oggetto della controversia, interno alla sua proprietà e per l'effetto autorizzava lo stesso a

chiudere il vano scala ed a realizzare un muro divisorio sul confine tra le due proprietà e quella confinante di Bertone C.. La Corte di Appello di Ancona, pronunciandosi su appello proposto da Bertone C., a contraddittorio integro, con

sentenza n. 292 del 2012, accoglieva l'appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda di F.F. e per l'effetto ordinava a questi di ripristinare , a sua cura e spese, lo status quo ante. Secondo la Corte

distrettuale, il Tribunale di Fermo aveva erroneamente fondato il proprio convincimento sulle planimetrie catastali relative alla denuncia di variazione, non

tenendo conto che la planimetria avrebbe potuta essere utilizzata al fine di Thdividuare l'oggetto della compravendita, solo se fosse stata allegata all'atto

negoziale tale da formarne parte integrante, epperò nel caso in esame le planimetrie di cui si dice non risultavano allegate all'atto pubblico di divisione, né

potevano essere indicate come parte integrante della volontà negoziale per il semplice fatto che erano state richiamate. Sicché, nel caso in esame, secondo la Corte distrettuale, sarebbe mancata la prova della proprietà esclusiva del vano in oggetto in capo all'appellato. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F.F. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria, B. C. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1.= Con il primo motivo di ricorso F.F. lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di interpretazione del contratto ex art.

1362 e segg. Cod. civ. in relazione all'individuazione dell'oggetto del contratto di

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divisione e, quindi, di vendita ex art. 1111, 1346, 1538 cod. civ. e cioè del bene immobile diviso tra i fratelli B. Francesco e C. e, poi ceduto da B. Francesco a F.F.

(art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonché, la nullità della sentenza, essendo la motivazione affetta da grave illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, le planimetrie che sono state poste a base del frazionamento redatto prima dell'atto di divisione, tra B. C. e B.

Francesco (quest'ultimo dante causa di F.F.), sarebbero essenziali per la

determinazione dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ. tale che la porzione assegnata al condividente deve essere necessariamente individuata sulla base delle planimetrie del frazionamento stesso. Non sarebbe possibile l'individuazione della consistenza

delle due porzioni dalla sola descrizione letterale dell'atto se si prescinde dal richiamo alla denuncia di variazione 4647 del 30 dicembre 1995 e, quindi, alle planimetrie nello stesso contenute e sarebbe proprio per questo motivo che nella

descrizione stessa della loro porzione le parti hanno fatto riferimento al

frazionamento e, quindi, alle piante che lo costituiscono per individuare le porzioni assegnate. Solo in forza di tali mappe catastali sarebbe stato possibile

comprendere quale fosse il subalterno 4 della particella 310 assegnata a B.

Francesco e quale fosse il subalterno 5 assegnato a B. C.. La Corte distrettuale, secondo il ricorrente, nell'interpretare il contratto oggetto del giudizio non avrebbe

dovuto limitarsi al senso letterale delle parole nel caso in esame solo omissive della menzione della scala perché di fatto quel manufatto è compreso nel subalterno 4 della particella 310. La Corte distrettuale avrebbe dovuto tener presente che il contratto di compravendita non solo non faceva menzione della porzione di scala del piano terra oggetto di rivendica, ma non Corte di Cassazione -

copia non ufficiale faceva menzione neppure delle altre porzioni di scala rientranti nella proprietà esclusiva assegnata a B. Francesco e, pertanto, interpretando il contratto con interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 cod. civ. e secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ. risulterebbe evidente che la mancata

indicazione di tutte le varie porzioni di scala fu effettuata perché si ritenne sufficiente il fatto che la medesima era indicata nel mappale della variazione

catastale richiamato in atto che aveva dato luogo alla individuazione del subalterno 4 della particella 310, che, in quanto tale, dovrebbe necessariamente comprendere come proprietà esclusiva tutte le varie scale ivi raffigurate. 1.1.= Il motivo è infondato, non solo o non tanto perché si risolve nella richiesta di una nuova e diversa interpretazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di

cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto, perché la Corte distrettuale ha applicato correttamente la normativa riferita al caso in esame, così

come è interpretata dalla giurisprudenza anche di questa Corte di Cassazione. In particolare, la Corte distrettuale correttamente ha richiamato e adottato un principio già espresso da questa Corte, in altra occasione (Cass. n. 5016 del 1991),

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secondo cui "i tipi di frazionamento sono documenti redatti per le opportune variazioni catastali conseguenti agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare, per cui ad essi, di regola, può attribuirsi solo valore sussidiario ed

accessorio per l'individuazione dei beni oggetto del contratto e per la determinazione dei loro confini. Tuttavia, tali documenti, quando siano assunti come parti integranti dell'atto contrattuale cui sono allegati, assumono il valore di espressione della volontà dei contraenti circa l'oggetto del negozio. A tal fine, non

è sufficiente che i tipi di frazionamento siano sottoscritti dalle parti, ma è necessario che nel contratto vi sia un esplicito richiamo ad essi diretto al fine di individuare il bene che ne costituisce l'oggetto"; ed ha specificato che, nel caso in

esame, (...) le planimetrie catastali, utilizzate per la denuncia di variazione del 30 dicembre 1995, sulle quali era stata fondata la pronuncia di primo grado (e che,

secondo il ricorrente, farebbero parte integrante del contratto) non risultavano essere state allegate all'atto pubblico di divisione, né potevano essere richiamate

in tale atto, quale elemento integrante la volontà negoziale stante la mera indicazione riportata fra parentesi, della denuncia di variazione prot. N. 4647 del 30 dicembre 1995, in quanto evidentemente diretta alla semplice individuazione catastale del bene. Né l'atto di divisione in ragione della riportata descrizione del bene, faceva riferimento in alcun modo al vano scala in oggetto. 1.2.= Per altro,

tenuto conto che i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo , ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, correttamente,

la Corte distrettuale ha precisato che "(...) non si poteva giungere a diverse conclusioni in ragione di quanto osservato dalla difesa dell'appellato in ordine alla necessità di procedere al frazionamento per poter addivenire alla divisione di beni immobili non potendo, comunque, tale considerazione consentire di giungere ad affermare in mancanza di allegazione delle planimetrie catastali all'atto pubblico, che tali atti possono costituire elementi idonei ad integrare la volontà negoziale".

Senza dire che, come ha chiarito la Corte distrettuale, l'oggetto del contratto di compravendita de quo era stato indicato puntualmente dalle parti la cui descrizione non necessitava di alcuna integrazione. 2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di ultrapetizione e mancato rispetto dell'art. 329 secondo

comma cod. proc. civ., e dell'art. 346 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.);

nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

e cioè l'individuazione materiale ed il confinamento della porzione di edificio divenuta di proprietà di F.F. ed oggetto di sua rivendica (art. 360 n. 5 cod. proc.

civ.). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, ordinando a F.F. di ripristinare lo status quo ante, avrebbe violato il principio del quantum devolutum quantum appellatum perché se tale decisione si risolvesse nella mera riapertura dell'accesso

alla scala che dal primo piano conduce alla via Belisario risulterebbe dimostrata la

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proprietà esclusiva della scala a F., se, invece, il ripristinare lo status quo ante si riferisse anche alla eliminazione del muro di confine tra le due proprietà al fine di evitare la promiscuità della vita la Corte avrebbe superato i limiti della domanda di

B. C. 2.1.= Il motivo è infondato. Premesso che il giudice del merito ha il potere- dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione. Tale potere incontra, peraltro, il limite del rispetto

dell'ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il

"petitum" e la "causa petendi", senza l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando

il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti

costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da

quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni

fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Ora stando a quanto riportato dalla

sentenza in merito alle conclusioni rassegnate da B. C., la domanda di B. è perfettamente speculare con il dispositivo della sentenza impugnata. In particolare, il B. aveva chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado e

il rigetto delle domande tutte già avanzate da F. con l'atto di citazione e per l'effetto chiedeva il ripristino dello status quo ante che F., in forza della sentenza di

primo grado, aveva modificato chiudendo il predetto vano scala e realizzando un muro divisorio sul confine tra la sua proprietà e quella confinante di B. C.. Per altro,

appare evidente che la Corte distrettuale, ordinando il ripristino dello status quo ante, tenuto conto della domanda di F. con l'atto di citazione, laddove si chiedeva

"(..) di essere autorizzato alla realizzazione di una struttura in muratura avente funzione di chiusura e divisione del bene medesimo ed ordinare (....)" (pag. 3 della

sentenza), ha disposto l'adeguamento materiale dell’immobile allo stato di fatto, voluto dalle parti, con l'atto di divisione, realizzabile mediante la demolizione di

tutte le opere realizzate dal F. in difformità. 3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e ss. Cod. proc. civ. avendo proceduto alla

compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio con motivazione contraddittoria, illogica e carente e quindi anche ex art. 360 n. 4 cpc. divenendo nulla al sentenza sul punto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, la

Corte distrettuale avrebbe compensato le spese di lite dell'intero giudizio senza adeguata motivazione, non avendo spiegato l'incertezza determinata dalla denuncia di variazione catastale e, avendo la Corte distrettuale rigettato l'istanza di CTU chiesta al fine di dimostrare lo stato dei luoghi effettivamente realizzato in

conformità all'atto di divisione. 3.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmente perché il ricorrente censura una valutazione della Corte distrettuale ritenendo che

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la conclusione cui è pervenuta la Corte sarebbe frutto di un'errata interpretazione dei dati processuali (del testo contrattuale e della denuncia di variazione catastale), non tenendo conto però, che le valutazioni della Corte non sono

censurabili in sede di legittimità se non presentano, come nel caso non presentano, vizi logici o giuridici. Per altro, la Corte distrettuale non ha negato la

sussistenza della denuncia di variazione catastale ma ha chiarito, come già si è detto, che quella variazione catastale, nel caso in esame, fosse utile ad integrare la

volontà delle parti in ordine all'identificazione dell'oggetto del contratto di compravendita avendo verificato che le planimetrie catastali non risultavano allegate all'atto pubblico di divisione e nel contratto di compravendita, oggetto del

giudizio, erano state, semplicemente, indicate fra parentesi. Né un'eventuale supplemento di perizia, come chiesto dal ricorrente, avrebbe potuto comportare una conclusione diversa, dato che non avrebbe potuto attribuire alle planimetrie di

cui si dice, nell'economia della fattispecie esaminata, un rilievo diverso da quello già determinato dalla Corte distrettuale. In definitiva, il ricorso, va rigettato e il

ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione. Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare, alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in C. 3.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori, come per

legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione il 13 settembre 2016

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