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CONVENGONO. Ecg Holter Ecocardiogramma color doppler Test da sforzo. Visita specialistica andrologica Visita specialistica con ecografia

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE E LA SRL MEDICAL GROUP FA.GI.VA. DI MILANO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE VARIE

TRA

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese – di seguito denominata “Azienda”, con sede in Legnano, via Papa Giovanni Paolo II, c.f. e p. iva 09319650967 rappresentata dall’Avv. Giacomo Rossi, Dirigente Amministrativo Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Legali (giusta deliberazione n. 370 del 4 ottobre 2018)

E

Medical Group Fa.Gi.Va. SRL - di seguito denominato “Ente Convenzionato”- con

Sede Legale in Milano, Viale Bianca Maria, 3 e sede Operativa in Castellanza (21053) - viale Lombardia 87a – P.IVA. nr. 07801020962 rappresentata dall’Amministratore Delegato dott. Alessandro Giglio,

CONVENGONO Art. 1 – Oggetto

1. L’Azienda, su richiesta dell’Ente Convenzionato, si impegna ad effettuare prestazioni specialistiche di Cardiologia, Chirurgia Generale, Oculistica e Ortopedia e Traumatologia, Urologia, mediante personale dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, assegnato alle Unità Operative Complesse di Cardiologia e Unità Coronarica Legnano, Oculistica Legnano, Ortopedia e Traumatologia Legnano, Urologia Legnano e di seguito dettagliate:

Cardiologia Visita specialistica Ecg Holter

Ecocardiogramma color doppler Test da sforzo

Oculistica Visita specialistica

Ortopedia e Traumatologia Visita specialistica

Urologia Visita specialistica urologica Visita specialistica andrologica Visita specialistica con ecografia

2. Sono nominati quali Responsabili dell’esecuzione della convenzione i Direttori delle UU.OO.CC.

coinvolte, che vigileranno sul corretto adempimento dell’accordo e forniranno agli uffici preposti i dati necessari per la liquidazione delle fatture emesse all’Ente Convenzionato.

Art. 2 – Condizioni Operative

1. Le prestazioni indicate nell’articolo 1 saranno erogate dal competente personale medico dell’Azienda saranno svolte presso la sede di Castellanza in viale Lombardia 87a come segue:

Cardiologia Visita specialistica Ecg Holter

Ecocardiogramma color doppler

3 accessi al mese;

4 prestazioni per accesso

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2 Test da sforzo

Oculistica Visita specialistica 4 accessi al mese

8 prestazioni per accesso

Ortopedia e Traumatologia

Visita specialistica 2 accessi al mese 2 prestazioni al mese Urologia Visita specialistica urologica

Visita specialistica andrologica Visita specialistica con ecografia

2 accessi al mese

4 prestazioni per accesso

2. Le prestazioni saranno svolte in modo da non recare pregiudizio all’attività resa a fini istituzionali. Dovranno pertanto essere rese fuori dall’orario di servizio, onde non entrare in conflitto con l’attività assistenziale aziendale.

3. Stanti le severe conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs n. 66/2003 e s.m.i. e le ulteriori possibili conseguenze assicurative sarà cura del Direttore della U.O.C. interessata adottare tutte le misure organizzative e di controllo utili a garantire il rispetto dei principi in merito all’orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, contenuti nella Legge 161 del 30 ottobre 2014.

4. L’Ente Convenzionato si impegna a mettere a disposizione dei dirigenti medici che erogano le prestazioni in parola idonei locali, attrezzature e materiale occorrente, nonché a garantire, laddove necessario, il supporto infermieristico.

Art. 3 – Condizioni Economiche

1. L’Ente Convenzionato, a titolo di corrispettivo, verserà all’Azienda i seguenti compensi:

Cardiologia Visita specialistica Ecg Holter

Ecocardiogramma color doppler Test da sforzo

Euro 110 Euro 50 Euro 70 Euro 80

Oculistica Visita specialistica Euro 100

Ortopedia e Traumatologia

Visita specialistica Euro 100

Urologia Visita specialistica urologica Visita specialistica andrologica Visita specialistica con ecografia

Euro 80 Euro 80 Euro 100

2. L’Ente Convenzionato attesterà gli accessi, gli orari e i nominativi dei Dirigenti Medici che hanno svolto l’attività trasmettendo mensilmente al Direttore della U.O.C. interessata il prospetto

“Rendicontazione delle prestazioni effettuate”.

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3. Il Direttore della U.O.C. interessata, ricevuto il predetto prospetto di rendicontazione delle prestazioni effettuate, dopo averlo verificato e validato, dovrà inoltrarlo agli Uffici competenti, entro 15 giorni dal ricevimento, secondo le modalità in esso contenute al fine di permettere l’emissione di regolare fattura.

4. L’Ente Convenzionato si impegna al pagamento delle prestazioni entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 4 – Rapporti

1. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’espletamento dell’attività, intercorrono esclusivamente tra l’Azienda e l’Ente Convenzionato.

Art. 5 – Durata, Variazione, Rinnovo, Recesso

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla dati di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito di norme legislative, atti regolamentari emanati da organi istituzionali o aziendali.

2. Eventuali variazioni alla presente convenzione dovranno essere richieste in forma scritta e dovranno essere formalizzate mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

3. La presente convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno a seguito di specifica richiesta formulata con 60 giorni di anticipo rispetto alla naturale scadenza.

L’eventuale rinnovo dovrà essere concordato per iscritto tra le parti, mediante sottoscrizione di specifico accordo.

4. L’Azienda non autorizza i propri Dirigenti ad effettuare prestazioni fino alla formalizzazione del rapporto convenzionale ovvero del rinnovo.

5. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall’accordo notificando tale intenzione in forma scritta, con almeno un mese di anticipo dalla data da cui si intenda far valere la richiesta.

6. In caso d’inadempimento, si applicano le norme in materia previste dal codice civile.

Art. 6 – Regime giuridico delle responsabilità e/o copertura assicurativa

1. Le Parti concordano che la copertura assicurativa per “Responsabilità Professionale” delle attività sanitarie svolte nell’ambito della presente convenzione è a carico dell’Azienda, a condizione che tali attività siano state formalmente autorizzate e salvo i casi di dolo o colpa grave, la cui responsabilità è in capo al Dirigente Medico che ha effettuato la specifica prestazione.

2. L’Ente Convenzionato dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da “Responsabilità Civile verso Terzi” connessi all’attività oggetto del presente accordo.

Art. 7 – Controversie

1. In caso di controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente convenzione le parti tenteranno la conciliazione in via amichevole.

2. Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

Art. 8 – I.V.A., spese di bollo, e registrazione 1. La presente convenzione:

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 è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

 è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’Ente Convenzionato, ai sensi dell’art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e s.m.i. ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 9 –

Protezione dei dati personali

1 Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la

“tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito

“Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR.

3 Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

4 I Dirigenti medici dell’ASST Ovest Milanese che accedono all’Ente Convenzionato trattano i dati personali (comprese le categorie particolari di dati) di cui hanno conoscenza esclusivamente per l’espletamento delle attività oggetto della convenzione. L’Ente Convenzionato fornisce loro adeguate istruzioni, in conformità al Reg UE 2016/679, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alle regole di riservatezza.

Art. 10 – Codici Etici

1. Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici Comportamentali, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di osservare quanto stabilito dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Parti, impegnandosi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

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2. La violazione di quanto sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – Rinvii normativi

1. Per quanto non contemplato nel presente, le parti fanno esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Legnano,

per l’ASST Ovest Milanese per

Medical Group FA.GI.VA SRL

il Responsabile l’Amministratore Delegato U.O.C. Affari Generali e Legali (Dott. Alessandro Giglio) (Avv. Giacomo Rossi)

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