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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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CPTN|27/10/2017|127 - Disposizione del Presidente

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL PRESIDENTE

Oggetto: stipulazione di una convenzione con Informatica Trentina s.p.a. per l'erogazione di Servizi I.C.T. per il Consiglio provinciale.

PREMESSE:

Informatica Trentina S.p.A. è la società sottoposta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge Provinciale n.

10/1980 per la gestione del "S.I.E.P." (Sistema Informativo Elettronico Provinciale), oggi

"Sistema informativo elettronico trentino (SINET)" ai sensi dell'art. 5 della Legge Provinciale n. 16/2012, esteso a tutti gli enti del territorio provinciale e costituito dal complesso dei dati e informazioni che supportano le attività e dai sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 468 di data 29 febbraio 2008 Informatica Trentina è individuata come società di sistema preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico trentino;

la Provincia autonoma dì Trento e Informatica Trentina hanno sottoscritto in data 24 maggio 2013 la Convenzione racc. n. 42376, pratica 8001/CONV-577-2013, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 709 dd. 19/04/2013, avente ad oggetto la gestione del SINET ed ulteriori interventi, con durata fino al 31/12/2030, che prevede all'art. 2 tra i soggetti destinatari dell'accordo sia la Provincia che i relativi enti strumentali;

nell'ambito delle direttive e dei programmi della Giunta Provinciale, IT promuove e valorizza azioni progettuali per la gestione e l'evoluzione del SINET al fine di concorrere allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'azione della pubblica amministrazione, tenuto conto dell'esigenza di semplificazione del sistema pubblico, nonché della necessità di acquisire sul mercato del settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione i servizi alle condizioni più vantaggiose;

il "Nuovo Codice dei contratti pubblici" approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. in attuazione della Direttiva 2014/24/EU, all'art. 5, stabilisce che l'applicazione del codice è esclusa nei rapporti in house, ovvero tra soggetti giuridici controllati dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, nonché per accordi che realizzano una cooperazione tra

38122 TRENTO - VIA MANCI, 27 - TEL. 0461/213111

CPTN|27/10/2017|127 - Disposizione del Presidente

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2.

enti aggiudicatori finalizzata a garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni, la cui attuazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

ai sensi dell'art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige il Consiglio provinciale è un organo della Provincia, e fa parte a pieno titolo del sistema amministrativo/finanziario pubblico che ha costituito e controlla la società Informatica Trentina s.p.a.. Il Consiglio provinciale, in quanto organo statutario dell'ente Provincia, oltre a controllare l'esecutivo e l'amministrazione provinciale in genere, partecipa assieme alla giunta, e attraverso quest'ultima, alla funzione di indirizzo e di controllo sulla società Informatica Trentina s.p.a., ed è riconducibile - sotto un profilo finanziario - al sistema amministrativo/finanziario provinciale.

Il Consiglio intende avvalersi dei seguenti servizi resi da IT:

a) lo sviluppo di nuovi sistemi informativi o applicazioni informatiche di volta in volta individuati;

b) l'erogazione dei servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi/applicazioni informatiche nonché aggiornamenti tecnologici connessi a:

- servizi di Data Center e di postazioni di lavoro;

- servizi di Supporto applicativo (manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa ed evolutiva;

- supporto all'utenza;

c) servizi professionali ed attività specialistiche inerenti i sistemi informativi, servizi di consulenza finalizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a valutazioni preliminari ed impostazione di nuove iniziative, attività di conduzione progetti, interventi di integrazione di sistemi ed altre attività di consulenza correlate alle infrastrutture di tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni.

E' necessario stipulare una convenzione con Informatica Trentina che permetta al Consiglio provinciale di attivare i singoli servizi di cui necessita all'interno di una convenzione che preveda modalità, obblighi e responsabilità di ciascuno.

VISTE QUESTE PREMESSE,

- visto l'art. 5 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- visto lo schema di convenzione con Informatica Trentina s.p.a. per l'erogazione di servizi I.C.T. per il Consiglio provinciale, i cui contenuti essenziali sono quelli descritti nel fac simile allegato al presente atto,

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dispone

di stipulare con Informatica Trentina s.p.a., con sede in Trento - via G. Gilli n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, un accordo quadro per l'erogazione di servizi I.C.T. per il Consiglio provinciale, i cui contenuti essenziali sono quelli descritti nel fac simile di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Poiché i servizi richiesti dal Consiglio provinciale ad Informatica Trentina verranno attivati mediante specifici "atti esecutivi" (ordinativi), dalla presente determinazione non deriva alcuna spesa a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

EL/LR/

3.

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Il "residente

ino Dorigatti

Informatica Trentina S.p.A. - Consiglio della provincia autonoma di

CPTN|27/10/2017|127 - Disposizione del Presidente - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE

per l'erogazione dei Servizi ICT utilizzati dal Consiglio della provincia autonoma di Trento.

Tra le Parti:

dott. Sergio Mancuso, nato a il , nella sua qualità di Presidente della Società Informatica Trentina S.p.A., con sede in Trento - via G. Gilli n. 2, capitale sociale Euro 3.100.000,00 interamente versato, iscritta presso la cancelleria del Tribunale di Trento in data 12 maggio 1983, al n.7875 vol. XVII del Registro delle Società, ed alla Camera di Commercio di Trento al n. 108369, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, di seguito indicata anche come come "IT";

dott. Bruno Dorigatti, nato a il , nella sua qualità di Presidente del Consiglio della provincia autonoma di Trento, cori sede in Trento Via Manci n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA n. 80009910227, di seguito indicata anche come

"Consiglio";

PREMESSO CHE

• Informatica Trentina S.p.A. è la società sottoposta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge Provinciale n.

10/1980 per la gestione del "S.I.E.P." (Sistema Informativo Elettronico Provinciale), oggi

"Sistema informativo elettronico trentino (SINET)" ai sensi dell'art. 5 della Legge Provinciale n. 16/2012, esteso a tutti gli enti del territorio provinciale e costituito dal complesso dei dati e informazioni che supportano le attività e dai sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione;

• con deliberazione della Giunta Provinciale n. 468 di data 29 febbraio 2008 Informatica Trentina è individuata come società di sistema preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico trentino;

• la Provincia autonoma di Trento e Informatica Trentina hanno sottoscritto in data 24 maggio 2013 la Convenzione racc. n. 42376, pratica 8001/CONV-577-2013, approvata

CPTN|27/10/2017|127 - Disposizione del Presidente - Allegato Utente 1 (A01)

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con deliberazione della Giunta provinciale n. 709 dd. 19/04/2013, avente ad oggetto la gestione del SINET ed ulteriori interventi, con durata fino al 31/12/2030, che prevede all'art. 2 tra i soggetti destinatari dell'accordo sia la Provincia che i relativi enti strumentali;

• nell'ambito delle direttive e dei programmi della Giunta Provinciale, IT promuove e valorizza azioni progettuali per la gestione e l'evoluzione del SINET al fine di concorrere allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'azione della pubblica amministrazione, tenuto conto dell'esigenza di semplificazione del sistema pubblico, nonché della necessità di acquisire sul mercato del settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione i servizi alle condizioni più vantaggiose;

• il "Nuovo Codice dei contratti pubblici" approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. in attuazione della Direttiva 2014/24/EU, all'art. 5 rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", stabilisce che l'applicazione del codice è esclusa nei rapporti in house, ovvero tra soggetti giuridici controllati dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, nonché per accordi che realizzano una cooperazione tra enti aggiudicatori finalizzata a garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni, la cui attuazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

• Informatica Trentina rientra tra le società strumentali della Provincia autonoma di Trento, per le quali è richiesta l'iscrizione al pubblico elenco delle amministrazioni aggiudicatrici per affidamenti diretti in house, ai sensi e in conformità all'art. 192, commi 1 e 2 del D. Lgs.

50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 7 dd 15/2/2017 e ss. mm.;

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Servizi oggetto della Convenzione) Il Consiglio intende avvalersi dei seguenti servizi resi da IT:

a) lo sviluppo di nuovi sistemi informativi o applicazioni informatiche di volta in volta individuati;

2

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b) l'erogazione dei servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi / applicazioni informatiche nonché aggiornamenti tecnologici connessi a:

servizi di Data Center e di postazioni di lavoro;

servizi di Supporto applicativo (manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa ed evolutiva;

supporto all'utenza;

c) servizi professionali ed attività specialistiche inerenti i sistemi informativi, servizi di consulenza finalizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a valutazioni preliminari ed impostazione di nuove iniziative, attività di conduzione progetti, interventi di integrazione di sistemi ed altre attività di consulenza correlate alle infrastrutture di tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni

Articolo 2 (Durata)

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e scadenza in data 31 dicembre 2020.

Articolo 3

(Conferimento degli incarichi)

Gli incarichi previsti all'articolo 1 sono conferiti alla Società mediante Atti Esecutivi (ordinativi) di sviluppo e di gestione.

Al fine di agevolare l'elaborazione degli Atti esecutivi, la Società si impegna a fornire al Consiglio tutto il supporto necessario per l'azione programmatoria e di coordinamento per il settore informatico.

L'Atto Esecutivo costituisce il documento contrattuale che, in relazione ad ogni singolo intervento, impegna le due Parti e che contiene i seguenti elementi:

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a. individuazione e descrizione di dettaglio degli oggetti dell'intervento;

b. esplicitazione dei livelli di servizio;

c. tariffe, prezzi unitari ed elementi quantitativi utilizzati per la determinazione dei corrispettivi;

d. corrispettivi certi e/o presunti;

e. eventuali costi da rimborsare;

f. tempi di esecuzione e termini di consegna;

g. obblighi specifici delle parti e connesse responsabilità;

h. modalità di accertamento della regolare esecuzione e/o del collaudo;

i. eventuali attività specifiche di formazione ed addestramento degli utenti.

Gli Atti Esecutivi sono redatti dalla Società e/o dal Consiglio in collaborazione e contraddittorio e sottoscritti da entrambe le Parti.

Per assicurare la piena rispondenza delle attività della Società alle necessità del Consiglio, fatto salvo il valore dei corrispettivi, gli Atti Esecutivi potranno essere oggetto di modifiche convenute tra le Parti mediante semplice scambio di corrispondenza.

Articolo 4

(Programmazione e monitoraggio)

Al fine di governare la programmazione e la pianificazione degli interventi di sviluppo, viene istituito un Comitato di coordinamento, al quale partecipano IT e il Consiglio. I membri di tale comitato saranno nominati dalle parti e si riuniranno periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, al fine di rilevare le necessità di sviluppo di nuove iniziative progettuali, deciderne la programmazione, valutare le proposte di pianificazione prodotte da IT ed eventualmente individuare i progetti di sviluppo per i quali dare incarico ad IT e monitorare l'avanzamento dei progetti, l'adeguatezza delle prestazioni, nonché ogni aspetto riguardante l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 5 (Corrispettivi)

I corrispettivi contrattuali per le prestazioni della Società, nonché le modalità di determinazione di tali corrispettivi, le modalità di fatturazione e pagamento, vengono definiti nei singoli Atti Esecutivi.

Articolo 6

(Fatturazione e modalità di pagamento)

IT provvederà a fatturare i canoni annui di gestione in forma trimestrale posticipata. Altri

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importi dovuti a fronte di ulteriori interventi come precedentemente indicato, saranno fatturati a consuntivo alla conclusione delle singole attività concordate.

Il pagamento delle relative fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento e sarà bonificato sul c/c di IT.

IT, sotto propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Consiglio le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, IT non potrà sollevare eccezioni in ordine ai pagamenti effettuati. Ciascuna fattura, che dovrà contenere il riferimento alla convenzione e alla singola prestazione/servizio, dovrà essere intestata a Consiglio della Provincia autonoma di Trento C.F. 80009910227, Codice Univoco Ufficio:

UFBDMT.

Articolo 7

(Attività a carico del Consiglio)

Per consentire ad IT l'espletamento degli incarichi oggetto della presente Convenzione, il Consiglio dovrà assicurare ad IT il necessario apporto informativo e documentale riguardante la materia oggetto della presente Convenzione, nonché rendere disponibile il parco software in formato sorgente per i servizi di gestione di cui alle finalità della presente Convenzione.

A tal fine il Consiglio nominerà un referente al quale IT farà riferimento per l'espletamento delle attività.

Articolo 8 (Responsabile di IT)

IT dovrà nominare un responsabile del coordinamento delle attività di cui alla presente convenzione, con la funzione di gestire i rapporti con il responsabile/referente nominato dal Consiglio.

Il responsabile di IT dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la gestione contrattuale.

IT indicherà altresì i referenti tecnico-operativi dei servizi/prestazioni oggetto della presente Convenzione, i cui nominativi saranno comunicati al Consiglio nelle offerte presentate dalla stessa IT.

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Articolo 9

(Riservatezza e applicazione del Decreto Legislativo 196/2003)

Nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione, IT potrà venire a conoscenza di dati riservati e trattare dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy), le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione e si obbligano ad utili7zarli esclusivamente a tale scopo.

IT si obbliga a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e informazioni dei quali la stessa venga a conoscenza per effetto del presente atto. A tal fine IT si impegna a rendere edotti i propri dipendenti dell'obbligo stesso ed a mettere in atto i necessari accorgimenti, nonché le opportune procedure fisiche e logiche.

Nell'eventualità in cui altra Impresa, nel corso di rapporti con IT, debba essere necessariamente messa in condi7ione di conoscere dati riservati, IT è tenuta ad acquisire idonee garanzie sull'osservanza del relativo segreto.

Il Consiglio definisce le modalità di accesso ai dati degli archivi gestiti da IT, da parte di soggetti ed Enti interessati, trasmettendo a IT le necessarie comunicazioni di autorizzazione.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4, c. 1, lett. g) e 29 del Codice sulla privacy, il Consiglio nomina IT Responsabile del trattamento dei dati personali.

IT, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Consiglio quale Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, in particolare Titolo III (regole generali per il trattamento dei dati) e Titolo V (sicurezza dei dati e dei sistemi), del Codice sulla privacy;

verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, con divieto

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di qualsiasi altra diversa utilizzazione, e ai sensi e nei limiti fissati dal Codice sulla privacy e coordinare tutte le operazioni;

individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Codice sulla privacy e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nella presente Convenzione e nel rispetto delle misure minime di sicurezza, eseguendo gli opportuni controlli;

• adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

▪ adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;

adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del Codice sulla privacy, e garantirne il rispetto;

comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati e eventuali ispezioni o richieste di documentazione da parte del Garante o dell'autorità Giudiziaria.

La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa dello stesso.

Il Responsabile è tenuto a rispettare il provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008, modificato con provvedimento del 25/6/2009, recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", il Consiglio intenderà conservati direttamente presso la sede di IT tali dati.

Articolo 10 (Prestazioni esterne)

Fatto salvo il divieto espresso e assoluto della cessione a terzi della presente Convenzione, Informatica Trentina, assumendo ogni responsabilità in merito e rimanendo comunque garante della perfetta esecuzione delle prestazioni, può avvalersi di soggetti esterni e di Imprese specializzate per l'attuazione delle iniziative programmate in applicazione della presente Convenzione.

Gli affidatati di servizi e forniture saranno individuati mediante procedure di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme europee, nazionali e provinciali in materia di

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appalti e contratti pubblici, nonché nel rispetto delle direttive specifiche dell'Ente controllante Provincia autonoma di Trento ai propri enti strumentali.

Articolo 11

(Regolamento diritto di sciopero)

IT assicura la gestione dei sistemi relativa agli eventuali servizi considerati essenziali ai sensi della Legge n. 146/90 e ss.mm., concernente il diritto di sciopero.

È onere del Consiglio comunicare per quali applicazioni dei sistemi informatici del medesimo dovrà essere applicata la disciplina, mentre è compito di IT, entro 60 giorni da detta comunicazione, definire le modalità di erogazione dei servizi nei casi di sciopero.

Articolo 12

(Responsabilità e obblighi nei confronti dei dipendenti e in materia di sicurezza) IT si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

IT è tenuta ad adottare, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte del Consiglio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all'esecuzione della convenzione che dei dipendenti, studenti, collaboratori del Consiglio e dei terzi.

IT deve farsi carico di segnalare tempestivamente al Consiglio eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della convenzione.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 il Consiglio promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione della presente Convenzione per quanto attiene alle attività svolte presso luoghi di cui il Consiglio ha la dispo- nibilità giuridica. A tal fine il Consiglio, in funzione delle attività concretamente realizzate, ela- bora il DUVRI che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, ove elaborato e per quanto non material- mente allegato alla presente Convenzione, ne costituirà sua parte integrante e sostanziale.

Allo stesso modo IT promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione della convenzione per quanto attiene alle attività svolte presso luoghi di cui IT ha la disponibilità giuridica.

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A tal fine IT, in funzione delle attività concretamente realizzate, elabora il DUVRI che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, ove elaborato e per quanto non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituirà sua parte integrante e sostanziale.

IT è in ogni caso tenuta a comunicare al Consiglio ogni modifica delle situazioni di esecuzione della convenzione che comporta la necessità di adeguare il DUVRI in funzione del mutato quadro di rischio.

Articolo 13

(Brevetti e diritti d'autore)

Il Consiglio non assume alcuna responsabilità nel caso IT usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.

IT terrà indenne il Consiglio da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni da chiunque pretesi a seguito di violazioni di diritti d'autore o di marchi italiani o stranieri.

Articolo 14

(Definizione delle controversie e Foro competente)

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione sono possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di uno specifico compromesso arbitrale.

Qualora una delle Parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Articolo 15

(Osservanza del codice di comportamento)

IT è consapevole che il Consiglio ha adottato un codice di comportamento e ne è pertanto tenuto al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo Consiglio o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.

Il codice di comportamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio (http : /www. consiglio.provincia. amministrazione-trasp arente disposizioni-generali/atti- generali/Pages /codice-comportamento-dipendenti.aspx).

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L'inosservanza di tali impegni da parte di IT costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Consiglio a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

IT è altresì consapevole che tale affidamento sarà oggetto di pubblicazione sulla pagina web

"Amministrazione trasparente" del Consiglio, ad eccezione dei contenuti su cui le Parti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.

Articolo 16

(Recesso dalla Convenzione)

Le parti hanno facoltà di recedere dalla Convenzione, previa comunicazione alla controparte mediante PEC con un preavviso di almeno 120 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa alla data prevista per il recesso.

Articolo 17

(Norma di salvaguardia)

Le Parti convengono fin d'ora ad adoperarsi in buona fede per approntare eventuali integra- zioni ai servizi, in relazione a nuovi sviluppi applicativi e a ulteriori modifiche del parco soft- ware gestito, in ordine ad esigenze di gestione e sviluppo dei sistemi informatici del Consiglio.

Modifiche in aumento o in diminuzione ai servizi oggetto della presente Convenzione potran- no essere giustificate altresì da scelte scaturite da esigenze strutturali o da fabbisogni contin- genti che dovessero emergere per una delle parti.

Articolo 18

(Intervenuta disponibilità strumenti centrali di committenza e affidamenti a soggetti terzi)

Ai sensi dell'art. 192, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione della presente Convenzione, i servizi di cui agli Atti Esecutivi verranno erogati in base a principi di congruità e convenienza economica.

Il Consiglio si riserva di recedere dalla presente Convenzione totalmente o parzialmente qualo- ra accerti la disponibilità attraverso gli strumenti (mercato elettronico, convenzioni, ecc..) mes- si a disposizione da parte delle centrali di committenza (APAC e/o CONSIP S.p.A.) di condi-

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zioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate da IT nel caso in cui questa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a detti strumenti.

Il recesso diviene operativo secondo le modalità stabilite dall'art. 16. In caso di recesso vengono corrisposte ad IT le prestazioni regolarmente eseguite.

Il Consiglio, per ragioni di opportunità o convenienza, si riserva il diritto di rivolgersi a soggetti terzi in relazione all'attuazione di servizi e/o attività non previsti o non attuati a mezzo della presente Convenzione. IT si impegna ad assicurare la propria collaborazione al Consiglio ed ai soggetti terzi, fornendo tutte le informazioni utili a realizzare soluzioni compatibili ed integrate per l'evoluzione dei sistemi acquisiti in sviluppo e gestione in dotazione al Consiglio, nonché a formulare il proprio eventuale assenso per la successiva presa in carico agli effetti sia dell'esercizio che della manutenzione, fatto salvo l'esonero da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti riconducibili direttamente o indirettamente al soggetto terzo.

Articolo 19

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico di IT gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli che, per Legge, fanno carico al Consiglio. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 20

(Articolazione della Convenzione)

La presente Convenzione si compone di numero 20 (venti) articoli che, sottoscritti dalle parti contraenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL PRESIDENTE

- dott. Bruno Dorigatti -

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Trento,

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

IL PRESIDENTE - dott. Sergio Mancuso -

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