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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE c.c. n. 52 del 20.12.2016

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2 Sommario

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento pg. 4

Art. 2 – Definizioni pg. 4

Art. 3 – Finalità del Regolamento pg. 6

Art. 4 – Criteri per l’individuazione delle aree mercatali pg. 7

Art. 5 – Organi competenti pg. 7

Art. 6 – Consultazione preventiva delle parti pg. 8

Art. 7 – Finalità della consultazione non vincolante pg. 8

Art. 8 – Disposizioni generali sull’esercizio dell’attività pg. 8

Art. 9 – Produttori agricoli. Autorizzazione d’esercizio pg. 10

Art. 10 – posteggi riservati ai produttori agricoli pg. 10 Art. 11 – autorizzazioni su posteggi dati in concessione pg. 10 Art. 12 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova

istituzione pg. 12

Art. 13 – Autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante pg. 13 Art. 14 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione pg. 13 Art. 15 – Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area pg. 14 Art. 16 – Disposizioni relative alla carta di esercizio e attestazione annuale pg. 15

Art. 17 – Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio pg. 16

Art. 18 – Revoca dell’autorizzazione d’esercizio pg. 16

Art. 19 – Decadenza dell’autorizzazione d’esercizio pg. 17

Art. 20 – Indirizzi generali in materia di orari pg. 18

Art. 21 – Festività pg. 18

Art. 22 – Effettuazione di mercati straordinari pg. 18

Art. 23 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare pg. 19 Art. 24 – Tariffa occupazione suolo pubblico e tariffa smaltimento rifiuti pg. 19 Art. 25 – Posteggi temporaneamente liberi e criteri di assegnazione (spunta) pg. 19

Art. 26 – Assenza del titolare pg. 21

Art. 27 – Validità e verifica delle presenze pg. 21

Art. 28 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati pg. 21 Art. 29 – Comunicazione dati al sistema informativo regionale pg. 22 TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30 – Concessione del posteggio – durata – rinnovo pg. 22

Art. 31 – Planimetria del mercato pg. 23

Art. 32 – Utilizzo del posteggio pg. 23

Art. 33 – Dimensione dei posteggi pg. 23

Art. 34 – Richiesta di trasferimento nell’ambito dello stesso posteggio pg. 23

Art. 35 – Scambio reciproco di posteggio pg. 24

Art. 36 – Ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali pg. 24

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 37 – modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante pg. 24 Art. 38 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo pg. 25 TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO, FIERE

Art. 39 – Posteggi fuori mercato – criteri di assegnazione pg. 25

Art. 40 - Tipologia di aree destinate a fiere pg. 25

Art. 41 – Criteri di selezione per il rilascio di concessione di posteggi già esistenti nelle fiere pg. 26 o in fiere di nuova istituzione

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Art. 42 – Revoca e decadenza pg. 26

Art. 43 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico pg. 26

TITOLO V – NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

Art. 44 – normativa igienico sanitaria pg. 26

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 45 – Sanzioni pg. 29

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Disposizioni transitorie e finali pg. 30

Art. 47 – Abrogazione di regolamenti e ordinanze pg. 30

Art. 48 – entrata in vigore pg. 30

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4 TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. La disciplina dei pubblici mercati settimanali e delle forme di vendita/commercio su aree pubbliche, che si svolgono nell'interesse dei consumatori, è disciplinata dalle seguenti disposizioni: dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i, dalla L.R. 21 marzo 2000 n. 15 (modificata dalla L.R. 3 aprile 2001 n. 6 e dalla L.R. 31 marzo 2008 n. 8) e confluita nel Titolo II, sezione III° della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, dai Regolamenti di Polizia Locale, di Igiene, di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Tassa Rifiuti nonché dalle leggi e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Il regolamento è stato redatto nel rispetto anche del D.lgs n° 59/2010 di recepimento della direttiva servizi 123/CE/2006, dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata del 05.07.2012 e successivo documento unitario della Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome 13/009/CR11/C11 del 24.01.2013.

2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, esplica la sua validità a tempo indeterminato.

3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

4. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Articolo 2 – Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s’intendono:

1. per commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

2. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

3. per mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

4. associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:

le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provincale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale dei lavoro

5. per fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività indicati nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

6. . sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e

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5 bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

7. calendario regionale delle fiere e delle sagre. L’elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

8. per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale;

9. per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale manifestazione;

10. autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune nel quale si intende avviare l’attività per gli operatori itineranti; o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

11. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio del commercio su aree pubbliche;

12. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un’area mercatale;

13. per plateatico: il fronte espositivo sul posteggio concesso

14. per “decreto legislativo”: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998; 16. per “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 02 febbraio 2010;

15. per registro delle imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

16. per TUEL il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

17. per mercato straordinario: l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria in occasione di festività o di eventi particolari;

18. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

19. per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

20. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

21. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

22. per settore merceologico: quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l’attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

23. per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

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6 24. per “spuntista”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;

25. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

26. per ordinanza del Ministro della Salute: l’ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 (in G.U. n. 114 del17 maggio 2002).

27. per Comune: il Comune di Cogliate Articolo 3 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di Commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all’andamento del turismo stagionale;

g) salvaguardare e riqualificare e ammodernare la rete distributiva esistente, favorendo e promuovendo l’adeguamento delle aree mercatali alla vigente normativa igienico-sanitaria con la creazione di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria , favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada.

h) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati.

L’individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo ed all’offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

i) localizzare le aree mercatali o fiere tenendo conto:

delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

 dei vincoli per determinate zone o aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;

le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere

le limitazioni e i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana

le caratteristiche socio economiche del territorio;

 la densità della rete distributiva in atto;

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7 - E consentire:

• un facile accesso ai consumatori;

• sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

• il minimo disagio alla popolazione;

• la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

• un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

• promuovere l’aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

Articolo 4 - Criteri individuazione aree mercatali

Nell’individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Nell’ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare il comune può determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Articolo 5 - Organi competenti

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all’Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il servizio Commercio settore Vigilanza assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Il responsabili dei settori competenti si avvalgono, per l’attività gestionale e di controllo, del personale previsto dalla vigente pianta organica. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati, operano in conformità alle direttive impartite dal Responsabile del settore competente. Il Comune di Cogliate, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge

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8 Regionale, stabilisce di non istituire l’apposita Commissione Consultiva di cui all’articolo stesso, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti sulle questioni di cui al comma 4 dell’art. 19 della Legge regionale, qui elencate:

a) programmazione dell’attività;

b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

d) definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico;

e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l’attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 - Consultazione preventiva delle parti

1. Preventivamente alla deliberazione in ordine alle materie elencate al successivo articolo 7, l’Amministrazione Comunale provvederà a fare richiesta alle associazioni di categoria dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, di parere non vincolante sulla disciplina dettata dal presente atto.

2. La richiesta di parere sarà formulata per scritto, ed inviata assieme agli allegati necessari per l’espressione del parere.

3. La risposta alla richiesta di parere, debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dall’invio della richiesta stessa, trascorsi inutilmente i quali la consultazione preventiva si intenderà regolarmente e positivamente assolta ed il parere si intenderà comunque acquisito in modo favorevole.

Articolo 7 - Finalità della consultazione non vincolante

La fase della consultazione non vincolante delle organizzazioni di categoria, dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, si prefigge lo scopo di acquisire il parere non vincolante, in merito:

• alla programmazione dell'attività;

• alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

• alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

• alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi;

• alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 8 - Disposizioni generali sull’ esercizio dell’attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato, l’operatore commerciale persona fisica o società di persone o società di capitali o cooperative, può avere in concessione (fatto salvo il periodo transitorio):

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9 - Nei mercati e fiere fino ad un massimo di 100 posteggi: n. 2 posteggi per il settore alimentare e n. 2 posteggi per il settore non alimentare

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienicosanitarie.

E’ fatto altresì divieto di tornare nella medesima zona in precedenza occupata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con le sanzioni di cui alla L. R. n° 6/2010.

Per la sosta dei veicoli per l’esercizio dell’attività svolta devono essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone o società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’art. 20 della L. R. n° 6/2010, sostituito dall’art. 23 comma 1, lettera e) della L.R. 21 febbraio 2011 n. 34.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla L. R. n° 6/2010.

5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Durante lo svolgimento di un mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti il mercato stesso, fino ad una distanza di 500 metri di raggio. (ART. 22 C. 7 L.R.6/2010) 8. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie

9. Il competente servizio comunale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle C.C.I.A.A., annualmente verifica, in relazione alle autorizzazioni rilasciate, se il titolare ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali (attestazione annuale) previsti dalle disposizioni vigenti. L’attestazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

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10 10. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Articolo 9 - Produttori agricoli. Autorizzazione d’esercizio

1. Per i produttori agricoli, l’autorizzazione d’esercizio in Regione Lombardia è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge regionale n° 8/2007, n° 1/2007 e successive modificazioni e D.G.R n° 6919 2 aprile 2008, anche ai fini igienico sanitari di notifica dell’attività.

2. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività avvenga sulla base della segnalazione di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell’autorizzazione, purché si tratti di denuncia regolare e completa.

3. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 228/2001.

Articolo 10 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1 La qualità di imprenditore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall’interessato con l’autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.

2. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

3. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate al successivo articolo del presente regolamento.

4. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all’art. 11 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l’interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

5. Il criterio di priorità di cui all’art. 11, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell’agricoltore produttore diretto.

6. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto saranno assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori del settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, fatto salvo il diritto di priorità di altro produttore agricolo che si presentasse come spuntista.

Articolo 11 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in mercati esistenti

1. L’autorizzazione e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività Stabiliti dalla L.R. 6/2010 – Sezione III e nel rispetto dei criteri dell’Intesa della Conferenza unificata e di quelli stabiliti dalla Giunta Regionale al fine di rendere omogenea sul territorio regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l’applicazione delle disposizioni dell’intesa della conferenza unificata, relative all’assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

L’AUTORIZZAZIONE è in concessione dodicennale, ed è rilasciata dal Responsabile del servizio competente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un’apposita graduatoria, approvata

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11 con determinazione del responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione dodicennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all’amministrazione comunale secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L. R. n° 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, con riferimento al settore merceologico alimentare e non alimentare, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d’area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

3. Per i posteggi esistenti in mercati attivi, ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

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12 2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

3. A parità dei titoli di priorità la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di consegna della domanda, allo sportello Unico – (SUAP) del Comune.

4. Gli operatori commerciali su area pubblica che risultino morosi TOSAP nei confronti del Comune di Cogliate nel triennio antecedente la pubblicazione del bando non sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione

5. Le domande devono essere inviate, allo Sportello Unico – (SUAP) del Comune.

6. Le domande possono essere inviate tramite il portale SUAP all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune.

8. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Articolo 12 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione.

1. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 5 devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua di cui all’articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;

- l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

deve essere garantito l’impegno da parte dell’operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;

- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

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13 - l’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. A parità di punteggio si applica il criterio di cui all’art. 11, lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

3. Nel caso di procedure per l’assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al presente articolo.

4. Per Posteggi esistenti ma non assegnati in mercati già esistenti si applicano i criteri della professionalità/anzianità di cui al precedente articolo, tenendo conto che, al posto dell’anzianità nel posteggio, si ha riguardo all’anzianità di spunta nel mercato.

Articolo 13 - Autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di Cogliate a persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative che intendono svolgere l’attività nel territorio comunale.

(ART. 24 l.r 6/2010.). I comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio se il richiedente è in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro Comune.

2. Qualora il comune riceva una domanda che non è di sua competenza, il competente servizio provvederà tempestivamente a rinviarla, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata motivando l’incompetenza territoriale.

3. Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui alla L. R. 6/2010 e s.m.i;

c) il settore o i settori merceologici;

d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente servizio comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

5. La domanda deve essere inviata allo sportello Unico – (SUAP) del Comune.

6. Le domande possono essere inviate al SUAP a mezzo p.e.c. o attraverso il portale camerale www.impresainungiorno.gov.it oppure attraverso il Sistema MUTA della regione o direttamente alla p.e.c.

dell’ente, all’indirizzo comune.cogliate@legalmail.it

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Il competente servizio comunale in fase di istruttoria della domanda verifica la completezza ed il possesso dei requisiti del richiedente.

8. Qualora la domanda non sia regolare o completa il citato servizio competente né da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

9. Nel caso in cui il competente servizio non provveda alla comunicazione di cui al comma 8, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

Articolo 14 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione

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14 1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività.

2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell’eredità.

3. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell’azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell’area sede di posteggio, per il periodo residuo del dodicennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, deve essere presentata la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), tramite lo sportello unico (SUAP). La stessa sarà poi istruita dal competente ufficio comunale che si avvarrà degli uffici comunali competenti per le verifiche di competenza.

5. La cessione, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L. R. n° 6/2010 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell’ufficio competente.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell’attività, comunicando l’intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell’ufficio competente.

8. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. IL subingresso può essere effettuato solo per lo stesso settore merceologico. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

Art. 15 Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono re intestate al nuovo esercente da parte del competente ufficio comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla L. R. n° 6/2010.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa presentazione di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da parte del re intestatario,

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15 tramite l’invio allo sportello unico (SUAP) del Comune e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l’attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.

Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Salvo proroga per comprovata necessità, qualora il titolare non richieda la re intestazione del titolo e non inizi l’attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività. La decadenza opera di diritto.

Articolo 16 - Disposizioni relative alla carta di esercizio e attestazione annuale a- carta d’esercizio

1. La carta di esercizio di cui all’articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un’altra regione italiana.

3. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel “Foglio Aggiuntivo”, i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d’opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel “Foglio Aggiuntivo soci SNC”.

4. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore (“Foglio Aggiuntivo”) deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell’assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell’organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

5. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l’operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

6. La carta di esercizio può essere esibita all’organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

7. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L’attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all’art. 27, comma 5 della L.R. 6/2010

- b attestazione annuale

1. L’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all’articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Al fine di supportare i

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16 comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010. L’attestazione può essere richiesta direttamente dall’operatore o da un intermediario standard. Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l’attestazione.

2. Come per la carta di esercizio, l’attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica,

3. La verifica relativa all’assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall’operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l’attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

4. Il comune o le associazioni verificano che l’operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l’assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;

- fiscali, deve risultare dalla verifica dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d’impresa;

- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell’iscrizione all’INPS e all’INAIL (qualora dovuta).

5.L’attestazione è una presa d’atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

6. L’attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l’attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l’attestazione con validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo o al 31 dicembre dell’anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all’anno precedente.

7. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2 lettera l) della L.r. 6/2010, il rilascio dell’attestazione annuale.

8. L’attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l’attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

9. L’operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell’attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l’operatore intende iniziare l’attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l’esercizio dell’attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

10. L’attestazione annuale può essere esibita all’organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

Articolo 17 - Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile dell’ufficio competente, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

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17 2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l’abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Articolo 18 - Revoca dell’autorizzazione d’esercizio

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 4 della L. R. n° 6/2010 e s.m.i;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi della L. R. n° 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di regolarità amministrativi, fiscali e previdenziali dell’esercizio dell’attività, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi della legge regionale sopra citata;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di re intestazione.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell’ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 19 - Decadenza dell’autorizzazione d’esercizio

La decadenza dalla concessione di posteggio si verifica per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività, nonché quando il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di malattia, gravidanza, infortunio, debitamente documentati dall’interessato.

Una volta che il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati è accertato dall’ufficio comunale competente anche attraverso il corpo di polizia locale, la decadenza opera automaticamente; la stessa deve essere notificata immediatamente ad opera dell’ufficio competente all’interessato.

Relativamente all’attività di vendita svolta nei posteggi assegnati ai produttori agricoli, non verranno computate, ai fini della decadenza della concessione, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Settore competente. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale o comunque nei periodi di bassa produzione in relazione ai prodotti commercializzati.

L’amministrazione comunale potrà revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In questo caso l’interessato ha diritto di ottenere altro posteggio sul territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in

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18 sostituzione di quello revocato, da collocarsi possibilmente nello stesso mercato, non può avere una superficie inferiore e la sua localizzazione dovrà avvenire sentito l’interessato.

Quest’ultimo, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente l’attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il mancato pagamento della tassa occupazione suolo pubblico comporta la pronuncia di decadenza della concessione del posteggio con contestuale revoca dell’autorizzazione d’esercizio del commercio. Il provvedimento di decadenza, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell’ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 20 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità alle disposizioni della L. R. n° 6 /2010, è stabilito in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, quanto segue:

L’orario di vendita è stabilito dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

L’orario di sgombero viene fissato entro le ore 20.00.

L’accesso alle aree mercatali da parte degli operatori è consentito a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’orario di vendita dalle ore h.13,00.

Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente regolamento, ma potranno avvenire previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative

Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l’Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell’area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 21 – Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta dei soggetti indicati all’art. 22, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso anche in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano. L’autorizzazione al mercato straordinario dovrà contenere le indicazioni e le prescrizioni che obbligatoriamente gli operatori del mercato dovranno osservare

Articolo 22 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Per mercato straordinario s’intende l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

2. . Di norma i mercati straordinari si svolgono nei periodi natalizio e pasquali, e possono essere collegati ad eventi particolari.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore Commercio:

da almeno il 20% degli operatori su area pubblica;

dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

 dalle Associazioni dei consumatori di cui all’art. 5 della L. 281/1998

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19 4.La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l’effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere delle Associazioni di categoria di cui all’art. 5 del presente regolamento e, successivamente, a cura del servizio commercio, viene sottoposta all’esame della Giunta Comunale, per la decisione.

5. La Giunta comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata ai richiedenti, almeno quindi giorni prima della data prevista.

Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell’anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale, sentite le Associazioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione.

La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Servizio Commercio, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Articolo 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1.L’ area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Articolo 24 - Tariffa occupazione suolo pubblico e tariffa smaltimento rifiuti.

1. La concessione del posteggio comporta l’obbligo del versamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico nonché la tassa smaltimento rifiuti giornaliera secondo le tariffe determinate dall’Amministrazione.

2. Gli importi sono riscossi dal Comune così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti. In ogni caso, l’operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia, ai quali si rinvia.

Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio provvedono al pagamento delle tasse di volta in volta direttamente al personale incaricato della riscossione, sulla base delle tariffe stabilita dall’amministrazione Comunale;

L’arrotondamento degli importi dovuti sarà stato effettuato, come previsto dalle norme vigenti, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,49 diventa 65).

3. Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, dovuti per il posteggio assegnato, comporta l’avvio delle procedure per il recupero delle somme dovute. Quindi viene disposto il provvedimento di sospensione motivato da notificare all’operatore inadempiente, riportando le somme dovute maggiorate degli interessi legali e delle eventuali sanzioni, fissando un termine massimo di 15 gg. (giorni) per adempiere al pagamento. Trascorso inutilmente tale termine si procede con il provvedimento di decadenza del posteggio.

Nessun rimborso di pagamenti relativi a tributi, canoni o tariffe, è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

Articolo 25 - Posteggi temporaneamente liberi e criteri di assegnazione (spunta)

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20 1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo “A” rilasciata da un comune della Regione Lombardia o di tipo “B” rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che siano presenti almeno un’ora prima dell’orario stabilito per l’attività di spunta fissata alle ore 14,30 e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell’attività.

2. L’assegnazione avviene seguendo l’ordine della cosiddetta “graduatoria degli spuntisti”. Questa è determinata dal numero di volte che l’operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l’assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività (art. 27 c. 1 lett. F del D.lgs. 114/98). Lo spuntista per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all’avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.

3. In caso di parità di numero di presenze, nell’assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell’azienda con maggiore anzianità dell’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda stessa o ai danti causa documentata con la presentazione da parte dell’operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che andrà tempestivamente verificata dall’ufficio ricevente

4. I posteggi dell’area alimentaristi sono assegnati agli operatori del settore alimentare inseriti nella graduatoria di spunta e presenti quel giorno per l’assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari. Soltanto nel caso in cui non siano presenti operatori spuntisti del settore alimentare inseriti in graduatoria, i posteggi sopra indicati, potranno essere assegnati ad operatori del settore non alimentare.

5. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

6. Le assegnazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all’interno del mercato.

7. L’operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l’assegnazione non viene considerato presente ai fini dell’aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore.

8. In occasione dell’effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell’aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

9. Nell’ambito del Mercato:

a. l’esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;

b. alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l’ingresso in spunta;

c. le presenze sono rilevate sul mercato dalla polizia municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata con cadenza semestrale;

d. le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un’autorizzazione e una concessione dodicennale di posteggio, sono azzerate all’atto del ritiro della nuova autorizzazione;

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21 e. la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un anno consecutivo è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l’azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dal vigente regolamento;

f. l’aggiornamento della graduatoria di spunta con l’azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate presenze dell’anno precedente.

Lo spuntista deve essere inoltre in regola con i pagamenti della tassa di occupazione del posteggio. In difetto è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

10. Ai fini dell’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, dal titolare dell’autorizzazione.

11. La presenza dell’operatore verrà conteggiata, ai fini della graduatoria, nei seguenti casi:

- esercizio dell’attività, per disponibilità del posteggio;

- qualora non vi sia disponibilità, presenza dell’operatore entro l’orario stabilito.

A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

12. La cessione, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda ceduta, ivi comprese le eventuali presenze già maturate.

Non è tuttavia consentito il cumulo fra le presenze già maturate dal titolo subentrante e quello già posseduto intendendosi assorbite dal nuovo titolo; sarà comunque nella facoltà del subentrante la scelta del titolo da far valere.

Articolo 26 - Assenza titolare

1. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di legge, su delega scritta del titolare.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l’attività, senza nomina del delegato.

3. Qualora non sia presente il titolare o il delegato, le persone che esercitano direttamente l’attività di vendita debbono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri comunque una autonoma gestione dell’azienda, neppure in forma temporanea. In caso contrario si dovrà presupporre una situazione di esercizio abusivo di attività in assenza di autorizzazione, elevando il relativo verbale ed inibendo le successive presentazioni dell’operatore sul mercato fintanto che questi non sia in grado di dimostrare la regolarità del titolo in base a cui opera. Il titolare dell’autorizzazione potrà comunque essere riammesso al mercato presentandosi personalmente o dimostrando la regolarità del sostituto.

Articolo 27 - Validità e verifica delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.

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