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Disciplina del commercio su aree pubbliche

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Comune di Spoleto

Disciplina del commercio su aree pubbliche

La “Disciplina del commercio su aree pubbliche” è stata adottata con deliberazione

di consiglio comunale n° 94 del 28 maggio 2003.

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Disciplina del commercio su aree pubbliche

Il Comune di Spoleto con deliberazione consiliare n° 94 del 28 maggio 2003 ha adottato la “Disciplina del commercio su aree pubbliche”.

La “disciplina” è stata predisposta a cura del gruppo di lavoro del settore servizi alle imprese e sviluppo economico in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e della legge regionale 20 gennaio 2000, n° 6 ed è stata modificata con i seguenti atti:

1) delibera consiliare n° 2 del 15 gennaio 2009 all’articolo 8 in merito al contributo di partecipazione al mercato. Tali modifiche entrano in vigore il 1°febbraio 2009.

Il 21 gennaio 2009 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

INTRODUZIONE ...4

CAPO I – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE ...5

Articolo 1 - Definizioni ed ambito di applicazione ...5

Articolo 2 - Mercati settimanali...5

Articolo 3 - Mercato settimanale del Martedì - Piazza d’Armi...6

Articolo 4 - Mercato settimanale del Mercoledì - Fraz. S. Giacomo, Via S. Marino ...6

Articolo 5 - Mercato settimanale del Venerdì - Via Cacciatore delle Alpi, Via C. Bandini, Ponte Unità d’Italia ...6

Articolo 6 - Mercato settimanale del Sabato - Fraz. S. Giovanni Baiano, Via De Gasperi ...7

Articolo 7 - Mercato settimanale estivo “1° Giugno – 30 Settembre” Loc. Monteluco ...7

Articolo 8 - Mercato mensile “Mercato delle Briciole” (Antiquariato – collezionismo – artigianato artistico) - Centro Storico ...8

Articolo 9 - Fiere...9

Articolo 10 - Fiera dell’Epifania ...9

Articolo 11 - Fiera di S. Antonio ...9

Articolo 12 - Fiera della Madonna di Loreto...10

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Articolo 13 - Posteggi fuori mercato...10

Articolo 14 - Commercio itinerante...11

CAPO II -NORME COMUNI ALLE VARIE FORME DI COMMERCIO ... 12

Articolo 15 - Orari ...12

Articolo 16 - Assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati settimanali e mensili ...12

Articolo 17 - Registrazione presenze e assenze in occasione di fiere e mercati ...13

Articolo 18 - Concessioni dei posteggi nei mercati...13

Articolo 19 - Concessioni dei posteggi nelle fiere ...13

Articolo 20 - Concessione di posteggi in feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ...14

Articolo 21 - Subingresso nel posteggio - Autorizzazione tipo A...14

Articolo 22 -Modalità e divieti per l’esercizio dell’attività di vendita nei mercati e nelle fiere ...15

Articolo 23 - Trasferimento di posteggio ...15

Articolo 24 - Divieto di concessione di più posteggi ...16

Articolo 25 - Rimozione impianti e pulizia posteggio ...16

Articolo 26 - Revoca e sospensione Autorizzazioni...16

Articolo 27 - Vigilanza dei mercati...17

Articolo 28 - Sosta per la vendita in forma itinerante...17

Articolo 29 - Autorizzazione di tipo A ...17

Articolo 30 - Autorizzazione di tipo B ...18

Articolo 31 - Associazioni sportive, volontariato e Pro-loco...19

Articolo 32 - Criteri di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali di particolari categorie...19

Articolo 33 - Regolamentazione accesso operatori mercati e fiere ...20

Articolo 34 - Osservatorio comunale...20

Articolo 35 - Interventi straordinari per cause di forza maggiore...20

Articolo 36 - Aree senza tempo...20

Articolo 37 - Promozione fiere e mercati...21

Articolo 38 - Sanzioni...21

Articolo 39 - Norma transitoria ...21

Articolo 40 - Abrogazione norme precedenti e validità ...21

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. INTRODUZIONE

Il commercio su aree pubbliche, ovvero ambulante, o ancora, non sedentario, è sicuramente la forma di vendita più antica della civiltà umana, ed è ancora oggi presente in tutte le realtà sociali, economiche e urbanistiche del mondo; in particolare i mercati e le fiere sono le due espressioni più tipiche di questa forma di vendita.

Ogni regione ha le sue tradizioni e abitudini ambulanti, alcune rimaste in ambito locale ed in declino, altre diventate ormai un fatto nazionale ed istituzionalizzato: i venditori di angurie, i venditori di porchetta, quelli di caldarroste, i banchi di agrumi in Sicilia, ecc.

Ogni mercato ha sue caratteristiche intorno a cui si crea una propria domanda ed un ambito di influenza più o meno esteso e profondo a seconda della dimensione e dell'organizzazione del mercato stesso.

Il commercio su aree pubbliche è un fenomeno sospeso tra conservazione e innovazione, tra fatto commerciale e espressione sociale e culturale.

E' mancata in passato una politica attiva di sostegno e sviluppo destinata alla qualificazione urbana e sociale delle aree mercatali, quali elementi complementari rispetto alla rete a posto fisso e alla grande distribuzione.

I mercati e le fiere devono essere considerati un fatto sociale, turistico e culturale e urbano, che qualifica l'ambiente in cui è inserito e su cui si dovrà investire.

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. . . . . . CAPO I – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica a tutti gli operatori commerciali su area pubblica operanti nel territorio del Comune di Spoleto nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi, alle soste ed all'obbligo di pubblicità dei prezzi, ai produttori agricoli di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono:

a) per Decreto, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di riforma della disciplina del commercio;

b) per Legge regionale, la legge della Regione dell'Umbria 20 gennaio 2000, n. 6 contenente disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto;

c) per Autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per 10 anni, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto;

d) per Autorizzazione di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggi ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto;

e) per Concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera al di fuori di essi;

f) per Posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

g) per Manifestazione, il complesso delle attività delle fiere e dei mercati;

h) per Settori merceologici, il settore alimentare e non alimentare di cui all'art. 5 del decreto;

i) per Specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori;

l) per Produttori agricoli, i soggetti che esercitano l'attività di vendita in base al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

m) per Mercato si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera d) del decreto;

n) per Fiera si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera e) del decreto;

o) per Autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati;

p) per Autorizzazioni stagionali, le autorizzazioni aventi validità limitata ad un periodo di tempo non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi.

Articolo 2 - Mercati settimanali

1. Le aree concesse per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31.03.98, n. 114, sono individuate e determinate nell’"Allegato A" del presente atto, come segue:

A) MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ - Piazza d’Armi

B) MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ - Fraz. S. Giacomo, Via S. Marino

C) MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ - Via Cacciatori delle Alpi, Via C. Bandini, Ponte Unità d’Italia

D) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO - Fraz. S. Giovanni di Baiano, Via De Gasperi

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Articolo 3 - Mercato settimanale del Martedì - Piazza d’Armi

1. Si svolge in area pubblica scoperta in Piazza d'Armi, tutto l'anno nei giorni di Martedì.

2. L'entrata in vigore dei criteri contenuti nella presente disciplina determinerà l’assegnazione dei posteggi liberi agli aventi diritto sulla base della graduatoria prevista a seguito di bando.

3. Si prevedono 4 (quattro) nuovi posteggi, di cui:

a) n° 1 posteggio per vendita esclusiva di CASALINGHI;

b) n° 1 posteggio per vendita esclusiva di PORCHETTA;

c) n° 1 posteggio riservato ai PRODUTTORI che esercitano l'attività di vendita in base al D.

Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

d) n° 1 posteggio riservato ai SOGGETTI DISAGIATI di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104 ed alle ASSOCIAZIONI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE senza fini di lucro.

4. I posteggi individuati sono pari a n. 25, dei quali n. 2 riservato ai produttori agricoli e n. 1, ai soggetti disagiati ed alle Associazioni per il commercio equo e solidale, con superficie specificata nell'Allegato A .

Articolo 4 - Mercato settimanale del Mercoledì - Fraz. S. Giacomo, Via S. Marino

1. Si svolge in area pubblica scoperta in Fraz. S. Giacomo, Via S. Marino, tutto l'anno nei giorni di Mercoledì.

2. L'entrata in vigore dei criteri contenuti nella presente disciplina determinerà l’assegnazione dei posteggi liberi agli aventi diritto sulla base della graduatoria prevista a seguito di bando.

3. Non vi sarà alcun aumento di posteggi rispetto a quelli già esistenti, con la sola eccezione della previsione di n. 1 posteggio, riservato ai soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104 ed alle Associazioni per il commercio equo e solidale senza fini di lucro;

4. I posteggi individuati sono pari a n. 17, dei quali n. 1 riservato ai SOGGETTI DISAGIATI ed alle ASSOCIAZIONI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, con superficie specificata nell'Allegato A .

Articolo 5 - Mercato settimanale del Venerdì - Via Cacciatore delle Alpi, Via C. Bandini, Ponte Unità d’Italia

1. Si svolge in area pubblica scoperta in Via Cacciatori delle Alpi, Via C. Bandini, Ponte Garibaldi e Piazza della Vittoria tutto l'anno nel giorno di Venerdì.

2. L'entrata in vigore dei criteri contenuti nella presente disciplina determinerà l’assegnazione dei posteggi liberi agli aventi diritto sulla base della graduatoria prevista a seguito di bando.

3. Si prevede l'aumento di n° 3 posteggi per operatori commercio su aree pubbliche rispetto a quelli già esistenti e di n. 2 posteggi, uno per categoria, riservato ai SOGGETTI DISAGIATI di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed alle ASSOCIAZIONI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE senza fini di lucro;

4. Complessivamente i posteggi individuati sono pari a n. 51, dei quali n. 5 riservati ai PRODUTTORI AGRICOLI di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e n. 2 riservati ai SOGGETTI DISAGIATI di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed alle ASSOCIAZIONI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE senza fini di lucro, con superficie specificata nell'Allegato A. I cinque posteggi per i produttori agricoli sono individuati in Piazza della Vittoria e assegnati secondo l’anzianità di presenza nel mercato; in tale sito, per affinità di prodotti, dovrà essere collocato anche il posteggio per la vendita di frutta e verdura.

5. Si prevede la possibilità di rilasciare o modificare la concessione dei produttori per un periodo non inferiore a 6 mesi nell’arco dell’anno solare, a seguito di richiesta dell’operatore

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interessato, secondo la disponibilità dei propri prodotti.

6. L’attività di vendita di animali vivi, attualmente esercitata sul posteggio n. 1 in Via Cacciatori delle Alpi, non può essere esercitata su altri posteggi all’infuori di quello assegnato, mentre su tale posteggio può, comunque, essere venduta qualsiasi altra merceologia..

7. Il posteggio n. 45 (porchetta) dovrà essere trasferito al posto del chiosco dei “tabacchi” al momento dell’eventuale spostamento di quest’ultimo.

Articolo 6 - Mercato settimanale del Sabato - Fraz. S. Giovanni Baiano, Via De Gasperi

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale un mercato che si svolgerà in area pubblica scoperta in Loc. S. Giovanni di Baiano, Via De Gasperi, tutto l'anno nel giorno di Sabato.

2. L'entrata in vigore dei criteri contenuti nella presente disciplina determinerà l’assegnazione dei posteggi liberi agli aventi diritto sulla base della graduatoria prevista a seguito di bando.

3. Si prevedono n. 15 posteggi totali, di cui:

a) n° 13 per operatori commercio su aree pubbliche;

b) n° 1 posteggio riservato ai produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

c) n° 1 posteggio, riservato ai SOGGETTI DISAGIATI di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104 ed alle ASSOCIAZIONI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE senza fini di lucro.

4. Si prevede l’articolazione merceologica, di cui all’art. 3 della L. R. n. 6/2000, dei 13 posteggi come segue:

a) n. 1 posteggio per vendita PESCE o ALIMENTARI;

b) n. 1 posteggio per ALIMENTARI;

c) n. 2 posteggi per CALZATURE o PELLETTERIA;

d) n. 3 posteggi per TESSUTI – ACCESSORI ABBIGLIAMENTO;

e) n. 4 posteggi per ABBIGLIAMENTO;

f) n. 1 posteggio per CASALINGHI;

g) n. 1 posteggio per FERRAMENTA, FERRO BATTUTO o VIMINI;

5. Se uno o più posteggi non sono assegnati definitivamente a seguito della procedura del bando, in quanto nessun operatore di quel settore ha presentato domanda, il posteggio verrà assegnato giornalmente anche ad operatori che non vendono la merceologia indicata dalle norme comunali. In ogni modo il posteggio sarà ogni 6 mesi proposto con l’apposito bando per l’assegnazione definitiva riferita alla merceologia prevista. Le presenze ottenute su tali posteggi sono prese in considerazione solo se l’operatore di chiara di vendere prevalentemente le merceologie riferite al posteggio stesso.

Articolo 7 - Mercato settimanale estivo “1° Giugno – 30 Settembre” Loc. Monteluco

1. Viene istituito, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale, il mercato che si svolge in area pubblica scoperta in Loc. Monteluco nel periodo estivo "1° Giugno - 30 Settembre", nei giorni prefestivi e festivi, riordinando le preesistenti Concessioni stagionali per posteggi isolati.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2., della legge regionale, l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, tenendo conto delle presenze maturate dagli operatori già assegnatari delle concessioni preesistenti, con conservazione integrale dell'anzianità maturata.

3. Si prevedono:

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a) n° 2 posteggi per operatori commercio su aree pubbliche, per i quali è imposto il vincolo

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merceologico della esclusiva vendita di PORCHETTA e/o PRODOTTI ALIMENTARI;

b)n° 1 posteggio per operatori commercio su aree pubbliche, per i quali è imposto il vincolo merceologico della esclusiva vendita di DOLCIUMI E FRUTTA SECCA;

c) n° 7 posteggi per operatori commercio su aree pubbliche del SETTORE NON ALIMENTARE.

d) n° 1 posteggio, riservato ai SOGGETTI DISAGIATI di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104 ed alle ASSOCIAZIONI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE senza fini di lucro.

4. Complessivamente i posteggi individuati sono pari a n. 11, con superficie specificata nell'Allegato A.

Articolo 8 - Mercato mensile “Mercato delle Briciole” (Antiquariato – collezionismo – artigianato artistico) - Centro Storico

1. Con Deliberazione di C.C. n. 212 dell’11 luglio 1991 e n. 341 del 28 novembre 1991 è stato istituito il mercato mensile specializzato nella vendita ed esposizione di prodotti di antiquariato, collezionismo ed artigianato artistico, denominato “Mercatino delle Briciole”.

2. Tale mercato si svolge in area pubblica scoperta la 2° domenica di ogni mese, nel periodo invernale (da Novembre ad Aprile) nelle vie e piazze della parte alta del Centro Storico:

a) Area A): Piazza del Mercato, Via Arco di Druso, Piazza Fontana, Piazza della Libertà, C.so Mazzini e Largo Ferrer;

mentre nel periodo estivo (da Maggio a Ottobre) vengono utilizzati:

b) Area B): i giardini pubblici di Viale Matteotti, il marciapiede lato sx di Viale Matteotti direzione incrocio Spoleto-sfera – S.S. Flaminia e Piazza Carducci.

3. E' prevista la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., prima della sua abrogazione, nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.

4. I posteggi sono individuati in base alle due aree di svolgimento del mercato. Nell’area A) i posteggi sono n. 80 e le attività di artigianato artistico sono collocate in Piazza Fontana. Nell’area B) i posteggi sono in totale n. 100 e le attività di artigianato artistico sono collocate in Piazza Carducci.

5. Per le caratteristiche e peculiarità di tale mercato si stabilisce che il numero dei posteggi può essere variato, anche il giorno di mercato, quando:

a) l’area di svolgimento viene occupata da cantieri edili, particolari ed importanti manifestazioni;

b) per garantire la sicurezza stradale;

c) in occasioni di particolari afflussi di persone o per cause di forza maggiore.

6. Nello stesso giorno di mercato è possibile aumentare il numero dei posteggi se sono presenti più operatori rispetto ai posti disponibili occupando spazi al di fuori dei posteggi contrassegnati senza però recare intralcio al traffico stradale e pedonale.

7. Il numero dei collezionisti ed hobbysti non può comunque superare il 40% dei posteggi previsti. Tale percentuale può essere superata il giorno di svolgimento del mercato in assenza di operatori titolari di operatori di commercio su aree pubbliche.

8. Il contributo di partecipazione al mercato è determinato annualmente dalla giunta in una misura forfettaria che tiene in considerazione la tipologia di autorizzazione e il complesso onere

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impositivo a carico del richiedente. 1

9. L’operatore non titolare di concessione paga il contributo il giorno della partecipazione al mercato e allo stesso viene rilasciata la relativa ricevuta fiscale.

10. L’operatore titolare di concessione decennale provvede al versamento della somma dovuta entro il 30 APRILE dell’anno in corso, tramite il bollettino di c/c postale fornito dall’Ufficio Commercio. A seguito del versamento viene rilasciata dall’Ufficio Commercio la relativa fattura.

11. In caso di mancata versamento del contributo previsto entro il 30 Aprile l’Ufficio invita l’operatore ad effettuarlo nel termine massimo di sessanta giorni, dopodiché se non viene ottemperato a tale pagamento, la concessione del posteggio dovrà essere revocata. A seguito di tale revoca non potrà essere riassegnato un posteggio alla stessa Ditta se non trascorso un anno dalla data della revoca stessa.

Articolo 9 - Fiere

1. Le aree concesse per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche organizzate in giornate di fiera sono individuate e determinate nell’Allegato A" e nel presente atto come segue:

a) FIERA DELL’EPIFANIA - Piazza Garibaldi b) FIERA DI S. ANTONIO - Piazza d’Armi

c) FIERA DELLA MADONNA DI LORETO - Centro Storico Articolo 10 - Fiera dell’Epifania

1. Si svolge in area pubblica scoperta, con cadenza annuale il giorno 5 Gennaio in Piazza Garibaldi, come meglio specificato nell'"Allegato A".

2. Complessivamente i posteggi individuati sono pari a n. 10 con superficie di mq. 41 (9x4.5), di cui:

a) n. 2 posteggi per vendita esclusiva di DOLCIUMI e FRUTTA SECCA;

b) n. 1 posteggio per vendita esclusiva di STRUMENTI MUSICALI, BIGIOTTERIA;

c) n. 2 posteggi per vendita esclusiva di GIOCATTOLI e simili;

d) n. 4 posteggi per vendita esclusiva di ABBIGLIAMENTO e TESSUTI;

e) n. 1 posteggio per vendita esclusiva di ARTICOLI NOVITA’;

3. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo i criteri previsti all'Art. 19.

4. L’ampliamento dei posteggi può avvenire, con le modalità di cui l’art. 10 comma 2 della L.R. n. 6/00, solo per prodotti diversi da quelli sopra previsti e che siano attinenti la festività dell’Epifania.

Articolo 11 - Fiera di S. Antonio

11. E’ istituita la Fiera annuale denominata “Fiera di S. Antonio”; essa si svolge con cadenza annuale ogni Prima Domenica di Giugno, in area pubblica scoperta, sita in Via di Piazza d'Armi, come meglio specificato nell'"Allegato A", in sostituzione di quella di S. Ponziano del 15 Gennaio e di quella dell’Assunta del 16 Agosto.

2. Complessivamente i posteggi individuati sono pari a n. 150 con superficie di mq. 36 (9x4).

3. E’ prevista l'imposizione di vincoli di esclusività merceologica dei posteggi prevedendo la divisione in settori merceologici. Tale suddivisione è effettuata tramite disposizione dirigenziale che

1 Il comma 8 dell’articolo 8 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 2 del 15 gennaio. La versione precedente così recitava: “8.8 - Il contributo di partecipazione al mercato è determinato come segue: - € 9,00 per assegnazioni giornaliere; - € 7,00 per assegnazioni con concessioni decennali;”.

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deve tenere conto dell’equilibrato servizio del mercato, delle richieste degli operatori e delle presenze

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già esistenti nelle due fiere (Fiera di S. Ponziano – Fiera dell’Assunta) che vengono soppresse. La stessa procedura deve essere adottata anche per la scelta del posizionamento dei vari settori.

4. E' ammessa la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori commerciali quali artigiani, espositori di materiali edili e per l'arredamento interno ed esterno e la pulizia della casa, di macchine agricole ed operatrici e più in generale di veicoli. Per tali soggetti sono riservati n. 10 posteggi . Tali posteggi se non occupati da tali soggetti possono essere concessi agli operatori commercio su area pubblica.

5. Sono riservati:

a) n. 4 posteggi per i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

b) n. 3 posteggi per i soggetti disagiati di cui la L. n. 104/92 e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute

6. E' consentito mantenere il veicolo all'interno dei posteggi.

Articolo 12 - Fiera della Madonna di Loreto

1. Si svolge in area pubblica scoperta, con cadenza annuale nei giorni 8 e 9 Settembre in Via G. Mameli e vie limitrofe, come meglio specificato nell'"Allegato A".

2. E' prevista l'imposizione di vincoli di esclusività merceologica dei posteggi prevedendo la divisione in settori merceologici, tenendo conto delle presenze già esistenti per i diversi settori e delle domande presentate, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, comma 3.

3. Complessivamente i posteggi individuati sono pari a n. 250 e potranno essere diminuiti per cause di forza maggiore.

4. L’aumento dei posteggi può avvenire, con le modalità di cui l’art. 10 comma 2 della L.R. n.

6/00, se si recepiscono in zona aree adeguate.

5. La superficie dei posteggi è meglio individuata nell'"Allegato A".

6. E' consentito mantenere il veicolo all'interno dei posteggi.

Articolo 13 - Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato individuati nell’allegato A al presente atto sono tutti assegnati ad operatori autorizzati per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per tali posteggi;

2. Viene mantenuta l'imposizione di vincoli di esclusività merceologica. Per quanto riguarda le attività di vendita di determinati prodotti alimentari (porchetta ecc.) esse possono essere estese ad altri prodotti alimentari e gastronomici nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. La somministrazione dei prodotti venduti è ammessa solo se tale facoltà è inserita nell’autorizzazione comunale di tipo A);

4. Si prevede il trasferimento del posteggio per la vendita di porchetta da Via dei Gesuiti in Piazza d’Armi, nell’area in ghiaia sita sul lato sinistro all’ingresso di Piazza d’Armi.

5. Si prevede il trasferimento del posteggio per la vendita di porchetta da Via G.

Marconi (presso Forno Bonucci) a Via G. Marconi (presso il piazzale dell'esercizio commerciale al n.c.

327-329. Tale area rientra nella tipologia prevista dall’art. 27 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.

114/98.

6. Si prevede il trasferimento del posteggio per la vendita di porchetta da Via Strada Romana in Via Flaminia vecchia presso l’esercizio pubblico “Il Pavone”.

7. In caso di riassegnazione di un posteggio fuori mercato è necessario procedere così come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 6/00 così come integrato dall’art. 33 Autorizzazione tipo A.

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Articolo 14 - Commercio itinerante

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. il commercio in forma itinerante è vietato per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale e di compatibilità estetica e funzionale rispetto all’arredo urbano all’interno della Città di Spoleto, intendendo per essa la zona delimitata da: località Madonna di Lugo, Stazione FF.SS., Via S. Sabino, Loc. Pontebari, Via Risorgimento, Via della Repubblica, Via dei Filosofi, compreso l’ex Foro Boario, Via Martiri della Resistenza , Viale Matteotti, SS. 3 Flaminia, Via delle Lettere, Via Flaminia. Tale area comprende gli spazi pubblici esistenti in entrambi i lati di dette vie.

2. Per soddisfare le esigenze dei consumatori in aree scarsamente servite dal commercio tradizionale sono escluse dalla disposizioni di cui al precedente comma le sott’indicate zone: - Via Gramsci – zona PEEP di S. Nicolò – zona PEEP di Madonna di Lugo .

3. Ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. è disposto il divieto di esercizio del commercio itinerante nei giorni di effettuazione delle fiere e dei mercati previsti dalla presente disciplina nelle aree immediatamente adiacenti ad essi.

4. Per aree adiacenti si intende una zona compresa entro la distanza di metri 500 (percorso stradale) dal perimetro delle fiere o dei mercati.

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CAPO II -NORME COMUNI ALLE VARIE FORME DI COMMERCIO

Articolo 15 - Orari

1. L'orario di vendita nei mercati settimanali è il seguente: 8,00 - 14,00.

2. L'orario di vendita in occasione della Fiera dell’Epifania del 5 gennaio è il seguente: 8,00 - 20,00.

3. L'orario di vendita in occasione della Fiera di S. Antonio (1° Domenica di giugno) e della Fiera della Madonna di Loreto è il seguente: 8,00 - 22,00

4. Gli operatori assegnatari di posteggio dovranno occupare lo stesso entro le ore 8,00;

dopo tale ora il posteggio si intende libero per essere assegnato temporaneamente.

5. L’operatore che arriva in ritardo può occupare il proprio posteggio se ancora libero entro le ore 10,00.

6. Gli operatori non potranno abbandonare il posteggio assegnato prima di due ore dell'orario previsto, tranne che per gravi, comprovati e giustificati motivi (maltempo, malore, ecc.).

7. L'area del mercato deve essere lasciata libera dagli operatori entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita.

8. I mercati settimanali si svolgono anche nei giorni festivi ad eccezione delle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 14 gennaio (Festa del Patrono), domenica di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre.

9. Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una di dette festività verrà anticipato al giorno precedente.

10. Solamente nel caso in cui con lo spostamento di cui al precedente comma si verifichi la coincidenza di due mercati è prevista l’anticipazione, nell’ambito della settimana, al primo giorno utile del mercato che cade in una delle sopra citate festività.

11. Il mercato mensile delle briciole si può svolgere anche nei giorni festivi sopra indicati.

12. I seguenti orari potranno essere modificati con ordinanza motivata del dirigente in maniera temporanea per un massimo di un anno.

13. L’orario dell’attività del commercio itinerante e dei posteggi fuori mercato è parificato a quello degli esercizi al commercio al dettaglio in sede fissa. In ogni caso per il commercio itinerante è necessario rispettare quanto previsto dal successivo articolo 28.

14. Gli operatori autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche dovranno rispettare quanto previsto per gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. n. 287/91.

Articolo 16 - Assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati settimanali e mensili

1. Gli operatori commercio su aree pubbliche possono chiedere, tramite apposita domanda scritta, l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione permanente.

2. Le domande dovranno contenere almeno gli estremi della Ditta, dell'Autorizzazione commercio su aree pubbliche, il settore merceologico e categoria di merce venduta, numero di iscrizione e data di inizio attività risultante dal certificato R.E.A..Tale ultima notizia non è richiesta per i collezionisti e gli hobbysti.

3. Risultano liberi i posteggi che non vengono occupati entro le ore 8,00 dall'operatore titolare della concessione.

4. L'assegnazione è effettuata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore si è presentato, entro le ore 8,00, in tale

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. . . . . .

mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

5. I posteggi risultanti liberi sono assegnati tenendo conto del più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi attribuite alla medesima Autorizzazione.

6. Il posteggio deve essere occupato normalmente da un solo operatore e dal relativo mezzo attrezzato alla vendita o meno.

7. Il posteggio può essere occupato da massimo due operatori nel caso che ci sia accordo tra gli stessi e che le attrezzature possedute siano collocabili completamente all’interno del posteggio, aventi entrambi il diritto all’assegnazione. In tale caso l’operatore assegnatario di posteggio deve dichiarare al vigile annonario l’eventuale occupazione parziale del posteggio e i mq. effettivamente occupati. Tale dichiarazione deve essere effettuata prima delle ore 8,00. il vigile, in tale caso, propone anche l’assegnazione di tale porzione di posteggio agli altri aventi diritto.

8. I posteggi riservati ai produttori agricoli, se liberi, potranno essere assegnati a eventuali produttori presenti o in mancanza agli altri operatori che ne hanno diritto.

9. I posteggi riservati a soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alle associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, se liberi, potranno essere assegnati agli stessi se presenti o in mancanza agli altri operatori che ne hanno diritto.

Articolo 17 - Registrazione presenze e assenze in occasione di fiere e mercati

1. Il personale addetto al controllo dei mercati cura la registrazione delle presenze e assenze, tramite la firma dei presenti in appositi elenchi dove risultano registrati gli operatori assegnatari di posteggio. In tali elenchi devono essere anche registrati gli assegnatari giornalieri i quali apporranno anche la loro firma.

2. Sia gli elenchi che le domande degli operatori che si sono presentati nel mercato ed hanno ottenuto o meno eventuale concessione di posteggio sono trasmessi all’Ufficio Commercio del Comune per la loro registrazione.

3. In occasione di Fiere vengono rilevate le presenze effettive ossia il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

Articolo 18 - Concessioni dei posteggi nei mercati

1. La concessione di un posteggio è rilasciata contestualmente all’Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale;

2. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta Concessione e Autorizzazione;

3. La concessione ha validità decennale e non può essere ceduta se non con l'azienda ed è tacitamente rinnovata alla scadenza di dieci anni in dieci anni, salvo nei seguenti casi:

a) soppressione del mercato;

b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili;

c) motivi di sicurezza pubblica o di intralcio al traffico.

Articolo 19 - Concessioni dei posteggi nelle fiere

1. Gli operatori muniti di regolare Autorizzazione commercio su aree pubbliche, che intendono partecipare alle fiere, debbono far pervenire al Comune, almeno 90 giorni prima, istanza di concessione di posteggio per il giorno o i giorni della manifestazione.

2. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per il quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3. Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

a) Proprie generalità, codice fiscale e partita IVA, se ditta individuale;

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b) Ragione sociale e partita IVA, se impresa;

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c) Gli estremi dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche di cui sono in possesso e con la quale intendono partecipare;

d) Gli estremi dell’iscrizione al R.E.A.;

e) il settore merceologico esercitato (indicazione della categoria merceologica da porre in vendita);

f) Recapito presso cui inviare tutte le comunicazioni., compreso numero telefonico e E-MAIL se posseduta.

4. Le domande pervenute oltre i termini saranno inserite in graduatoria dopo quelle pervenute entro i termini; mentre quelle presentate con modalità diverse da quanto previsto al punto precedente non saranno accolte.

5. Le domande incomplete potranno essere corrette ed integrate nei termini di cui alla legge n. 241/90.

6. Potrà essere presentata una sola domanda per tutte le fiere che si svolgono nel medesimo anno solare.

7. L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato ai soli giorni di fiera.

8. Le relative graduatorie , distinte per ogni singola manifestazione, formate a cura del competente Ufficio Commercio, saranno affisse e pubblicate all’albo pretorio del Comune almeno 10 gg. prima dello svolgimento della fiera cui si riferiscono.

Articolo 20 - Concessione di posteggi in feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone

1. E’ consentito il rilascio di concessioni di posteggio temporanee, con validità limitata ai soli giorni di svolgimento delle manifestazioni, in occasione dello svolgimento di feste, sagre, mostre o altre particolari riunioni di persone.

2. Tali concessioni sono rilasciate, nei limiti dei posteggi appositamente individuati, ai soli titolari di autorizzazioni permanenti di tipo A o B.

3. Questi posteggi possono essere individuati anche in aree private, attrezzate o meno, coperte o scoperte, messe a disposizione da privati.

4. Nel caso di messa a disposizione a titolo gratuito e se espressamente richiesto dal cedente è consentito riservare allo stesso ovvero a terzi dal medesimo indicati, una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di tipo A, senza ricorrere alle procedure di cui all’art. 6 della legge regionale.

5. La concessione è rilasciata direttamente dal Comando di Polizia Municipale.

Articolo 21 - Subingresso nel posteggio - Autorizzazione tipo A

1. Nell’ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo A, il subentrante può iniziare l’attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l’autorizzazione originale e copia dell’atto di cessione. La comunicazione deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell’atto, previo accertamento della validità della Concessione/Autorizzazione tipo A. In attesa del rilascio del nuovo titolo l’attività è svolta sulla base di copia dell’autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso. Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell’impresa , i quali , anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono continuare l’attività del dante causa per non oltre sei mesi.

2. In tutti i casi di subingresso i le presenze acquisite dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

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_____________________________________________________________________________________________________________ 3. Nell’ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne

. . . . . .

dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

4. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

Articolo 22 -Modalità e divieti per l’esercizio dell’attività di vendita nei mercati e nelle fiere 1. La dimensione minima dei posteggi è prevista in mq. trentadue ad eccezione di:

a) - fiera di Loreto, mercatino delle Briciole e fiera dell’Epifania in quanto si svolgono nel Centro Storico cittadino che non dispone di spazi sufficienti;

b) - mercato settimanale del Mercoledì di S. Giacomo per mancanza di spazi.

2. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi senza che le stesse siano poste al di fuori del perimetro esterno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate per ciascun tipo di mercato o fiera nelle rispettive concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita rispettando le norme sanitarie vigenti ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,50, misurata dalla parte più bassa e può sporgere di cm. 50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

4. La Concessione e l’Autorizzazione devono essere sempre esposte e ben visibili al pubblico sulle strutture adibite alla vendita, pena l’applicazione delle previste sanzioni.

5. Nei mercati è fatto assoluto divieto di far uso di altoparlanti ed apparecchi di diffusione e amplificazione suono.

6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma del presente articolo gli operatori commercio su aree pubbliche venditori di dischi e musicassette e banchi adibiti alla vendita dimostrativa di prodotti, possono far funzionare le proprie attrezzature a volume moderato e comunque non oltre le ore 22.00, al fine di non recare disturbo al regolare svolgimento del mercato.

7. La merce dei settori alimentari ed abbigliamento e simili non può essere collocata in terra e deve essere posta su supporti rialzati dal suolo.

8. In particolare per i prodotti alimentari devono essere rispettate le norme generali vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Articolo 23 - Trasferimento di posteggio

1. Nei mercati lo scambio dei posteggi è effettuato con le modalità di cui all’art. 5, comma 8, L. R.. presentando anche unica domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti.

2. Nelle fiere, oltre a quanto previsto dal precedente punto, gli operatori che intendono operare lo scambio dei posteggi devono presentare la domanda entro 7 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei posteggi.

3. Nelle fiere divise in settori lo scambio di posteggio può avvenire solo all’interno di ogni singolo settore.

4. Nei mercati il cambio o la miglioria dei posteggi, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L.R.

sarà attivato con apposito avviso prima del bando di assegnazione dei posteggi liberi, occupati stabilmente dagli aventi diritto (operatori con il maggior numero di presenze) o di nuova istituzione.

5. I bandi per la miglioria o cambio dei posteggi sono emanati 2 volte l’anno entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno di ciascun anno comprendente i posteggi che si sono resi liberi per rinuncia o decadenza entro tali date.

6. Nei mercati divisi in settori la miglioria o il cambio dei posteggi può avvenire solo all’interno dei settori stessi.

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. .

7. Le modalità operative dovranno essere determinate con atto dirigenziale, tenendo conto

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delle norme vigenti in materia.

Articolo 24 - Divieto di concessione di più posteggi

1. Nello stesso mercato non può essere rilasciata più di una autorizzazione e connessa concessione di posteggio a favore dello stesso soggetto, se persona fisica ovvero non più di tre nell’ipotesi di società.

2. In caso di società è possibile concedere l’assegnazione fino a 3 posteggi; ad ogni posteggio dovrà corrispondere una diversa autorizzazione sulla quale sarà conteggiata la relativa presenza.

3. Restano salvi eventuali diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della L.R..

Articolo 25 - Rimozione impianti e pulizia posteggio

1. Unitamente agli impianti ed agli automezzi, entro il termine stabilito dall’art.11 della presente disciplina (orari), l’operatore deve rimuovere gli involucri ed il materiale di scarto collocandoli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti più vicini ad esso, nonché provvedere alla pulizia dell’area corrispondente al posteggio assegnato.

Articolo 26 - Revoca e sospensione Autorizzazioni

1. L’autorizzazione è revocata nei casi previsti dall’art. 9 della L.R. e dall’art. 29, comma 4, del Decreto.

2. In caso si verifichi una delle fattispecie di revoca di cui al precedente comma, l’ufficio comunale competente comunica all’interessato l’intenzione di effettuare la revoca dell’autorizzazione concedendo il termine di trenta giorni per l’inoltro di eventuali controdeduzioni che possono essere espresse anche in un incontro tra le parti del quale verrà stilato apposito verbale.

3. Decorso tale termine verranno adottati i provvedimenti conseguenti.

4. La sospensione dell’autorizzazione è attuata nei casi di particolare gravità o di recidiva così come stabilito dall’art. 29, comma 3, del Decreto

5. Le assenze da parte degli assegnatari dei posteggi sono ritenute giustificate ove idoneamente documentate nei seguenti casi:

a) per malattia ; b) per servizio militare;

c) per gravidanza.

6. Nei casi di cui ai punti a), b), c), del precedente comma, l’assegnatario, o chi ne fa le veci, deve comunicare al Sindaco, mediante lettera raccomandata, la motivazione e il periodo di assenza.

Per quanto riguarda il punto b) la comunicazione deve essere inoltrata prima del periodo di assenza da

“giustificare”. Per quanto riguarda i punti a) e c) la comunicazione potrà essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio del periodo di assenza da giustificare.

7. ei casi di assenze giustificate sopra riportati gli operatori dovranno allegare alla comunicazione:

a) - Malattie e gravidanza = certificato medico;

b) - Servizio militare = copia della chiamata alle armi.

8. Gli operatori che non si presentano al mercato entro l’ora di inizio dello stesso, di cui all’art.15, si considerano assenti. Saranno invece considerati presenti gli operatori che pur presentandosi entro le ore 10,00 potranno operare fino al termine dell’orario del mercato.

9. Ai sensi dell’art. 29 del Decreto a chi opera senza la prescritta autorizzazione è applicata oltre alla sanzione amministrativa ivi prevista anche la confisca dell’attrezzatura e delle merci.

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_____________________________________________________________________________________________________________ 10. Il comando di polizia municipale dovrà predisporre le opportune misure atte a garantire la

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puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi previsti dal precedente comma.

11. Le merci confiscate, di valore stimato inferiore a € 516,46, possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza. Se trattasi di prodotti alimentari è prima necessario provvedere ad acquisire l’idoneità sanitaria degli stessi; in caso contrario devono essere distrutti.

Articolo 27 - Vigilanza dei mercati

1. Il corpo di polizia municipale è demandato al servizio di vigilanza nei mercati, nelle fiere e su tutto il territorio comunale in ordine all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Inoltre gli addetti incaricati dovranno effettuare le varie operazioni relative ai mercati e alle fiere curando il rispetto delle leggi e della presente disciplina.

Articolo 28 - Sosta per la vendita in forma itinerante

1. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 6/2000 l’operatore che esercita la vendita in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un ora, senza porre a terra la merce in vendita, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri, decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata.

2. L’operatore che intende esercitare tale tipo di commercio deve compilare, per ogni sosta effettuata, una scheda preventivamente vidimata ed intestata dal Comune, contenente i seguenti dati:

a) - Denominazione dell’Azienda;

b) - Numero dell’autorizzazione;

c) - Data del giorno di sosta;

d) - Ora esatta di inizio sosta nel formato ora e minuti (in numeri e lettere);

e) - Indicazione dettagliata ed esatta del luogo di sosta.

3. Tale scheda dovrà essere esposta e ben visibile al pubblico, accanto all’autorizzazione.

4. Ai sensi del comma 4) dell’Art. 13 della L.R. n. 6/00 nei centri minori sprovvisti di esercizi commerciali gli operatori possono sostare senza limiti temporali. Tale disposizione è valida per un solo operatore per volta .

Articolo 29 - Autorizzazione di tipo A

1. L'Autorizzazione è rilasciata dal Comune per svolgere l’attività in un posteggio di un determinato mercato. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Consente oltre all'uso del posteggio nei mercati:

a) - la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;

b) - la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

3. Il titolare ha facoltà di vendere tutti i prodotti oggetto della sua Autorizzazione, fatti salvi i vincoli merceologici eventualmente disposti e le particolari disposizioni relative alla commercializzazione previste da leggi speciali.

4. La domanda di rilascio per i mercati, è presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune, sulla base delle indicazioni, di volta in volta, contenute nello specifico bando contenente tutte la indicazioni relative ai posteggi, alle loro ubicazioni, ampiezze, caratteristiche merceologiche ed ai criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

5. Qualora sia prevista l’articolazione merceologica dei posteggi, gli interessati, nella richiesta, specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi e assegna gli stessi a

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coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all’art. 5,

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comma 4, della L.R. n. 6/2000. Gli operatori inseriti nelle varie graduatorie dovranno scegliere un posteggio tra i disponibili riferiti alle diverse graduatorie.

6. In caso di disponibilità di posteggi, entro il 30 Aprile ed il 30 Settembre di ciascun anno, il Comune trasmette i bandi alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. La pubblicazione avviene nei 30 giorni successivi.

7. Le domande possono essere spedite al Comune solo a partire dal decimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di pubblicazione dei bandi. La graduatoria è approvata dal responsabile del Settore di competenza entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

8. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) - generalità complete e codice fiscale del titolare, se ditta individuale, ovvero ragione sociale, legale rappresentante, partita IVA, sede legale, se Società di persone;

b) - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto;

c) - il settore merceologico;

d) - il possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 5, del decreto, per il solo settore alimentare;

e) - nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso e gli estremi dell'iscrizione al R.E.C., nonché la specifica richiesta di annotazione del titolo.

9. Le graduatorie sono formulate tenendo conto dei seguenti criteri di cui ai commi 4, lettere a), b) e c) e 7, dell'art. 6 della legge regionale:

a) - maggiore anzianità di presenza nel mercato, conteggiando tutte le presenze ottenute a qualsiasi titolo, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 27, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 114/98;

b) - maggiore anzianità di attività per commercio su aree pubbliche risultante all’iscrizione al Registro delle Ditte tenuto presso la C.C.I.A.A. della ditta richiedente;

c) - ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale;

d) - Sorteggio.

10. Nel caso di rilascio di Autorizzazione tipo A e relativa concessione di posteggio in un mercato di nuova istituzione, per la prima assegnazione il criterio di maggiore anzianità di presenza, di cui al precedente punto, si sostituisce, tenendo conto nell’ordine, con i seguenti:

A – Residenza della Ditta nel Comune di Spoleto;

A1 – Residenza della Ditta nella Regione Umbria.

11. Contestualmente al rilascio dell’Autorizzazione viene rilasciata la relativa Concessione decennale del posteggio.

Articolo 30 - Autorizzazione di tipo B

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto.

2. L'Autorizzazione di tipo B consente:

a) - l'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere, su tutto il territorio nazionale;

b) - l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati della Regione, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

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_____________________________________________________________________________________________________________ c) - la vendita a domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del decreto.

. . . . . .

3. La domanda di rilascio è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato, entro i successivi 90 giorni, il provvedimento di diniego.

4. Nella domanda, l'interessato dichiara:

a) - generalità complete e codice fiscale del titolare, se ditta individuale, ovvero ragione sociale, legale rappresentante, partita IVA, sede legale, se Società di persone;

b) - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto;

c) - il settore merceologico;

d) - il possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 5, del decreto, per il solo settore alimentare;

e) - nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso e gli estremi dell'iscrizione al R.E.C., nonché la specifica richiesta di annotazione del titolo.

5. In caso di cambio di residenza all’interno del Comune l’interessato ne da comunicazione al Comune stesso il quale provvede al rilascio di una presa d’atto da allegare all’Autorizzazione stessa.

6. In caso di cambio di residenza al di fuori del Comune si provvede ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. R. n. 6/2000.

Articolo 31 - Associazioni sportive, volontariato e Pro-loco

1. E’ possibile concedere posteggi alle Associazioni sportive, di volontariato o Pro-loco per l’esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi, in conformità alla leggi che le regolano così come segue:

a) nel rispetto della sicurezza e della circolazione stradale e pedonale;

b) anche in concomitanza con fiere e mercati nei posteggi eventualmente rimasti liberi e non occupati dagli aventi diritto.

2. La concessione è rilasciata direttamente dal Comando di Polizia Municipale.

Articolo 32 - Criteri di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali di particolari categorie

1. Le domande di rilascio dell’Autorizzazione di Tipo A e la relativa concessione di posteggio, nei mercati, sono presentate:

a) dagli operatori portatori di handicap – soggetti disagiati di cui alla legge n. 104/92;

b) associazioni di commercio equo e solidale;

c) produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Spoleto, sulla base delle indicazioni previste nell’apposito bando.

2. Entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno, il Comune emette i bandi, pubblicandoli nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni e relative concessioni possono essere spedite al Comune solo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e fino al termine di trenta giorni da essa. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto la graduatoria è approvata dal responsabile del Settore di competenza.

4. La graduatoria è formulata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

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. .

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, conteggiando tutte le presenze ottenute a

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qualsiasi titolo, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 27, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 114/98;

b) maggiore anzianità di attività per commercio su aree pubbliche risultante dall’iscrizione al Registro delle Ditte tenuto presso la C.C.I.A.A. della ditta richiedente;

c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale.

d) Sorteggio.

Articolo 33 - Regolamentazione accesso operatori mercati e fiere

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), della L.R. n. 6/2000 le modalità di accesso degli operatori ai mercati ed alle fiere e la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale sono determinate dal Dirigente del Settore competente e dal Comandante della Polizia Municipale.

Articolo 34 - Osservatorio comunale

1. L’osservatorio comunale per il commercio previsto dall’art. 15 dello strumento di promozione delle medie strutture di vendita del Comune di Spoleto, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 157 del 16.10.2002, dovrà occuparsi anche degli aspetti riguardanti il commercio su aree pubbliche.

Articolo 35 - Interventi straordinari per cause di forza maggiore

1. Con atto dirigenziale, in caso di particolari motivi di forza maggiore o per interventi nell’area di svolgimento delle manifestazioni o, infine, per superiori interessi pubblici e di sicurezza, è possibile trasferire temporaneamente mercati, fiere e posteggi fuori mercato e modificare la composizione dei posteggi.

Articolo 36 - Aree senza tempo

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, L. R. n. 6/2000 sono individuate le seguenti aree, dove è possibile effettuare il commercio itinerante, rispettando solo l’orario previsto dal precedente art. 15, commi 13 e 14:

a) Piazza d’Armi ad eccezione del Martedì, in quanto vi si svolge il mercato settimanale;

b) Zona Madonna di Lugo.

2. Per ciascuna zona ogni operatore non può essere presente per più di tre giorni alla settimana

3.Gli operatori non possono, comunque, porre a terra la merce in vendita. In caso di somministrazione di alimenti e bevande non possono collocare a terra tavoli o sedie o altre simili strutture.

4. L’operatore, che intende esercitare tale tipo di commercio, deve compilare giornalmente per ogni sosta e per ogni area una scheda preventivamente vidimata e intestata dal Comune contente i seguenti dati:

a) - Denominazione dell’Azienda;

b) - Numero dell’autorizzazione;

c) - Data del giorno di sosta;

d) - Indicazione dettagliata ed esatta del luogo di sosta.

5. Tale scheda dovrà essere esposta e ben visibile al pubblico, accanto all’autorizzazione.

6. La sosta dovrà, comunque, avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada.

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. . . . . .

Articolo 37 - Promozione fiere e mercati

1. Nei bilanci annuali devono essere previste risorse per la promozione, la riqualificazione, il potenziamento, ammodernamento ed adeguamento alle norme igienico sanitarie per quanto riguarda le fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Per l’applicazione delle sanzioni inerenti l’attività di commercio su aree pubbliche si rimanda a quanto previsto all’art. 29 del D. Lgs. N. 114/98 e all’art. 21 della L. R. n. 6/2000.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente si dispongono le seguenti ulteriori sanzioni:

a) Chi abbandona l’area assegnata prima di quanto previsto dall’art. 15 (orari), del

p

resente Piano, senza comprovati gravi motivi, è punito con la sanzione amministrativa da €.50,00 ad € 300,00;

b) Chi esercita la propria attività al di fuori degli spazi concessi, art. 18 (dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita), è punito con la sanzione amministrativa da €.50,00 ad € 300,00;

c) Chi non rispetta quanto previsto dall’Art. 29 (rimozione impianti e pulizia posteggio) è punito con la sanzione amministrativa da €.50,00 ad € 300,00;

d) Chi non rispetta quanto previsto dall’Art. 24 (esposizione concessione autorizzazione) è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a 150,00;

e) Chi non rispetta quanto previsto dall’Art. 25 (uso di altoparlante) è punito con la sanzione amministrativa da €.50,00 ad € 300,00;

f) Chi non rispetta quanto previsto dall’Art. 26 (trasferimento di posteggio) è punito con la sanzione amministrativa da €.50,00 ad € 300,00;

g) Chi non rispetta quanto previsto dall’Art. 14 (commercio in forma itinerante) è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 21, comma 3, della L.R.

Articolo 39 - Norma transitoria

1. Per eventuali posteggi liberi, alla data di entrata in vigore della presente disciplina, sarà emanato l’apposito bando entro i termini di cui all’art. 6 della L.R. n. 6/2000, nel rispetto di quanto previsto al presente strumento.

Articolo 40 - Abrogazione norme precedenti e validità

1. Le determinazioni assunte con il presente strumento sono riviste ed aggiornate ogni 4 anni con la stessa procedura, restando comunque valide fino all’entrata in vigore della nuova normativa. E’

possibile intervenire prima per i seguenti casi eccezionali:

a) emanazione di nuove norme nazionali e regionali in materia;

b) se dopo 2 anni dall’entrata in vigore del presente strumento, su proposta dell’Osservatorio di cui al precedente articolo 35 si ravvisassero particolari motivi dettati da consistenti modificazioni dei parametri e degli indicatori della rete comunale o da mutamenti intervenuti sul mercato locale e regionale o relativi alla situazione socio economica locale e regionale o, infine, a fattori influenti riguardanti il settore della distribuzione commerciale.

c) eventuale istituzione di nuovi mercati o modifica di quelli esistenti nei limiti indicati dall’art.

10, comma 2, della L.r. n. 6/2000.

2. È abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti Regolamenti Comunali e/o ordinanze in materia sia speciali che generali in contrasto con la presente normativa.

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