N. 1783
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FEDELI, CIRINNÀ, VALENTE, D’ARIENZO, GIACOBBE, LAUS, Assuntela MESSINA, NANNICINI, RAMPI, ROJC e ROSSOMANDO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2020
Disposizioni per la valutazione dell’impatto di genere della regolamentazione e delle statistiche
TIPOGRAFIA DEL SENATO
ONOREVOLI SENATORI. – L’innalzamento del tasso di occupazione femminile è una prio- rità su cui impegnarsi per elevare il poten- ziale di crescita del Paese e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pub- bliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di prote- zione sociale. Nel nostro Paese il tasso di occupazione femminile continua a presentare valori molto al di sotto della media europea.
Le difficoltà di lavorare e progredire nella carriera per una donna-madre sono confer- mate dall’esigua percentuale di donne pre- senti nei luoghi decisionali.
Le analisi presentate in questo contesto ci segnalano un divario nella distribuzione del reddito (sia di lavoro che pensionistico), un difficile accesso alle tutele e un welfare in generale poco adeguato ai bisogni, una scarsa valorizzazione delle competenze come i principali aspetti che limitano il ruolo es- senziale della donna nella società.
Nonostante l’occupazione femminile pre- senti una maggiore tenuta negli anni della crisi, si è comunque verificata in questo pe- riodo una ricomposizione verso posizioni a più bassa qualifica abbinata alla crescita del part time involontario e alla persistenza di un più elevato grado di instabilità dell’occu- pazione. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) segnala come, in termini di caratte- ristiche e qualità del lavoro, persistono per le donne fenomeni di segmentazione occu- pazionale e di minor rendimento del capitale umano, restando escluse da ruoli di respon- sabilità e confinate in determinati settori oc- cupazionali.
È evidente che per orientare le politiche pubbliche alla ripresa economica e produt- tiva, alla riduzione delle diseguaglianze, alla
coesione sociale e all’equità, non si può pre- scindere da basi conoscitive certe circa l’ar- ticolazione fra i generi delle variabili macro- economiche e dalla declinazione di genere dei fenomeni sociali.
Analogamente, è indispensabile realizzare valutazioni circa gli effetti della normativa e delle politiche economiche pubbliche sulla condizione di disparità fra i generi e, in ge- nerale, sulle condizioni di vita dei diversi generi, per modularle in funzione degli obiettivi dati.
Il presente disegno di legge intende quindi rappresentare una risposta ad una parte delle summenzionate diseguaglianze di genere, prevedendo alcune misure finalizzate alla produzione di statistiche specializzate e alla valutazione ex ante ed ex post della le- gislazione sulle pari opportunità, e non solo, in tutti gli ambiti della regolamentazione pubblica. Consapevoli del contributo delle donne alla vita economica e sociale del Pa- ese, il presente disegno di legge si pone quale obiettivo l’istituzione, presso il Dipar- timento per le pari opportunità della Presi- denza del Consiglio dei ministri di un osser- vatorio consultivo sull’impatto di genere della regolamentazione pubblica e, più in generale, l’introduzione nel nostro ordina- mento di un insieme articolato di misure volte a evitare che decisioni politiche – apparentemente neutre rispetto al genere – possano avere un impatto differente, anche se non previsto e non voluto.
Nel merito, con l’articolo 1 del presente disegno di legge si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportu- nità della Presidenza del Consiglio dei mini- stri, di un Osservatorio consultivo sull’im- patto di genere della regolamentazione, com-
posto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio nazio- nale dell’economia e del lavoro, dell’ISTAT e da esperti nominati sulla base delle speci- fiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere. Sebbene si stabilisca che, quanto all’organizzazione e al funziona- mento dell’Osservatorio, si provveda con ap- posito regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 2 dell’articolo 1 del dise- gno di legge specifica i compiti e le fun- zioni spettanti al summenzionato nuovo or- ganismo. L’Osservatorio è tenuto, tra l’altro, a effettuare ricognizioni della normativa di genere vigente; raccogliere dati comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso; quantificare le ricadute sull’occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione; as- sicurare il coordinamento delle amministra- zioni in materia di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), nonché di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), per quanto concerne i profili di genere, ai sensi dell’articolo 2 del disegno di legge;
formulare proposte per l’armonizzazione de- gli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizza- zioni internazionali; trasmettere al Governo e al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività svolta e su quella da svolgere nell’anno successivo, re- cante in allegato i dati statistici e le analisi quantitative, per l’anno di riferimento, sul- l’impatto di genere della regolamentazione.
Per quanto più specificatamente concerne la valutazione dell’impatto di una proposta di legge rispetto al genere, è da sottolineare come questa permetta di effettuare conside- razioni, sulla base di specifici criteri rile- vanti rispetto al sesso, sia sulla situazione presente che sui prevedibili effetti conse- guenti all’introduzione della proposta stessa.
Non a caso, nella tabella di marcia per la
parità tra donne e uomini 2006-2010 della Commissione europea, nella parte dedicata al miglioramento della governance sulla pa- rità tra i generi, è stato specificatamente sot- tolineato che « l’applicazione di metodologie in tema di parità tra donne e uomini, quali la valutazione dell’impatto rispetto al genere e il bilancio di genere (l’integrazione della prospettiva di genere nella procedura di bi- lancio) favorirà la parità tra donne e uomini e apporterà maggiori trasparenza e affidabi- lità ». Il documento ha previsto in partico- lare l’intenzione della Commissione di so- stenere la valutazione dell’impatto rispetto al genere e il bilancio di genere, rafforzando l’integrazione della prospettiva di genere nella valutazione di impatto delle politiche e della legislazione europee e studiando la possibilità di elaborare il bilancio di genere a livello di Unione europea, in particolare nei fondi strutturali entro i limiti della ge- stione concorrente; di promuovere il bilancio di genere a livello locale, regionale e nazio- nale, anche attraverso lo scambio di pratiche ottimali; di potenziare l’efficacia della legi- slazione.
Si ricordano l’Inghilterra e la Spagna, sia pure con modalità diverse, quali esempi di Paesi che hanno introdotto una legislazione positiva, prevedendo la valutazione equita- tiva di genere delle innovazioni legislative.
Nello specifico, in Inghilterra la valutazione equitativa di genere è stata inserita nell’am- bito dell’analisi dell’impatto della regola- mentazione, che era stata introdotta già a partire dagli anni Ottanta quale metodo va- lutativo delle politiche pubbliche, in partico- lare di deregulation. La valutazione di ge- nere si caratterizza quindi come uno stru- mento per verificare in che modo le opzioni legislative di public policy possono influen- zare donne e uomini in modo diverso, anche in quelle politiche e in quei settori in cui l’i- neguaglianza non emerge in modo ovvio e palese. Diversamente, nell’ordinamento spa- gnolo è stata approvata una legge ad hoc (la
legge 13 ottobre 2003, n. 30), che prevede che la relazione di impatto di genere sia al- legata alle proposte di legge di iniziativa go- vernativa. In questo caso la valutazione equitativa di genere è stata altresì prevista come strumento valutativo ex ante non solo delle politiche di parità, ma delle politiche pubbliche in generale, nello strumentario de- cisionale della programmazione di alcuni importanti fondi europei.
Per quanto concerne la valutazione ex ante ed ex post della regolamentazione in prospettiva di genere nel nostro Paese, l’ar- ticolo 2 del presente disegno di legge si pro- pone di modificare l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di sempli- ficazione per il 2005) che, rubricato « Sem- plificazione della legislazione », ha intro- dotto, come supporto alle decisioni dell’or- gano politico di vertice in ordine all’oppor- tunità dell’intervento normativo, l’analisi e la verifica dell’impatto della regolamenta- zione (AIR e VIR). Mentre per « analisi di impatto della regolamentazione » s’intende una « valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative », con l’espressione « verifica dell’impatto della re- golamentazione » si fa riferimento a quelle attività di verifica periodica da effettuare ai fini della verifica del raggiungimento delle finalità, della stima dei costi e degli effetti prodotti dall’intervento legislativo. È all’in- terno di questo sistema di valutazione, già in vigore nel nostro ordinamento, che l’articolo 2 del presente disegno di legge mira a pre- vedere che AIR e VIR ricomprendano l’im- patto di genere tra i profili di indagine e va- lutazione.
Stante ciò, nella prospettiva d’introdu- zione di strumenti di valutazione ex ante ed ex post della regolamentazione pubblica a li- vello di genere, è certamente necessario po-
ter contare su aggiornati e specifici dati sta- tistici. A riguardo, l’impegno di adeguare la rilevazione, la produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economici, culturali e sociali, è stato assunto solennemente dal Governo italiano all’atto della sottoscrizione della piattaforma della Conferenza dell’Organizzazione delle Na- zioni unite (ONU) sulla condizione femmi- nile svoltasi a Pechino nel 1995. Da tale im- pegno sono scaturite diverse raccomanda- zioni dell’Unione europea e alcuni disegni di legge presentati al Parlamento italiano che non hanno trovato, tuttavia, realizza- zione, mentre permangono serie carenze strutturali nella rilevazione dei dati. Tali ca- renze, peraltro, sono state evidenziate anche dalle parti sociali che hanno più volte mani- festato l’esigenza di poter disporre in modo sistematico di una lettura di genere delle statistiche ufficiali, anche al fine di poter ef- fettuare una corretta valutazione dell’impatto delle normative previste sulle politiche di pari opportunità.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ha quindi sottolineato che l’esigenza di un adeguamento della rileva- zione sulla base del genere si è ulterior- mente rafforzata nel corso di questi ultimi anni, anche alla luce dell’elaborazione dei rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, che il CNEL stesso svolge annualmente, come disposto dall’articolo 10 della legge 30 di- cembre 1986, n. 936.
Il presente disegno di legge intende quindi promuovere la produzione e l’utilizzo di « statistiche di genere », termine comune- mente utilizzato a livello internazionale per indicare l’attitudine della ricerca statistica nel suo complesso ad assumere il genere come variabile essenziale alla comprensione dei fenomeni sociali. In sostanza, con tale espressione si indica un complesso di criteri tali da integrare la variabile del genere nelle metodologie utilizzate per la rilevazione, l’e-
laborazione e la presentazione delle informa- zioni statistiche. Le statistiche di genere si basano infatti su una metodologia di rac- colta, elaborazione e analisi dei dati statistici differenziata secondo il genere e sulla pub- blicazione finale di statistiche in cui i dati relativi a entrambi i generi abbiano lo stesso grado di visibilità e di leggibilità. Comples- sivamente, l’organizzazione della ricerca sta- tistica tiene conto delle questioni che inci- dono in modo differenziato sulla situazione di donne e di uomini, con particolare riferi- mento alla divisione dei ruoli, all’accesso alle risorse materiali e culturali, all’accesso ai servizi, ai fattori di vulnerabilità sociale.
In tal senso, la generalizzazione delle ri- levazioni statistiche disaggregate per sesso e delle indagini che fanno emergere problema- tiche legate alla differenza di genere sono strumentali alla valutazione di impatto e dunque all’elaborazione di politiche pubbli- che esplicitamente mirate alla promozione e all’attuazione del principio di pari opportu- nità. Il presente disegno di legge, assumendo la proposta elaborata dal CNEL, mira a in- serire la questione di genere all’interno del- l’informazione statistica e consentire all’I- STAT di svolgere un ruolo pilota nei con- fronti di tutte le attività di ricerca e raccolta di dati da parte della pubblica amministra- zione. Se è vero che l’ISTAT ha già realiz- zato le principali azioni di adeguamento per la produzione di statistiche di genere – in particolare per ciò che concerne la differen- ziazione dei dati secondo il sesso e lo svol- gimento di indagini specifiche in aree tema- tiche sensibili – è tuttavia imprescindibile compiere un ulteriore sforzo. Infatti, nono- stante l’esigenza sempre più pressante di una informazione statistica ufficiale detta- gliata sull’ambito territoriale e di genere, trovando priorità e certezza di realizzazione i soli progetti statistici derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti o da diret- tive europee (tra cui le rilevazioni statistiche economiche e di contabilità nazionale) e
dalla normativa nazionale, si pone inevitabil- mente un freno all’adozione di nuove meto- dologie che collocherebbero il nostro Paese all’avanguardia nell’informazione statistica, consentendo inoltre l’adozione di politiche mirate.
Il presente disegno di legge mira, dunque, a realizzare una sorta di circolo virtuoso tra statistiche sociali e statistiche di genere e a fare in modo che, dal rispettivo rafforza- mento, derivi un miglioramento complessivo dell’informazione statistica, presupposto in- dispensabile per garantire una corretta valu- tazione ex ante ed ex post della regolamen- tazione. Così, sulla base di un disegno di legge a suo tempo presentato al Parlamento dal CNEL (atto Senato n. 1738, XV legisla- tura), l’articolo 3 del presente disegno di legge introduce l’obbligo per uffici, enti, or- ganismi e soggetti privati che partecipano al- l’informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale e di rile- vare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone, disaggregati per uomini e donne. Inoltre, si stabilisce l’obbligo per l’I- STAT di effettuare indagini sociali ed eco- nomiche secondo un approccio di genere in specifiche macroaree tematiche (formazione continua, uso di nuove tecnologie e frui- zione culturale; conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto; partecipazione sociale e politica; pre- senza di donne e di uomini nei luoghi deci- sionali; salute e stili di vita; fecondità e na- talità; criminalità; reddito e povertà; condi- zioni di vita delle immigrate e degli immi- grati per provenienza), ad esclusione di quelle nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili al genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei.
Si prevede quindi che le informazioni stati- stiche ufficiali siano prodotte in modo da as- sicurare la disaggregazione e l’uguale visibi- lità dei dati relativi a donne e a uomini e l’uso di indicatori sensibili al genere.
A riguardo, la costruzione degli indicatori deve tenere conto delle variabili target al- l’uopo individuate con decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e i Ministri interessati, da adot- tare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al fine di armonizzare il diritto interno con quello dell’Unione euro- pea, al comma 5 dell’articolo 3 è altresì pre- visto che l’individuazione delle variabili tar- get per la costruzione degli indicatori debba essere effettuata in conformità al regola- mento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita.
L’articolo 4 del presente disegno di legge prevede una modifica al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al de- creto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al fine di ricomprendere l’esame delle ricadute sull’occupazione femminile degli investi- menti pubblici in materia di occupazione e
formazione tra i contenuti della relazione che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende al Parlamento sul monitoraggio dell’applicazione delle politiche di pari op- portunità.
Da ultimo, l’articolo 5 introduce una mo- difica alla legge di riforma della contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevedendo che, in apposito allegato al Do- cumento di economia e finanza (DEF), sia presentato un documento, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze, del- l’istruzione, dell’università e della ricerca, e gli altri Ministri interessati, nel quale de- vono essere illustrati, anche mediante appen- dici statistiche, lo stato di attuazione e gli effetti derivanti dai provvedimenti di agevo- lazione e di sostegno alle attività economi- che e produttive sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per uomini e donne e per età. Per queste ragioni si auspica l’imme- diata approvazione del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Osservatorio consultivo sull’impatto di ge- nere della regolamentazione)
1. È istituito, presso la Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Con- siglio dei ministri, l’Osservatorio consultivo sull’impatto di genere della regolamenta- zione, di seguito denominato « Osservato- rio ».
2. L’Osservatorio svolge le seguenti fun- zioni:
a) effettua ricognizioni della normativa di genere vigente;
b) raccoglie dati comparabili sulla pa- rità tra i generi, nonché statistiche disaggre- gate in base al sesso;
c) quantifica le ricadute sull’occupa- zione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupa- zione e di formazione;
d) assicura il coordinamento delle am- ministrazioni in materia di analisi dell’im- patto della regolamentazione (AIR), nonché di verifica dell’impatto della regolamenta- zione (VIR), per quanto concerne i profili di genere, ai sensi dell’articolo 2 della presente legge;
e) in conformità al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, formula pro- poste per l’armonizzazione degli indicatori all’interno delle macroaree tematiche di cui all’articolo 3, comma 4, della presente legge e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni interna- zionali;
f) favorisce l’avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di feno- meni sociali ed economici non ancora com- piutamente indagati nella prospettiva di ge- nere;
g) favorisce e promuove la realizza- zione e la diffusione di statistiche di genere, anche attraverso il censimento delle ricerche e delle pubblicazioni di interesse per l’infor- mazione statistica ufficiale inserita nel pro- gramma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del Sistema statico nazionale (SISTAN);
h) formula suggerimenti e proposte fi- nalizzati all’individuazione di nuove esi- genze informative e tematiche emergenti, nonché analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un’ottica di ge- nere;
i) trasmette al Governo e al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una rela- zione sull’attività svolta e su quella da svol- gere nell’anno successivo, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclu- sioni raggiunte e le proposte formulate.
3. L’Osservatorio è composto da un rap- presentante del Dipartimento per le pari op- portunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede; da due rappresen- tanti designati dal Consiglio nazionale del- l’economia e del lavoro (CNEL), indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti del- l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); da due esperti nominati con decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sulla base delle specifiche professio- nalità nel settore legislativo e degli studi di genere. Nella composizione dell’Osservato- rio è assicurata la rappresentanza di en- trambi i sessi. Nella medesima composi- zione, nessuno dei due sessi può essere rap- presentato in misura superiore ai tre quinti del totale dei componenti.
4. All’organizzazione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di analisi e valuta- zione dell’impatto di genere della regola-
mentazione)
1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di conseguire l’applica- zione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l’effettiva parità tra i generi in ogni ambito della vita pubblica e privata, i metodi di analisi dell’AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l’impatto di ge- nere ».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di statistiche di ge- nere)
1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all’informa- zione statistica ufficiale, inserita nel pro- gramma statistico nazionale, hanno l’obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rile- vare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
a) la disaggregazione e l’uguale visibi- lità dei dati relativi alle donne e agli uo- mini;
b) l’uso di indicatori sensibili al genere.
3. L’ISTAT assicura l’attuazione del pre- sente articolo da parte dei soggetti costi- tuenti il SISTAN, anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e provvede all’adeguamento della modulistica necessaria all’adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli obblighi relativi alla raccolta delle informa- zioni statistiche.
4. L’ISTAT e il SISTAN assicurano la re- alizzazione, con cadenza periodica, di inda- gini sociali ed economiche secondo un ap- proccio di genere nelle seguenti macroaree tematiche:
a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;
b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;
c) partecipazione sociale e politica;
d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;
e) salute e stili di vita;
f) fecondità e natalità;
g) criminalità;
h) reddito e povertà;
i) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.
5. Con decreto del Presidente del Consi- glio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e i Mini- stri interessati, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le variabili target per la costruzione degli indicatori all’interno delle macroaree tematiche di cui al comma
4, in conformità al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003.
6. La relazione al Parlamento sull’attività dell’ISTAT di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inte- grata da una relazione sull’attuazione del presente articolo.
Art. 4.
(Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna)
1. All’articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole: « pari opportunità nel lavoro » sono inserite le seguenti: « , sulle ricadute sull’occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupa- zione, formazione e politiche sociali ».
Art. 5.
(Modifica della legge di contabilità e fi- nanza pubblica)
1. All’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter è inse- rito il seguente:
« 10-quater. In apposito allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze, del- l’istruzione, dell’università e della ricerca e gli altri Ministri interessati, nel quale sono illustrati, anche mediante appendici statisti- che, lo stato di attuazione e gli effetti deri- vanti dai provvedimenti di agevolazione e di sostegno alle attività economiche e produt- tive sui soggetti beneficiari, con dati disag- gregati per uomini e donne e per età ».
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini- strazioni interessate provvedono agli adem- pimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di- sponibili a legislazione vigente.
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