Possibilità di sospensione del tirocinio formativo in casi eccezionali documentati.
(Risposta a quesito del 5 luglio 2017)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 luglio 2017, ha adottato la seguente delibera:
" letta la nota del 17 maggio 2017 con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso un quesito, posto dal dott. …, tirocinante presso la Corte d’appello di …, relativo alla possibilità di sospensione del percorso formativo
osserva
Il problema sollevato nel quesito posto dal dott. … è risolvibile alla luce della ratio ispiratrice della normativa riguardante i tirocini formativi.
Con risoluzione del 29 aprile 2014, il Consiglio superiore della magistratura, in relazione ai tirocini formativi ex artt. 37, D.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111) e 73 D.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98), ha indicato le essenziali condizioni di carattere operativo, tra cui la previsione di un mansionario, la nomina da parte del dirigente dell’Ufficio di uno o più coordinatori dei tirocini e la previsione di un progetto formativo al momento dell’ingresso del tirocinante. Pertanto il tirocinio viene ammesso sulla base di un progetto formativo elaborato dal singolo Ufficio e deve avere luogo per intero presso l’Ufficio giudiziario per il quale è stata chiesta e ottenuta l’ammissione. Il progetto formativo non pare in alcun modo pregiudicato nel caso di sospensione del percorso formativo a fronte di casi eccezionali documentati, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, deve rimanere invariato il periodo complessivo di durata del tirocinio.
delibera di rispondere al quesito del dott. … nei seguenti termini:
è possibile la sospensione del tirocinio formativo in casi eccezionali documentati, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, deve rimanere invariato il periodo complessivo di durata del tirocinio "