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Investigatore privato: come aprire l attività?

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Investigatore privato: come aprire l’attività?

Autore: Redazione | 15/01/2018

Cassazione: investigatore privato tenuto all’iscrizione presso la gestione commercianti.

Se hai il pallino del “segugio” e ti piace l’attività investigativa, ma nello stesso tempo non sei riuscito a vincere il concorso in polizia, puoi sempre attrezzarti per

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aprire un esercizio privato, in proprio. L’investigatore privato è infatti un’attività lecita a tutti gli effetti e regolamentata dalla legge. Ma per iniziare sono necessari una serie di requisiti e condizioni di cui parleremo qui di seguito in quanto oggetto di una recente e interessante sentenza della Cassazione [1]. La Corte, in particolare, ha sottolineato che l’attività di investigatore privato non è di tipo professionale, ma commerciale [2]. Pertanto, chi vuole svolgere questo lavoro non deve scriversi alla gestione separata ma alla gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali. Ma procediamo con ordine e vediamo come aprire l’attività di investigatore privato.

Quali attività svolge un investigatore privato?

Svariate sono le attività che può oggi svolgere un investigatore privato. Accanto al tradizionale settore dei tradimenti e a quello del recupero crediti, si affianca ora l’ambito lavorativo che, di recente, ha assunto un rilievo importante. Così ci sono gli ingaggi da parte del marito o della moglie che si sente tradito e che cerca indizi per ottenere la separazione con addebito. Ci sono le aziende, interessate a verificare se i propri debitori hanno conti correnti, immobili o se sono titolari di attività commerciali ancora attive. Anche il datore di lavoro può essere interessato a verificare che il dipendente, assente per malattia, non stia in realtà in perfetta salute e, magari, sia intento a svolgere altre attività o, magari, nonostante l’assenza per un permesso speciale, utilizza le ore della giornata per scopi personali.

Requisiti per attività investigative private

Le caratteristiche ed i requisiti per attività investigativa sono indicati in un decreto del Ministero degli Interni del 2011 [3] e sono rapportate alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta. Sono state effettuate quattro diverse classificazioni:

investigatore privato titolare di istituto;

informatore commerciale titolare di istituto;

investigatore autorizzato dipendente;

informatore autorizzato dipendente.

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Vediamo singolarmente tali ambiti.

Investigatore privato

L’attività di investigazione privata può riguardare i seguenti compiti.

Attività di indagine in ambito privato

È volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

Attività di indagine in ambito aziendale

Il cliente principale è il titolare di un’azienda che ha la necessità di risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte dei dipendenti, infedeltà professionale del personale assunto, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti contro la contraffazione, concorrenza sleale anche da parte degli stessi dipendenti.

Attività d’indagine in ambito commerciale

Anche in questo caso il servizio è svolto in favore delle aziende ed è volto ad accertare le cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

Attività di indagine in ambito assicurativo

Richiesta dalle assicurazioni anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni.

Attività d’indagine difensiva

Siamo qui nell’ambito dei processi e della raccolta delle prove da parte degli

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avvocati; l’attività è volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale.

Strumenti di cui si vale l’investigatore privato

Il decreto ministeriale indica, a titolo esemplificativo, gli strumenti di cui si vale l’investigatore privato: ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

L’investigatore può valersi anche di propri collaboratori anche ai fini del pedinamento.

Informatore commerciale

La seconda categoria delle attività dell’investigazione è quella delle informazioni commerciali. Essa consiste nelle seguenti attività.

Attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Per lo svolgimento delle attività suddette gli investigatori possono, anche a mezzo di propri collaboratori, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità. affidabilità o capacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante

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l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

Requisiti per aprire un istituto di investigazioni private

Il titolare della licenza di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

diploma di scuola media superiore istruzione secondaria di secondo grado;

aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell’ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni; oppure aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata.

Progetto operativo

Per chiedere la licenza al Prefetto (v. dopo) è necessario preparare un progetto operativo che va presentato al Prefetto stesso insieme all’istanza di autorizzazione.

Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve illustrare dettagliatamente:

l’ambito territoriale in cui si intende operare;

il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell’istituto;

le tecnologie che intende impiegare;

la natura dei servizi che l’istituto intende svolgere;

il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare;

la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto;

requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza.

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Licenzia del Prefetto

Altra condizione per avviare l’attività di investigatore privato è la licenza del Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare ad operare su tutto il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza.

Apertura Partita Iva e Camera di Commercio

Ottenuta l’autorizzazione del Prefetto è necessario iscriversi alla Camera di Commercio, gestione commercianti. Infine è necessario aprire una partita Iva.

Note

[1] Cass. sent. n. 669/2018. [2] Da un punto di vista normativo, infatti, le professioni intellettuali di cui si occupa la l. n. 335/1995 non sono assimilabili

all'attività di investigatore privato (sono iscrivibili alla gestione separata i percettori di redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica:

in pratica i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa di previdenza oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa

di previdenza ma non iscritti alla medesima), mentre l'art. 49, lett. d) della l. n.

48/1989, nell'includere nel settore terziario le attività lavorative commerciali, comprende sicuramente le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi. Rispetto ai criteri classificatori delle imprese previsti dall'art. 49 cit. , l'area

del terziario (che possiamo definire, in generale, come la “produzione di servizi”) ha assunto sempre maggiore rilevanza rispetto alle ristrette e tipiche categorie dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, lasciando da parte il settore del credito e quello dell'assicurazione e tributi. Rientrano quindi in questo settore,

anche in via residuale, le attività commerciali, comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attività professionali ed artistiche (comprese quelle ausiliari). [3] Dm Min. Interni

n. 269/2011.

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