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COMUNE DI PISTOIA. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE U.O. Annona e Polizia Amministrativa Locale

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COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE U.O. Annona e Polizia Amministrativa Locale

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI ALL’INTERNO DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PIAZZA OPLA’ – BIENNIO 2021/2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

RENDE NOTO CHE

è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di spazi all’interno di Piazza Oplà destinati ad accogliere piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Articolo 1 – Oggetto e durata della concessione

Il presente avviso concerne l’installazione di attrazioni dello “spettacolo viaggiante” nell’area individuata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 25/09/2019:

Piazza Oplà: piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante fino a una massimo di n. 5 attrazioni con un’occupazione di mq. 800, per il periodo dal 9 marzo al 15 giugno 2021 e dal 1 marzo al 15 giugno 2022

La tipologia delle attrazioni ammesse con il presente avviso dovrà essere corrispondente per le due annualità e riprodurre la stessa configurazione dell’area dell’anno precedente.

Tutte le attrazioni devono avere caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e dotate di opportuna registrazione ai sensi del D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii.

Per il 2021 in caso di conferma delle attuali disposizioni per il contenimento del contagio da COVID 19 previste nella normativa nazionale, il numero massimo dell’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante è pari a 2 (una piccola e una media) con un’occupazione di mq. 400 per il medesimo periodo, prevedendo la presenza all’interno dell’area di massimo 100 persone contemporaneamente.

Resta inteso che si tratta di una situazione temporanea dettata da uno stato emergenziale che comporta la riduzione del numero di attrazioni da installare solo per l’annualità 2021.

Le attrazioni possono essere gestite direttamente dal titolare o a mezzo rappresentante/i espressamente nominato/i per iscritto nella domanda di partecipazione e con l’assenso scritto da parte del/i delegato/i (Allegato 5).

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E’ tassativamente vietata ogni forma di sub concessione. La variazione dei rappresentanti deve essere comunicata al Comune entro i 10 (dieci) giorni precedenti l’inizio della concessione.

I tempi di montaggio e smontaggio delle attrazioni sono stabiliti per un massimo di 6 (sei) giorni precedenti alla data di apertura dell’attrazione e 4 (quattro) giorni successivi alla chiusura, prorogabili a discrezione dell’Amministrazione Comunale. All’interno dell’area non possono sostare mezzi se non per il periodo strettamente necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni ammesse.

Qualora per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, si rendesse necessario liberare con urgenza le aree, il concessionario dello spazio dovrà liberarle entro 2 (due) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione senza niente pretendere, né avanzare alcuna pretesa.

Allo stesso modo in caso di provvedimenti/disposizioni emanati a livello nazionale, regionale o locale, recanti le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che sospendano o vietino lo svolgimento dell’attività dello spettacolo viaggiante, il concessionario è tenuto ad interrompere l’attività senza che possa avanzare nessuna pretesa di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale ha individuato come area di sosta dei mezzi al seguito dello spettacolo viaggiante, limitatamente ai camper o roulotte destinati ai soli fini abitativi, quella di Via Bartolomeo Sestini, come rappresentato nella planimetria di cui all’Allegato 8.

Il concessionario, qualora interessato, dovrà fornire l’elenco dei veicoli utilizzati con specificazione della marca, modello e targa dei mezzi logistici aggiuntivi (camper o roulotte), copia della carta di circolazione e relative dimensioni dell’ingombro.

Articolo 2 – Soggetti ammessi alla partecipazione

Sono ammessi alla selezione i soggetti costituiti in forma di impresa individuale o di società, titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante ricomprese nell’elenco ministeriale previsto dalla Legge n.

337/1968, aggiornato al 30/06/2020, in possesso - alla data di pubblicazione del presente avviso - dei seguenti requisiti:

1. licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza, ai sensi dell’art. 69 del TULPS;

2. possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del TULPS e di non essere sottoposti a misure di prevenzione in materia di antimafia ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera da a) a g), da artt. 2 a 8 e 76, comma 8 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (anche per i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011);

3. iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio per attività di spettacolo viaggiante;

4. che non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;

Il soggetto partecipante deve presentare un'unica domanda barrando una o più casella/e corrispondente/i all’attrazione/i dello spettacolo viaggiante prescelta/e da collocarsi nell’area individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 25/09/2019.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande, a pena esclusione, devono pervenire al Comune di Pistoia entro sabato 20 febbraio 2021, esclusivamente in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI ALL’INTERNO DELLE AREE DESTINATE AD

(3)

ACCOGLIERE PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PIAZZA OPLA’ – BIENNIO 2021/2022.

La domanda deve:

1. essere corredata di copia di documento di identità in corso di validità del titolare o di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, se trattasi di società, e dell’eventuale delegato alla gestione dell’attrazione. In caso di cittadino extracomunitario di permesso/carta di soggiorno;

2. essere presentata utilizzando l’apposito modello (Allegato 2) compilato in ogni sua parte, firmato dall’interessato e corredato da marca da bollo da € 16,00 (Euro sedici/00) da apporre utilizzando l’Allegato 7;

3. essere corredata dall'offerta tecnica, in carta libera, firmata dal legale rappresentante, di cui al successivo articolo 6 contenente tutte le indicazioni ivi descritte (Allegato 3);

4. essere corredata dell’eventuale dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (soci, amministratori ecc.) (Allegato 4);

5. essere corredata dell’Allegato 5 qualora l’attrazione sia gestita da soggetto delegato;

6. essere corredata di eventuale procura speciale se l’invio avviene tramite la PEC di altra persona (Allegato 6);

7. nel caso in cui, il complesso delle attrazioni preveda una capienza pari o inferiore a 200 persone, la richiesta di agibilità temporanea per lo spettacolo viaggiante, il parere, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della CCVLPS sono sostituiti da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato iscritto all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti o del Collegio dei Periti Industriali o dei Geometri, come previsto dal Regolamento di applicazione del TULPS, approvato con R.D. n. 635 del 06/05/1940. Il controllo dell’affollamento dell’area deve prevedere il conteggio delle persone tramite idoneo dispositivo descritto nella relazione tecnica;

8. laddove, il complesso delle attrazioni superi la presenza di 200 persone, il regime amministrativo attiene al rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 69 e 80 del TULPS, pertanto il Comune di Pistoia assoggetterà la verifica delle condizioni di agibilità complessiva a parere della C.C.V.L.P.S. (Allegato 9);

9. essere corredate di fotografia a colori delle attrazioni;

10. copia della licenza di esercizio per l’attività di spettacolo viaggiante;

11. copia certificato di assegnazione del codice identificativo dell’attrazione;

12. copia del collaudo annuale in corso di validità dell’attrazione;

13. copia della polizza assicurativa R.C.T., nella quale sia riportata l’attrazione assicurata con il relativo codice identificativo e la quietanza di pagamento del premio in corso di validità;

14. essere corredata dal pagamento della cauzione provvisoria per ogni attrazione dello spettacolo viaggiante per cui si intende concorrere, atta a garantire l’affidabilità della richiesta presentata, nella misura di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per piccole attrazioni e di € 100,00 (Euro cento/00) per medie attrazioni che potrà essere corrisposta oltre che in forma diretta con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Intesa Sanpaolo – Filiale fi Pistoia – Via Roma

ABI: 03069 CAB: 13830 CIN: C – C/C n. 46002 BIC: BCITITMM IBAN: IT 67 C 03069 13830 100000046002

CAUSALE: Cauzione provvisoria attrazione spettacolo viaggiante – PIAZZA OPLA’

La rinuncia all’occupazione successivamente all’atto di concessione, la mancata occupazione o l’abbandono, anche parziale, dell’area concessa, prima della data stabilita comporterà l’escussione della cauzione provvisoria fatte salve le motivazioni indicate nell’art. 1 del disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 03/04/2019;

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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare il possesso, da parte di ogni richiedente, dei requisiti dichiarati e in relazione a ciò, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione degli stessi per difetto dei requisiti prescritti.

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito PEC o nel caso di mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC indicato nella domanda, né comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4 – Cause di esclusione

Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria:

1. la presentazione della domanda su modello diverso dall’Allegato 2;

2. la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dall’avviso;

3. la presentazione della domanda con modalità diverse dalla PEC;

4. la mancata sottoscrizione della domanda;

5. la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare corso di validità;

6. la mancata presentazione della procura qualora la domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal titolare dell’attrazione (Allegato 6);

7. mancato pagamento della cauzione provvisoria in relazione alla tipologia di attrazione posseduta.

Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se non sottoscritte e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora risultino illeggibili.

Articolo 5 – Valutazione delle domande e criteri per la formazione della graduatoria

Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale. Tale Commissione approverà le graduatorie dei soggetti ammessi e gli elenchi di riserva da attivare in caso di rinunce o revoche.

Articolo 6 – Criteri di valutazione delle domande

L’Amministrazione Comunale, istituirà la graduatoria, sulla base dell’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti derivante dall’applicazione dei criteri di seguito elencati:

a) Anzianità di appartenenza alla categoria, attestata dall’iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto titolare (da conteggiare fino al 31 dicembre dell’anno precedente) (max 40 punti):

 fino a 5 anni PUNTI 10

 da 6 a 10 anni PUNTI 20

 da 11 a 15 anni PUNTI 30

 oltre 15 anni PUNTI 40

b) Numero totale di posti delle attrazioni, indicato nel libretto attività (max 30 punti):

 attrazioni con capienza superiore a 200 posti PUNTI 30

 attrazioni con capienza da 100 a 200 posti PUNTI 20

 attrazioni con capienza inferiore a 100 posti PUNTI 10

c) Anzianità di mestiere con l’attrazione che si intende installare, attestata dalla licenza di esercizio (max 20 punti):

(5)

 fino a 5 anni PUNTI 14

 da 6 a 10 anni PUNTI 16

 da 11 a 15 anni PUNTI 18

 oltre 15 anni PUNTI 20

d) Iniziative promozionali dell’evento (max 10 punti):

 riservate alle scuole (da indicare forme e modalità) PUNTI 5

 a carattere “sociale” (da indicare forme e modalità) PUNTI 5

In caso di parità di punteggio viene data precedenza all’operatore che abbia maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di spettacolo viaggiante e in caso di ulteriore parità al candidato più giovane.

Per la valutazione dell’offerta tecnica il soggetto partecipante è tenuto a trasmettere le informazioni contenute nell’allegato 3, per consentire alla Commissione di attribuire i punteggi sulla base dei criteri indicati alle lettere a), b) c) d).

Articolo 7 – Obblighi del concessionario

Successivamente, con il preavviso di concessione dell’area, il concessionario dovrà presentare:

1. certificato di corretto montaggio delle attrazioni, verifica e collaudo dell’impianto elettrico, in corso di validità, redatto a firma di un tecnico abilitato;

2. planimetria dell’area con il definitivo posizionamento delle attrazioni, delle vie di fuga e della collocazione dei presidi antincendio;

3. piano di contenimento del rischio conformemente alla direttiva del Ministero dell’Interno (Prot. n.

11001/1/110 del 18/7/18 e relative linee guida) e alle circolari della Prefettura di Pistoia Prot. n.

24940 del 27/07/2018 e Prot. n. 13895 del 21/03/2019;

4. piano anticovid che attesti il rispetto delle disposizioni e delle misure di sicurezza stabilite nei protocolli di settore;

5. dichiarazione (sottoscritta da tecnico competente) sostitutiva di atto di notorietà, attestante il rispetto dei limiti acustici (di emissione e di immissione, assoluti e differenziali) stabiliti, per l’area concessa, dal vigente Piano di classificazione acustica in ultimo modificato con variante generale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2016 consultabile al seguente link: http://www.comune.pistoia.it/piano-comunale-di-classificazione-acustica

6. eventuale autorizzazione in deroga per la diffusione di emissioni sonore durante l’esercizio dell’attività nei limiti dei giorni autorizzabili nell’arco dell’anno solare, in conformità alla normativa vigente. Il numero massimo di giorni autorizzabili in deroga è riferito a ciascuna delle due fasce orarie diurna e notturna previste dal DPCM 14/11/1197. Le deroghe possono essere rilasciate solo al di fuori dell’orario scolastico in caso di struttura scolastica nelle vicinanze;

7. copia del pagamento del deposito cauzionale, stabilito in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), atto a garantire eventuali danneggiamenti a cose e beni dell’Amministrazione Comunale e/o casi di insolvenza nel pagamento del canone unico di occupazione, da corrispondere nelle forme già indicate per la cauzione provvisoria delle attrazioni che dovrà essere versato prima dell’effettiva occupazione dell’area oppure con idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Il mancato deposito cauzionale nella misura stabilita comporterà il divieto di occupazione dell’area.

Nel caso in cui il collaudo annuale e/o l'assicurazione dovessero scadere dopo l'inoltro dell'istanza, ma prima dell'inizio della manifestazione, i documenti rinnovati dovranno essere trasmessi all'U.O. Annona e Polizia Amministrativa Locale come documentazione integrativa, via telematica tramite Portale Regionale STAR. Nel caso in cui la scadenza dei documenti sopra indicati fosse successiva alla data

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d'inizio dello spettacolo viaggiante, la documentazione dovrà comunque essere, oltre che inviata all’ente, esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario dovrà ottemperare alle seguenti condizioni:

1. provvedere al pagamento del canone di occupazione e altri tributi locali;

2. provvedere alla corretta manutenzione e conduzione dell’attrazione installata;

3. provvedere a munirsi di tutti i necessari titoli per lo “spettacolo viaggiante” e a garantire che il complesso venga gestito nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti e del pubblico;

4. provvedere, al termine dell’installazione, a sgombrare totalmente lo spazio, a pulirlo, a conferire gli eventuali rifiuti al centro di raccolta e lasciare l’area nelle condizioni in cui si trovava prima dell’installazione prestando particolare attenzione ad evitare danni all’area, alla pavimentazione e alle sue pertinenze. Resta ferma, inoltre, la responsabilità del concessionario per qualsiasi danno alla pavimentazione e all’arredo urbano.

Si precisa, inoltre, che sono a carico del concessionario:

1. le utenze (energia elettrica e acqua);

2. le spese e le pratiche relative alle richieste di allacci elettrici ed idrici della pulizia dell’area e dello smaltimento rifiuti;

3. tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi;

4. le spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S. stabilite annualmente da apposita Deliberazione di Giunta Comunale oltre ai diritti dovuti all’Azienda USL Toscana Centro.

Sono, inoltre, di completa responsabilità del soggetto concessionario tutti i danni derivanti dall'attrazione e dagli allacci idrico ed elettrico, su suolo pubblico, per questo sarà onere dello stesso concessionario provvedere a installare le dovute protezioni a norma di legge.

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. ed, in ogni caso, a tutto quanto previsto per lo specifico settore di appartenenza.

I titoli abilitativi e/o autorizzatori dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente ad un documento di identità, ai sensi dell’art. 16 del TULPS.

Il titolare dovrà esercitare esclusivamente con le attrazioni dichiarate e indicate nella domanda di partecipazione al bando e nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti e dal disciplinare di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2019.

Articolo 8 – Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico del Comune nonché sul sito internet http://www.comune.pistoia.it

Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria, rinunci all’occupazione dell’area e/o non produca la documentazione richiesta, si procederà a scorrimento della graduatoria che resterà valida per il biennio 2021/2022.

Articolo 9 – Sospensione e revoca della concessione

La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, fatto salvo l’eventuale ripristino nei termini indicati dall’Amministrazione Comunale, nonché quando la stessa, rispetto all’aspetto originario, abbia subito modifiche non autorizzate preventivamente dall’Amministrazione Comunale.

(7)

Allo scopo di verificare che gli obblighi previsti in capo al concessionario siano stati ottemperati, il Comune potrà effettuare sopralluoghi nell’area concessa.

La concessione potrà comunque essere sempre revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato della P.A., previa comunicazione all’interessato, si rimanda all’art. 1 del presente avviso.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario verrà applicato quanto disposto al Capo 1, art.

1, comma 3, del disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2019.

Articolo 10 - Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale - U.O.C. Annona e Polizia Amministrativa Locale – Via dei Macelli nc. 11/C – via e-mail al seguente indirizzo: annona@comune.pistoia.it

Copia del presente bando e degli allegati è pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia e sul sito internet all’indirizzo www.comune.pistoia.it alla sezione area tematica Commercio.

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Amalia Sabatini, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale.

Articolo 12 – Norme finali e Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation), in merito alla raccolta e trattamento dei dati relativi alla presente procedura, si informa che i dati saranno trattati dal Comune di Pistoia, esclusivamente per le finalità previste dall’avviso pubblico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’esclusione dalla presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia ed il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Amalia Sabatini, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.

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