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(1)164 CONCLUSIONI Uno dei più recenti sviluppi del diritto internazionale privato dell’Unione europea ha riguardato il settore delle successioni mortis causa

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164 CONCLUSIONI

Uno dei più recenti sviluppi del diritto internazionale privato dell’Unione europea ha riguardato il settore delle successioni mortis causa. Dopo l’adozione di alcuni strumenti nel campo del diritto di famiglia, l’interesse delle istituzioni comunitarie si è rivolto alla regolamentazione delle successioni internazionali di dimensione europea, cioè a successioni dotate di uno o più elementi di estraneità rispetto a un singolo Stato. Il nuovo Regolamento comunitario n.

650/2012 intende superare gli inconvenienti generati dall’interazione delle normative nazionali esistenti a livello europeo sul piano del diritto sostanziale e del diritto internazionale privato delle successioni.

In situazioni di carattere transfrontaliero, una tale divergenza comportava, infatti, frequenti ostacoli alla pianificazione e destinazione dei beni ereditari conducendo spesso a esiti incerti e imprevedibili: più autorità giurisdizionali di Stati membri potevano, infatti, essere adite rispetto ad una medesima controversia successoria (c.d. conflitti positivi di giurisdizione) o, al contrario, nessuna autorità degli Stati membri poteva risultare competente a conoscere della causa (c.d. conflitti negativi di giurisdizione); parimenti, la disciplina della fattispecie poteva essere, talora, frammentata in più leggi applicabili a seconda della natura e della situazione dei beni coinvolti, a causa della distinzione esistente tra ordinamenti giuridici statali ispirati al c.d.

principio scissionistico (noto anche come approccio dualista) e ordinamenti ispirati al principio dell’unità o universalità (noto anche come approccio monista) della successione ereditaria. Inoltre sotto il profilo del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze, la materia

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165 in oggetto, risultava essere stata espressamente esclusa dai vari regolamenti comunitari in materia, rimanendo così relegata alle diverse norme di diritto internazionale privato offerte dalle singole legislazioni interne degli Stati membri.

Per questo insieme di ragioni, la disciplina offerta dal Regolamento (UE) n. 650/2012 dovrebbe, dunque, rimuovere, in questa materia, gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nello spazio giudiziario europeo, portare certezza ai cittadini e alle loro famiglie, favorendo, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno. Tra l’altro, la materia delle successioni ha sempre offerto ampie occasioni per affrontare alcune delle questioni generali del diritto internazionale privato di maggior rilievo, quali il ricorso al limite dell’ordine pubblico, le questioni preliminari e il problema del rinvio. D’altra parte, poiché la maggioranza delle successioni viene regolata stragiudizialmente, il diritto applicabile deve poter essere conosciuto in maniera ragionevolmente certa sia per consentire anche nelle situazioni di carattere internazionale una pianificazione ereditaria sufficientemente affidabile, sia per non rendere troppo difficile l’attività delle categorie professionali interessate.

Il testo del regolamento presenta la caratteristica di essere estremamente denso ed articolato: con gli 84 articoli divisi in sette capi e preceduti da un lungo preambolo composto da 83 considerando, si tratta del regolamento più lungo e dettagliato mai elaborato da parte delle istituzioni dell’Unione europea, dove, a differenza dei regolamenti comunitari precedenti, tutti gli aspetti del diritto internazionale privato e processuale sono disciplinati analiticamente, con risultati più o meno soddisfacenti.

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166 Tra i pregi dell’opera di uniformazione del diritto internazionale privato e processuale europeo delle successioni a causa di morte, va immediatamente evidenziata la decisione di provvedere a tale compito per il tramite di un regolamento, atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, capace di assicurare il perseguimento dell’obiettivo di armonizzazione della materia e la prevedibilità delle soluzioni internazionalprivatistiche adottate.

Commenti positivi, da parte della dottrina, ha ricevuto anche la scelta come criterio di collegamento oggettivo, della residenza abituale del defunto al momento della morte. L’accoglimento di tale soluzione si giustifica infatti per numerosi motivi sia di carattere pratico che di carattere politico, e corrisponde del resto a una tendenza costante e ben consolidata del diritto internazionale privato dell’Unione europea visto che si tratta di un criterio utilizzato ampiamente nei recenti regolamenti Roma I, Roma II, Roma III, nonché in numerose disposizioni contenute nei regolamenti relativi alla giurisdizione. Esso, non vi è dubbio, introduce un cambiamento importante per gli Stati membri partecipanti, poiché attualmente sedici di essi, compresa l’Italia, utilizzano in materia il criterio della cittadinanza. La scelta del legislatore europeo di non fornire né una definizione di tale criterio, né presunzioni circa gli elementi in presenza dei quali possa ritenersi sussistente il requisito dell’abitualità della residenza appare altrettanto condivisibile. Infatti, oltre ad essere conforme al modo di disporre della maggior parte delle fonti internazionali, visto che una definizione non si trova in nessuna delle convenzioni elaborate dalla Conferenza

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167 dell’Aja di diritto internazionale privato, ciò ha evitato di appesantire la normativa con la previsione di criteri sussidiari per il caso in cui il criterio principale non potesse dirsi perfezionato.

La residenza abituale del defunto al momento della morte, essendo configurata anche come titolo generale di giurisdizione, rappresenta il veicolo attraverso il quale il legislatore europeo ha raggiunto il tendenziale obiettivo della convergenza tra forum e ius. Tale fine consentirà di agevolare notevolmente le successioni internazionali permettendo di concentrare il potere di adottare provvedimenti in materia successoria presso le autorità del Paese la cui legge è richiamata dalla normativa uniforme per disciplinare la successione sul piano materiale.

Tra le note positive del nuovo regolamento, si configura anche l’introduzione negli Stati membri di uno strumento di diritto materiale uniforme, che senza la necessità di alcun procedimento di exequatur, può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità per far valere la loro qualità ed esercitare i loro diritti in uno Stato membro diverso da quello di rilascio. Il c.d.

certificato successorio europeo, rappresenta senza dubbio una delle maggiori novità della nuova normativa, anche perché primo atto pubblico creato e regolato direttamente da norme dell’Unione.

Anche il regime del riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, modellato su quello predisposto dal Regolamento (CE) n. 44/2001, è stato accolto con favore dagli operatori giuridici. Esso costituisce un’importantissima novità per la materia delle successioni, sinora esclusa sia dagli strumenti processuali dell’Unione europea, sia da quelli di diritto internazionale privato uniforme adottati in altre sedi, e

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168 riguardo alla quale il riconoscimento dell’efficacia all’estero e negli stessi Stati membri dell’Unione delle pronunce giudiziarie incontra tuttora seri ostacoli. Trova così affermazione anche in questo campo il principio del reciproco riconoscimento (automatico) delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie posto a fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile e dove l’efficacia delle decisioni provenienti da uno Stato membro può essere negata, in un altro Stato membro, solo in presenza di ragione estreme, quali quelle che configurino una lesione irrimediabile dei valori propri dello Stato richiesto o quelle che determinino una situazione di incompatibilità con altre decisioni rese in Stati diversi.

L’adozione del regolamento costituisce, come detto, un importante passo avanti nel campo dell’unificazione progressiva del diritto internazionale privato su scala europea. Si deve però sottolineare che, l’uniformizzazione non è completa. Come quasi sempre accade, anche nella materia delle successioni, forse addirittura più che in altre, i legami molteplici che esistono tra le varie branche del diritto sostanziale comportano come conseguenza inevitabile che l’unificazione delle norme interne di conflitto in un settore non è sufficiente da sola, in assenza di uniformizzazione nei rami del diritto connessi, a garantire il raggiungimento di soluzioni uniformi in tutti i casi.

Critiche ha ricevuto altresì la previsione della c.d. clausola di eccezione per quanto riguarda la legge applicabile alla successione, la quale rende applicabile alla successione, invece della legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, la legge del diverso Stato con cui, al medesimo momento, il defunto

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169 stesso aveva collegamenti manifestamenti più stretti, desumibili dal complesso delle circostanze del caso concreto. Essa, oltre ad essere suscettibile di determinare una deroga al principio della coincidenza tra forum e ius, estende forse in maniera eccessiva la discrezionalità nella valutazione degli elementi di fatto da parte di coloro che sono chiamati ad individuare la legge a titolo oggettivo.

Anche sotto il profilo della giurisdizione, il nuovo strumento europeo presenta alcuni limiti. Un primo riguarda la stessa individuazione di

“organo giurisdizionale” rilevante ai fini delle norme sulla competenza giurisdizionale operata dal regolamento, in ragione delle normative sostanziali applicabili degli Stati membri. Inoltre, malgrado il generale intento di favorire la certezza del diritto attraverso l’elaborazione di un sistema fondato su un titolo generale di giurisdizione, lo strumento contiene numerosi fori derogatori, variamente ispirati, che minano, di fatto, la prevedibilità delle soluzioni.

Ma la principale delusione è rappresentata dalle decisione del Regno Unito e dell’Irlanda di non esercitare il loro diritto di “opting in”.

Questi Paesi, come la Danimarca, non saranno tenuti ad applicare il regolamento. Si è persa, dunque, l’occasione di gettare un ponte tra i sistemi giuridici di tradizione civilista e quelli di common law, senza contare che nella pratica, l’esclusione in particolar modo del Regno Unito, conta molto.

Nel complesso, comunque, il nuovo regolamento suscita ammirazione.

Si tratta di una regolamentazione ben più ampia di quelle attualmente esistenti nella maggior parte degli Stati membri e di un nuovo passo verso la creazione di un sistema europeo di diritto internazionale privato. Le soluzioni offerte dal nuovo regolamento apporteranno

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170 certezza giuridica – secondo la dichiarazione della Commissione europea - alle circa 580.000 famiglie europee che ogni anno sono interessate da una successione internazionale. Considerato però che gli europei che vivono in un paese diverso da quello di origine sono oltre dodici milioni, queste disposizioni andranno ad interessare molte più persone, migliorando di fatto la situazione attuale, nella quale può risultare molto difficile far valere i propri diritti, e permettendo ai cittadini di risparmiare tempo e denaro grazie alla maggior rapidità ed economicità dei procedimenti.

L’armonizzazione delle norme sulla competenza e sul riconoscimento e sull’esecuzione delle sentenze straniere comporterà altresì il superamento delle legislazioni nazionali degli stati membri vincolati dal regolamento e si applicherà alle successioni mortis causa di carattere transfrontaliero che si apriranno a partire dal 17 agosto del 2015. Pertanto, nel nostro ordinamento, risulteranno completamente disapplicati gli articoli della disciplina internazionalprivatistica vigente, dettata dalla Legge 31 maggio 195 n. 218 recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale: in particolare l’art 50, relativo alla giurisdizione in materia successoria, e gli articoli 64 e seguenti con riferimento al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni straniere. Il sistema conflittuale nazionale, tuttavia, continuerà ad operare anche dopo la data di applicazione del nuovo strumento europeo con riferimento alle successioni apertesi fino al 17 agosto 2015.

In conclusione, nonostante la complessità delle nuove regole, l’unificazione delle disposizioni vigenti in venticinque Stati membri dell’Unione europea e l’estensione del principio del mutuo

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171 riconoscimento alle decisioni rappresentano un netto progresso in termini di semplificazione e di certezza del diritto, mentre la sostituzione del criterio della nazionalità con quello della residenza abituale appare in linea con l’evoluzione del diritto internazionale privato nel corso degli ultimi decenni. Sul piano pratico tale soluzione permette di far coincidere nella maggior parte dei casi la competenza e la legge applicabile limitando le difficoltà e i costi legati all’applicazione del diritto straniero.

Fermo restando che soltanto la concreta applicazione delle disposizioni regolamentari, a partire dal prossimo 17 agosto 2015, potrà fornire indicazioni certe sull’efficienza delle nuove norme uniformi, evidenziando con esattezza aporie e criticità della nuova disciplina europea.

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