DELIBERAZIONE N. 344 DEL 5 DICEMBRE 2002
Commissione di collaudo*
La nomina di un ulteriore soggetto, seppur in qualità di segretario, in aggiunta alla terna di tecnici membri della commissione di collaudo non è conforme alla disposizione di cui all'art. 28, co. 4, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s. m., secondo la quale la commissione di collaudo può essere costituita al massimo da tre membri dotati di professionalità tecnica: tale principio non può essere disconosciuto nell'ambito di un accordo di programma che rappresenta mero strumento attuativo, messo in essere da più soggetti pubblici interessati alla realizzazione di specifici piani e programmi, comunque vincolato al rispetto delle normative generali rilevanti sui temi oggetto dell'accordo.
* per quanto compatibile con le norme vigenti nella Regione Siciliana
(vedi comma 19, art. 28 Legge 109/94 così come modificato nelle Regione Siciliana)