• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.344 5.12.2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.344 5.12.2002"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 344 DEL 5 DICEMBRE 2002

Commissione di collaudo*

La nomina di un ulteriore soggetto, seppur in qualità di segretario, in aggiunta alla terna di tecnici membri della commissione di collaudo non è conforme alla disposizione di cui all'art. 28, co. 4, della legge 11 febbraio 1994, n.

109 e s. m., secondo la quale la commissione di collaudo può essere costituita al massimo da tre membri dotati di professionalità tecnica: tale principio non può essere disconosciuto nell'ambito di un accordo di programma che rappresenta mero strumento attuativo, messo in essere da più soggetti pubblici interessati alla realizzazione di specifici piani e programmi, comunque vincolato al rispetto delle normative generali rilevanti sui temi oggetto dell'accordo.

* per quanto compatibile con le norme vigenti nella Regione Siciliana

(vedi comma 19, art. 28 Legge 109/94 così come modificato nelle Regione Siciliana)

Riferimenti

Documenti correlati

Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute fino ad un massimo di 12 mesi prima

Il Vangelo di Gesù Cristo è la più grande giustizia che può essere offerta all’umanità intera, perché la Parola di Dio è colma di Spirito Santo che placa la nostra sete interiore,

chiedo se la categoria OS3 può essere sostituita dalla OG11. Si veda risposta al quesito n° 1.. Angelo, la scrivente chiede se e possibile partecipare avendo come categoria la OG 11