DELIBERAZIONE N. 105 DEL 5 APRILE 2001
Divieto deroga tempi di collaudo
L'art.28 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., laddove stabilisce che il collaudo finale deve essere effettuato entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, non è derogabile da parte della stazione appaltante.
Può configurare danno all'erario il comportamento di una commissione di collaudo che ritardi oltre il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori l'emissione del certificato di collaudo, ove ciò comporti la corresponsione all'appaltatore di interessi moratori.