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Il Ministro, dell’università e della ricerca

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VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof.

Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto direttoriale 24 luglio 2020, (prot. n. 1177) e successive integrazioni e modificazioni, con il quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del regolamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.

130, come modificato dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. co. mod. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto 20 luglio 2020, n. 79, è stato bandito il concorso per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 1177/2020, il quale prevede che “con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto […] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuola che verranno assunte con il decreto del Ministero della salute di cui all’art. 35, comma 1, del D.lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2019-2020 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999”;

VISTO l’accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l’anno accademico 2019-2020 - di cui all’accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n.

368/1999, così come riportato nelle tabelle 1A e 1B, parte integrante dell’accordo medesimo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTA la tabella 2 di cui al decreto del Ministero dell’economia e finanze 30 dicembre 2019, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700 per l’esercizio finanziario 2020, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica per l’a.a. 2019-2020;

VISTA la nota del 23 gennaio 2020, prot. n. 4075-P, con la quale il Ministero della salute, al fine di provvedere per l’a.a.

2019/2020 a quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs.. n.368/99 in materia di determinazione del numero globale dei medici da formare per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione, ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze “di

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conoscere le risorse messe a disposizione […] per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica ivi comprese quelle rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti da parte del Dicastero dell’università e della ricerca”;

VISTA la nota del 29 febbraio 2020 prot. n. 32971, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, in riscontro alla citata nota del Ministero della salute prot. n. 4075/2020, ha effettuato la ricognizione generale delle attuali autorizzazioni di spesa correlate alla formazione specialistica dei medici, determinando in euro 777.526.876,00 “il livello complessivo del finanziamento per l’a.a. 2019/2020”, con ciò intendendo riferirsi all’ammontare complessivo dello stanziamento disponibile a legislazione vigente per coprire la spesa complessiva di tutte le coorti di specializzandi attive nel suddetto a.a. 2019/2020, quindi non solo la coorte il cui primo anno prenderà avvio nell’a.a. 2019/2020 ma anche tutte le ulteriori coorti di specializzandi già iscritti negli a.a. precedenti e che saranno ancora attive nell’a.a. 2019/2020, precisando al riguardo che “a tale valore di 777,5 milioni di euro si aggiunge il finanziamento inutilizzato fino all’a.a. 2018/2019 in conseguenza del minor numero di ammessi ai corsi di formazione specialistica rispetto ai valori programmati”;

VISTA la nota del 15 aprile 2020 prot. n. 9833, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca, in riscontro alle menzionate note prot. n. 32971/2020 del Ministero dell’economia e delle finanze e prot. n. 4075/2020 del Ministero della salute, ha comunicato l’ammontare della spesa necessaria per la copertura delle coorti di specializzandi già iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti e che risulteranno ancora attive nell’a.a. 2019/2020, tenuto conto sia delle sospensioni sia delle economie, comprese le economie derivanti dai residui di finanziamento relativi agli a.a. precedenti, rimanendo in attesa “di conoscere, pertanto, il numero di contratti di formazione medica specialistica finanziabili al 1° anno per l’a.a. 2019/2020”;

VISTA la nota del 22 aprile 2020, prot. n. 19606, con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di indicare “per l’anno accademico 2019/2020, il numero di contratti finanziabili per l’iscrizione al 1° anno delle scuole di specializzazione”;

VISTA la nota del 12 maggio 2020, prot. n. 64264, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato, tra l’altro, che, per l’a.a. 2019/2020, sotto il profilo finanziario è sostenibile l’ammissione di 9.200 nuovi specializzandi;

VISTO, altresì, l’articolo 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, autorizza l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che consentono di finanziare ulteriori 4.200 contratti di formazione medica specialistica;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e finanze, in corso di perfezionamento, recante il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato, per ciascuna tipologia di specializzazione, che è rideterminato, per l’a.a. 2019/2020, in un numero pari a 13.400 unità;

VISTE le note del 27 aprile 2020, prot. n. 10691, e del 3 agosto 2020, prot. n. 20796, con le quali il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto alle università di comunicare tramite caricamento in banca dati offerta formativa – SSM 2019/2020, gli eventuali contratti aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali, derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici e/o privati, da attivare per l’a.a. 2019/2020 con riferimento alle diverse tipologie di scuola riordinate ai sensi del decreto ministeriale n. 68/2015 e compatibilmente con la capacità ricettiva delle stesse scuole, precisando anche l’eventuale presenza di requisiti specifici richiesti dagli stessi enti finanziatori;

VISTE le proposte caricate in banca dati dagli atenei per l’a.a. 2019/2020 con riferimento ai contratti aggiuntivi derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici e/o privati;

VISTA la nota 27 aprile 2020, prot. n. 10138, con cui il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto alle regioni di volere porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’espletamento del concorso, dei

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contratti per la formazione medica specialistica da finanziare per l’a.a. 2019/2020, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige”, nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico”, e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché la deliberazione di Giunta provinciale n. 1914/2017 e successive modificazioni;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale “sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”;

VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6”, come modificata e integrata dall’art. 96 della l.r. n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post universitaria in ambito sanitario provvedendo all’abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

VISTE le deliberazioni n. 226 del 27 marzo 2020 e n. 385 del 15 maggio 2020, con le quali la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie dei contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020;

VISTO l’art. 1, comma 5, della legge della Regione Sardegna 31 marzo 1992, n. 5, recante “Contributo alle università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia”, come integrato dapprima dall’art. 5, comma 46, della l.r. 23 maggio 2013, n. 12, e successivamente dalla l.r. 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA le legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, così come modificata dalla l.r. n. 19 del 03.07.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna n. 40/10 del 4.8.2020;

VISTA la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14, in particolare l’art. 8, comma 61, il quale prevede che: “I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa università per l'intera durata del corso”;

VISTA la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45, in particolare l’art. 9, commi dal 7 al 10;

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VISTA la nota del 14 agosto 2020, prot. n. 18350, della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la quale è stata trasmessa l’indicazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Trieste e di Udine cui attribuire i contratti aggiuntivi a finanziamento regionale Friuli Venezia Giulia per l’a.a. 2019/2020 come da delibera della Giunta regionale dell’ 8 maggio 2020, n. 662;

VISTE le normative delle regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTE la nota del Ministero dell’università e della ricerca dell’11 agosto 2020, prot. n. 22125, e le successive comunicazioni con le quali le regioni e le province autonome, in riscontro alla stessa, hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;

VISTO l’accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016;

VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 4 maggio 2020 prot. n. 37498/2020/RSM e 8 maggio 2020 prot. n. 90241/UNIMORE;

VISTA la nota del 25 giugno 2020, prot. n. 4237, con la quale l’INPS ha comunicato il finanziamento di dieci contratti di formazione medica specialistica per la tipologia di scuola “Medicina Legale” da riservare “ai figli ed orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, e, in particolare, l’art. 757 in base al quale “per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare”;

VISTE le note dell’8 maggio 2020, prot. n. 69159, e del 30 giugno 2020, prot. n. 94454, con le quali il Ministero della difesa - Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, ha comunicato, ai sensi del citato art. 757 cod. ordin. mil., le proprie esigenze di medici specialisti per l’a.a.

2019/2020, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN, quale organismo di vertice sanitario dello Stato maggiore della difesa;

VISTO il comma 3, dell’art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”;

TENUTO CONTO che per l’a.a. 2019/2020 il Ministero dell’interno, a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato;

TENUTO CONTO che per l’a.a. 2019/2020 il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di finanza;

VISTO il comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

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VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”, e in particolare l’art. 1, comma 7, in base al quale “il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei paesi interessati”;

VISTO il comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”;

TENUTO CONTO che per l’a.a. 2019/2020 il Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, a seguito della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di postida destinareai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n.368/1999, nonché a medici extracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della legge n.

4/1999;

VISTO il comma 4 dell’articolo 35, del d.lgs..n. 368/1999, in base al quale “il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell’articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 431 che cosi dispone : “Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” , unitamente alla nota 15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della salute ha fornito precisazioni in merito all’applicazione della anzidetta disposizione, precisando in particolare che

“[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto

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soggettivo dell’essere, appunto, dipendente dell’ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status”;

VISTE le note del 14 maggio 2020, prot. n. 22799, del 29 aprile 2020, prot. n. 20471, e del 14 aprile 2020, prot. n. 9805, con le quali il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle regioni e dalle province autonome, ha comunicato, ai sensi del citato art. 35, co. 4, d.lgs. n.368/1999, le esigenze del SSN per l’a.a. 2019/2020 in ordine alle riserve di posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999 il Ministro dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, tenuto conto, tra l’altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art. 20, co. 3-bis, d.lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del d.l. n. 90/2014, convertito in l. n.114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante

“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del d.m. 1 agosto 2005;

VISTI i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in attuazione del d.m. n.68/2015, ha riordinato le scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;

VISTO l’art.3, co. 3, del citato d.m. 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale “con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, n. 402, recante la “definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”, che ha sostituito il precedente d.m. 29 marzo 2006 , recante “standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005”;

VISTI i decreti del Ministero dell’università e ricerca del 3 e 4 luglio 2019, con i quali si è provveduto all'accreditamento di cui ai citati dd.mm. n.68/2015 e n. 402/2017 delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici già istituite e di nuova istituzione per l’a.a. 2018/2019;

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all’articolo 237, comma 2, prevede che “nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020. Le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l’accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l’anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi

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comunicati dal Ministero dell’università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento”.

VISTI gli esiti della procedura di accreditamento ai sensi dell’articolo 43 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, avviata dal Ministero dell’università e della ricerca con nota dell’8 giugno 2020,prot. n. 14355, che ha portato alla emanazione dei decreti direttoriali in data 2 settembre 2020 del Ministero dell’università e della ricerca di accreditamento delle Scuole di specializzazione per l’a.a. 2019/2020;

RITENUTO di procedere al riparto dei 13.400 contratti finanziati con risorse statali tra le singole scuole di specializzazione che, nell’a.a. 2019/2020, risultano accreditate, in modo pieno o provvisorio, presso le diverse sedi universitarie, tenendo conto della percentuale di aumento, per l’a.a. 2019/2020, del contingente di contratti per singola tipologia di specialità e avuto riguardo ai criteri di qualità delle scuole di specializzazione ai sensi del d.i. n. 402/2017, sia per quanto concerne, da un lato, la capacità ricettiva, i volumi assistenziali e le performance assistenziali delle singole strutture e i requisiti assistenziali delle reti formative, sia per quanto concerne, dall’altro lato, i requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di scuola, nonché agli indicatori di performance formativa;

RAVVISATA l’opportunità di attivare le scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna di esse, il contingente globale di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permettere una loro distribuzione idonea all’attivazione di più scuole, anche al fine di ottimizzare l’organizzazione territoriale delle stesse su base regionale e di coprire il relativo fabbisogno di medici, valorizzando altresì la scelta degli atenei di attivare i predetti percorsi formativi in collaborazione con altri atenei al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, come previsto all’art. 3 comma 3 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

TENUTO CONTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 35, co. 2, d.lgs. n. 368/1999 e in relazione al citato decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze relativo al contingente globale da formare ripartito per tipologia di specializzazione, alla ripartizione per l’a.a.

2019/2020, tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli atenei, dei richiamati 13.400 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, degli 888 contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali, dei 167 contratti aggiuntivi finanziati con risorse di altri enti pubblici o privati nonché dei 525 posti riservati di cui all’art. 35 commi 3, 4 e 5;

ACQUISITO il parere del Ministero della salute;

D E C R E T A

Art. 1

1. Per l’a.a. 2019/2020 i posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, pari a 13.400, sono distribuiti, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2019/2020, secondo quanto indicato nella tabella di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nel medesimo allegato 1 sono altresì indicati i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n.368/1999 e la loro distribuzione per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2019/2020.

(8)

Il Ministro, dell’università e della ricerca

3. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 4, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e delle province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. I posti aggiuntivi che nell’allegato 1 sono indicati come coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti richiesti dalle rispettive disposizioni di riferimento degli enti finanziatori sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati in possesso degli anzidetti requisiti. Con successivo decreto direttoriale integrativo del bando e del presente provvedimento sono indicati i requisiti richiesti di cui al presente comma 4.

Art. 2

1. I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi di cui al comma 4 dell’art. 1, per i quali sia previsto il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti specifici - così come indicati nel successivo decreto direttoriale integrativo del bando e del presente provvedimento - secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate nel sopra citato decreto direttoriale integrativo.

Art. 3

1. Fermo quanto disposto agli artt. 3 e 4 del bando prot. n. 1177/2020, tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l’a.a. 2019/2020 la distribuzione dei posti riservati e in sovrannumero alle categorie riservatarie di cui all’art. 3 del bando prot. n. 1177/2020 è definita per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2019/2020 nella tabella di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca sarà dato avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da MANFREDI GAETANO C=ITO=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

(9)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 BARI 7 7

2 BOLOGNA 5 1 AUSL Bologna 6

3 BRESCIA 5 5

4 CAGLIARI 5 3 *Sardegna 8

5 Cattolica del Sacro Cuore 2 2

6 CHIETI-PESCARA 2 2

7 FIRENZE 7 7

8 GENOVA 2 2

9 L'AQUILA 2 2

10 MESSINA 5 5

11 MILANO 9 9

12 MODENA e REGGIO EMILIA 5 5

13 NAPOLI "Federico II" 7 1 *Campania 8

14 PADOVA 7 7

15 PARMA 2 2

16 PAVIA 2 2

17 PISA 2 1 *Toscana 3

18 Politecnica delle MARCHE 2 2

19 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 7 7

20 S. Raffaele MILANO 2 2 * 4

21 TORINO 8 8

22 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA 5 5

23 VERONA 7 7

TOTALE 107 5 3 115 0 0

Allergologia e immunologia clinica

Contratti altri enti pubblici e/o privati Contratti regionali

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

1

(10)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 BARI 6 1 *Puglia 7

2 BOLOGNA 6 1 AUSL Romagna 7

3 BRESCIA 5 5

4 CAGLIARI 5 5 *Sardegna 10

5 CATANIA 3 1 *Sicilia 4 1

6 Cattolica del Sacro Cuore 3 3

7 CHIETI-PESCARA 6 6

8 FIRENZE 6 6

9 GENOVA 3 3

10 HUMANITAS University 2 3 5

11 INSUBRIA 3 3

12 MILANO 9 9

13 MILANO-BICOCCA 3 1 * 4

14 NAPOLI "Federico II" 8 1 *Campania 9 1

15 PADOVA 9 9 1

16 PALERMO 5 5 1

17 PARMA 5 5

18 PAVIA 3 3

19 PIEMONTE ORIENTALE 3 3

20 PISA 6 6

21 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 6 6 1

22 ROMA "Tor Vergata" 7 7

23 S. Raffaele MILANO 2 1 * 3

24 SIENA 5 5

25 TORINO 9 9

26 UDINE 6 6

27 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA 2 2 1

28 VERONA 6 21*Provincia Autonoma di Bolzano;

1*Veneto 8 2

TOTALE 142 10 6 158 0 8

Anatomia Patologica

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Contratti altri enti pubblici e/o privati Contratti regionali

(11)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 BARI 59 1 *Puglia 60

2 BOLOGNA 64 3 AUSL Romagna 67

3 BRESCIA 42 1 *Lombardia 43

4 CAGLIARI 26 6 *Sardegna 32

5 CAMPANIA - “L. VANVITELLI” 58 8 *Campania 66 2

6 CATANZARO 46 46

7 Cattolica del Sacro Cuore 46 4 50 1

8 CHIETI-PESCARA 22 2 Abruzzo 24 3

9 FERRARA 35 35

10 FIRENZE 51 2 *AUSL Toscana 53

11 FOGGIA 31 31 1

12 GENOVA 37 4 *Liguria 41

13 HUMANITAS University 15 1 *Lombardia 2 18

14 INSUBRIA 22 1 *Lombardia 23

15 L'AQUILA 15 2 Abruzzo 17 2

16 MESSINA 38 4 *Sicilia 42 5

17 MILANO 84 1 *Lombardia 85

18 MILANO-BICOCCA 57 1 *Lombardia 1 * 59

19 MODENA e REGGIO EMILIA 37 1 *Repubblica di San Marino 38

20 NAPOLI "Federico II" 55 7 *Campania 62 1

21 PADOVA 65 65 4

22 PALERMO 74 2 *Sicilia 1 * 77 5

23 PARMA 15 1 AUSL Piacenza 16

24 PAVIA 31 1 *Lombardia 32

25 PERUGIA 22 2 *Umbria 1 * 25 9

26 PIEMONTE ORIENTALE 42 2 *Piemonte 1 * 45 1

27 PISA 29 29

28 Politecnica delle MARCHE 31 31

29 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 64 64 2 1

30 ROMA "Sapienza"Fac. M-P. 38 38 2 1

31 ROMA "Tor Vergata" 26 26

32 S. Raffaele MILANO 26 2 * 28

33 SASSARI 26 10 *Sardegna 36

34 SIENA 40 40

35 TORINO 77 1 *Valle d'Aosta 2 *ASL CN2 80 1

36 TRIESTE 16 16 1

37 UDINE 16 16 1

38 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA 22 22 1

39 VERONA 64 73*Provincia Autonoma di Bolzano;

4*Provincia Autonoma di Trento 71 4

TOTALE 1564 64 21 1649 4 44

Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Contratti altri enti pubblici e/o privati Contratti regionali

3

(12)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 CATANIA 7 7

2 FERRARA 5 5

3 MILANO 5 5

4 MODENA e REGGIO EMILIA 3 3

5 NAPOLI "Federico II" 5 1 *Campania 6

6 PADOVA 5 5

7 PISA 5 5

8 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 5 5

9 TORINO 3 3

TOTALE 43 1 0 44 0 0

Audiologia e foniatria

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Contratti altri enti pubblici e/o privati Contratti regionali

(13)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 BARI 3 3

2 BOLOGNA 5 5

3 BRESCIA 3 3

4 CAMPANIA - “L. VANVITELLI” 6 6

5 CATANZARO 2 1 *Calabria 3

6 Cattolica del Sacro Cuore 5 5

7 FIRENZE 5 5

8 INSUBRIA 5 5

9 MILANO 6 6

10 NAPOLI "Federico II" 5 4 *Campania 9

11 PADOVA 8 8

12 PARMA 3 3

13 PAVIA 3 3

14 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 5 5

15 ROMA "Tor Vergata" 5 5

16 S. Raffaele MILANO 3 1 * 4

17 TORINO 6 1 7

18 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA 3 3

19 VERONA 8 8

TOTALE 89 5 2 96 0 0

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Cardiochirurgia

Contratti regionali Contratti altri enti pubblici e/o privati

5

(14)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 BARI 19 19

2 BOLOGNA 30 1 *Emilia Romagna 2 1 AUSL Bologna; 1 AUSL Romagna

33

3 BRESCIA 11 1 *Lombardia 12

4 CAGLIARI 9 1 *Sardegna 10

5 CAMPANIA - “L. VANVITELLI” 20 1 *Campania 21

6 CATANIA 21 21 1

7 CATANZARO 9 9

8 Cattolica del Sacro Cuore 18 18 1 1

9 CHIETI-PESCARA 8 8

10 FERRARA 11 11

11 FIRENZE 18 18

12 FOGGIA 6 6

13 GENOVA 16 16

14 HUMANITAS University 11 11

15 INSUBRIA 12 1 *Lombardia 13

16 L'AQUILA 8 8

17 MESSINA 11 1 *Sicilia 12 1

18 MILANO 44 44

19 MILANO-BICOCCA 12 12

20 MODENA e REGGIO EMILIA 17 17

21 NAPOLI "Federico II" 32 32 1

22 PADOVA 35 2 *Veneto 37 1

23 PALERMO 19 1 *Sicilia 20 2

24 PARMA 8 8

25 PAVIA 15 15

26 PERUGIA 11 11 3

27 PISA 17 1 *Toscana 18

28 Politecnica delle MARCHE 12 12

29 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 36 36 1

30 ROMA "Sapienza"Fac. F-M-P 16 16

31 ROMA "Tor Vergata" 14 14

32 S. Raffaele MILANO 8 1 *Lombardia 1 * 10

33 SALERNO 9 2 *Campania 11

34 SASSARI 11 11

35 SIENA 12 12

36 TORINO 28 1 *Piemonte 29

37 TRIESTE 11 11

38 UDINE 9 9

39 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA 9 9

40 VERONA 32 1 *Provincia Autonoma di Trento 33

TOTALE 655 15 3 673 2 10

Contratti altri enti pubblici e/o privati

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Contratti regionali

Chirurgia generale

(15)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 CAMPANIA - “L. VANVITELLI” 3 1 *Campania 4

2 MESSINA 3 1 *Sicilia 4

3 MILANO 9 9

4 NAPOLI "Federico II" 11 1 *Campania 12

5 PARMA 6 6

6 PIEMONTE ORIENTALE 3 3

7 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 8 8

8 SIENA 5 5

9 TORINO 7 7

10 VERONA 9 9

TOTALE 64 3 0 67 0 0

Chirurgia maxillo-facciale

Contratti altri enti pubblici e/o privati

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Contratti regionali

7

(16)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 BOLOGNA 3 3

2 BRESCIA 9 1 *Lombardia 10

3 FIRENZE 5 5

4 GENOVA 7 7

5 MESSINA 9 9

6 NAPOLI "Federico II" 11 1 *Campania 12

7 PADOVA 15 15 1

8 ROMA "Tor Vergata" 3 3

9 SIENA 11 11

TOTALE 73 2 0 75 0 1

Chirurgia pediatrica

Contratti altri enti pubblici e/o privati

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Contratti regionali

(17)

Università

Contratti coperti con fondi statali 2019- 2020

TOTALE contratti statali,

regionali e altri enti Posti riservati militari Posti riservati SSN

1 BARI 3 1 *Puglia 4

2 CAMPANIA - “L. VANVITELLI” 5 4 *Campania 9 1

3 FIRENZE 3 3

4 INSUBRIA 3 3

5 MESSINA 4 4

6 MILANO 9 9 1

7 MODENA e REGGIO EMILIA 6 6

8 NAPOLI "Federico II" 4 3 *Campania 7

9 PADOVA 6 6

10 PALERMO 6 2 *Sicilia 8

11 PERUGIA 4 4

12 Politecnica delle MARCHE 3 3

13 ROMA "Sapienza"Fac. F-M/M-O 9 9 1

14 ROMA "Tor Vergata" 3 3

15 SASSARI 5 5

16 SIENA 5 5

17 TRIESTE 5 2 *Friuli Venezia Giulia 7

18 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA 5 5 1

TOTALE 88 12 0 100 0 4

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Contratti altri enti pubblici e/o privati

* contratto/i coperto/i con fondi diversi dai fondi statali riservato/i ai soggetti in possesso dei requisiti specifici e/o condizioni stabiliti dalle istituzioni interessate e indicati nel successivo decreto direttoriale di cui all'art. 1, comma 4 del presente provvedimento

Contratti regionali

9

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